Ai gentili Clienti Loro sedi. Circolare n 2/2015 del 20/01/2015

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1 Ai gentili Clienti Loro sedi Circolare n 2/2015 del 20/01/2015 La Legge di Stabilita 2015 ( L. 23/12/2014 N 190) e il Decreto legislativo sulle Semplificazioni (D. lgs 21/11/2014 n 175) hanno portato molte modifiche e novità alla normativa tributaria. Nasce obbligo da parte nostra di esporvi quelle che, a nostro avviso, è necessario conosciate. Vi evitiamo altre non necessarie per la conduzione giornaliera di una attività economica che interessano alcune particolari condizioni (come il ravvedimento operoso) che cercheremo di spiegare quando il singolo cliente ne ha bisogno. LO STUDIO

2 Oggetto: VIES - ISCRIZIONE IMMEDIATA E REGOLE PER LA CANCELLAZIONE Il Vies, come noto, è un sistema di scambio dati tra paesi UE: ciascun operatore economico, dalla fine del 2010, è tenuto a verificare la propria iscrizione a tale registro prima di poter realizzare operazioni intracomunitarie (sia relative a beni che per quanto riguarda i servizi), tanto con riferimento alle operazioni attive, che in relazione a quelle passive. Con l entrata in vigore del decreto semplificazioni dal si modificano le regole per la gestione del Vies: in particolar modo, l art.22 interviene su due aspetti: l efficacia dell iscrizione; l individuazione del presupposto per la cancellazione. Iscrizione immediata Il sistema previgente riguardante l efficacia dell iscrizione al Vies prevedeva una moratoria iniziale, a disposizione dell Amministrazione Finanziaria per porre in essere le opportune verifiche circa il contribuente che chiede l inclusione: al termine di tale periodo, salvo esplicito diniego, il contribuente veniva iscritto automaticamente. Pertanto, dopo aver inviato all Agenzia la richiesta di iscrizione, i contribuenti dovevano attendere 30 giorni prima di poter compiere qualunque operazione intracomunitaria, che risultava autorizzata solo a partire dal 31 giorno successivo la richiesta di iscrizione. Dalla data di pubblicazione del decreto l iscrizione ha invece efficacia immediata quando questa viene esercitata. Il vantaggio è evidente: chi deve effettuare acquisti o cessioni con controparti UE, potrà iscriversi e immediatamente realizzare tali operazioni, senza necessità di attendere alcunché. Cancellazione Gli Stati membri della UE sono chiamati ad effettuare una periodica manutenzione della banca dati degli operatori intracomunitari residenti. Sul punto il decreto stabilisce un presupposto che consentirà agli Uffici di cancellare un contribuente dall elenco dei soggetti ammessi a porre in essere operazioni intracomunitarie: è prevista l esclusione dall archivio Vies per i contribuenti che non presentano alcun elenco Intrastat per quattro trimestri consecutivi. In altre parole, dopo una anno in cui non si pongono in essere operazioni intracomunitarie, si perde la qualifica di soggetto Vies. Tale cancellazione deve comunque ritenersi non definitiva: se il contribuente intende porre in essere operazioni intracomunitarie potrà richiedere nuovamente l iscrizione. Oggetto: INNALZATO IL LIMITE PER LA DETRAZIONE DELL IVA PAGATA SUGLI OMAGGI L art.30 del Decreto Semplificazioni, in vigore dal , elimina la differenza del limite esistente tra le operazioni rilevanti per la detraibilità Iva e quelle rilevanti ai fini delle imposte dirette. La nuova norma consente la detrazione dell Iva assolta sugli acquisti di beni di costo unitario non superiore a 50 euro (spese di rappresentanza). I costi sostenuti dall impresa per l acquisto di beni, effettuato dal 13 dicembre 2014, ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell attività propria dell impresa sono: integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario inferiore o uguale a 50 euro; deducibili nel limite massimo ottenuto applicando ai ricavi della gestione caratteristica le percentuali previste a seconda del volume di ricavi dello 0,1%, 0,5% o 1,3%, se di valore unitario superiore a 50 euro.

