Unione Industriali di Reggio Emilia ore 16.00

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1 Unione Industriali di Reggio Emilia ore Sulle garanzie per il produttore e il distributore in tema di prelievi e analisi dei prodotti alimentari

2 Controllo ufficiale Definizione ex Reg Ce 882/04: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Obblighi generali in relazione all'organizzazione di controlli ufficiali (art. 3 Reg. 882/04): Caratteristiche dei controlli Il Regolamento prevede che gli Stati membri garantiscano che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata. I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso, salvo qualora sia necessaria una notifica preliminare dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, come nel caso degli audit.

3 Obiettivi dei controlli ufficiali per l'attuazione delle finalità del regolamento 882/04, ossia: a) prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente; e b) garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori.

4 Ambito di esecuzione dei controlli I controlli ufficiali sono eseguiti: - in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei mangimi o degli alimenti e degli animali e dei prodotti di origine animale, - in ciò rientrano i controlli sulle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, - sull'uso dei mangimi e degli alimenti, - sul magazzinaggio dei mangimi e degli alimenti, - su qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione, compreso il trasporto, relativi ai mangimi o agli alimenti e sugli animali vivi, - importazioni e esportazioni.

5 Autorità Competenti (Art. 4 Reg. Ce 882/04) Designazione delle autorità competenti Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili in relazione alle finalità e ai controlli ufficiali stabiliti dal presente regolamento. In Italia, l organizzazione dei controlli è centralizzata ed organizzata dal Ministero della Salute e dal MIPAAF, insieme al SSN e ad alcuni organismi sussidiari.

6 Attività, metodi e tecniche di controllo I compiti correlati ai controlli ufficiali sono eseguiti, in generale, usando metodi e tecniche di controllo appropriati quali «verifica» : il controllo, mediante esame e considerazione di prove obiettive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici; «audit» : un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi; «ispezione» : l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali;

7 (continua) «monitoraggio» : la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d'insieme della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, di salute e di benessere degli animali; «sorveglianza» : l'osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure delle loro attività; «campionamento per l'analisi» : il prelievo di un mangime o di un alimento oppure di una qualsiasi altra sostanza (anche proveniente dall'ambiente) necessaria alla loro produzione, trasformazione e distribuzione o che interessa la salute degli animali, per verificare, mediante analisi, la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute degli animali;

8 I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti comprendono, tra l'altro, le seguenti attività: a) l'esame di tutti i sistemi di controllo posti in atto dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti e i risultati così ottenuti; b) l'ispezione di: i) impianti dei produttori primari, aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, compresi adiacenze, locali, uffici, attrezzature, installazioni e macchinari, trasporti, nonché di mangimi e alimenti; ii) materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di mangimi e alimenti; iii) prodotti semilavorati; iv) materiali e articoli destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari;

9 (Continua) v) prodotti e procedimenti di pulizia e di manutenzione e antiparassitari; vi) etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari; c) controlli delle condizioni igieniche nelle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti; d) valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP, tenendo conto dell'uso delle guide a tal fine stabilite in conformità della normativa comunitaria; e) esame di materiale scritto e di altre registrazioni (es. rintracciabilità) che possano avere pertinenza per la valutazione della conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti; f) interviste con gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti e con il loro personale; g) lettura dei valori registrati dagli strumenti di misurazione degli operatori del settore dei mangimi o degli alimenti; h) controlli effettuati con gli strumenti propri dell'autorità competente per verificare le misure degli operatori del settore dei mangimi o degli alimenti; i) qualsiasi altra attività richiesta.

10 Campionamento e analisi (Art. 11 Reg. Ce 882/04) I metodi di campionamento e di analisi utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali sono conformi alle pertinenti norme comunitarie oppure: a) se tali norme non esistono, a norme o protocolli riconosciuti internazionalmente, ad esempio quelli accettati dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o quelli accettati dalla legislazione nazionale; oppure b) in assenza, ad altri metodi utili al raggiungimento degli obiettivi o sviluppati conformemente a protocolli scientifici (letteratura scientifica).

11 Legge italiana: Le norme principali in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari sono l art. 4 D. Lgs. 123/1993; L. 283/62; DPR 327/1980. La possibilità di difendersi contro l instaurarsi di un procedimento penale per la non conformità del prodotto alimentare alle norme di legge, dipende in larga misura dalla conoscenza che gli operatori del settore abbiano dei poteri degli organi di vigilanza in fase di prelievo, nonché dei diritti e le garanzie difensive spettanti all interessato in fase analitica. Modalità e norme di prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi chimica Per il prelievo dei campioni destinati all'analisi chimica, salvo quanto previsto da norme speciali, o quando ricorrano particolari esigenze di controllo, si applicano le modalità stabilite dall'allegato A del DPR 327/80.

