S ommar io. Capo I DI S POS I Z I ONI GENERALI

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1 L. 7 dicembre 2000, n Dis ciplina delle as sociazioni di promozione sociale S ommario, Preambolo, Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art.10, Art.11, Art.12, Art.13, Ar t.1 4, Art.15, Art.16, Art.17, Art.18, Art.19, Art.20, Art.21, Art.22, Art.23, Art.24, Art.25, Art.26, Art.27, Art.28, Ar t.2 9, Art.30, Art.31, Art.32, Art.33, Note, Continua Not e, S ommar io Capo I DI S POS I Z I ONI GENERALI Art. 1. (Finalita' e oggetto della legge) Art. 2. (As sociazioni di promozione s ociale) Art. 3. (Atto cos titutivo e s tatuto) Art. 4. (Risors e economiche) Art. 5. (Donazioni ed er edita') Art. 6. (Rappr es entanz a) Capo I I REGI S T RI E OSSERVATORI DELL'ASSOCIAZIONISMO S ezione I Regis tri nazionale, regionali e pr ovinciali Art. 7. (Registri) Art. 8. (Disciplina del procedimento per le is cr izioni ai registri nazionale, regionali e provinciali) Art. 9. (Atti soggetti ad is cr izione nei registri) Art. 10. (Ricors i avverso i provvedimenti relativi alle is cr izioni e alle cancellazioni) Capo I I REGI S T RI E OSSERVATORI DELL'ASSOCIAZIONISMO S ezione II Osservatorio nazionale e os s er vatori regionali dell'associazionismo Art. 11. (I stituzione e compos izione dell'os s er vator io naz ionale) Art. 12. (Funzionamento e attribuzioni) Art. 13. (Fondo per l'associazionismo) Art. 14. (Osservatori regionali) Art. 15. (Collaborazione dell'i S T AT ) Art. 16. (Rappor ti con l'osservatorio naz ionale per il volontariato) Art. 17. (Partecipazione alla compos iz ione del CNEL)

2 Capo I I I PRES T AZ I ONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FI S CALE E AGEVOLAZIONI S ezione I Prestazioni degli associati Art. 18. (Prestazioni degli associati) Art. 19. (Flessibilita nell orario di lavoro) Capo I I I PRES T AZ I ONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FI S CALE E AGEVOLAZIONI S ezione II Disciplina fis cale, diritti e altre agevolazioni Art. 20. (Prestazioni in favore dei familiari degli associati) Art. 21. (I mposta s ugli intrattenimenti) Art. 22. (Erogazioni liberali) Art. 23. (T ributi locali) Art. 24. (Acces so al credito agevolato e pr ivilegi) Art. 25. (Messaggi di utilita sociale) Art. 26. (Diritto all informazione ed acces s o ai documenti amministrativi) Art. 27. (T utela degli interessi sociali e collettivi) Art. 28. (Acces so al Fondo s ociale eur opeo) Art. 29. (Norme r egionali e delle pr ovince autonome) Art. 30. (Convenzioni) Art. 31. (S trutture e autor izz azioni temporanee per manifestazioni pubbliche) Art. 32. (S trutture per lo s volgimento delle attivita sociali) Capo I V DI S POS I Z I ONI FINANZIARIE Art. 33. (Copertura finanziar ia) P r eambolo La Camer a dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno appr ovato; I L PRESIDENTE DELLA REPUBB LI CA Promulga la s eguente legge:

3 Capo I DI S POS I Z I ONI GENERALI Ar t.1 (Finalità e oggetto della legge) 1. La Repubblica r iconos ce il valore sociale dell associazionismo liber amente cos tituito e delle sue molteplici attività come es pr es s ione di partecipazione, solidarietà e plur alismo; ne promuove lo s viluppo in tutte le s ue ar ticolazioni territoriali, nella s alvaguar dia della s ua autonomia; favorisce il suo apporto or iginale al conseguimento di finalità di carattere s ociale, civile, culturale e di ricerca etica e s pirituale. 2. La pr es ente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Cos tituzione, detta pr incìpi fondamentali e nor me per la valor iz z az ione dell associazionis mo di promozione s ociale e s tabilis ce i princìpi cui le r egioni e le pr ovince autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le is tituz ioni pubbliche e le associazioni di promozione s ociale nonché i criteri cui debbono uniformars i le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rappor ti. 3. La pr es ente legge ha, altresì, lo s copo di favorire il formarsi di nuove r ealtà as s ociative e di cons olidare e r affor zar e quelle già es is tenti che r ispondono agli obiettivi di cui al presente articolo. Ar t.2 (As sociazioni di promozione s ociale) 1. Sono cons ider ate as s ociaz ioni di promozione s ociale le as s ociaz ioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coor dinamenti o feder az ioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità s ociale a favor e di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno r is petto della liber tà e dignità degli associati. 2. Non sono cons ider ate associazioni di promozione s ociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le or ganizzazioni sindacali, le as s ociazioni dei datori di lavoro, le as s ociazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela es clus iva di interessi economici degli associati. 3. Non costituiscono altr es ì associazioni di promozione s ociale i circoli privati e le as s ociazioni comunque denominate che dis pongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsias i titolo, della quota as s ociativa o che, infine, collegano, in quals ias i forma, la par tecipaz ione s ociale alla titolar ità di azioni o quote di natura patr imoniale.

