DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.24

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1 Gazzetta Ufficiale N. 57 del 8 Marzo 2002 DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.24 Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Disciplina della vendita dei beni di consumo 1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile è inserito il seguente paragrafo: "1-bis. - Della vendita dei beni di consumo 1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni) Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Ai fini del presente paragrafo si intende per: a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 3) l'energia elettrica; c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo; d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo; e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità; f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa ter (Conformità al contratto) Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. Non vi è difetto di 1

2 conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che: a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza; b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore; c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione quater (Diritti del consumatore) Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Ai fini di cui al comma terzo è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto quinquies (Diritto di regresso) Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato. 2

3 1519-sexies (Termini) Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo quater, comma secondo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente septies (Garanzia convenzionale) La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione octies (Carattere imperativo delle disposizioni) È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all'articolo sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'unione europea nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). - Le disposizioni del presente paragrafo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico". Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 29 dicembre 2000, n. 422 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000". Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3 e l'allegato B della suddetta legge: "Art Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. (Omissis). 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia, nonché, nei casi di cui all'art. 2 comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni". "Allegato B - (Art. 1, commi 1 e 3) 93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale. 1999/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità. 1999/29/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. 1999/31/CE: direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. 1999/42/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. 1999/44/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. 1999/45/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. 1999/59/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni. 1999/62/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. 1999/63/CE: direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'unione europea (FST). 1999/64/CE: direttiva della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte. 1999/70/CE: direttiva del Consiglio, del 28 3

4 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES. UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. 1999/74/CE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole. 1999/79/CE: direttiva della Commissione, del 27 luglio 1999, recante modifica alla terza direttiva 72/199/CEE che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali". - La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art. 14 della suddetta legge così recita: "Art. 14 (Decreti legislativi) I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione. il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.". Art. 2. Norme transitorie 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 febbraio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Marzano, Ministro delle attività produttive Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli 4

5 2 febbraio 2004 La "rivoluzione" nel settore delle garanzie sui beni di consumo introdotta con il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 è ricca di conseguenze sul piano pratico che richiedono ancora diverso tempo per essere assimilate sia dai fornitori che dai consumatori. Per questo motivo, e spinti anche dalle richieste in merito dei lettori, abbiamo deciso di fornire delle risposte alle domande più comuni. Per quali garanzie è valida la nuova legge? Per capire l'oggetto della nuova legge è fondamentale capire la distinzione tra la garanzia per i difetti di conformità (o garanzia legale), da un lato, e la garanzia di buon funzionamento, (detta anche garanzia convenzionale o garanzia commerciale) dall'altro. La distinzione, concettualmente, è semplice, ma nella pratica non è sempre facile da applicare. La nuova legge, comunque, riguarda solo la garanzia per i difetti di conformità mentre non interviene, se non marginalmente, sulla garanzia di buon funzionamento. Cos'è la garanzia legale? La garanzia per i difetti di conformità, o vizi o mancanza di qualità promesse, riguarda un problema che il bene ha presentato sin dall'origine: ad esempio un processore non raggiunge la frequenza di clock promessa dal venditore. Questa garanzia si applica anche per la pubblicità (esempio: nella brochure dello scanner il produttore dichiara una certa profondità di colore che nella realtà non è rispettata). In questi casi, il consumatore può invocare la garanzia per difetto di conformità di due anni, prevista dalla nuova legge. Sono i casi in cui il contratto non è, a rigore, stato rispettato, perché è stato consegnato un bene diverso da quello previsto o non in grado comunque di svolgere le prestazioni concordate. Cos'è la garanzia commerciale? La garanzia di buon funzionamento (garanzia commerciale) ha, invece, un oggetto diverso: non garantisce l'assenza di vizi originari, ma il fatto che non si presentino vizi per effetto dell'uso protratto nel tempo. La garanzia di buon funzionamento, insomma, tutela il consumatore dalle usure per effetto del funzionamento. Si tratta di una distinzione fondamentale: una stampante, ad esempio, può godere di una garanzia di conformità di due anni e di buon funzionamento di un anno. Questo significa che, se il consumatore si accorge, entro due anni, che la stampante non presenta la velocità promessa, può attivarsi. Se la stampante ha sempre funzionato correttamente ma si rompe dopo oltre un anno, la stessa deve essere riparata a spese del consumatore. Non sempre è facile capire quando una rottura è dovuta ad un difetto di conformità o quando lo stesso bene si è semplicemente rotto per effetto dell usura. Pensiamo ad esempio a un processore che, per un difetto di fabbricazione, non sopporta per lungo tempo il raggiungimento di una certa temperatura. Qui il bene sembra conforme al contratto sino a che non si guasta ed è proprio al momento del guasto che si può accertare la non conformità. In questo caso, il consumatore potrebbe rivalersi sul produttore anche se sono già trascorsi i termini della garanzia commerciale perché la rottura è stata determinata non dal normale uso del bene ma da un difetto di conformità. Per quali persone si applicano le nuove garanzie? La nuova garanzia di due anni sui difetti di conformità dei beni si applica esclusivamente ai consumatori. Non vale, in altri termini, tra imprese. Per consumatore, deve intendersi qualsiasi persona fisica che, nel contratto, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Quindi un cliente privato con bene acquistato "a scontrino" potrà avvalersi del D.Lgs24/2002 mentre un libero professionista o imprenditore con acquisto del bene in fattura no. Ovviamente, se il difetto di conformità riguarda un bene che è stato commercializzato tra imprese per giungere ad un consumatore finale, quest ultimo si rivolgerà al proprio rivenditore il quale potrà a sua volta rivalersi nei confronti del suo distributore. Per quali prodotti è valida la nuova garanzia legale? Le tutele previste dalla nuova legge si applicano a tutte le consegne di beni, che avvengano a titolo di vendita o anche fornitura, appalto, opera, sia nuovi che usati. Quindi tutte le apparecchiature informatiche sono soggette alla nuova garanzia biennale. Per i beni usati la garanzia è un pò più limitata perché la legge stabilisce che va "tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa" e, quindi, in sostanza considerata l anzianità del prodotto. Da quando è valida la nuova legge sulla garanzia? La nuova legge è entrata in vigore il 23 marzo Tutti i beni che sono stati consegnati dopo tale termine, anche se il contratto è stato concluso anteriormente, godono della garanzia biennale. Molti produttori continuano a parlare di garanzia di 1 anno quando è stata approvata la legge che estende il periodo di garanzia a due. È lecito? 5

