Capitolo dodicesimo ASPETTI FISCALI NELLE OPERAZIONI CON L ESTERO

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1 Capitolo dodicesimo ASPETTI FISCALI NELLE OPERAZIONI CON L ESTERO

2 12.1 Aspetti generali Come sottolineato nel capitolo precedente, sono previste procedure diverse anche in termini fiscali, che l'operatore importatore/esportatore deve espletare in base al soggetto con cui si rapporta; sostanziali sono delle differenze nelle operazioni di acquisto/vendita con i paesi dell Unione Europea e con quelli esterni (Paesi Terzi). Le operazioni in esportazione effettuate da soggetti residenti verso paesi extra comunitari, non sono imponibili IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972 e successive modifiche. Tale non imponibilità viene sancita all art. 8, del sopracitato decreto, che distingue le diverse fattispecie che può assumere una esportazione effettuata da un soggetto IVA ad un soggetto situato in un territorio extra comunitario e sono giustificate dall esistenza di un documento doganale di esportazione completato dalla attestazione di Visto Uscire dallo Stato Italiano o da altro Paese membro della Comunità. Le operazioni effettuate, invece, in ambito comunitario sono regolate dalla legge 427/1993, che sancisce la non imponibilità sulla base del principio generale della tassazione dei beni nello Stato membro di destinazione. Tale regime, che prevede il pagamento dell IVA nel paese del soggetto acquirente, è un regime transitorio in vista dell instaurazione del regime definitivo che prevederà la regolarizzazione dell'iva nel paese del soggetto cedente. OPERAZIONI CON PAESI COMUNITARI Legge 427/1993 in materia di IVA intracomunitaria. Operazioni in esportazione verso paese UE non sono imponibili IVA perché l'imposta viene pagata nello Stato membro di destinazione. OPERAZIONI CON PAESI EXTRA COMUNITARI Disciplinato dal DPR 633/1972 in materia di IVA. Operazioni in esportazione verso Paesi extra UE, non sono imponibili IVA Operazioni in ambito comunitario Le operazioni effettuate tra soggetti residenti in uno degli Stati dell UE, soggette al regime IVA sopra citato, riguardano le seguenti operazioni: 1. le cessioni di beni materiali spediti o trasportati dall Italia in un altro Stato membro; 2. gli acquisti di beni materiali spediti o trasportati da un altro Paese UE in Italia; 3. le lavorazioni effettuate su beni mobili (vedi art. 40, 4 comma bis L.427/93);

3 4. i trasporti intracomunitari, le prestazioni accessorie ai trasporti (carico, scarico, trasbordo, magazzinaggio, ecc..) e le prestazioni di intermediazione relative a cessioni intracomunitarie di beni. Per quanto concerne le operazioni di cui al punto 1 e 2 la legge 427/93 prevede a carico degli operatori l obbligo di compilazione di appositi elenchi riepilogativi, detti modelli INTRASTAT. Le operazioni di cui al punto 3 debbono essere rilevate nei moduli Intrastat solo dalle aziende tenute a presentare elenchi Intra mensili. Requisiti indispensabili nelle operazioni intracomunitarie 1 Acquisto o cessione tra soggetti Iva comunitari muniti di codice identificativo 2 Onerosità dell operazione 3 Trasferimento della merce dal Paese cedente al paese acquirente all interno del territorio comunitario.

4 Cessione intracomunitaria E cessione intracomunitaria la compravendita effettuata da un soggetto IVA italiano (cedente) ad un soggetto IVA comunitario (cessionario). CESSIONE INTRACOMUNITARIA CONFINE SOGGETTO SOS IVA ITALIANO CEDENTE SOGGETTO IVA CEE CESSIONARIO BENI + FATTURA Il cedente deve emettere fattura ai sensi dell art. 21 del D.P.R. 633/72, che dovrà contenere i seguenti elementi: numero identificativo UE del cedente (Codice IVA preceduto dal Codice di nazionalità ISO - che per l Italia è IT); numero identificativo UE del cessionario, preceduto dal codice di nazionalità ISO (vedi riquadro relativo al codice ISO); indicazione, in luogo dell ammontare dell IVA, che trattasi di operazione non imponibile ex art. 41 legge 427/93.

