Ai Responsabili dei Centri per l impiego della Provincia di Cuneo. Loro sedi.

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1 C.so Nizza, CUNEO - Tel Fax Codice Fiscale e Partita IVA n urp@provincia.cuneo.it AREA FUNZIONALE SERVIZI ALLA PERSONA Settore: Politiche del Lavoro Via XX Settembre, 48 CUNEO - Tel Fax Cuneo, lì...5 aprile 2004 Ai Responsabili dei Centri per l impiego della Provincia di Cuneo Loro sedi. N. 6135/L di prot. Allegati n. Risposta alla nota OGGETTO: disposizioni operative D. Lgs. 297/02 a seguito installazione Prolabor. Facendo seguito all adozione del programma Prolabor per la gestione degli archivi dei Centri per l impiego e delle procedure relative al riconoscimento dello stato e dell anzianità di, si riassumono le principali disposizioni operative per un corretto utilizzo da parte degli operatori dei Centri per l impiego. Soggetti in carico ai Centri per l impiego Sono da considerarsi in carico ai Centri per l impiego si sensi del d. lgs. 181/2000, così come modificato dal d. lgs. 297/2002, esclusivamente coloro che versano nello stato di così come definito dal punto c) comma 2 art. 1 della citata norma, e precisamente definito come: la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i servizi competenti, ed abbiano manifestato la propria disponibilità al lavoro attraverso: 1. apposita dichiarazione ai sensi di legge; 2. comportamenti che, di fatto, comportino estrinsecazione di disponibilità al lavoro, quali, ad esempio, l aver accettato nel corso del 2003 un offerta di lavoro entro i limiti di compatibilità con lo stato di disoccupato, oppure l aver partecipato ad azioni formative, orientative, stages o altre misure promozionali. Tali comportamenti sono considerati se risultanti dagli archivi del Centro per l impiego o comunicati allo stesso, in sede di prima applicazione, entro aprile 2004 e, a regime, entro 60 gg. dal termine dell azione o del rapporto di lavoro. Qualora la verifica di tali comportamenti comporti il recupero dell anzianità di (persa a seguito di cancellazione automatica in data ), occorrerà revocare (revoca documentata) e non eliminare la cancellazione, così da conservare lo storico. A tutti coloro che non rientrano nella condizione di cui al punto precedente non può più essere riconosciuta anzianità di pregressa. Costoro saranno considerati nuovamente in carico ai Centri per l impiego, con anzianità decorrente ex novo, solo se, ricorrendo gli altri requisiti di legge, verranno a manifestare disponibilità al lavoro nelle forme previste dal decreto. Poiché è la legge che ha abrogato le liste di, non è necessario adottare nei loro confronti provvedimenti di cancellazione. La corrispondenza deve essere impersonalmente diretta al Presidente della Provincia

2 Trasferimenti dei lavoratori da fuori Provincia. In conseguenza dell avvenuta soppressione delle liste di collocamento non è più possibile accettare trasferimenti di lavoratori se non esclusivamente in presenza dell elezione di domicilio nell ambito del bacino di riferimento del Centro per l impiego. In tale ipotesi il Centro per l impiego richiederà al competente servizio di provenienza il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafica e alla scheda professionale del lavoratore nonché un assicurazione dell avvenuto trasferimento. I lavoratori che hanno trasferito l iscrizione prima dell entrata in vigore del D. Lgs. 181/00 e s.m.i. devono essere cancellati previo accertamento del domicilio nel bacino del Centro per l impiego. Trasferimenti di lavoratori all interno del bacino della Provincia Si confermano le prassi già in uso presso i Centri per l impiego della Provincia. I lavoratori che in passato avessero trasferito la propria iscrizione all interno della Provincia di Cuneo presso un Centro per l impiego diverso da quello competente per il domicilio, non possono mantenere tale iscrizione se non eleggono domicilio nell ambito del bacino di riferimento del Centro per l impiego di destinazione. Pertanto, qualora si riscontrino casi del genere, il Centro dovrà provvedere al trasferimento d ufficio presso il Centro di competenza, inviando contestuale comunicazione al lavoratore interessato. Poiché requisito per l inserimento è il domicilio e non la residenza, tale provvedimento riguarderà anche quei lavoratori che, pur conservando la residenza nel territorio del Centro per l impiego di iscrizione, abbiano trasferito il domicilio nel bacino di altro CPI della Provincia. Nuovi inserimenti. Qualora si presenti un lavoratore del quale non risultino eventuali precedenti iscrizioni e/o conseguenti inserimenti in elenco anagrafico, previa verifica della sua immediata disponibilità al lavoro di cui all art. 2 comma 1 del D. lgs. 181/00, deve essere richiesta al lavoratore una dichiarazione in cui si affermi di essere domiciliato in un Comune afferente il bacino del Centro per l impiego e di non aver presentato altra dichiarazione presso altri Centri per l impiego. Per raccogliere l immediata disponibilità al lavoro e la dichiarazione sostitutiva si utilizza il Modello unico integrato che sarà disponibile su Prolabor dopo la prossima installazione della versione 1.6. Certificazioni ex L. 407/90. Con circolare n. 117 del 30/06/2003, consegnata in copia a suo tempo ai Centri per l impiego e consultabile sul sito internet dell Istituto, l INPS ha stabilito che, essendo venuti meno l obbligo di comunicazione del C/AssAG da parte dell azienda e di verifica da parte dei Centri per l impiego, competa agli stessi Centri comprovare la sussistenza in capo ai lavoratori dei requisiti che danno luogo alle agevolazioni di legge. A questo proposito invita le sedi periferiche ad adottare intese con le Province per l ottimizzazione del flusso delle informazioni. La Provincia di Cuneo e la sede regionale dell INPS concluderanno un protocollo di intesa a carattere generale per la gestione degli scambi informativi, sulla falsariga dell accordo precedentemente sottoscritto con la Provincia di Torino. In attesa della definizione delle condizioni attuative di tale documento, la certificazione del possesso dei requisiti per l accesso ai benefici di cui alla L. 407/90 continuerà ad essere effettuata 2