6 Bisogna intendersi sul tipo di garanzia: per quella legale il tempo di estensione è stato portato per legge a due anni. Per quanto riguarda la garanzia commerciale, è il produttore a deciderne la validità. In caso di guasti al prodotto in garanzia posso sempre pretendere che l oggetto mi venga sostituito? E in questo caso a chi devo rivolgermi? Il consumatore deve rivolgersi al negozio dove ha comperato il bene. Il guasto deve essere formalmente denunciato al venditore entro due mesi, altrimenti si può perdere il diritto alla garanzia. Per fare la denuncia, consigliamo sempre e comunque una raccomandata con ricevuta di ritorno, diretta alla sede legale del venditore. La sede legale può essere rintracciata con una tradizionale visura camerale oppure tramite la banca dati delle camere di commercio (che offre però una consultazione molto più limitata) all'indirizzo Nella raccomandata è sufficiente esporre sommariamente il problema che si è manifestato chiedendone la soluzione tramite i rimedi apprestati dalla legge ed indicando quale si preferisce. Tali rimedi sono la riparazione del bene o la sua sostituzione, oppure, quando impossibile, la risoluzione del contratto, che comporta che il bene venga rimesso al produttore e i soldi vengano restituiti. Le spese correlate alla riparazione o sostituzione di un PC guasto protetto da garanzia commerciale sono a carico del consumatore? Assolutamente no. Tutte queste soluzioni devono essere espressamente "senza spese" per il consumatore. Il produttore si rifiuta di accordarmi la garanzia a un notebook che ho acquistato. Cosa posso fare? Il primo passo è una formale raccomandata a ricevuta di ritorno. E dopo qualche sollecito, non si hanno comunque riscontri, bisogna procedere legalmente. Per i beni di valore inferiore ai 5 milioni di vecchie lire, attualmente 2.582,28 euro in valuta corrente, la causa può essere fatta davanti al Giudice di Pace del luogo di residenza del consumatore. Si può fare a meno dell assistenza di un legale di fiducia solo nel caso di beni di valore inferiore a di vecchie lire. Se la causa, poi, si vince, solitamente le spese del giudizio e gli onorari del proprio avvocato vengono addossati dal Giudice al venditore, ma di questo non c'è mai la garanzia assoluta. 6

