AREA UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI PERSONALE

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1 C O M U N E D I SABBIO CHIESE P R O V I N C I A D I B R E S C I A via Caduti 1, SABBIO CHIESE (BS) segretario@comune.sabbio.bs.it AREA UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI PERSONALE Determinazione repertorio dei provvedimenti n. 106 /registro affari generali servizio segreteria servizi sociali e socio/assistenziali del 1 luglio 2013 OGGETTO: contributo 1.000,00 a gruppo volontari Pronto Emergenza servizi di trasporto sanitario. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE INTESTAZIONE PRESO ATTO del vigente provvedimento monocratico, emanato dal sindaco, di individuazione e nomina dei Responsabili dei Servizi a sensi dell art. 50 X comma e dell art. 107 del tuel D. lgs. n. 267/2000 protocollo n. 502 del 28 gennaio 2010 e della delibera di consiglio comunale n. 16 del 22 marzo 2010 di approvazione del bilancio di previsione e relativi allegati. Precisato ad ogni buon conto quanto segue in ordine al c.d. divieto di spese di sponsorizzazione di cui all art. art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010). Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto, a mezzo dell'art. 6, c. 9, il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come individuate dall'istat ai sensi dell' art. 1, c. 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tra le quali gli enti territoriali, di sostenere spese per sponsorizzazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2011 In prima battuta la Sezione Lombardia della Corte dei conti, in sede consultiva, in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61, commi 6 e 15, D.L. n. 112 del 2008, ebbe a statuire che "il termine sponsorizzazioni...si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento" ( delibera n. 2/2009 ). Posizione poi ammorbidita con successiva pronuncia Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la lombardia, 20 dicembre 2010, n laddove ebbe a chiarire che comunque non si configura, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione. Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento. Pagina 1 di 6 contributo a gruppo volontari Pronto Emergenza 1

2 Altre pronunce del magistrato contabile hanno fornito ulteriori chiarimenti. Circa il divieto d'effettuare spese per sponsorizzazioni ( art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010), è da considerare tale quella che ha per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, ma non il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività. Ciò che connota le contribuzioni ammesse, è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. Pertanto, deve considerarsi vietata ogni forma di contribuzione tesa a valorizzare il nome/la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'ente, mentre sono da ritenersi ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, di diretto sostegno di finalità sociali/istituzionali e che rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte della P.A. di erogare direttamente un servizio utile per la collettività. (Corte dei conti-liguria, delibera del 15 febbraio 2011, n. 6 ). Il divieto ex art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010, opera per le sponsorizzazioni aventi come fine la mera segnalazione ai cittadini della presenza di un ente, così da promuoverne l'immagine, mentre sono ammissibili le contribuzioni a iniziative che rientrino nei compiti istituzionali dell'ente interessato e svolte nell'interesse della collettività. (Corte dei conti-sardegna, delibera 23 luglio 2012, n. 59). Non rientrerebbero quindi nel divieto medesimo, le iniziative poste in essere dall'ente stesso, ovvero da altri soggetti, purché istituzionalmente a ciò preposti, secondo appunto il principio di sussidiarietà orizzontale, allorquando queste fossero comunque da annoverarsi tra le funzioni a esso riconducibili. In definitiva, gli elementi caratterizzanti l'estraneità al divieto medesimo risulterebbero pertanto: - la loro funzione, rientrante nei compiti istituzionali dell'ente; - l'organizzazione, ove non a cura di questo, attuata per il tramite di soggetti istituzionalmente a ciò preposti. Visto il c.d. principio di sussidiarietà orizzontale il quale richiede che lo Stato e gli enti pubblici territoriali intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini e dalle formazioni sociali che essi esprimono e che gli enti pubblici non debbano sostituirsi alla iniziative degli individui e delle associazioni, ma che al contrario debbano fare appello alle loro energie. Esso definisce il limite esterno alla funzione della pubblica amministrazione. Il principio di sussidiarietà, specie nella accezione orizzontale, determina un rapporto completamente nuovo tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, non più da superiore ad amministrato, ma di collaborazione tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine di interesse generale comune. Esso implica la valorizzazione dei cittadini associati, cioè delle organizzazioni che, pur essendo private nella forma e nella sostanza perseguono finalità di utilità generale, collettiva ed in definitiva pubblica. In proposito, è stato sostenuto che: «Il nuovo rapporto fra amministrazioni pubbliche e cittadini è, quindi, fondato su una pluralità di rapporti fra amministrazioni pubbliche e cittadini singoli e associati che da punti di partenza diversi e con