SETTORE EQUITAZIONE. REGOLAMENTO (Approvato dal Consiglio Direttivo in data 21/5/2012) NORME GENERALI

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1 SETTORE EQUITAZIONE REGOLAMENTO (Approvato dal Consiglio Direttivo in data 21/5/2012) NORME GENERALI Art. 1 L attività equestre è organizzata dal Consiglio Direttivo del Circolo e si ispira alla tradizione equestre italiana ed europea e si attiene agli orientamenti della FISE Federazione Italiana Sport Equestri, cui il Circolo aderisce. Art. 2 All organizzazione ed allo svolgimento dell'attività equestre e preposta la Scuola di Equitazione che vi provvede sulla base delle norme della FISE da cui e riconosciuta. Art. 3 La Scuola di Equitazione si avvale delle attrezzature, degli immobili del personale e dei cavalli destinati dal Circolo a tale attività. Art. 4 La Scuola di Equitazione provvede all'istruzione elementare ed al perfezionamento didattico, alla promozione dell attività agonistica nelle specialità olimpiche, dell'equitazione di campagna, del turismo equestre ed ad ogni altra attività equestre corrispondente ai principi di cui all Art.1. Art. 5 Alla scuola di Equitazione sono preposti un Direttore Tecnico ed uno o più Istruttori con i compiti più oltre definiti. Art. 6 Il Direttore tecnico, o il Consigliere Delegato al Settore, organizza le attività generali del Settore Equitazione, di concerto con il Responsabile del Settore stesso, sentito il parere dell Istruttore; promuove il programma annuale del Settore Equitazione e i rapporti interni ed esterni, fornendo al Responsabile di Settore il necessario supporto per il corretto mantenimento dei contatti con il Consiglio Direttivo e gli altri Organi Sociali; cura l'organizzazione del personale (del Settore Equitazione), l'alimentazione e custodia dei cavalli, l'uso delle attrezzature e le modalità di esercizio delle stesse, sempre di concerto e in stretta collaborazione con l Istruttore; è responsabile della scuola e delle sue attività. Il Direttore Tecnico, o il Consigliere delegato, può delegare all'istruttore le funzioni di cui sopra. L'Istruttore deve essere munito di Diploma FISE. Di concerto e in stretta collaborazione con il Direttore Tecnico l Istruttore provvede alla "messa in sella di allievi e adulti alle normali riprese di addestramento, nonché alla cura di quanti 1

2 si dedichino all'attività agonistica di ogni tipo. E' responsabile, quindi, della cura dei cavalieri e dei cavalli che si preparano e si addestrano a tal fine; può sostituire, se richiesto, il Direttore Tecnico in tutte le sue funzioni e in ogni caso deve con questo collaborare per la migliore esecuzione di tutte le attività del settore. Art. 7 L'uso dei cavalli assegnati alla Scuola per finalità didattiche è consentilo anche ai non Associati con il pagamento di tagliandi maggiorati rispetto a quelli stabiliti per i Associati. Associati e non dovranno comunque essere in possesso di regolare patente FISE. Art. 8 Il Circolo mette a disposizione dei Associati proprietari di cavalli e dei non Associati che tengono il proprio cavallo presso il Circolo, nonché di coloro che montano i cavalli della scuola i propri impianti e attrezzature. Art. 9 L'abbigliamento di coloro che montano a cavallo dovrà essere decoroso e corrispondente alle tradizioni equestri. In particolare, sono obbligatori gli stivali e i pantaloni da equitazione o gli jodphurs ed il cap per gli juniores. Art. 10 L'attività equestre si svolge nel maneggio, nel campo ostacoli, in campagna, entro e fuori la proprietà della Società Immobiliare Ippica Reggiana SpA. Art. 11 Per montare i cavalli della Associazione i cavalieri dovranno corrispondere anticipatamente il costo della ripresa. I prezzi delle singole riprese, dei tagliandi e degli abbonamenti saranno fissati dal Consiglio Direttivo o dal Consigliere delegato, su proposta della Direzione Tecnica. Art. 12 Prima dell'inizio di ogni lezione il tagliando dovrà essere consegnato all'istruttore, completo di nome, cognome e data. Art. 13 Ogni lezione avrà la durata effettiva di 50 minuti. Art. 14 L'orario delle riprese sarà regolato preventivamente. L orario di frequenza del maneggio sarà fissato dal Consigliere delegato tramite la Direzione Tecnica, tenendo presente la necessità del massimo utilizzo dei cavalli del Circolo e l'orario di lavoro degli addetti alla scuderia. Art. 15 Le riprese dovranno essere prenotate. La prenotazione vale per le riprese e non per un determinato cavallo. Il cavallo viene assegnato a giudizio insindacabile dell'istruttore, anche per le passeggiate. 2

