COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DOCUMENTO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE

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1 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, COM(2003)546 definitivo DOCUMENTO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE Concernente la situazione attuale dei divieti di utilizzare proteine animali nell'alimentazione degli animali d'allevamento al fine di prevenire le encefalopatie spongiformi trasmissibili

2 1. SINTESI La decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali 1 stabilisce il divieto esteso quale misura transitoria di attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili 2 (regolamento TSE). Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno di recente adottato una proposta di prorogare fino al 30 giugno 2005 le misure transitorie relative all'tse, a causa di ritardi nella classificazione dei paesi in ordine all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Tuttavia, al fine di chiarire la situazione giuridica concernente questo divieto e poichè è opportuno mantenere un divieto esteso di mangimi indipendentemente dal futuro status degli Stati membri relativo alla BSE, la proposta di introdurre le attuali misure nell'allegato IV del regolamento TSE ha ricevuto parere favorevole del Comitato permanente della catena alimentare e della salute degli animali il 17 giugno 2003 e si trova attualmente in fase di adozione. Essa entrerà in vigore a decorrere dal 1 settembre Se del caso, saranno rivedute le disposizioni specifiche relative al divieto di mangimi, in particolare per quanto riguarda l'utilizzazione di farine di pesce, alla luce delle nuove scoperte scientifiche, della disponibilità di test affidabili, di misure di controllo migliori negli Stati membri, qualora opportuno, di una valutazione dei rischi. 2. CONTESTO GIURIDICO 2.1. Attuali misure transitorie La decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali (la cosiddetta decisione di divieto esteso di mangimi), modificata da ultimo dalla decisione 2002/248/CE 3 della Commissione, è stata inclusa nell'elenco delle misure transitorie adottate in vista dell'attuazione del regolamento TSE e figura nell'allegato XI di tale regolamento, in applicazione del regolamento della Commissione (CE) n. 1326/2001. Essa è quindi in vigore come misura transitoria fino al 30 giugno 2003 al massimo, a meno che non siano prorogate prima di questa data le misure transitorie in generale. La decisione vieta l'utilizzazione di proteine animali trasformate nell'alimentazione degli animali d'allevamento, che sono allevati o ingrassati per la produzione di prodotti alimentari. I seguenti usi di proteine animali specifiche sono esclusi dal divieto in base a precise misure di controllo: GU J L 306 del , pag. 32. GU L 147 del , pag. 1. GU L 84 del , pag

3 farine animali per l'alimentazione di animali diversi dai ruminanti; gelatine di animali non ruminanti per il rivestimento degli additivi; fosfato dicalcico e proteine idrolizzate per l'alimentazione di animali diversi dai ruminanti; latte e prodotti lattieri, uova e prodotti a base di uova Condizioni di revisione dell'attuale divieto di mangimi Il divieto di mangimi attuale resta in vigore come misura transitoria in attesa dell'applicazione delle disposizioni relative all'alimentazione animale dell'articolo 7 e dell'allegato IV del regolamento TSE. Il regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione 4, modificato dal regolamento (CE) n. 270/2002 della Commissione 5, che introduce misure transitorie per consentire il passaggio alle disposizioni del regolamento TSE, precisa (articolo 1, paragrafo 2) che le disposizioni dell'articolo 7 non devono entrare in vigore: prima della determinazione dello status degli Stati membri riguardo alla BSE e prima che le disposizioni comunitarie sull'alimentazione animale relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) entrino effettivamente in vigore. Si ritiene inoltre che il divieto di mangimi attuale non dovrebbe essere riveduto prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano 6 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) e prima che siano disponibili strumenti analitici appropriati per differenziare le proteine dei ruminanti dalle altre proteine animali nell'alimentazione degli animali Disposizioni relative all'alimentazione degli animali nel regolamento TSE L'articolo 7 del regolamento TSE vieta solo l'utilizzazione di proteine di mammiferi nel mangime dei ruminanti. I divieti previsti all'articolo 7 possono tuttavia essere estesi ad altre proteine ed animali, stabilendo disposizioni supplementari nell'allegato IV. L'articolo 7 prevede anche la possibilità di fissare norme dettagliate per l'applicazione del divieto, in particolare norme sulla prevenzione della contaminazione incrociata e sui metodi di prelevamento e di analisi necessari per verificare il rispetto delle disposizioni Altre norme pertinenti Il regolamento sui sottoprodotti di origine animale stabilisce regole precise per la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e l'uso o l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, compresi quelli destinati GU L 177 del , pag. 60. GU L 45 del , pag. 4. GU L 273 del , pag. 1. 3

