REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI PROVINCIALI

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1 REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI PROVINCIALI Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 153 in data , modificato con deliberazione G.P. n. 34 del

2 INDICE Art. 1 - FINALITA Art. 2 - ORGANIZZAZIONE Art. 3 - REMUNERAZIONE Art. 4 - AREE DI PRONTO INTERVENTO Art. 5 REPERIBILITA VIABILITA E GRANDI INFRASTRUTTURE Art. 6 REPERIBILITA SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE E SICUREZZA PUBBLICA Art. 7 REPERIBILITA PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E MOBILITA Art. 8 REPERIBILITA PATRIMONIO EDILIZIO E IMMOBILIARE Art. 9 SOPPRESSO Art. 10 REPERIBILITA AFFARI GENERALI (SERVIZIO AUTOMEZZI DI RAPPRESENTANZA) Art. 11 NORME DI RINVIO

3 Art. 1 FINALITA Il servizio di pronta reperibilità costituisce un servizio essenziale dell Ente e viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili, previsti nei compiti di istituto dell Ente. Il presente documento regolamenta le modalità di gestione dei servizi che di volta in volta l amministrazione individuerà come reperibili. Il Servizio di reperibilità viene organizzato, ai sensi del CCNL vigente secondo una turnazione idonea a ricoprire i periodi al di fuori degli orari di servizio e comunque a garantire una reperibilità telefonica nell arco di tutte le 24 ore. E esclusa dal servizio di reperibilità ogni attività cui l Ente può adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell articolazione dell orario di lavoro, nel rispetto degli accordi specifici in materia. Art. 2 ORGANIZZAZIONE Il servizio di reperibilità viene espletato preferibilmente impiegando il personale afferente il settore ove viene attivato il servizio. E prevista la possibilità che il servizio venga gestito attraverso la formazione in squadre preventivamente predisposte dal coordinatore del servizio. Al fine di garantire una più corretta ed efficace gestione del servizio vengono individuate le figure dei coordinatori nelle persone del: dirigente di settore e del responsabile del servizio o altro dipendente individuato dal dirigente che ne sovrintendono il funzionamento. Nell ambito della programmazione mensile deve essere ricercata, ove il servizio lo renda possibile, una turnazione quanto più possibile automatica ed equilibrata al fine di consentire una equa distribuzione dei giorni festivi. Ogni dipendente potrà essere messo in reperibilità per un numero di volte non superiore a 6 (sei) nell arco di un mese. Qualsiasi grave impedimento nello svolgimento del proprio turno di reperibilità (es. malattia) viene immediatamente comunicato al coordinatore. Ogni dipendente chiamato in servizio riferisce al coordinatore l esito dell intervento comunicando tutto quanto si ritenga utile per la rendicontazione o per eventuali interventi successivi. Il Dirigente del Settore o il Responsabile del Servizio individua le persone che rientrano nell attività di reperibilità secondo una programmazione mensile preferibilmente in accordo con i dipendenti interessati. Il coordinatore provvederà alla predisposizione dei programmi mensili di turnazione entro il giorno 20 del mese precedente che verrà trasmesso in via preventiva al Dirigente di settore e al servizio personale. In presenza di gravi e particolari esigenze (debitamente documentate) il dirigente o il responsabile di servizio, valutate le motivazioni, potrà concedere l esenzione dal turno di reperibilità. Anche in assenza di specifico accordo contrattuale tra le parti, i lavoratori inseriti nei servizi di pronta reperibilità e dotati di profili professionali idonei non possono rifiutarsi di essere inseriti in un programma che preveda il turno di reperibilità nei termini previsti dal CCNL, dal contratto decentrato e dalle disposizioni di servizio del Dirigente o del responsabile del Servizio di riferimento. Il personale in reperibilità garantisce l intervento nell arco massimo di 30 minuti dalla chiamata. Si intende per attività di intervento anche l esecuzione di chiamate ad altri soggetti terzi esterni

4 all Ente che per l emergenza segnalata siano coinvolti e/o possano adempiere alla risoluzione delle problematiche in termini di efficienza, economicità ed efficacia. Il personale coinvolto nei turni di reperibilità interviene secondo le proprie categorie, nel rispetto delle procedure lavorative individuate ed assimilabili alle normali attività ordinarie. Nel caso in cui il dipendente usufruisca di una giornata di ferie o di recupero, lo stesso non potrà in tale giornata essere posto in reperibilità, fatto salvo la sua dichiarata disponibilità da valutarsi in termini di vantaggio per l Ente. Art. 3 REMUNERAZIONE Il servizio viene compensato secondo quanto previsto dal C.C.N.L. art. 23 del 14/09/2000 e art. 11 del 05/10/2001. L indennità non compete durante l orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. In caso di chiamata, con intervento operativo durante la reperibilità, la prestazione viene remunerata con il pagamento delle ore straordinarie effettivamente svolte, certificate dal coordinatore, secondo le tariffe vigenti. In alternativa, compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalità previste per il lavoro straordinario, può essere compensato con la forma del recupero. Il dipendente che, essendo posto in servizio di reperibilità, risultasse non reperibile, perde il compenso maturato per l intero turno ed è soggetto a procedimenti disciplinari. Ove la prestazione effettuata ricada in un giorno festivo si applicherà quanto disposto nel CCNL. Al fine di garantire il servizio i dipendenti interessati devono essere dotati di cellulare o radio ricetrasmittente di servizio o altro idoneo strumento di comunicazione che i dipendenti in reperibilità dovranno mantenere acceso per tutto il turno. Viene altresì prevista per il personale reperibile la possibilità di custodire nelle proprie abitazioni i mezzi necessari per lo svolgimento del servizio. Art. 4 - AREE DI PRONTO INTERVENTO Il servizio di pronta reperibilità opera per l espletamento delle attività di competenza dei seguenti settori o servizi della Provincia di Lecco: -Viabilità e Grandi Infrastrutture -Polizia Provinciale e Sicurezza Pubblica -Protezione Civile, Trasporti e Mobilità -Patrimonio edilizio e Immobiliare -SOPPRESSO -Servizio automezzi di rappresentanza (Servizio Affari Generali, Attività Sportive). Art. 5 REPERIBILITA VIABILITA E GRANDI INFRASTRUTTURE Gli interventi di reperibilità del Settore Viabilità e Grandi Infrastrutture hanno lo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza e transitabilità delle strade al di fuori dell ordinario orario di servizio, nei casi di incidenti o situazioni di emergenza di diversa tipologia che possono verificarsi sulle strade Provinciali per tutti i giorni della settimana, compresi sabato e festivi. Il servizio di pronto intervento si articola pertanto in una prima fase di localizzazione, classificazione, valutazione tecnica dell intervento sulla base dei dati forniti dall organo che ha