3 Art. 16 Il cavaliere che non si presenta alla ripresa prenotata è tenuto ugualmente al pagamento dovuto, salvo disdetta da comunicarsi almeno 24 ore prima dell orario fissato. Art. 17 Tutti coloro che intendono partecipare alle riprese, debbono presentarsi almeno 10 minuti prima dell inizio delle lezioni. Art. 18 Durante lo svolgimento delle riprese non è consentilo, in alcun modo e per nessun motivo, a chicchessia, intervenire con suggerimenti ai cavalieri, né distrarre l Istruttore durante le sue mansioni. In tale ipotesi, l Istruttore potrà richiedere l allontanamento di coloro che si ritiene disturbino l attività e, ove ne ricorrano i presupposti, potrà segnalare quanto avvenuto al Consiglio direttivo e al Consigliere delegato perché siano adottati, per quanto riguarda i Associati, i provvedimenti di cui all art.36 dello Statuto Associativo, e, per quanto riguarda i non Associati, i provvedimenti ritenuti opportuni. Art. 19 E' fatto divieto ai cavalieri entrare a ripresa iniziata ed uscire prima detta fine detta stessa se non autorizzati dall'istruttore. Tutti i partecipanti ad una ripresa devono uniformarsi alla stessa. Si accede e si esce dal maneggio solo dopo aver ottenuto il permesso dall Istruttore, o in mancanza di questo, dal cavaliere più anziano. Si fa divieto assoluto di lavorare i cavalli alla corda durante le riprese. Il cavaliere può rimuovere gli ostacoli secondo il lavoro che sta eseguendo, fermo restando l'obbligo di riporli nel modo in cui li ha trovati. Art. 20 Poiché le riprese sono programmate tenuto conto del diverso grado di addestramento dei cavalieri, ognuno e tenuto a partecipare esclusivamente alla ripresa indicata dall Istruttore. Art. 21 E' facoltà della Direzione Tecnica o dell Istruttore variare programmi ed orari per particolari esigenze addestrative, in preparazione di gare o manifestazioni di atro genere e di disporre all'uopo dei cavalli della Associazione nel modo che riterrà più opportuno. Art. 22 L'uso dei cavalli della Associazione in campagna, (sia dentro che fuori i limiti detta proprietà sociale) sarà consentilo soltanto a persona giudicata idonea dall Istruttore. Al termine della monta dei cavalli, indistintamente dalla loro proprietà, si fa obbligo ai cavalieri di riordinare i finimenti e gli attrezzi necessari al loro governo, intendendo per ciò la ricollocazione delle bardature nella selleria e degli attrezzi negli appositi scaffali. Far pascolare i cavalli è consentilo purché ci si tenga all'esterno detta staccionata posta al limite del maneggio coperto. E' quindi severamente vietato far pascolare i cavalli nelle atre zone, e in particolare 3

