Articolo I Legge sulla fondazione privata Concetto

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1 Legge sulle fondazioni private e modifiche della Legge sul Registro delle Imprese, della Legge sui funzionari giudiziari, della Legge sulle imposte giudiziarie, della Legge sull IRPEF, della Legge sull IRPEG, della Legge sulle imposte di successione e sulle donazioni e del Testo Unico sulle imposte dirette (Legge sulle fondazioni private PSG) (NR: GP XVIII RV 1132 AB 1203 S BR: 4636 AB 4627 S. 574.) StF: Gazzetta Ufficiale Nr. 694/1993 Modifica idf: Gazzetta Ufficiale Nr. 532/1993 (NR: GF XVIII RV 1130 AB 1170 S BR: AB 4571 S. 573.) (Riferimenti IX: 373L0183, 377L0780, 389L0646, 389L0299, 389L0647, 391L0031, 383L0350, 386L0635, 389L0117, 391L0308; Riferimenti IXI: 387L0102) Gazzetta Ufficiale I Nr. 98/2001 (NR: GF XXI RV 621 AB 704 S. 75. BR: 6398 AB 6424 S. 679.) Gazzetta Ufficiale I Nr. 120/2005 (NR: GF XXII RV 1058 AB 1078 S BR: AB 7388 S. 725.) (Riferimento: 32003L0058) Articolo I Legge sulla fondazione privata Concetto 1 (1) Ai sensi di questa Legge la fondazione privata è un soggetto di diritto al quale viene destinato dal fondatore un patrimonio, attraverso il cui utilizzo, amministrazione e sfruttamento si possa conseguire la realizzazione di uno scopo lecito, indicato dal fondatore; la fondazione gode di personalità giuridica e deve avere la sua sede in Austria. (2) Una fondazione privata non può 1. esercitare un attività professionale che ecceda i limiti di una semplice attività accessoria; 2. assumere la gestione di una società commerciale; 3. essere socio personalmente responsabile di una società di persone del diritto commerciale o di una società registrata a scopo di lucro. Nome 2 Il nome di una fondazione privata deve differenziarsi chiaramente da tutte le fondazioni private registrate presso il Registro delle Imprese; non deve indurre in errore e deve contenere la parola fondazione privata senza abbreviazioni. Fondatori, destinazioni di patrimoni 3 (1) I fondatori di una fondazione privata possono essere una o più persone fisiche o giuridiche. Una fondazione privata a causa di morte può avere soltanto un fondatore. 1

2 (2) Qualora una fondazione privata abbia più fondatori, i diritti spettanti o riservati al fondatore possono essere esercitati contemporaneamente da tutti i fondatori, salvo che lo statuto non disponga altrimenti. (3) I diritti del fondatore di organizzare la fondazione privata non si trasmettono ai suoi aventi causa. (4) Colui che destina patrimoni a una fondazione privata dopo la sua venuta ad esistenza (destinazione) non consegue per questo la posizione di fondatore. Patrimonio della fondazione 4 Alla fondazione privata deve essere destinato un patrimonio minimo di ,-- Beneficiario 5 Beneficiario è colui che è così definito nell atto costitutivo della fondazione. Qualora il beneficiario non sia definito nell atto costitutivo, il beneficiario è colui che è stato stabilito come tale dall ente a ciò incaricato dal fondatore ( 9 Comma 1 n. 3) oppure dal consiglio di amministrazione della fondazione. Ultimo beneficiario 6 Ultimo beneficiario è colui al quale deve essere devoluto il patrimonio restante dopo la liquidazione della fondazione privata. Costituzione e venuta ad esistenza di una fondazione privata 7 (1) La fondazione privata viene fondata tramite un atto costitutivo, e viene ad esistenza con l iscrizione presso il Registro delle Imprese. (2) Per attività eseguite in nome della fondazione privata prima dell iscrizione presso il Registro delle Imprese sono solidalmente responsabili coloro che hanno eseguito queste attività. Fondazione privata a causa di morte 8 (1) La fondazione privata a causa di morte viene fondata tramite un atto costitutivo di ultima volontà. (2) Qualora sussista un tale atto costitutivo di ultima volontà, deve essere di ciò informato il primo consiglio di amministrazione parimenti nominato nella procedura ereditaria. (3) Qualora l iscrizione della fondazione privata presso il Registro delle Imprese non sia da attendersi entro un termine ragionevole, deve essere nominato dal tribunale, su istanza di parte o d ufficio, un curatore della fondazione; il curatore deve 1. darsi cura che la fondazione privata venga ad esistenza e, se necessario, nominare il primo consiglio di amministrazione nonché il primo collegio sindacale; 2