5 CODICE DI IDENTIFICAZIONE IVA COMUNITARIO Il codice di identificazione IVA comunitario è un codice alfanumerico, attribuito agli operatori comunitari per realizzare scambi intracomunitari di beni con altri operatori residenti in altri Stati UE. può coincidere con il numero di partita IVA, preceduto dal suffisso di identificazione dello stato (codice ISO) spesso in molti stati membri agli operatori vengono attribuiti due codici IVA: uno interno ed uno intracomunitario l'inesistenza o l'invalidità del codice comporta che la cessione non possa essere classificata come operazione comunitaria perché carente di uno degli elementi essenziali, con la conseguenza che l'operatore nazionale dovrà applicare le regole previste per le operazioni di vendita interna. In caso contrario dovrà rispondere del mancato assoggettamento all'imposta e del suo mancato versamento. E necessaria la verifica del codice di identificazione dei nuovi clienti prima della vendita; per quanto riguarda invece i codici dei clienti consolidati, è consigliata una loro periodica verifica. LA VERIFICA avviene come segue: 1. Richiesta per iscritto al cliente comunitario 2. Controllo del codice presso l'ufficio UNICO delle ENTRATE competente per territorio 3. Controllo periodico del numero attraverso: Il Sito internet: del Ministero delle Finanze Questa verifica permette solo di sapere se il codice è stato realmente assegnato, ma non se il numero comunicato dal cessionario risponde al nominativo del destinatario dei prodotti.

6 I CODICI INTERNAZIONALI IDENTIFICATIVI ISO PAESE CODICE ISO Austria AT Belgio BE Danimarca DK Finlandia FI Francia FR Germania DE Gran Bretagna GB Grecia EL Irlanda IE Italia IT Lussemburgo LU Olanda NL Portogallo PT Spagna ES Svezia SE Tale fattura è esente dall imposta di bollo. Le fatture intracomunitarie devono essere registrate distintamente sul registro delle fatture emesse (sul registro IVA deve essere indicato l articolo di non imponibilità): il tutto potrà avvenire nello stesso registro in quanto non è obbligatoria la tenuta di registri separati o di un registro sezionale. La registrazione seguirà il termine delle operazioni interne. E permessa l emissione di fattura differita. Non è obbligatorio emettere un documento fiscale d'accompagnamento della merce, tuttavia è opportuno l emissione di un documento di consegna come mezzo di prova della spedizione avvenuta. Il cedente dovrà inoltre compilare un elenco riepilogativo delle cessioni attraverso il modello INTRASTAT per le cessioni: INTRA 1 e INTRA 1bis, il cui termine di presentazione varia a seconda del volume di cessioni intracomunitarie dell'anno precedente: vedi punto Acquisto intracomunitario L'acquisto intracomunitario riguarda l'acquisto di beni da parte del soggetto IVA italiano (acquirente) forniti da un soggetto IVA comunitario (cedente).

7 ACQUISTO INTRACOMUNITARIO CONFINE SOGGETTO SOS IVA ITALIANO ACQUIRENTE SOGGETTO IVA CEE CEDENTE BENI + FATTURA Gli obblighi del soggetto italiano: L acquirente deve comunicare al cedente, prima di effettuare l acquisto, il proprio numero identificativo UE, ossia la P. IVA integrata con il codice di nazionalità ISO; l acquirente italiano, al ricevimento della fattura, dovrà: - rinumerare la fattura secondo una propria numerazione differente da quella attribuita agli acquisti nazionali ed extracomunitari (ad es. 1c, 2c, 3c, ecc..); - integrare la fattura, indicando sulla stessa il controvalore in euro del corrispettivo, ove il prezzo sia fissato in una valuta estera diversa dall euro; - determinare l ammontare dell IVA calcolata secondo l aliquota propria dei beni o servizi acquistati, secondo il principio di tassazione ed alle aliquote vigenti in Italia; - le fatture di acquisto intracomunitarie devono essere registrate sia sul registro delle fatture emesse (entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente ma non oltre 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al mese di riferimento - art. 47, co. 1 d.l. 331/93), sia sul registro delle fatture d acquisto (entro il mese successivo a quello del ricevimento e non prima dell annotazione sul registro delle fatture emesse), secondo l ordine della loro rinumerazione e con l indicazione del corrispettivo in euro. - modello INTRASTAT acquisti - l acquirente intracomunitario deve compilare l elenco INTRASTAT relativo al periodo di registrazione dell operazione; la periodicità della consegna dei modelli dipende dal volume d affari dell anno precedente - ma è diversa da quanto visto per le cessioni. Gli elenchi vanno redatti su appositi modelli INTRA 2 e INTRA 2 bis, vedi successivo punto 2.3:

8 Modelli INTRASTAT Il modello INTRASTAT è un elenco riepilogativo, disposto con regolamento CEE, a carico dei soggetti passivi di imposta (IVA), da compilare periodicamente sia per le cessioni che per gli acquisti da o verso soggetti d imposta di altri Stati membri della UE; è importante strumento fiscale e statistico. Presentazione moduli Intra Cessione fino a ,27 Euro presentazione annuale; consegna della modulista Intrastat agli Uffici Doganali entro la fine di gennaio dell anno successivo al considerato; oltre i ,27 Euro e fino a ,10 Euro presentazione trimestrale consegna entro la fine del mese successivo rispetto al trimestre considerato; (1 trimestre mesi di gennaio, febbraio, marzo, presentazione entro aprile); oltre i ,10 Euro presentazione mensile; consegna entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento (se il 20 cade di giorno festivo, il termine slitta automaticamente al giorno successivo). Presentazione moduli Intra Acquisti fino a ,84 Euro presentazione annuale consegna della modulistica agli uffici Doganali entro la fine di gennaio dell anno successivo rispetto al considerato; oltre i ,84 Euro e fino a ,40 Euro presentazione trimestrale; consegna entro la fine del mese successivo al trimestre; oltre i Euro presentazione mensile; consegna entro il giorno 20 del mese successivo.

9 PARTICOLARITA' DEL REGIME INTRASTAT DAL 2001 Valuta per gli acquisti Cessioni (modello Intra- 1) condizioni di consegna e modo di trasporto Acquisti (modello Intra - 2) condizioni di consegna e modo di trasporto Se il cedente è identificato in un altro Paese membro aderente all'euro, non va più compilata la colonna relativa all'ammontare delle operazioni in valuta. Non vanno più compilate le colonne relative alle condizioni di consegna e al modo di trasporto se nell'anno solare precedente i beni inviati in altri Paesi sono risultati inferiori a ,00 Euro Non vanno più compilate le colonne sulle condizioni di consegna e sul modo di trasporto se nell'anno solare precedente i beni inviati in altri Paesi sono risultati inferiori a ,00 ATTENZIONE: Arrotondamenti: Gli importi da indicare sono arrotondati all unità di euro per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 Euro, e per eccesso se uguale o superiore. Modelli cartacei predisposti: gli elenchi presentati su supporto cartaceo presso le dogane possono essere redatti, anche su carta bianca non specificatamente predisposta e colorata (oggi verde- cessioni, rosso-acquisti), purché il contenuto sia identico a quanto previsto nei modelli Cambio partita IVA durante l'anno: le aziende che variano la partita IVA debbono presentare due distinti modelli: uno per il periodo precedente ed uno per il periodo susseguente la variazione. Prodotti soggetti ad imposta sulla produzione e sul consumo: l'imposta che si deve pagare in Italia non va inserita nella parte statistica Presentazione dei modelli su supporto informatico: in questo caso si presenta il frontespizio del modello su carta accompagnato da floppy disc in cui vengono riversati i dati intracomunitari. Trasferimento dati via EDI Questo sistema prevede la possibilità di trasferire i dati intracomunitari Direttamente al Ministero delle Finanze Agenzia delle Dogane utilizzando il sistema informativo EDI. La circolare 230 del detta precise istruzioni sulle modalità di richiesta di utilizzazione di questo sistema