12 Modalità e norme di prelevamento dei campioni da sottoporre ad ANALISI CHIMICA Contrassegni di identificazione dei singoli campioni: Ciascuno dei campioni deve essere: - costituito di x aliquote; - ciascuna delle quali deve essere chiusa e sigillata (piombini e con suggello), deve figurare: l'intestazione dell'ufficio che ha disposto il prelievo, la data del prelievo e la natura della merce prelevata, il numero del verbale di prelevamento, la firma di chi esegue il prelievo e del responsabile dell'esercizio o di un suo rappresentante o del detentore della merce.

13 Verbale di prelevamento Il verbale di prelevamento da compilarsi in fase di esecuzione del campionamento deve contenere: a) il numero d'ordine per ciascun prelievo; b) la data, l'ora e il luogo del prelievo; c) le generalità e la qualifica della o delle persone che c) le generalità e la qualifica della o delle persone che eseguono il prelievo; d) il nome o la ragione sociale e l'ubicazione dello stabilimento, deposito od esercizio in cui è stato eseguito il prelievo, nonché le generalità della persona che ha assistito al prelievo della merce in qualità di titolare dell'impresa, di rappresentante o di detentore della merce;

14 segue e) l'indicazione della natura della merce, la descrizione delle condizioni ambientali di conservazione e le indicazioni con cui è posta in vendita, o le diciture apposte sulle etichette e la dichiarazione se la merce è posta in vendita sfusa o in contenitori originali, con particolare cenno all'eventuale originalità ed integrità delle confezioni; f) le modalità seguite nel prelievo; g) la dichiarazione del prelevatore dalla quale risulti se si è proceduto o meno all'eventuale sequestro; h) la dichiarazione che il titolare dell'impresa ha trattenuto una copia del verbale e un campione;

15 segue i) la dichiarazione che il verbale è stato letto alla presenza dell'interessato e che è stato sottoscritto anche dal medesimo, o che lo stesso si è rifiutato di sottoscriverlo; l) la firma del/i verbalizzante/i e quella del titolare dell'impresa o di un suo rappresentante, o del detentore della merce; m) le eventuali dichiarazioni del titolare dell'impresa sul nome e residenza del fornitore della merce e sulla data della consegna della merce medesima; (provenienza) n) le eventuali dichiarazioni del titolare dell'impresa sulle aggiunte o manipolazioni subite dalla merce dopo il ricevimento della stessa;

16 segue o) la specifica indicazione della merce eventualmente sequestrata, oggetto del prelievo; p) le eventuali altre osservazioni o dichiarazioni, anche se fatte dal titolare dell'impresa, dal rappresentante o dal detentore (valgono come indizi ad es. sulla condizione e provenienza del prodotto; l assenza di dichiarazioni non costituisce prova) q) l'eventuale peso lordo riportato sul campione; r) l'indicazione di eventuali aggiunte o trattamenti subiti dalla merce all'atto del prelievo. Il verbale viene redatto in quattro esemplari: 3 vengono inviati al laboratorio di analisi, il quarto esemplare viene rilasciato all'interessato. In caso di prelievo di campioni di prodotti confezionati, verrà redatto un quinto esemplare spedito al produttore.

17 Destinazione del campione Il campione viene così destinato: a) un aliquota rimane all interessato; b) le altre sono inviate nel più breve tempo possibile al laboratorio pubblico di analisi o altro laboratorio autorizzato. Di queste: una serve per l analisi di prima istanza; una per le analisi di revisione e deve essere conservata per la durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito dell'analisi all'interessato

18 segue una di riserva per eventuali perizie dell autorità giudiziaria nel caso di prodotti confezionati, una parte del campione viene tenuta presso il laboratorio di analisi competente e messa a disposizione del produttore per la durata di sessanta giorni.

19 L iter del sistema di analisi 1) sistema delle DOPPIE ANALISI (ai sensi dell art. 1 L. 283/62 e del DPR 327/80, art. 15 L. 689/81), consistenti in: analisi di prima istanza Svolte senza la presenza dell interessato analisi di revisione Eventualmente richiesta dall interessato ed effettuata garantendo a quest ultimo di partecipare personalmente o tramite consulente tecnico.