3 2. esercitare i diritti risultanti dall atto costitutivo della fondazione e amministrare il patrimonio destinato fino alla nomina del consiglio di amministrazione. (4) Il curatore deve essere rimosso dal tribunale non appena la fondazione privata sia venuta ad esistenza oppure se la sua venuta ad esistenza sia impossibile. (5) Il curatore ha diritto al rimborso delle spese e a un adeguata remunerazione per le sue attività. Questi importi vengono stabiliti dal tribunale. Contro la quantificazione degli importi può essere proposto ricorso, ma contro la decisione del giudice di secondo grado non è più ammessa l impugnazione. Il diritto del curatore sussiste nei confronti della fondazione privata e, qualora essa non venga ad esistenza, contro gli aventi causa del fondatore. Atto costitutivo della fondazione 9 (1) L atto costitutivo della fondazione deve contenere: 1. la destinazione del patrimonio; 2. lo scopo della fondazione; 3. l indicazione del beneficiario o di un ente che debba stabilire il beneficiario; ciò non vale però nel caso in cui lo scopo della fondazione vada a beneficio di tutta la collettività; 4. il nome e la sede della fondazione privata; 5. il nome del fondatore e il suo indirizzo per le notificazioni, in caso di persone fisiche la data di nascita, in caso di aventi diritto registrati presso il Registro delle Imprese, il numero di Repertorio Economico Amministrativo; 6. l affermazione se la fondazione privata venga costituita a tempo determinato o a tempo indeterminato. (2) Inoltre l atto costitutivo della fondazione può in particolar modo contenere: 1. regolamentazioni sulla nomina, la revoca, la durata delle funzioni e il potere di rappresentanza del consiglio di amministrazione; 2. regolamentazioni sulla nomina, la revoca, la durata delle funzioni del revisore; 3. regolamentazioni sulla determinazione del revisore dei conti; 4. la costituzione di un collegio sindacale o di altri organi per la tutela dello scopo della fondazione ( 14 Comma 2) e la menzione di persone, alle quali siano affidati particolari incarichi; 5. in caso di nomina necessaria, o altrimenti prevista, di un collegio sindacale, regolamentazioni sulla sua nomina, revoca, durata delle funzioni; 6. regolamentazioni sulle modificazioni dell atto costitutivo; 7. l affermazione che viene redatto, o che può essere redatto, un documento aggiuntivo per la fondazione; 8. la riserva di revocare la fondazione privata ( 34); 9. regolamentazioni sulle remunerazioni degli organi della fondazione; 10. l indicazione più precisa del beneficiario o di ulteriori beneficiari; 11. la fissazione di un patrimonio minimo che non possa essere ridotto da devoluzioni ai beneficiari; 12. la determinazione di un ultimo beneficiario; 13. regolamentazioni sull ordinamento interno di organi collegiali della fondazione; 3

4 14. la destinazione e la menzione di un ulteriore patrimonio della fondazione che superi l ammontare del patrimonio minimo ( 4). Statuto della fondazione, documento aggiuntivo per la fondazione 10 (1) L atto costitutivo della fondazione deve essere autenticato (statuto della fondazione, documento aggiuntivo per la fondazione). (2) Qualora lo statuto contenga l affermazione che è stato redatto, o che può essere redatto un documento aggiuntivo per la fondazione ( 9 Comma 2 n. 6), in tal caso possono essere documentate in un documento aggiuntivo regolamentazioni non comprese nel 9 Comma 1, ad eccezione di una regolamentazione che rientri nel 9 Comma 2 n Il documento aggiuntivo per la fondazione non deve essere inoltrato al Registro delle Imprese. Revisione dei conti 11 (1) Qualora il patrimonio minimo non venga corrisposto nella valuta in corso in Austria si deve esaminare se il patrimonio destinato raggiunga il valore del patrimonio minimo. (2) Il revisore dei conti deve essere nominato dal tribunale. Trova applicazione analogica il 20 Commi 2 e 3. (3) Il rapporto sulla revisione deve essere esibito al fondatore e al consiglio di amministrazione della fondazione. Su differenze di opinione tra il revisore e il consiglio di amministrazione decide il tribunale su istanza del consiglio di amministrazione o del revisore. (4) Il revisore ha diritto al risarcimento dei suoi esborsi in contanti e a un adeguata remunerazione della sua attività. Altrimenti trova applicazione il 27 Comma 2 della Legge azionaria del Il diritto sussiste contro la fondazione privata, e, se questa non è venuta ad esistenza, contro il fondatore. Istanza di iscrizione al Registro delle Imprese 12 (1) Il primo consiglio di amministrazione deve fare istanza di iscrizione della fondazione privata presso il Registro delle Imprese. (2) Con l istanza di iscrizione devono essere prodotti 1. lo statuto della fondazione in copia autenticata; 2. la dichiarazione autenticata di tutti i membri del consiglio di amministrazione che il patrimonio della fondazione si trova nella loro libera disponibilità; 3. relativamente all importo in denaro destinato alla fondazione, l attestazione di un Istituto di credito con sede in Austria o della Posta austriaca, che questo importo è stato pagato su un conto della fondazione privata o del consiglio di amministrazione e che si trova nella sua libera disponibilità; 4. il rapporto sulla revisione eseguito dal revisore dei conti qualora il patrimonio minimo non sia corrisposto nella valuta in corso in Austria. 4