3 con la firma da parte del Centro per l impiego competente del modulo C/AssAG, naturalmente solo per i lavoratori che hanno reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso i Centri per l impiego della Provincia di Cuneo. Per i lavoratori non presenti negli elenchi dei Centri per l impiego si procederà come da circolare n. 117 del 30/06/2003 dell INPS, con richiesta al Centro per l impiego di appartenenza di conferma della avvenuta presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e dell assenza di comunicazioni di assunzione effettuate. Nel caso non fosse possibile ottenere tali informazioni dal Centro di appartenenza ci si limita a trasmettere all INPS la pratica di assunzione, comunicando la provenienza del lavoratore, per consentire gli accertamenti diretti da parte dell Ente. Conservazione o perdita dello stato di in relazione ad un assunzione. a ) o nuovo inserimento: si verifica qualora dallo svolgimento di qualunque attività lavorativa autonoma o subordinata sia prodotto un reddito annuale lordo non superiore alle seguenti soglie: - euro per redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati (vedi atto di indirizzo regionale), compresi i soci lavoratori e le attività occasionali di qualunque natura, per principio di equità generale, - euro per redditi da impresa o derivanti da esercizio di professioni, - euro in caso di cumulo fra le due tipologie di attività lavorativa. Per reddito si intende il reddito lordo anche presunto riferito all anno in corso derivante esclusivamente da attività lavorativa, di qualunque tipologia. In caso di pluralità di rapporti di lavoro a tempo determinato si opererà il cumulo dei redditi percepiti in relazione ai limiti di reddito annuale lordo escluso da imposizione. La conservazione dello stato di dovrà essere richiesta dal lavoratore interessato tramite rilascio al Centro per l impiego competente di apposita autocertificazione del proprio reddito annuale lordo, da prodursi entro 60 giorni dal termine del rapporto di lavoro. b) Sospensione dello stato di : sospensione dello stato di nei casi di accettazione di offerta di lavoro inferiore a otto mesi (quattro mesi per adolescenti e giovani fino a 25 anni compiuti o 29 se laureati) per le quali il reddito sia superiore alle soglie ( e ) indicate dall atto di indirizzo regionale. In caso di proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato il conteggio dei mesi va rapportato all intero rapporto di lavoro (periodo originario + proroga). c) Perdita dello stato di : si verifica nei casi di accettazione di offerte di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata superiore ai periodi di sospensione di cui al precedente punto b), a tempo indeterminato pieno, a tempo indeterminato part-time, salvo i meccanismi di recupero in caso di non superamento dei limiti di reddito di cui al punto a). 3