10 12.3 Esportazioni in ambito extracomunitario Le operazioni effettuate con soggetti residenti al di fuori dell UE, secondo quanto già detto al par. 9.1, riguardano diverse fattispecie la cui non imponibilità è sancita all art. 8 del sopra citato decreto (DPR 633/72), che le distingue in: esportazione diretta Art.8, 1 comma, lettera a) esportazione diretta triangolare Art.8, 1 comma, lettera a) esportazione indiretta Art. 8, 1 comma, lettera b). Relativamente alle sopra elencate fattispecie, ci sembra interessante e rilevante soffermarci su alcuni casi di esportazioni triangolari Operazioni triangolari Comunemente viene definita "triangolare" l'operazione nella quale una merce è giuridicamente oggetto di due distinti trasferimenti di proprietà, ma di un unico trasferimento "fisico" (viene direttamente consegnata dal primo fornitore al secondo cessionario) Triangolare nazionale In tale operazione intervengono due soggetti identificati ai fini iva in Italia ed un soggetto estero comunitario od extra U.E. destinatario finale dei beni. Il caso si presenta quando l acquirente italiano rivende i beni ad un soggetto comunitario o extracomunitario ed incarica il proprio fornitore di inviare direttamente i beni al destinatario finale senza che si effettui una consegna intermedia in Italia. La norma in questo caso prevede che la fatturazione possa essere fatta Non imponibile art. 8 1 comma lettera a) DPR 633/72 se i beni sono destinati in un paese extra U.E. Non imponibile art. 58 comma 1 L. 427/93 se i beni sono destinati in paese comunitario Triangolare comunitaria Tale situazione si verifica quando il venditore italiano vende ad acquirente comunitario (ad esempio ad acquirente francese) e riceve l incarico di consegnare la merce in un diverso paese comunitario ad esempio in Germania. La diversa destinazione deve essere opportunamente segnalata in fattura ed alla casella 12 del modulo Intra 1bis Soggetto extracomunitario destinatario della merce Altro esempio di triangolazione è la vendita da soggetto iva italiano ad acquirente francese con consegna della merce in Paese Extracomunitario

11 Soggetto di imposta in Italia ITALIA Fattura FRANCIA Soggetto di imposta in Francia Merce Fattura U.S.A. Come si può intuire dallo schema per nessuno dei partecipanti si tratta di un'operazione intracomunitaria, in quanto la merce lascia il territorio comunitario per essere consegnata al soggetto statunitense. Per l'operatore francese dal punto di vista dell imposta TVA si tratta di una operazione effettuata fuori dal territorio francese. Per l'operatore italiano trattasi di cessione all esportazione art.8 1 comma DPR 633/72 Questi ed altri esempi di triangolazioni sono espressamente previste nella circolare 13 del 23/2/94 Min.Finanze aggiornata successivamente dalla circolare 145 del 10/6/ Importazioni in ambito comunitario Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni derivanti da atti a titolo oneroso, effettuati nel territorio dello Stato nell esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti o altre organizzazioni di cui all art. 4 DPR 633/72 da soggetti passivi d imposta nel territorio dello Stato. La fattura d acquisto intracomunitario va integrata secondo quanto disposto dall art. 47 DL 331/93 e registrata sia nel registro degli acquisti sia nel registro delle vendite generando così un operazione in cui l iva a debito e l iva a credito si compensano.