5 Registrazione presso il Registro delle Imprese 13 (1) Le fondazioni devono essere registrate presso il Registro delle Imprese. (2) È territorialmente competente il tribunale ( 120 Comma 1 n. 1 JN) nel cui circondario la fondazione privata ha la sua sede. (3) Trova applicazione analogica il 3 della Legge sul Registro delle Imprese. Inoltre devono essere registrati: 1. breve descrizione dello scopo della fondazione; 2. la data dello statuto e ogni modificazione di questo documento; 3. eventualmente la data di un atto aggiuntivo per la fondazione nonché la data di una modificazione; 4. eventualmente nome e data di nascita del presidente, del suo sostituto e degli altri membri del collegio sindacale; (4) La morte di uno dei fondatori avvenuta dopo la consegna dell atto costitutivo non impedisce la registrazione. In questo caso deve essere applicato in maniera corrispondente il 8 Commi 3-5. Organi della fondazione privata 14 (1) Organi della fondazione privata sono il consiglio di amministrazione, il revisore ed eventualmente il collegio sindacale. (2) I fondatori possono prevedere altri organi per la tutela dello scopo della fondazione. Consiglio di amministrazione della fondazione 15 (1) Il consiglio di amministrazione della fondazione deve essere composto da almeno tre membri; due membri devono avere il loro domicilio abituale in uno Stato membro dell Unione Europea o in uno Stato contraente dell Accordo sullo Spazio Economico Europeo, Legge Nr. 909/1993. (2) Un beneficiario, il suo coniuge, persone che siano parenti del beneficiario in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado, nonché persone giuridiche non possono essere membri del consiglio di amministrazione. (3) Qualora il beneficiario sia una persona giuridica, alla quale una persona fisica abbia una partecipazione ai sensi del 244 Comma 2 Codice Commerciale, questa persona naturale, il suo coniuge, persone che siano sue parenti in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado non possono essere membri del consiglio di amministrazione. (4) Il primo consiglio di amministrazione viene nominato dal fondatore o dal curatore della fondazione ( 8 Comma 3 n. 1) (5) I membri del consiglio di amministrazione e il loro potere di rappresentanza, la cessazione o una modifica del loro potere di rappresentanza devono essere resi noti senza indugio al Registro delle Imprese per la registrazione. A questo avviso deve essere allegata la prova della nomina o della modifica in forma autenticata. Allo stesso tempo i membri del consiglio di amministrazione devono esibire le loro firme da usare come sottoscrizione in forma autenticata. 5

6 Sottoscrizione 16 I membri del consiglio di amministrazione devono sottoscrivere in modo da aggiungere la loro firma al nome della fondazione privata. Mansioni del consiglio di amministrazione della fondazione, rappresentanza della fondazione privata 17 (1) Il consiglio di amministrazione amministra e rappresenta la fondazione privata e si occupa del conseguimento dello scopo della fondazione. È obbligato ad osservare le disposizioni dell atto costitutivo della fondazione. (2) Ogni membro del consiglio di amministrazione deve adempiere le sue mansioni senza eccessivi sprechi e con la diligenza di un coscienzioso direttore commerciale. Il consiglio di amministrazione può eseguire prestazioni per beneficiari per il conseguimento dello scopo della fondazione solo nel caso e nella misura in cui in tal modo non vengano pregiudicati diritti dei creditori della fondazione. (3) Qualora l atto costitutivo della fondazione non disponga altrimenti, tutti i membri del consiglio di amministrazione sono autorizzati solo congiuntamente a rilasciare dichiarazioni di volontà e a sottoscrivere per la fondazione privata. Il consiglio di amministrazione può autorizzare singoli suoi membri ad eseguire determinate attività negoziali o specifici tipi di attività negoziali. Qualora debba essere rilasciata una dichiarazione di volontà di fronte alla fondazione privata è sufficiente il suo rilascio di fronte a un membro del consiglio di amministrazione. (4) Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere convocate con scadenze adeguate dal presidente, dal suo sostituto o da due terzi dei membri del consiglio di amministrazione. (5) Qualora la fondazione privata non abbia il collegio sindacale, i negozi giuridici della fondazione privata eseguiti da un membro del consiglio di amministrazione necessitano del consenso di tutti gli altri suoi membri e del tribunale. Rendiconto 18 I consiglio di amministrazione deve tenere i libri contabili della fondazione privata; per questa attività trovano applicazione analogica i , Comma 1, 226 Comma e Codice Commerciale, il 243 Codice Commerciale sul rapporto sulla situazione nonché i Codice Commerciale sul bilancio consolidato e sul rapporto sulla situazione del gruppo. Nel rapporto sulla situazione bisogna anche considerare il conseguimento dello scopo della fondazione. Remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione della fondazione 19 (1) Qualora l atto costitutivo della fondazione non disponga altrimenti, deve essere corrisposta a tutti i membri del consiglio di amministrazione una remunerazione 6

