DIRITTO PRIVATO 1) IL DIRITTO PRIVATO

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1 DIRITTO PRIVATO 1) IL DIRITTO PRIVATO Il diritto è un sistema di regole per la soluzione di conflitti tra gli uomini. La funzione è quella di proibire l uso della violenza e di risolvere i conflitti con l applicazione di regole predeterminate. Nel loro insieme queste regole compongono un sistema, e ciascuna con le altre concorre ad assolvere una funzione complessiva. Questi sistemi di regole mutano nel tempo e si diversificano nello spazio. Per ordinare una società secondo il diritto esiste un apposita organizzazione. Se consideriamo la nostra società possiamo trovare almeno tre ordini: 1) Autorità nazionale (STATO) 2) Autorità sopranazionale (CEE) 3) Una serie d autorità infrastatuali (REGIONI Ed ENTI LOCALI) Il diritto si distingue per il carattere della coercività: non consiste solo in un sistema di regole che prescrivono o proibiscono, è anche un sistema per imporre l osservanza delle proprie regole. L unità elementare del sistema del diritto è la Norma giuridica. Il sistema nel complesso, ossia l insieme delle norme prende il nome d ordinamento giuridico. Le norme giuridiche sono di per se precetti generali e astratti: generali xchè non si rivolgono a singole persone, astratti xchè non riguardano fatti concreti. Tale diritto si scompone in due grandi sistemi di norme: Privato e Pubblico 1) Il diritto privato è il diritto senza ulteriore qualificazione ed è applicabile sia ai rapporti fra soggetti privati che nei rapporti ai quali partecipa lo stato 2) Il diritto pubblico si distingue per due motivi: - riguarda solo i rapporti ai quali partecipa lo stato - riguarda quei rapporti ai quali lo stato o altri enti partecipano quali enti dotati di sovranità. La parola diritto ha in quasi tutte le lingue un doppio significato: 1) Oggettivo per indicare le norme giuridiche 2) Soggettivo per indicare le pretese di un soggetto Entro le categorie dei diritti soggettivi si distinguono due grandi sotto categorie: I diritti ASSOLUTI e i diritti RELATIVI - ASSOLUTI: quei diritti che sono riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti (tipo proprietà) diritti Reali: appartengono alla serie dei diritti assoluti riconosciuti a tutela della persona umana - RELATIVI: diritti di un soggetto che ha nei confronti di un altra persona. Si suole definire fatto giuridico ogni accadimento naturale o umano, al verificarsi del quale l ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi affetto giuridico, costitutivo o modificativo o estintivo dei rapporti giuridici. Il fatto giuridico può essere un accadimento naturale o un fatto dell uomo. (fatto lecito \illecito) Una sottocategoria dei fatti giuridici è quella degli atti giuridici, ovvero atti destinati a produrre effetti giuridici Se ne conoscono due specie fondamentali: 1) Le dichiarazioni di volontà (Contratto) 2) La dichiarazione di scienza (IL soggetto dichiara di avere preso o ricevuto il pagamento del proprio credito) 2) LE FONTI DEL DIRITTO PRIVATO Di fonti del diritto si può parlare in due sensi: 1

2 1) Fonte di produzione, ovvero il modo di formazione della norma giuridica. 2) Fonte di cognizione, ovvero i testi che contengono le norme giuridiche già formate. Le fonti del diritto che interessano il nostro paese sono di due ordini: - Fonti del diritto nazionale: basate sulla sovranità dello stato italiano - Fonti del diritto sopranazionale: basato sui poteri della comunità europea Il sistema delle fonti è così formato: 1) Trattato CE e regolamenti comunitari 2) Costituzione e leggi costituzionali 3) Leggi ordinarie dello Stato 4) Leggi regionali 5) Regolamenti 6) Usi A quest ordine di successione corrisponde una vera e propria gerarchia tra le norme giuridiche da esse prodotte: le norme contenute in fonti di grado superiore vincolano l attività produttiva di norme mediante fonti di grado inferiore. Il nostro codice civile, che deriva dall unificazione di due codici (Civile e del Commercio), si divide in 6 libri: 1) Famiglia e persone. 2) Successioni a causa di morte 3) Proprietà 4) Obbligazione e contratti 5) Lavoro 6) Tutela dei diritti 3) L APPLICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO Le leggi diventano obbligatorie \ entrano in vigore solo a seguito della loro pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e di solito il 15 giorno successivo ad esso. Vale il principio secondo cui l ignoranza della legge non scusa. Cessa di avere efficacia o per espressa disposizione di una legge successiva o per referendum popolare o per una sentenza di illegittimità costituzionale. In questi casi si parla di abrogazione espressa. La legge ha effetto retroattivo. 4) I SOGGETTI DI DIRITTO Per il diritto l uomo è una persona e allo stesso tempo un soggetto di diritto. Questa attitudine alla titolarità di diritti e di doveri si acquista, per l art.1 comma 1 del codice civile, al momento della nascita (momento che si considera coincidente con la respirazione polmonare) La capacità giuridica è quella capacità di essere soggetti a diritti e obblighi e di essere titolari di rapporti giuridici. Tale capacità è acquistata da tutti gli individui e può essere limitata in alcuni casi specifici. Il già concepito non ancora nato è privo, per il diritto, della capacità giuridica. La legge gli riserva cmq dei diritti, ma l acquisizione di questi diritti è subordinata all evento della nascita. Se questo evento non si verifica la riserva a favore del concepito perde ogni efficacia e i diritti a lui riservati andranno ad altri.) Il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi; coincide normalmente con la residenza che è il luogo della dimora abituale della persona. La dimora è il luogo in cui la persona attualmente soggiorna anche se non corrisponde al luogo in cui soggiorna abitualmente. 2

3 La persona giuridica è dotata di una propria capacità giuridica che le permette di essere titolare di propri diritti e propri doveri, di avere la proprietà di un bene, di essere responsabile per propri debiti e così via. Altro dalla capacità giuridica è la capacità di agire, che è invece l attitudine del soggetto a compiere atti giuridici, mediate i quali acquistare diritti o assumere doveri. Essa si consegue con il raggiungimento della maggiore età. Anche la capacità di agire può essere limitata e tale limitazione si attiene alla mancanza della capacità di intendere e di volere. La restrizione della capacità di agire si riferisce al diritto di proteggere l individuo incapace da un danno ricavato a se stesso, producendo un rapporto giuridico sfavorevole. I rapporti giuridici prodotti dall incapace sono annullabili, poiché il compito di stipulare rapporti tali rapporti è sotto la potestà di altre figure (genitori, tutore). Tali figure comunque non potranno mai sostituirsi all incapace soprattutto nelle scelte di carattere personale (l interdetto non può contrarre il matrimonio o fare testamento). Quando l incapace è abitualmente infermo di mente e non è capace di provvedere ai propri interessi si dà luogo alla sentenza di interdizione che rende totalmente privo l individuo della capacità di agire. Il processo di interdizione è pronunciata dal tribunale su istanza del coniuge o di un parente o di un affine prossimo. A sua volta il giudice tutelare nomina un tutore dell interdetto che ha gli stessi poteri di legale rappresentanza del tutore del minore. Un caso particolare di interdizione è previsto dal codice civile per chi sia stato condannato all ergastolo o alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ai 5 anni. Quando, invece, l infermità non è così grave da emettere una sentenza di interdizione, allora si pronuncia la sentenza di inabilitazione, tale sentenza limita la capacità di agire e attribuisce all inabilitato un curatore. I minori, gli interdetti, gli inabilitati sono incapaci legali, tale incapacità può essere assoluta nei casi in cui siano interdetti e minori, relativa per quanto riguarda gli inabilitati e i minori emancipati. L incapacità naturale rende annullabile qualsiasi atto negoziale, di donazione e testamento. Da ciò risulta che qualsiasi contratto prodotto da un minore di età è annullabile, ma questa condizione presuppone l esistenza di una manifestazione di volontà presa in considerazione nel traffico giuridico, es. quando vi siano parole dette da un bambino in un negozio giuridico tale caso è inesistente, poiché e privo di effetti fin dall inizio e non ha bisogno di azione giudiziale di annullamento. La cura della persona del minore e l amministrazione dei beni è affidata ai genitori che hanno una serie di poteri e costituiscono la potestà dei genitori. Tali poteri sono esercitati di comune accordo da entrambi. Se vi sia un contrasto tra i genitori subentra il giudice, che comunque non potrà imporre una propria decisione, ma cercherà di favorire un accordo, in caso contrario attribuirà potere alla decisione più consona e idonea di uno dei genitori. Quando non vi siano i tempi per tale procedura l ultima parola spetta al padre, anche contro i voleri della madre. La potestà deve essere esercitata nell interesse del minore e costituisce prima di tutto un dovere. Oltre al dovere del mantenimento, vi è il potere-dovere di sorveglianza, che implica il potere di tenere presso di sé il figlio e da tale potere dipende la responsabilità dei genitori verso i terzi danneggiati da fatto illecito del minore. Il potere-dovere di educazione comprende la facoltà di compiere scelte circa i corsi di studio del minore o l educazione religiosa. Inoltre la potestà dei genitori comprende il potere-dovere di amministrazione del patrimonio e di rappresentanza legale, se tali atti non si riferiscono a scelte strettamente personali. Quando un minore, per cause di decesso, non ha genitori, la potestà viene esercitata da un tutore nominato dai genitori precedentemente o da un tutore nominato dal giudice, regolarmente scelto tra i parenti prossimi. Il tutore ha la cura del minore, lo rappresenta e amministra i beni ed ha poteri-doveri analoghi a quelli dei genitori. Il tutore in primo luogo procede all inventario dei beni del minore, propone provvedimenti circa l educazione e l amministrazione dei beni e provvede ad investirli sotto l autorizzazione del giudice tutelare. Inoltre il tutore deve rendere conto ogni anno al giudice tutelare della sua amministrazione e al termine dovrà produrre una contabilità generale. Anche il tutore per atti straordinari di amministrazione deve ricevere l autorizzazione dal giudice tutelare, in caso contrario tali atti sono annullabili. 3