4 Ar t.3 (Atto cos titutivo e s tatuto) 1. Le as s ociazioni di promozione s ociale s i costituiscono con atto s critto nel quale deve tra l altro es s er e indicata la s ede legale. Nello s tatuto devono es s er e es pr es s amente pr evisti: a) la denominaz ione; b) l oggetto s ociale; c) l attribuzione della r appr es entanza legale dell as s ociazione; d) l assenza di fini di lucro e la pr evis ione che i proventi delle attività non possono, in nessun cas o, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e) l obbligo di reinvestire l eventuale avanzo di gestione a favor e di attività istituz ionali statutariamente pr eviste; f) le nor me s ull or dinamento inter no is pirato a pr incìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la pr evis ione dell elettività delle car iche as s ociative. In relazione alla particolare natur a di talune as s ociazioni, il Ministro per la s olidar ietà s ociale, sentito l Os servatorio nazionale di cui all articolo 11, può cons entire der oghe alla pr es ente disposizione; g) i criteri per l ammissione e l es clus ione degli associati ed i loro diritti e obblighi; h) l obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di app rovazione degli stessi da par te degli organi statutari; i) le modalità di scioglimento dell associazione; l) l obbligo di devoluzione del patrimonio r es iduo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità s ociale. Ar t.4 (Risors e economiche) 1. Le as s ociazioni di promozione s ociale traggono le r is or s e economiche per il loro funzionamento e per lo s volgimento delle lor o attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello S tato, delle r egioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; d) contributi dell Unione eur opea e di organismi internazionali; e) entrate der ivanti da pr es taz ioni di servizi convenzionati; f) proventi delle ces s ioni di beni e s er vizi agli associati e a ter z i, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commer ciale, artigianale o agr icola, svolte in maniera aus iliaria e s ussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate der ivanti da iniz iative pr omozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a pr emi; i) altre entrate compatibili con le finalità s ociali dell associa zionismo di promozione s ociale. 2. Le as s ociazioni di promozione s ociale s ono tenute per almeno tr e anni alla cons er vaz ione della documentaz ione, con l indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle r isor s e economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le r isor s e economiche di cui alla lettera g),

5 della documentaz ione r elativa alle er ogaz ioni liberali se finalizzate alle detraz ioni di imposta e alle deduz ioni dal reddito imponibile di cui all articolo 22. Ar t.5 (Donazioni ed er edità) 1. Le as s ociazioni di promozione s ociale pr ive di personalità giur idica pos s ono r icever e donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l obbligo di destinare i beni ricevuti e le lor o r endite al conseguimento delle finalità pr evis te dall atto cos titutivo e dallo statuto. 2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intes tati alle associazioni. Ai fini delle tras cr izioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile. Ar t.6 (Rappr es entanz a) 1. Le as s ociazioni di promozione s ociale anche non riconosciute s ono r appr es entate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo s tatuto, è confer ita la r appr es entanza legale. 2. Per le obbligazioni assunte dalle per s one che r appr es entano l as s ociazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro dir itti sul patrimonio dell associazione medes ima e, solo in via s us s idiar ia, possono r ivaler s i nei confronti delle per s one che hanno agito in nome e per conto dell as s ociazione. Capo I I REGI S T RI E OSSERVATORI DELL ASSOCIAZIONISMO S ezione I Regis tri nazionale, regionali e pr ovinciali Ar t.7 (Registri) 1. Presso la Pr es idenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale pos s ono is cr iver s i, ai fini dell applicazione della pr es ente legge, le as s ociazioni di promozione s ociale a car attere nazionale in possesso dei requisiti di cui all articolo 2, costituite ed oper anti da almeno un anno. Alla tenuta del registro s i provvede con le or dinar ie r isor s e finanziarie, umane e s trumentali del Dipartimento per gli affari sociali. 2. Per associazioni di promozione s ociale a car attere naz ionale s i intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque r egioni ed in almeno venti province del territorio naz ionale.

6 3. L iscrizione nel registro naz ionale delle associazioni a car attere nazionale compor ta il diritto di automatica is cr iz ione nel registro medes imo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma Le r egioni e le pr ovince autonome di Trento e di Bolzano is tituis cono, rispettivamente, registri su scala r egionale e pr ovinciale, cui possono is criver s i tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all articolo 2, che s volgono attività, rispettivamente, in ambito r egionale o provinciale. Ar t.8 (Disciplina del procedimento per le is cr izioni ai registri nazionale, regionali e pr ovinciali) 1. Il Ministro per la s olidar ietà s ociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della pr es ente legge, emana un appos ito regolamento che disciplina il procedimento per l emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle as s ociazioni a car attere nazionale nel registro nazionale di cui all articolo 7, comma 1, e la per iodica r evis ione dello stes so, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n Le r egioni e le pr ovince autonome di Trento e di Bolzano dis ciplinano con proprie leggi, entro centottanta gior ni dalla data di entrata in vigore della pr es ente legge, l istituzione dei registri di cui all articolo 7, comma 4, i procedimenti per l emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle as s ociazioni che s volgono attività in ambito r egionale o provinciale nel registro r egionale o pr ovinciale nonch la per iodica r evis ione dei registri regionali e pr ovinciali, nel rispetto dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n Le r egioni e le province autonome tras mettono altr es ì annualmente copia aggior nata dei registri all Os servatorio nazionale di cui all articolo Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e pr ovinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclus ione del procedimento e pos s ono s tabilire che, decorso inutilmente il termine pr efissato, l iscrizione s i intenda as s entita. 4. L iscrizione nei registri condizione neces saria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla pr es ente legge e dalle leggi regionali e pr ovinciali di cui al comma 2. Ar t.9 (Atti soggetti ad is cr izione nei registri) 1. Nei registri di cui all articolo 7 devono r is ultar e l atto cos titutivo, lo s tatuto, la s ede dell associazione e l ambito territoriale di attività. 2. Nei registri devono essere is cr itti altresì le modificaz ioni dell atto cos titutivo e dello s tatuto, il trasferimento della s ede, le deliberazioni di scioglimento.