20 segue Entro 15 giorni dalla comunicazione dei reperti analitici (si tiene conto della notifica alla parte), l interessato ha diritto di fare istanza di revisione di analisi (che può essere fatta anche tramite raccomandata a.r.), le quali verranno poi svolte presso l Istituto Superiore di Sanità con sede a Roma. Tempi: entro 2 mesi Garanzie difensive: garanzia del contraddittorio Nella procedura di revisione di analisi si applicano, in quanto compatibili, le garanzie stabilite per gli atti peritali dagli articoli 304, bis, ter, quater e 390 del codice di procedura penale (ora art. 223 disp. Att. Cpp).

21 segue In caso di mancata presentazione nel termine dell istanza di revisione, o nel caso in cui questa confermi l analisi di prima istanza, l autorità sanitaria trasmette denuncia all autorità giudiziaria. Inattendibilità del campione o dell analisi: I risultati delle analisi di prima istanza e quelli eventualmente delle analisi di revisione effettuate su campioni di prodotti prelevati senza il rispetto delle modalità prescritte dall Allegato A DPR 327/80 (campione medio-omogeneo rappresentativo, apparecchiature sterili, catena del freddo ecc..,) sono irregolari (inattendibili di fatto), comunque non invalide in un successivo procedimento giudiziale. Irregolarità non sanzionate anche se il Pacchetto Igiene ha previsto la responsabilità dei CONTROLLORE.

22 segue Analisi: l utilizzo di metodiche analitiche non ufficiali va a minare l affidabilità del risultato analitico (anche se non è motivo di invalidità processuale). Per pretendere in fase di prelievo e campionamento il rispetto delle garanzie difensive: è necessario che vi sia un indizio di reato = non un semplice sospetto, ma la presenza di indizi semplici (non gravi, univoci e concordanti), purché riferibili ad una determinata persona. Ad es.: attività di indagine sulla base di un allerta nazionale.

23 segue QUANTITÀ di campione, (cinque aliquote per analisi chimiche) Natura del campione Cereali... g 1000 Farine... " 1000 Paste alimentari... " 1000 Paste alimentari speciali... " 1500 Pane... " 1000 Pane speciale... " 2000 Prodotti da forno diversi dal pane... " 1000 Prodotti dolciari... " 1000 Olio (di oliva o di semi)... " 1000 Burro... " 1000 Margarina... " 1000 Grassi idrogenati... " 1000 Strutto... " 1000 Grassi emulsionati per panificazione... " 1000 Cacao... " 500 Cioccolato... " 500 Cioccolati farciti e/o ripieni... " 1500 Latte... " 1 Latte condensato (1)... " 750 Latte in polvere (2)... " 500 Crema di latte o panna... " 500 Crema per pasticceria e budini... " 500 Formaggi... " 1000 Gelati... " 1000

24 segue Vini... " 5 Birra... " 2 Acquaviti... " 1,5 Liquori... " 1,5 Aperitivi a base di vino... " 2 Alcool etilico... " 1 Aceti... " 2,5 Acque gassate e bevande analcooliche... " 2,5 Polveri per acqua da tavola... " 20 Zucchero... " 500 Miele... " 500 Caramelle, confetti e chewing-gum... " 500 Caffè ed estratti di caffè e surrogati... " 500 Frutta, ortaggi freschi e surgelati... " 500 Frutta e vegetali secchi... " 1000 Marmellata, confettura, mostarda, gelatina, di frutta... " 1000 Succhi e nettare di frutta... " 1000 Sciroppi... " 1000 Conserve di origine vegetale... " 1000 Carne fresca... " 1000 Carni conservate - insaccati... " 1000 Conserve e semiconserve di origine animale... " 1000 Estratti alimentari e prodotti affini... " 500 Quantità superiori possono essere prelevate su disposizione dell'autorità che ordina il prelevamento. Cfr. Allegato A Dpr 327/80. Quantità di campione, da suddividere in cinque aliquote, necessaria per l'esecuzione delle analisi chimiche per: Additivi: non meno di 250 grammi Coloranti: non meno di 250 grammi

25 CONDIZIONI DI TEMPERATURA che debbono essere rispettate durante il trasporto delle sostanze alimentari congelate e surgelate (all.3 DPR 327/80) Gelati alla frutta e succhi di frutta congelati C Altri gelati C Prodotti della pesca congelati o sur- gelati o surgelati C Altre sostanze alimentari surgelate C Burro o altre sostanze grasse congela- > + 3 C te C Frattaglie, uova sgusciate, pollame e selvaggina congelata C Carni congelate C Tutte le altre sostanze alimentari congelate C

