1 Il contributo delle Nazioni Unite

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1 LEZIONE LA TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI, NAZIONI UNITE PROF.SSA ANTONELLA ESPOSITO

2 Indice 1 IL CONTRIBUTO DELLE NAZIONI UNITE LA STRUTTURA DELL ONU NEL SETTORE DEI DIRITTI UMANI IL COMITATO DEI DIRITTI UMANI I MECCANISMI DI GARANZIA LE PROCEDURE NON CONVENZIONALI DEL SISTEMA ONU A TUTELA DEI DIRITTI UMANI - 16 BIBLIOGRAFIA: di 19

3 1 Il contributo delle Nazioni Unite Si può parlare di diritti riconosciuti nei confronti di tutti gli esseri umani e quindi di universalità dei diritti soltanto con la Dichiarazione universale dei diritti dell uomo che rappresenta un passo storico: perché non è la dichiarazione di un solo Stato. Tale cambiamento di prospettiva è dovuto dal fatto che molti Stati del mondo, associandosi, hanno dato vita ad una grande organizzazione: l organizzazione delle Nazioni Unite 1. La firma dello statuto delle Nazioni Unite, il 26 giugno 1945, ha consacrato l inizio del processo di transizione verso un nuovo ordine internazionale in cui la tutela dei diritti umani rappresenta non più soltanto un esigenza legata agli interessi di uno o più stati, ma una delle condizioni essenziali al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Ciò ha comportato l erosione del principio di non ingerenza negli affari interni di uno Stato ogni qual volta siano in gioco gravi violazioni dei diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti, a prescindere dall adesione del singolo Stato ad uno specifico strumento convenzionale, con la conseguenza che, attualmente, l osservanza dei diritti umani non rappresenta più una questione di diritto interno, bensì un interesse che riguarda l intera comunità internazionale, suscettibile di giustificare interventi di varia natura ed intensità, sia pur sempre nel quadro dei principi fissati dallo statuto dell ONU. La carta delle nazioni unite non dà una definizione della nozione di diritti umani né elenca il loro contenuto. L unica indicazione di carattere sostanziale, più volte ribadita, è il principio di non discriminazione, sancito dall art. 1.3 in termini di promozione dei diritti umani senza distinzione di razza, sesso, lingua e religione. Dal combinato disposto degli art. 55 e 56 si evince che le nazioni unite si impegnano a promuovere la cooperazione internazionale in materia nel rispetto dei di principi di universalità 2 ed effettività 3. Gli stessi articoli affidano la tutela e la promozione dei diritti dell uomo sia all organizzazione (art. 55) e che agli Stati membri (art. 56). La carta delle nazioni 1 L ONU nasce ufficialmente nel 1945, quando i rappresentanti di 50 Stati elaborano ed approvano, nel corso della Conferenza di San Francisco, la Carta delle Nazioni Unite, che contiene le regole generali per il funzionamento dell organizzazione. Oggi gli Stati membri dell ONU sono 189, quindi praticamente tutti gli Stati del mondo. 2 la protezione dei diritti fondamentali è riconosciuta indistintamente a tutti gli individui. 3 di 19