7 GARANZIE DEL CONSUMATORE Introduzione La direttiva 99/44/CE garantisce una maggiore tutela dei consumatore ai fini di assicurare la conformità dei beni, acquistati al contratto concluso con il venditore. La direttiva, ai sensi dell' articolo 1 della legge 29 dicembre 2000 n.422, legge comunitaria 2000, deve essere recepita entro il 13 gennaio 2002, termine pressoché coincidente con quello dei l' gennaio 2002, assegnato agli Stati membri dalla direttiva medesima. Tale legge in particolare, tutela maggiormente il consumatore, concedendo in più, la possibilità di rivolgersi ad un terzo autorizzato ove il venditore non effettui, senza giustificato motivo, entro un termine congruo, la riparazione o sostituzione dei bene di consumo non conforme. Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni Il primo articolo recita che: La norma si applica esclusivamente al consumatore, intendendo consumatore, una qualsiasi persona, che è estraneo a qualsiasi attività imprenditoriale o professionale. In poche parole, il consumatore privato acquista un ricevitore satellite, in questo caso, gli verrà applicata la nuova normativa sulla garanzia, cosa invece non applicabile, se lo stesso ricevitore satellite lo acquistasse un proprietario ad esempio di un esercizio pubblico, per utilizzarlo nel proprio esercizio, ne consegue che tale apparecchio è esclusivamente utilizzato per l'attività e non per scopi privati. In ultima analisi, sarà il consumatore agendo in garanzia, dimostrare al proprio rivenditore di averlo acquistato in quel luogo, assieme ad uno scontrino fiscale oppure una bolla di consegna, l'uno o l'altro deve essere leggibile. A questo punto il venditore potrà visti gli atti di garanzia procedere alla risoluzione del guasto o difetto. Art. 2 - Conformità al contratto Nei secondo articolo, la norma prevede che il venditore deve consegnare il prodotto ai consumatore rispettando il contratto, ciò significa che il venditore risponde al consumatore in qualsiasi momento, per qualsiasi difetto di non regolare funzionamento, sia al momento della consegna che, durante il periodo di garanzia. Per periodo di garanzia sì intende due anni dalla consegna dei prodotto. Il rivenditore però nel caso in cui si accorgesse che il prodotto in vendita non risponde alle caratteristiche enunciate, oppure si manifestano evidenti difetti a lui non imputabili, a questo punto, può rivalersi esercitando il diritto di regresso nei confronti dei soggetto responsabile (ciò significa, ad esempio, che qualora un rivenditore abbia acquistato beni sia da un produttore o distributore Italiano che da aziende stabilite in altri paesi, ovvero direttamente dalla casa madre, lo stesso potrà agire solo in regresso nei confronti del precedente venditore della catena di distribuzione, non valendo la circostanza che i prodotti hanno lo stesso marchio). Oltre a questa nozione, la norma estende la legge per quanto riguarda il concetto di Vizio/Difetto. Difetto di conformità al contratto di vendita. Si intende non solo vizio intrinseco dei prodotto, perché il venditore è tenuto a rispondere e quindi a garantire che il prodotto quanto tale, sia immune da difetti che potrebbero compromettere le caratteristiche proprie dei prodotto, ma anche svalutarne il prodotto stesso. Si può così desumere i seguenti punti per stabilire un difetto di conformità al contratto: Che il bene non sia conforme alla descrizione fatta dal venditore, e non possieda le qualità che il venditore ha enunciato al consumatore. Che il prodotto non risponde alle caratteristiche tecniche dello stesso, che invece il consumatore vuole e di conseguenza portato a conoscenza al venditore. Che il consumatore, visto gli eventuali dichiarazioni pubbliche, fatte sotto forma di pubblicità visiva oppure di pubblicità verbale, non ritiene idoneo alle aspettative volute. Quando il prodotto non viene correttamente installato dal consumatore stesso, perché imputabili ad una scarsa descrizione dei libretto d'istruzioni. Art. 3 - Diritti dei consumatore Nel terzo articolo, la legge prescrive che, il consumatore nel caso abbia un prodotto mai funzionante, debba prestare il ripristino dello stesso, senza nessuna spesa, attraverso la sostituzione oppure la riparazione dello stesso. Quindi tutti i costi di manodopera e dei materiali utilizzati per la riparazione non devono essere addebitati al consumatore, ma al venditore stesso. In questo caso, è necessario che tra venditore e produttore ci sia una collaborazione, per poter concordare gli interventi in garanzia e eventuali trasporti. 7

8 Art. 4 - Diritto di regresso Nel quarto articolo ci descrive che, la nuova legge è tenuta in un primo momento a rispondere nei due anni di garanzia, dalla consegna dei bene di ogni difetto di conformità, spetta anche al venditore la effettiva valutazione del difetto, riuscendo così a trovare la soluzione più opportuna alla risoluzione dei difetto stesso. Comunque nella legge dice anche che il consumatore possa a sua scelta chiedere ai venditore di riparare oppure di sostituire il prodotto, sempre che non comporti tale rimedio,eccessive operosità, viene anche aggiunto che il consumatore può richiedere una riduzione di prezzo o la risoluzione del contratto se: Se la riparazione o la sostituzione siano possibili o eccessivamente onerosi. Se il venditore non ha provveduto in un termine ragionevole la riparazione. Se la sostituzione o la riparazione abbiano arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Art. 5 - Termini Nei quinto articolo, la legge recita così: "Il venditore finale, quando è responsabile nel confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad una azione od omissione dei produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti dei soggetto o dei soggetti responsabili facente parte della suddetta catena contrattuale distributiva" In parole povere significa che, il venditore invia al centro di assistenza solo i beni acquistati dalla azienda produttrice/distributrice italiana e non anche quelli acquistati o importati da altre aziende (importazione parallela). Art. 6 - Garanzia convenzionale Nel sesto articolo, viene descritto la durata della garanzia. Nel caso sussista un difetto al momento della consegna del prodotto o dopo l acquisto, ovvero successivamente, ma sempre nell'arco dei due anni, il consumatore per poter esercitare i propri diritti, deve denunciare al venditore il difetto di conformità entro 2 mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. Quindi se il consumatore, non denuncia il difetto entro due mesi dalla scoperta, decadono così i propri diritti. Da aggiungere inoltre che, secondo il decreto: 'Non sussiste alcun difetto dì conformità se al momento dalla conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza dei difetto o non poteva ignorarlo, con l'ordinaria diligenza". La garanzia, quindi, non copre eventuali Ripensamenti dei consumatore. Art. 7 - Carattere imperativo delle disposizione La nuova normativa prevede, che nei primi sei mesi dalla consegna dei bene, il consumatore non deve provare che si tratta di un difetto, in quanto ciò si presume che: "Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano nei primi sei mesi della consegna dei bene esistessero già a tale data. Art. 8 - Cumulabilità dei diritti Nell'ottavo articolo, la legge prescrive anche che il venditore o produttore, può dare in aggiunta alla garanzia esistente ma non in sostituzione, una garanzia convenzionale, che tale garanzia convenzionale, come la garanzia legale, deve essere prestata "senza costi supplementari", deve essere assolutamente gratuita. Pertanto, in tutti gli altri casi in cui il produttore o il venditore vorranno fornire un servizio di assistenza tecnica a pagamento, o di altro servizio, sempre a pagamento, non si dovrà parlare di garanzia. Art. 9 - Norme transitorie La normativa non comporta oneri per lo stato e non interferisce con le competenze delle regioni. 8