26 CONDIZIONI DI TEMPERATURA Parte II - Elenco delle condizioni di temperatura che debbono essere rispettate durante il trasporto di determinate sostanze alimentari né congelate né surgelate (1) Sostanze alimentari Temperature durante il trasporto Latte crudo trasportato in cisterna o bidoni dalle aziende di produzione ai centri di raccolta ovvero direttamen- te agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento per il con- sumo diretto [1] C [2] Latte crudo trasportato in cisterna dai centri di raccolta agli stabilimenti di trattamento termico e confeziona- mento per il consumo diretto [3]... da 0 C a + 4 C [4] Latte pastorizzato trasportato in ci- sterna da uno stabimento di tratta- mento termico ad altro stabilimento di trattamento termico e confeziona- mento per il consumo diretto [3]... da 0 C a + 4 C [4] Latte pastorizzato in confezioni [5]... da 0 C a + 4 C Prodotti lattiero - caseari (latti fer- mentati, panna o crema di latte, for- maggi freschi, ricotta) [5]... da 0 C a + 4 C

27 CONDIZIONI DI TEMPERATURA Parte II - Elenco delle condizioni di temperatura che debbono essere rispettate durante il trasporto di determinate sostanze alimentari né congelate né surgelate (1) Burro [5] e burro concentrato (anidro) [6]... da + 1 C a + 6 C Burro anidro liquido... superiore a + 32 C Prodotti della pesca freschi da tra- sportare sempre sotto sotto ghiaccio.. da 0 C a + 4 C Carni [5]... da - 1 C a + 7 C Pollame e conigli [5]... da - 1 C a + 4 C Selvaggina [5]... da - 1 C a + 3 C Frattaglie [5]... da - 1 C a + 3 C Molluschi eduli lamellibranchi, in con- fezione, compresi quelli sgusciati appartenenti al genere "Chlamys" (ca- nestrelli) e "Pecten" (cappe sante) C [7] [1] Per percorsi superiori ai 150 km sono richiesti mezzi isotermici (IN ovvero IR). Veicoli isotermici senza gruppo frigo: - IN: struttura isotermica normale - IR: struttura isotermica rinforzata Veicoli isotermici con gruppo frigo: - FNA: struttura isotermica normale per il raggiungimento di una temperatura minima di 0 C (prodotti alimentar i freschi); - FRA: struttura isotermica rinforzata per il raggiungimento di una temperatura minima di 0 C (prodotti alimen tari freschi); - FRB: struttura isotermica rinforzata per il raggiungimento di una temperatura minima di -10 C (prodotti alim entari congelati); - FRC: struttura isotermica rinforzata per il raggiungimento di una temperatura minima di -20 C (prodotti alim entari surgelati);

28 Parte II - CONTINUA [2] Per percorsi superiori a 75 km é tollerata, rispetto al valore prescritto nel presente allegato, un aumento massimo di temperatura di 2 C. [3] Per percorsi superiori ai 200 km sono richiesti mezzi isotermici (IN ovvero IR). [4] Per percorsi superiori ai 200 km è tollerato, rispetto al valore prescritto nel presente allegato, un aumento massimo di temperatura di 2 C. [5] Durante il tempo di distribuzione frazionata - da effettuarsi con mezzi aventi caratteristiche tecnicocostruttive idonee per il trasporto in regime di freddo - che comporti ai fini della consegna agli esercizi di vendita numerose operazioni di apertura delle porte dei mezzi stessi, ferme restando in ogni caso le temperature di partenza fissate nel presente allegato, sono tollerati i seguenti valori massimi di temperatura: latte pastorizzato, in confezioni: + 9 C panna o crema di latte pastorizzata, in confezioni: + 9 C ricotta: + 9 C burro prodotto con crema di latte pastorizzata: + 14 C yogurt od altri latti fermentati, in confezioni: + 14 C formaggi freschi (mascarpone e similari, mozzarelle di vacca o di bufala e similari, caprini non stagionati, crescenza, formaggi a prevalente coagulazione lattica od acido-presamica ad elevato tenore di umidità e di pronto consumo, quali robiola, petit suisse, cottagecheese, quark, ecc.) purché prodotti con latte pastorizzato: + 14 C carni: + 10 C pollame e conigli: + 8 C selvaggina: + 8 C

