COMUNE DI MENAGGIO PROVINCIA DI COMO. Regolamento di Polizia Urbana

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1 COMUNE DI MENAGGIO PROVINCIA DI COMO Regolamento di Polizia Urbana Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 1 agosto

2 SOMMARIO Art.1 Disciplina della Polizia Urbana. CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI. Art.2 Vigilanza per l applicazione delle norme di Polizia Urbana. Art.3 Disposizione di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente Regolamento. Art.4 Inquinamento atmosferico e delle acque. Art.5 Occupazione suolo pubblico. Art.6 Sospensione e revoca delle concessioni. Art.7 Canone di occupazione di aree pubblico. CAPO II: DISCIPLINA DEL SUOLO Art.8 Collocamento di tavoli, sedie od altro sull area pubblica. Art.9 Installazione di chioschi e edicole. Art.10 Commercio su area pubblica e mestieri ambulanti o girovaghi. Art.11 Esposizioni di merce e derrate all esterno dei negozi. Art.12 Modalità per il carico e lo scarico.delle merci. Art.13 Fiere locali, fiere mercato, sagre, feste popolari o tradizionali. 2

3 Art.14 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche. Art.15 Divieto di campeggio libero. Art.16 Installazione di tende abitative e sosta di roulotte, automezzi pesanti e carovane. Art.17 Scarico di rottami e di detriti o rifiuti in genere. Art.18 Installazione di tende solari. Art.19 Mezzi pubblicitari. Art.20 Divieto di giochi su suolo pubblico. Art.21 Collocamento di condutture. Art.22 Disposizioni di carattere generale. CAPO III: PULIZIA DEI CENTRI ABITATI. Art.23 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche. Art.24 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche. Art.25 Pulizia dei sottoportici e dei marciapiedi. Art.26 Disposizioni riguardanti la pulizia. Art.27 Pulizia delle vetrine. Art.28 Sgombro della neve. Art.29 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su area pubblica. 3

4 Art.30 Divieto dell esercizio di attività artigiana e industriale in aree pubbliche. Art.31 Disposizioni riguardanti gli animali. Art.32 Divieto di getto di opuscoli o foglietti. Art.33 Divieto di segatura o spaccatura della legna. Art.34 Espurgo pozzi neri. Art.35 Manutenzione degli edifici. Art.36 Delle canne fumarie. Art.37 Divieto di imbrattare edifici e impianti. CAPO IV: DECORO DEI CENTRI ABITATI. Art.38 Collocamento dei cartelli, iscrizioni, affissioni e manifesti in genere. Art.39 Collocamento di targhe o lapidi commemorative. Art.40 Ornamento esterno dei fabbricati. Art.41 Depositi in proprietà privata. Art.42 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni. Art.43 Spolveratura di panni e tappeti. Art.44 Bagni e piscine. Art.45 Bestie macellate e trasporto carni. Art.46 4

5 Pattumiere e recipienti con rifiuti. Art.47 Ingresso abusivo in strutture comunali Art.48 Viali e giardini pubblici. Art.49 Vasche, fontane e idranti pubblici. Art.50 Piscine. Art.51 Idranti. Art.52 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro. Art.53 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico. Art.54 Definizione. CAPO V: INDUSTRIE ARTI MESTIERI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI Art.55 Autorizzazione. Art.56 Orario per l esercizio delle attività rumorose od incomode. Art.57 Attività produttive ed edilizie rumorose. Art.58 Impianti di macchinari e funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni. Art.59 Uso dei dispositivi antifurto. Art.60 Uso di macchine da giardino. Art.61 Officine Condizioni di esercizio. Art.62 5

6 Funzionamento di motori. Art.63 Rumori in locali pubblici. Art.64 Biliardini, flipper e giochi all esterno dei locali. Art.65 Uso di strumenti sonori. Art.66 Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori. Art.67 Venditori e suonatori ambulanti. Art.68 Schiamazzi, grida e canti. Art.69 Detenzione di cani o di altri animali nelle abitazioni. Art.70 Suono delle campane. Art.71 Sale da ballo, cinema, ritrovi. Art.72 Negozi per la vendita di radio, televisioni, impianti di hi fi, simili. Art.73 Attività insalubri CAPO VI: NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI. Art.74 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili. Art.75 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili. Art.76 Detenzione di combustibili in abitazioni o altri edifici. Art.77 Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati. Art.78 6