4 L emancipazione del minore avviene quando per casi gravi un giovane di 16 anni contrae il matrimonio, dopo autorizzazione. Questa capacità gli attribuisce il potere di amministrare i propri beni autonomamente per quegli atti di ordinaria amministrazione, dopo il consenso per tutti gli altri atti. In questo caso l ufficio del giudice è quello di assistere, aggiungendo il proprio assenso alle dichiarazioni di volontà del minore, e non quello di sostituirsi al minore. PERSONE GIURIDICHE. Oltre a persone fisiche, e cioè materialmente esistenti, il nostro ordinamento concepisce la figura delle persone giuridiche, e cioè enti, organizzazioni collettive o istituzioni, che sono posti sullo stesso piano delle persone fisiche. E quindi persona giuridica ogni soggetto di diritto diverso dalla persona fisica: ogni centro di imputazione di rapporti giuridici che il diritto fa corrispondere, anziché ad un singolo essere umano, ad una organizzazione collettiva di uomini. Affinché si costituisca un istituzione o un ente vi deve essere il presupposto di uno scopo da raggiungere. Una caratteristica fondamentale della persona giuridica è la possibilità di conferirle la responsabilità limitata, affinché persone attive in campo sociale abbiano la possibilità di lavorare, ma rischiare un determinato numero di beni e denari, tale possibilità è data esclusivamente ad organizzazioni collettive in modo, appunto, da incentivare la cooperazione di diversi individui in diversi gruppi. Mentre la legislazione italiana prevede che un impresa composta da un individuo singolo, poiché ha la capacità di operare in piena autonomia e con pieni poteri a ciò deve corrispondere una responsabilità illimitata nei confronti dei creditori. Elemento essenziale affinché vi sia la costituzione di una persona giuridica è al presenza del patrimonio (insieme di rapporti giuridici attivi e passivi), il quale sia staccato e autonomo dal patrimonio della persone fisiche, che fanno parte di tale organizzazione. A differenza di ogni altro diritto soggettivo, la cui esistenza dipende dalla mutevole valutazione dello Stato ordinamento (mutevole nel tempo e nello spazio a seconda dei diversi sistemi politici e sociali) i diritti dell uomo, detti anche diritti della persona umana o diritti della personalità, si considerano come diritti che ogni stato ha il dovere di riconoscere e di garantire. Sono il diritto alla vita, all'integrità fisica, alla salute, al nome, all onore, alla libertà personale, all espressione del pensiero, alla riservatezza e altri ancora. Ad essi la nostra costituzione fa riferimento nell art.2 La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. I diritti della personalità si sogliono classificare fra i diritti assoluti: sono cioè diritti protetti nei confronto di tutti; un altro loro carattere distintivo sta nell essere diritti indisponibili: sono diritti che il loro titolare non può alienare, ai quali non può rinunciare. I diritti della personalità costituiscono una serie aperta; il loro catalogo è in continua espansione. La diffusione degli strumenti di comunicazione di massa e l applicazione dei ritrovati della tecnica espongono a nuove insidie la personalità umana. Importante rimane il diritto alla riservatezza. 10) L OBBLIGAZIONE Oltre che di diritti degli uomini sulle cose, il mondo del diritto è fatto di diritti che spettano agli uomini nei confronti di altri uomini. Con la società industriale di questo secolo è avvenuta la progressiva perdita di importanza del diritto reale. Una volta, il diritto per eccellenza era il diritto di proprietà. Il rapporto si capovolge in una società nella quale, come nella società attuale, domina l industria: qui l asse del sistema giuridico si sposta dai diritti reali ai diritti di obbligazione, ed assume rilievo quella specie di obbligazione che è il contratto. Dei diritti di obbligazione si suole parlare anche come di diritti di credito o come diritti personali. Rispetto ai diritti reali presentano alcune differenze: infatti sono diritti ad una prestazione personale, ossia ad un dato comportamento di un soggetto. Questo comportamento può consistere in una prestazione di dare o consegnare, fare o non fare. 4

5 Una generale obbligazione accessoria, che incombe sia sul debitore che sul creditore, è quella di comportarsi l uno verso l altro secondo le regole della correttezza. Importante è anche il dovere di informazione e di contrattazione. Inoltre i diritti reali sono assoluti: sono cioè diritti che spettano ad un soggetto nei confronti di tutti gli altri soggetti; i diritti di obbligazione sono diritti relativi: spettano ad un soggetto nei confronti di uno o più soggetti. (Si può quindi parlare di diritti soggettivi, tale concetto indica un insieme di pretese, facoltà, immunità e poteri riconosciuti al singolo per soddisfare i propri interessi. I diritti soggettivi si differenziano in diritti relativi che sono quei diritti o pretese che si possono far valere nei confronti di una o più persone determinate, i diritti assoluti, invece, assolvono la possibilità di far valere le proprie pretese nei confronti di una moltitudine di gente.) Nella sua elementare struttura, l obbligazione si presenta come un rapporto o un vincolo che lega un soggetto ad un altro soggetto per l esecuzione di una data prestazione. L oggetto dei rapporti giuridici si chiama prestazione. Chi in un rapporto giuridico può avere l interesse a tutelare un proprio diritto, si chiamerà soggetto attivo, chi invece sarà obbligato a rispettare o realizzare un interesse altrui, sarà denominato soggetto passivo ( es. il creditore di una somma è il soggetto attivo, il debitore che è tenuto a pagare è il soggetto passivo). L oggetto dell obbligazione, ossia la prestazione dovuta dal debitore al creditore, deve avere carattere patrimoniale, ossia deve essere suscettibile di valutazione economica. (art.1174). Se la prestazione del debitore deve avere carattere patrimoniale, non è però necessario che sia di tale carattere l interesse del creditore alla prestazione: questo può essere un interesse economico o patrimoniale, ma può essere un interesse non patrimoniale. Nel momento in cui sorge l obbligazione, i soggetti devono essere determinati o almeno determinabili. In un rapporto obbligatorio possono esserci più creditori di un medesimo debitore, o più debitori di un medesimo creditore. In tal caso l obbligazione può configurarsi come obbligazione solidale o come obbligazione parziaria Obbligazione parziaria E una obbligazione con + soggetti, ciascuno dei quali è portatore di un diritto o obbligo parziale, proporzionale alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio. Ciò significa che se vi sono + creditori, ognuno di essi ha diritto di esigere dal debitore soltanto la sua parte; se invece, vi sono + debitori, ognuno p obbligato solo per la sua parte. La parziarietà è regola quando vi sono + creditori di uno stesso debitore, mentre costituisce eccezione quando si hanno + debitori di uno stesso creditore. Obbligazione solidale In questo caso la solidarietà può essere attiva quando è fra creditori, o passiva quando è fra debitori. - La solidarietà attiva si ha quando, essendovi una molteplicità di creditori, ognuno di essi può esigere l intero credito del debitore. Il pagamento effettuato dal debitore, estinguere il debito nei riguardi di tutti i creditori, il creditore che ha riscosso l intero è obbligato a consegnare agli altri creditori la quota ad ognuno di essi. - La solidarietà passiva si ha allorquando fra una molteplicità di debitori obbligati per la medesima prestazione, ognuno di essi, a scelta del creditore può essere costretto a pagare. Colui che ha pagato per intero ha l azione di regresso contro gli altri condebitori per ottenere la quota da ciascuno dovuta. Se qualche debitore è insolvente, la quota di costui si ripartisce fra gli altri condebitori, l insolvenza è così a carico dei debitori in solido e non del creditore. Obbligazioni indivisibili L obbligazione è indivisibile quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo con cui è stato considerato dalle parti contraenti. 5