7 per le loro attività, adeguata alle loro mansioni e alla situazione della fondazione privata. (2) Qualora l atto costitutivo della fondazione non disponga altrimenti, l entità della remunerazione deve essere quantificata dal tribunale su istanza di uno degli organi della fondazione o di uno dei membri degli organi. Revisore 20 (1) Il revisore deve essere nominato dal tribunale o eventualmente dal collegio sindacale. (2) Come revisore possono solo essere nominati revisori dei conti e commercialisti giurati oppure società di revisione contabile e di commercialisti oppure revisori contabili e commercialisti giurati oppure società di revisione di contabilità e di commercialisti. (3) Il revisore della fondazione non può essere né il beneficiario, né il membro di un altro organo della fondazione, né il dipendente della fondazione privata o di un impresa, sulla quale la fondazione privata eserciti un influenza dominante, né può avere occupato una di queste posizioni negli ultimi tre anni, né avere esercitato la sua professione con una persona esclusa, né essere parente stretto ( 15 Comma 2) di una persona esclusa. (4) Per la remunerazione del revisore trova applicazione analogica il 270 Comma 5 Codice Commerciale. Revisione 21 (1) Il revisore deve esaminare il bilancio annuale, la tenuta dei libri contabili e il rapporto sulla situazione entro tre mesi dal momento in cui li ha ricevuti. Relativamente all oggetto e all estensione della revisione trova applicazione analogica il 269 Comma 1 Codice Commerciale e relativamente al diritto di ricevere informazioni il 272 Codice Commerciale. (2) Il revisore non deve sottostare all obbligo del segreto professionale nei confronti di altri organi della fondazione e nei confronti delle persone a cui siano stati affidati, nell atto costitutivo della fondazione, compiti di revisione. Per la responsabilità del revisore trova applicazione analogica il 275 Codice Commerciale. (3) Trovano applicazione analogica i 273 e 274 Codice Commerciale sul rapporto sulla revisione e sul giudizio globale. Il rapporto sulla revisione deve essere esibito agli altri organi della fondazione privata. (4) In caso di differenze di opinione tra il revisore e gli altri organi della fondazione sull interpretazione e l applicazione delle disposizioni legali e dell atto costitutivo decide il tribunale su istanza di uno degli organi della fondazione. Collegio sindacale 22 (1) Si deve nominare un collegio sindacale nel caso in cui 1. il numero dei dipendenti della fondazione privata sia superiore a trecento oppure 7

8 2. la fondazione privata diriga unitariamente ( 15 Comma 1 della Legge azionaria del 1965), o controlli in ragione di una partecipazione immediata superiore al 50%, società di capitali o cooperative austriache, e in entrambi i casi il numero dei dipendenti di queste società o delle cooperative sia in media superiore a trecento e le attività della fondazione privata non si limitino soltanto all amministrazione delle quote sociali dell impresa controllata. (2) La media del numero dei dipendenti viene determinata in ragione del numero dei dipendenti dell ultimo giorno del mese del precedente anno solare. (3) Qualora ricorrano le condizioni previste al Comma 1 il consiglio di amministrazione della fondazione deve accertare il 1 gennaio, a norma delle seguenti disposizioni, la media del numero dei dipendenti che erano impiegati l anno precedente. Qualora la media sia superiore a trecento, il consiglio di amministrazione deve comunicarlo al tribunale; il successivo accertamento del numero dei dipendenti deve essere eseguito, dopo il decorso di tre anni dalla scadenza sopra indicata, il 1 gennaio. Un cambiamento del numero dei dipendenti entro i tre anni non esercita alcuna influenza sulla necessità della presenza di un collegio sindacale. Qualora si rilevi, nel corso di uno degli accertamenti, che la media non è superiore a trecento, il successivo accertamento deve essere ripetuto il 1 gennaio degli anni seguenti fino a che non si accerti il superamento del numero di trecento. Gli organi rappresentativi delle società o delle cooperative indicate nel Comma 1 punto 2 devono fornire tempestivamente al consiglio di amministrazione della fondazione, su sua richiesta, le informazioni necessarie per l accertamento. (4) Trova applicazione analogica per le fondazioni private e per le società a responsabilità limitata il 110 della Legge sull assicurazione del lavoro Composizione del collegio sindacale 23. (1) Il collegio sindacale deve essere composto da almeno tre persone fisiche. (2) I membri del collegio sindacale e i loro parenti ( 15 Comma 2) non possono appartenere contemporaneamente al consiglio di amministrazione della fondazione o essere revisori. I beneficiari o i loro parenti ( 15 Comma 2) non possono costituire la maggioranza dei membri del collegio sindacale. (3) Non può essere membro del collegio sindacale colui che è membro del collegio sindacale o di un organo equiparabile in dieci fondazioni private. Nomina e revoca del collegio sindacale 24. (1) Il collegio sindacale viene nominato dal tribunale; il primo collegio sindacale viene nominato dal fondatore o dal curatore della fondazione ( 9 Comma 3 n. 1) al momento della costituzione della fondazione privata. (2) Il tribunale deve revocare il collegio sindacale qualora la fondazione privata non sia più obbligata ad avere un collegio sindacale. (3) Ogni membro del collegio sindacale può rinunciare alla sua carica, anche senza gravi motivi e osservando un termine minimo di scadenza di quattro settimane, con lettera scritta alla fondazione privata e al tribunale. 8