4 unite pone in capo agli Stati membri obblighi precisi in materia di tutela dei diritti fondamentali, stabilendo in modo più generico che il mancato rispetto dei principi e delle finalità in essa enunciati comporta sia la non ammissione (art. 4), sia l espulsione (art. 6) di uno Stato dall organizzazione, in entrambi i casi su decisione dell Assemblea generale e previa proposta del Consiglio di sicurezza. È necessario rammentare l unico limite previsto dall art. 2.7: la Carta proibisce agli organi delle nazioni unite di intervenire in questioni che rientrano essenzialmente nella giurisdizione interna di uno stato (domestic jurisdiction o dominio riservato) 4. Nel corso della guerra fredda è maturato il principio secondo cui il limite della domestic jurisdiction non può essere eccepito dagli Stati membri in relazione a casi di violazioni gravi e reiterate dei diritti umani (c.d. gross violations). Dopo la caduta del muro di Berlino, tale limite è venuto definitivamente meno anche in relazione a qualsiasi intervento delle Nazioni Unite volto a sollecitare il rispetto dei diritti umani da parte dei singoli Stati e a controllarne l effettiva osservanza sul proprio territorio. Le nazioni unite hanno favorito la produzione di numerosi strumenti vincolanti e non vincolanti, a carattere sia generale che settoriale. Per facilitare la trattazione si dividerà il processo di riconoscimento e tutela dei diritti umani ad opera delle Nazioni Unite in tre fasi: 1 La prima fase ha riguardato l avvio del processo di enucleazione e codificazione dei crimini contro l umanità sulla base dello statuto del Tribunale di Norimberga. Fra le risoluzioni di rilevante importanza si segnalano quelle riguardanti raccomandazioni agli stati di adottare le misure necessarie all arresto e all estradizione dei criminali di guerra (Ris. n. 3 (I) del 13 febbraio 1946); il conferimento alla Commissione di diritto internazionale il compito di preparare un codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell umanità. 2 La seconda fase ha riguardato lo studio di presunte violazioni dei diritti umani in determinati paesi. Ad esempio tra gli anni 60 e 70 oggetto di discussione sono state le pratiche discriminatorie del sud africa con la conseguente condanna dell apartheid, e quelle israeliane nei territori occupati dopo la guerra arabo-israeliana del La terza fase, che perdura dagli anni 70, ha per oggetto il fondamentale ruolo delle Nazioni Unite, che hanno, al fine permettere una corretta e puntuale applicazione dei principi 3 Tale tutela viene approntata in modo reale, al di là di ogni formalismo. 4 Durante i lavori della Conferenza di San Francisco era emersa più volte l intenzione di alcune potenze occidentali di considerare la protezione dei diritti umani come una questione rientrante essenzialmente nella domestic jurisdiction dei singoli stati; una simile interpretazione dell art. 2.7, che avrebbe potuto paralizzare l attività delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, non ha trovato riscontro nella prassi dell organizzazione. 4 di 19

5 relativi ai diritti umani da parte degli Stati, creato organismi istituzionali interni quali le commissioni e sottocommissioni; e istituito un sistema giurisdizionale internazionale per perseguire penalmente i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani 5. I poteri attribuiti alle Nazioni Unite per contribuire allo sviluppo progressivo della tutela dei diritti umani in ambito internazionale consistono nella predisposizione di : - atti normativi che creino degli standards universali per il rispetto dei diritti fondamentali, l azione normativa si traduce nell adozione di raccomandazioni 6, dichiarazioni di principi 7 e convenzioni 8 ; - un sistema di controllo mirante a verificare il rispetto da parte degli Stati dei diritti tutelati in sede ONU; - misure di sicurezza. 5 Basti pensare all istituzione dei Tribunali per i crimini commessi nella ex Jugoslavia ed in Ruanda ed all approvazione dello Statuto della Corte penale internazionale. 6 Le raccomandazioni sono atti che pur avendo forza vincolante svolgono un ruolo determinante nell elaborazione e nello sviluppo progressivo del diritto internazionale, in quanto le indicazioni in esse contenute se corrispondenti alla pratica generale degli Stati e accompagnate dall opinio iuris ac necessitatis, possono trasformarsi in vere e proprie norme internazionali. 7 Le dichiarazioni di principio sono atti non vincolanti emanati dall Assemblea generale che si rivolgono alla generalità degli Stati e contengono una serie di regole disciplinanti i rapporti tra gli Stati, nonché tra questi ultimi e i cittadini nazionali e stranieri. 5 di 19

