Aggiornamenti n.21/13

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Aggiornamenti n.21/13"

Transcript

1 7 Aggiornamenti n.21/13 16 Dicembre 2013 ARGOMENTI TRATTATI: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PAG. 1 TRATTAMENTO IVA DEI CONTRIBUTI EROGATI DA P.A. PAG. 5 TRASFORMAZIONE DI UNA SRL IN SOCIETA SEMPLICE PAG. 7 ACCERTAMENTO DEI COSTI NON DI COMPETENZA PAG. 8 ADEMPIMENTI DI FINE ANNO Stampa dei registri contabili La stampa dei registri contabili deve essere assolta entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo periodo d imposta. Di conseguenza, entro il 31 dicembre 2013 devono essere stampati i libri contabili relativi al periodo d imposta L unico registro che non deve rispettare il termine del è il registro dei beni ammortizzabili il cui termine di redazione coincide con quello dell invio delle dichiarazioni (30 settembre per chi ha periodo d imposta coincidente con l anno solare). I registri contabili si reputano regolarmente tenuti con sistemi meccanografici prima del termine sopra esposto se al momento dello svolgimento dell attività di controllo i libri risultano aggiornati sugli appositi supporti magnetici e, in sede di ispezione o controllo, i libri sono stampati alla richiesta degli organi verificatori e in loro presenza. Si ricorda che la memorizzazione delle singole operazioni sui supporti meccanografici/informatici è da effettuare entro 60 giorni dalla loro manifestazione. I registri contabili che devono essere stampati entro il sono: Libro giornale per le società di capitali deve essere apposta una marca da bollo da 16,00 ogni 100 pagine o frazioni di esse; per le società di persone, le società cooperative e le persone fisiche 2 marche da bollo da 16,00 ogni 100 pagine o frazioni di esse; non deve essere bollato né vidimato. Libro inventari Il libro inventari è obbligatorio per i soggetti titolari di reddito d impresa in regime di contabilità ordinaria. CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO Via Cremona n. 29/a Mantova MN - Tel Fax n info@cdastudio.it sito:

2 L inventario deve essere sottoscritto in ogni sua pagina dal titolare dell impresa individuale o dal rappresentante legale della società. Deve contenere l indicazione in forma analitica e la valutazione delle attività e passività relative all impresa e delle attività e passività dell imprenditore estranee alla medesima. Deve indicare la consistenza dei beni raggruppati per categorie omogenee, per natura e valore, e il valore attribuito a ciascun gruppo con l indicazione degli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione. L inventario si chiude con la stampa del bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa dove prevista). L inventario deve essere redatto all inizio dell esercizio dell impresa e successivamente ogni anno. Per la vidimazione segue le regole del libro giornale. Registri Iva Sono quelli indicati all art. 14, lett. b) del D.P.R. 600/73. Tra questi il registro iva acquisti, vendite e corrispettivi. Nel registro delle fatture emesse si devono annotare i maggiori corrispettivi necessari per adeguare il volume d affari ai parametri e agli studi di settore. Inoltre devono essere annotate le dichiarazioni d intento emesse se non viene istituito l apposito registro. Se vengono utilizzati più sezionali deve essere stampato un registro riepilogativo dove vengono riportati i singoli registri. I soggetti in contabilità semplificata possono registrare gli ammortamenti sul registro Iva acquisti. Non c è obbligo di vidimazione né di bollatura. I registri sopra elencati devono essere numerati progressivamente per ogni annualità (pag. 1/2012, pag. 2/2012, ). In caso di esercizio non coincidente con l anno solare, l anno da indicare è il primo dei due a cavallo. Per i registri a fogli mobili ciascuna pagina deve essere intestata al soggetto obbligato alla tenuta dei libri. Registro dei beni ammortizzabili È l unico registro che deve essere stampato entro il termine per l invio della dichiarazione dei redditi, pertanto il termine per la stampa relativa al 2012 è già scaduto il Pagina 2