9 Mansioni del collegio sindacale Rappresentanza della fondazione privata 25. (1) Il collegio sindacale deve controllare la gestione e l amministrazione della fondazione privata. Per il diritto del collegio sindacale di ricevere informazioni e di prendere visione di documenti trova applicazione analogica il 95 Commi 2 e 3, per il consenso a determinate attività negoziali della fondazione privata il 95 Commi 5 n. 1, 2, 4-6 della Legge azionaria del (2) Le mansioni del collegio sindacale nominato secondo il 22 Comma 1 n. 2 sono limitate alla direzione unitaria o al controllo di società di capitali o di cooperative austriache. (3) Il collegio sindacale rappresenta la fondazione privata nell esecuzione di negozi giuridici con i membri del consiglio di amministrazione. (4) L atto costitutivo della fondazione può ampliare l ambito di competenza del collegio sindacale secondo i Commi 1 3. (5) Per la convocazione del collegio sindacale nominato secondo il 22 Comma 1 trova applicazione analogica il 94 della Legge azionaria del Remunerazione dei membri del collegio sindacale 26. (1) Qualora l atto costitutivo della fondazione non disponga altrimenti deve essere corrisposta a tutti i membri del collegio sindacale una remunerazione per le loro attività, adeguata alle loro mansioni e alla situazione della fondazione privata. (2) Su istanza di uno degli organi della fondazione o di uno dei membri degli organi l entità della remunerazione deve essere quantificata dal tribunale. Nomina e revoca giudiziaria degli organi della fondazione e dei loro membri 27. (1) Qualora vengano a mancare i membri degli organi della fondazione previsti dalla legge o dall atto costitutivo, il tribunale deve nominarli su istanza o d ufficio. (2) Il tribunale deve revocare su istanza o d ufficio un membro di un organo della fondazione qualora ciò sia previsto dall atto costitutivo o sussista un grave motivo. Come grave motivo valgono in particolar modo 1. una grave violazione degli obblighi, 2. l incapacità di adempiere regolarmente le proprie mansioni, 3. l apertura di una procedura concorsuale sul patrimonio del membro, il rigetto di una tale procedura concorsuale a causa di patrimonio insufficiente a coprire i costi, nonché una ripetuta esecuzione forzata sul suo patrimonio senza esito. Regolamento interno degli organi della fondazione 28. Un organo della fondazione che sia composto da almeno tre membri 1. nomina al suo interno un presidente e almeno un sostituto; 2. emette, qualora l atto costitutivo della fondazione non disponga altrimenti, e fatto salvo il 35 Comma 2, i decreti con la maggioranza semplice dei voti di 9

10 tutti i membri per cui, in caso di parità di voti, risulta decisivo il voto del presidente; 3. può emettere decreti scritti, qualora nessun membro vi si opponga. Responsabilità dei membri degli organi della fondazione 29. Fatte salve le disposizioni del 21 Comma 2 ultima frase sulla responsabilità del revisore, ogni membro di un organo della fondazione è responsabile nei confronti della fondazione privata per i danni causati da una violazione colposa dei suoi obblighi. Diritto del beneficiario a ricevere informazioni 30. (1) Un beneficiario può richiedere alla fondazione privata che gli vengano fornite informazioni sul raggiungimento dello scopo della fondazione nonché il diritto di prendere visione del bilancio annuale, del rapporto sulla situazione, del rapporto sulla revisione, dei libri contabili, dello statuto della fondazione nonché del documento aggiuntivo per la fondazione. (2) Qualora la fondazione privata non adempia a questa richiesta entro un termine ragionevole, il tribunale può, su istanza del beneficiario disporre coercitivamente il diritto di prendere visione, eventualmente tramite un consulente tecnico contabile. Per il procedimento trovano applicazione analogica i Codice di Procedura Civile. Revisione straordinaria 31 (1) Ogni organo della fondazione e ognuno dei suoi membri può richiedere al tribunale di disporre una revisione straordinaria per la tutela dello scopo della fondazione. (2) Il tribunale deve disporre la revisione straordinaria qualora venga reso attendibile che si è agito in mala fede, oppure che sono state commesse gravi violazioni della legge o dell atto costitutivo. (3) La nomina di un revisore straordinario può, su istanza, essere fatta dipendere da un adeguata prestazione di garanzia. Il tribunale decide, su istanza e dopo l esito della revisione straordinaria, se i costi vadano a carico della parte istante o della fondazione privata, oppure se debbano essere ripartiti in maniera proporzionale. Qualora, dopo l esito della revisione straordinaria, l istanza si riveli infondata, e risulti che le parti istanti hanno agito con dolo o colpa grave, in tal caso sono responsabili, come debitori solidali, nei confronti della fondazione privata per i danni causati. (4) Altrimenti trovano applicazione analogica per la revisione straordinaria e la nomina del revisore straordinario il 20 Commi 2 e 3 e il 21 Comma 2, mentre per il diritto a ricevere informazioni il 272 Codice Commerciale. (5) Il tribunale deve accertare, sulla base dell esito della revisione straordinaria, se si è agito in mala fede oppure se sono state commesse gravi violazioni della legge o dell atto costitutivo, e occuparsi di attuare le misure necessarie per la tutela dello scopo della fondazione. 10