7 Fucine e forni. Art.79 Uso di fiamma libera. Art.80 Accensioni di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali. Art.81 Divieto di tenere animali Art.82 Animali pericolosi. Art.83 Della tenuta dei cani. Art.84 Della tenuta dei gatti. Art.85 Strumenti da taglio. Art.86 Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi. Art.87 Trasporto di materiale pericoloso. Art.88 Scalpellamento di vie o piazze. Art.89 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici. Art.90 Manutenzione di aree di pubblico transito. Art.91 Segnalazioni e riparazione di opere in costruzione. Art.92 Materiale di demolizione. Art.93 Insegne, persiane. Art.94 Riparazioni ai pozzi cisterne o simili. Art.95 7

8 Illuminazione dei portici delle scale e degli anditi. Art.96 Veicoli adibiti al servizio pubblico Norme per i passeggeri ed il personale di servizio. CAPO VII: DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI. Art.97 Orari degli esercizi commerciali e pubblici. Art.98 Disciplina dei prezzi. Art.99 Pesatura delle merci. Disciplina degli involucri. Art.100 Vendita e scorta delle merci. Art.101 Vendita del pane. Art.102 Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati. Art.103 Esalazione delle merci. Art.104 Tabella per la vendita di combustibile. Art.105 Requisiti dei locali di vendita. Art.106 Ispezione negli esercizi. Art.107 Circoli privati ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande. CAPO VIII: DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. Art.108 Operatori commerciali itineranti su suolo pubblico. Art.109 Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita. 8

9 Art.110 Vendita dei generi alimentari su aree pubbliche. Art.111 Requisiti dei veicoli per la vendita su aree pubbliche. Art.112 Disposizioni per mestieri girovaghi. CAPO IX: POLIZIA AMMINISTRATIVA. Art.113 Raccolta di fondi od altre utilità per finalità di beneficenza. Art.114 Conducenti di veicoli da piazza. Art.115 Gare con autoveicoli, motocicli o ciclomotori su strade di interesse comunale. Art.116 Chioschi per pubblici spettacoli. Art.117 Spettacoli viaggianti ed altri trattenimenti. Art.118 Strutture ricettive. Art.119 Utilizzo dei pontili pubblici turistici. Art.120 Utilizzo pontili per servizio con noleggio con conducente. Art.121 Contrassegni del Comune. Art.122 Pareri. CAPO X: SANZIONI. Art.123 Determinazione delle sanzioni e procedimento sanzionatorio. Art.124 9

10 Risarcimento danni. Art.125 Diffida Esecuzione d ufficio. Art.126 Esposti all Amministrazione comunale. Art.127 Entrata in vigore. Art.128 Norma finale. 10

11 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 11

12 ART. 1 DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle norme speciali ad essa attinenti secondo il D. Lgs. 261/2000. Essa attende alla tutela del demanio comunale e al buon andamento della vita sociale garantendo le libertà dei singoli cittadini dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla siurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l attività ed il comportamento dei cittadini. Esso vige su tutto il territorio comunale. Le norme del presente regolamento relative agli spazi e ai luoghi pubblici sono estese agli spazi e ai luoghi privati soggetti a servitù pubblica od aperti al pubblico, compresi portici, i canali e i fossi fiancheggianti le strade. Le disposizioni del presente Regolamento debbono essere osservate in correlazione alla normativa statale e regionale nonché agli altri Regolamenti comunali. Il Sindaco può emanare ordini di carattere puntuale che occorrono per l applicazione di norme del presente regolamento nonché di quegli altri che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie. ART.2 VIGILANZA PER L APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco. Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento è affidato a personale di Polizia Locale e agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all art. 57 C.P.P., nell ambito delle rispettive mansioni. Gli addetti in forza al Comando di P.L. compiono gli atti di accertamento previsti dalla L. n. 689/81 e dalla L.R. n.90/83; in qualità di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria compiono tutte le attività d iniziativa o delegate previste dal Codice di Procedura Penale. Gli addetti al Comando di Polizia Locale, nell esercizio delle loro funzioni, potranno, in particolare, accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti, e locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l obbligo di inoltrare notizia all Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa. Gli agenti giurati delle società private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia urbana. I servizi di sorveglianza disarmata finalizzati alla semplice segnalazione alle forze di polizia di eventuali aggressioni o pericoli per il patrimonio di terzi devono considerarsi soggetti alla disciplina dell art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D , n. 773 e successive modificazioni, e possono essere disimpegnati solo da imprese cui sia stata concessa preventivamente la prescritta licenza e che si avvalgano di personale dotato di qualifica di guardia giurata. 12