6 L obbligazione, infine, può avere ad oggetto due o + prestazioni, in alternativa fra loro. Fonti delle obbligazioni Le fonti delle obbligazioni sono gli atti o i fatti dai quali l obbligazione trae origine. Il codice civile indica, all art.1173, tre grandi categorie di fonti delle obbligazioni: - Due sono specifiche: il contratto e il fatto illecito, la terza è generica: consiste in ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell ordinamento giuridico. a) Il contratto è l accordo di due o più parti e si qualifica come fonte volontaria. b) Il fatto illecito: ovvero ogni fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto, ed è fonte della obbligazione di risarcire il danno. c) Altri atti o fatti che l ordinamento giuridico consideri idoneo a produrre obbligazioni (promessa al pubblico ). 11) L ADEMPIMENTO E L INADEMPIMENTO L adempimento dell obbligazione L adempimento è l esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma oggetto dell obbligazione. Ad esso consegue l estinzione dell obbligazione e con questa la liberazione del debitore. L esattezza dell adempimento va valutata sotto diversi aspetti: a) Modalità e luogo dell esecuzione: un principio che il codice civile formula in termini generali è quello secondo il quale nell adempiere l obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, ovvero diligenza dell uomo medio. La prestazione deve essere eseguita per intero: il creditore può sempre rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile. b) Il tempo dell esecuzione: la prestazione deve essere eseguita da debitore a richiesta del creditore o se è fissato un termine, alla scadenza del termine. c) Il luogo: la prestazione deve essere eseguita nel luogo stabilito dalle parti e se le parti non hanno stabilito nulla al riguardo, valgono le seguenti tre regole: - l obbligazione di pagare una somma di denaro si adempie al domicilio del creditore al tempo dell adempimento - l obbligazione di consegnare una cosa determinata va adempiuta nel luogo in cui la cosa si trovava quando è sorta l obbligazione - ogni altra obbligazione si adempie al domicilio del debitore al momento dell adempimento d) La persona che esegue la prestazione: di solito va eseguita dal debitore, ma la prestazione può essere di natura tale per cui risulti indifferente che ad adempiere sia il debitore oppure un terzo. Il creditore può rifiutare l adempimento del terzo solo in due casi: - se ha un obiettivo interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. - se il debitore abbia manifestato al creditore la sua opposizione all adempimento altrui.ma in questo caso il creditore ha la facoltà, non già il dovere, di rifiutare l adempimento del terzo. e) Il destinatario dell adempimento: la capacità di intendere e di volere del creditore è rilevante: chi paga nelle mani del creditore incapace non è liberato a meno che non provi che quanto ha pagato è stato rivolto a vantaggio dell incapace f) L identità della prestazione: il debitore è liberato solo se esegue la prestazione dovuta, non è liberato se esegue una diversa prestazione,anche se di valore uguale o maggiore. 6

7 L inadempimento dell obbligazione Il debitore è inadempiente se non esegue la prestazione dovuta o se non la esegue esattamente, ossia nei modi, nel tempo, nel luogo accordati dal contratto o dai contraenti. Queste è un primo, fondamentale, principio posto dal codice civile, un principio che fa dell inadempimento un fatto oggettivo. Al prodursi del fatto oggettivo consegue la responsabilità del debitore: egli infatti deve risarcire il danno che il suo inadempimento ha cagionato al creditore. IL debitore è ammesso a provare che la mancata esecuzione della prestazione è stata determinata da sopravvenuta impossibilità della prestazione e che questa è derivata da causa a lui non imputabile. Art Nel caso specifico deve: 1) Provare che la prestazione da lui dovuta è diventata impossibile. (l impossibilità deve essere oggettiva) 2) Deve provare che l impossibilità è dipesa da causa a lui non imputabile.( deve provare che l vento è imprevedibile - caso fortuito \ fatalità Esistono alcuni casi in cui il debitore è sempre responsabile: nel caso di una prestazione di dare che abbia per oggetto una cosa di genere: una data Quantità di denaro, tot.barili di petrolio, grano. Mora del debitore e mora del creditore La mora del debitore è il ritardo di questo nell adempiere la prestazione dovuta. Di regola, non basta perché il debitore sia in mora, il mancato adempimento alla scadenza del termine: occorre un fatto formale, che è la costituzione in mora, ossia la richiesta o intimazione scritta di adempiere rivolta al creditore. Si è in mora quando il debitore abbia dichiarato per iscritto di non voler adempiere, quando si tratta di prestazione sottoposta a termine scaduto, da eseguirsi al domicilio del creditore; quando si tratta di obbligazione di non fare. La mora del debitore produce 2 effetti: a) L aggravamento del rischio del debitore: se dopo la costituzione in mora, la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore. b) L obbligazione di risarcire i danni che il creditore provi di avere subito a causa dell inadempimento o del ritardo nell inadempimento. ( responsabilità contrattuale). Il danno da risarcire è formato da: - Danno emergente: ossia la perdita subita dal creditore - Lucro cessante: ossia il mancato guadagno La mora del creditore è l ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione offertagli dal debitore o cmq di mettere il debitore in condizione di poterla eseguire. Gli effetti della costituzione in mora del creditore sono: a) L impossibilità sopravvenuta della prestazione, per causa a lui non imputabile, è a carico del creditore: b) Non sono dovuti dal debitore interessi sulle somme di danaro c) Sono dovuti dal creditore il rimborso per le spese di custodia della cosa e in generale il risarcimento dei danni che il debitore abbia subito a causa della mora. La costituzione in mora è un atto formale e consiste in un intimidazione o richiesta fatta per iscritto (art. 1219). Essa non è necessaria e la mora si verifica automaticamente : A) Quando il debitore deriva da un fatto illecito extracontrattuale; B) Quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l obbligazione; C) Quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. La mora del debitore determina i seguenti effetti: 7

8 1) Dal momento della mora il debitore è responsabile dei danni derivati dal ritardo e se l obbligazione ha per oggetto una somma di denaro il debitore deve gli interessi moratori (5%); 2) Fino all inizio della mora, se la prestazione diventa impossibile per cause non imputabili al debitore, l obbligazione si estingue, se, invece, l impossibilità sopravviene durante la mora il debitore resta sempre responsabile del mancato adempimento. L obbligazione, oltre che per adempimento, può estinguersi per impossibilità sopravvenuta della prestazione, dovuta a causa non imputabile al debitore. Va aggiunto che l impossibilità può essere solo temporanea (in tal caso l obbligazione non si estingue). Altre cause di estinzione sono: 1) Novazione: estinzione di una obbligazione, per volontà delle parti, mediante la costituzione di una nuova obbligazione, diversa da quella originaria per l oggetto o per il titolo 2) Remissione: è la rinuncia volontaria del creditore al proprio diritto: può consistere in una dichiarazione espressa o può risultare, implicitamente, dalla volontaria restituzione al debitore del documento dal quale risulta il credito. 3) Confusione: quando la qualità del debitore e di creditore vengono a riunirsi nella medesima persona 4) Compensazione: quando due persone sono obbligata l una nei confronti dell altra, in forza di distinti rapporti obbligatori per i quali la prima sia debitrice della seconda e la seconda debitrice della prima. La compensazione può essere: - Legale: quando opera in modo automatico, per il solo fatto che ricorrano i presupposti di legge - Giudiziale: decisa dal giudice: si attua quando i due debiti sono omogenei ed esigibili, ma uno dei due non è liquido. - Volontaria: stabilita dall accordo delle parti. 12) Il CONTRATTO Il contratto è l accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale [art codice civile]. Il contratto quindi si distingue dagli altri negozi giuridici perché in primo luogo non può mai essere unilaterale, e poi deve avere contenuto patrimoniale, deve cioè avere ad oggetto cose o prestazioni personali suscettibili di valutazione economica. Ciò che costituisce, regola o estingue un rapporto patrimoniale è L accordo delle parti: ossia la loro concorde volontà. L effetto giuridico,costitutivo,regolatore o estintivo del rapporto, è qui prodotto dalla volontà delle parti interessate. La grande importanza del contratto deriva dall ampio riconoscimento legislativo della cosiddetta signoria della volontà, ossia dal fatto che la legge riconosce ai privati un ampio potere di provvedere,con proprio atto di volontà alla costituzione,alla regolazione,all estinzione dei rapporti patrimoniali. IL contratto è bilaterale quando le parti siano due (contratto di vendita); plurilaterale quando le parti possono essere più di due (contratto di società). (l accordo di due o più parti) Dai contratti si distinguono gli atti unilaterali: dichiarazione di volontà di una sola parte, di per sé produttiva d effetti giuridici. 8