3 Il registro viene tenuto al fine di poter dedurre dal reddito d esercizio le quote di ammortamento, le quali devono inoltre risultare imputate a conto economico ai sensi dell art. 75 TUIR. La mancata annotazione sul registro comporta l indeducibilità dal reddito d impresa. Le pagine del registro devono essere numerate progressivamente senza la necessità di vidimarlo ne bollarlo. In alternativa, le annotazioni possono essere effettuate sul libro inventari o sul libro giornale (a condizione che siano forniti gli stessi dati che andrebbero indicati sul registro dei beni ammortizzabili su richiesta dell amministrazione finanziaria). Conservazione delle scritture Ai fini civilistici i libri contabili devono essere conservati per 10 anni, mentre ai fini fiscali, se non sono in corso accertamenti, fino al 31/12 del quarto anno successivo all anno in cui è stata presentata la dichiarazione cui si riferiscono le registrazioni. Dato che il registro dei beni ammortizzabili ha valenza solo fiscale, non deve essere conservato per 10 anni. I registri possono essere tenuti nella forma cartacea oppure nella forma elettronica ovvero su supporti di immagine a condizione che siano garantite la immodificabilità e la inalterabilità dei supporti. Si deve apporre, ogni 12 mesi, la marcatura temporale e la firma digitale del responsabile alla conservazione sostitutiva (presidente CdA o soggetto delegato anche esterno). Dichiarazione per ritenuta ridotta su provvigioni Gli agenti di commercio, rappresentanti, mediatori, commissionari e procacciatori d affari sono soggetti alla ritenuta a titolo d acconto sulle provvigioni fatturate. La percentuale della ritenuta da applicare è quella prevista per il primo scaglione Irpef (cioè il 23%) e la base imponibile è il 50% dell ammontare delle provvigioni. La base imponibile su cui si calcola la ritenuta può ridursi se l intermediario si avvale, in via continuativa, dell opera di dipendenti o di terzi. Ciò in considerazione del fatto che l intermediario sosterrà dei costi per prestazioni di lavoro e il reddito da sottoporre a tassazione sarà inferiore all ipotesi di un agente che lavora in conto proprio. In questo caso l intermediario potrà richiedere l applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite. Entro il 31/12 di ogni anno l intermediario dovrà inviare, tramite raccomandata A/R, ai relativi committenti, preponenti o mandanti un apposita dichiarazione con validità per l anno successivo. Il rapporto di lavoro deve sussistere per la prevalente parte dell anno ovvero per il minor periodo in cui è svolta l attività anche se l opera non è prestata dalle stesse persone. Tra i terzi, oltre ad agenti, subagenti, mediatori e procacciatori, si possono comprendere i collaboratori familiari e gli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro (per rispettare il requisito della continuità i costi per dette collaborazioni nel periodo precedente devono essere Pagina 3

4 superiori al 30% delle provvigioni imputate a tale periodo). Attualmente, in caso di dichiarazione non veritiera o di omessa dichiarazione delle variazioni intervenute è applicabile una sanzione variabile da 2 a 3 volte la maggiore imposta dovuta. Nel caso di inizio attività in corso d anno, la dichiarazione deve essere prodotta entro i 15 giorni dalla firma del contratto. Sempre entro i 15 giorni dal modificarsi delle condizioni (che consentono o meno l applicazione della ritenuta ridotta), l intermediario deve dare apposita comunicazione ai committenti. L articolo 23 comma 3 del disegno di legge semplificazioni del , attualmente in corso di esame, prevede la possibilità di presentare la dichiarazione non più con cadenza annuale ma solo se vengono meno le condizioni per fruire delle ritenute d acconto ridotte. La dichiarazione quindi non ha limiti di tempo e sarà valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. Inoltre viene prevista la possibilità di inviare tale dichiarazione tramite posta elettronica certificata. In caso di dichiarazione non veritiera o in caso di omessa dichiarazione della variazione intervenuta verrà applicata la sanzione prevista dall art. 11 D.lgs. n. 471/1997 (da 258,23 a 2.065,83). Lettere d intento Le dichiarazioni d intento sono emesse dai soggetti aventi status di esportatore abituale per richiedere ai propri fornitori o prestatori la non applicazione dell Iva. Le dichiarazioni devono essere emesse in duplice esemplare, numerate progressivamente per anno solare, annotate entro 15 giorni a quello dell emissione nell apposito registro e consegnate, al fornitore o alla dogana, prima dell effettuazione dell operazione. Il soggetto che riceve la lettera d intento deve registrarla nell apposito registro entro 15 giorni dal ricevimento e trasmettere all Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni. La comunicazione all AE deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell imposta. Resta ferma la possibilità di procedere con la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata. Il Disegno di Legge in esame, sopra citato, modifica il procedimento di comunicazione delle lettere d intento. Infatti, a decorrere dal 1 gennaio 2014, sarà l esportatore abituale a trasmettere telematicamente all AdE i dati contenuti nella lettera d intento. Successivamente consegnerà al proprio fornitore, o in dogana, la lettera d intento unitamente alla ricevuta di presentazione della medesima all Agenzia. Il cedente o prestatore dovrà riepilogare, nella dichiarazione annuale Iva, i dati contenuti nelle lettere d intento ricevute già comunicate dall esportatore abituale. In caso di mancato ricevimento della lettera d intento e della relativa ricevuta di avvenuta comunicazione all AdE e di emissione di fattura senza addebito di Iva, il fornitore va incontro ad Pagina 4

