REGIONE PIEMONTE SETTORE SANITA ANIMALE ED IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI

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1 REGIONE PIEMONTE SETTORE SANITA ANIMALE ED IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI Prot. n. /27/003 Torino, lì Ai Responsabili dell Area C dei Servizi veterinari delle ASL piemontesi Ai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria del Piemonte All Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino Dr. Andruetto Al Ministero della Salute Uff. XI bis Dr. Cicero All Assessorato all Agricoltura Dr. Vito Viviano Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Ufficio Centrale Repressione Frodi Alla Coldiretti regionale All Unione Agricoltori Alla Confcoltivatori All Associazione Regionale Allevatori Piemontesi All Assalzoo All AISA Alla Federfarma Alle Camere di Commercio del Piemonte LORO SEDI TORINO - C.so Stati Uniti, 1 - Tel. (011) Fax (011)

2 OGGETTO: Regolamento (CE) 183/2005 Igiene mangimi trasmissione linee guida regionali. Si trasmettono per la pratica attuazione le istruzioni applicative del regolamento indicato in oggetto, quali prime indicazioni da adottare per l uniforme applicazione delle norme comunitarie nel territorio piemontese. A queste potranno far seguito ulteriori comunicazioni, derivanti dagli incontri tecnici sulla materia, che avranno luogo nelle prossime settimane con il Ministero della Salute e con le altre regioni. Distinti saluti. IL DIRETTORE REGIONALE VICARIO GIANFRANCO CORGIAT LOIA GB/VR

3 PRIME ISTRUZIONI APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO (CE) 183/2005 IGIENE MANGIMI L Unione Europea con i Regolamenti (CE) 882/2004 e 183/2005, ha ridefinito le modalità d intervento pubblico nel settore dell alimentazione animale. Tra le varie innovazioni rispetto al previgente sistema, va considerata l estensione degli obblighi di autocontrollo anche al settore primario, tenuto a svolgere una serie di verifiche interne volte a garantire la sicurezza delle produzioni animali. Tali obblighi sono peraltro stati estesi a categorie prima esentate, quali ad esempio i titolari di: stabilimenti autorizzati ai sensi della legge 281/63 (ex art. 5), essiccatoi, molini nonché i trasportatori di materie prime, additivi, premiscele di additivi o mangimi. Vengono inoltre introdotte misure di igiene dell alimentazione zootecnica che dovranno essere codificate in appositi manuali che verranno elaborati da questa Direzione. In questo ambito si terrà inoltre conto dell esigenza di garantire piena rintracciabilità ai prodotti in caso di non conformità, causa di allerte sanitarie da gestire in ambito locale. L impatto delle norme comunitarie rispetto al precedente ordinamento incide particolarmente sull alimentazione additivata, in quanto abroga le Direttive 95/69/CE e 98/51/CE (recepite con il D.Lvo 123/99 e D.Lvo 433/2001), mentre lascia impregiudicate le norme riferite all alimentazione medicata (D.L. 90/93 e D.M. 16 novembre 1993). Tuttavia, va precisato che le previsioni normative contenute nel D. Lvo 433/2001 vengono solo in parte abrogate. Mantengono infatti piena applicazione le misure regolamentari previste all art. 14 del citato decreto inerenti, tra l altro, la distinzione tra premiscele e mangimi complementari. In forza di tali provvedimenti bisognerà procedere al rilascio di nuove autorizzazioni di riconoscimento e registrazione degli impianti inseriti nella filiera di produzione ed impiego dei mangimi. Dal nuovo regime sono invece escluse alcune tipologie di attività quali, ad esempio, quelle rivolte alla produzione e somministrazione domestica privata di mangimi che non incidono sul rischio sanitario legato alle produzioni animali. In considerazione di quanto premesso e delle ormai vicine scadenze di legge per la presentazione delle previste notifiche o istanze, questa Direzione ha predisposto le seguenti prime istruzioni per la corretta applicazione delle norme comunitarie sul territorio regionale. ADEMPIMENTI PREVISTI: entro il 31 dicembre 2005 impianti già riconosciuti/registrati ai sensi del D. vo 123/99:

4 I legali rappresentanti degli impianti, già riconosciuti o registrati ai sensi del D.Lvo 123/99, trasmettono alla Regione per il tramite del Servizio veterinario dell ASL competente, la notifica (cfr. modello 1a e modello 1b) debitamente compilata. Per gli impianti già riconosciuti ai sensi del D.Lvo 123/99 in assenza di modifiche di ragione sociale o del ciclo produttivo non dovranno essere svolti, in quanto non previsti, sopralluoghi di idoneità tecnica. I numeri di riconoscimento già assegnati mantengono la validità ai sensi del nuovo regolamento. dopo il 1 gennaio 2006 impianti non in possesso di precedenti riconoscimenti: I legali rappresentanti degli impianti soggetti a riconoscimento per: o la fabbricazione e/o commercializzazione di additivi per mangimi (direttiva 82/471/CEE, Regolamento 1831/2003) di cui all allegato IV, capo 1, del regolamento; o la fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi per mangimi di cui all allegato IV, capo 2; o la fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi e/o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui all allegato IV, capo 3, trasmettono alla Regione per il tramite dell ASL competente l istanza di riconoscimento (cfr. modello 2) debitamente compilata. Ai fini del rilascio del numero di riconoscimento da parte di questa Direzione, i Servizi veterinari locali procederanno tramite sopralluogo all accertamento dei requisiti tecnicostrutturali degli impianti. Fanno eccezione gli intermediari che non hanno possesso fisico dei prodotti commercializzati non disponendo di magazzini di vendita. Per tali verifiche, al fine di uniformare le modalità operative ed i criteri di giudizio, i Servizi Veterinari sono tenuti ad utilizzare la check-list prevista dal Piano Regionale Alimentazione Animale Con il piano regionale alimentazione animale 2006 verranno aggiornate le schede previste per i controlli presso gli stabilimenti od intermediari. I verbali dei sopralluoghi andranno poi trasmessi senza ritardi a questa Direzione. La tariffa dovuta dai titolari degli impianti per le verifiche di cui sopra è quello di cui al DGR , n (Area Igiene degli Allevamenti n. 10 A, B, C). entro il 31 dicembre 2005: impianti non in possesso di precedenti registrazioni: I legali rappresentanti degli impianti: o di cui all art. 5, comma 1: impianti di produzione primaria di mangimi (compreso il trasporto, la manipolazione e lo stoccaggio nel luogo di produzione nonché operazioni di

5 trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione ad uno stabilimento), aziende che effettuano la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell azienda senza usare additivi o premiscele di additivi; * o gli impianti di cui all art. 5, comma 2, non assoggettati al riconoscimento, compresi quelli che miscelano mangimi per il fabbisogno esclusivo dell azienda usando additivi e/o premiscele di additivi: trasmettono alle ASL e non alla Regione istanza di registrazione (cfr. modulo 3) debitamente compilata. Per queste ultime tipologie di impianti non è previsto un sopralluogo di idoneità. I Servizi Veterinari locali provvedono pertanto alla semplice registrazione anagrafica delle strutture ai fini del censimento di settore. * Per quanto attiene le aziende che effettuano la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell azienda senza usare additivi o premiscele di additivi l obbligo di registrazione si intende implicitamente assolto dai Servizi Veterinari locali in quanto queste risultano già inserite nel programma regionale di georeferenziazione (ARVET) degli allevamenti piemontesi, in osservanza del D. Lvo 336/99. Ambito di esclusione: L art. 2, comma 2 del Regolamento 183, esclude dall ambito di applicazione la fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria aziendale di mangimi in ambito locale, dal produttore ad aziende locali per il consumo nella stessa azienda (tratto dalla versione originale in inglese). Per piccola quantità è da intendersi quella fornitura avente una incidenza percentuale sulla produzione aziendale di scarso significato economico e praticato in modo non sistematico, ovvero transazioni riferite all intera produzione aziendale qualora questa risulti di quantità non significativa per l alimentazione delle aziende di destino. Es. aziende senza bestiame che producono e commercializzano piccole quantità di materie prime. Per ambito locale di commercializzazione deve intendersi invece la vendita dei prodotti di cui sopra nell ambito dell ASL ove ha sede l azienda di produzione o dei comuni confinanti.. Per quanto attiene invece altre aziende agricole che producono materie prime destinate alla commercializzazione diretta verso stabilimenti di produzione, molini, essiccatoi, centri di raccolta ed intermediari dovranno essere assoggettati a registrazione. Nell intento di completare il quadro di riferimento delle aziende tenute alla notifica/istanza di registrazione, questa Direzione avvierà stretti rapporti di collaborazione con l Assessorato Regionale all Agricoltura, le Camere di Commercio e le Associazioni di categoria in modo da acquisire ogni utile elemento conoscitivo sul settore primario. Analogamente si richiede ai Servizi