7 Ar t.1 0 (Ricors i avverso i provvedimenti relativi alle is cr izioni e alle cancellazioni) 1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazion ammesso r icor s o in via amministrativa, nel caso s i tratti di associazioni a car attere nazionale, al Ministro per la s olidar ietà s ociale, che decide pr evia acquis iz ione del parere vincolante dell Osservatorio nazionale di cui all articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che oper ano in ambito r egionale o nell ambito delle pr ovince autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta r egionale o pr ovinciale, previa acquis iz ione del parere vincolante dell osservatorio regionale pr evisto dall articolo Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazion ammesso, in ogni caso, entro s essanta gior ni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta gior ni dalla s cadenz a del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle par ti che ne abbiano fatto richies ta. La decisione del tribunal appellabile, entro tr enta gior ni dalla s ua notifica, al Consiglio di S tato, il quale decide con le s tes s e modalità entr o s essanta gior ni. S ezione II Osservatorio nazionale e os s er vator i regionali dell associazionismo Ar t.11 (I stituzione e compos izione dell Os s er vator io naz ionale) 1. In sede di prima attuazione della pr es ente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la s olidarietà s ociale, istituito l Os s er vator io nazionale dell as s ociazionis mo, di seguito denominato " Osservatorio", presieduto dal Ministro per la s olidarietà s ociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappr es entanti delle as s ociazioni a carattere naz ionale maggior mente r appr es entative, 10 rappr es entanti estratti a s or te tra i nominativi indicati da altr e as s ociazioni e 6 esperti. 2. Le as s ociazioni di cui al comma 1 devono essere is cr itte nei registri ai rispettivi livelli. 3. L Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni. 4. L Osservatorio s i riunisce al massimo otto volte l anno, dura in carica tr e anni ed i suoi componenti non possono es s er e nominati per più di due mandati. 5. Per il funzionamento dell Osservatorio autor izzata la s pes a massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal Entro tr e anni dalla data di entrata in vigore della pr es ente legge, il Ministro per la solidarietà s ociale, sentite le Commissioni p arlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell Osservatorio naz ionale da par te delle associazioni di promozione s ociale iscr itte nei registri nazionale e r egionali.

8 7. Alle attività di segreteria conn esse al funzionamento dell Osservatorio s i provvede con le ordinarie r isor s e finanziarie, umane e s trumentali del Dipartimento per gli affari sociali. Ar t.12 (Funzionamento e attribuzioni) 1. Per lo s volgimento dei suoi compiti l Osservatorio, che ha s ede pr es s o il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un appos ito r egolamento entr o s es s anta giorni dall insediamento. 2. Con regolamento, appr ovato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro s es s anta gior ni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dis ciplinati le pr ocedure per la ges tione delle r is or s e as s egnate all Os servatorio e i rappor ti tra l Os s er vator io e il Dipartimento per gli affari sociali. 3. All Osservatorio s ono as s egnate le s eguenti competenze: a) assistenza alla Pr es idenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell aggior namento del registro nazionale; b) promozione di studi e r icer che s ull as s ociazionis mo in I talia e all es ter o; c) pubblicazione di un rapporto biennale s ull andamento del fenomeno associativo e s ullo s tato di attuazione della nor mativa eur opea, nazionale e r egionale s ull associazionismo; d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggior namento per lo s volgimento delle attività associative nonch di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge; e) pubblicaz ione di un bollettino periodico di informazione e pr omoz ione di altre iniziative volte alla diffus ione della conos cenz a dell as s ociaz ionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e s ociale; f) appr ovazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all articolo 7 per fare fr onte a par ticolar i emergenze sociali e per favorire l applicaz ione di metodologie di intervento par ticolar mente avanzate; g) promozione di scambi di conoscenze e for me di collaborazione fr a le as s ociazioni di promozione s ociale italiane e fr a ques te e le as s ociaz ioni straniere; h) organizzazione, con cadenza tr iennale, di una confer enza naz ionale s ull associazionismo, alla quale par tecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate; i) esame dei messaggi di utilità s ociale r edatti dalle as s ociazioni iscritte nei registri di cui all articolo 7, loro deter minazione e tras mis s ione alla Pr es idenz a del Consiglio dei ministri. 4. Per lo s volgimento dei propri compiti l Osservatorio s i avvale delle r isor s e umane e strumentali messe a dis pos iz ione dal Dipartimento per gli affari sociali. 5. Per gli oneri derivanti dall attuazione del presente ar ticolo autor izz ata la s pes a mas s ima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire milioni annue a decor r er e dal Ar t.13 (Fondo per l associazionismo) 1. E istituito, presso la Pr es idenz a del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l associazionismo, finalizzato a s os tenere finanziar iamente le iniz iative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell articolo 12.

9 2. Per il funzionamento del Fondo autor izzata la s pes a mas s ima di lire milioni per il 2000, milioni per il 2001 e milioni annue a decorrere dal Ar t.14 (Osservatori regionali) 1. Le r egioni istituiscono os s er vator i regionali per l associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da s tabilire con la legge r egionale di cui all articolo 8, comma Per gli oneri derivanti dall attuazione del presente ar ticolo e dell ar ticolo 7, comma 4, autorizzata la s pesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal Al riparto delle r isor s e di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà s ociale, sentita la Confer enza per manente per i rapporti tra lo S tat o, le r egioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ar t.15 (Collaborazione dell I S T AT ) 1. L Istituto naz ionale di statistica (I S T AT ) tenuto a for nir e all Os s er vator io adeguata assis tenza per l effettuazione di indagini statistiche a livello naz ionale e r egionale e a collaborare nelle medes ime mater ie con gli osservatori regionali. 2. Per gli oneri derivanti dall attuazione del presente ar ticolo autor izz ata la s pes a di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal Ar t.16 (Rappor ti con l Osservatorio naz ionale per il volontariato) 1. L Osservatorio s volge la s ua attività in collaborazione con l Osservatorio naz ionale per il volontariato di cui all articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle mater ie di comune interesse. 2. L Osservatorio e l Osservatorio naz ionale per il volontariato s ono convocati in seduta congiunta almeno una volta all anno, sotto la pr es idenz a del Ministro per la s olidarietà s ociale o di un suo delegato. 3. Per gli oneri derivanti dall attuazione del presente ar ticolo autor izzata la s pes a mas s ima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.