5 una sanzione che va dal 100% al 200% dell Iva non esposta (oltre al versamento dell Iva stessa). Comunicazione contributi versati alla previdenza complementare non dedotti L art. 10 del Tuir permette di dedurre i contributi versati ad una gestione previdenziale complementare. L importo massimo deducibile annualmente è pari ad euro 5.164,57 (escluso il Tfr, incluse le somme versate dal datore di lavoro a titolo di previdenza complementare). Si sottolinea che si possono dedurre anche i contributi versati dai familiari che risultano fiscalmente a carico. Nei casi in cui il contribuente non abbia dedotto tali contributi in tutto o in parte, o abbia versato contributi superiori al limite previsto, si deve comunicare al Fondo di previdenza l importo dei contributi non dedotti in modo che al termine del periodo contributivo questi non siano soggetti alla tassazione separata. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il 31/12 dell anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento. Obbligo tenuta contabilità di magazzino La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria se i ricavi e le rimanenze sono superiori, rispettivamente, a ,99 e ,80, e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per due esercizi consecutivi. La scritture devono essere tenute a partire dal secondo periodo d imposta successivo a quello nel quale, per la seconda volta, entrambi i limiti sono stati superati. L omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l applicazione dell accertamento induttivo. L obbligo di tenuta della contabilità di magazzino cessa dal primo periodo d imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti. Le rilevazioni dei beni possono essere effettuate giornalmente oppure in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese. A cura di Paolo Rovesta TRATTAMENTO IVA DEI CONTRIBUTI EROGATI DA P.A. Con la circolare n. 34/E del 21 novembre, l Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti utili al fine di inquadrare tra i corrispettivi o tra i contributi le somme erogate a terzi da parte della Pubblica Amministrazione. Tale distinzione rileva in special modo sotto il profilo dell applicazione IVA, in quanto: - i corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni sono soggetti ad IVA, Pagina 5

6 - i contributi, essendo mere movimentazioni di denaro (nel senso che, chi riceve il contributo non è obbligato a rendere alcuna controprestazione), sono esclusi da IVA. Per qualificare un erogazione tra i corrispettivi o tra i contributi, l Agenzia individua: 1) una regola generale in base alla quale è necessario analizzare le norme di legge, generali o specifiche, nazionali o di rango comunitario, 2) ed una serie di criteri suppletivi utilizzabili esclusivamente nei casi in cui la regola generale non sia applicabile. Il criterio generale Per quanto riguarda il criterio generale, l Agenzia sottolinea che si è in presenza di contributi, non rilevanti ai fini IVA, se: a) le erogazioni sono effettuate in esecuzione di norme che prevedono l attribuzione di benefici, al verificarsi di presupposti predefiniti o in capo a particolari categorie di soggetti (come, ad esempio, nel caso delle associazioni religiose destinatarie del 5 o dell 8 per mille dell IRPEF, oppure nel caso degli aiuti di Stato), b) l Amministrazione agisce in base all art. 12 della legge n. 241/99 contenente la disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici (come sovvenzioni, contributi, sussidi, aiuti finanziari), la cui concessione è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni devono attenersi, c) le erogazioni sono effettuate in base ad un procedimento definito a livello comunitario ed effettuato in Italia mediante bandi o delibere di organi pubblici (perché il soggetto che riceve il denaro non è il beneficiario, bensì un tramite per il trasferimento delle somme al destinatario), d) si tratta di apporti di capitale, di coperture di disavanzi, o comunque di somme erogate dai soci in base alle norme del codice civile. Di contro, si è in presenza di corrispettivi, rilevanti ai fini IVA, se: a) si tratta di erogazioni conseguenti alla stipula di contratti in base al Codice dei Contratti Pubblici, b) si tratta di erogazioni discendenti da contratti stipulati al di fuori o in deroga alle norme del Codice dei Contratti Pubblici, nei casi in cui il contratto regoli dei settori esclusi a norma dello stesso Codice (es. i contratti riguardanti la sicurezza nazionale), ovvero dei soggetti per i quali gli affidamenti sono effettuati al di fuori delle regole del Codice (es. le società operanti secondo il modello dell in-house providing). I criteri sussidiari Pagina 6

7 Qualora non sia riscontrabile un riferimento normativo che individui l esatta qualificazione delle erogazioni, la natura giuridica delle stesse deve essere individuata caso per caso, alla luce dei seguenti criteri: 1) se viene instaurato un rapporto di scambio tale per cui alla Pubblica Amministrazione deriva un vantaggio diretto ed esclusivo dal comportamento richiesto al privato, ci si trova innanzi ad una prestazione inquadrabile nello schema contrattuale (es. se la PA acquisisce la proprietà del bene o si avvale dei risultati derivanti dalla prestazione ricevuta), 2) se sono previste delle clausole risolutive o delle penalità dovute per inadempimento, l erogazione avrà natura di corrispettivo, 3) infine, anche in assenza delle clausole citate nel punto precedente, l attività finanziata può concretizzare un obbligazione il cui inadempimento darebbe luogo ad una responsabilità contrattuale. Pertanto, in via residuale, andrà considerato anche quest ultimo aspetto. A cura di Alice Guerra TRASFORMAZIONE DI UNA SRL IN SOCIETA SEMPLICE Con la Risoluzione n. 84/E del 27 novembre 2013, con la quale viene affrontato il caso di una Srl, la cui trasformazione in società semplice è stata riconosciuta dall Amministrazione come elusiva, è stato fornito un importante chiarimento in merito all accertamento dell elusività di un operazione. Infatti in tale documento di prassi è stato espresso che l accertamento per questi casi non inficia sulla validità, sotto un profilo civilistico, degli atti posti in essere dal contribuente, sia nei confronti di altri soggetti sia nei confronti dell Amministrazione Finanziaria. L unica conseguenza è il disconoscimento di vantaggi fiscali di cui ci si è voluti impropriamente avvalere e la richiesta di versamento della maggiore imposta dovuta. Pertanto nella Risoluzione la società in oggetto, a valere dalla data di effetto della trasformazione, è ritenuta soggettivamente una società semplice, ma dovrà determinare il reddito imponibile, seguendo le regole proprie delle società a responsabilità limitata. Inoltre sarà obbligata alla tenuta dei libri e delle scritture contabili previste ai sensi dell articolo 14 del D.P.R. 600 del E stato poi chiarito che la forma giuridica di società semplice, che non è stata disconosciuta dall Amministrazione, non consente alla società istante di optare per il regime del consolidato fiscale nazionale, e nemmeno l adesione alla procedura di liquidazione dell IVA di gruppo, perché questi regimi sono opzionabili solo da società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Nel caso in cui si decidesse di trasformare di nuovo la società semplice in una società a responsabilità limitata, detta operazione non avrà, ai fini delle imposte dirette, gli effetti di una Pagina 7

