Riflessi giuridici e responsabilità nel sistema di allerta: dai concetti giuridici all applicazione concreta
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1 U.P. VETERINARIA Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Riflessi giuridici e responsabilità nel sistema di allerta: dai concetti giuridici all applicazione concreta 29 novembre 2012 Montecchio Precalcino (VI) Avv. Giuseppe Giacovelli
2 PRESUPPOSTI PER L ATTIVAZIONE SISTEMA DI ALLERTA Sospetto di un grave RISCHIO per la salute umana o animale ASSENZA DI INFORMAZIONI O DATI SCIENTIFICI PRINCIPIO DI PRECAUZIONE (art. 7 Reg. CE 178/2002) IMMEDIATA ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA
3 DEFINIZIONE DI RISCHIO Artt. 3 nn. 9 e 14 Reg CE 178/2002: rischio come funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute conseguente alla presenza di un pericolo biologico (es. contaminazione batterica) chimico (es. residui fitosanitari) o fisico (es. corpo estraneo) contenuto in un alimento o mangime o condizione in cui si trova un alimento o un mangime, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute Art. 50 Reg. CE 178/2002: ogni grave rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto agli alimenti o mangimi
4 Come valutare grave rischio Allegato D delle Linee Guida di cui all Intesa Stato/Regioni del 13/11/2008 n. 287 fornisce alcuni criteri orientativi per effettuare la valutazione del rischio. Vengonodistintiicasiincuisiidentificaun grave rischio da quelli in cui si rende necessaria una valutazione scientifica per accertare la presenza di un grave rischio..
5 Supposta presenza di grave rischio Se i prodotti contestati: contengono sostanze proibite in base alla normativa vigente; contengono residui di pesticidi a livelli che superano i limiti prescritti; contengono sostanze genotossiche o cancerogene a livelli che superano i livelli prescritti; contengono funghi, tossine, batteri o virus a tali livelli da indurre con elevata probabilità la comparsa di malattie nell uomo; contengono allergeni non indicati nell elenco degli ingredienti
6 Accertamento dell esistenza di rischio grave All. D linee guida Necessaria una valutazione scientifica per accertare la presenza di un rischio grave in caso di: alimenti contenenti sostanze il cui impiego non è autorizzato; alimenti che presentano un rischio per la presenza di corpi estranei; alimenti di origine animale provenienti da stabilimenti non riconosciuti;
7 Definizione di rischio nell ambito del sistema di allerta Rischio diretto o indiretto: Probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine, dell alimento sulla salute Valutazione delle possibili conseguenze derivanti dalla consumazione di mangimi da parte degli animali che diventeranno cibo per gli esseri umani
8 REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI (ART.14) ALIMENTI A RISCHIO PER IL CONSUMATORE alimento dannoso per la salute umana alimento inadatto per il consumo umano
9 ALIMENTO DANNOSO (art.14) Probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine sulla salute della persona e su quella dei discendenti Probabili effetti tossici cumulativi Sensibilità di una specifica categoria di consumatori, se destinato a essa
10 ALIMENTO INADATTO (art.14) Inaccettabile per il consumo umano secondo l uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione.
11 Principio di precauzione Nel caso in cui si sospetti la presenza di un rischio grave, ma non siano disponibili sufficienti informazioni o dati scientifici a riguardo, sulla base del principio di precauzione, di cui all articolo 7 Reg. (CE) n. 178/2002, si procede all immediata attivazione del sistema di allerta.
12 Portata del principio Nel suo nucleo concettuale il principio di precauzione si configura come una strategia di gestione del rischio nelle ipotesi in cui non si abbia la certezza scientifica sulla portata dei potenziali effetti negativi di una determinata attività
13 Presupposti per l applicazione del principio la presenza di un rischio in grado di generare un danno grave o comunque significativo; la constatazione dell incertezza scientifica in merito alla esatta determinazione del rischio medesimo ed alla probabilità che esso ha di manifestarsi, anche sotto il profilo temporale; il riconoscimento che tale incertezza non può comunque ostacolare l adozione di misure efficaci rispetto ai costi ed alle capacità dello stato interessato.
14 Le azioni da adottare proporzionali al livello prescelto di protezione; non discriminatorie; coerenti con misure analoghe già adottate; basate su un esame dei potenziali vantaggi ed oneri; soggette a revisione
15 OBBLIGHI DELL O.S.A.
16 ART. 18 REG. 178/ RINTRACCIABILITA - Gli operatori del settore alimentare devono: Individuare chi abbia fornito loro un alimento/sostanza (legame fornitore-prodotto) Individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti (legame cliente-prodotto) Disporre di sistemi/procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni
17 ART. 19 REG. 178/2002 RITIRO/RICHIAMO Se un operatore del settore alimentare ritiene o abbia motivo di ritenere che un alimento, non più sotto il suo controllo immediato, non sia conforme ai requisiti di sicurezza (rif. art. 14 Reg. 178/02) deve: avviare immediatamente le procedure di ritiro avvisare l autorità competente collaborare con l autorità competente e con gli altri operatori economici (informare il proprio fornitore) se può essere arrivato al consumatore, informarlo
18 - RITIRO - Dalla direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti: = qualsiasi misura finalizzata a prevenire la distribuzione, l esposizione o l offerta di un prodotto pericoloso per il consumatore. In sintesi, è il processo tramite il quale un prodotto viene rimosso dalla catena di approvvigionamento, con l eccezione di un prodotto in possesso dei consumatori
19 -RICHIAMO - Quando il prodotto può aver raggiunto il consumatore l operatore deve: Informare il consumatore delle ragioni del ritiro Richiamare i prodotti forniti (ritorno) quando altre misure non sono sufficienti a raggiungere un alto livello di protezione della salute = qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto a rischio Un richiamo comporta la richiesta ai consumatori di riportare il prodotto al luogo di acquisto o di distruggerlo
20 CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI ALLERTA Totale richiamo o ritiro dei prodotti per essere distrutti, ulteriormente trasformati o destinati ad usi diversi dal consumo umano; Mancanza di ritrovamento del prodotto; Esclusione della sussistenza di rischio per i consumatori. Non c è una conclusione ufficiale dell allerta a livello della Commissione EU.