9 La direttiva sulla garanzia per i beni di consumo alla luce del recente Decreto Legislativo del 2 febbraio 2002, n. 24, una novità notevole per il mondo del commercio e per i consumatori. La Direttiva 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo è stata recepita nell ordinamento italiano con Decreto Legislativo del 2 febbraio 2002, n. 24. La Direttiva segna un ulteriore passo verso la creazione di una normativa il più possibile uniforme, o almeno armonica, nel campo della vendita di beni di consumo all interno degli Stati Membri, rappresentando, nel contempo, un ennesima prova dell interesse precipuo dell Unione nei confronti del consumatore. Con la Direttiva, ed ora con il recente Decreto legislativo, sono stati introdotti nel nostro ordinamento una serie di nuovi principi che incidono in modo decisivo e sostanziale nei rapporti tra aziende produttrici di beni di consumo, venditori e consumatori. La normativa attiene unicamente alla vendita di beni, ne sono quindi esclusi i servizi. La disciplina speciale posta in essere dalla nuova normativa, si applica unicamente a favore del consumatore che non opera in veste professionale (in altre parole: si applicherà al caso in cui un commercialista acquisti un martello ma non allorché lo acquisti un muratore). Il Decreto Legislativo viene a novellare gli articoli del Codice Civile dal 1519 bis al 1519 nonies. Contrariamente a quanto invalso sino a questo momento, il venditore non potrà più limitarsi ad offrire una garanzia convenzionale (che in ogni modo potrà sempre essere offerta) sui beni mobili di consumo, ma sarà sempre e comunque costretto a fornire una garanzia legale (obbligatoria) per un minimo di due anni dall acquisto. Unica deroga temporale: nel caso in cui i beni oggetto della compravendita siano beni di seconda mano, o comunque beni usati, il termine di garanzia si può ridurre ad un anno. La normativa prevede un diritto di regresso a favore del venditore allorché il difetto di conformità sia imputabile al produttore, ovvero ad un precedente venditore del medesimo canale distributivo, o a qualunque altro intermediario. Il venditore potrà infatti, in questo caso, rivalersi su tale figura, onde ottenere la reintegrazione di quanto egli abbia elargito al consumatore. Conditio sine qua non per esperire tale diritto è che il venditore abbia ottemperato agli obblighi previsti nei confronti del consumatore. Il diritto di regresso garantito al venditore è comunque derogabile: esso può, infatti, essere sottoposto a patto contrario o a rinunzia mediante accordo tra le parti. Il concetto centrale della normativa è contenuto nell articolo 1519 ter, nel quale si evidenzia il criterio di conformità. Decisivo è infatti che il bene consegnato sia conforme al bene concordato. Tale concetto è nuovo nel nostro ordinamento, per quanto si ritrovi già nella Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale. Laddove il prodotto, in qualche modo, non corrisponda a quanto concordato, per esempio poiché le caratteristiche discordano da quanto in un primo momento dichiarato dal venditore, il consumatore non operante in veste professionale, avrà la possibilità di invocare la responsabilità del venditore e scegliere tra riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo ovvero risoluzione del contratto. Il venditore potrà, a sua volta, offrire qualunque mezzo alternativo al fine di sanare la situazione, ma in conformità a quanto deciso dal legislatore, l ultima parola spetta comunque al consumatore. La normativa prevede inoltre una presunzione di conformità laddove i beni siano idonei all uso per il quale debbono fungere, siano conformi alla descrizione fatta dal venditore, presentino le prestazioni e le qualità dell eventuale modello o campione presentato al consumatore e siano altresì idonei all uso particolare voluto, o portato a conoscenza del venditore. Con la nuova normativa, le informazioni e le dichiarazioni del venditore precedenti alla conclusione del contratto divengono di essenziale ed assoluta importanza per determinare la conformità al contratto. Nota di primaria importanza, quindi: il venditore rimane vincolato alle dichiarazioni e informazioni fornite in fase precontrattuale, è pertanto essenziale che egli riveda e controlli (o faccia controllare da un professionista) tutti i testi informativi e le descrizioni dei beni venduti, come pure le eventuali dichiarazioni pubblicitarie, onde evitare ondate di reclami per non conformità (per esempio le istruzioni per l uso, per l imballaggio, eventuali informazioni sulla merce, provenienza, qualità, etichettatura, depliant, ecc.). La normativa in esame apre dunque, in modo sostanziale, la problematica dell informativa precontrattuale. Nonostante le notevoli pressioni esercitate dalle associazioni di categoria dei consumatori, la normativa non prevede il diritto del consumatore di rivalersi anche sul produttore oltre che sul venditore del bene. In alcuni paesi europei quali l Olanda e il Belgio, il legislatore, o la giurisprudenza, hanno da tempo accordato al consumatore la facoltà di agire (eventualmente attraverso l associazione dei consumatori), direttamente contro il produttore. Le nuove norme prescrivono la nullità di clausole o accordi che abbiano quale fine l esclusione o la limitazione, anche parziale, dei diritti spettanti al consumatore, tale nullità potrà essere fatta valere anche d ufficio, dal giudice stesso. I diritti sanciti a favore del consumatore risulteranno inderogabili anche laddove si fosse in presenza di clausole che prevedano l applicazione al contratto della legge di un paese estraneo all Unione Europea, purché il contratto presenti chiari legami con il territorio di uno degli Stati Membri. Ai sensi dell articolo 2 del Decreto legislativo 24/2002, la garanzia biennale diverrà obbligatoria per tutte le vendite di beni la cui consegna sia effettuata in data successiva o coincidente alla data di entrata in vigore dello stesso, ovvero al 23 marzo