5 effettuato la segnalazione, a seguito della quale il tecnico reperibile, individuata la squadra più idonea e numericamente corretta per svolgere l intervento (secondo i minimi normativi previsti per la sicurezza dei lavoratori e nei cantieri stradali) e le modalità operative per eseguirlo, procede all attivazione del servizio. Le competenze del Settore hanno ad oggetto il ripristino delle condizioni di transitabilità e sicurezza della circolazione. Art. 6 REPERIBILITA SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE E SICUREZZA PUBBLICA Gli interventi di reperibilità del Servizio Polizia provinciale e Sicurezza Pubblica hanno lo scopo di assicurare la continuità della vigilanza sull intero territorio provinciale, seguita dall eventuale intervento, se valutato necessario, rispetto a tutte le emergenze di carattere faunistico, correlate al recupero di fauna selvatica autoctona in difficoltà o al bracconaggio. Gli interventi di reperibilità hanno anche lo scopo di assicurare il soccorso in caso di eventi di protezione civile, ivi compresi le precipitazioni nevose, nonché le emergenze di tipo viabilistico ascrivibili ai suddetti eventi. Art. 7 REPERIBILITA PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E MOBILITA Gli interventi di reperibilità del Servizio protezione Civile, Trasporti e Mobilità hanno lo scopo di garantire al di fuori dell orario di servizio lo svolgimento dei compiti inerenti la Protezione Civile di competenza della Provincia. La Provincia partecipa infatti alle attività del servizio nazionale di Protezione Civile. Tale servizio ha lo scopo di tutelare l integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l ambiente dai danni e dal pericolo derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi naturali o connessi con l attività dell uomo mediante attività di prevenzione delle varie ipotesi di rischio ed interventi di soccorso e di prima assistenza alle popolazioni eventualmente colpite. Al verificarsi di tali eventi, se non fronteggiabili in via ordinaria dai singoli enti o amministrazioni, viene deliberato dalla Prefettura, o altra Autorità di Protezione Civile territorialmente competente come individuata dalla L.R. 16/2004, lo stato di emergenza, con definizione di durata e di estensione territoriale. A prescindere dalla attivazione di cui sopra, il Servizio provinciale di protezione Civile può essere attivato direttamente dal Presidente o suo delegato, anche su proposta di Assessori o Dirigenti, al presentarsi di una emergenza che potrebbe implicare le competenze di più Settori. In entrambi i casi il servizio di Protezione Civile provinciale, investito della emergenza, attiva, se del caso le proprie risorse umane e materiali, i volontari necessari, partecipa alla formazione e gestione della Sala Ce.Si. (Centro Situazioni) presso la Provincia di Lecco oltre che la presenza presso la sala Operativa Provinciale (Unificata presso la Prefettura di Lecco). Le principali cause di rischio sia naturali che determinate dall uomo, con riferimento alla L.R.16/04 sono: - eventi sismici, alluvioni e nubifragi, dissesti idrogeologici, inquinamenti, incendi di rilevante entità, incidenti di impianti industriali, radiazioni nucleari, ogni altra calamità. Art. 8 REPERIBILITA PATRIMONIO EDILIZIO E IMMOBILIARE

6 Gli interventi di reperibilità del Settore Patrimonio edilizio e immobiliare hanno lo scopo di eliminare o ridurre al di fuori degli orari di servizio le possibili situazioni di degrado o emergenza riguardanti i fabbricati e le scuole provinciali. Tale servizio ha nello specifico lo scopo di verificare la situazione di emergenza che ha attivato il servizio stesso mettendo, per quanto possibile, in sicurezza il luogo o la struttura interessata, rinviando il ripristino della situazione di normalità, alla ripresa del regolare orario di servizio, alle ditte esterne della manutenzione. Se necessario il dipendente reperibile contatta la ditta aggiudicataria e l intervento di reperibilità consiste nel coordinamento della squadra di operai esterna. Art. 9 SOPPRESSO Art. 10 REPERIBILITA AFFARI GENERALI (SERVIZIO AUTOMEZZI DI RAPPRESENTANZA) Gli interventi di reperibilità del servizio automezzi di rappresentanza presso il Servizio Affari Generali hanno lo scopo di garantire agli Amministratori l utilizzo degli automezzi di servizio per l espletamento del mandato. Art. 11 NORME DI RINVIO Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si rimanda ai provvedimenti operativi dei singoli dirigenti e responsabili di servizio e in via più generale alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

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