6 Veterinari piemontesi di procedere presso i sopraccitati stabilimenti per ottenere gli elenchi dei fornitori di materie prime ed il destino delle stesse nell ambito del ciclo produttivo (materie prime destinate all alimentazione animale). In considerazione del notevole carico di lavoro derivante dall attuazione del Regolamento 183/2005 si ritiene ammissibile il completamento delle istruttorie di registrazione entro il Per quanto attiene le attività di trasporto di alimenti zootecnici, comprese le materie prime, svolte conto terzi, i titolari delle relative aziende sono tenuti alla registrazione secondo quanto previsto dal Regolamento 183/2005. A tal fine si precisa che l ASL competente per la registrazione è quella sede dell autorimessa o dove viene svolta in via prevalente tale attività. I Responsabili in indirizzo ed i referenti di settore sono pertanto invitati a dare ampia informazione sugli adempimenti di legge in modo che gli operatori del comparto mangimi siano messi in grado di presentare entro le scadenze previste le relative notifiche o istanze di autorizzazione. Nel contempo andranno calendarizzate riunioni con le Associazioni di categoria per fornire ogni utile approfondimento tecnico ed organizzativo per la pianificazione degli interventi di competenza. Alle presenti prime istruzioni applicative del regolamento 183/2005 faranno seguito ulteriori norme di indirizzo regionali tenuto conto delle osservazioni fornite da codeste ASL o Associazioni di categoria.

7 Modello 1a RACCOMANDATA A.R. Al Servizio veterinario Area C dell ASL NR. 8 DI CHIERI (TO) SEDE: VIA GIOVANNI XXIII 8 Oggetto: notifica per il riconoscimento ai sensi del regolamento 183/2005/CE art. 18, comma 1. Il sottoscritto nato a il _ _ / _ _ / _ _ _ _ in qualità di legale rappresentante della Ditta Ragione sociale codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Con sede legale e/o amministrativa sita in partita I.V.A. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e sede produttiva sita in ( indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa) già Riconosciuta con n. α IT _ _ _ _ _ _ _ _ α IT _ _ _ _ _ _ _ _ α IT _ _ _ _ _ _ _ _ NOTIFICA a codesta Spett. Regione (per il tramite del Servizio veterinario dell ASL competente), che ai sensi del regolamento 183/2005/CE, art.18, comm 1 e 4: - intende continuare a svolgere l attività già in essere dopo il 01/01/2006; - possiede i requisiti elencati nell allegato 2, del regolamento in oggetto. A tal fine allega copia dell attestato di riconoscimento Località, lì, _ _ / _ _ / _ _ _ _ In fede (firma e timbro)

8 Articolo 18, regolamento 183/2005/CE MISURE TRANSITORIE 1. Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati ai sensi della direttiva 95/69/CE possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una notifica a tal fine alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti. 2. Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti. 3. Entro il 1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente regolamento sono soddisfatte. 4. Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni addizionali atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004.

9 Modello 1b RACCOMANDATA A.R. Al Servizio veterinario Area C dell ASL 8 di CHIERI (TO) SEDE: VIA GIOVANNI XXIII 8 Oggetto: notifica per la registrazione ai sensi del regolamento 183/2005/CE art. 18, comma 1. Il sottoscritto nato a il _ _ / _ _ / _ _ _ _ in qualità di legale rappresentante della Ditta Ragione sociale codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Con sede legale e/o amministrativa sita in partita I.V.A. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e sede produttiva sita in ( indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa) già registrata con n. IT _ _ _ _ _ _ _ _ IT _ _ _ _ _ _ _ _ IT _ _ _ _ _ _ _ _ NOTIFICA a codesta Spett. Regione (per il tramite del Servizio veterinario dell ASL competente), che ai sensi del regolamento 183/2005/CE, art. 18, comm 1 e 4: - intende continuare a svolgere l attività già in essere dopo il 01/01/2006; - possiede i requisiti elencati nell allegato 2, del regolamento in oggetto. A tal fine allega copia dell attestato di registrazione Località, lì, _ _ / _ _ / _ _ _ _ In fede (firma e timbro)

10 Articolo 18, regolamento 183/2005/CE MISURE TRANSITORIE 1. Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati ai sensi della direttiva 95/69/CE possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una notifica a tal fine alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti. 2. Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti. 3. Entro il 1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente regolamento sono soddisfatte. 4. Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni addizionali atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004.