8 operazione fiscalmente realizzativa sulla società trasformanda, in considerazione della specifica circostanza per cui la trasformazione perfezionata in precedenza è stata disconosciuta ai fini delle imposte dirette e pertanto sarà considerata fiscalmente irrilevante. L operazione quindi avverrà in neutralità fiscale, senza generare plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti e non vi sarà neppure la necessità di dividere l esercizio in due periodi fiscali. Ai fini Iva, mancando il requisito soggettivo, sarà considerata fuori campo Iva e sconterà l'imposta di registro fissa, che dal sarà pari ad euro 200. A cura di Gabriella Bonomi ACCERTAMENTO DEI COSTI NON DI COMPETENZA Con la Risoluzione n. 87/E del 2013 l Agenzia delle Entrate è intervenuta per spiegare la questione del recupero a tassazione, in seguito ad attività di accertamento, di un costo imputato in un periodo d imposta non di competenza, nell ipotesi in cui il periodo di corretta imputazione si chiuda in perdita fiscale. Si tratta del caso in cui la corretta imputazione del componente negativo non determina una riduzione del reddito e delle imposte versate, ma un incremento della perdita. Il contribuente può comportarsi secondo uno dei seguenti modi per evitare fenomeni di doppia tassazione: 1) Evidenziare la perdita presentando una dichiarazione integrativa di quella in cui avrebbe potuto utilizzarla, non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo; 2) Nel caso non fosse più possibile procedere con una dichiarazione integrativa, richiedere a rimborso la maggiore imposta versata non tenendo conto della maggiore perdita entro 48 mesi dal versamento eccedente; 3) Nel caso di scadenza dei termini per il rimborso entro i 48 mesi, richiedere a rimborso l imposta entro due anni dalla data in cui si è reso definitivo l accertamento per violazione del principio di competenza; 4) Se negli esercizi precedenti a quelli in cui l accertamento è divenuto definitivo non vi è stato reddito imponibile, la maggior perdita può essere utilizzata a partire da tale esercizio, indicandola nella relativa dichiarazione, non essendo previsti limiti temporali alla utilizzabilità delle perdite. A cura di Monica Marcolin Distinti saluti, CDA Studio Legale Tributario Pagina 8

I termini di stampa dei registri e libri contabili

I termini di stampa dei registri e libri contabili ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 19 8 OTTOBRE 2014 I termini di stampa dei registri e libri contabili Copyright 2014 Acerbi

Dettagli

Circolare informativa n.15 del 22 dicembre 2014 REGISTRI CONTABILI E INVENTARIO DI MAGAZZINO

Circolare informativa n.15 del 22 dicembre 2014 REGISTRI CONTABILI E INVENTARIO DI MAGAZZINO Circolare informativa n.15 del 22 dicembre 2014 REGISTRI CONTABILI E INVENTARIO DI MAGAZZINO Si ricorda che entro il 31.12.2014 i contribuenti che tengono la contabilità con sistemi meccanografici devono

Dettagli

OGGETTO:Stampa registri contabili entro il 30.12.2015

OGGETTO:Stampa registri contabili entro il 30.12.2015 Informativa per la clientela di studio del 16.12.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO:Stampa registri contabili entro il 30.12.2015 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 27 ottobre 2014 Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a: Obbligo di comunicazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno

Dettagli

I termini di stampa dei registri e libri contabili

I termini di stampa dei registri e libri contabili ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 19 5 DICEMBRE 2015 I termini di stampa dei registri e libri contabili Copyright 2015 Acerbi