13 ART.3 DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate: a) personalmente al titolare; b) senza pregiudizio dei diritti di terzi; c) con l obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il rilascio del provvedimento autorizzatorio; d) con riserva all Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse integrando il precedente provvedimento con provvedimento motivato; e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile del Sindaco, i benefici concessi con provvedimento scritto. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente Regolamento, dovranno essere redatte in conformità con la normativa in materia di bollo. 13

14 CAPO II DISCIPLINA DELL ATMOSFERA, DELLE ACQUE E DEL SUOLO PUBBLICO 14

15 ART.4 INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACQUE La vigilanza sull inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 e successive integrazioni e modificazioni, dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché quelle del locale Regolamento d Igiene. Salva la competenza della Regione e della Provincia i provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco dovranno uniformarsi di massima ai principi contenuti nell Ordinamento, potendone discostarsene solamente per motivi riconducibili alla salvaguardia della salute pubblica esplicitati in preambolo. ART.5 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO Salvo quanto è disposto dal Regolamento Edilizio e dalle disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico deve essere concessa dall Amministrazione comunale secondo il relativo Regolamento Comunale per la Tassa per l Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.). Nei centri storici le occupazioni di suolo pubblico per aree di cantiere, verranno concesse esclusivamente nel seguente periodo dal 1 ottobre al 30 aprile salvo deroghe particolari concesse dal Sindaco con proprio provvedimento per motivate e accertate esigenze. Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore ad un anno, anche se non comportano costruzioni di manufatti od installazioni di impianti, sono considerate permanenti. Le concessioni per periodi di tempo inferiori all anno sono temporanee. Le concessioni sono rilasciate in ossequio alle disposizioni previste dal Regolamento T.O.S.A.P. secondo le norme di leggi in vigore e secondo le disposizioni prescritte dall Amministrazione comunale. Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio di diritti di terzi e con facoltà all Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni e addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo. Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite da leggi speciali, dal Regolamento comunale T.O.S.A.P., dal Regolamento Edilizio e dall atto di autorizzazione: a) pagamento della T.O.S.A.P. e, ove previsto, di tasse e/o diritti; b) limitare l occupazione alla superficie e alla durata di tempo prescritte; c) compiere le opere di difesa necessarie e installare le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito e disagi per le persone disabili; d) apporre i prescritti segnali luminosi d avviso in tutti i casi di scarsa viabilità, quando l occupazione debba continuare anche nella notte; e) ripristinare lo stato del terreno occupato alle condizioni precedenti l occupazione. Dalle ore alle ore del giorno successivo ogni permesso di occupazione di aree pubbliche o soggette a servitù pubblica s intende sospeso, salva diversa disposizione che dovrà risultare dal relativo permesso. Le concessioni decadono alla data stabilita nell atto di concessione e non possono essere esercitate se non previo versamento del canone dovuto. L esercizio di attività soggetta a canone di concessione senza averlo corrisposto, comporta il pagamento di una maggiorazione. Sono salve le disposizioni degli artt.673 e 675 C.P. 15

16 ART. 6 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE In qualsiasi momento l Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o promuovere la decadenza della concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità. Nei casi urgenti, i funzionari e gli appartenenti alla Polizia Locale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione. Nel caso di pronuncia di decadenza per violazione di norme imperative, l Amministrazione Comunale non ha alcun obbligo di rimborso all intestatario; in caso di abrogazione per interessi pubblici intervenuti e non preventivabili precedentemente, l Amministrazione ha l obbligo del rimborso del canone per il periodo di tempo intercorrente tra l abrogazione e la scadenza fissata. ART. 7 CANONE DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE Il canone dovuto per l occupazione giornaliera sarà pagato con le modalità indicate nell atto autorizzativo. Il canone, invece, dovuto per occupazioni permanenti, verrà pagato all atto del rilascio dell autorizzazione ovvero riscosso mediante ruoli o con versamenti su c/c postale intestato al Comune oppure con mezzi telematici o elettronici laddove fossero attivati ovvero direttamente alla Tesoreria Comunale. Per quanto non espressamente previsto si rimanda al Regolamento T.O.S.A.P. ART. 8 COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE, PIANE ORNAMENTALI OD ALTRO SULL AREA PUBBLICA L autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali, od altro, può essere concessa davanti agli esercizi soltanto a favore dei gestori. Nell autorizzazione è precisato il periodo dell occupazione stessa. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati nella misura in cui venga riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno metri uno e mezzo di larghezza. L Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità, di sicurezza del traffico o impedimento al transito vi speciali mezzi per la mobilità dei portatori di handicap o altri motivi di pubblico interesse. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi, rispondenti alle caratteristiche dettate dall Amministrazione Comunale, devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati all ambiente e sempre puliti. A questo proposito dovrà essere, preventivamente, approvata dall Amministrazione Comunale - a pena di decadenza della concessione per l occupazione del suolo pubblico la tipologia, il colore e la ubicazione sul terreno dei 16