11 Marca da bollo 14 Al Servizio Veterinario Area C dell ASL 8 di CHIERI (TO) SEDE VIA GIOVANNI XXIII 8 RACCOMANDATA A.R. Oggetto: ISTANZA DI RICONOSCIMENTO ai sensi del regolamento 183/2005/CE articoli 2 e 10 Il sottoscritto nato a il _ _ / _ _ / _ _ _ _ in qualità di legale rappresentante della Ditta Ragione sociale codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Con sede legale e/o amministrativa sita in partita I.V.A. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e sede produttiva sita in ( indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa) CHIEDE a codesta Spett. REGIONE (per il tramite del Servizio Veterinario dell ASL competente), di essere RICONOSCIUTO ai sensi del regolamento 183/2005/CE articolo 2 ed (barrare le voci per cui si chiede il riconoscimento, vedi retro) : art. 10, comma 1, lettera a); art. 10, comma 1, lettera b); art. 10, comma 1, lettera c) per: la fabbricazione per la commercializzazione; la fabbricazione per il fabbisogno esclusivo dell azienda. A tal fine allega alla presente (barrare le voci relative ai documenti allegati): certificato (autocertificazione) di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato; planimetria dell impianto, vidimata dal professionista abilitato o progettista, in scala non inferiore a 1:1000 (per la planimetria dei locali di produzione o deposito la planimetria dovrà essere di 1:100); relazione tecnica, sottoscritta dal richiedente, da cui si evince il possesso dei requisiti strutturali; funzionali e procedurali dell impianto correlati alla produzione effettuata; copia del piano aziendale di controllo della qualità; dati anagrafici relativi alla persona qualificata designata quale responsabile della produzione; dati anagrafici relativi alla persona qualificata designata quale responsabile del controllo di qualità; n. 1 marca da bollo da (quattordici/00) da applicarsi sull attestato di riconoscimento. Località lì _ _ / _ _ / _ _ _ _ In fede (firma e timbro)

12 Articolo 10, regolamento 183/2005/CE RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI NEL SETTORE DEI MANGIMI Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che gli stabilimenti sotto il loro controllo e ai quali si applica il presente regolamento siano riconosciuti dall'autorità competente qualora: 1) tali stabilimenti espletino una delle seguenti attività: a) fabbricazione e/o commercio di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del presente regolamento; b) fabbricazione e/o commercio di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del presente regolamento; c) fabbricazione ai fini del commercio o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del presente regolamento.

13 Modello 3 Marca da bollo 14 RACCOMANDATA A.R. Al Servizio Veterinario Area C dell A.S.L. 8 DI CHIERI (TO) SEDE VIA GIOVANNI XXIII 8 Oggetto: istanza di REGISTRAZIONE ai sensi del regolamento 183/2005/CE, articoli 2, 9 e 18. Il sottoscritto nato a il _ _ / _ _ / _ _ _ _ in qualità di legale rappresentante della Ditta Ragione sociale codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Con sede legale e/o amministrativa sita in partita I.V.A. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e sede produttiva sita in ( indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa) CHIEDE DI ESSERE REGISTRATO ai sensi del regolamento 183/2005/CE, articoli 2, 9 e 18 quale esercente una o più delle seguenti attività: - relative all art. 5, comma 1, del regolamento medesimo (barrare le voci che interessano): coltivazione prodotti destinabili all alimentazione zootecnica essiccazione granaglie conto proprio (nel luogo di produzione) stoccaggio granaglie conto proprio (nel luogo di produzione) macinazione e brillatura (mulini) conto proprio (nel luogo di produzione) trasporto materie prime a tal fine, entro il 31 dicembre 2007, si impegna a trasmettere formalmente l autocertificazione del possesso dei requisiti, di cui allo allegato I del regolamento, consapevole che la mancata autocertificazione comporta il decadimento della richiesta di registrazione e quindi di coltivare, fabbricare, lavorare ed immettere in commercio prodotti destinati all alimentazione animale (fronte)

14 e/o - relative all art. 5, comma 2 del regolamento medesimo (barrare le voci che interessano): essiccazione granaglie conto terzi stoccaggio granaglie conto terzi macinazione e brillatura (molini) conto terzi commercio all ingrosso ed al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriale, ecc. trasportatori per conto terzi di additivi, premiscele, mangimi fabbricazione prodotti di origine minerale e chimico industriali (DM 13/11/85) fabbricazione additivi (diversi da all. IV, capo 1) fabbricazione premiscele (diversi da all. IV, capo 2) fabbricazione mangimi composti per il commercio o per l autoconsumo (diversi da all. IV, capo 3) fabbricazione mangimi composti autorizzati Legge 281/63, art. 5 condizionamento additivi, premiscele e mangimi, diverse da allegato IV commercio ingrosso/dettaglio additivi e premiscele (non all. IV) a tal fine, entro il 31 dicembre 2007, si impegna a trasmettere formalmente l autocertificazione del possesso dei requisiti, di cui allo allegato II del regolamento, consapevole che la mancata autocertificazione comporta il decadimento della richiesta di registrazione. Località lì _ _ / _ _ / _ _ _ _ In fede (firma e timbro) Articolo 5, regolamento 183/2005/CE OBBLIGHI SPECIFICI 1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate: a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione; b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento; c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate. 2. Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate. Articolo 18, regolamento 183/2005/CE MISURE TRANSITORIE 1. Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati ai sensi della direttiva 95/69/CE possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una notifica a tal fine alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti. 2. Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti. 3. Entro il 1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente regolamento sono soddisfatte. 4. Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni addizionali atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004.