9 A differenza dei contratti, gli atti unilaterali formano un numero chiuso: sono cioè quelli previsti dalla legge. Elementi essenziali del contratto sono quindi:[art codice civile] 1) L accordo delle parti; 2) La causa (E la funzione economico sociale dell atto di volontà); 3) L oggetto (E la cosa o più in generale il diritto che il contratto trasferisce da una parte all altra, oppure la prestazione che una parte si obbliga d eseguire). L oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. 4) La forma: principio generale del moderno sistema dei contratti è quello della libertà delle forme. A questo generale principio della libertà delle forme fanno eccezione i contratti immobiliari. L OGGETTO elemento fondamentale del negozio consiste nella prestazione negoziale (es. il trasferimento della proprietà o di qualche altro diritto, del comportamento promesso ecc.) e deve avere caratteristiche specifiche: deve essere possibile, lecito, determinato e determinabile. L impossibilità dell oggetto rende nullo il negozio, tale impossibilità dovrà essere oggettiva e assoluta, nel senso che nessuno possa operare tale prestazione. Se l impossibilità è soggettiva da parte del proponente il negozio è valido, tale criterio si riferisce alla regola che ciascuno è responsabile e garante delle proprie capacità e possibilità. L oggetto sarà lecito quando non violerà norme imperative, l ordine pubblico e il buon costume. Mentre sarà determinato quando è definito direttamente dalle parti, determinabile quando le parti definiscono il criterio della determinazione (es. fanno riferimento al prezzo di mercato) o quando lasciano tale determinazione ad una terza persona, l arbitratore. LA CAUSA è lo schema dell operazione economico-giuridica che il negozio realizza immediatamente. È la ragione giustificatrice del negozio sia dal punto dei soggetti che lo producono, sia dal punto di vista dell ordinamento giuridico. Ogni scopo ulteriore è estraneo alla causa e viene designato come motivo. Può accadere che un motivo sia comune ad entrambe le parti (es. un socio concede un mutuo affinché tale somma sia destinata ad un aumento di capitale per la loro società). Anche tale motivo comune è estraneo e indifferente alla causa, perché la causa principale del mutuo è il trasferimento di denaro con successiva restituzione. La causa è intesa con struttura essenziale del negozio, deve essere astratta dalle molte particolarità concrete che ogni negozio può produrre. Infatti la compravendita potrà avere come oggetto un bene mobile o immobile, potrà essere stipulata ad un prezzo più basso o più alto, ma la causa essenziale sarà sempre il trasferimento della proprietà o di un diritto per il corrispettivo di un prezzo. Il negozio indiretto è caratterizzato dalla convergenza tra lo scopo pratico delle parti e lo schema negoziale adottato (es. volendo donare un immobile lo si vende ad un prezzo irrisorio). La causa resta sempre la fonte d analisi essenziale, in questo caso la compravendita. Mentre lo scopo del negozio indiretto assume particolare rilevanza quando costituisce un tentativo d elusione all ordinamento giuridico (negozio in frode alla legge). Per molti negozi la causa consiste nella sintesi degli effetti giuridici essenziali, la causa del contratto d assicurazione contro i danni consiste nell obbligo dell assicurato di pagare un premio, con l obbligo dell assicurazione di rivalere il danno, nei limiti del contratto, ogni volta che viene prodotto un sinistro. Se nell atto negoziale non vi sono i presupposti logicamente necessari affinché il negozio si possa realizzare, tale atto risulta mutilato. Si dice allora che manca di causa (es. la compravendita di una cosa è nulla se al compratore già appartiene quella cosa). Si avrà mancanza di causa ogni volta che sia inesistente l obbligazione che il negozio intende eseguire, garantire o modificare. Il negozio giuridico ha validità per l ordinamento quando abbia una causa lecita e degna di tutela. La causa del negozio è illecita quando sia contraria a norme imperative o al buon costume (1343 cod. civ.). In molti casi l illiceità della causa è un doppione dell oggetto illecito, infatti in molti negozi quando vi è un oggetto illecito ciò si ripercuote e rende illecita anche la causa. In altri casi la causa non è degna di tutela ciò quando tale causa non abbia sufficiente utilità affinché lo 9

10 stato cooperi alla sua attuazione (es. la scommessa di gioco non attribuisce al vincitore un azione per ottenere il pagamento della posta. Nel campo dei negozi unilaterali gli schemi della causa leciti e degni di tutela sono tutti definiti dalla legge, al di fuori di essi non è consentito ai privati di adottarne altri. Invece nei contratti vi sono una serie di contratti tipici, i più diffusi, dove la causa è predefinita dall ordinamento, e contratti atipici non direttamente disciplinati dalla legge, ma per la loro liceità bisognano che siano meritevoli di tutela secondo l ordinamento giuridico. Quando nei negozi manca la causa l ordinamento giuridico interviene sempre. Con la reazione dell ordinamento, i negozi senza causa non producono effetti, tali negozi si dicono causali. In altri casi l ordinamento non colpisce direttamente il negozio negando gli effetti, ma le conseguenze che ne derivano, tali negozi si dicono astratti. Il tipico negozio astratto è la cambiale, tale documento contiene l impegno di emettere una somma al legittimo possessore della cambiale stessa, che può essere trasferita ad un terzo mediante consegna e l apposizione. Sul retro, di una firma (es. l individuo A s impegna a pagare una cambiale a B che è il venditore, B gira la cambiale a C. A non potrà rifiutarsi di pagare la cambiale a C adducendo che il rapporto tra lui e il venditore B non ha prodotto effetti. Dovrà comunque pagare la cambiale a C, e per questo il negozio astratto produce effetti, poi si rifarà su B con un azione di arricchimento senza causa). Il negozio è illecito quando tende a realizzare un risultato vietato da norme o principi inderogabili, tali norme si possono riferire a norme imperative di leggi, a principi fondamentali e inderogabili dell ordinamento giuridico da riferirsi all ordine pubblico, o anche a concezioni morali comunemente accolte, riferite al buon costume. Il negozio illecito non è tutelato, ne riconosciuto dal diritto, tale atto non produce effetti, in tali casi il negozio o la clausola appartenente ad esso sono nulli. In particolare un negozio è illecito quando contrasta con una norma di diritto, ma tale norma deve essere imperativa. Tale norma imperativa può essere riferita sia al diritto civilistico, sia a quello penale, così come alle leggi speciali. Le norme imperative, in definitiva, limitano l autonomia privata al fine di difendere l individuo sprovveduto o i più deboli. Il negozio è nullo anche quando è contrario all ordine pubblico, tale concetto fa riferimento a quei principi di struttura politica o economica della società e vigenti nell ordinamento giuridico e dichiarati dalla costituzione. Da ciò norme e principi possono essere suddivisi a secondi che appartengano all ordine pubblico politico e si riferiscano alla difesa della struttura dello stato, vadano contro l ordine della famiglia, o si riferiscano alla difesa della libertà dell integrità dell individuo; o che si riferiscano all ordine pubblico economico. Tale categorie ha due diverse tipologie di norme. Una inerente all ordine pubblico di protezione che ha lo scopo di proteggere in certi contratto la parte debole, quando sia costretta a subire l imposizione di contratti iniqui, oppure che si riferiscano all ordine pubblico di struttura e di direzione economica e si tratta si regole, alle quali fanno riferimento sia operatori pubblico che privati, relativamente stabili e che determinato la struttura del sistema economico.tali principi regolano la concorrenza, l eccessivo vincolo alla libertà dell attività di lavoro, la circolazione dei beni ed anche l urbanistica e la difesa del paesaggio. Come abbiamo già detto il negozio è illecito quando sia contrario al buon costume. Il buon costume è costituito dall insieme di quelle regole di comportamento sociale la cui violazione è ritenuta scandalosa e immorale dalla collettività. Tali regole sono storicamente determinate e variabili nel tempo. Tipici sono la corruzione di pubblico ufficiali o l istigazione alla prostituzione. Comunque nei negozi che vadano contro norme di buon costume si deve distinguere tra causa e motivo, sicuramente i vizi della causa influenzano la validità del negozio, ma solo indeterminati casi rendono erroneo o illecito l atto negoziale. Infatti per rendere nullo un contratto a titolo oneroso la legge dispone che il motivo illecito dovrà essere comune ad entrambe le parti. Il termine comune va inteso nel senso che entrambe le parti si siano mosse affinché quel motivo illecito fosse al loro proficuo (un contratto di locazione non è nullo se il locatore sa che tale locale sarà adibito a casa di appuntamento, ma sarà illecito e di conseguenza nullo, se il locatore in considerazione di ciò aumenterà l affitto per profittare dell attività illecita). LA FORMA. Nel diritto moderno la volontà negoziale si può esprimere in qualsiasi modo, talvolta però la legge prescrive che per determinato negozi vi sia una forma determinata. Nella maggior parte dei casi tale forma è la forma scritta che potrà consistere in una scrittura privata 10