6 2 La struttura dell Onu nel settore dei diritti umani L affermazione e l osservanza dei diritti umani sono garantite dagli organi principali e sussidiari dell Organizzazione delle Nazioni Unite. Per quanto riguarda gli organi principali, le funzioni sono così divise: - l Assemblea generale esamina e prende provvedimenti in merito alle questioni sollevate dall ECOSOC. Si può fare riferimento all adozione di importanti dichiarazioni di principi che hanno costituito il presupposto per la stipula di successivi trattati internazionali in materia e contribuito all affermazione di norme di diritto internazionale, nonché di numerose risoluzioni volte ad affermare o ribadire specifici diritti e a determinarne il contenuto. Fra le più recenti un attenzione particolare merita la Risoluzione del 29 luglio approvata dopo oltre quindi anni di dibattiti, che ha riconosciuto tra i diritti fondamentali l accesso all acqua potabile. Nel testo si afferma che l accesso all acqua potabile pulita e di qualità e a installazioni sanitarie di base è un diritto dell uomo indispensabile per il godimento pieno del diritto alla vita. - L ECOSOC 10, esamina i rapporti e le risoluzioni presentati dal Consiglio dei diritti umani (che ha sostituito la precedente Commissione) e li trasmette dopo aver apportato eventuali emendamenti all Assemblea generale, assiste gli istituti 8 Le convenzioni hanno effetto vincolante per le parti contraenti e possono essere a carattere sia generale che speciale 9 Il documento è stato presentato dalla Bolivia e da una trentina di altri Paesi ha ricevuto 122 voti favorevoli, nessun voto contrario e 41 astensioni Il diritto all acqua era già stato inserito dall Onu in alcune Convenzioni sui diritti delle donne, dei bambini ei dei disabili, ma non era ancora stato dichiarato ufficialmente "diritto umano universale": è entrato a far parte ufficialmente della Dichiarazione Universale dei Diritti dell Uomo. Si legge in General Assembly declares access to clean water and sanitation is a human right in 10 Il Consiglio Economico e Sociale è stato creato, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, come organizzazione principale avente lo scopo di coordinare il lavoro economico, sociale e altro lavoro correlato delle 14 agenzie ONU specializzate, le nove commissioni funzionali e le cinque commissioni regionali. Il Consiglio riceve anche rapporti dagli 11 fondi e programmi delle Nazioni Unite. L'ECOSOC è il forum centrale per la discussione di questioni economiche e sociali internazionali, e per la formulazione di raccomandazioni relativamente alle politiche indirizzate agli Stati Membri e al sistema delle Nazioni Unite. È responsabile di: promuovere standard più elevati di vita, piena occupazione, e progressi economici e sociali; identificare soluzioni ai problemi economici, sociali e sanitari internazionali; facilitare la cooperazione culturale ed educativa internazionale; incoraggiare il rispetto universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 6 di 19

7 specializzati sulle questioni inerenti i diritti umani; può inoltre sottoporre progetti di convenzioni all assemblea generale riguardo alle questioni che rientrano nella sua competenza ex art. 65 della Carta e istituire organismi sussidiari in materia di diritti umani. - Il Segretariato Generale dell Onu offre i suoi buoni uffici per risolvere amichevolmente una controversia tra stati membri in materia di diritti umani rapportando poi sulla questione al consiglio di sicurezza; - La Corte Internazionale di Giustizia infine è deputata all interpretazione e all applicazione delle disposizioni convenzionali e consuetudinarie in materia. La corte ha fornito indicazioni inequivocabili in materia di interpretazione di alcune norme, affermando esplicitamente che determinati comportamenti si pongono in palese contrasto con obblighi internazionale a tutela dei diritti umani. La valutazione complessiva del contributo della Corte Internazionale di Giustizia non può prescindere dall analisi dei limiti che gravano sulla sua attività: da un lato, nell esercizio della sua giurisdizione contenziosa la Corte può essere adita soltanto da Stati, e gli Stati hanno scarsa propensione a sottoporre ai tribunali internazionali controversie aventi ad oggetto la presunta violazione di diritti umani fondamentali; dall altro la Corte non dispone di mezzi coercitivi atti a imporre agli Stati le proprie decisioni. Tra gli organismi sussidiari, istituiti a partire dagli anni settanta, grande rilievo assumo il Consiglio dei diritti umani e l Alto commissario per i diritti umani, oltre ad una serie di Comitati che controllano l osservanza dei trattati specifici in materia. Il Consiglio dei diritti umani istituito il 15 marzo 2006 su proposta del Segretario generale delle Nazioni Unite, mosso dalla convinzione delle necessità di un nuovo organo dotato di una struttura operativa più efficace 11 e non più subordinato al Consiglio economico e sociale, ha sostituito la Commissione. Il Consiglio dispone di un meccanismo di valutazione periodico universale, mediante il quale viene valutato il rispetto degli obblighi in materia di diritti umani da parte di tutti gli Stati. Altro elemento peculiare del Consiglio è la possibilità riconosciuta ai due 11 Tale esigenza nasceva dalla volontà di impedire agli Stati che violano apertamente i diritti umani di divenire membri del Consiglio o, di assumere una posizione di preminenza all interno dello stesso, come avvenuto nel 2003, quando, grazie al voto compatto dei Paesi africani, la Libia di Gheddafi aveva assunto la Presidenza della previgente Commissione per i diritti umani. 7 di 19

