Appunti sull avviso di accertamento: natura giuridica e contenuto. Le varie tipologie di accertamento (a cura di Stefano Gorgoni.

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1 Appunti sull avviso di accertamento: natura giuridica e contenuto. Le varie tipologie di accertamento (a cura di Stefano Gorgoni. Novembre 2012) 1) Natura giuridica dell avviso di accertamento L atto conclusivo dl procedimento amministrativo di applicazione delle imposte è un provvedimento denominato avviso di accertamento. I provvedimenti amministrativi sono generalmente provvedimenti discrezionali, nel senso che sono frutto di una scelta fra interessi diversi. L avviso di accertamento è invece un provvedimento che è espressione di una funzione vincolata. L art. 23 Cost. e le leggi tributaria disciplinano compiutamente i presupposti, i soggetti passivi, la misura dell obbligazione tributaria. Se il contribuente omette di autoliquidare il tributo presentando la dichiarazione dei redditi, oppure non dichiara compiutamente quanto dovuto, l Amministrazione finanziaria deve agire, determinando autoritativamente il debito di imposta. Il provvedimento impositivo è dunque un: atto amministrativo; vincolato; autoritativo; dichiarativo/costitutivo dell obbligazione tributaria titolo esecutivo e monitorio. La dottrina è divisa circa gli effetti dell avviso di accertamento, e precisamente se siano di natura dichiarativa o costitutiva. Secondo la teoria dichiarativa, l obbligazione tributaria sorge non appena si verifica il presupposto di fatto del tributo. L obbligazione nata dal presupposto è poi accertata o dallo stesso contribuente, con la dichiarazione, o dall Amministrazione finanziaria, con l avviso di accertamento. L avviso di accertamento sarebbe perciò, secondo tale teoria, un provvedimento con effetti dichiarativi, di mero accertamento dell esistenza dell obbligazione tributaria. Secondo la teoria costitutiva, invece, anche se dal verificarsi del presupposto impositivo (o dalla somma del presupposto e della dichiarazione) scaturisce una obbligazione di fonte legale, l avviso di accertamento dell Amministrazione ha valore costitutivo di una obbligazione tributaria. L obbligazione accertata con l avviso è una obbligazione che avrebbe dovuto già in precedenza essere dichiarata, ma è stata dichiarata solo parzialmente oppure non lo è stata affatto. 1

2 Il rimedio è giust appunto l avviso di accertamento, che fa nascere l obbligazione tributaria non dichiarata in tutto o in parte. L avviso di accertamento sarebbe dunque espressione di una potestà dell Amministrazione con effetto costitutivo del rapporto tributario. L avviso di accertamento è un titolo esecutivo (in materia di IRPEF, IRES, IRAP, IVA, e contestuale irrogazione sanzioni). L avviso di accertamento ha anche funzione monitoria in quanto contiene anche l intimazione ad adempiere entro 60 gg. dalla notifica, con avvertimento che, decorsi 30 gg. dalla scadenza del termine per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata ad Equitalia S.p.A. che porrà in essere la procedura di esecuzione forzata. Dunque l avviso di accertamento non è seguito da iscrizione a ruolo, cartella di pagamento ed avviso di mora. 2) Il contenuto dell avviso di accertamento Nel contenuto dell avviso di accertamento possiamo distinguer due parti: Motivazione; Parte dispositiva. 2.1) La motivazione dell avviso di accertamento La motivazione contiene l indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per le quali l avviso è emanato. Art. 7 L. 212/2000: <<1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. 2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. 3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria. 4. (.)>>. Art. 42 del DPR 600/73: <<[2] L' avviso di accertamento ( ) deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito 2

3 dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. [3] L' accertamento è nullo se l avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma>>. Art. 56 del DPR 633/72: <<[1] Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia d imposte sui redditi ( ). [2] Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all' art. 54 devono essere indicati specificamente, a pena di nullità, gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui è fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione. [3] Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere indicati, a pena di nullità, l'imponibile determinato dall'ufficio, l'aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni del primo e del secondo comma dell' art. 55. [4] (.) [5] La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma>>. Cass /2006: <<( ) Premesso che l'obbligo di motivazione degli atti tributari si atteggia diversamente a seconda della natura e della funzione che gli stessi hanno in base alle norme loro proprie ( Cass. n del 2005 ), deve osservarsi che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, nella parte in cui, già in base al testo originario e, comunque, in virtù della L. n. 241 del 1990, art. 3 - e dunque prima ancora della previsione introdotta dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 e, poi, dalla specifica modifica operata dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1 -, richiede l'indicazione nell'avviso di accertamento dei "presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche" che lo hanno determinato, persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente Vati e il quantum debeatur (cfr. Cass. nn del 1996, del 2001, del 2002 ). E va, anche sotto questo profilo, affermato che i detti elementi, conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa>>. Se prima dell emanazione dell avviso di accertamento il contribuente interviene nel procedimento amministrativo esponendo le proprie ragioni, sorge l obbligo, a carico dell Amministrazione finanziaria della cosiddetta motivazione rafforzata. 3