10 Scheda Pratica di Rita Sabelli 12 giugno :00 COMPRAVENDITA BENI: DIRITTI, DOVERI, VIZI E GARANZIE La compravendita di beni, sia immobili che mobili, è regolata dalle generiche disposizioni del codice civile e, in parte, da norme più specifiche (come il Codice del consumo per quanto concerne i contratti stipulati tra ditte e consumatori). Le disposizioni del codice civile appaiono talvolta banali e scontate, proprio perché si tratta spesso di concetti ritenuti impliciti, ma si tratta invece di principi che si rivelano importanti nel momento in cui nascono problemi. Se si ritiene ovvia la possibilità di venir tutelati da un'inadempienza del venditore, per esempio, si deve anche sapere che il venditore può a sua volta tutelarsi dalle nostre inadempienze, poiché una compravendita, pur se l'oggetto è un semplice bene di consumo, è un contratto che prevede reciproci diritti e doveri. Ci si deve sforzare quindi di ragionare in questi termini, avendo piena conoscenza di ciò che si può pretendere come di ciò che ci siamo impegnati a fare, così da muoversi in modo adeguato per risolvere gli eventuali imprevisti. LA VENDITA: concetti generali Giuridicamente la si può definire un contratto che ha oggetto il trasferimento della proprietà di cose o di diritti tra una parte (venditore) e l'altra (compratore), al quale corrisponda il pagamento di un prezzo. Prima dell'effetto vero e proprio di vendita od acquisto è possibile porre in essere atti preliminari con effetti parziali che possono anticipare l'atto finale che, per gli immobili, dovrà essere sempre un atto pubblico redatto dal notaio. Ad esempio, possono essere effettuate proposte scritte (vedi la proposta di acquisto nel caso di immobili) con scambio di promesse che possono contenere le volontà delle due parti e consentire delle trattative precontrattuali. Non importa che consegna del bene e pagamento siano contestuali al contratto: possono essere anche successivi (si veda per esempio la vendita di cose future come i raccolti di un fondo). Con l'acquisto il compratore subentra nella situazione di diritto lasciatagli dal precedente proprietario: i vantaggi e gli oneri (con tutti i rischi) non sono più di competenza del venditore, ma gravano sul nuovo proprietario. Un'eccezione si ha nel caso di vendita di "cosa generica", ossia l'acquisto di un'unità facente parte di un complesso di cose uguali e non specificamente individuata: non essendoci l'individuazione, diritti ed obblighi passano al compratore solo quando il bene verrà individuato o consegnato. Il corrispettivo è sempre determinato da un prezzo, cioè da una somma di denaro. Se viene determinato un corrispettivo in beni il contratto cambia, da vendita diventa permuta. Il prezzo deve essere certo: può essere anche eccessivo (ed il contratto può essere rescindibile solo per lesione enorme) ma assolutamente deve essere individuato od individuabile sulla base di riferimenti chiari e precisi. È possibile, per stabilire un prezzo equo, demandare il compito di individuarlo ad un terzo arbitro. Un ruolo fondamentale è dato dal consenso, poiché il contratto è valido, in generale, proprio nel momento in cui le parti raggiungono l'accordo relativo alla compravendita, indipendentemente da quando viene consegnata la cosa e/o pagato il prezzo. Il concetto è importante per individuare i casi in cui il contratto potrebbe essere annullato da un giudice. Se il consenso è stato dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, è possibile infatti chiedere al giudice l'annullamento. Il concetto viene approfondito più avanti. I contratti di vendita di beni mobili hanno forma libera (possono essere redatti per iscritto o verbali), quelli che hanno per oggetto beni immobili devono obbligatoriamente essere scritti e resi pubblici tramite trascrizione nei registri immobiliari. GLI OBBLIGHI DEL VENDITORE Per prima cosa il venditore è obbligato a consegnare la cosa nello stato in cui la stessa si trovava nel momento della vendita, comprensiva di accessori, pertinenze e frutti, non esclusi dal contratto o non separabili. La consegna deve avvenire nei modi e tempi previsti dal contratto. Può avvenire, a seconda dei casi, di persona o tramite la consegna di chiavi o di documenti necessari. Nel caso di beni mobili, la consegna dovrebbe avvenire -salvo patti contrari- nel luogo di domicilio del venditore o nel luogo dove la cosa è depositata. Nel caso si renda necessario il trasporto, le relative spese sono a carico del compratore (sempre salvo patto contrario). Il venditore deve inoltre garantire l'acquirente contro l'evizione, cioè la perdita totale o parziale dei diritti sulla cosa acquistata che il compratore potrebbe subire a causa di pretese di terzi (che dimostrino per esempio di essere i veri proprietari) o di pronunce giudiziarie precedenti l'atto di vendita (pignoramenti, fermi amministrativi, etc.). 10