8 terzi dell Assemblea generale di sospendere un membro in caso di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani. L Alto Commissario per i diritti umani 12 ha il compito di promuovere e migliorare l efficacia e la funzionalità delle azioni dell Onu nel campo dei diritti umani. L Alto Commissario coordina il programma delle Nazioni Unite per i diritti umani e promuove il rispetto universale dei diritti stessi, operando sotto la direzione del Segretario generale dell Onu e riferendo del suo operato all Assemblea generale e all Ecosoc. A tal fine ad esso spetta: fornire servizi di informazione, assistenza tecnica e consulenza; promuovere la cooperazione internazionale in materia; favorire il dialogo tra i governi; stimolare l adozione di azioni; supportare gli organismi operanti in materia e le loro attività. All interno del sistema delle Nazioni unite sono presenti i Comitati 13 che controllano l osservanza, da parte degli Paesi contraenti delle disposizioni inserite in trattati specifici. Tali comitati, nell ambito delle funzioni svolte dalle Convenzioni che li istituiscono, esaminano i rapporti periodici elaborati dai contraenti le singole convenzioni e sul loro stato di attuazione, esaminano i rapporti alternativi prodotti dalle organizzazioni non governative, esaminano le controversie sorte tra gli stato contraenti ed infine emanono osservazioni e raccomandazioni in materia dei diritti oggetto della Convenzione. I Comitati non hanno poteri coercitivi nei confronti degli stati che non rispettano le Convenzioni, tuttavia tale organismi svolgono un ruolo fondamentale per il rispetto e l osservanza delle disposizioni in esse contenute attraverso il sistema dei rapporti periodici e quello dei ricorsi interstatuali e individuali ovvero di meccanismi non vincolanti e rimessi alla volontà degli stati contraenti. Tutti gli organismi trattati hanno una competenza comune che consiste nell offrire assistenza tecnica (i cd. advisory services ) ai governi nei seguenti settori: - riforma della legislazione nazionale; - democratizzazione e procedure elettorali; - redazione di rapporti nazionali e proposte di legge; - redazione di rapporti nazionali e proposte di legge; 12 Istituito il 20 dicembre 1993 dall Assemblea Generale, nel programma di azione di Vienna del 25 giugno 1993 che auspicava l istituzione di un organismo ad hoc. 13 Si tratta del Comitato sull eliminazione della discriminazione razziale, del Comitato per i diritti umani, del Comitato sui diritti economici sociali e culturali, del Comitato contro la tortura, del Comitato per l eliminazione della discriminazione nei confronti della donna e del Comitato sui diritti del fanciullo. 8 di 19

9 - rafforzamento delle istituzioni nazionali e regionali in qualche modo rilevante per la promozione dei diritti umani (come tribunali, sistema scolastico ecc.); - formazione del personale degli organi giudiziari. 9 di 19