11 Indicazioni in lettere commerciali e bollettini d ordine 32. Per la fondazione privata trova applicazione il 14 Codice Commerciale con l accorgimento che per la notificazione devono essere indicati gli indirizzi autentici della fondazione privata e del consiglio di amministrazione. Modificazioni dell atto costitutivo della fondazione 33. (1) Prima che una fondazione privata venga ad esistenza l atto costitutivo può essere revocato o modificato dal fondatore; qualora venga a mancare uno dei fondatori, l atto costitutivo non può essere revocato e può essere modificato soltanto a condizione di salvaguardare la tutela dello scopo della fondazione. Qualora venga a mancare l unico o l ultimo fondatore, il consiglio di amministrazione può, considerando sempre la tutela dello scopo della fondazione, eseguire modificazioni che tengano conto di ostacoli alla registrazione sopravvenuti nel frattempo e di condizioni cambiate. (2) Dopo che una fondazione privata sia venuta ad esistenza l atto costitutivo può essere modificato dal fondatore solamente se lui si sia riservato la possibilità di apportare modifiche. Qualora una modificazione non sia possibile a causa del venir meno di un fondatore, a causa della mancanza di accordo tra più fondatori o perchè non ci si è riservata la possibilità di apportare modifiche, il consiglio di amministrazione può, considerando sempre la tutela dello scopo della fondazione, eseguire cambiamenti dell atto costitutivo per adeguarlo alle mutate condizioni. La modificazione necessita dell approvazione del tribunale. (3) Il consiglio di amministrazione deve rendere nota al Registro delle Imprese la modificazione dello statuto allegandovi una copia autenticata del decreto con cui si è deciso il cambiamento nonché la modificazione del documento aggiuntivo per la fondazione. Revoca della fondazione privata 34. Una fondazione privata può essere revocata dal fondatore solamente se lui si sia riservato, nell atto costitutivo, il diritto di revocarla. A un fondatore che sia una persona giuridica, non può essere riservato il diritto di revoca. Scioglimento 35. (1) La fondazione privata viene sciolta quando 1. è scaduta la durata prevista nell atto costitutivo; 2. è stato aperto il fallimento sul patrimonio della fondazione privata; 3. è passato in giudicato il decreto con cui viene respinta l istanza di apertura di fallimento in mancanza di un patrimonio presumibilmente sufficiente a coprire i costi della procedura concorsuale; 4. il consiglio di amministrazione ha emesso all unanimità un decreto di scioglimento; 5. il tribunale ha decretato lo scioglimento. 11

12 (2) Il consiglio di amministrazione deve emettere all unanimità un decreto di scioglimento quando 1. gli è pervenuta una revoca del fondatore giuridicamente fondata; 2. lo scopo della fondazione è stato raggiunto o non può più essere raggiunto; 3. una fondazione privata non di pubblica utilità, il cui scopo prevalente fosse l assistenza di persone fisiche, sia durata 100 anni, a meno che tutti gli ultimi beneficiari decidano all unanimità di prolungare l esistenza della fondazione privata per un ulteriore periodo, non superiore però a 100 anni; 4. nell atto costitutivo della fondazione siano riportate altre ragioni per uno scioglimento. (3) Qualora non venga emesso un decreto secondo il Comma 2 nonostante la sussistenza di un motivo di scioglimento, ogni membro di una organo della fondazione, ogni beneficiario o ultimo beneficiario, ogni fondatore e ogni persona a ciò autorizzata nell atto costitutivo può richiedere lo scioglimento al tribunale. Il tribunale deve inoltre sciogliere la fondazione privata qualora essa violi le disposizioni del 1 Comma 2 ed, entro una scadenza adeguata, non si sia conformata a un ordinanza, passata in giudicato, che imponga la cessazione di queste attività. (4) Qualora il consiglio di amministrazione abbia emesso all unanimità un decreto di scioglimento nonostante che non sussista alcuna causa di scioglimento, ogni persona indicata nel Comma 3 può richiedere al tribunale l annullamento del decreto. (5) Nei casi previsti dal Comma 1 n. 1 e 4 il consiglio di amministrazione deve rendere noto lo scioglimento della fondazione privata per registrarlo presso il Registro delle Imprese. Lo scioglimento acquista efficacia giuridica con la registrazione. (6) Qualora la fondazione privata venga sciolta da un decreto del tribunale, lo stesso tribunale deve informare di ciò il Registro delle Imprese. Lo scioglimento deve essere registrato d ufficio presso il Registro delle Imprese. Liquidazione 36. (1) Il consiglio di amministrazione deve intimare ai creditori della fondazione privata, facendo riferimento allo scioglimento, di iscrivere le loro pretese al più tardi entro un mese dopo la pubblicazione dell intimazione. Questa intimazione ai creditori deve essere pubblicata senza indugio sul bollettino ufficiale del giornale Wiener Zeitung. (2) Deve essere applicato il 213 della Legge azionaria del 1965 sulla protezione dei creditori. Il patrimonio rimasto dopo la liquidazione della fondazione privata deve essere devoluto all ultimo beneficiario. (3) Qualora non ci sia nessun ultimo beneficiario oppure nel caso in cui l ultimo beneficiario non voglia ricevere il patrimonio rimasto e dall atto costitutivo della fondazione non risultino altre regolamentazioni, il patrimonio viene conferito alla Repubblica Austriaca. (4) Qualora la fondazione privata venga sciolta a seguito di revoca e l atto costitutivo non disponga altrimenti, l ultimo beneficiario è il fondatore. (5) Qualora l atto costitutivo non disponga altrimenti, in presenza di più ultimi beneficiari si procede alla divisione in parti uguali 12