10 Ar t.17 (Partecipazione alla compos iz ione del CNEL) 1. L Osservatorio e l Osservatorio naz ionale per il volontariato des ignano dieci membri del Cons iglio nazionale dell economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le per s one indicate dalle associazioni di promozione s ociale e dalle or ganizzazioni di volontariato maggior mente rappr es entative. 2. L alinea del comma 1 dell articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sostituito dal seguente: "Il Consiglio nazionale dell economia e del lavoro compos to di esperti, rappr es entanti delle as s ociaz ioni di promozione s ociale e delle or ganizzazioni di volontariato e rappr es entanti delle categor ie pr oduttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la s eguente r ipar tizione: ". 3. All articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I ), inserito il seguente: "1-bis) dieci rappres entanti delle as s ociazioni di promozione s ociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque des ignati dall Osservatorio nazionale dell as s ociazionis mo e cinque des ignati dall Osservatorio naz ionale per il volontariato; ". 4. All articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 inserito il seguente: "2- bis. I rappr es entanti delle as s ociazioni di promozione s ociale e delle or ganiz zazioni di volontariato s ono des ignati ai sensi delle nor me vigenti. Le des ignazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri". 5. Per gli oneri derivanti dall attuazione del presente ar ticolo autor izz ata la s pes a mas s ima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decor r er e dal Capo I I I PRES T AZ I ONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FI S CALE E AGEVOLAZIONI S ezione I Prestazioni degli associati Ar t.18 (Prestazioni degli associati) 1. Le as s ociazioni di promozione s ociale s i avvalgono pr evalentemente delle attività pr es tate in forma volontar ia, libera e gr atuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. 2. Le as s ociazioni possono, inoltre, in caso di particolare neces s ità, assumere l avoratori dipendenti o avvaler s i di prestazioni di lavoro autonomo, anche r icorrendo a pr opr i associati.

11 Ar t.19 (Flessibilità nell orario di lavoro) 1. Per poter espletare le attività istituz ionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all articolo 30, i lavoratori che facciano par te di associazioni iscritte nei registri di cui all articolo 7 hanno diritto di usufruire delle for me di flessibilità dell or ar io di lavoro o delle tur nazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l organizzazione aziendale. S ezione II Disciplina fis cale, diritti e altre agevolazioni Ar t.20 (Prestazioni in favore dei familiari degli associati) 1. Le ces s ioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equipar ate, ai fini fiscali, a quelle r es e agli associati. 2. Per gli oneri derivanti dall attuazione del presente ar ticolo autor izzata la s pes a mas s ima di lire milioni per il 2000, lire milioni per il 2001 e lire milioni a decor r er e dal Ar t.21 (I mposta s ugli intrattenimenti) 1. In deroga alla dispos iz ione di cui all articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legis lativo 26 febbr aio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle as s ociazioni di promozione s ociale non concorrono alla for maz ione della bas e imponibile, ai fini dell imposta s ugli intrattenimenti. 2. Per gli oneri derivanti dall attuazione del presente ar ticolo autor izzata la s pes a mas sima di lire milioni per il 2001 e lire milioni a decorrere dal Ar t.22 (Erogazioni liberali) 1. Al testo unico delle impos te s ui redditi, appr ovato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s uccessive modificaz ioni, sono appor tate le s eguenti modificazioni:

12 a) all articolo 13-bis: 1) al comma i), relativo alle detraz ioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) aggiunta la s eguente: "i-quater) le er ogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favor e delle as s ociazioni di promozione s ociale iscr itte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l ultimo per iodo della lettera i-bis)" ; 2) al comma 3, relativo alla detr az ione pr opor zionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla s ocietà medes ima, le par ole: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)" sono s os tituite dalle s eguenti: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)" ; b) all articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità s ociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera c-septies) aggiunta la s eguente: "cocties) le er ogaz ioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiar ato, a favor e di associazioni di promozione s ociale iscr itte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge" ; c) all articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell articolo 13-bis" sono s os tituite dalle s eguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h- bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell articolo 13-bis" ; d) all articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le par ole: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h - bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell articolo 13-bis" sono s os tituite dalle s eguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell articolo 13-bis" ; e) all articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le par ole: "oneri indicati alle letter e a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell articolo 13-bis" sono s os tituite dalle s eguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell articolo 13-bis". 2. Per gli oneri derivanti dall attuazione del presente ar ticolo autor izz ata la s pes a mas s ima di lire milioni per il 2001 e lire milioni a decorrere dal Ar t.23 (T ributi locali) 1. Gli enti locali possono deliberare r iduzioni sui tributi di propria competenz a per le associazioni di promozione s ociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legis lativo 25 febbr aio 1995, n. 77, e s ucces s ive modificazioni. Ar t.24 (Acces so al credito agevolato e pr ivilegi) 1. Le pr ovvidenze cr editizie e fideiussorie pr eviste dalle nor me per le cooper ative e i loro cons orzi sono es tes e, senza ulter ior i oneri per lo S tato, alle as s ociazioni di promozione s ociale e alle or ganizzazioni di volontariato is critte nei rispettivi registri che, nell ambito delle convenzioni di cui all articolo 30, abbiano ottenuto l appr ovazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico iner enti alle finalità is tituzionali.