21 ALTRE MISURE IN CASO DI ALLERTA ART. 54 Reg. CE 882/04 l imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza degli alimenti o la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; la restrizione o il divieto dell immissione sul mercato, dell importazione o dell esportazione di mangimi, alimenti o animali; il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti; l autorizzazione dell uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti; la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell azienda interessata per un appropriato periodo di tempo; la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento; qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall autorità competente
22 SEQUESTRO PENALE E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO
23 SEQUESTRO PENALE Art. 253 c.p.p. l autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l accertamento dei fatti sequestro probatorio, con il quale le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo vengono tolte alla disponibilità del proprietario per essere assunte come prove nel procedimento secondo l art. 354 c.p.p., seviè pericolochelecoseletracceeiluoghi si alterino o si disperdano o, comunque, si modifichino e il Pubblico Ministero non può intervenire tempestivamente... gli ufficiali di polizia giudiziaria se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose ad esso pertinenti,
24 Sequestro preventivo Art. 321 C.p.p.: quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati può essere effettuato di propria iniziativa dal personale incaricato del controllo ufficiale degli alimenti con qualifica di UPG nel caso di: rinvenimento, nel corso dell attività ispettiva, di prodotti in cattivo stato di conservazione, alterati, contaminati, nocivi
25 Sequestro amministrativo Normativa di riferimento Legge n. 689 Legge n.283 art. 1 D.P.R n. 327 art.20
26 Sequestro cautelare Legge 689/81 - art. 13 (atti di accertamento): Gli organi addetti al controllo sull osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono [..] procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria L art. 20 Le autorità stesse (autorità amministrative competenti in materia sanitaria individuate dalle Regioni, Nda) possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto
27 CASI DI SEQUESTRO CAUTELARE prodotto alimentare preconfezionato con etichettatura inesistente o irregolare, o scaduto (violazioni del D.Lgs. n. 109/1992 e altre norme specifiche); prodotto alimentare per il quale sia impossibile la rintracciabilità (non dimostrabilità del fornitore) prevista dall art. 18 del Reg. 178/2002; prodotto di origine animale preconfezionato privo del bollo sanitario o marchio di identificazione (violazione dell art. 5 del Reg. CE n. 853/2004; art. 6, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 193/2007)
28 SEQUESTRO CAUTELATIVO L art. 1 della Legge n. 283/1962: Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione
29 DIFFERENZE Il sequestro amministrativo è quasi sempre cautelare facoltativo = confisca della cosa che è servita ad attuare la violazione; il sequestro sanitario è preventivo = sequestro della cosa che apparentemente può essere dannosa all igiene e salute pubblica. Il sequestro sanitario implica per la maggior parte delle volte il prelievo di campioni, che vengono sottoposti ad analisi presso istituti autorizzati
30 ORGANI ACCERTATORI SOSPETTO DI PERICOLO PRELIEVO DEI CAMPIONI CONVALIDA SEQUESTRO (SINDACO) ENTRO 48 ORE SEQUESTRO CAUTELATIVO DISTRUZIONE IMMEDIATA DELLA MERCE IN CASO DI DANNO ALLA SALUTE DISPOSTA DALL AUTORITA SANITARIA AUTORITA SANITARIA INTERESSATO PUO FARE OPPOSIZIONE IMMEDIATAMENTE O ENTRO 10 GIORNI PROPORRE EVENTUALI DEDUZIONI O ISTANZE DI DISSEQUESTRO DECIDE ENTRO 10 GIORNI E/O DOPO RICEZIONE REFERTI ANALISI ORDINA
31 DISSEQUESTRO E RICONSEGNA, DISTRUZIONE, DESTINAZIONE A USI DIVERSI PRIMA CHE SI PROCEDA A TRASFORMAZIONE O AD ALTRA DESTINAZIONE OCCORRE INFORMARE IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PER I NECESSARI PROVVEDIMENTI ORDINANZA MOTIVATA DISSEQUESTRO E RESTITUZIONE MERCI SEQUESTRATE CESSAZIONE EFFICACIA DEL SEQUESTRO ORDINANZA DISTRUZIONE
32 BLOCCO UFFICIALE l art. 2, punto 13, definisce blocco ufficiale: la procedura con cui l autorità competente fa sì che i mangimi o gli alimenti non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; Il blocco ufficiale ha un ruolo conservativo per il tempo necessario a formulare una decisione definitiva sulla destinazione
33 VINCOLO SANITARIO D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 80 i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede la sorveglianza dal posto d ispezione frontaliero d introduzione fino allo stabilimento di destinazione è previsto che il trasporto fino allo stabilimento di destinazione deve avvenire, sotto vincolo sanitario specie di sequestro temporaneo, non finalizzato alla confisca all art. 20 il sequestro, operato dal veterinario ufficiale del PIF qualora sia riscontrato pericolo per la salute umana o per gli animali
34 Grazie per l attenzione
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