4 nella zona ricreativa. Il cavaliere, al rientro dette passeggiate, si deve presentare con il cavallo perfettamente asciutto e che non denunci segni di affaticamento eccessivo. E' buona norma che in passeggiata i cavalieri mantengano un comportamento coerente con lo spirito dell equitazione, rispettando la condizione fisica del cavallo. Art. 23 L indirizzo didattico e t attività agonistica sono regolati dalla Direzione Tecnica e dall Istruttore secondo le particolari norme della FISE. Pertanto non è consentila alcuna interferenza estranea. Gli allievi juniores sono tenuti a partecipare a tutte le attività addestrative. Di detta partecipazione sarà tenuto conto per la valutazione scatta a precedenza netta formazione di squadre rappresentative del Circolo. Art. 24 Gli allievi juniores non potranno montare a cavallo se non risulteranno in regola con il pagamento del premio relativo all Assicurazione Sportass e con la consegna di idonea certificazione medica, e così pure i Seniores e i non Associati. Art. 25 Coppe, targhe, trofei vinti dai cavalieri tesserati presso il Circolo in manifestazioni private o pubbliche in cui l Associazione partecipi ufficialmente dovranno essere consegnati, se richiesti, in deposito all Associazione, che ne curerà la conservazione a testimonianza dei successi acquisiti per merito dei cavalieri tesserati. Eventuali premi in denaro vinti con cavalli dell Associazione devono essere consegnati all Associazione, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo. Art. 26 Quando la Associazione è impegnata in manifestazioni interne od esterne in cui siano in gioco il prestigio e gli interessi Associati di qualunque genere, tutti gli Associati nell ambito delle loro possibilità e disponibilità, debbono considerarsi impegnati ad aderirvi e comunque a favorirne la migliore riuscita. Art. 27 I cavalli di proprietà dell Associazione o ad essa assegnati possono essere affidati a tempo determinato ad uno o più cavalieri od amazzoni nel rispetto delle norme e dei vincoli d uso emanati dalla FISE, previo pagamento della pensione e di ogni altra spesa di mantenimento del cavallo, con decisione del Consiglio Direttivo su parere del Direttore Tecnico e dell Istruttore secondo criteri di interesse sportivo dell Associazione. Art. 28 Il calendario gare deve essere approvato dal Consiglio Direttivo o dal Consigliere delegato, sentili gli interessati su proposta del Direttore Tecnico e dell'istruttore che ad inizio stagione deciderà in occasione di quali gare prestare l'assistenza tecnica amministrativa. Il Consiglio Direttivo, o il Consigliere delegato, dopo l uscita del calendario gare deciderà, ad inizio stagione o periodicamente, ed in base alle richieste dei cavalieri concorsisti, in occasione di quali gare prestare l assistenza tecnico amministrativa (iscrizioni e/o palafrenieri e/o Istruttore e/o trasporto). 4

5 Art. 29 Nel caso in cui uno o più Associati decidano di partecipare a manifestazioni private o pubbliche non previste ad inizio stagione (Art.30, non avranno diritto né all assistenza tecnica né all'assistenza amministrativa. La Associazione tuttavia, cercherà di agevolare i desideri dei Associati nel limite del possibile. Art. 30 Nessun allievo junior può partecipare a Concorsi privati o pubblici non contemplati dal Calendario sociale, se non autorizzato dall'istruttore. Art. 31 E' obbligo dare conferma all Istruttore della propria partecipazione al concorso almeno 30 giorni prima per i Concorsi Nazionali e almeno 10 giorni prima per altri concorsi (interregionali e altri). E' fatto pure obbligo ai partecipanti ai concorsi o gare, di provvedere, all'atto dell'iscrizione, al pagamento della quota relativa, nonché delle eventuali spese di trasporto, governo dei cavalli ed altre eventuali, stabilite dall Istruttore. Salvo modifiche del regolamento FISE. Art. 32 La Associazione accetta a pensione cavalli di proprietà degli Associati e dell'istruttore. L ammissione di un cavallo a pensione di un non Associato è valutata di volta in volta dal Consiglio direttivo o dal Consigliere delegato e l eventuale rifiuto non richiede motivazione. E ammessa la comproprietà di un cavallo, purché limitata ad un massimo di due Associati o due non Associati. La quota mensile di pensione viene fissata dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore Tecnico e deve essere pagata entro 30 giorni del mese successivo. Dopo tale termine verranno applicati gli interessi di mora. Per la messa a pensione dei cavalli da parte di Associati e non Associati è obbligatorio l'inoltro di domanda scritta, sull'apposito modulo corredata da certificato veterinario di sanità, in ordine alla quale deciderà il Consiglio o il Consigliere delegato su proposta del Responsabile di Settore, sentita la Direzione Tecnica. In caso di contestazione, l Associato potrà rivolgersi al Consiglio Direttivo, che deciderà inappellabilmente. Nella domanda l Associato dovrà impegnarsi all impiego del box o della posta per un periodo minimo di mesi 5, da rinnovarsi tacitamente, salvo diverso periodo accettato dalla Direzione Tecnica, di concerto con il Responsabile di Settore, per motivi validi e comprovati. Dopo il periodo di 6 mesi l Associato potrà recedere dalla pensione con preavviso di 60 gg. nel periodo di cui all impegno che precede e nel normale periodo di pensione, l Associato potrà liberarsi dall obbligo assunto soltanto per morte del cavallo o per motivi comprovati ed accettati dalla Direzione Tecnica (di concerto con il responsabile di settore). In caso di contestazione, deciderà inappellabilmente il Consiglio Direttivo. E' consentito l'accesso di cavalli in prova muniti di regolare certificato sanitario senza le formalità di cui sopra per un periodo non superiore ai 30 gg. Art. 33 Pensione completa: i cavalli a pensione fruiranno della razione base di alimentazione che sarà concordata e stabilita dalla Direzione Tecnica e dall Istruttore. Fruiranno, inoltre, di governo, di custodia per le ore diurne di lavoro, insellaggio e dissellaggio, rifacimento della lettiera. 5