10 3 Il Comitato dei diritti umani Il comitato dei diritti umani, riunitosi per la prima volta il 21 marzo 1977, è stato istituito dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del Tale organo, a carattere permanente, è convocato tre volte all anno in sessioni di tre settimane che si tengono generalmente, a New York nel mese di marzo e a Ginevra a luglio e novembre. Esso è composto da 18 esperti di alta elevatura morale e di riconosciuta competenza in materia di tutela dei diritti umani eletti dagli stati aderenti al patto per un periodo di quattro anni e non rieleggibili. A tutela dell imparzialità e dell indipendenza degli esperti del comitato, il patto impone un obbligo formale: prima di assumere l incarico ciascun membro deve dichiarare in udienza pubblica, di esercitare le proprie funzioni in maniera parziale e coscienzioso (art. 38). Ulteriori obblighi (come impossibilità di prendere parte all esame dei rapporti dello Stato di appartenenza o delle comunicazioni individuali proposte contro il proprio stato) sono previsti dal regolamento di procedura dello stesso comitato. Inoltre, allo scopo di assicurare una composizione equilibrata del comitato l art. 31 impone che la designazione dei suoi membri non avvenga soltanto nel rispetto del criterio dell equa ripartizione geografica ma anche tenendo conto della necessità di rappresentare, esattamente come nella come nella composizione della corte internazionale di giustizia, le diverse forme di civilizzazione e i principali sistemi giuridici. a) i rapporti periodici Secondo quanto previsto dall art. 40 del patto, gli stati si impegnano a sottoporre al comitato rapporti periodi sulle misure adottate per dare attuazione ai diritti enunciati nel patto e sui progressi da essi compiuti per assicurarne l effettivo godimento. Questo particolare procedimento è l unico meccanismo di controllo obbligatorio per gli stati parti. Gli altri procedimenti di garanzia (ricorsi interstatali e richiami individuali) operano soltanto se espressamente accettati dallo stato interessati. L art. 40 del patto sui diritti civili è piuttosto vago sui poteri che il comitato può esercitare a conclusione dei rapporti presentati dagli stati per cui la loro progressiva definizione è risultata dalla prassi è stato lo stesso comitato a sostenere che il proprio compito non consiste nel prendere 10 di 19

11 semplicemente atto delle informazioni fornite dallo stato, bensì anche nell adottare, a conclusione della procedura d esame del rapporto statale, e normalmente per consensus, delle osservazioni conclusive in cui può invitare lo stato interessato a dare priorità ad alcuni aspetti espressamente indicati e, se necessario, a fornire informazioni supplementari entro un determinato periodo di tempo. Nell ipotesi in cui lo stato non fornisca le informazioni richieste, l omissione viene menzionata nel rapporto annuale del comitato. Come è stato già sottolineato la redazione di rapporti periodi è un obbligo non una mera facoltà delle parti contraenti. Tuttavia dalla prassi si evince che soltanto pochi Stati hanno trasmesso il proprio rapporto iniziale entro un anno dall entrata in vigore del patto; in alcuni casi, i rapporti sono arrivati soltanto dopo diverse sollecitazioni e, talvolta, ritardi considerevoli sono stati registrati anche successivamente quando il comitato ha stabilita la periodicità quinquennale nella trasmissione delle informazioni. Il comitato non dispone di mezzi coercitivi per imporre l effettiva attuazione degli obblighi previsti dall art. 40 del patto, potendo soltanto, come dispone il regolamento di procedura, sollecitare lo stato interessato ed eventualmente menzionare l omissione nel rapporto annuale. Di recente è stata introdotta la possibilità di un azione più incisiva: - innanzitutto alfine di sollecitare ulteriormente i ritardatari e consentire al comitato di espletare ugualmente la propria funzione di controllo, è stata introdotta una procedura in abstentia, nel corso della quale il comitato esamina le misure che lo stato, negligente sul piano del rapporto degli obblighi procedurali, ha adottato in attuazione dei diritti garantiti dal patto; - a partire dal 2001 inoltre, è attiva una procedura di controllo (follow-up) sull esecuzione degli obblighi derivanti dal patto in base alla quale un relatore speciale appositamente designato, valuta le informazioni ricevute dagli stati in merito all attuazione delle osservazioni conclusive del comitato congiuntamente alle informazioni in proprio possesso e formula raccomandazioni al comitato. Se trascorso un anno dalla richiesta di informazione allo stato parte, quest ultimo non risponde né a un ulteriore specifica sollecitazione del relatore speciale, né alla sua richiesta di incontrare personalmente i rappresentanti dello stato parte per ottenere le informazioni richieste, il comitato menziona tale omissione nel suo rapporto annuale all assemblea generale. b) i ricorsi interstatali 11 di 19