17 manufatti che il richiedente/concessionario intende collocare sugli spazi oggetto di concessione da parte del Comune. L installazione di dissuasori di sosta è subordinata al rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada e relativo Regolamento d esecuzione. La loro messa in opera può essere richiesta da privati con spese per l acquisto e installazione a carico dei richiedenti se interessa zone o aree d esclusivo interesse privato. E fatta salva l applicazione degli artt.20 e 21 del Codice della Strada. Sanzione amministrativa da 100,00 a 300,00 ART. 9 INSTALLAZIONI DI CHIOSCHI ED EDICOLE La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, dei portatori di handicap, o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sentito il Comando di Polizia Locale con parere vincolante espresso per iscritto. I chioschi dovranno essere costruiti secondo le norme tecniche e sanitarie vigenti e dovranno essere tenuti lontani da fonti di insudiciamento; dovranno avere pavimento e pareti lavabili e comunque avere tutte le caratteristiche previste dal vigente Regolamento locale d igiene. In nessun caso sarà rilasciata la concessione qualora essa sia in contrasto con quanto stabilito dall art. 20 del Codice della Strada e relativo regolamento d esecuzione. Sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 ART. 10 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E MESTIERI AMBULANTI O GIROVAGHI Il commercio su area pubblica e l esercizio di mestieri ambulanti e/o girovaghi è regolato dal D.L.vo 31 marzo 1998 n.114, dal relativo Regolamento esecutivo, dal T.U.L.P.S. e dalle norme contenute nella L.R. 21/3/2000 n 15. E consentito soltanto nelle aree dei pubblici mercati, in quelle delle fiere e manifestazioni organizzate o autorizzate dall Amministrazione Comunale oltrechè in forma itinerante. Nel caso di commercio o attività in forma itinerante, queste sono vietate laddove il Sindaco, con propria ordinanza, lo ha vietato nel rispetto dei limiti contenuti nelle disposizioni di legge richiamate al comma precedente. ART. 11 ESPOSIZIONI DI MERCI E DERRATE ALIMENTARI ALL ESTERNO DEI NEGOZI Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di generi alimentari a contatto con gli agenti atmosferici all esterno dei negozi, o a terra rispetto il piano di carico dei veicoli o dei banchi utilizzati per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, sono subordinate all osservanza delle prescrizioni contenute nel successivo art

18 In caso di inosservanza delle modalità prescritte, l Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli impedimenti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi, per eventuali danni a terzi. ART. 12 MODALITÀ PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI Le autorizzazioni di scarico e carico merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate su suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano nell arco della giornata lunghi tempi di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere un permesso dalla Polizia Locale la quale può subordinare la concessione all osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni imbrattamento del suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette. In ogni caso l amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente, salva rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi. Sanzione amministrativa da 70,00 a 500,00 ART. 13 FIERE LOCALI, FIERE MERCATO, SAGRE, FESTE POPOLARI O TRADIZIONALI I mercanti, produttori agricoli, gente d affari o esercenti mestieri girovaghi che si radunano, occasionalmente o anche periodicamente su suolo pubblico, non possono riunirsi in località ove arrechino ingombro alla circolazione, non possono invadere la sede stradale laddove la circolazione non sia stata interdetta, devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade laterali, gli sbocchi pedonali alle abitazioni, agli esercizi commerciali, esercizi pubblici ed i passi carrai regolarmente segnalati secondo l art. 22 del codice della strada. Le fiere ed i mercati saranno tenuti nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Consiglio Comunale e posteggi assegnati sulla base delle disposizioni della L. 114/98 e L.R. n 15/2000 e relativi regolamenti comunali specifici. Le concessioni per occupazione di suolo pubblico in caso di sagre, feste popolari o tradizionali ed in ogni altro caso di manifestazioni che richiamino considerevole numero di persone sono rilasciate alle condizioni previste dal Regolamento per la Tassa d Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.). L occupazione di un posteggio o qualsivoglia area pubblica, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta per l occupazione. Il posteggio assegnato può, in qualsiasi momento, per esigenze di gestione dell area di mercato oltre che per motivi di viabilità, ordine pubblico o sanitari, essere cambiato o eliminato. E vietato ai venditori occupare sul pubblico mercato uno spazio superiore a quello assegnato come pure di spostarsi da un posteggio ad un altro senza permesso da parte della Polizia Locale o dei soggetti delegati alla gestione delle aree pubbliche. 18