13 2. I crediti delle as s ociaz ioni di promozione s ociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le ces sioni di beni hanno pr ivilegio gener ale s ui beni mobili del debitore ai sensi dell articolo 2751-bis del codice civile. 3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell ar ticolo 2777 del codice civile. Ar t.25 (Messaggi di utilità s ociale) 1. Ai sensi dell articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Pr es idenza del Consiglio dei minis tri trasmette alla s ocietà conces s ionar ia del servizio pubblico r adiote levis ivo i messaggi di utilità s ociale r icevuti dall Osservatorio. 2. All articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le par ole: "alle associazioni nazionali del movimento cooper ativo giur idicamente r iconos ciute," sono ins erite le seguenti: "alle as s ociazioni di promozione s ociale iscr itte nei registri nazionale e r egionali,". Ar t.26 (Diritto all infor maz ione ed accesso ai documenti amministrativi) 1. Alle associazioni di promozione s ocial r iconos ciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n Ai fini di cui al comma 1 sono cons ider ate s ituazioni giuridicamente r ilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione s ociale. Ar t.27 (T utela degli interessi sociali e collettivi) 1. Le as s ociazioni di promozione s ociale s ono legittimate: a) a pr omuover e az ioni giurisdizionali e ad inter venire nei giudizi promossi da ter z i, a tutela dell interesse dell associazione; b) ad inter venire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla les ione di interessi collettivi concernenti le finalità gener ali perseguite dall as s ociazione; c) a r icor r er e in sede di giurisdizione amministrativa per l annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b). 2. Le as s ociazioni di promozione s ociale s ono legittimate altres ì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

14 Ar t.28 (Acces so al Fondo s ociale eur opeo) 1. Il Governo, dintesa con le r egioni e con le pr ovince autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l accesso delle as s ociazioni di promozione s ociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo s ociale eur opeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonch, in collaborazione con la Commissione delle Comunità eur opee, per facilitare l acces s o ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da par te degli Stati membri e i finanziamenti sotto for ma di sovvenzioni globali. Ar t.29 (Norme r egionali e delle pr ovince autonome) 1. Le leggi regionali e le leggi delle pr ovince autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favor is cono lo s viluppo dell as s ociazionis mo di promozione s ociale, salvaguardandone l autonomia di organizzazione e di iniziativa. Ar t.30 (Convenzioni) 1. Lo S tato, le r egioni, le pr ovince autonome di Trento e di Bolzano, le pr ovince, i comuni e gli altri enti pubblici possono s tipular e convenz ioni con le associazioni di promozione s ociale, iscritte da almeno s ei mesi nei registri di cui all articolo 7, per lo s volgimento delle attività previste dallo s tatuto vers o ter zi. 2. Le convenzioni devono contener e dispos izioni dirette a gar antir e l es is tenza delle condizioni neces sarie a s volger e con continuità le attività s tabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre pr eveder e for me di verifica delle pr es taz ioni e di controllo della lor o qualità nonch le modalità di rimborso delle s pes e. 3. Le as s ociazioni di promozione s ociale che s volgono attività mediante convenz ioni devono assicurare i propri aderenti che pr es tano tale attività contr o gli infortuni e le malattie connessi con lo s volgimento dell attività s tessa, nonch per la r es pons abilità civile ver s o ter z i. 4. Con decreto del Ministro per la s olidarietà s ociale, di concerto con il Ministro dell industria, del commercio e dell ar tigianato, da emanar e entr o s ei mesi dalla data di entrata in vigore della pr es ente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e s ono dis ciplinati i relativi controlli. 5. La coper tur a as s icur ativa di cui al comma 3 lemento essenziale della convenz ione e gli oneri relativi sono a car ico dell ente con il quale viene s tipulata la convenzione medes ima. 6. Le pr es cr izioni di cui al presente ar ticolo s i applicano alle convenzioni stipulate o r innovate successivamente alla data di entrata in vigore della pr es ente legge.

15 Ar t.31 (S trutture e autor izz azioni temporanee per manifestazioni pubbliche) 1. Le amministrazioni statali, con le pr opr ie s tr utture civili e militar i, e quelle r egionali, provinciali e comunali possono pr eveder e for me e modi per l utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative tempor anee delle as s ociazioni di promozione sociale e delle or ganizzazioni di volontariato pr evis te dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. 2. Alle associazioni di promozione s ociale, in occasione di particolari eventi o manifes tazioni, il sindaco può conceder e autor izzazioni temporanee alla s omministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e par ametri di cui all articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n Tali autorizzazioni sono valide s oltanto per il periodo di svolgimento delle pr edette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e s ono r ilas ciate alla condiz ione che l addetto alla s omminis tr az ione s ia iscr itto al registro degli esercenti commerciali. 3. Le as s ociazioni di promozione s ociale s ono autor izz ate ad es ercitar e attività tur is tiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le as s ociazioni sono tenute a s tipular e polizze assicurative s econdo la nor mativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzar e le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l obbligo di specificare che es s e s ono riservate ai propri associati. Ar t.32 (S trutture per lo s volgimento delle attività s ociali) 1. Lo S tato, le r egioni, le pr ovince e i comuni possono conceder e in comodato beni mobili ed immobili di loro pr opr ietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle as s ociazioni di promozione sociale e alle or ganizzazioni di volontariato previs te dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle lor o attività is tituzionali. 2. All articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), inserita la seguente: "b-bis) ad as s ociazioni di promozione s ociale iscr itte nei registri nazionale e regionali;". 3. All articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le par ole: "senza fini di lucro," sono ins er ite le s eguenti: "nonch ad as s ociazioni di promozione s ociale iscr itte nei registri nazionale e r egionali,". Per gli oneri derivanti dall attuazione del presente comma autorizzata la s pes a di lire milioni annue a decorrere dall anno La s ede delle as s ociazioni di promozione s ociale ed i locali nei quali si svolgono le r elative attività s ono compatibili con tutte le des tinaz ioni d uso omogenee pr eviste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla des tinaz ione ur banis tica. 5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle nor me di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotaz ione delle r elative attrezzature e per la lor o ges tione, le as s ociaz ioni di promozione s ociale s ono ammesse ad usufruire, nei limiti delle r isor s e finanz iar ie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolaz ioni