13 Cancellazione 37. (1) Dopo la fine della liquidazione e l esibizione del rendiconto finale, il consiglio di amministrazione deve rendere nota la fine della liquidazione per la registrazione presso il Registro delle Imprese. La fine della liquidazione deve essere registrata e la fondazione privata deve essere cancellata. (2) I libri contabili e gli scritti della fondazione privata devono essere depositati in custodia per sette anni in un luogo sicuro stabilito dal tribunale. (3) Qualora risulti successivamente che sono necessarie ulteriori attività di liquidazione, il tribunale deve nominare per questo scopo il precedente consiglio di amministrazione o un liquidatore. Trasformazione 38. (1) Fondazioni costitute secondo la Legge sulle fondazioni e sui fondi possono essere trasformate in fondazioni private. Sulla base di un decreto di trasformazione, che in ogni caso deve contenere le indicazioni previste dal 9 Comma 1, gli organi della fondazione devono redigere un atto costitutivo e nominare il primo consiglio di amministrazione ed eventualmente il primo collegio sindacale. (2) Unitamente all istanza di approvazione della trasformazione, devono essere resi noti alle autorità competenti per la fondazione l atto costitutivo e il consiglio di amministrazione. Le autorità competenti devono autorizzare il decreto di trasformazione qualora non ci siano gravi motivi contro la trasformazione. Nella decisione bisogna anche considerare che, secondo il contenuto dell atto costitutivo, si deve tenere conto della volontà del fondatore e dello scopo della fondazione. (3) Con l iscrizione presso il Registro delle Imprese per la registrazione della fondazione privata ( 12) il consiglio di amministrazione deve esibire la decisione passata in giudicato che autorizza la trasformazione e un rapporto di revisione ai sensi del 11. (4) Con la registrazione presso il Registro delle Imprese la fondazione prosegue la sua esistenza come fondazione privata. Il decreto sulla registrazione presso il Registro delle Imprese deve essere notificato alle autorità competenti per la registrazione nel Registro per le fondazioni e i fondi. Forme richieste 39. (1) L atto costitutivo della fondazione, le sue modificazioni compiute dal fondatore e le dichiarazioni del fondatore, che possano avere influenza sull esistenza della fondazione, devono essere autenticate tramite atto notarile; gli atti costitutivi di ultima volontà ( 8 Comma 1) hanno anche bisogno della forma di una disposizione di ultima volontà. (2) Decreti degli organi della fondazione che determinino registrazioni presso il Registro delle Imprese devono essere autenticati in un verbale da un notaio. (3) All iscrizione di una modifica dello statuto della fondazione per la registrazione presso il Registro delle Imprese deve essere allegato il testo intero dello statuto modificato; deve essere anche provvisto dell attestazione notarile che le 13