11 (compravendita di beni immobili che costituiscono, modificano o estinguono diritti reali su beni) o atti pubblici in tal caso la dichiarazione negoziale dovrà venire espressa alla presenza di un notaio che redigerà un documento e che sarà messo a disposizione del pubblico donazioni, costituzioni di S.p.A. o s.r.l.). Infine per determinati negozi vi sono particolari forme-contenuto, cioè dove all interno di tali contratti vi siano parole particolari o particolari indicazioni o dichiarazioni (es. i trasferimenti di edifici devono contenere gli estremi della concessione edilizia ecc.). Per il testamento infine si richiedono due forme particolari o l olografa (scrittura di proprio pugno) o la forma segreta (depositando il documento nelle mani del notaio che redige il verbale dell operazione) tali forme hanno lo scopo di garantire l autenticità del documento. La mancata adozione della forma prescritta dalla legge implica l invalidità del documento.nel negozio giuridico vi possono essere oltre agli elementi essenziali altri elementi che ne particolarizzano gli effetti. Tali elementi sono la condizione la quale dispone che gli effetti del negozio si producano o vengano meno al verificarsi di un avvenimento futuro o incerto. La condizione può essere: 1) Sospensiva quando l effetto negoziale manca in un primo momento, ma è destinato a prodursi nel caso che la condizione si avveri (es. compro una casa a Roma, alla condizione che venga trasferito per lavoro entro un anno in tale città, gli effetti della compravendita non si producono immediatamente, ma solo al verificarsi di tale condizione). 2) Risolutiva quando gli effetti negoziali si producono immediatamente, ma possono venir meno nel caso che la condizione si avveri (es. compro la casa, e produco gli effetti della compravendita, ma il contratto si risolverà nel caso che venga trasferito per lavoro in un altra città). Caratteristiche della condizione sono la causalità e la volontà delle parti. A) Condizione causale quando tale condizione è indipendente dalla volontà delle parti (es. se grandinerà, se la sterlina si svaluterà ecc.); B) Condizione potestativa se dipende dalla volontà di una della due parti (es. se mi trasferirò per lavoro); o anche mista quando l avveramento di tale condizione dipenda dalla volontà di una parte, ma tali condizioni sono indipendenti dalla sua volontà (es. se otterrò un finanziamento). All interno della condizione potestativa si distinguono: - Condizioni meramente potestative le quali dipendono dal mero arbitrio di una delle parti o dalla sua valutazione dell opportunità del negozio (es. pagherò se vorrò, comprerò se la cosa mi piacerà). - Condizioni potestative ordinarie che dipendono dalla volontà di una della parti, se tale comportamento presenta vantaggi o svantaggi indipendenti dal negozio assoggettato alla condizione (es. se inizierò un impresa comprerò le macchine da voi). Nella giurisprudenza Italiana vi sono negozi ai quali non può essere inserita alcuna condizione (negozi di diritto di famiglia, la cambiali, i diritti di credito in genere, l eredità), ciò per esigenze di chiarezza ed unicità giuridica. La condizione può essere illecita quando rende immediatamente illecita l operazione negoziale, quando incoraggia atti illeciti o quando tende ad influenzare le libertà fondamentali dell individuo (es. è nulla la donazione sottoposta ad una condizione sospensiva che influenza impropriamente le libertà fondamentali di confessione). Se la condizione illecita si riferisce a tutto il contratto sarà nullo tutto, se si riferisca, invece, ad una singola clausola sarà nulla solo quest ultima. La condizione può essere impossibile e gli effetti sono diversi a differenza che sia una condizione risolutiva o sospensiva. La condizione sospensiva impossibile rinvia l efficacia di un negozio ad un momento che non verrà mai, in tal caso l atto negoziale è totalmente privo di effetti ed è nullo. Per quando riguarda la condizione risolutiva impossibile dispone che gli effetti del negozio debbano cadere in un momento che non verrà mai, in tal caso la condizione è come non apposta. La pendenza della condizione si ha fin quando è incerto se tale momento arriverà oppure no. Durante tale fase l acquirente non ha il diritto dell alienazione, ma un germe di diritto che prende il mone di aspettativa, così come l alienante non ha il pieno e illimitato esercizio del diritto, ma 11

12 ha un diritto condizionato, tale condizione si avvera se la condizione è sospensiva, mentre se la condizione è risolutiva i ruoli s invertono. In questa fase entrambe le parti si dovranno comportare secondo correttezza. E secondo la legge si potranno compiere atti conservativi per impedire che l oggetto del negozio non sia deteriorato da comportamenti impropri (es. ho locato un appartamento per la durata di 5 anni, in tale fase non devo far deteriorare la cosa ed il locatore con atti conservativi potrà recedere dal contratto per danni arrecati a quest ultimo). Il TERMINE un altro elemento particolare del contratto è che limita l efficacia del negozio nel tempo. Può avere un inizio ed una fine, ma avvolte tali termini possono essere incerti (es. quando cesserà l attuale governo). Il termine può riferirsi ad uno solo degli effetti negoziali: il termine di adempimento o di scadenza che determina il momento in cui l obbligazione dovrà essere eseguita. Normalmente tale termine è stabilito in favore del debitore ed il creditore non può pretendere la prestazione prima di tale termine, ma a volte si può riferire al creditore (es. il creditore non vuole ricevere subito una cosa ingombrante), in altri casi può essere riferito ad entrambi. IL MODO è una disposizione che può essere apposta solo ai negozi a titolo gratuito. Esso indica un onere e limita il vantaggio economico del beneficiario imponendo un obbligo (es. faccio una donazione ad un istituto scientifico, con l onere di destinarla ad una determinata CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI : Contratti tipici: contratti che per la loro frequenza o importanza vengono espressamente disciplinati dal legislatore. Contratti con due parti. Contratti a prestazioni corrispettive o sinallagmatici; viene detto sinallagma il nesso di reciprocità che lega le due prestazioni. Se è invalida o impossibile la prestazione a carico di una parte risulta invalidi l intero contratto (sinallagma genetico); se non viene adempiuta o diviene impossibile una prestazione la controprestazione non è più dovuta (sinallagma funzionale). Contratti a titolo oneroso. Contratti di scambio in cui la prestazione di ciascuna parte è a vantaggio della controparte. Contratti commutativi in cui i reciproci sacrifici sono certi. Contratti ad esecuzione istantanea in cui la prestazione delle parti è concentrata in un dato momento, immediato o differito Contratti a forma libera. Contratti atipici: le parti sono comunque libere di concludere contratti che non sono previsti dal legislatore (atipici) purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l ordinamento giuridico [art codice civile]. Contratti plurilaterali; in questo tipo di contratti il vizio derivante da una parte non coinvolge necessariamente la sorte dell intero contratto (ciò avviene solo se la partecipazione viziata è da considerarsi essenziale per le altre parti coinvolte). Contratti con prestazioni a carico di una parte sola: ne sono esempi la fideiussione, il deposito gratuito, il comodato. Contratti a titolo gratuito. Contratti associativi in cui la prestazione di ciascuno è diretta al conseguimento di uno scopo comune. Contratti aleatori in cui elemento essenziale è l esistenza di un incertezza sull entità dei reciproci sacrifici e proprio per questo non si può applicare la risoluzione per eccessiva onerosità. Contratti di durata in cui la prestazione continua nel tempo o si ripete periodicamente. Contratti a forma vincolata o solenne. 12

13 Contratti consensuali che si perfezionano con l accordo tra le parti. Contratti ad efficacia reale se realizzano automaticamente, per effetto del solo consenso, il risultato perseguito (compravendita). Contratti reali in cui è necessario oltre all accordo anche la consegna del bene (mutuo, comodato, deposito e pegno). Contratti ad efficacia obbligatoria che fanno nascere l obbligo a carico delle parti di realizzare il risultato. Il contratto preliminare è il contratto con cui le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto definitivo; nel preliminare deve essere determinato il contenuto essenziale del contratto definitivo e le eventuali aggiunte devono essere consensuali. Il contratto preliminare può vincolare ambedue le parti o una sola (promessa unilaterale). L inadempimento del contratto preliminare da luogo ad una responsabilità contrattuale; oltre al risarcimento danni, se taluno non adempie al preliminare all altra parte è concessa la facoltà di ottenere, qualora sia possibile, una sentenza costitutiva che realizzi gli effetti che avrebbe dovuto produrre il contratto. Il preliminare è ammesso per qualsiasi tipo di contratto fatta eccezione per la donazione. Altra figura è la minuta del contratto:le parti concordano su alcuni estremi del futuro contratto, ma non ancora su tutti. Il Contratto preliminare è un quindi contratto a tutti gli effetti che vincola le parti (es. A si impegna a vendere a B, e B si impegna ad acquistare un determinato bene, per una determinata somma). Comunque un contratto preliminare per essere valido deve essere redatto con la forma indicata dalla legge per il contratto definitivo. Il contratto preliminare non ha effetti immediati, ma obbliga le parti a concludere successivamente il contratto definitivo. A tale tipo di contratto si ricorre per vari motivi: 1) le parti credono che gli elementi mancanti sono di secondaria importanza o sicuramente concordabili successivamente; 2) si crede che per un accordo definitivo vi sia bisogno di ulteriori controlli e verifiche. Il contratto preliminare comporta obblighi da entrambe le parti, se una di esse non stipula il contratto definitivo e tale rifiuto è illegittimo, in base al contratto preliminare l altra parte può produrre un azione giuridica in modo che il giudice faccia produrre gli effetti del contratto, e se nel contratto vi sono tutti gli elementi essenziali o criteri oggettivi, il giudice può ordinare l esecuzione del contratto con l ordine di trasferire il bene o il diritto. Il Contratto preliminare unilaterale vincola una parte sola (es. A si impegna a vendere un appartamento a B, se questi gli e ne farà richiesta entro sei mesi). Si differenzia dal patto di opzione perché a tale tipo di contratto occorre un ulteriore dichiarazione di volontà per la produzione degli effetti del contratto stesso. All interno dello schema del contratto preliminare rientra il contratto di prelazione, con il quale una parte promette all altra di preferirla rispetto a qualsiasi altro terzo (es. qualora mi decidessi a dare in locazione il mio appartamento, ti darò la preferenza). Tale schema contrattuale ha diverse caratteristiche: è un contratto preliminare perché impegna alla conclusione di un contratto definitivo, è un contratto preliminare unilaterale perché obbliga una parte sola, e tale impegno è sottoposto ad una condizione potestativa. Cessione del contratto è una figura che si realizza nei contratti a prestazioni corrispettive purché queste non siano state ancora eseguite, e consiste in un contratto (di cessione) stipulato da una parte (cedente) con un terzo estraneo al contratto originario (cessionario) per trasferire in capo a quest ultimo tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal contratto originario [art codice civile]. Ai fini della cessione de contratto è indispensabile il consenso dell altro contraente originario (ceduto). Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto, il nomen verum, e non il suo adempimento. Il cedente viene di norma liberato dalle sue obbligazioni verso il ceduto; ma il ceduto si può cautelare dichiarando espressamente che con la cessione non intende liberare il cedente, in questo caso il cedente risponderà in caso di inadempimento del cessionario. 13