16 previste per i privati, in particolare per quanto attiene all acces s o al credito agevolato. Capo I V DI S POS I Z I ONI FINANZIARIE Ar t.33 (Copertura finanziar ia) 1. All onere der ivante dall attuazione della pr es ente legge, valutato nella misura di lire milioni per l anno 2000, di lire milioni per l anno 2001 e di lire milioni a decorrere dall anno 2002, si provvede mediante r iduzione dello s tanziamento is cr itto, ai fini del bilancio tr iennale , nell ambito dell unità pr evis i onale di base di parte cor r ente " Fondo s peciale" dello s tato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l anno finanziar io 2000, allo s copo par zialmente utilizz ando, quanto a lire milioni per l anno 2000, lire milioni per l anno 2001 e lire milioni a decor r er e dall anno 2002, l accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della pr ogr ammazione economica, e quanto a lir e milioni per l anno 2001 e lire milioni a decorrere dall anno 2002, l accantonamento r elativo al Ministero dell ambiente. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della pr ogr ammazione economica autor iz z ato ad appor tar e, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.la pr es ente legge, munita del sigillo dello S tato, sarà ins er ita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque s petti di osservarla e di farla os s er var e come legge dello S tato. Not e Avvertenza: I l testo delle note qui pubblicato e s tato r edatto dall amministrazione competente per materia, ai sensi dell art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle dispos izioni sulla pr omulgaz ione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e s ulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, appr ovato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle dispos izioni di legge modificate o alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all ar t. 1, comma 2: - I testi degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Cos tituz ione s ono i seguenti: " Art La Repubblica r iconos ce e gar antis ce i diritti inviolabili dell uomo, sia come s ingolo, sia nelle for maz ioni sociali ove s i svolge la s ua per s onalita, e r ichiede l adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta politica, economica e s ociale". " Art E compito della Repubblica r imuover e gli ostacoli di ordine economico e s ociale, che, limitando di fatto la liber ta e l eguaglianz a dei cittadini, impediscono il pieno s viluppo della persona umana e l effettiva par tecipaz ione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e s ociale del Paese". " Art Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le pr opr ie pos s ibilita e la pr opr ia scelta, una attivita o una funz ione che concor r a al progresso mater iale o s pir ituale della societa ". " Art La Repubblica pr omuove lo s viluppo della cultur a e la r icer ca s cientifica e tecnica.

17 T utela il paesaggio e il patrimonio s tor ico e ar tis tico della Naz ione". " Art I cittadini hanno dir itto di associarsi liberamente, senza autor iz z az ione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. S ono pr oibite le as s ociazioni segrete e quelle che per s eguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.". Nota all ar t. 5, comma 2: - I testi degli articoli 2659 e 2660 del codice civile s ono i seguenti: " Art (Nota di trascrizione). - Chi domanda la tr as cr iz ione di un atto tr a vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono es s er e indicati: 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale delle par ti, nonche il regime patr imoniale delle s tes s e, se coniugate, secondo quanto r is ulta da lor o dichiarazione r es a nel titolo o da cer tificato dell ufficiale di stato civile; la denominaz ione o la ragione s ociale, la s ede e il numero di codice fis cale delle per s one giur idiche, delle s ocieta previste dai capi II, III e I V del titolo V del libro quinto e delle as s ociaz ioni non riconosciute, con l indicazione, per queste ultime e per le s ocieta s emplici, anche delle gener alita delle persone che le r appr es entano s econdo l atto cos titutivo; 2) il titolo di cui si chiede la tr as cr iz ione e la data del medesimo; 3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha r icevuto l atto o autenticato le firme, o l autorita giudiziaria che ha pr onunciato la s entenz a; 4) la natura e la s ituaz ione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicaz ioni richieste dall art. 2826, nonche nel caso pr evis to dall ar t bis, comma 4, la s uper ficie e la quota es pr es s a in millesimi di cui a ques t ultima dis pos iz ione. S e l acquisto, la r inunzia o la modificazione del diritto s ono s ottoposti a ter mine o a condiz ione, se ne deve far e menzione nella nota di trascrizione. Tale menz ione non e necessaria s e, al momento in cui l atto s i trascrive, la condiz ione s os pens iva s i e verificata o la condiz ione risolutiva e mancata ovvero il termine e s caduto". " Art (Trascrizione degli acquisti a caus a di morte). - Chi domanda la tr as cr iz ione di un acquisto a caus a di morte deve pr es entar e, oltre l atto indicato dall ar t. 2648, il certificato di morte dell autore della s ucces s ione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l acquis to s egue in base a es s o. Deve anche pr es entar e una nota in doppio or iginale con le s eguenti indicazioni: 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell er ede o legatar io e del defunto; 2) la data di morte; 3) se la s uccessione e devoluta per legge, il vincolo che univa all autor e il chiamato e la quota a ques to s pettante; 4) se la s uccessione e devoluta per testamento, la for ma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l ha r icevuto o che l ha in deposito; 5) la natura e la s ituaz ione dei beni con le indicazioni richieste dall ar t. 2826; 6) la condiz ione o il termine, qualora s iano appos ti alla dis pos iz ione tes tamentar ia, salvo il cas o contemplato dal secondo comma del precedente ar ticolo, nonche la s os tituz ione fidecommis saria, qualora s ia s tata dis pos ta a nor ma dell art. 692.". Nota all ar t. 8, commi 1 e 2: - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove nor me in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n Nota all ar t. 12, comma 2: - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell attivita di Governo e or dinamento della Pr es idenz a del Consiglio dei Ministri", e pubblicata nella Gaz z etta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento or dinar io. Nota all ar t. 16, comma 1: - La legge 11 agosto 1991, n. 266 recante: " Legge-quadro s ul volontariato", e pubblicata nella Gaz z etta Ufficiale 22 agosto 1991, n I l testo dell art. 12, e il seguente: " Art. 12 (Osservatorio nazionale per il volontariato).