19 La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata prevalentemente su appositi banchi o con le modalità contenute negli artt. 11 e 104 del presente regolamento. ART. 14 PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE Salva l applicazione della normativa di P.S. circa il rilascio delle licenze di agibilità per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni su suolo pubblico o ad uso pubblico se non dietro specifico permesso dell Amministrazione Comunale. Ad installazione avvenuta dovrà provarsi, da parte degli organizzatori, che la struttura sia conforme alle norme di stabilità, sicurezza e antincendio a mezzo di collaudo o altra forma consentita dalla legge. E fatta salva l applicazione del Regolamento T.O.S.A.P. per la concessione di spazi all interno delle aree destinata a feste di piazza, sagre, feste popolari o tradizionali e festival. Per gli spettacoli viaggianti si applica la legge 18/3/1968 n 337 ed il relativo regolamento comunale. ART. 15 DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale. Con apposita ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree autorizzando anche l uso della forza ed impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l attuazione di quanto sopra disposto. Con apposito provvedimento possono essere attivati campo sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza. Alla violazione del comma 2 della disposizione consegue l obbligo di allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli destinatari dell ordinanza le cui spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell ordinanza predetta. Sanzione amministrativa: da a 400,00 ART. 16 INSTALLAZIONE DI TENDE ABITATIVE E SOSTA DI ROULOTTE, AUTOMEZZI PESANTI E CARAVAN Oltre quanto stabilito dal Codice della Strada, è vietata la sosta di roulotte, rimorchi abitativi o camper nel territorio comunale se finalizzata al pernottamento, ovvero con struttura per la sosta abitativa messa in funzione. 19

20 Le soste ai scopo di abitazione e pernottamento potranno essere consentite negli spazi appositamente attrezzati, se esistenti, conformemente alla normativa igienicosanitaria e secondo le norme di cui al regolamento d igiene. E fatto divieto, alle carovane di nomadi, di percorrere le vie interne dell abitato. In casi particolari, il Sindaco potrà autorizzare la sosta abitativa, pervia richiesta motivata, in deroga alle norme citate, solo per brevi periodi e a mezzo di propria ordinanza adeguatamente motivata e che sia giustificata da contingibilità, urgenza e per provato stato di necessità dei richiedenti. La concessione dell area potrà essere subordinata a deposito cauzionale. E consentita la sosta abitativa agli operatori dello spettacolo viaggiante di cui alla legge 337/68 solo in contemporanea alla loro presenza sul territorio comunale per svolgere le loro attività professionali. E vietato lo scarico di rifiuti solidi e/o liquidi di qualsiasi genere su suolo pubblico da parte di camper o roulotte salvo i casi in cui esista apposita area munita di raccoglitori e pozzetti specificatamente destinati a tale scopo. Sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 ART. 17 SCARICO DI ROTTAMI E DI DETRITI O RIFIUTI IN GENERE E vietato abbandonare e/o scaricare rottami, detriti e materiale di scarto, di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall Amministrazione Comunale. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spargimenti o polveri. Il trasporto di qualsiasi materiale a dispersione come rena, calcina, carbone, terre e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto in modo da evitarne la dispersione sul area pubblica. Per le sostanze polverose o per materiale di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell aria. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto vengano a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevute le merci. E fatta salva l applicazione della normativa in materia di rifiuti e dell art. 15 del Codice della Strada. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Sanzione amministrativa da 250,00 a 500,00 ART. 18 INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI Salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, non dovrà, in ogni caso, superare la larghezza massima del marciapiede ed avere un altezza dallo stesso non inferiore a mt.2,50 e comunque dovrà essere autorizzata dall ente proprietario della strada. 20