12 12.5 Importazioni da paesi extracomunitari L art. 70 D.P.R. 633/72 disciplina le importazioni ai fini dell applicazione della normativa IVA. Per le importazioni di beni da paesi al di fuori di quelli comunitari, l assoggettamento all IVA avviene in seguito all importazione della merce; le dogane devono rilasciare la bolletta doganale dalla quale risultano il valore della merce importata e l importo della corrispondente IVA. La bolla doganale assume valore definitivo nel caso delle importazioni definitive o valore provvisorio nel caso delle importazioni temporanee, nell attesa della riesportazione dei beni precedentemente importati Plafond L art. 8 lett. c) disciplina le cessioni effettuate da un soggetto che, in qualità di esportatore abituale pone in essere, le operazioni di esportazione o di cessione intracomunitaria per un ammontare complessivo superiore al 10% del volume di affari, ottenendo il diritto di acquistare in Italia, in regime di non imponibilità beni e servizi nel limite dell ammontare del plafond riferito ad operazioni dei dodici mesi precedenti (plafond mobile) o dell anno precedente (plafond fisso) La misura del plafond è determinata dalle seguenti operazioni : esportazioni dirette indirette e triangolari di cui all art. 8 1 comma lettera a), b) DPR 633/72 operazioni assimilate alle esportazioni art.8 bis comma 1 DPR 633/72 servizi internazionali art. 9 DPR 633/72 cessioni di beni verso San Marino o Città del Vaticano art. 71 comma 1 cessioni non soggette ad imposta in base a trattati o ad accordi internazionali art.72 cessioni intracomunitarie non imponibili art.41 DL 331 del 30/8/93 servizi intracomunitari art. 40 commi 4 bis Legge 427 /93 cessioni non soggette art.58 comma 1 L.427/93(triangolazione ) La disposizione in oggetto vuole evitare che un soggetto esportatore (che fattura in regime di non imponibilità) venga a trovarsi in posizione creditoria verso l Erario, non avendo o avendo una limitata imposta da versare Condizioni per avvalersi di questa possibilità sono: 1. Soggettività: il sussistere di esportazioni e cessioni intracomunitarie (anche relativamente a fatture di acconto), di servizi internazionali e di servizi intracomunitari, operazioni con la Città del Vaticano e con la Repubblica di S. Marino registrate nell anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti. Tali operazioni devono essere superiori (non pari) al 10% del volume d affari; 2. Oggettività: può essere acquistato in regime di sospensione IVA qualsiasi bene o servizio ad eccezione dei terreni, dei fabbricati (compreso il relativo appalto o leasing) e dei beni e servizi ad IVA detraibile.

13 Il DPR 435/01 ha introdotto alcune semplificazioni circa i modi di effettuazione del calcolo del plafond. In particolare ha cancellato l obbligo di annotare in ciascun mese nei registri contabili IVA l ammontare di riferimento delle esportazioni, delle operazioni assimilate, e delle cessioni intracomunitarie utilizzabile all inizio del secondo mese precedente e l ammontare degli acquisti e delle importazioni effettuati nel medesimo mese senza l applicazione dell imposta In ogni caso è previsto che gli esportatori abituali in caso di verifica e sempre ne venga fatta loro esplicita richiesta, debbano fornire tutti i dati relativi sia al plafond disponibile che al plafond utilizzato Di conseguenza tali annotazioni anziché essere fatte nel registro IVA come accadeva precedentemente oggi possono essere annotate su semplici documenti cartacei o su supporti informatici appositamente predisposti A compensare tale semplificazione il decreto ha previsto a carico di tutti coloro che utilizzano plafond, che in sede di dichiarazione iva annuale debbano essere indicati analiticamente per ciascun mese tutti i dati attinenti alla formazione del plafond ed al suo utilizzo Dichiarazione d intento l esportatore deve redigere in duplice esemplare apposita dichiarazione scritta (lettere d intento) da inviare prima di effettuare acquisti di beni e servizi senza l applicazione di imposta ad ogni fornitore; la dichiarazione deve contenere la manifestazione di volontà di acquistare in sospensione d imposta e può indicare alternativamente: una sola operazione; le operazioni da effettuarsi nell anno...fino a concorrenza del limite di Eur...; le operazioni da effettuarsi nell anno... per il periodo da...a... è possibile quindi utilizzare la medesima lettera d intento per differenti operazioni purché le parti contraenti siano le stesse; le lettere d intento possono essere inviate anche in dogana al fine di avvalersi della facoltà di importare senza pagamento dell imposta; occorre in tal caso precisare che è necessario presentare una lettera d intento per ogni importazione; le lettere d intento devono essere numerate progressivamente (con numerazione autonoma), datate ed annotate entro 15 giorni da parte del dichiarante in appositi registri vidimati oppure in un apposita sezione del registro fatture emesse o corrispettivi; gli estremi di tali dichiarazioni devono essere riportate sulle fatture emesse; l esportatore deve annotare mese per mese il plafond disponibile all inizio del mese, l utilizzo ed il residuo alla fine del mese sul registro delle fatture emesse o sul registro delle dichiarazioni d intento.

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