18 - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, e istituito l Os s er vator io naz ionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e compos to da dieci rappr es entanti delle or ganizzazioni e delle feder azioni di volontariato oper anti in almeno s ei regioni, da due es per ti e da tr e rappr es entanti delle or ganizzazioni sindacali maggior mente r appr es entative. L Osservatorio, che s i avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a dis pos iz ione dal Segretariato generale della Pr es idenz a del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti: a) provvedere al censimento delle or ganizzazioni di volontariato ed alla diffus ione della conos cenza delle attivita da esse s volte; b) promuovere r icer che e s tudi in I talia e all es ter o; c) fornire ogni utile elemento per la pr omoz ione e lo s viluppo del volontariato; d) appr ovar e pr ogetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato is cr itte nei registri di cui all art. 6 per far fronte ad emer genze sociali e per favorire l applicazione di metodologie di intervento par ticolarmente avanzate; e) offrire s os tegno e cons ulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della pr es ente legge; f) pubblicare un rapporto biennale s ull andamento del fenomeno e s ullo s tato di attuazione delle nor mative nazionali e r egionali; g) sostenere, anche con la collaborazione delle r egioni, iniziative di formazione ed aggior namento per la pr es taz ione dei servizi; h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e pr omuover e altre iniziative finalizzate alla cir colaz ione delle notizie attinenti l attivita di volontariato; i) promuovere, con cadenza tr iennale, una Confer enza naz ionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati. 2. E istituito, presso la Pr es idenz a del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il fondo per il volontariato, finalizzato a s os tener e finanz iar iamente i progetti di cui alla letter a d) del comma 1.". Note all ar t. 17, commi 2 e 3: - La legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante: "Norme s ul Consiglio naz ionale dell economia e del lavoro", e pubblicata nella Gaz z etta Ufficiale del 5 gennaio 1987, n S i riporta il testo dell ar t. 2, come modificato dalla legge qui pubblicata: " Art I l Consiglio nazionale dell economia e del lavoro e compos to di esperti rappr es entanti delle associazioni di promozione s ociale e delle or ganizz azioni di volontariato e r appr es entanti delle categor ie pr oduttive in numero di centoventuno, oltre al presidente s econdo la s eguente ripartizione: I ) dodici esperti, qualificati esponenti della cultur a economica, sociale e giur idica, dei quali: a) otto nominati dal Presidente della Repubblica; b) quattro proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri; I -bis) dieci rappres entanti delle as s ociazioni di promozione s ociale e delle or ganizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque des ignati dall Osservatorio naz ionale dell associazionis mo e cinque des ignati dall Osservatorio nazionale per il volontariato; II) novantanove r appr es entanti delle categor ie pr oduttive di beni e s er vizi nei settori pubblico e privato, dei quali quarantaquattro r appr es entanti dei lavoratori dipendenti, diciotto rappr es entanti dei lavoratori autonomi, trentasette r appr es entanti delle impr es e. 2. La r appr es entanza dei lavoratori dipendenti e articolata in modo da gar antir e quella dei lavoratori dell agricoltura e della pes ca, dell industria, del commercio e dell ar tigianato, dei servizi, con particolare r iguar do ai settori del trasporto, del credito e delle as s icur az ioni, nonche della pubblica amministrazione. Dei quarantaquattro membr i di cui essa cons iste, cinque r appr es entano i dirigenti pubblici e pr ivati e i quadri intermedi. 3. La r appr es entanza dei lavoratori autonomi e cosi composta: a) cinque r appr es entanti dei coltivatori diretti; b) cinque r appres entanti degli artigiani; c) quattro r appr es entanti dei liberi professionisti; d) quattro r appres entanti delle cooper ative di produzione e di consumo. 4. La r appr es entanza delle impr es e e cos i compos ta: a) cinque r appr es entanti dell agricoltura e della pes ca; b) quattordici rappr es entanti dell industria;

19 c) sette r appr es entanti del commercio e del turismo in modo che s ia comunque as s icur ata una adeguata r appr es entanza al settore del turismo; d) otto r appr es entanti dei servizi in modo che s ia comunque assicurata una adeguata rappr es entanza ai settori del trasporto, del credito e delle as s icur azioni; e) un rappr es entante dell I RI ; f) un rappr es entante dell ENI; g) un rappr es entante dell EFI M.0 5. Nell ambito della r appr es entanza, di cui al comma 4, con particolare r ifer imento ai settori dell industria e del trasporto, e garantita la pr es enza delle imprese a par tecipaz ione s tatale e delle impr es e municipalizzate.". Nota all ar t. 17, comma 4: - I l testo dell ar t. 4 della citata legge 30 dicembre 1986, n. 936, e il seguente: " Art. 4 (Procedura di nomina dei rappr es entanti delle categor ie pr oduttive) Nove mes i prima della s cadenza del mandato dei membri del Consiglio, la Pr es idenz a del Consiglio dei Ministri da avviso di tale s cadenza e dei termini di cui al presente ar ticolo, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le or ganizzazioni sindacali di carattere naz ionale, entro tr enta gior ni dalla pubblicazione dell avviso nella Gaz z etta Ufficiale, fanno per venire alla Pr es idenz a del Consiglio dei Ministri le designazioni dei rappr es entanti delle categor ie pr oduttive di cui all art bis. I rappr es entanti delle associazioni di promozione s ociale e delle or ganizz azioni di volontariato s ono des ignati ai sensi delle nor me vigenti. Le des ignazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei trenta gior ni succes s ivi, uditi i Ministri interessati, definis ce l elenco dei rappr es entanti delle or ganizzazioni sindacali maggior mente rappr es entative e lo comunica a tutte le or ganizzazioni designanti. 4. Il ricorso avverso tale atto e pr esentato dalle or ganizzazioni, entro tr enta gior ni dalla comunicazione del medesimo, alla Pr es idenza del Consiglio dei Ministri, che ne da comunicazione alle altre or ganizzaz ioni interessate. 5. Nel ricorso le or ganizzazioni sono tenute a for nir e tutti gli elementi necessari dai quali si possa des umer e il grado di rappresentativita, con particolare r iguar do all ampiezz a e alla diffusione delle lor o s tr utture or ganizzative, alla cons istenza numer ica, alla lor o par tecipazione effettiva alla for maz ione e alla s tipulaz ione dei contratti o accor di collettivi nazionali di lavoro e alle compos izioni delle controver s ie individuali e collettive di lavoro. 6. Analoga documentaz ione, a tutela dei propri interessi, possono for nire, entro i successivi trenta gior ni dalla notifica del ricorso, le or ganizzazioni controinteressate. 7. Il ricorso e decis o, udite le par ti, entro quar antacinque gior ni con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. 8. Le nor me di cui al presente ar ticolo s i applicano anche alle impr es e a car attere naz ionale a gestione pubblica, non rappres entate da or ganizzazioni sindacali, le quali intendano pr oceder e a des ignaz ioni nell ambito della r appr es entanz a delle impr es e. In caso di ricorso, gli interessati sono tenuti a for nir e tutti gli elementi necessari dai quali si possa des umer e il proprio gr ado di rappr es entativita nel settore di appartenenza, con particolare r ifer imento al valore aggiunto e all indice occupaz ionale. 9. Le dis pos izioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai rappr es entanti dell I RI, dell ENI e dell EFI M, le cui designazioni sono effettuate dai rispettivi organi deliberanti, nonche ai rappr es entanti dei liberi professionisti, le cui designazioni sono effettuate dagli ordini nazionali dei professionisti scelti, di volta in volta, dal Ministro di grazia e gius tizia d intes a con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 10. I membri del CNEL, di cui al presente ar ticolo, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica s u proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliber az ione del Cons iglio dei Ministri.". Nota all ar t. 21, comma 1: - I l decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legis lativo 26 febbr aio 1999, n. 60, recante: "Imposta s ugli spettacoli", e pubblicato nella Gaz z etta Ufficiale dell 11 novembre 1972, n. 292, supplemento or dinar io n. 2. I l testo dell art. 3, comma 3, e il seguente: " 3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attivita di cui al comma 1 siano or ganizz ati da enti,