21 Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare la larghezza del balcone e, in assenza di questo, non dovrà sporgere oltre mt.1 dal muro. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dall Ufficio Tecnico Comunale sentita la Polizia Locale. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito dall Ufficio Tecnico Comunale se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi, come pure in ogni edificio che abbia interesse d arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d interesse artistico. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse previo apposito atto rilasciato dall Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inosservanza delle modalità prescritte, l Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi, per eventuali danni a terzi. Sanzione amministrativa da 50,00 a 200,00 ART. 19 MEZZI PUBBLICITARI Oltre a quanto stabilito dal Regolamento edilizio e dal Regolamento per la pubblicità e pubbliche affissioni nonché dall art. 23 del Codice della Strada, è vietata l esposizione di insegne, cartelli, infissi pubblicitari, sorgenti luminose ed infissi in genere visibili dai veicoli transitanti sulle strade che, per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione. E altresì vietata l installazione di sorgenti e pubblicità luminose che possano produrre abbagliamento. L affissione dei manifesti, avvisi, manoscritti, ecc. è permessa esclusivamente sugli spazi resi disponibili dall Amministrazione Comunale e deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del Regolamento e delle leggi vigenti in tema di pubbliche affissioni. In particolare, i privati e le agenzie immobiliari possono affiggere, già munite di bollo del Servizio Pubblicità e Pubbliche Affissioni, gli avvisi di compravendita o locazione di immobili sugli accessi o lungo i muri perimetrali dell immobile interessato ovvero negli appositi spazi a ciò destinati dall Amministrazione Comunale; è fatto assoluto divieto di affissione o di collocazione degli avvisi di cui sopra su alberi, pali, edifici o strutture pubbliche nonché lungo i muri o le cancellate delimitanti gli spazi pubblici o le aree su cui insistono immobili o strutture pubbliche o con l utilizzo di distributori a terra. E ammessa pubblicità fonica dalle ore alle ore e dalle ore alle ore nel rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla normativa vigente. L installazione delle vetrine e simili sul suolo pubblico, è sempre subordinata all autorizzazione dell Amministrazione Comunale. 21

22 Tutte le insegne dovranno essere di tipologia illuminata e non retroilluminata. Il Concessionario avrà l obbligo di provvedere alle necessarie opere di manutenzione al fine mantenere il mezzo pubblicitario in uno stato decoroso. In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale. ART. 20 DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO Sul suolo pubblico a transito sia di veicoli che di pedoni è vietato giocare con oggetti o con animali quando ciò costituisca disturbo, pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione. E assolutamente vietato sulla strada l uso di pattini e di trampoli. E altresì vietato in luogo pubblico transitabile da veicoli, scivolare su ghiaccio con pattini e slitte. E vietato lanciare, anche senza l intenzione di offendere, pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose. Sono comunque vietati su suolo pubblico o aperto al pubblico i giochi ludicosportivi di simulazione di guerriglia. E salva ogni altra prescrizione dell art. 9 del C.d.S., dell art. 68 T.U.L.P.S. e dell art. 99 del presente Regolamento. Sanzione amministrativa da 25,00 a 150,00 ART. 21 COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE Il collocamento e la riparazione di condutture dell energia elettrica e di gas, impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni comunali che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dall Amministrazione Comunale ferma l osservanza delle prescrizioni in vigore sull occupazione di spazi ed aree pubbliche. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione. Il concessionario avrà l obbligo di rimuovere temporaneamente a semplice richiesta dell Amministrazione Comunale le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo o degli edifici pubblici. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all atto dell impianto, oppure in seguito. I concessionari, nell esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno date dall Ufficio Tecnico comunale, al quale dovranno quindi notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro. 22

23 Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Locale i tempi e le modalità per l esecuzione dei lavori. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti di cui ai commi precedenti, a giudizio dell Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, i medesimi dovranno essere sostituiti o riparati in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di costoro, l Amministrazione può provvedere direttamente a spese dei proprietari. L Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese. Sanzione amministrativa da 150,00 a 500,00 23