14 Il cedente può anche garantire al cessionario l adempimento del ceduto, rispondendo in solido con quest ultimo (come fideiussore) in caso di inadempimento. La differenza con il subcontratto è che i rapporti contrattuali tra le due parti originarie rimangono gli stessi; nasce completamente un nuovo rapporto tra una parte e il terzo e questo rapporto è completamente separato dal primo. La conclusione del contratto: Durante il periodo di trattative si ha negoziazione per ciò che riguarda il contenuto degli accordi che si stanno formando; le parti sono libere di concludere o meno il contratto, ma hanno comunque l'obbligo di comportarsi secondo buona fede [art codice civile]. L obbligo di comportarsi secondo buona fede si concretizza in due aspetti fondamentali : Qualora le trattative siano giunte a buon punto una delle parti non le può interrompere senza un giustificato motivo. Ciascuna delle parti ha il dovere di informare l altra di eventuali cause in invalidità del contratto, qualora queste siano conosciute o avrebbero potuto esserlo con la normale diligenza. LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO può avvenire in diverse modalità: tramite uno scambio di dichiarazioni o attraverso un comportamento concludente, che indirettamente manifesta la volontà. Talvolta, il contratto potrà essere concluso tramite trattative tra le diverse parti fino al raggiungimento di un interesse reciproco, oppure tramite una proposta tale che possa bastare l assenso della controparte, tale contratto dovrà indicare una persona determinata o una vasta cerchia di individui in quest ultimo caso si parlerà di offerta al pubblico. L accettazione prodotta dalla controparte dovrà pervenire al proponente nel modo stabilito, secondo la natura del contratto e secondo gli usi comuni. Per essere concluso il contratto deve produrre un accordo tra le parti, e di conseguenza si deve avere una certa conformità di pensiero tra la proposta e l accettazione. Per far ciò si devono interpretare le dichiarazioni, se coincidono l accordo è preso e il contratto concluso, nel caso contrario, cioè quando la proposta è intesa con un significato diverso dalla controparte, vi è una non conformità tra proposta e accettazione, allora il contratto non si conclude, e si ha il dissenso. L azione di revoca non può essere prodotta finché il contratto non sia concluso, e se la controparte ha già intrapreso l esecuzione della stessa in buona fede, l altra parte dovrà risarcire le spese e le perdite subite. Il contratto è irrevocabile oltre nei casi previsti dalla legge, anche quando il proponente si sia obbligato a mantenere ferma una proposta per un certo periodo. Il contratto non perde efficacia ne per la morte, né per la sopravvenuta incapacità del proponente, tranne che risulti diversamente dall affare o da altre circostanze. Il patto di opzione è la possibilità di non revocare l accordo tra le parti. In tale patto una parte resta vincolata da una dichiarazione, mentre l altra ha la possibilità di accettare oppure no ( es. A offre a B l acquisto di un azienda, B non dispone del prezzo, ma potrebbe procurarselo tramite un finanziamento e chiede ad A di concedergli un opzione, di fermare, cioè, la proposta di vendita per qualche mese). I contratti tra le imprese e i clienti o le imprese stesse possono essere fatti in serie, poiché non essendoci la possibilità di trattare con ogni operatore, le condizioni generali si stabiliscono uguali per tutti, alle varie parti il compito di accettarle in toto per convalidare il contratto e produrre gli effetti desiderati (es. i moduli a stampa). Per limitare la possibilità di imporre condizioni svantaggiose, approfittando della disattenzione dei contraenti, clausole particolarmente gravose (clausole vessatorie) non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto. Altri limiti all autonomia privata, che impediscono la possibilità di truffa verso il cliente, sono gli articoli che precludono la possibilità di produrre clausole che limitino o esonerino l azienda da un eventuale responsabilità sul prodotto, il trasporto, la consegna ecc. (art cod. civ.). Responsabilità precontrattuale o colpa in contrahendo è un tipo di responsabilità extracontrattuale che viene a realizzarsi qualora una delle parti, nel corso delle trattative, venga meno all obbligo di comportarsi secondo buona fede. Il risarcimento dovuto viene limitato alle 14

15 spese ed alle perdite che siano strettamente dovute alle trattative ed al vantaggio che sarebbe potuto ottenersi impiegando il tempo speso nella trattativa fallita in altre contrattazioni. Il momento perfezionativo del contratto è il momento in cui proposta ed accettazione (che costituiscono entrambe dichiarazioni di volontà unilaterali) si fondono in un unica volontà. Il contratto si considera concluso, nel momento e nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell accettazione della sua proposta comunicatagli dalla controparte [art codice civile]. Si presume che l accettazione sia venuta a conoscenza del proponente nel momento in cui questa sia giunta presso la sua casa o la sua azienda. Per alcuni contratti si ha una esecuzione di un ordine: tali contratti si considerano accettati quando la parte inizia ad eseguire, comunicando però l esecuzione all altra parte. Se si tratta di un contratto con obbligazioni a carico del proponente (fideiussione)per la perfezione del contratto basta anche un comportamento omissivo del destinatario che quindi non rifiuta la proposta. Una deroga al principio generale è stabilita per la donazione, che si perfeziona solo in seguito a notifica al donante. La revoca è l atto unilaterale con cui si intende far perdere la validità della propria proposta o della propria accettazione [art codice civile]. La proposta può essere revocata prima della conclusione del contratto; tuttavia nel caso in cui accettante, in buona fede, avesse data esecuzione alla sua prestazione, questo ha diritto ad essere indennizzato di spese e perdite dal proponente. La revoca dell accettazione per essere efficace deve giungere a conoscenza del proponente prima che gli pervenga l accettazione. La proposta (o l accettazione) perde automaticamente efficacia se prima del perfezionamento del contratto il proponente (o l accettante) muore o diviene incapace a meno che non si tatti di offerte proposte da imprenditori o società non piccoli. La proposta irrevocabile si realizza nel caso in cui il proponente decide di rinunziare alla facoltà di revoca. La sua proposta conserva l efficacia anche nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità [art codice civile]. L offerta al pubblico è la proposta indirizzata a destinatari indeterminati. [art codice civile].per la sua validità deve contenere gli estremi essenziali del contratto che mira a concludere. L offerta al pubblico è revocabile, la revoca deve essere fatta nella stessa forma con cui è stata fatta l offerta ed è efficace anche nei confronti di chi essendo venuto a conoscenza della proposta, non ha avuto notizia della revoca. L opzione rende irrevocabile la proposta in seguito ad un accordo tra le parti [art codice civile]; l irrevocabilità presenta come unica differenza quella di derivare da accordo e non solo dalla volontà del proponente. L opzione ha un termine di validità, ed entro detto termine l accettante può perfezionare il contratto mediante dichiarazione unilaterale di volontà. L opzione può avere un corrispettivo. La prelazione consiste nel diritto di essere preferito ad ogni altro, a parità di condizioni, nella stipula di un determinato contratto. La prelazione può essere : volontaria: quando è conseguenza di un accordo tra le parti : ha efficacia obbligatoria e non è opponibile ai terzi; legale: accordata dalla legge ai coeredi ed è opponibile ai terzi. Contratti per adesione: consistono in moduli standard contrattuali che le imprese fanno sottoscrivere alle parti; il cliente non può discutere il contratto e le sue clausole, può accettarlo in blocco o rifiutarlo. Le clausole più gravi o che determinano uno squilibrio a carico del consumatore interne a questo tipo di contratti vengono dette vessatorie e necessitano una specifica approvazione scritta da parte del cliente; in genere riguardano le responsabilità, le 15