11 Le situazioni e le tutele possono essere diverse, ovviamente, e in questi casi è sempre consigliabile rivolgersi ad un legale. Genericamente la legge consente al compratore di sospendere il pagamento in attesa della sentenza che chiarisca l'attribuzione dei diritti; in alcuni casi estremi, quando per esempio l'evizione (pignoramento, fermo amministrativo, etc.) sia già stata sentenziata a favore di terzi, il compratore potrà rifarsi sul venditore chiedendogli il rimborso di quanto pagato più i danni. Attenzione! Molto importante, in questi casi, è ciò che prevede il contratto. In presenza di clausole controfirmate che prevedano i vincoli oppure stabiliscano un rischio del compratore (tipo "la vendita è pattuita a rischio e pericolo del compratore") sarà molto difficile ottenere l'annullamento del contratto e il rimborso del danno. Il venditore, ulteriormente, deve garantire che la cosa possieda le qualità promesse ed essenziali per l'uso a cui è destinata e sia esente da vizi che la rendano inidonea all'uso o ne diminuiscano il valore. Per approfondire questi punti, ben tutelati dalla legge per l'acquirente consumatore, si veda più avanti la sezione "Garanzie". Fonte: Codice civile art e segg. OBBLIGHI DEL COMPRATORE Il primo è chiaramente quello di pagare il prezzo pattuito. A suo carico sono solitamente le varie spese accessorie alla vendita come il trasporto, ma è salvo il patto contrario. Il prezzo deve essere pagato nel termine e nel luogo indicati dal contratto, ma senza indicazioni specifiche, di norma deve avvenire nel momento e nel luogo della consegna Se nel contratto vi sono indicazioni relative al momento del pagamento, posticipato rispetto alla consegna, ma senza che vi siano indicazioni di luogo, si presume che sia il domicilio del venditore. Nel caso in cui la cosa venduta debba produrre frutti, il compratore deve pagare al venditore, in ogni modo, gli interessi a partire dal giorno del contratto. Il compratore, come già detto, ha diritto di sospendere i pagamenti nel caso vi siano fondati timori di un'evizione, o comunque se la cosa risulti gravata da vincoli di pignoramento, di sequestro o da garanzie reali, delle quali non fosse stato a conoscenza. Nel caso di prestazioni corrispettive interdipendenti l'una dall'altra, l'adempimento deve essere contemporaneo, ed entrambe le parti possono rifiutarsi di effettuare la propria nel caso in cui non vi sia la dimostrazione che l'altra parte vi voglia adempiere. Fonte: Codice civile art e segg. VIZI DEL BENE: LE GARANZIE Come già detto il venditore deve garantire rispetto alla qualità del bene e all'assenza di vizi che lo rendano inidoneo all'uso. La prima "garanzia" è quella genericamente prevista dal codice civile a copertura dei vizi occulti, non facilmente riconoscibili, ed ovviamente non conosciuti dal compratore. L'acquirente può contestare al venditore ogni vizio che renda il bene inidoneo all'uso a cui è destinato o ne diminuisca sensibilmente il valore, chiedendo -alternativamente a seconda del caso- la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, entro otto giorni dalla scoperta dello stesso. L'eventuale azione legale, che può anche comprendere una richiesta di rimborso del danno, deve esser promossa entro un anno dalla consegna del bene. Equiparata al vizio occulto è la mancanza delle qualità, promesse od essenziali, della cosa, tenendo presente quello che è l'uso specifico cui è destinata (esempio tipico: vino inacidito o di gradazione diversa da quella voluta). In questi casi, il contratto è sottoposto a risoluzione per inadempimento (con gli stessi termini di 8 giorni e 1 anno ricordati prima). Stessa cosa nel caso in cui il bene sia diverso da quanto chiesto o previsto sul contratto (si veda più avanti il settore dedicato all'inadempimento). Nel caso il venditore fornisca una garanzia di buon funzionamento, il termine per denunciare il difetto è di 30 giorni dalla scoperta, e la prescrizione per intentare l'azione è di 6 mesi, sempre dalla scoperta. Se il vizio si presenta su un bene acquistato da un consumatore (compreso il vizio di conformità, ovvero la difformità del bene rispetto a quanto pattuito, in generale) è applicabile la cosiddetta garanzia biennale di legge, introdotta per la prima volta nel 2002 e poi confluita nel codice del consumo del Da precisare che questa garanzia spesso si aggiunge (ed è alternativa) a quella del produttore, contrattuale e resa attraverso i centri di assistenza sparsi sul territorio italiano. Fonti: Codice civile art e segg. e 1512 ; Codice del consumo art. 128 e segg. VIZI DEL CONTRATTO E ANNULLABILITÀ Prima di citare in breve le cause che possono portare all'annullamento di un contratto, è bene dire a grandi linee quale sia la differenza tra NULLITÀ e ANNULLABILITÀ, visto che apparentemente si tratta dello stesso concetto. La nullità comporta il venir meno di tutti gli effetti prodotti dal contratto, come se lo stesso non fosse mai esistito. La si può chiedere - ad un giudice - in casi eclatanti, quando il contratto è contrario alle norme, quando mancano i requisiti previsti dal 11