Dettagli

OGGETTO: Stampa registri contabili entro il 30.12.2015

OGGETTO: Stampa registri contabili entro il 30.12.2015 Ai gentili Associati Loro sedi OGGETTO: Stampa registri contabili entro il 30.12.2015 Premessa Entro il 30 dicembre 2015 sarà necessario procedere alla stampa dei registri contabili. ENTRO QUANDO CHI LE

Dettagli

I regimi contabili: obblighi, opzioni e revoche a cura di Daniele Fezzardi

I regimi contabili: obblighi, opzioni e revoche a cura di Daniele Fezzardi Il Punto sull Iva I regimi contabili: obblighi, opzioni e revoche a cura di Daniele Fezzardi I regimi Iva previsti dalla normativa Il sistema giuridico italiano ha previsto, per le imprese e professionisti,

Dettagli

RISOLUZIONE n. 85/E QUESITO

RISOLUZIONE n. 85/E QUESITO RISOLUZIONE n. 85/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 marzo 2008 Oggetto: D.M. 23 gennaio 2004, D.M. 24 ottobre 2000, n. 370. Conservazione sostitutiva delle distinte meccanografiche

Dettagli

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI CIRCOLARE N. 08 DEL 05/03/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

LA REGOLARE TENUTA E LA STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI PER L'ANNO 2012

LA REGOLARE TENUTA E LA STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI PER L'ANNO 2012 LA REGOLARE TENUTA E LA STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI PER L'ANNO 2012 A cura di Celeste Vivenzi Entro il 31 Dicembre 2013 i contribuenti che tengono la contabilità con sistemi meccanografici devono procedere

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

VADEMECUM PER LA STAMPA E LA CONSERVAZIONE OTTICA DEI REGISTREI CONTABILI

VADEMECUM PER LA STAMPA E LA CONSERVAZIONE OTTICA DEI REGISTREI CONTABILI VADEMECUM PER LA STAMPA E LA CONSERVAZIONE OTTICA DEI REGISTREI CONTABILI Come noto, le imprese / lavoratori autonomi, in relazione ai registri contabili nonché, limitatamente alle imprese in contabilità

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Ritenuta ridotta agenti e rappresentanti: comunicazione di fine anno solo se non inviata in precedenza Gentile cliente, con la presente intendiamo

Dettagli

ART. 20 DPR 600/73 ODV - ADEMPIMENTI CONTABILI

ART. 20 DPR 600/73 ODV - ADEMPIMENTI CONTABILI SLIDE 1/7 ODV - ADEMPIMENTI CONTABILI RIEPILOGO SCRITTURE CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI (INCLUSE LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO EX L. 266/1991) ART. 20 DPR 600/73 ENTI NON COMMERCIALI CON SOLO

Dettagli

Imposta di bollo sui documenti informatici

Imposta di bollo sui documenti informatici Conferenza organizzata dall Associazione ICT Dott.Com Imposta di bollo sui documenti informatici Direzione Regionale del Piemonte a cura di Sandra Migliaccio Ufficio Fiscalità Generale 1 21 novembre 2014

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

CIRCOLARE N. 34/E. Roma, 21 novembre 2013

CIRCOLARE N. 34/E. Roma, 21 novembre 2013 CIRCOLARE N. 34/E Direzione Centrale Normativa Roma, 21 novembre 2013 OGGETTO: Trattamento agli effetti dell IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche - Criteri generali per la definizione

Dettagli

A cura dello Studio Battaini, Corso Sempione 15, Gallarate e-mail : infocsp@tin.it. Sommario

A cura dello Studio Battaini, Corso Sempione 15, Gallarate e-mail : infocsp@tin.it. Sommario A cura dello Studio Battaini, Corso Sempione 15, Gallarate e-mail : infocsp@tin.it Sommario 1 - Dietro-Front della Cassazione sulla doppia contribuzione per i soci amministratori di srl "commerciali" 2

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),

Dettagli

SCRITTURE E REGIMI CONTABILI

SCRITTURE E REGIMI CONTABILI SCRITTURE E REGIMI CONTABILI Parte III I regimi contabili per imprese e professionisti Dott. Alberto Marengo Dott. Umberto Terzuolo Dott. Piercarlo Bausola Regimi adottabili: I REGIMI CONTABILI PER IMPRESE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

Contabilità in outsourcing all estero

Contabilità in outsourcing all estero Contabilità in outsourcing all estero A cura di: Enrica Rivelli Dottore Commercialista Politecnico di Torino - 21 novembre 2005 Introduzione L affidamento della gestione delle scritture contabili obbligatorie

Dettagli

Oggetto: Nuove modalità di versamento dell imposta di bollo su documenti informatici

Oggetto: Nuove modalità di versamento dell imposta di bollo su documenti informatici Dott. Sandro Guarnieri Dott. Marco Guarnieri Dott. Corrado Baldini A tutti i sigg.ri Clienti Loro sedi Dott. Cristian Ficarelli Dott.ssa Elisabetta Macchioni Dott.ssa Sara Saccani Reggio Emilia, lì 9/1/2015