4 E il caso ad esempio- degli accertamenti antielusivi ex art. 37-bis del DPR 600/73, o degli accertamenti basati sugli studi di settore, che debbono essere obbligatoriamente preceduti dalla fase del contraddittorio anticipato. In tal caso la motivazione dell avviso di accertamento deve fare specifico riferimento alle giustificazioni addotte dal contribuente chiarendo i motivi per i quali le stesse non sono state prese in considerazione o non sono state ritenute credibili. Analogamente, se dopo la chiusura della verifica e la notifica del PVC il contribuente presenta propri memorie difensive all Agenzia delle Entrate, la motivazione deve tener conto delle ragioni addotte (art. 12, comma 7, L. 212/2000). Particolarmente rilevante, è poi la disposizione (contenuta sia nell art. 42 del DPR 600/73, che nell art. 56 del DPR 633/72) secondo la quale se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale, e l'accertamento è nullo se non é osservato tale precetto. Si tratta della cosiddetta motivazione per relationem che, nella silenzio della disciplina vigente anteriormente alla entrata in vigore dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), un filone giurisprudenziale della Suprema Corte aveva affermato che potesse avere luogo facendo riferimento al contenuto anche di atti non conosciuti dal contribuente, ma da lui anche solo meramente conoscibili con l ordinaria diligenza, o di cui il contribuente potesse comunque procurarsi la conoscenza. Lo scenario è cambiato con l entrata in vigore dell art. 7 della L. 212/2000, nel quale si legge chiaramente: <<1] Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama>>. A seguito di tale novella, con il D.Lgs. n 32 del 2001, sono state modificate tutte le singole leggi di imposta (DPR 600/73, DPR 633/72, DPR 131/86), trasfondendovi il precetto ( Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama ), ed allo stesso tempo temperandolo ( salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ), ma allo stesso tempo prevedendo la espressa comminatoria di nullità ( L' accertamento è nullo se l avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma ). Cass. civ., sez. Trib., , n. 4305: <<Ciò premesso, rileva il collegio che con l'unico unico motivo di ricorso il Ministero dell'economia e delle finanze - denunciando violazione dell'art. 56, comma 2, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n censura la sentenza impugnata, deducendo che l'avviso di rettifica costituisce una provocatio ad opponendum e deve indicare soltanto gli elementi essenziali della pretesa tributaria, come è avvenuto nel caso di specie, attraverso il riferimento al processo verbale a carico del contribuente P., che la società ricorrente ben conosceva, essendo stato richiamato nel processo verbale di constatazione redatto nei 4

5 suoi confronti e allegato allo stesso. Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata si basa sulla constatazione in fatto che gli avvisi di rettifica a carico della società G. P. D. M. risultano essere non motivati, in quanto redatti con la tecnica "per relationem", facendo riferimento a verifiche effettuato dalla Guardia di finanza a carico di altra società, senza però contenere elementi informativi sufficienti a porre la società destinataria della rettifica nella condizione di conoscere i termini esatti delle contestazioni mosse nei suoi confronti, in puntuale applicazione del principio in base al quale, in tema di imposta sul valore aggiunto e nel caso in cui la motivazione dell'avviso di accertamento faccia rinvio a verbali ispettivi redatti nei confronti di soggetti diversi dal contribuente, è necessario, ai fini della legittimità dell'atto, l'effettiva conoscenza di tali documenti da parte del contribuente. (Cass. 26 marzo 2003, n. 4430)>>. Cass. civ., sez. Trib., , n : <<E' pertanto evidente che la motivazione può assolvere la funzione informativa, che le è propria, facendo riferimento ad elementi di fatto offerti da documenti diversi, solo se tali documenti sono allegati o sono comunicati al contribuente, ovvero per altro verso da lui conosciuti. Se così non fosse, l'atto sarebbe inidoneo a dar conto dei presupposti di fatto e diritto posti a suo fondamento, come è richiesto dal citato art. 42, d.p.r. 600/73, e il contribuente, onde evitare che l'atto divenga definitivo, si troverebbe costretto a ricorrere in ogni caso in giudizio, prima ancora di avere la possibilità di conoscere gli elementi necessari per valutare la fondatezza e la legittimità della pretesa impositiva avanzata nei suoi confronti ( ) Deve quindi concludersi che il ricorso a elementi offerti da altri documenti, non conosciuti dal contribuente né a lui comunicati, è legittimo solo se tali documenti sono allegati all'atto che li richiama o in esso riprodotti. In tal senso si esprime il nuovo testo del secondo comma dell'art. 42, così come modificato e integrato dall'art. 1, d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, emanato al fine di garantire "la coerenza" di tale disposizione, con i principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo Statuto dei diritti del contribuente. Trattasi di norma, in realtà, priva di un'effettiva portata innovativa, in quanto confermativa di regole che, per quanto si è detto, erano desumibili dalla normativa precedentemente in vigore>>. 2.2) La parte dispositiva dell avviso di accertamento Per quanto riguarda la parte dispositiva l avviso di accertamento (art. 42 del DPR 600/73): <<deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta>>. E assolutamente essenziale solo la determinazione dell imponibile, perché vi possono essere avvisi di accertamento senza imposta (società di persone, associazioni professionali, società IRES trasparenti ). Generalmente gli avvisi di accertamento contengono anche l irrogazione delle sanzioni. Infatti art. 17 del D.Lgs. 472/97 stabilisce che 5