6 L Associato proprietario che ha scelto il tipo di pensione all'inglese", ha l obbligo di pulire ogni giorno il proprio cavallo, nelle ore di lavoro del personale, di sellarlo o di dissellarlo ogni volta. Qualora richieda l'aiuto del palafreniere, gli verrà addebitata ogni volta una somma stabilita dal Consiglio Direttivo. Al personale di scuderia spetta la pulizia della lettiera e la somministrazione degli alimenti. L Associato proprietario ha la possibilità di usufruire di altri tipi di pensioni al momento non stabilite, ma eventualmente da deliberarsi da parte del Consiglio. Potranno tuttavia, essere somministrati, ai cavalli a pensione, diversi trattamenti alimentari, ma soltanto a richiesta e per comprovati e validi motivi. Le suddette diverse forme di alimentazione dovranno essere espressamente richieste alla Direzione Tecnica o all Istruttore e, in quanto accettate, saranno a carico ulteriore ed esclusivo del richiedente. Gli Associati, con cavallo a pensione fruiranno, infine, degli impianti, delle attrezzature e dei servizi secondo te modalità previste delle norme sociali. L'assenza temporanea di un cavallo, se comporta l'impegno di riservare - al rientro - il box o la posta, implica il pagamento di una quota mensile, corrispondente alla mano d'opera incidente sul costo della pensione esclusa ovviamente la sola quota di alimentazione). Art. 34 Sono a carico dell Associato proprietario di cavalli a pensione le spese di mascalcia, selleria, veterinaria, cure e medicine; gli accessori vari (corde, moschettoni, paraglomi, fasce ecc.). Il cavallo a pensione deve inoltre avere la seguente dotazione: una cavezza da scuderia una bardatura completa - un secchio - una coperta da scuderia, un paracoda. Art. 35 E' facoltà insindacabile della Società variare t'assegnazione delle poste, dei box e dello scudiero. Art. 36 L Associazione non assume alcuna responsabilità per il furto del cavallo a pensione, cosi come non assume alcuna responsabilità oltre a quella garantita dalla polizza R.C. e della quale l Associato può prendere visione, per danni che dovessero derivare al cavallo per stazione imposta o in box, come pure durante t attività equestre e durante le operazioni di addestramento, di cura, di governo e di eventuale trasporto. L Associato proprietario di cavallo, se lo ritiene opportuno può provvedere privatamente ad assicurare il proprio cavallo. Art. 37 I cavalli a pensione presso il Circolo devono essere obbligatoriamente assicurati contro il rischio della Responsabilità Civile verso terzi. Art. 38 L Associato proprietario che, essendo temporaneamente impedito,desideri mantenere in salutare movimento il proprio cavallo può affidarlo a tal scopo alla Associazione, la quale si avvale della monta dell Istruttore o di cavaliere da questi ritenuto idoneo per quel particolare cavallo e che lo usi durante le normali riprese e sotto il controllo e la direzione dell Istruttore stesso. Qualora un Associato proprietario consenta la monta del proprio cavallo ad altro cavaliere, questi sarà 6