20 societa o associazioni per i propri soci, l imposta s i applica: a) sull intero ammontare delle quote o contr ibuti associativi corrisposti, se l ente abbia come unico s copo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attivita; b) sulla par te dell ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all attivita soggetta all imposta, qualora l ente s volga anche altre attivita; c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e s ulle s omme o valor i corrisposti per le voci di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.". Note all ar t. 22, comma 1: - I l decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s uccessive modificazioni, recante: "Approvazione del testo unico delle impos te s ui redditi", e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento or dinar io. - S i riporta il testo degli articoli 13-bis, 65, 110-bis, 113 e 114, come modificati dalla legge qui pubblicata: " Art. 13-bis (Detrazioni per oneri) Dall imposta lor da s i detrae un importo par i al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella deter minaz ione dei singoli redditi che concorrono a for mar e il reddito comples s ivo: a) gli interessi passivi e r elativi oneri accessori, nonche le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a s oggetti residenti nel territorio dello S tato o di uno S tato membro della Comunita eur opea ovvero a s tabili organizzazioni nel territorio dello S tato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; b) gli interessi passivi, e r elativi oneri acces s or i, nonche le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a s oggetti residenti nel territorio dello S tato o di uno S tato membro della Comunita eur opea ovvero a s tabili organizzazioni nel territorio dello S tato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca s u immobili contratti per l acquis to dell unita immobiliare da adibir e ad abitaz ione pr incipale entro s ei mesi dall acquisto stes so, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L acquisto della unita immobiliare deve essere effettuato nei sei mes i antecedenti o s ucces s ivi alla data della s tipulaz ione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l originario contr atto e es tinto e ne viene s tipulato uno nuovo di importo non superiore alla r es idua quota di capitale da rimborsare, maggior ata delle s pes e e degli oneri correlati. Per abitazione pr incipale s i intende quella nella quale il contribuente dimor a abitualmente. La detr az ione s petta non oltre il periodo d impos ta nel corso del quale e var iata la dimor a abituale; non si tiene conto delle var iazioni dipendenti da tr as fer imenti per motivi di lavoro. In caso di contitolarita del contratto di mutuo o di piu contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire e r ifer ito all ammontare comples s ivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione s os tenuti. La detr az ione s petta, nello stes so limite comples s ivo e alle s tes s e condizioni, anche con riferimento alle s omme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unita immobiliari di nuova cos tr uzione, alla cooper ativa o all impresa cos tr uttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione r elativi ai mutui ipotecari contratti dalla s tes s a e ancor a indivis i; c) le s pes e s anitar ie, per la par te che eccede lire 250 mila. Dette s pes e s ono cos tituite esclus ivamente dalle s pes e mediche, diverse da quelle indicate nell ar t. 10, comma 1, lettera b), e dalle s pes e chirur giche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e s anitar ie in genere. Le s pes e r iguar danti i mezzi necessari all accompagnamento, alla deambulaz ione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e infor matici rivolti a facilitare l autos ufficienza e le possibilita di integrazione dei soggetti di cui all art. 3 della legge 5 febbr aio 1992, n. 104, si assumono integr almente. Tra i mezzi necessari per la locomoz ione dei soggetti indicati nel precedente per iodo, con ridotte o impedite capacita motor ie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legis lativo 30 aprile 1992, n. 285, anche s e pr odotti in serie e adattati in funzione delle s uddette limitazioni permanenti delle capacita motor ie. T ra i veicoli adattati alla guida s ono compr es i anche quelli dotati di solo cambio automatico, purche prescritto dalla commissione medica locale di cui all art. 119 del decreto legis lativo 30 aprile 1992, n Tra i mezzi necessari per la locomoz ione dei non vedenti sono compr es i i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle car atteristiche da s tabilire con decreto del Ministro

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