6 <<[1] ( ) le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità>>. 3) L accertamento sulle persone fisiche (art. 38 DPR 600/73) L accertamento analitico del reddito delle persone fisiche è disciplinato dall art. 38, primi 3 commi, del DPR 600/73. Art. 38 DPR 600/73 <<[1] L' Ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione. [2] La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell' imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all' art. 6 del D.P.R , n [3] L' incompletezza, la falsità e l inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell' art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti>>. L accertamento analitico del reddito delle persone fisiche ricostruisce l imponibile considerandone le singole componenti, cosicché si procede ad accertamento analitico quando sono note le fonti dei redditi e si perviene al reddito complessivo sommando i redditi delle singole fonti e categorie. Per questo deve esser motivato con riferimento <<analitico ai redditi delle varie categorie>>. Si ritiene che questa norma sia espressione di un criterio generale: perché la gestione del potere di accertamento da parte degli uffici sia controllabile dall esterno, in generale, e sia possibile per il contribuente comprendere compiutamente ed effettivamente il titolo ed il fondamento della pretesa, e quindi difendersi, è necessario che l accertamento abbia un ragionevole grado di analiticità. L art. 38 deve dunque essere ricollegato all art. 42 dl DPR 600/73. All accertamento analitico di un maggior reddito l ufficio può pervenire anche mediante presunzioni. Ad esempio, sono fonti di presunzione le movimentazioni bancarie avvenute sui conti correnti, oppure l accertamento di redditi extracontabili in capo ad una società di capitali - a ristretta base societaria o familiare - può far presumere l avvenuta distribuzione di dividendi occulti. L accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche ha come base le spese: spesa globale, spesa per investimenti, le spese considerate da redditometro, ed è finalizzato a 6

7 quantificare il reddito complessivo, prescindendo dalla individuazione delle categorie reddituali delle quali si compone il reddito complessivo. L accertamento dei redditi di natura non professionale e non imprenditoriale comporta, per gli uffici, problemi differenti da quelli inerenti l'accertamento dei redditi derivanti da imprese o lavoro autonomo. Infatti, per loro natura tali categorie di reddito possono lasciare minori tracce sulle quali fondare la ricostruzione della situazione effettiva. Ai redditi professionali/imprenditoriali, invece, si accompagnano usualmente l obbligo di tenuta di scritture contabili, locali e beni strumentali, iscrizioni in albi e ordini, svolgimento di attività in genere potenzialmente molto più visibili di almeno alcune delle altre possibili fonti di reddito non professionale/imprenditoriali (quali canone di locazione non commerciale). In questo quadro é possibile, già livello di buon senso empirico, tentare di valorizzare come indizio la spesa. Il ragionamento sottostante é che usualmente la spesa di un soggette è alimentata dal suo reddito, è ciò vale particolarmente per la spesa per consumi. Normalmente, infatti, si mantiene il tenore di vita con il reddito e non con il patrimonio, La massima di esperienza è infatti che, di norma, il soggetto economico tipo tende a preservare un certo livello di patrimonio destinando alla spesa parte del reddito del periodo, e riservandone una parte la cosiddetta quota di risparmio. In questa falsariga si inserisce nell'ordinamento vigente il cosiddetto accertamento sintetico disciplinato dall art. 38, commi 4 e ss., del DPR 600/73. Art. 38, commi 4 e ss., del DPR 600/73 <<[4] L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. [5] La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. [6] La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. [7] L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ( )>>. 7