24 CAPO III PULIZIA DEI CENTRI ABITATI 24

25 ART. 22 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materia ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, avanzi di erbacce e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, mozziconi, sigarette ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo. Salva l applicazione di sanzioni penali sarà perseguito con fermezza ogni episodi di danneggiamento del pubblico demanio e della proprietà privata. E proibito nell ambito del centro abitato, come definito ai sensi dell art. 4 del D. Lgs. 285/1992 e successive modifiche, in qualsiasi luogo pubblico o privato aperto al pubblico o alla pubblica vista, soddisfare alle naturali esigente corporali fuori dagli appositi manufatti. I titolari di esercizi pubblici sono comunque tenuti a mettere a disposizione del pubblico i servizi igienici e non possono rifiutarne l uso. Allo scopo di impedire lordure o possibili inconvenienti ai pedoni, i proprietari di cani o le persone incaricate della loro momentanea custodia debbono impedire che gli animali, con deiezioni o spargimento di liquami, sporchino i marciapiedi, gli spazi dei parchi e dei pubblici giardini non destinati a tale scopo ma in uso ai cittadini, gli spazi prospicienti i negozi, gli attraversamenti pedonali e gli accessi alle civiche abitazioni o ad edifici pubblici. Ove si verificasse tale evenienza è fatto comunque obbligo al proprietario del cane ed alle persone momentaneamente incaricate alla custodia, di provvedere immediatamente alla completa pulizia ed alla asportazione delle deiezioni qualora siano state utilizzate, per soddisfare le esigenze fisiologiche del cane, la sede stradale, i marciapiedi delle strade stesse e i luoghi dei parchi o giardini non espressamente destinati a tale scopo. Sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 ART. 23 OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE E proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciare cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo, di cui sopra, è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente pena la decadenza del titolo. Sanzione amministrativa da 25,00 a 150,00 ART. 24 DISPOSIZIONI PER I COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE E proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori di stracci, di carta e simili, di gettare, abbandonare sul suolo alcun residuo di qualsiasi natura. Sanzione amministrativa da 25,00 a 150,00 25

26 ART. 25 PULIZIA DEI SOTTOPORTICI E DEI MARCIAPIEDI I conduttori, i proprietari e gli amministratori di qualsiasi stabile sono solidamente tenuti alla pulizia dei sottoportici e dei marciapiedi antistanti ai relativi edifici. Sanzione amministrativa da a ART. 26 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PULIZIA Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante il proprie esercizio e dell area pubblica avuta in concessione. Sanzione amministrativa dal 25,00 a 150,00 ART. 27 PULIZIA DELLE VETRINE L occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita a condizione che no sia di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. Sanzione amministrativa da 25,00 a 150,00 ART. 28 SGOMBRO DELLA NEVE I proprietari, i conduttori e gli amministratori di qualsiasi stabile hanno l obbligo solidale, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare. E vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal comune e sotto cautela da prescriversi, potrà essere permessa la rimozione della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze. Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sul marciapiede e ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, facendolo coprire con polvere o rompendolo o facendolo cadere. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno. Sanzione amministrativa da 25,00 a 150,00 26

27 ART. 29 DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONI DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU AREA PUBBLICA E proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico il lavaggio dei veicoli, autovetture, carri e simili; sono altresì vietati in luoghi pubblici o aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili salvo che determinate da causa di forza maggiore. Sanzione amministrativa da 25,00 a 150,00 ART. 30 DIVIETO DELL ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANA ED INDUSTRIALE SU AREE PUBBLICHE E proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini insistenti su luogo pubblico quando ciò pregiudichi la pulizia del medesimo, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere su suolo pubblico senza il provvedimento autorizzativo di competenza. Sanzione amministrativa da 25,00 a 150,00 ART. 31 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI E vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio. E vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito, ad eccezione per le zone destinate a Fiere per gli animali. E fatto obbligo ai proprietari e detentori di animali di mantenere costantemente il controllo degli stessi quando condotti in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il transito di greggi e armenti potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione nella quale verranno indicate le strade da percorrere e le modalità da adottare. Sanzione amministrativa da 25,00 a 150,00 ART. 32 DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI E vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico il getto o l apposizione sui veicoli di opuscoli, foglietti ed altri oggetti, compresi volantini a scopo pubblicitario o propagandistico in occasione di competizioni elettorali. Sanzione amministrativa da 25,00 a 150,00 27

28 ART. 33 DIVIETO DI SEGATURA O SPACCATURA DELLA LEGNA Sul suolo pubblico è vietato segare o spaccare legna. Sanzione amministrativa da 25,00 a 150,00 ART. 34 ESPURGO DEI POZZI NERI Lo spurgo dei pozzi neri, salvo comprovate urgenze di intervento mirate a tutelare la salute e l incolumità pubblica, deve essere fatto con botti a sistema inodore da parte di ditte specializzate nel settore. Le operazioni di ripulitura e trasporto devono essere eseguite tra ore e le ore Sanzione amministrativa da 100,00 a 300,00 28

29 CAPO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI 29

30 ART. 35 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti di materiali che possono imbrattare il suolo pubblico. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell ambiente. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. E fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro imbiancatura in genere di: - osservare le disposizioni del Codice della Strada, art. 21, se interessanti strade o loro pertinenze; - comunque di evitare danni ai passanti. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente. Gli amministratori di condomini devono provvedere a comunicare al Comando Polizia Locale il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio. Salvo quando previsto dal vigente Regolamento Edilizio è vietato a chiunque apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, od altra materia, i muri degli edifici, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. L Amministrazione Comunale disporrà per l immediata cancellazione a spese del trasgressore. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l obbligo di provvedere all estirpamento dell erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro. Sanzione amministrativa: da 150,00 a 500,00 ART. 36 DELLE CANNE FUMARIE Sia nell interno, come all esterno delle abitazioni, non è permesso accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto. E vietato dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni. I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servano a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi. L altezza minima dei camini di queste ultime sarà stabilita, caso per caso, dall Autorità Comunale. Sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 30