12 codice civile (accordo delle parti, causa, oggetto, forma quando prescritta, illiceità della causa o dei motivi), quando l'oggetto è impossibile, illecito o indeterminato, etc. La nullità può essere accertata da un giudice d'ufficio oppure proposta su istanza di chiunque vi abbia interesse e non è sanabile.. L'azione di nullità non è sottoposta a prescrizione e gli effetti della dichiarazione del giudice sono retroattivi. L'annullabilità è invece una forma di invalidità del contratto determinata da vizi di minore gravità (incapacità delle parti, vizio del consenso, etc.). Qui gli scenari possono essere tanti e diversi: se l'azione di annullamento viene accolta da un giudice il contratto può essere annullato all'origine, con tutti i suoi effetti (di solito in casi di incapacità legale del contraente). Diversamente alcuni effetti del contratto possono rimanere in piedi, come per esempio gli eventuali diritti acquisiti a titolo oneroso da terzi in buona fede (di solito nel caso di annullabilità derivata da vizi della volontà). Ogni caso differisce dall'altro e molto dipende dalla gravità dei vizi riscontrati. Vi sono casi nei quali l'annullamento potrebbe non essere concesso (vizi marginali o minimi), con riconoscimento di un "solo" risarcimento del danno o riduzione del prezzo. Tipicamente i casi di annullabilità sono: INCAPACITÀ DELLE PARTI: quando una delle parti è incapace di contrattare perché, per esempio, minorenne o incapace di intendere o di volere (anche transitoriamente al momento in cui il contratto è stato concluso). Il contratto sottoscritto da un minore non è annullabile se questi abbia occultato la propria vera età con dei raggiri. VIZIO DEL CONSENSO: quanto la volontà di una delle parti è "viziata" da un errore, da una violenza o da un dolo. L'errore si ha quando un contraente ignora o conosce in modo errato o incompleto situazioni determinanti ai fini della decisione di stipulare o meno il contratto o comunque di stipularlo a certe condizioni. Esempio: compro un'auto usata pensando sia quella che ho provato giorni prima. L'errore può anche riguardare il mancato o spreciso invio di una risposta ad una proposta contrattuale. La violenza si ha quando il contraente è obbligato a sottoscrivere sotto minaccia di un male ingiusto e notevole un contratto che non avrebbe altrimenti stipulato o avrebbe stipulato a condizioni diverse. Da rilevare che il codice non intende la violenza solo come fisica ma anche come morale. La differenza, volendo affinare il concetto, è che nel primo caso, dove si può ipotizzare che il soggetto NON avesse alcuna intenzione di sottoscrivere il contratto, si può ottenere la nullità; nel secondo, dove la volontà può dirsi viziata ma può anche ipotizzarsi che in fondo ci fosse, si può fare azione di annullamento. Da precisare che per il codice civile la sottoscrizione avvenuta in una situazione di "solo" timore riverenziale non può essere causa di annullamento del contratto. Il dolo si ha quando il contraente è stato raggirato o ingannato ed ha conseguentemente stipulato un contratto che non avrebbe mai sottoscritto o avrebbe sottoscritto a condizioni diverse (dolo determinante o incidente). Esempio: il venditore nasconde che l'auto ha molti più Km di quelli segnalati dal contachilometri: qui c'è proprio un raggiro del venditore. Le azioni di annullamento sono proponibili solo dalla parte che è direttamente interessata (la parte nei cui interessi è stabilita per legge l'annullabilità). Solo in alcuni particolari casi può essere fatta valere da chiunque abbia interesse (testamento viziato, atti posti in essere da un interdetto legale, etc.) Esse si prescrivono in cinque anni. In caso di annullabilità per vizio del consenso o incapacità legale il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età. Negli altri casi il termine inizia invece dalla conclusione del contratto (c.c.art.1442) Attenzione! Il contratto viziato può sanarsi per effetto della cosiddetta "convalida", ovvero quell'insieme di atti -espressi o taciti- con i quali la parte che potrebbe contestare l'annullabilità vi rinuncia convalidando il contratto. È espressa quando il soggetto manifesta apertamente la propria volontà facendo riferimento al vizio comunque riconosciuto (raggirato che convalida il contratto riferendosi al raggiro); è tacita quando il soggetto semplicemente dà esecuzione al contratto pur conoscendone il motivo di annullabilità. La convalida non ha valore se è viziata dallo stesso vizio che ha reso il contratto originariamente annullabile (esempio, un contratto originariamente sottoscritto da un minorenne può essere convalidato solo quando questi abbia compiuto la maggiore età). Fonti: Codice civile art e segg. ; 1418, 1425 e segg. Nota: queste informazioni sono generali e i casi specifici vanno analizzati con l'aiuto di un legale prima di impostare un'azione davanti ad un giudice. 12