12 ai sensi dell art. 41 del patto, uno Stato può proporre un reclamo al comitato per denunciare la violazione, da parte di un altra Parte contraente, degli obblighi derivanti dal patto, a condizione, però, che entrambi gli stati abbiano preventivamente accettato la competenza del comitato a ricevere tale tipo di reclamo. Si tratta di una procedura facoltativa, a cui tuttavia soltanto pochi stati hanno aderito: tale reticenza appare poco comprensibile se si considera che il procedimento in esame mira esclusivamente ad una soluzione amichevole tra le parti interessate e non si conclude con l adozione di atti vincolanti. In dettaglio, in procedimento ha inizio dopo il tentativo iniziale, da parte degli stati, di risolverre la lite mediante negoziati diretti; accertato l avvenuto esaurimento dei messi di ricorso interni, il comitato esercita i suoi buoni uffici e, nel caso anche essi falliscano, la questione viene sottoposta ad una commissione di conciliazione ad hoc, istituita dal comitato previo consenso degli Stati parti alla controversia. Se la commissione non riesce a pervenire ad una soluzione amichevole, essa espone in un rapporto i propri accertamenti sui punti di fatto e le proprie considerazioni; entro tre mesi dal ricevimento di tale relazione, le parti interessate devono notificare al presidente del comitato se accettano o meno le proposte in essa contenute (art. 42). 12 di 19

13 4 I meccanismi di garanzia A partire dalla fine degli anni 60, parallelamente all elaborazione di norme nella materia, alcuni organismi del sistema, in particolare l ECOSOC e la Commissione dei diritti umani, si sono dedicati alla predisposizione di meccanismi e procedure per l effettiva garanzia dei diritti umani da parte degli Stati. Occorre però chiarire che il rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti deve essere garantito in primo luogo da norme di diritto interno: gli obblighi di prevenzione o repressione di certe violazioni, non fanno altro che imporre agli Stati di avere e di fare funzionare messi interni di garanzia dei diritti. Gli obblighi in questione sono obblighi internazionali di garantire a livello interno i diritti internazionalmente riconosciuti. Tali obblighi, se non sono self- executing, potranno richiedere la formulazione di norme interne ad hoc. Nell ipotesi in cui siano invece obblighi self-executing, la norma internazionale che li prevede dovrà non soltanto, eventualmente per effetto di un ordine di esecuzione o di altro atto statale analogo, essere rispettata nell ambito dell ordinamento interno, ma potrà essere altresì invocata davanti ai tribunali interni 14. Il contenuto degli obblighi internazionali in materia di dritti umani fa in modo che questi possano considerarsi in qualche modo obblighi indivisibili 15. Inoltre manca rispetto alla materia dei diritti umani quello che è stato definito un interesse governativo in senso stretto : la persona è oggetto di tutela in quanto tale, eventualmente, nell ipotesi di gran lunga più frequente, contro il proprio Stato di appartenenza. Queste due caratteristiche hanno riflessi sulla titolarità ad agire nei procedimenti di garanzia. Ed entrambe richiamano l attenzione sul ruolo svolto dall individuo. La questione della titolarità ad agire del ruolo dell individuo sono regolate in maniera specifica nell ambito di ciascuno dei meccanismi che prenderemo in esame e in tale quadro saranno approfondite alla luce delle due succitate peculiarità. Un terzo elemento di cui occorre tenere conto allorché si prendano in esame le garanzie dei diritti umani consiste nella ben nota ritrosia degli Stati ad ammettere limiti alla propria libertà di esercitare il potere di governo, soprattutto nei confronti dei propri cittadini. Tale circostanza, unita 14 Marchesi A., Diritti umani e Nazioni Unite. Diritti, obblighi e garanzie Franco Angeli Edizioni 2007 pag. 56 e ss. 15 Si intendono per obblighi invisibili quegli obblighi che tutelano interessi che possono dirsi generali o collettivi in quanto sono simultaneamente propri di tutti gli Stati o di una data collettività e non già di ciascuno di essi singolarmente considerato. 13 di 19