15 Modello 4 Al Servizio Veterinario Area C dell A.S.L. 8 DI CHIERI (TO) SEDE VIA GIOVANNI XXIII 8 RACCOMANDATA A.R. Oggetto: istanza di registrazione ai sensi del regolamento 183/2005/CE articoli 2 e 9, AUTOCERTIFICAZIONE Il sottoscritto nato a il _ _ / _ _ / _ _ _ _ in qualità di legale rappresentante della Ditta Ragione sociale codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Con sede legale e/o amministrativa sita in partita I.V.A. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e sede produttiva sita in ( indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa) che: - ai sensi del regolamento 183/2005/CE, articolo 2 e 9; - in data _ _ / _ _ /2005 ha presentato istanza di registrazione a codesta Spett. ASL, consapevole delle sanzioni penali previste dall art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base a una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace, CERTIFICA (barrare la voce per cui si effettua l autocertificazione): di possedere i requisiti di cui all allegato I al regolamento 183/2005/CE, quale esercente le attività elencate all art. 5, comma 1 del regolamento medesimo; oppure: di possedere i requisiti di cui all allegato II, regolamento 183/2005/CE, quale esercente le attività elencate all art. 5, comma 2 del regolamento medesimo; Località data del timbro postale In fede (firma e timbro)

16 Articolo 5, regolamento 183/2005/CE OBBLIGHI SPECIFICI 1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate: a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione; b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento; c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate. 2. Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate. Articolo 18, regolamento 183/2005/CE MISURE TRANSITORIE 1. Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati ai sensi della direttiva 95/69/CE possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una notifica a tal fine alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti. 2. Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti. 3. Entro il 1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente regolamento sono soddisfatte. 4. Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni addizionali atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004.

17 Modello 5 Al Servizio Veterinario Area C dell ASL 8 DI CHIERI (TO) SEDE VIA GIOVANNI XXIII 8 Oggetto: dichiarazione regolamento 183/2005/CE articolo 17, autocertificazione Il sottoscritto nato a il _ _ / _ _ / _ _ _ _ in qualità di legale rappresentante della Ditta Ragione sociale codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Con sede legale e/o amministrativa sita in partita I.V.A. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ quale richiedente il riconoscimento in qualità di intermediario ai sensi dell artico 17 del regolamento 183/ 2005/CE, consapevole delle sanzioni penali previste dall art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base a una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace, CERTIFICA - di non detenere i propri prodotti presso la sede dove la presente ragione sociale intende svolgere l attività commerciale oggetto dell istanza di riconoscimento - che prodotti che intende immettere in commercio soddisfano le condizioni previste dal regolamento 183/2005/CE la presente autocertificazione è allegata alla relativa istanza di riconoscimento. Località data del timbro postale In fede (firma e timbro) Articolo 17, regolamento 183/2005/CE ESENZIONE DALLE VISITE IN LOCO 1. Gli Stati membri sono esentati dall obbligo di eseguire le visite in loco di cui all art. 13 nelle imprese nel settore dei mangimi che svolgono esclusivamente attività di intermediari e non detengono i prodotti nei loro locali. 2. Queste imprese nel settore dei mangimi presentano all autorità competente, secondo la forma stabilita da quest ultima, una dichiarazione quanto al fatto che i mangimi immessi sul mercato soddisfano le condizioni del presente regolamento.

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A tal fine allega la copia del certificato di riconoscimento e/o registrazione ai sensi del D.Lgs. 123/99.

A tal fine allega la copia del certificato di riconoscimento e/o registrazione ai sensi del D.Lgs. 123/99. Allegato A1 Al Servizio Veterinario dell Azienda ULSS n.. RACCOMANDATA A/R Oggetto: notifica ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 - art. 18, comma 1. Il sottoscritto nato a il _ _ / _ _ / _ _ _ _ in

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