13 L'INADEMPIMENTO Come già visto, sia venditore che compratore hanno precisi obblighi che, se non rispettati, li rendono inadempienti di fronte alla controparte. Il codice civile stabilisce in questi casi che la parte che subisce l'inadempienza può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto. In ambedue i casi, in aggiunta, può essere chiesto il risarcimento del danno (in alcuni casi già previsto dal contratto dalla cosiddetta "clausola penale"). Ciò inoltrando una "diffida ad adempiere", la cosiddetta "messa in mora", ovvero una raccomandata a/r con la quale si intima alla controparte di adempiere entro un termine (minimo di 15gg) minacciando in difetto di adire le vie legali. L'invio della diffida rende formale la contestazione e, se il problema non si risolve, rende formale anche la posizione "inadempiente" della parte che non ha rispettato il contratto. Di solito questo è il primo passo, seguito eventualmente da una conciliazione presso il giudice di pace o la locale camera di commercio. Arrivando poi eventualmente in causa, può essere aggiunta anche la richiesta di risoluzione del contratto, se proprio si riscontra l'impossibilità di veder rispettato il contratto. Nel caso invece in cui si voglia subito puntare alla risoluzione del contratto per inadempimento si deve aggiungere questa minaccia alla messa in mora, con una formula del tipo "qualora il suddetto termine non venga rispettato il contratto si intende risolto per inadempienza ai sensi del codice civile art e segg.". Attenzione! È bene sapere che, arrivando in giudizio con in mano una diffida che punta alla risoluzione per inadempimento non si potrà più cambiare strada, quindi se la controparte NON avesse adempiuto entro il termine dato non potrebbe più essere fatta un'azione volta, appunto, ad ottenere tale adempimento ma solo un'azione volta al formale riconoscimento della risoluzione del contratto. Salvo prova di maggior danno, secondo la legge il risarcimento che segue all'inadempienza -nel caso di cosa che abbia un prezzo corrente- deve essere calcolato con la differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente. Fonte normativa: Codice civile art e segg. CASI PARTICOLARI Inadempimento "presunto" A livello giurisprudenziale sono presi in considerazione anche casi nei quali l'inadempimento si "presume" da fatti o dati in proprio possesso, ovvero è contestabile quando ancora non si è manifestato, quando si è ragionevolmente certi che la controparte NON potrà rispettare la scadenza contrattuale (esempio: mancano sei mesi alla presunta consegna di una casa che è appena stata iniziata). È di fatto possibile, in casi di questo tipo, "mettere le mani avanti" cercando di veder applicate le tutele dell'inadempimento in anticipo, rivolgendosi ad un giudice. È consigliabile approfondire la cosa con un legale che esamini il caso particolare. Eccezione di inadempimento (c.c.art.1460) Nei contratti a prestazione corrispettiva, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altra parte non adempie la propria o non offre di adempiere contemporaneamente la propria. Se il contratto prevede termini di adempimento diversi, è la parte che deve adempiere successivamente all'altra che può rifiutarsi se questa non rende la prestazione o la rende in modo inesatto. È una sorta di "autotutela" che può essere messa in atto, per esempio, dal consumatore che ha acquistato un bene che non gli viene consegnato o gli viene consegnato in modo errato. Il consiglio è, come sempre, interloquire per iscritto magari con una diffida o una messa in mora, a seconda dei casi. Pericolo di inadempimento (c.c. art. 1461) Se le condizioni patrimoniali dell'altra parte (normalmente quella che deve pagare) cambiano dopo la sottoscrizione del contratto fino a diventare tali da mettere in pericolo il conseguimento della prestazione, l'altro contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione a lui dovuta, a meno che non venga presentata idonea garanzia. Ciò è di interesse del consumatore soprattutto per quanto può legittimamente fare il venditore. Casi di "rescissione" (c.c. art.1447 e 1448) Altri particolari casi in cui il contratto potrebbe invalidarsi sono la sottoscrizione in stato di pericolo (dove una delle parti ha assunto gli impegni a condizioni inique, per necessità di salvare sè od altri dal pericolo di un danno grave alla persona) o nel caso vi sia una forte sproporzione tra la prestazione di una parte rispetto a quella dell'altra, sproporzione dipesa dallo stato di bisogno di una delle parti del quale l'altra ha approfittato (cosiddetta azione per lesione da farsi davanti ad un giudice con l'ausilio di un legale). In questi casi si parla di rescissione del contratto e non di annullamento. 13

14 Restituzione della cosa non pagata (c.c.art.1519) Nel caso di vendita dove sia pattuito un pagamento immediato (non a rate nè dilazionato), se il compratore non paga il venditore ha diritto di ritornare in possesso del bene purchè la domanda sia inoltrata entro 15 giorni dalla consegna, quando la cosa si trovi inalterata presso il compratore-debitore. Da notare che se invece è pattuito un pagamento rateizzato il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo non può determinare la risoluzione del contratto per inadempienza. Le altre scadenze rimangono valide. Esecuzione coattiva (c.c. art e 1516) In alcuni particolari casi, nell'ambito della vendita di cose mobili, è consentita l'esecuzione in forma specifica, ossia la richiesta di adempimento obbligatorio all'inadempiente. Alcuni metodi sono i seguenti: vendita coattiva: quando il compratore non vuole pagare il prezzo, il venditore può mettere la cosa all'asta, con il di diritto di riscuotere la differenza tra il prezzo convenuto ed il ricavato netto della vendita, salvo il diritto al maggior danno; compera coattiva: quando ad essere inadempiente è il venditore. Il compratore può allora far acquistare da persona autorizzata le cose (purché siano ad un prezzo di mercato), con diritto alla differenza tra il prezzo di acquisto e quello stabilito nel contratto poi disatteso (salvo sempre il diritto al maggior danno). Queste pratiche, eseguite attraverso ufficiali giudiziari, riguardano di solito le compravendite che hanno per oggetto beni realizzati su commissione, personalizzati o assemblati su ordine del compratore. 14

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