14 alle due peculiarità segnalate in precedenza, è destinata ad avere conseguenze sull aspetto delle modalità attraverso cui si realizzano le garanzie nelle varie tipologie individuali. Sotto quest ultimo profilo, quello del funzionamento, le garanzie internazionali possono distinguersi in: - garanzie di accertamento, finalizzate all accertamento sia del contenuto delle norme sia dei fatti che hanno portato eventualmente alla loro violazione; - garanzie di attuazione, consistenti nelle conseguenze riparatorie e sanzionatorie che l ordinamento giuridico internazionale ricollega ai fatti illeciti in generale; - procedimenti di controllo internazionale, il cui fine è quello di vigilare sull osservanza di regole internazionali da parte degli Stati. Nella materia dei diritti umani le garanzie di accertamento sono state finora previste soltanto a livello regionale 16. Quanto alle garanzie di attuazione dei diritti umani, esse trovano possibilità di realizzazione nel quadro del diritto internazionale generale. La ritrosia degli Stati ad ammettere limiti relativi al trattamento degli individui sottoposti al proprio potere di governo è chiaramente all origine della scelta di un sistema ad esito non vincolante. E la medesima ritrosia è all origine della scelta debole del controllo che tende a rendere problematici i tentativi di rafforzamento dei meccanismi di controllo internazionale. Nel corso degli anni, in effetti le Nazioni unite, hanno sviluppato diversi meccanismi di garanzia per controllare gli abusi contro i diritti umani e per mettere in atto dei rimedi: oltre alle procedure convenzionali e non, un efficace strumento di garanzia indiretta del diritto internazionale sui diritti umani è costituito dalle pressioni esercitate dall opinione pubblica e dalle attività svolte dalle Ong, definite anche garanzie di fatto perché nate indipendentemente dalla normativa nazionale o internazionale. In tal senso, altri strumenti di delegittimazione politica consistono nell esclusione dello stato resosi responsabile di gravi violazioni dei diritti umani da talune organizzazioni internazionali, in forme di embargo più o meno accentuate e nell esclusione dai benefici della cooperazione economica internazionale. Non sono da dimenticare: le campagne di informazione che certamente rappresentano un potente deterrente contro le violazioni dei diritti umani. Nel 1988 le nazioni unite hanno lanciato un campagna mondiale di 16 Si pensi alla Convenzione europea dei diritti umani del 1950, dalla Convenzione americana sui diritti umani del 1969 o al protocollo addizionale alla carta africana dei diritti umani e dei popoli del di 19

15 informazione pubblica per istruire le persone riguardo i loro diritti e gli stati riguardo le loro responsabilità; le attività svolte dall Onu o dalle ong nell ambito delle missioni di pace per i diritti umani; il ricorso all uso della forza per reagire a violazioni massicce dei diritti umani (operazioni di peace keeping) considerate una minaccia per la pace sulla base del Capitolo VII della Carta onu; i tribunali internazionali creati ad hoc per giudicare violazioni gravi e persistenti dei diritti umani, che per la loro natura e per la riprovazione che suscitano in ambito internazionale, si qualificano come veri e propri crimini internazionali (genocidio, tortuta, crimini contro l umanità ecc.). 15 di 19

16 5 Le procedure non convenzionali del sistema ONU a tutela dei diritti umani L evoluzione dei diritto internazionale in materia di diritti umani ha fatto sì che la situazione dei diritti umani all interno di un singolo stato possa, oggi, essere oggetto di discussioni e risoluzioni specifiche, senza che ciò costituisca una violazione del principio di domestic jurisdiction. Non bisogna, tuttavia, dimenticare che alcune procedure di garanzia dei diritti umani sono applicabili solo previo consenso dello Stato interessato. Accanto alle procedure convenzionali, con cui si controlla il rispetto delle disposizione pattizie da parte degli stati contraenti nell ambito del sistema Onu di protezione dei diritti umani esiste un sistema di garanzia caratterizzato dalle cd. procedure non convenzionali esse, scollegate da uno specifico trattato e applicabili a tutti gli stati membri dell onu, sono essenzialmente di tre tipologie: procedura pubblica; procedura confidenziale e meccanismi a tema. La procedura pubblica, conosciuta anche come procedura 1235 (dal numero della risoluzione con cui è stata adottata dall ECOSOC, è stata istituita nel 1967 e autorizza la commissione dei diritti umani (oggi il consiglio dei diritti umani) e la sottocommissione per la promozione e la protezione dei diritti umani ad esaminare, in seduta pubblica, informazioni concernenti gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani. Nell ambito di tale procedura il consiglio dei diritti umani può: - riesaminare la questione; - adottare una risoluzione, criticando l operato dello stato interessato ed esortandolo a prendere le misure del caso per rimediare alla situazione; - nominare un relatore speciale o un gruppo di lavoro al fine di raccogliere informazioni approfondite e redigere un rapporto (tale organismi possono effettuare anche ispezioni in loco previo dello stato esaminato); - nominare o far designare dal segretario generale dell onu un esperto indipendente; - riferire sulla questione all ECOSOC, e attraverso quest ultimo, al Consiglio di Sicurezza dell NU per le eventuali sanzioni da adottare. La procedura pubblica genera soprattutto effetti politici e non giuridici; la deplorazione o la condanna espresse dal Consiglio, e i flussi di comunicazioni attivati tra quest ultima e gli Stati 16 di 19