3 Sotto il profilo Iva, gli omaggi di beni acquisiti appositamente al fine di essere ceduti gratuitamente di valore imponibile inferiore o uguale a 50 euro scontano la piena detrazione dell imposta, mentre quelli di valore imponibile superiore a 50 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell Iva. Per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, ll costo sostenuto all atto dell acquisto dell omaggio da un professionista o da una associazione professionale costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell 1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite l importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore o uguale a 50 euro scontano la piena detrazione dell imposta, mentre quelli di valore imponibile superiore a 50 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell Iva, che costituisce una componente del costo. Oggetto: SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI INTRASTAT E NUOVO REGIME SANZIONATORIO Duplice l intervento del Decreto Semplificazioni in tema di modello Intrastat. Innanzi tutto il Legislatore, all art.23 del decreto, ha previsto la riduzione del contenuto informativo degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi, modelli Intra 1-quater e Intra 2-quater. La ratio della norma va ricercata nella necessità di allineare la normativa italiana alla direttiva comunitaria n.2006/112/ce. Le modifiche, da adottarsi a seguito di emanazione di un provvedimento direttoriale atteso nei 90 giorni successivi all entrata in vigore del decreto (fissata al ), riguarderanno: il numero di identificazione Iva della controparte; il valore totale della transazione; il codice identificativo del tipo di prestazione, sia essa resa o ricevuta; il paese di pagamento. Il Legislatore poi è intervenuto, con l articolo 25 del Decreto Semplificazioni, anche sul regime sanzionatorio nei casi di omissione o inesattezza dei dati statistici comunicati nei modelli Intrastat. In particolare, il Legislatore ha previsto che le sanzioni per l omessa o inesatta compilazione dei dati statistici, previste nelle seguenti misure: da 207 a euro per le persone fisiche; da 516 a euro per enti e società; siano applicate una sola volta per ogni elenco mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell elenco stesso e nei confronti delle sole imprese per le quali le violazioni commesse si configurino come omissione dell obbligo di risposta. Oggetto: COMUNICAZIONI BLACK LIST - POSSIBILE COMPLETARE IL 2014 CON LE VECCHIE REGOLE Il decreto semplificazioni (D.lgs. n.175/14), all art. 21 modifica le regole di presentazione della comunicazione delle operazioni black list. Le modifiche: viene modificata la periodicità di presentazione che assume cadenza annuale in luogo delle precedenti periodicità mensile / trimestrale; viene modificata la soglia di monitoraggio, precedentemente fissata a 500 euro in relazione alla singola operazione, che viene elevata al limite di euro, da intendersi però come importo complessivo annuale.

4 Purtroppo la Circolare esplicativa dell Agenzia delle Entrate n 31 del 30/12/2014 chiarisce che l importo di 10 mila Euro va riferito non ad ogni operazione, e neanche al volume di scambi effettuato con ogni controparte cliente/fornitore, ma al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti degli operatori aventi sede o domicilio in paesi cosiddetti black list. In sintesi è il totale annuo delle operazioni attive e passive soggette a comunicazione che conta, anche se le singole operazioni sono di modesto importo. Oggetto: MODIFICA DEL TASSO LEGALE: DA GENNAIO L INTERESSE SCENDE ALLO 0,50% A decorrere dal 1 gennaio 2015, il tasso di interesse legale è sceso dall 1% allo 0,50%, per effetto del D.M. dell 11 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre L intervento modificativo, disposto secondo le indicazioni dell art.1284 cod.civ., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria. Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazioni ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi di mora. Inoltre la suddetta variazione comporterà, tra gli altri: una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso (con minore aggravio per il contribuente), in relazione ai quali per i periodi a cavallo del 2014 e 2015 sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno; una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell usufrutto e delle rendite (art.14 e 17 D.Lgs. n.346/90), secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n.303 del 28 dicembre 2013; una differente misura di applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo, di cui all art.45, co.2 Tuir; una variazione degli interessi connessi alle procedure di riscossione di debiti per tributi fiscali e locali, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta. Oggetto: NOTIFICHE VIA PEC Le Società di capitali, le società di persone e le ditte individuali ormai dotate di posta elettronica certificata (PEC) dovranno avere cura di consultarla con frequenza, al fine di verificare il ricevimento di atti. Equitalia avverte che le cartelle di pagamento possono essere notificate via PEC. E una conseguenza che deriva dall art. 26 del DPR 602/73 in forza del quale la notifica delle cartelle di pagamento può essere eseguita, oltre che con raccomandata A.R., anche attraverso PEC. Chiediamo la massima attenzione in quanto la cartella di pagamento, correttamente trasmessa via PEC da oltre 60 giorni, non sarà più impugnabile davanti al giudice. Oggetto: AUMENTO DELLE ALIQUOTE INPS ARTIGIANI COMMERCIANTI E GESTIONE SEPARATA INPS INPS Gestione Artigiani e Commercianti Aumentano i contributi degli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti. Dal 1/1/2015 i contributi degli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti aumentano dello 0,45% raggiungendo l aliquota del 22,65%.