Dettagli

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI TRIBUTARI: NOVITÀ

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI TRIBUTARI: NOVITÀ CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI TRIBUTARI: NOVITÀ a cura del Col. t.st Danilo PETRUCELLI Comandante del Nucleo PT Torino Guardia di Finanza Politecnico di Torino, 25 novembre 2011 Sviluppo tecnologico

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

La fattura elettronica e la conservazione sostitutiva Prospettive per imprese e professionisti

La fattura elettronica e la conservazione sostitutiva Prospettive per imprese e professionisti Cerreto Guidi 27 luglio 2011 La fattura elettronica e la conservazione sostitutiva Prospettive per imprese e professionisti Umberto Zanini Dottore Commercialista e Revisore Contabile www.umbertozanini.it

Dettagli

1)RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI AMBITO FISCALE (Articolo 13-ter, D.L. n. 83/2012 - Circolare n. 40/E dell 8 ottobre 2012 )

1)RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI AMBITO FISCALE (Articolo 13-ter, D.L. n. 83/2012 - Circolare n. 40/E dell 8 ottobre 2012 ) Dott. Mario Conte Ragioniere Commercialista Dott. Dario Cervi Ragioniere Commercialista Dott. Giovanni Orso Rag. Pierluigi Martin Consulente aziendale Dott.ssa Arianna Bazzacco Dott. Oscar Sartor Circolare

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

Archiviazione dei documenti. Conservazione Sostitutiva e Fatturazione Elettronica. Aspetti normativi

Archiviazione dei documenti. Conservazione Sostitutiva e Fatturazione Elettronica. Aspetti normativi Archiviazione dei documenti Conservazione Sostitutiva e Fatturazione Elettronica Aspetti normativi L evoluzione del quadro normativo Italiano Volontà del legislatore Italiano di spingere il Sistema Paese

Dettagli

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI TRIBUTARI: ANALISI E CONTROLLO

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI TRIBUTARI: ANALISI E CONTROLLO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI TRIBUTARI: ANALISI E CONTROLLO a cura del Ten.Col. t.st Gaetano Cutarelli Comandante del I Gruppo Tutela Entrate del Nucleo Polizia Tributaria Torino della Guardia

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DM 23/01/2004, è stato esposto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N. 195/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DM 23/01/2004, è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 30 luglio 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 D.M. 23 gennaio 2004 conservazione sostitutiva

Dettagli

Il nuovo quadro giuridico delineatosi, ai fini IVA, con il recepimento delle direttive comunitarie 2008/8CE, 2008/9CE e 2008/117CE

Il nuovo quadro giuridico delineatosi, ai fini IVA, con il recepimento delle direttive comunitarie 2008/8CE, 2008/9CE e 2008/117CE Incontro di studio Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie Cosa cambia dal 1 gennaio 2010 Il nuovo quadro giuridico delineatosi, ai fini IVA, con il recepimento delle direttive comunitarie

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati RISOLUZIONE N. 52/E Roma, 17 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

L AUTOFATTURA. Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale

L AUTOFATTURA. Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale Padova, 23 agosto 2010 L AUTOFATTURA Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale Per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni rese da operatori non residenti nei

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

Circolare N.94 del 21 Giugno 2012

Circolare N.94 del 21 Giugno 2012 Circolare N.94 del 21 Giugno 2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso al 07.04.2011 la comunicazione agli inquilini è possibile fino al 01.10.2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso

Dettagli

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO RISOLUZIONE N. 57/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 giugno 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica IRES Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Deducibilità dal reddito d impresa dei corrispettivi

Dettagli

5 per mille al volontariato 2007

5 per mille al volontariato 2007 Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

Oggetto: STAMPA DELLA CONTABILITA ANNO 2012.

Oggetto: STAMPA DELLA CONTABILITA ANNO 2012. INFORMATIVA N. 30 / 2013 Ai gentili Clienti dello Studio Oggetto: STAMPA DELLA CONTABILITA ANNO 2012. Riferimenti: - Art. 7, comma 4-ter, DL n. 357/94 - Art. 1, comma 161, Legge n. 244/2007 - Artt. 15,

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 123/E Roma, 07 novembre Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. 2006/155146 OGGETTO: Istanza di interpello Art.1 della legge n. 398 del 1991 Superamento nel periodo d imposta del

Dettagli

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008 CIRCOLARE N. 58/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma 17 ottobre 2008 Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l. Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

Dettagli

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2 CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata

Dettagli

137/2015 Ottobre/13/2015 (*) Napoli 22 Ottobre 2015

137/2015 Ottobre/13/2015 (*) Napoli 22 Ottobre 2015 Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 137/2015 Ottobre/13/2015 (*) Napoli 22 Ottobre 2015 Con la risoluzione 81/E del 25 settembre 2015, l Amministrazione Finanziaria ha fornito

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato

Dettagli

Risoluzione n. 114/E

Risoluzione n. 114/E Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle

Dettagli

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti.