29 Parte II - CONTINUA Il valore massimo di temperatura indicato per le carni (bovine, bufalina, suine, ovine e caprine), tuttavia, non è vincolante per il trasporto, in fase di distribuzione o ai depositi frigoriferi, di durata non superiore a due ore di quelle appena macellate in macelli autorizzati e non ancora raffreddate, sempreché il trasporto stesso avvenga con veicoli rispondenti ai requisiti di idoneità igienico-sanitaria prescritti dall'art. 49 del presente regolamento, che risultino almeno isotermici. [6] Il burro concentrato (anidro) può essere trasportato anche a temperature da + 6 C a + 18 C. [7] La temperatura da osservarsi durante il trasporto è prevista dagli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 4 ottobre 1978 (Pubblicato nella Gazz. Uff. n. 286 del 12 ottobre 1978), recante norme sulle modalità di confezionamento, il periodo e le modalità di conservazione dei molluschi eduli, le specie di molluschi che possono essere venduti sgusciati (ORA Pacchetto Igiene)

30 ANALISI MICROBIOLOGICHE RIPETIBILI E IRRIPETIBILI SUI PRODOTTI DEPERIBILI art. 4 D. Lgs. 123 del (Per tutto ciò che non è espressamente regolato dal D.Lgs. 123/93, si applica il DPR 327/80). Sistema doppia analisi I analisi Senza la presenza delle parti II analisi Effettuata pochi giorni dopo la prima analisi presso lo stesso laboratorio in cui è stata svolta la prima, limitatamente ai parametri difformi e in presenza delle parti interessate. In quattro aliquote ex art. 2 DM ) Qualora dalla prima analisi risulti la difformità del prodotto alle norme di legge, il capo di laboratorio provvede con tempestività a darne avviso all'interessato specificando il parametro difforme e la metodica di analisi e comunicando il luogo, il giorno e l'ora in cui le analisi vanno ripetute limitatamente ai parametri risultati non conformi.

31 Campionamento SUI PRODOTTI DEPERIBILI: I campioni dei prodotti alimentari deteriorabili vanno mantenuti dal momento del prelievo al momento in cui viene iniziata l'analisi ad una temperatura, ove non diversamente previsto da norme vigenti, non superiore a + 4 C e non inferiore a 0 C. I prodotti alimentari congelati vanno mantenuti a - 15 C e quelli surgelati a - 18 C. Il trasporto dei campioni deve essere effettuato sin dal momento del prelievo in contenitori atti a garantire il mantenimento della temperatura entro i valori indicati di cui sopra.

32 Analisi PRODOTTI DEPERIBILI: analisi microbiologiche: il campione prelevato va ripartito dalla persona incaricata del prelievo in quattro aliquote, ciascuna delle quali in quantità congrua per l'espletamento delle analisi da effettuare. Di cui: 1 delle quattro aliquote viene consegnata al detentore del prodotto alimentare unitamente al verbale di prelevamento; le altre 3 aliquote vengono consegnate ai laboratori competenti per territorio per l'effettuazione: su una prima aliquota, degli accertamenti analitici; su una seconda aliquota, per la ripetizione delle analisi limitatamente ai parametri eventualmente risultati non conformi; sull ultima aliquota, infine, resta di riserva presso il laboratorio per un'eventuale perizia ordinata dall'autorità giudiziaria.

33 Analisi PRODOTTI DEPERIBILI: Qualora l'accertamento della deteriorabilità viene effettuata in laboratorio, il campione prelevato viene ripartito dalla in cinque aliquote, ciascuna delle quali in quantità congrua per l'espletamento delle analisi da effettuare; di cui: L aliquota in più serve per l esame della deteriorabilità mediante misurazione della concentrazione idrogenionica (ph) e dell'acqua libera (aw);

34 Analisi PRODOTTI DEPERIBILI: garanzie difensive Il laboratorio competente procede, ai sensi dell'art. 223, comma 1, delle norme di attuazione C.p.p., comunicando all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo dell'effettuazione dell'analisi, limitatamente ai parametri non conformi, in modo che il medesimo o persona di sua fiducia appositamente designata, possa presenziare alle II analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n Garanzia del contraddittorio

35 ANALISI UNICHE IRRIPETIBILI Tali analisi vengono effettuate in caso di prodotti altamente deperibili, o comunque nei casi in cui non sia possibile la ripetizione delle analisi. Condizioni tassative: 1) l analisi deve riguardare parametri microbiologici (non chimici) 2) Prodotti deteriorabili. Esiguità del campione? Tale caso non rientra nelle ipotesi di legge; l irripetibilità di fatto dovrebbe far scattare le garanzie difensive.