8 Il 4 comma L accertamento in base alla spesa globale (vale a dir in base al tenore di vita) implica il calcolo implica il calcolo di tutto ciò che il contribuente ha speso in un periodo di imposta; se l insieme delle spese è superiore al reddito netto dichiarato, si presume che la differenza sia costituita da reddito imponibile non dichiarato. Possono essere prese in considerazione spese sostenute per i bisogni ordinari (vitto, alloggio, utenze), per spese voluttuarie (viaggi, crociere, quote associative a circoli sportivi), per l acquisto di beni durevoli (elettrodomestici, mobili, autovetture). Prima vi era una disciplina ad hoc per gli incrementi patrimoniali, ma è stata abrogata. Oggi gli incrementi patrimoniali rientrano nella spesa globale. Il 5 comma Un caso particolare di accertamento sintetico è quello basato sul cosiddetto redditometro. Il redditometro è una tabella (esattamente un software) che sulla base di alcuni fatti indice di capacità di spesa, e dunque di capacità contributiva, calcola in base a parametri predeterminati il corrispondente reddito induttivamente determinabile. Il redditometro considera come indici di capacità di spesa (e di reddito) il possesso di abitazioni, residenze secondarie, autovetture, arerei, barche, collaboratori familiari. Se viene applicato il redditometro, il reddito viene quantificato usando i coefficienti ivi stabiliti. L ufficio, dunque, deve limitarsi a provare (anche in giudizio, se del caso) l esistenza dei fatti indice, mentre non ha l onere di fornir la prova che, da quei fatti indice, sia desumibile la quantità di reddito calcolata dal redditometro. Cassaz. Civ., sez. Trib., , n <<Analogamente Cass. n. 5991/20066 ha ritenuto che l'accertamento sintetico, con metodo induttivo, consentito all'amministrazione finanziaria dalle norme contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4 e 5, ( ), consiste nell'applicazione di presunzioni semplici, in virtù delle quali, com'è risaputo (art c.c.), l'ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto (nel caso di specie, l'esborso di rilevanti somme di denaro per l'acquisto di beni) a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva). La suddetta presunzione semplice genera peraltro l'inversione dell onere della prova, trasferendo al contribuente l'impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà (Cass. n /2000)>>. Il 6 comma Dato il suo carattere fortemente presuntivo, l accertamento sintetico non è ammesso per qualsiasi scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertabile, ma solo quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta di almeno di 1/5 da quello accertabile. Da tale comma si evince la preoccupazione del legislatore per la plausibilità del risultato di ricostruzione presuntiva del reddito, tanto da prevedere una sorta di intervallo cuscinetto del 20%. 8

9 Se lo scostamento è inferiore, il legislatore a scelta di considerarlo forfetariamente poco rilevante e connesso alla ineliminabile imprecisione del sistema di calcolo insita nel metodo. Il 7 comma E espressamente previsto l obbligo di instaurazione del contraddittorio anticipato, sicché in caso di successiva emanazione dell avviso di accertamento è richiesta la motivazione rafforzata, cioè contenente l indicazione delle ragioni per le quali non sono state accolte le giustificazioni addotte dal contribuente. La difesa del contribuente Il contribuente può difendersi dimostrando, nella fase amministrativa o contenziosa, che il finanziamento delle spese <<è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile>>. Dunque il contribuente può opporre (e provare) di aver utilizzato per il sostenimento delle spese: Redditi conseguiti in anni precedenti; Redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta per i quali non vi è obbligo di dichiarazione; Somme di danaro ricevute per successione o donazione; Somme elargite o mutuate da familiari; Somme provenienti da disinvestimenti (alienazioni immobili, titoli ecc.); Somme derivanti da vincite, risarcimenti. Come già anticipato, la presunzione da redditometro è quindi una presunzione che genera una inversione dell onere della prova: se sussistono i fatti-indice di spesa, l onere della prova è invertito. Di conseguenza, non grava sull ufficio l onere della prova positiva, bensì sul contribuente l onere della prova negativa. Il redditometro è un regolamento, sicché se qualche sua previsione fosse illegittima il giudice amministrativo potrebbe annullarla, ed il giudice tributaria disapplicarla. 9

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