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti. Direzione Area Contabile Servizio Affari Fiscali Viale Gallipoli 49-73100 Lecce Tel. 0832/293392 - Fax. 0832/293042 Lecce, lì 18 luglio 2003 Prot. 15971 Ai Direttori dei Centri di Spesa Ai Responsabili

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2011 DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI A decorrere dal 1 Gennaio 2011 sono entrate in vig ore nuove limitazioni per le compensazioni

Dettagli

EROGAZIONI LIBERALI: le agevolazioni fiscali

EROGAZIONI LIBERALI: le agevolazioni fiscali EROGAZIONI LIBERALI: le agevolazioni fiscali aggiornata con la normativa in vigore al 30 novembre 2007 2. LE LIBERALITÀ ALLE LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE Per effetto del cosiddetto

Dettagli

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19 Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 07/02/2012 Circolare n. 19 Ai Dirigenti

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

Regime contabile: ordinario o semplificato

Regime contabile: ordinario o semplificato Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 02 20.01.2014 Regime contabile: ordinario o semplificato A cura di Devis Nucibella Categoria: Versamenti Sottocategoria: In compensazione

Dettagli

Adempimenti fiscali nel fallimento

Adempimenti fiscali nel fallimento ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LECCO Adempimenti fiscali nel fallimento A cura della Commissione di studio in materia fallimentare e concorsuale Febbraio 2011 INDICE 1. Apertura

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

Fiscal News N. 32. Amministratori: uso promiscuo dell auto. La circolare di aggiornamento professionale 29.01.2014. Uso. Amministratori collaboratori

Fiscal News N. 32. Amministratori: uso promiscuo dell auto. La circolare di aggiornamento professionale 29.01.2014. Uso. Amministratori collaboratori Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 32 29.01.2014 Amministratori: uso promiscuo dell auto Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette In base a quanto disposto dall art. 3, comma

Dettagli

1. DICHIARAZIONI D INTENTO, PRONTO IL SOFTWARE PER L INVIO ONLINE

1. DICHIARAZIONI D INTENTO, PRONTO IL SOFTWARE PER L INVIO ONLINE Dott. Marco Baccani 20121 Milano Dott. Salvatore Fiorenza Piazza Cavour, 3 Dott. Ferdinando Ramponi Tel. (+39) 02 764214.1 Dott. Massimo Rho Fax (+39) 02 764214.61 Dott. Federico Baccani Dott. Filippo

Dettagli

CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE

CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE Chiarimenti sulla disciplina fiscale del d. lgs. n. 252/2005 (c.d. Testo Unico della previdenza complementare) Circolare dell

Dettagli

MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 003 n.

Dettagli

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE A seguito dell ingresso di Romania e Bulgaria nell Unione europea a decorrere dall 1.1.2007, le operazioni poste in essere con operatori residenti in tali Stati sono qualificate

Dettagli

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Gennaio 2011. Approfondimento su: Rendicontazione del 5 per mille dell irpef

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Gennaio 2011. Approfondimento su: Rendicontazione del 5 per mille dell irpef SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI Gennaio 2011 Approfondimento su: Rendicontazione del 5 per mille dell irpef Sab. 15 (termine prorogato a lunedì 17) Fattura differita Scade oggi il termine per l emissione

Dettagli

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto

Dettagli

Circolare informativa n.18 del 03 dicembre 2013

Circolare informativa n.18 del 03 dicembre 2013 Circolare informativa n.18 del 03 dicembre 2013 COMUNICAZIONE BENI D IMPRESA IN GODIMENTO AI SOCI O FAMILIARI E FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE

Dettagli

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali;

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; Pesaro, lì 29 marzo 2013 CIRCOLARE n. 06/2013 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; 1 - LA PROVA DELLE CESSIONI INTRAUE Le cessioni di beni intraue sono assoggettate

Dettagli

La fattura elettronica e la pubblica amministrazione. 27 maggio 2014

La fattura elettronica e la pubblica amministrazione. 27 maggio 2014 La fattura elettronica e la pubblica amministrazione 27 maggio 2014 Riferimenti normativi e di prassi Art.21 DPR 633/72 (Testo iva) Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta

Dettagli

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna. Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.it Certificato

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 giugno 2014 Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto -

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

QUADRO SINOTTICO CONCERNENTE LE MODIFICHE AL REGIME DEI MINIMI DI CUI ALL'ART. 27 DEL D.L. N. 98/2011

QUADRO SINOTTICO CONCERNENTE LE MODIFICHE AL REGIME DEI MINIMI DI CUI ALL'ART. 27 DEL D.L. N. 98/2011 QUADRO SINOTTICO CONCERNENTE LE MODIFICHE AL REGIME DEI MINIMI DI CUI ALL'ART. 27 DEL D.L. N. 98/2011 PERSONE FISICHE CHE HANNO INIZATO L'ATTIVITA' D'IMPRESA, D'ARTE O PROFESSIONE A PARTIRE DAL 1 GENNAIO

Dettagli

Studio Dott. Begni & Associati news 03 / 2015

Studio Dott. Begni & Associati news 03 / 2015 Oggetto: LO SPLIT PAYMENT E LE FATTURE EMESSE AGLI ENTI PUBBLICI DALL 01.01.2015 Nell ambito della Finanziaria 2015 è contenuto un nuovo metodo antievasione per il versamento dell IVA all Erario, in base

Dettagli

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Giugno 2008. Approfondimento su: Interessi passivi su mutui relativi all acquisto dell abitazione principale.