36 SEGUE (ANALISI UNICHE IRRIPETIBILI) Applicazione dell art. 223 disp. att. c.p.p. che impone agli organi procedenti di dare avviso, anche oralmente, del giorno, dell ora e del luogo in cui verrà svolta l analisi al fine di garantire la partecipazione dell interessato. (223/1) Attualmente si registra, da parte degli organi di controllo, un uso indiscriminato di tale procedura, che dovrebbe invece essere utilizzata solo in casi limite.

37 ANALISI UNICHE IRRIPETIBILI (SEGUE) il mancato adempimento dell invito alla parte di assistere alle analisi irripetibili di sostanza alimentare deteriorabile da parte del Laboratorio di analisi, come da sentenza della Corte Costituzionale 26 Settembre-10 Ottobre 1990 n. 434, costituisce nullità degli accertamenti tecnici effettuati (Cass. Pen. 5240/1996).

38 ANALISI UNICHE IRRIPETIBILI (SEGUE) Tempestività: non è indicato un termine; a discrezione del responsabile di laboratorio che deve considerare i tempi di deperibilità stretti del campione e l effettiva esigenza del diritto di difesa. Non può essere invocato il legittimo impedimento (proprio del giudizio penale), né impegni di lavoro all estero ad es. (c è la possibilità di delegare un incaricato di fiducia ed eventuale CTP)

39 ANALISI UNICHE IRRIPETIBILI (SEGUE) Avviso: contenuto obbligatorio va indicato (anche oralmente ex 223, ma meglio con fax, telegramma o verbale notificato) a) il parametro difforme; b) la metodica delle analisi seguita e che si seguirà, c) il luogo/il giorno/l ora delle nuove analisi

40 ANALISI UNICHE IRRIPETIBILI (SEGUE) Destinatario dell Avviso: - l esercente presso cui è stato effettuato il campionamento - Il produttore, se si tratta di alimento confezionato Corte Cost. 1971: anche quei soggetti che in base ad atti di polizia giudiziaria già compiuti risultano indiziati di reato. Ossia, quei soggetti, che in base alla situazione concreta potrebbero aver concorso a vario titolo alla realizzazione delle eventuali violazioni accertabili a seguito delle analisi da compiersi sull alimento.

41 ANALISI UNICHE IRRIPETIBILI (SEGUE) Violazione del diritto di difesa: l avviso comunicato in ritardo costituisce ipotesi di violazione del diritto di difesa, se sia divenuta impossibile la revisione per deperimento del campione (Cass. 11/08/1998).

42 ILLECITO AMMINISTRATIVO Artt. 14 e 15 L. 689/81 Sistema doppie analisi Obbligo della P.A. di comunicazione dell esito delle prime analisi con lettera racc. a.r. e facoltà di richiedere entro 15 gg. l analisi di revisione. Si estende all illecito amministrativo le garanzie difensive per analisi irripetibili ex art. 223 disp. Att. Cpp.

43 Laboratori Reg. Ce 882/2004 e 765/2008: I laboratori che partecipano all'analisi di campioni ufficiali devono essere accreditati ed operare secondo - procedure approvate internazionalmente o a norme di efficienza - e usare metodi di analisi che siano stati convalidati nei limiti del possibile.

44 (continua) Tale obiettivo può essere raggiunto mediante attività quali: 1. l'applicazione di metodi analitici convalidati, 2. l'assicurazione che siano disponibili materiali di riferimento, 3. l'organizzazione di test comparativi e 4. la formazione del personale di laboratorio.

45 Laboratori ufficiali secondo la legge italiana: art. 2/3 D.Lgs. 123/1993 Le autorità competenti, tuttavia, possono designare soltanto i laboratori che operano, sono valutati e accreditati conformemente alle seguenti norme europee: a) EN ISO/IEC su «Criteri generali sulla competenza dei laboratori di prova e di taratura» ; b) EN su «Criteri generali per la valutazione dei laboratori di prova» ; c) EN su «Sistemi di accreditamento dei laboratori di taratura e di prova - requisiti generali per il funzionamento e il riconoscimento», tenendo conto dei criteri per i diversi metodi di prova stabiliti nella normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti.

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