14 disposizioni modificate dello statuto corrispondano alle prescrizioni del decreto che ha deciso il cambiamento, e che le disposizioni non modificate siano conformi all ultimo testo completo dello statuto inviato al Registro delle Imprese. Tribunale, procedimenti 40. Su fattispecie che questa legge riserva al tribunale, fa le udienze ed emette la decisione, qualora non si tratti di fattispecie che sono riservate all organo giudicante davanti al quale si debba instaurare un processo, il tribunale di primo grado competente, per la sede della fondazione privata, ad esercitare la sua giurisdizione in questioni commerciali in procedimenti di giurisdizione volontaria. Disposizioni penali 41. Con la reclusione fino a due anni o con la pena pecuniaria fino a 360 aliquote giornaliere deve essere punito dal tribunale colui che, come membro del consiglio di amministrazione della fondazione o del collegio sindacale, nella sua qualità di persona incaricata o di liquidatore 1. in rappresentazioni o esposizioni sommarie dello stato patrimoniale della fondazione privata, particolarmente nei bilanci annuali, espone la situazione della fondazione in maniera inesatta od occulta circostanze di rilevante importanza, 2. in informazioni, che secondo il 272 Codice Commerciale debbano essere fornite al revisore o alle altre persone incaricate di eseguire controlli sulla fondazione, occulti circostanze di rilevante importanza, esponga la situazione della fondazione in maniera inesatta o rilasci altre false dichiarazioni, oppure 3. sulle fattispecie da riportare nell allegato ( Codice Commerciale) o nel rapporto sulla situazione ( 243 Codice Commerciale) rilasci false dichiarazioni od occulti circostanze di rilevante importanza. Articolo II (Annotazione: Modifiche della Legge sul Registro delle Imprese, Gazzetta Ufficiale Nr. 10/1991) Articolo III (Annotazione: Modifiche della Legge sui funzionari giudiziari, Gazzetta Ufficiale Nr. 560/1985) Articolo IV (Annotazione: Modifiche della Legge sulle imposte giudiziarie, Gazzetta Ufficiale Nr. 501/1984) 14

15 Articolo V (Annotazione: Modifiche della Legge sull IRPEF, Gazzetta Ufficiale Nr. 400/1988) Articolo VI (Annotazione: Modifiche della Legge sull IRPEG, Gazzetta Ufficiale Nr. 401/1988) Articolo VII (Annotazione: Modifiche della Legge sulle imposte di successione e sulle donazioni, Gazzetta Ufficiale Nr. 141/1955) Articolo VIII Disposizioni fiscali speciali per fondazioni private (1) Le destinazioni di un patrimonio austriaco a una fondazione privata sono esenti dall imposta di successione, dall imposta sulle donazioni e dall imposta sugli acquisti immobiliari qualora 1. il 1 maggio 1993 il patrimonio destinato potesse essere imputato, in maniera dimostrabile, a una fondazione, a un istituto, a un trust o a una equiparabile massa patrimoniale del diritto estero e 2. fino al 31 dicembre 1995 la fondazione privata venga iscritta presso il Registro delle Imprese secondo il 13 della Legge sulle fondazioni private. (2) Ai sensi del Comma 1 appartengono al patrimonio austriaco: 1. il patrimonio agricolo e forestale austriaco; 2. il patrimonio aziendale austriaco; 3. il patrimonio fondiario austriaco; 4. i diritti di uso sui patrimoni elencati nei n. 1 3; 5. diritti, la cui trasmissione sia legata a una registrazione in libri contabili austriaci; 6. crediti, i cui debitori abbiano la residenza, il domicilio abituale, la sede o la direzione degli affari in Austria; 7. partecipazioni ad enti ( 1 della Legge sull IRPEG del 1988) che abbiano la residenza o la direzione degli affari in Austria; 8. partecipazioni ad enti ( 1 della Legge sull IRPEG del 1988) che non abbiano né la residenza né la direzione degli affari in Austria e a) il cui patrimonio consista, in maniera dimostrabile, in almeno una percentuale del 75% dei patrimoni ai sensi dei n. 1 7, oppure b) abbiano una partecipazione diretta o indiretta a un ente, il cui patrimonio consista, in maniera dimostrabile, in almeno una percentuale del 75% dei patrimoni ai sensi dei n

16 Articolo IX (Annotazione: Modifiche del Testo Unico sulle imposte dirette, Gazzetta Ufficiale Nr. 194/1961) Articolo X Rinvii Qualora in questa legge si rinvii a disposizioni di altre leggi, queste devono essere applicate nella loro versione di volta in volta vigente. Articolo XI Entrata in vigore, disposizioni di attuazione (1) La presente legge entra in vigore il 1 settembre 1993; l articolo V n. 10 entra però già in vigore il 1 luglio. (1a) Il 1 Comma 2 n. 3 e il 15 Comma 3 nella versione della Legge di modifica del diritto commerciale, Gazzetta Ufficiale I Nr. 120/2005 entra in vigore il 1 gennaio (2) Dell attuazione degli articoli V VIII della presente legge è incaricato il Ministro delle Finanze, dell attuazione dell articolo IX è incaricato il Ministro delle Finanze in accordo con il Ministro delle Giustizia, dell attuazione dell articolo IV è incaricato il Ministro delle Giustizia in accordo con il Ministro delle Finanze, dell attuazione dell articolo I Comma 38 è incaricato il Ministro degli Interni in accordo con il Ministro delle Giustizia, dell attuazione dell articolo I 22 Comma 4 è incaricato il Ministro del Lavoro in accordo con il Ministro delle Giustizia, dell attuazione dell articolo X è incaricato il Ministro di volta in volta coinvolto e inoltre il Ministro delle Giustizia. 16

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