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Giugno 2008. Approfondimento su: Interessi passivi su mutui relativi all acquisto dell abitazione principale. SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI Giugno 2008 Approfondimento su: Interessi passivi su mutui relativi all acquisto dell abitazione principale. Dom. 15 (termine prorogato a lun.16) Fattura differita Scade

Dettagli

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA CIRCOLARE n. 03/2010 Pesaro, 25 gennaio 2010 Spett.li Clienti Loro SEDI COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA 1 Chiarimenti compensazioni iva: 1.1 Compensazione verticale

Dettagli

Milano, 30 Marzo 2010

Milano, 30 Marzo 2010 Milano, 30 Marzo 2010 Circolare 2/2010 Gentile cliente, trasmettiamo la seguente circolare riguardo alle nuove regole dei modelli intracee da presentare a partire dal 01 Gennaio 2010. A) NOVITÀ NELL INVIO

Dettagli

STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO

STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO Pesaro, lì 02 aprile 2009 A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE n. 02/2009 1 Le spese per alberghi e ristoranti detraibilità/deducibilità e i nuovi

Dettagli

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MANOVRA D ESTATE 2008: LA DEDUCIBILITA AI FINI IVA E PER LE IMPOSTE SUI REDDITI Il D.L. n. 112/2008, ha adeguato la normativa nazionale

Dettagli

Ai Gentili Clienti Loro sedi

Ai Gentili Clienti Loro sedi Consulenza Tributaria, del lavoro e gestionale Centro elaborazione dati contabili Elaborazione cedolini paga Scheda n. 27 del 20 ottobre 2006 Ai Gentili Clienti Loro sedi LIBRI E REGISTRI CONTABILI: BOLLATURA

Dettagli

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Con la Circolare 20 marzo 2014, n. 7, l'agenzia delle Entrate ha reso noto che a partire da oggi, 21 marzo 2014, gli enti interessati potranno

Dettagli

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Prossimo appuntamento con lo spesometro. 10 aprile per i contribuenti mensili e 20 aprile per tutti gli altri Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese ALLEGATO 1 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA tra L Associazione Pistoia Futura Laboratorio per la Programmazione Strategica della Provincia di Pistoia, con sede in Pistoia Piazza San

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 24 del 3 aprile 2012 Destinazione del cinque per mille dell IRPEF - Proroga per il 2012 - Presentazione delle domande INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti destinatari...

Dettagli

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI PIAZZA CITTADELLA 6 37122

Dettagli

7. TRIANGOLAZIONI CON INTERVENTO DI SOGGETTI NAZIONALI UE ED EXTRA UE

7. TRIANGOLAZIONI CON INTERVENTO DI SOGGETTI NAZIONALI UE ED EXTRA UE 7. TRIANGOLAZIONI CON INTERVENTO DI SOGGETTI NAZIONALI UE ED EXTRA UE Triangolazioni con intervento di soggetti nazionali UE ed extra UE 7. 7.1. INTRODUZIONE La globalizzazione dei mercati favorisce le

Dettagli

OGGETTO: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

OGGETTO: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. RISOLUZIONE 331/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 luglio 2008 OGGETTO: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre

Dettagli

SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA LIBRI FISCALI OBBLIGATORI

SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA LIBRI FISCALI OBBLIGATORI SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA LIBRI FISCALI OBBLIGATORI Nell ambito della propria gamma di soluzioni di gestione documentale e conservazione sostitutiva DeltaDator propone un innovativo servizio

Dettagli

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015 Occhio alle scadenze Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal al 15 novembre 2015, con il commento dei

Dettagli

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI REGOLAMENTO MODALITA DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DA PARTE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 2014 SOMMARIO ARTICOLO 1 DEFINIZIONE

Dettagli

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative -

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative - I Dossier fiscali La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative - Aprile 2014 pag. 1 SOMMARIO PREMESSA... 3 Decorrenza del nuovo regime... 3 La procedura di fatturazione elettronica...

Dettagli

Dott. Rag. MORATELLI Pietro

Dott. Rag. MORATELLI Pietro Spett.li clienti Loro sedi Bolzano, 17/10/2013 OGGETTO: Invio Spesometro 2012 A pag. 6 Comunicazioni Importanti per i Clienti della Società INFOSERVICE DATI SRL L art. 21 del D.L. n. 78/2010 (poi modificato

Dettagli

OBBLIGHI DELLE CASE PREPONENTI

OBBLIGHI DELLE CASE PREPONENTI OBBLIGHI DELLE CASE PREPONENTI Quando si dà mandato ad un agente o ad un rappresentante di commercio, (che deve essere iscritto all albo professionale agenti per poter svolgere detta attività), la casa

Dettagli