4 Tabelle esemplificative: Tipologia di assunzione Categoria di lavoratori / condizione Conseguenze sullo stato di Qualunque tipo di assunzione. Tutti i lavoratori, in caso di non superamento del periodo di prova. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO Tipologia di assunzione Categoria di lavoratori / condizione Conseguenze sullo stato di indeterminato pieno Tutti i lavoratori Perdita dello stato di indeterminato part-time. indeterminato part-time. annuale 1 lordo, anche presunto, superiore a o annuale lordo, anche presunto 2, inferiore a o Perdita dello stato di Il lavoratore all atto della registrazione dell avviamento e del relativo reddito, viene considerato come disoccupato precario da Prolabor. Se il lavoratore viene invece considerato da Prolabor occupato (per determinati contratti o altra valutazione del programma) e si ripresenta dichiarando il non superamento del reddito annuale minimo presunto, con l inserimento del reddito reale viene riammesso nello stato di e conservata l anzianità 3. Il lavoratore non iscritto all atto dell assunzione, che dimostri di trovarsi nella situazione considerata, può richiedere l inserimento. 1 Come indicato al punto 7 dell atto di indirizzo regionale, il reddito da considerare è quello derivante esclusivamente da attività lavorativa relativo all anno in corso (1/01 31/12), presunto ed eventualmente desumibile da elementi oggettivi (es. buste paga, dichiarazioni del datore di lavoro), i cui importi sono determinati dal medesimo punto 7. 2 In caso di recesso anticipato si considera il reddito lordo effettivamente percepito nell anno in corso (1/1 31/12). 3 Ultimo paragrafo DGR del 9/06/03. 4

5 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO Tipologia di assunzione Categoria di lavoratori / condizione determinato pieno o part-time con durata del contratto pari o superiore a 8 mesi, ridotti a 4 se giovani o adolescenti. Tutti i lavoratori. Conseguenze sullo stato di Perdita dello stato di determinato pieno o part-time con durata del contratto pari o superiore a 8 mesi, ridotti a 4 se giovani o adolescenti. determinato pieno o part-time con durata del contratto inferiore a 8 mesi, ridotti a 4 se giovani o adolescenti. annuale lordo, anche presunto, inferiore a o annuale lordo, anche presunto, superiore a o annuale lordo, anche presunto, pari o inferiore a o Il lavoratore viene cancellato all atto della registrazione dell avviamento. Se il lavoratore si ripresenta dichiarando il non superamento del reddito annuale minimo presunto viene riammesso nello stato di e conservata l anzianità. Sospensione dello stato di In ogni caso Prolabor, se il reddito non viene registrato (= zero), lo considera come superiore alla soglia indicata dall atto di indirizzo regionale. Giovani e Adolescenti. Si precisa che il limite massimo di età per rientrare nelle predette categorie risulta essere 18 anni compiuti, 25 anni compiuti (29 anni compiuti se in possesso di diploma universitario di laurea), intendendosi per tali come ultimo giorno utile quello del compleanno. Il trattamento degli adolescenti è equiparato a quello dei giovani. Durata del contratto di lavoro La determinazione della durata del rapporto di lavoro ai fini dell applicazione della sospensione dello stato di avviene avuto riguardo al singolo contratto non precedendosi alla sommatoria temporale di eventuali più contratti nel corso dell anno solare se non in caso di proroga. 4 In caso di recesso anticipato si considera il reddito lordo effettivamente percepito nell anno in corso (1/1 31/12). 5

6 Cessazione del rapporto di lavoro in periodo di prova. Per il caso di cessazione del rapporto di lavoro in periodo di prova si richiamano le disposizioni a suo tempo impartite per l applicazione del D. lgs. 181/00. Codifiche gestite da Prolabor in relazione al D. 181/2000 A Popolazione attiva per il mercato del lavoro (tutti casi iscrivibili : disponibili al lavoro e ai servizi) Nelle statistiche e nei servizi di Prolabor sono compresi solo gli A B Popolazione non attiva e non disponibile (che non può essere coinvolto nei servizi 181 e non risultano nelle statistiche) C Altri (tutti i casi di cancellazione) D E F Casi particolari (attualmente non utilizzato) Casi particolari (attualmente non utilizzato) Casi particolari (attualmente non utilizzato) A1 Occupato: in cerca di altra occupazione A21 A212 Disoccupato Disoccupato: Precario A213 Disoccupato: occupato senza contratto di lavoro A22 B Inoccupato Altri: Occupato B1 Disoccupato: Occupato in sospensione anzianità (T.D.) B2 C C0 C1 Disoccupato: in mobilità occupato Altri Altri: Cessato (non rientrati) tutti quelli avviati e cancellati, che rimangono tali fino alla dichiarazione del reddito. Altri: Cancellato C11 Altri: Cancellato per mancata presentazione disponibilità C12 Altri: Cancellato per mancato colloquio orientativo C13 Altri: Cancellato per rifiuto proposta congrua C14 Altri: Cancellato per rifiuto politica attiva D Altri: utenti in imprese lavoro temporaneo E Altri: utenti in agenzie di mediazione F Altri: proveniente flusso scolastico Il Dirigente Settore Politiche del Lavoro f.to Gianfranco Bordone 6

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