4 all'utilizzazione nei mangimi degli animali da allevamento. Il regolamento include un divieto abbastanza generale concernente l'alimentazione di una specie con proteine trasformate derivate dalla stessa specie (divieto di riciclaggio all'interno della stessa specie o di cannibalismo). Alcune proteine come il latte, le proteine idrolizzate, il fosfato dicalcico e i prodotti sanguigni non sono compresi in questo divieto, poiché sono forme naturali di consumo all'interno della specie o poiché sono considerate sicure in base a pareri scientifici. Il regolamento sui sottoprodotti di origine animale è un quadro giuridico generale che non pregiudica norme più specifiche volte ad eradicare e a sorvegliare certe malattie, come il divieto di mangimi. Nonostante ciò, il regolamento stabilisce un nuovo quadro di controllo che permette di rivedere certi aspetti del divieto di mangimi. Il regolamento è applicabile dal 1 maggio BASE SCIENTIFICA DEL DIVIETO DI MANGIMI 3.1. Proteine di ruminanti Gli studi epidemiologici, gli studi di scorticazione e l'effetto dei divieti di mangimi in tutti i paesi con BSE provano oggi in modo estremamente chiaro l'ipotesi come il riciclaggio nei mangimi per ruminanti di proteine di ruminanti oggetto di trattamento termico inadeguato sia stato la causa principale dell'epidemia di BSE. Alcune proteine derivate da ruminanti come il fosfato dicalcico e la gelatina e le proteine idrolizzate derivate dalle pelli, sono state considerate sicure in vari pareri del comitato scientifico direttivo (CSD), a condizione che siano indicate le loro origini e che siano trasformati in modo adeguato. Queste proteine sono oggetto di deroghe, a precise condizioni, nell'attuale divieto esteso di mangimi Proteine di specie non ruminanti Le proteine derivate da animali non ruminanti non sono state coinvolte in casi di BSE, né vi sono prove scientifiche di un coinvolgimento di proteine provenienti da animali non ruminanti nella trasmissione di BSE. E' risultato tuttavia necessario vietare l'uso di proteine provenienti da animali non ruminanti nei mangimi per motivi di controllo. In particolare, non sono disponibili metodi analitici per differenziare proteine provenienti da animali ruminanti da quelle provenienti da animali non ruminanti. Se pertanto nei mangimi vengono utilizzate proteine provenienti da animali non ruminanti, non è possibile scoprire la presenza di proteine provenienti da animali ruminanti potenzialmente infette. Nel suo parere del 17 settembre 1999 sul riciclaggio all'interno della stessa specie, il CSD ha esaminato il rischio derivante dal riciclaggio di sottoprodotti di origine animale come mangime per quanto riguarda la propagazione dell'tse negli animali non ruminanti. Il parere sostiene che il rischio teorico di nuovi casi di TSE dovuti al mangime potrebbe essere ridotto evitando il riciclaggio all'interno della specie. Il divieto di riciclaggio all'interno della stessa specie previsto dall'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento sui sottoprodotti di origine animale (CE) n. 1774/2002 comprende quindi proteine di animali non ruminanti e contiene inoltre condizioni supplementari per evitare la trasmissione delle TSE tramite i mangimi, come 4

5 l'obbligo di riciclare unicamente i sottoprodotti derivati da animali idonei al consumo umano e di trattare a 133 /20 /3bar le proteine animali trasformate di mammiferi. 4. RISULTATO DEI CONTROLLI NEGLI STATI MEMBRI 4.1. Relazioni degli Stati membri Gli Stati membri hanno inviato alla Commissione relazioni sul controllo dell'applicazione del divieto di mangimi nel 2001 e Le relazioni sono riassunte nell'allegato ed indicano una riduzione progressiva notevole di campioni non conformi, il cui numero è molto limitato dal Inoltre, le quantità di proteine vietate erano inferiori allo 0,5% in tutti i campioni di mangimi destinati ad animali d'allevamento. Nella maggior parte dei casi i campioni non conformi non sono il risultato di frodi, ma sono dovuti ad altre circostanze come: la contaminazione incrociata di mangimi di ruminanti con farina di pesce destinata ad altre specie; la presenza di roditori o di uccelli nelle materie prime per mangimi; risultati incerti considerati positivi per precauzione; la contaminazione incrociata di materie prime per mangimi durante il trasporto, dopo il trasporto, mediante lo stesso veicolo, di proteine animali trasformate (PAT) destinate ai mangimi per animali domestici; grassi sciolti che possono contenere tracce d'ossa. La possibilità che le irregolarità constatate nel 2002 abbiano comportato un rischio per la salute degli animali è minima poiché si applicano altre misure come l'eliminazione e la distruzione di materiali a rischio specifico Ispezioni effettuate dall'ufficio alimentare e veterinario della Commissione (UAV) Nel 2001 e 2002, l'ufficio alimentare e veterinario della Commissione ha effettuato missioni in tutti gli Stati membri per esaminare l'applicazione delle disposizioni intese a prevenire le TSE. Esso ha constatato un serie di insufficienze, in particolare nei controlli della corretta applicazione del divieto di mangimi. Le insufficienze più importanti nel 2002 riguardano la destinazione dei programmi di controllo, il controllo dell'iter della farina di pesce e le azioni di seguito in caso di risultati positivi dei testi di laboratorio. Nel frattempo la Commissione ha confermato e chiarito alcune di queste esigenze nella sua raccomandazione sul programma coordinato d'ispezione nel settore dell'alimentazione animale per l'anno GU L 34 del , pag