31 ART. 37 DIVIETO DI IMBRATTARE EDIFICI E IMPIANTI E vietato imbrattare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e le loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie. L affissione dei manifesti stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni. Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita. Sanzione amministrativa: da 50,00 a 300,00 ART. 38 COLLOCAMENTO DEI CARTELLI ED ISCRIZIONI,AFFISSIONE DI MANIFESTI IN GENERE Salve le norme del Regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni e del Regolamento Edilizio, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinata all autorizzazione comunale. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà consentita l apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l apposizione sia fatta entro l ambito delle luci e delle porte o, comunque, in modo tale che armonizzi con il carattere artistico del fabbricato. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l affissione di manifesti, di avvisi od in genere, di qualunque mezzo di pubblicità. E altresì vietata l affissione di cartelli e manifesti di qualsiasi genere e dimensioni, su: segnali stradali, alberi, pali di illuminazione pubblica, cancelli e muri sia pubblici che privati. Sanzione amministrativa: da 50,00 a 300,00 ART. 39 COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDE COMMEMORATIVE Prima di collocare monumenti, targhe, o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l autorizzazione dell Amministrazione Comunale, salva l osservanza delle disposizioni di legge a riguardo. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi degli epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L Amministrazione Comunale, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere e all esame dell apposita Commissione i relativi progetti. E fatta salva l applicazione del vigente Regolamento Edilizio. 31

32 ART. 40 ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI Gli oggetti di ornamento (come vasi di fiori, gabbie di uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc...) posti sulle finestre e su i balconi insistenti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta. Nel curare e nell annaffiare i vasi da fiori, posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell acqua o di altro materiale sul suolo pubblico e sulle abitazioni sottostanti. Sanzione amministrativa: 50,00 a 100,00 ART. 41 DEPOSITI IN PROPRIETÀ PRIVATA Nelle proprietà private insistenti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico è vietato il collocamento od il deposito incontrollato di qualsiasi cosa o materiale. E fatta salva l applicazione della normativa in materia di rifiuti. Sanzione amministrativa: da 25,00 a 150,00 ART. 42 LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati. E vietato strizzare biancheria o panni fuori da finestre, terrazzi, poggioli insistenti sulle pubbliche vie o luoghi aperti al pubblico. Sanzione amministrativa: da 25,00 a 150,00 ART. 43 SPOLVERATURA DI PANNI E TAPPETI E vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni tappeti od altri oggetti simili. Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano, con le dovute cautele per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti. Sanzione amministrativa: da 25,00 a 150,00 32

33 ART. 44 BAGNI E PISCINE Nei bagni pubblici e piscine aperte alla vista del pubblico è vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dall Autorità comunale e rese note con appositi avvisi al pubblico. Sanzione amministrativa: da 25,00 a 150,00 ART. 45 BESTIE MACELLATE E TRASPORTO CARNI Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal Regolamento di Igiene, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale. Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate debbono eseguirlo e farlo eseguire a mezzo di carro o recipienti coperti, autorizzati dall A.S.L. ed evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue. Ogni violazione sarà comunicata agli organi di medicina veterinaria. ART. 46 PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI Fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dal lato tecnico ed igienico sanitario del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, e dal Regolamento per il servizio comunale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, è vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altro materiale di scarto. Sanzione amministrativa: da 50,00 a 300,00 ART. 47 INGRESSO ABUSIVO IN STRUTTURE COMUNALI Fatte selve le disposizioni penali, è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, ecc. Sanzione amministrativa: da 75,00 a 400,00 ART. 48 VIALI E GIARDINI PUBBLICI Nei giardini pubblici, nelle aiuole, nelle aree coltivate a verde pubblico in tutto il territorio comunale è vietato: 1. introdursi con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani che accompagnano persone non vedenti o persone diversamente abili, i quali devono sempre essere tenuti a guinzaglio e con museruola; 2. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell acqua e rigagnoli; 3. sdraiarsi o appoggiare i piedi sulle panche o sedie; 33

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