17 coinvolti influenzano le autorità nazionali che sono, così, indotti a far cessare o eventualmente correggere le violazioni commesse. La procedura confidenziale, o procedura 1503, istituita nel 1970, si applica a violazioni protratte nel tempo relative ad un numero consistente di individui (e non a violazioni individuali dei diritti umani); è più complessa e articolata rispetto alla procedura pubblica ma, a differenza di quest ultima, si svolge a porte chiuse affievolendo in tal modo l effetto politico, tipico della procedura pubblica. Nel corso degli anni, tuttavia, si è consolidata la prassi secondo il presidente della commissione, dopo la seduta a porte chiuse, rende pubblici i nomi degli Stati coinvolti nella proceduta Tali prassi è stata riconosciuta con la risoluzione 2000/3 dell ECOSOC. La procedura può essere avviata sulla base di comunicazioni di individui, gruppi oppure Ong e prevede anche la possibilità di istituire un Comitato ad hoc per realizzare inchieste, previo consenso dello Stato indagato. Dopo un esame preliminare delle comunicazioni da parte della Sottocommissione per la promozione e la protezione dei diritti umani (e del Gruppo di lavoro sulle comunicazioni) che verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la questione passa all esame del Consiglio per i diritti umani, che può decidere se archiviare la questione oppure riesaminarla nella sessione successiva, inviare un suo delegato nello stato interessato per raccogliere informazioni o designare un comitato ad hoc per eseguire un indagine, previo consenso dello Stato. Il consiglio può altresì decidere di attivare la procedura pubblica; ciò comporta l avvio di un dibattito in seduta pubblica e la possibilità per l ECOSOC di formulare raccomandazioni sul caso. Le procedure esaminate possono essere esperite previa verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità individuate nella risoluzione 1 del 13 agosto Queste prevedono che, per essere ammissibile, una comunicazione: - non debba essere in contrasto con i principi della Carta delle nazioni unite, della dichiarazione universale dei diritti umani e delle altre disposizioni normative in materia; - debba rivelare l esistenza di una prassi sistematica di gravi e comprovate violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali; - non debba essere anonima, né fondata su manifeste motivazioni politiche; - debba provenire da una persona o da un gruppo di persone che possano presumersi presunte vittime delle violazioni denunciate. Con le procedure tematiche infine istituite a partire del 1980, il consiglio incarica esperti o gruppi di lavoro ad hoc di esaminare alcune categorie di violazioni di diritti umani particolarmente 17 di 19

18 ricorrenti e preoccupanti (ad esempio il gruppo di lavoro sulla sparizioni forzate o involontarie; sulla detenzione arbitraria; il relatore speciale sulla tortura; sul diritto al cibo ecc) riguardanti più Paesi. Tali procedure sono divenute quasi stabili e hanno delineato un iter che comprende una serie di attività standard come sopralluoghi, esami di denunce provenienti da individui o Ong, appelli fatti ai governi, ecc. La novità fondamentale rispetto alle altre due procedure è la possibilità che l esame riguardi anche simple violations, ossia violazioni individuali dai diritti umani. In conclusione, occorre ribadire che tutti i meccanismi esaminati non hanno natura giuridica e giurisdizionale; le risoluzioni e le decisioni adottate non provocano effetti giuridici obbligatori, bensì una pressione di ordine politico e morale sullo Stato inducendolo a correggere o modificare la situazione. Inoltre, la maggioranza delle procedure danno luogo ad un dialogo costruttivo con i rappresentanti degli Stati. 18 di 19

19 Bibliografia: Conforti Benedetto, Diritto internazionale, Editoriale scientifica,2010. Gioia, Diritto internazionale, Giuffré, 2010; Marchesi A., Diritti umani e Nazioni Unite. Diritti, obblighi e garanzie, Franco Angeli Ed.,2007 ; Zanghì Claudio, La protezione internazionale dei diritti dell uomo, Giappichelli, di 19

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