7 tenuto al pagamento del tagliando previsto per i cavalli della scuola. Tale obbligo non sussiste nel caso di cavalli dati in prova ad altro cavaliere nella prospettiva di compravendita. Art. 39 Salvo autorizzazione del Consiglio Direttivo o del Consigliere delegato non è ammessa la presenza presso gli impianti della Associazione di cavalli che non siano quelli in pensione, in prova, a fida o della Associazione stessa. Art. 40 Nessuna richiesta o disposizione deve essere impartita dagli Associati, direttamente al personale di scuderia: la Direzione tecnica, o l Istruttore, deve sempre fare da tramite. Art. 41 Tutte le prestazioni tecniche relative alle cure dei cavalli, ivi compresa la ferratura, ed all attività equestre, vengono fornite esclusivamente da personale a ciò preposto dalla Associazione. Eventuali eccezioni devono essere richieste ed autorizzate dal Direttore Tecnico. Art. 42 E' rigorosamente vietata l'elargizione di regalie o mance di singoli Associati a favore del personale. E' invece consentila la costituzione di un fondo comune di regalie e di singole elargizioni di Associati da ripartirsi in parti eguali fra i dipendenti a cura della Direzione. Art. 43 La Associazione potrà accettare a fida cavalli di Associati. L Associato proprietario che intende cedere un cavallo a fida alla Associazione, dovrà inoltrare domanda scritta alla Direzione per l'accettazione, fornendo tutti i dati relativi al cavallo che verrà sottoposto a visita medica del veterinario. I cavalli concessi ed accettati a fida, hanno diritto al mantenimento gratuito, al governo e cure da parte del personale, alle normali visite veterinarie e servizio di mascalcia. I proprietari che cedono a fida il cavallo, hanno piena disponibilità dello stesso per due ore settimanali, da usufruirsi, per se e familiari, tenendo conto delle esigenze della Associazione, d accordo con l Istruttore. Per ogni ora in più dovrà essere corrisposto il relativo tagliando. Le ore non usufruite come sopra non sono recuperabili. I cavalli dati a fida, come quelli della Associazione, non potranno essere insellati ne uscire di scuderia se non dietro autorizzazione dell Istruttore o di chi temporaneamente lo sostituisce. Per i cavalli accettati a fida, la Associazione si riserva in ogni caso la facoltà di restituirli in qualsiasi momento qualora, ad insindacabile giudizio della Direzione, non si ritenessero più idonei o convenienti per l uso della scuola. Il proprietario di un cavallo dato a fida non potrà viceversa ritirarlo se non trascorsi tre mesi dalla consegna e se si tratta di cavalli che abbiano avuto bisogno di addestramento,se non trascorsi almeno 6 mesi, salvo un preavviso di un mese. La Associazione non risponde dei i danni che possano derivare al cavallo a fida, nel corso del normale lavoro. 7

8 Art. 44 Il Circolo di Equitazione non assume alcuna responsabilità per danni che possono derivare a persone, siano essi Associati, loro familiari, invitati o terzi, a cose e/o animali in occasione dello svolgimento di tutte le attività sportive e della normale frequenza del Circolo, degli impianti e delle attrezzature. Il Circolo di Equitazione non risponde altresì dei valori, degli oggetti, dei capi di abbigliamento dei Associati, dei loro familiari ed invitati, se lasciati nei locali del Circolo ed in particolare negli spogliatoi. Si ricorda che gli indumenti dei cavalieri, se abbandonati davanti ai box, verranno raccolti e dopo una settimana, nel caso che nessuno ne rivendichi la proprietà, saranno incamerati dal settore. Il Associazione e i suoi familiari (per i minori di età la responsabilità viene assunta dal padre o dall esercente la patria potestà) rispondono, anche in solido con altri, di eventuali danni a persone, cose e/o animali. L Associato è inoltre responsabile verso il Circolo di Equitazione e verso l Immobiliare Ippica Reggiana SPA degli eventuali danni arrecati agli impianti, alle attrezzature, al materiale,all'arredamento ed a quant altro si trovi sia al coperto che all'aperto del Circolo, ivi compresi ì cavalli di proprietà del Circolo stesso, per colpa o negligenza sua, dei suoi familiari ed invitati. Per quanto non previsto dal presente Regolamento Interno e suoi allegati valgono le norme Statutarie, le norme di legge e/o, per quanto si riferisce alle attività equestri, quelle stabilite dalla FISE. NORMATIVA DA SEGUIRE PER L ATTIVITA EQUESTRE DEGLI ASSOCIATI IN MINORE ETA PROPRIETARI DI CAVALLI Delibera del Consiglio Direttivo del ad integrazione di quanto già espresso nel Regolamento del Settore Equitazione articoli 23 e 30. Tutti i minori debbono montare a cavallo in presenza dell'istruttore. Solo in casi di particolare necessità, l'istruttore può delegare a sostituirlo persona competente, previo consenso del Consiglio Direttivo. Qualora un genitore non intenda avvalersi dell'opera dell Istruttore, può fare montare il proprio cavallo al proprio figlio presenziando a tutte le operazioni che la ripresa" comporta, dalla pulizia del cavallo all insellaggio al rientro in box. Nel caso di cui sopra la ripresa del singolo non può inserirsi in altra ripresa coordinata dall'istruttore ed inoltre, è priva di GARANZIA ASSICURATIVA SPORTIVA. È quindi obbligatorio da parte del genitore, presentare al Consiglio Direttivo copia di polizza specifica privata, contratta con qualsiasi Assicurazione. Per quanto concerne l'attività agonistica degli allievi fino ai 16 anni (riferirsi all'anno solare), ogni iscrizione a gare autorizzate dalla FISE, deve essere effettuata dalla Associazione di appartenenza previa consultazione dell Istruttore. 8

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