5 INPS Gestione Separata Lavoratori Autonomi Per quanto riguarda i lavoratori autonomi bisogna distinguere le varie realtà: 1) Per i soggetti iscritti anche ad un altra gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l aliquota contributiva passerà dal 22% al 23,50%; 2) Per i soggetti iscritti alla sola gestione separata e non pensionati bisogna dar luogo ad una distinzione: a) per i co.co.pro/co.co.co, associati in partecipazione e, comunque, soggetti non titolari di P.IVA, l aliquota contributiva aumenterà dal 28,72% al 30,72%; b) per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA l aumento è di 3 punti percentuali, con l aumento dell aliquota dal 27,72% al 30,72%. Oggetto: ENNESIMA RIAPERTURA (CON MODIFICHE) DEI TERMINI PER RIDETERMINARE IL VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI La Legge di Stabilità 2015 L. n.190/14 all art.1, co.627 prevede la riapertura, per la dodicesima volta, dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti da persone fisiche per operazioni estranee all attività di impresa, società semplici, società ed enti a esse equiparate di cui all art.5 Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, sulla falsariga dei provvedimenti precedenti che, in sostanza, hanno reso stabile quello originario, risalente agli artt.5 e 7 della Legge Finanziaria per il 2002 e che, ancora oggi, rappresentano la normativa di riferimento. Va, inoltre, tenuto conto in questa rivalutazione anche quanto stabilito dall art.7 D.L. n.70/11 e cioè la possibilità di compensare l imposta sostitutiva assolta con le precedenti rivalutazioni. Novità: rispetto alle precedenti rivalutazioni viene raddoppiata la misura delle imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni: a) L aliquota 2% passa al 4% b) L aliquota 4% passa al 8% Con il nuovo provvedimento, la rivalutazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla data del 1 gennaio 2015, e consegue effetti solo se si redige un apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2015, che è anche la data per versare l imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata. In sintesi, le date che ritmano la nuova rivalutazione sono le seguenti: Possesso Redazione perizia Versamento imposta (1 rata) Versamento 2 rata Versamento 3 rata Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo. L imposta sostitutiva deve essere applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia alla data del 1 gennaio 2015, e, in particolare, l aliquota dell imposta varia come segue: 8% per i terreni agricoli e le aree edificabili; 8% per le partecipazioni qualificate;

6 4% per le partecipazioni non qualificate. Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 30 giugno 2015, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni. Per le partecipazioni la perizia può essere predisposta anche successivamente alla cessione della stessa, purché entro il termine ultimo del 30 giugno Per i terreni, invece, la perizia deve essere necessariamente predisposta prima della loro cessione, poiché è previsto che il valore che emerge sia quello minimo ai fini dell imposta di registro, e quindi se ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell atto. Va, tuttavia, segnalato come un recente indirizzo giurisprudenziale (vedi sentenza Cassazione n.30729/11) ammetta la redazione della perizia posteriormente alla cessione, circostanza, al contrario, ordinariamente ammessa per le partecipazioni. Con riferimento ai terreni, inoltre, al fine di evitare che si applichi la citata presunzione secondo cui il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, l Agenzia delle entrate (Risoluzione n.111/e/10) ha ritenuto possibile effettuare una nuova perizia al ribasso, sostitutiva della precedente. Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato alla data di riferimento, e diviene, per tale via, di fatto deducibile. Tuttavia, per le partecipazioni, se la sua redazione è commissionata dalla stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in cinque quote costanti a partire dall esercizio in cui il costo è stato sostenuto. Lo scomputo di quanto pagato nelle precedenti rivalutazioni In occasione della riapertura dei termini intervenuta con l art.7 D.L. n.70/11, il Legislatore ha introdotto, al fine di risolvere il vasto contenzioso che si era andato a creare, una norma regolatrice dei rapporti con eventuali precedenti rivalutazioni. Infatti, alla luce del continuo susseguirsi dei provvedimenti di riapertura della rivalutazione, è frequente che un soggetto abbia operato una prima rivalutazione, e si trovi poi nella condizione di rivalutare nuovamente, poiché in questo intervallo di tempo, non essendo intervenuta la vendita, il valore del terreno o della partecipazione si è modificato. In proposito, l Amministrazione finanziaria aveva sempre posto questa regola: con la seconda rivalutazione si libera una nuova imposta che deve essere versata in via autonoma; quella versata in precedenza non può essere compensata ma può essere chiesta a rimborso, eventualmente sospendendo il versamento della rata in corso. In considerazione di tale impostazione si era andato a determinare un corposo contenzioso in merito alle tempistiche per la richiesta a rimborso. L articolo 7 D.L. n.70/11 modifica questa impostazione prevedendo la possibilità di imputare alla seconda rivalutazione l imposta già versata per attuare quella precedente. Pur in assenza di uno specifico richiamo al citato articolo 7, assente peraltro anche nella disciplina recata dalle due precedenti leggi di rivalutazione (Leggi di Stabilità 2013 e 2014), si ritiene che tale norma in quanto a regime sia applicabile anche alla nuova riapertura dei termini. Tale opportunità vale sia per la rideterminazione del valore di terreni che di partecipazioni. Di fatto, se ciò fosse possibile si avrebbe la seguente situazione: Prima rivalutazione valore euro imposta dovuta 4% = euro Seconda rivalutazione valore euro imposta dovuta 8% = euro Sarà quindi possibile imputare il primo versamento di euro alla seconda rivalutazione, così corrispondendo a conguaglio solamente euro. In caso di rideterminazione di un secondo valore inferiore al primo, e quindi di imposta dovuta inferiore alla prima, si esclude la possibilità di conseguire il rimborso dell eccedenza.

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