16 deroghe alla competenza dell autorità giudiziaria, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni; esiste una black list di clausole vessatorie. Le clausole aggiunte prevalgono su quelle prestampate anche se non cancellate; le clausole dubbie si considerano a favore del contraente debole. Le clausole nulle non toccano la restante parte del contratto che rimane valido e a vantaggio del consumatore. Un contratto ha forza di legge tra le parti [art codice civile] e può essere sciolto solo da uno specifico accordo delle parti o per cause ammesse dalla legge. Può altresì essere concordato uno specifico diritto di recesso, in favore di una o di entrambe le parti, ma in tale caso il diritto dovrà essere fatto valere prima che l altra parte abbia dato inizio all esecuzione del contratto [art codice civile]. Nei contratti di durata indeterminata è dato diritto di recesso in ogni momento salvo l obbligo di dare un congruo preavviso. 13) VALIDITA E INVALIDITA DEL CONTRATTO Il contratto è invalido quando è in contrasto con una norma imperativa di legge. L invalidità può essere di due specie: 1) Il negozio è nullo quando il regolamento di interessi manchi del tutto, e cioè quando manca una dichiarazione che possa essere presa in considerazione nel traffico giuridico o anche quando tale dichiarazione non possa essere attribuita al suo preteso autore (violenza fisica) in tal caso si parla di insistenza de negozio; o quando l oggetto del negozio sia indeterminato o indeterminabile (es. in una compravendita si lascia indeterminato il prezzo, in tal caso manca il regolamento negoziale dello scambio e di conseguenza la compravendita stessa); quando un determinato contratto non sia rivestito della forma richiesta dalla legge; quando il negozio sia illecito o immeritevole di tutela. In tutti questi casi il negozio è privo di effetti. Di regola la nullità può essere fatta valere da qualunque interessato, sia le parti sia i terzi che vi abbiano interessi, invece è del tutto esclusa a terzi estranei. Inoltre anche il giudice può rivalere d ufficio la nullità (es. una lite dalla quale dipende la soluzione e la validità del negozio). Come abbiamo detto il negozio nullo è privo di effetti e ciò si può riscontrare in qualsiasi momento per dichiarazione del giudice. Quindi per quei negozi che hanno dato esecuzione di prestazione, tali vanno restituite tramite le regole della ripetizione di indebito, mentre se nel contratto si stipula un trasferimento di diritti ciò non avviene o comunque il proprietario può rivendicarli. Però la rivendicazione ha dei limiti alla sua procedura, infatti, se nell arco di 10 anni non viene restituita la prestazione, il debitore finisce per usucapire la proprietà della cosa e il diritto di rivendicazione cade in prescrizione. Per quanto riguarda un azione di nullità opponibili a terzi questa è possibile sempre (es. se A vende con un contratto nullo a B, e B vende con il medesimo contratto a C, A può ottenere la restituzione facendo valere nei confronti di C la nullità del contratto). Vi sono casi in cui sono nulle alcune clausole del contratto e non tutto il contratto, tale procedura si chiama nullità parziale es. si stipula un contratto verbale di mutuo, che prevede anche la costituzione di un ipoteca sull immobile del destinatario per garanzia dello stesso, in questo caso è nullo solo il contratto ipotecario per mancanza di forma ( doveva essere messo per iscritto). La giurisprudenza in questo caso potrebbe annullare parzialmente il negozio solo nel caso del ipoteca, ma invece prescrive che la nullità parziale produce nullità all intero contratto, se quest ultimo non fosse concluso per la mancanza di quella parte che è colpita dalla nullità. Nell ipotesi precedente il contratto è nullo se il creditore non avrebbe prodotto gli effetti del negozio se non avrebbe avuto garanzie reali, in questo caso l ipoteca. Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora le parti lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità. Tale processo di convalida si chiama 16

17 conversione. La conversione determina effetti giuridici diversi da quelli stipulati nel negozio, ma tuttavia in grado di realizzare totalmente o in parte i risultati economici che le parti speravano (es. una promessa cambiaria nulla per difetto di forma può diventare semplicemente una promessa di pagamento, o un recesso per giusta causa, non sussistendo la giusta causa, può valere come recesso puro e semplice). Nullo: non occorre che la nullità sia prevista dalla legge per invalidare il contratto, basta che una norma imperativa sia stata violata (nullità virtuale). 2) Il negozio è annullabile, invece, quando trattandosi di tutelare gli interessi di una parte, questa operi affinché vi sia un eliminazione del negozio stesso. Si consideri un errore nella dichiarazione di volontà, l impugnazione del contratto da parte del soggetto caduto in errore è una condizione essenziale affinché vi sia l accertamento dello stesso e la sua rilevanza nel negozio. Tale ipotesi si può ripetere anche nei casi in cui vi sia violenza morale, dolo, incapacità di agire, o anche, conflitto d interessi nella rappresentanza. E in tutti questi casi spetta solo alla vittima un impugnazione del negozio per un0 azione di annullamento, in questo caso il soggetto tutelato viene reso arbitro della sorte del negozio annullabile. Infatti si può convalidare un negozio annullabile, tale procedura è un negozio unilaterale, che può essere espresso con un atto che menzioni il negozio il motivo di annullamento e una dichiarazione dove si faccia presente la volontà di convalidare il negozio; o anche in maniera tacita attraverso un comportamento concludente pur conoscendo i motivi di annullabilità. Per l azione di annullamento vi è un termine di prescrizione cinque anni. La prescrizione decorre dalla data del negozio annullabile. Comunque i soggetti che dispongono della possibilità di azione di annullamento per quei negozi che non sono stati eseguiti, possono rifiutare l esecuzione senza limiti di tempo, si dice si prescrive l azione, ma non l eccezione all annullamento. Un problema sull annullamento è prodotto dall opponibilità ai terzi. In tali condizioni si fa un distinguo, infatti se il terzo acquirente sapeva dell invalidità del negozio e lo stipula ugualmente, allora è opponibile il processo di annullamento e il terzo perde il diritto di affidamento, se invece il terzo acquista a titolo oneroso e in buona fede il suo diritto all affidamento è tutelato e le conseguenze dannose ricadono sulle parti che le hanno prodotte. Invece l annullamento può essere opponibile ai terzi quando l oggetto del negozio è un bene immobile o mobile iscritto nei pubblici registri, o quando vi sia incapacità legale, non vi è tutela dell affidamento perché in ogni caso il terzo ha la possibilità di conoscere la causa di invalidità consultando i pubblici registri. Annullabile: ricorre quando sia stata prevista dalla legge come conseguenza della violazione di una norma imperativa ( ad es. l incapacità di contrattare per coloro che ancora non hanno acquistato la legale capacità di agire. Norme Imperative: norme non derogabili per volontà delle parti: le si identifica per il fatto che non contengono l inciso salvo patto contrario, salva diversa volontà delle parti. Ad esse si contrappongono le norme dispositive, che invece ammettono con inciso del genere ora indicato, una diversa volontà delle parti. Produce nullità del contratto, oltre la violazione delle norme imperative: la mancanza di uno dei requisiti del contratto: mancanza dell accordo delle parti, della causa o dell oggetto o della forma. Il contratto è ancora nullo per illiceità della causa, dell oggetto, per illiceità dei motivi. La causa, i motivi, l oggetto, sono illeciti, quando sono contrari a norme imperative, all ordine pubblico o al buon costume. Il contratto è annullabile se la volontà di una delle parti è stata dichiarata per errore o carpita con dolo o estorta con violenza. Queste tre ipotesi vengono tradizionalmente ricompresse entro la generale categoria dei vizi della volontà. Ne fanno parte: 17