6 5. RILEVAZIONE SECONDO LE SPECIE DI PROTEINE ANIMALI NEI MANGIMI In sede di controllo del divieto di mangimi, risultano essenziali prove convalidate per escludere la presenza di proteine di ruminanti nei mangimi. L'esame microscopico previsto dalla direttiva 98/88/CE del Consiglio è attualmente l'unica prova ufficiale per rilevare proteine animali nei mangimi. La prova è complicata, richiede personale specializzato e la differenziazione di proteine provenienti da specie diverse è difficile e in alcuni casi persino impossibile. Gli attuali metodi basati sull'individuazione del DNA secondo le specie (per esempio, PCR) o proteine (per esempio, saggio immunologico) non possono essere utilizzati poiché tutte le proteine di mammiferi devono essere sottoposte a trattamento a 133 /20 /3bar prima di essere utilizzate nei mangimi. Il trattamento snatura il DNA e altre proteine e non è più possibile dimostrare da quale specie derivano il DNA o le proteine. La differenziazione delle proteine di ruminanti da altre proteine animali nei mangimi è uno strumento di controllo essenziale necessario prima che possa essere preso in considerazione un notevole allentamento del divieto di mangimi. Metodi secondo le specie dovrebbero essere disponibili a breve o medio termine. A tale scopo e in aggiunta alla ricerca privata, la Commissione ha adottato una serie di iniziative: la Commissione cofinanzia il progetto di ricerca STRATFEED che studia strategie e metodi per rilevare e quantificare i tessuti di mammiferi nei mangimi. Il progetto è iniziato nel 2001 e si concluderà entro il giugno parallelamente, la Commissione ha finanziato una prova circolare coordinata dall'istituto dei materiali e misure di riferimento del Centro comune di ricerca della Commissione (IMMR-CCR). Circa 50 laboratori hanno partecipato a questa prova, i cui risultati indicano che la rilevazione dello 0,5% di proteine provenienti da mammiferi nei mangimi era soddisfacente; ma che il 50% dei laboratori ha mancato di rilevare una contaminazione dello 0,1% di proteine di mammiferi nei mangimi contenenti farina di pesce con il metodo attuale (microscopia). È inoltre risultato evidente che i metodi alternativi per differenziare le proteine aviarie o suine dalle proteine di ruminanti devono ancora essere convalidati prima di poter essere utilizzati nel controllo del divieto di mangimi. Per migliorare le prestazioni dei laboratori di controllo, una formazione speciale sarà impartita in settembre Un ring trial volto a convalidare una versione modificata della prova microscopica e dei metodi alternativi è previsto per la fine del VANTAGGI DELL'ATTUALE DIVIETO ESTESO DI MANGIMI L'attuale divieto di mangimi offre un alto livello di tutela della sanità pubblica ed è destinato a eliminare l'esposizione di nuovi animali all'agente della BSE attraverso i mangimi, eradicando quindi nel tempo la BSE stessa. Precedenti divieti per cui le farine di carne e ossa di mammiferi o ruminanti erano vietate nei mangimi dei ruminanti non sono risultati efficaci. Il motivo principale per del fallimento dei precedenti divieti erano la contaminazione incrociata di mangimi 6