18 1) L errore motivo: ovvero l errore che insorge nella formazione della volontà, prima che questa venga dichiarata all esterno. L errore può essere - sulla natura o sull oggetto del contratto - sull identità dell oggetto - sull identità o sulle qualità personali dell altro contraente - sui motivi del contratto 2) L errore ostativo: ovvero l errore che cade, anziché sulla formazione della volontà, sulla esterna dichiarazione,oppure è l errore commesso dalla persona o dall ufficio incaricato di trasmettere la dichiarazione. 14) EFFICACIA E INEFFICACIA DEL CONTRATTO Dall invalidità del contratto, bisogna distinguere la sua inefficacia. Il contratto invalido è anche inefficace:la sentenza che dichiara la nullità o che pronuncia l annullamento del contratto lo rende improduttivo di effetti giuridici; ed elimina, anche gli effetti che si siano nel frattempo prodotti. Può accadere anche che un contratto, sebbene valido, sia inefficace, ossia non produttivo di effetti. L inefficacia può essere sia assoluta, ovvero quando opera fra le parti e rispetto ai terzi, e relativa, quando agisce solo nei confronti di terzi. Una causa radicale e definitiva inefficacia del contratto è la simulazione. La simulazione è un atto negoziale in cui la parti sono d accordo per non volere gli effetti, costituisce una mera finzione destinata ad ingannare i terzi. La simulazione può essere assoluta o relativa. - Assoluta se la parti fingono di produrre un negozio, ma in realtà non voglio nessun effetto di esso (es. un debitore vende un bene, simulando una compravendita, ad un amico con il quale è d accordo, per sottrarlo dall azione esecutiva dei creditori). - Relativa quando le parti fingono di porre in essere un negozio, ma in realtà ne vogliono un altro, risultante dalla controdichiarazione. La simulazione può avere risultanze nella natura del contratto (es. si simula una compravendita, ma in realtà si produce una donazione), oppure nell oggetto (es. si dichiara di vendere ad un prezzo e poi nella controdichiarazione il prezzo si aumenta o si diminuisce), oppure può riguardare i soggetti (es. A finge di vendere a B, ma in realtà vende a C), tale procedimento prende il nome di interposizione fittizia di persona. Come abbiamo detto in precedenza lo scopo di un atto simulato è quello di creare pregiudizio ai diritti dei terzi o occultare la violazione di norme imperative, nella maggior parte dei casi lo scopo è quello di frodare il fisco. L atto di simulazione assoluta non produce effetti, mentre per quando riguarda la simulazione relativa si producono gli effetti della controdichiarazione prodotta dalle parti. Nella circostanza in cui terzi abbiano l interesse a dichiarare la simulazione (creditori) la giurisdizione garantisce l esecuzione forzata di quei beni che simulatamene sono stati trasferiti ad altri individui, ma in realtà volevano essere solamente sottratti dal patrimonio del debitore. In questi casi i terzi hanno interesse a far dichiarare la simulazione. Invece prendendo come esempio una simulazione particole, A simula una compravendita di un bene con B, B approfittando della falsa apparenza aliena il bene a C, un terzo in buona fede. Con ciò dovrebbe risultare che poiché B non era il proprietario C non poteva acquistare diritto da egli, ma in tal modo si eluderebbe il diritto all affidamento del terzo. Da ciò ne risulta che ad un terzo in buona 18

19 fede che acquista un diritto da dal titolare apparente non può essere opponibile nessuna simulazione. In tal caso specifico A perde il diritto sul bene e potrà rifarsi per il risarcimento del danno solo su B. i diritti acquistati dai terzi si dicono aventi causa dal simulato acquirente. Nel caso in cui, invece, vi è un interesse del creditore del simulato acquirente, e cioè quello di far prevalere l apparenza sulla realtà, infatti, il creditore ha tutto l interesse di far sembrare vera la simulazione in modo da potersi rifare anche sui beni apparentemente inseriti nel patrimonio del suo creditore. Ma in tali casi la giurisprudenza pone dei limiti ai diritti di pretesa del creditore, infatti se ha acquistato in buona fede dei diritti di pegno o ipoteca, allora sarà tutelato nell affidamento, mentre se è un chirografario (un creditore con uguale diritti di pretesa come gli altri) la simulazione gli può essere opposta, salvo che egli abbia già iniziato un esecuzione forzata. Dal contratto simulato bisogna distinguere il contratto fiduciario e il contratto indiretto. 15) LA RAPPRESENTANZA Può accadere che le parti dl contratto siano soggetti diversi dalle parti dl rapporto. E il fenomeno della rappresentanza: un soggetto, il rappresentante, partecipa alla conclusione del contratto con una propria dichiarazione di volontà; un altro soggetto, il rappresentato, subisce gli effetti giuridici della dichiarazione di volontà del rappresentante, acquistando i diritti e assumendo le obbligazioni che dal contratto derivano. Il potere di rappresentanza può essere conferito dall interessato (rappr. Volontaria) oppure derivare dalla legge come nel caso della rappresentanza legale dei genitori rispetto ai figli minori o del tutore rispetto all incapace. Il contratto concluso dal rappresentante, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato. Il rappresentante, infatti, deve contrattare in nome oltre che per conto altrui. Occorre la cosiddetta spendita del nome: il contratto deve essere concluso in nome del rappresentato. L effetto rappresentativo si attua solo se il rappresentante è investito del potere di rappresentanza. Nella rappresentanza legale, questo potere è inerente ad una qualità del rappresentante, quella di genitore o di tutore del rappresentato. Nella rappresentanza volontaria deriva, invece, da una dichiarazione di volontà del rappresentato, che è la procura. La procura è un atto unilaterale con il quale un soggetto investe un altro soggetto del potere di rappresentarlo; ed è un atto unilaterale non eccettizio; è rivolto cioè, non ad un destinatario determinato, ma alla generalità dei terzi, di fronte ai quali il rappresentato legittima il rappresentate a contrattare in suo nome. 16) GLI EFFETTI DEL CONTRATTO L adempimento, da parte dei contraenti, delle obbligazioni assunte con il contratto, prende il nome di esecuzione, o attuazione del contratto. L esecuzione può esaurirsi rapidamente o può avere lunga durata. Per questo motivo si deve distinguere tra contratti a - Esecuzione istantanea: l adempimento si esaurisce nel compimento di un solo fatto, simultaneo alla conclusione del contratto o senza apprezzabile intervallo di tempo rispetto ad essa. - Esecuzione differita: nel caso in cui sia fissato un termine nell adempimento della obbligazione di pagare il prezzo o per consegnare una cosa; differita rispetto alla conclusione del contratto, al momento di scadenza del termine pattuito. - Esecuzione continuata. - Esecuzione periodica. 19

20 Il contratto vincola le parti, ma per regola generale, non produce effetto rispetto ai terzi:nessuno può essere tenuto ad adempiere una obbligazione o può perdere un diritto contro o, cmq, indipendentemente dalla sua volontà. Effetti del contratto di fronte ai terzi: gli effetti del contratto sono limitati alle parti; se io prendo impegni per un terzo, questi è libero di adempiere o meno; nei confronti del contraente sono però vincolato io e dovrò risarcire per danni il primo se non riesco a convincere il terzo. Il contratto a favore del terzo è il contratto in cui le parti (promittente e stipulante) attribuiscono ad un terzo il diritto di pretendere l adempimento di una promessa[art codice civile]. La validità del contratto è subordinata alla condizione che lo stipulante abbia un interesse, anche solo morale, all attribuzione del vantaggio al terzo. Al terzo potrà essere attribuita la titolarità di un diritto, a cui egli stesso discrezionalmente deciderà se ricorrere o meno, e non un vantaggio meramente economico. Tipici esempi sono l accollo, il contratto di trasporto, la rendita a favore di terzi, l assicurazione sulla vita a favore di terzi. Le caratteristiche del contratto a favore del terzo sono : il terzo acquista il diritto verso chi ha fatto la promessa fin dal momento della stipula del contratto a suo favore; il terzo ha facoltà di rinunzia al diritto attribuitogli; lo stipulante può revocare o modificare la stipulazione fino al momento in cui il terzo dichiari espressamente di volere utilizzare il diritto; la causa dell acquisto del diritto è il contratto a favore del terzo; perciò il promittente può opporre al terzo tutte le eccezioni fondate sul contratto ma non quelle fondate sui rapporti tra promittente e stipulante. 17) RISOLUZIONE E RESCISSIONE DEL CONTRATTO RISOLUZIONE La risoluzione del contratto avviene per anomalie nel sinallagma (rapporto che esiste nei contratti a prestazioni corrispettive), di conseguenza, si verifica quando già il contratto è concluso. La causa del contratto,può essere onerosa o gratuita: entrambe la parti, nel primo caso, sono obbligate l una nei confronti dell altra; una sola delle parti,nel secondo caso, assume una obbligazione. Si distingue così fra contratti a titolo oneroso e contratti a titolo gratuito ( la donazione, il comodato, il mandato gratuito, il deposito gratuito ) L idea dello scambio implica quella della loro corrispettività: ciascuna delle parti si obbliga ad una prestazione per avere in cambio la prestazione cui si è obbligata l altra parte; e ciascuna prestazione pè,rispetto all altra, una controprestazione. Questo rapporto di corrispettività tra prestazioni è,tradizionalmente,detto sinallagma. IL sinallagma risulta dal contratto, ne costituisce la causa, ma si realizza nella fase di esecuzione del contratto, quando ciascuna delle parti esegue la propria prestazione. Può però accadere che una delle parti non adempia la propria prestazione; può ancora accadere che la prestazione di una delle parti diventi impossibile per causa a lui non imputabile; può infine accadere che la prestazione di una delle parti diventi eccessivamente onerosa rispetto alla prestazione dell altra. Risoluzione altro non significa se non lo scioglimento del contratto: le ragioni che lo rendono possibile si collocano tra quelle ammesse dalla legge, per le quali il contratto può sciogliersi senza necessitò del mutuo consenso delle parti. A differenza della dichiarazione di nullità,dell annullamento e della dichiarazione di inefficacia originaria(simulazione) che sono 20

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