7 per ruminanti nelle fabbriche di mangimi o in fase di magazzinaggio e trasporto, oppure l'alimentazione incrociata di ruminanti con mangimi destinati ad altre specie. Estendendo il divieto a tute le specie da allevamento, è possibile escludere l'alimentazione incrociata in azienda ed è anche molto più agevole prevenire la contaminazione incrociata nelle fabbriche di mangimi, come pure durante il magazzinaggio e il trasporto. Un ulteriore problema dei precedenti divieti di mangimi era il fatto che la presenza di proteine di ruminanti non poteva essere efficacemente controllata se proteine di animali non ruminanti potevano essere utilizzate legalmente nei mangimi, per mancanza di metodi analitici specifici. L'attuale divieto di mangimi può essere efficacemente controllato con un esame microscopico, poiché non è necessario differenziare l'origine della proteina (ruminante o no). Infine, le disposizioni dell'attuale divieto di mangimi sono semplici e agevoli da illustrare non soltanto all'industria ma anche al pubblico in generale e ai consumatori, la qual cosa può contribuire a far crescere la fiducia nella sicurezza della carne di manzo. 7. SVANTAGGI DELL'ATTUALE DIVIETO ESTESO DI MANGIMI Attualmente i sottoprodotti provenienti da animali adeguati al consumo umano sono eliminati essenzialmente con metodi ineconomici come l'incenerimento o lo scarico. Si stima che ogni anno, su un totale di 16,1 milioni di tonnellate di sottoprodotti di origine animale raccolte negli Stati membri, 14,3 milioni provengono da animali adeguati al consumo umano. Il costo totale dell'eliminazione dei sottoprodotti negli Stati membri varia fra 100 e 300 per tonnellata. Le riserve di proteine animali trasformate continuano ad aumentare in alcuni Stati membri. In tutto dovrebbero essere eliminate ogni anno tonnellate di farina di carne ed ossa, mentre la capacità d'incenerimento nell'ue era di circa tonnellate nel I dati raccolti negli Stati membri nel 2002 indicano considerevoli investimenti in capacità di (co)incenerimento, ma un aumento molto limitato per quanto riguarda gli altri metodi di eliminazione come la produzione di biogas. Il divieto di mangimi aumenta i costi di produzione della carne (maggiori costi per i mangimi e costi supplementari per l'eliminazione dei sottoprodotti) e riduce quindi la competitività della carne prodotta nella Comunità rispetto a quella dei paesi terzi. 8. SVILUPPI RECENTI L'assenza di prove convalidate che permettano di differenziare tra le proteine di ruminanti e quelle di animali non ruminanti rende opportuno mantenere le basi dell'attuale divieto di mangimi. Inoltre, non è ancora stato possibile verificare la corretta applicazione del regolamento sui sottoprodotti di origine animale, poiché esso entrerà in vigore appena il 1 maggio Per questo motivo la Commissione ha proposto di introdurre nell'allegato IV del regolamento TSE le attuali disposizioni, grazie alle quali anche la situazione giuridica diventerà più chiara. La proposta ha ricevuto parere favorevole del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2003 ed è ora in fase di adozione. Non è stato necessario attendere la classificazione 7

8 dei paesi secondo il loro stato relativa alla BSE, poiché è sembrato opportuno mantenere un divieto a livello comunitario sull'utilizzazione di proteine di origine animale nei mangimi, indipendentemente dal futuro stato di ciascun Stato membro per quanto riguarda la BSE. Allo stesso tempo sono in fase di introduzione alcune modifiche minori alle norme esistenti, come: un allineamento con le disposizioni del regolamento sui sottoprodotti di origine animale (riferimenti incrociati se del caso, controllo dell'iter della farina di pesce); una deroga che permetta, nei mangimi degli animali non ruminanti: l'utilizzazione di proteine idrolizzate provenienti dai tessuti di tutti gli animali non ruminanti e l'utilizzazione di fosfato tricalcico proveniente dai tessuti degli animali non ruminanti; una deroga che permetta l'uso di farine di sangue e di prodotti sanguigni provenienti da animali non ruminanti nei mangimi per pesci. Le disposizioni possono essere riesaminate alla luce dei nuovi dati scientifici, della disponibilità di prove affidabili e di misure di controllo migliori negli Stati membri. In particolare per quanto riguarda la farina di pesce, è previsto che gli sforzi continui della Commissione a sostegno del miglioramento di metodi per differenziare la farina di pesce dalle proteine di mammiferi sfocerà in un riesame del divieto delle farine di pesce entro un periodo che va da 6 a 12 mesi. 8

9 ALLEGATO Evoluzione delle violazioni alle disposizioni del divieto esteso di mangimi in base alle informazioni fornite alla Commissione il 1 maggio Percentuale di violazioni del divieto di mangimi negli Stati membri 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 1 trimestre trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre trimestre 3 trimestre 4 trimestre Mangimi per rum. 7,23% 8,24% 1,77% 0,51% 0,15% 0,09% 0,10% 0,16% Mangimi per non rum. 3,03% 2,70% 2,70% 0,71% 0,79% 0,50% 0,45% 0,54% Mat. prime 0,99% 1,88% 2,91% 1,43% 0,85% 0,67% 0,39% 0,73% 9

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