motivazioni e strumenti diversi convergono nella stessa direzione, quell'interesse generale che, alla fine si identifica con il pieno sviluppo delle capacità di ogni persona e con la tutela della sua dignità e dei suoi diritti». Il Consiglio di Stato così sintetizza efficacemente, la sussidiarietà orizzontale: «quest'ultima si esprime in forme diverse dall'impresa: l'art. 118 Cost. indica come protagonista del fenomeno il cittadino singolo o associato, le leggi ordinarie n. 59 del 1997 e n. 265 del 1999 collegano la sussidiarietà orizzontale alle famiglie, alle formazioni sociali, alle associazioni e alla comunità, configurando una capacità relazionale che si estrinseca in percorsi e metodiche rispetto alle quali, pur che sia salvaguardato il principio di democraticità implicito alle previsioni dell'art. 18 Cost., i pubblici poteri non hanno sostanzialmente titolo all'intromissione». Vista la L.R. Lombardia n. 3 del 12/03/2008 e segnatamente: l Art. 13 (Competenze dei comuni): 1. I comuni singoli o associati e le comunità montane, ove delegate, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini ed in particolare: a) programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti ( ) ; L art. 1 comma 1 lettera f) a mente del quale il governo della rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie si informa, tra l altro, a principi di sussidiarietà verticale e orizzontale; L art. 3 a mente del quale: (Soggetti) 1. Nel quadro dei principi della presente legge e in particolare secondo il principio di sussidiarietà, concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione: a) i comuni, singoli ed associati, le province, le comunità montane e gli altri enti territoriali, le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende di servizi alla persona (ASP) e gli altri soggetti di diritto pubblico; b) le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà; c) i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e sociosanitario;d) gli enti riconosciuti delle Pagina 2 di 6 contributo a gruppo volontari Pronto Emergenza 2

3 confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano in ambito sociale e sociosanitario. 2. E' garantita la libertà per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) di svolgere attività sociali ed assistenziali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e secondo la normativa vigente, indipendentemente dal loro inserimento nella rete delle unità di offerta sociali l art. 4 comma 1 lettera g) a mente del quale le unità di offerta sociali hanno il compito di, tra l altro: assistere le persone in condizioni di disagio psicosociale o di bisogno economico, con particolare riferimento alle persone disabili e anziane, soprattutto sole, favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita; l Art. 20 (Rapporti tra pubblico e privato): 1. La Regione promuove forme di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, in particolare appartenenti al terzo settore, al fine di dare concreta e piena attuazione al principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione delle loro capacità progettuali. 2. La Giunta regionale detta le linee guida per l'attivazione delle collaborazioni, di cui al comma 1, da parte delle aziende sanitarie pubbliche e delle ASP, con particolare riferimento al ricorso a forme di affidamento di servizi a soggetti del terzo settore, sentita la competente commissione consiliare. 3. La Giunta regionale promuove la sperimentazione di nuovi modelli gestionali e di unità d'offerta innovative, comportanti forme di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati. Qualora le sperimentazioni nell'ambito della rete sociosanitaria siano rivolte a promuovere soluzioni particolarmente innovative dal punto di vista finanziario, gestionale o tecnologico, sono oggetto di specifica autorizzazione regionale, sentita la competente commissione consiliare. L art. 7 comma 2 : I gestori delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali assicurano:a) la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e la costante informazione sulla condizione degli utenti medesimi e sulle cure ad essi prestate; b) l'accesso alle strutture dei ministri di culto, dei volontari e delle altre persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti. Atteso che con la L. n.328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" le associazioni di volontariato sono state chiamate, non soltanto a gestire i servizi ma a coprogrammare e co-progettare gli interventi insieme con le pubbliche amministrazioni competenti. Si è altresì previsto che "le regioni... sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governi... adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona" (art. 5 comma 3). Considerato in particolare che la suddetta legge quadro n. 328/2000 prevede l'ampliamento del novero degli attori del sistema socio-assistenziale, con l'esplicito richiamo alla necessità di un'integrazione tra i soggetti pubblici (Enti locali, Regioni, Stato, IPAB, Aziende sanitarie) e di questi con i soggetti del privato e del Terzo settore (associazioni ed enti di promozione sociale, enti di patronato, fondazioni, organizzazioni di volontariato, organismi della cooperazione, organismi non lucrativi cosiddetto ONLUS). Atteso che, come anche chiarito da CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 23/2013 ( ) devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità parte dell amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Atteso che il nostro ordinamento è da molto tempo incardinato su un regime di diretta collaborazione tra le associazioni di volontariato e lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali per il perseguimento dei relativi fini istituzionali nel campo sociale e della salute. Atteso che il caso di specie configura, in buona sostanza, un sostegno ad iniziative di un soggetto terzo (associazione di volontariato) che presenta uno specifico carattere di collegamento con la comunità locale e che, tra l altro, adempie compiti che sovente rientrano nelle funzioni del comune e che, in ogni caso, sono rivolti all interesse della collettività amministrata, valorizzando così il principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.. Visto il conclamato principio di separazione delle competenze gestionali, proprie dei dirigenti ( o dei responsabili dei servizi) e quelle di indirizzo e di controllo ( spettanti agli organi di governo) per cui la dirigenza dispone di una competenza all adozione degli atti gestionali di micro organizzazione di carattere e esclusivo ed inderogabile. Pagina 3 di 6 contributo a gruppo volontari Pronto Emergenza 3

4 Atteso che, a mente dell art. 107 comma 1 del tuel ( testo unico enti locali) D. lgs. n. 267/2000 e dell art. 4 comma 1 lettera a) spettano agli organi politici e di governo i poteri di indirizzo e di controllo (discrezionalità politica), mentre, a sensi dell art. 107 commi 2 e 3 tuel medesimo, dell art. 4 II comma del D. Lgs. n. 165/ 2001, dell art. 6 1 comma della legge delega n. 15 /2009 e dell art. 37 del Decreto Legislativo n.150 del 31 ottobre 2009, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi tutti gli atti e compiti che impegnano l amministrazione verso l esterno (discrezionalità tecnica e amministrativa) spettano ai responsabili di servizio in autonomia con autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e connessa responsabilità gestionale ( vedi giurisprudenza assolutamente conforme sul punto; tra le altre, da ultimo, TAR Piemonte, 27 novembre 2002 n. 2000, Cassazione, sez. II, 6 novembre 2006 n ; TAR Brescia 28 aprile 2003 n. 464 e n. 188/07 del 5 marzo 2007, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 15 febbraio 2007 n. 279, T.A.R. Calabria Catanzaro, 23 settembre 2003 n e 2 maggio 2006 n. 453, T.A.R. Campania, Napoli, II, 23 marzo 2004 n e ex pluribus Cassazione, Sez. I, 1 aprile 2004, n. 6362, TAR Lazio Sez. II, 19 agosto 2004, n. 7790, TAR Toscana Sez. II, sentenza 25 luglio 2006 n. 3218, TAR Sicilia Catania Sez. I, 15 febbraio 2007 n. 279, TAR Puglia, Lecce, Sezione II, Sentenza 26 gennaio 2007 n. 179 e 25 giugno 2007 n. 2509; TAR Sardegna sez. I, 27 luglio 2009 n. 1391, T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, , n. 1288, T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, , n. 4257, T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, , n. 4410, TAR Lazio Roma, Sezione I-quater, 16 giugno 2010, n , TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. I Sentenza 15 luglio 2010, n. 2999; Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Brescia sez. I 27/8/2010 n. 3235). Vedi altresì la competenza del segretario comunale in applicazione degli articoli 109 comma 2 e 97 comma 4 lettera d) del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 ( circolare del Ministero dell Interno n. 1 del 15 luglio 1997, T.A.R. Sardegna, 12 maggio 1999, n. 593, Consiglio di Stato, sezione IV, Sentenza 21 agosto 2006 n. 4858, TAR Puglia, Bari, sez. II, 16 giugno 2005 n. 2919, TAR Calabria, sentenza 28 luglio 2004 n. 1729, TAR Calabria Catanzaro, sez. II, pronuncia n del 28 luglio 2004, 4 maggio 2005, n. 715 e 9 maggio 2005 n. 779, C.d.S., Sez. V, 30 agosto 2006, n. 5073, TAR Napoli, sentenza n del 12 giugno 2007, TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. II Sentenza 7 settembre 2010, n. 1924, Contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali, sottoscritto il 22 dicembre 2003 tabella A), lettera H, TAR Puglia Bari, sez. II, sent. 18 marzo 2005 n che affida al segretario la competenza ad adottare atto di gestione del personale sulla base dell art. 16, comma 1, lett. h) del D: lgs. n. 165/2001; TAR Piemonte sentenza 2739/2008; T.A.R. Sardegna Cagliari, 12 maggio 1999, n. 593, TAR Sardegna 28 maggio 2010 n in merito all affidamento al segretario comunale della presidenza di commissioni di concorso ed appalto). L elenco delle competenze dirigenziali e dei responsabili dei servizi contenuto nel suddetto articolo 107 ha peraltro solo una valore esemplificativo e non esaustivo. Visti: l art. 107 I comma lettera e) del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 che affida la competenza ai responsabili del servizio in materia di atti di amministrazione e gestione del personale ( vedi TAR Toscana, sez. II, sentenza 25 luglio 2006 n. 3218); art. 2 comma 1 lettera b) del D. lgs. n. 165/2001, nel testo coordinato con l art. 3 comma 2 lettera b) della legge 15 marzo 2009 n. 15, a mente del quale le amministrazioni pubbliche ispirano l organizzazione degli uffici in base, tra l altro a criteri di ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2 ; l art. 2 comma 1 lettera a) della legge 4 marzo 2009 n. 15 di modifica dell art. 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 a mente del quale la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'articolo 1 dell or menzionata presente legge, e della relativa contrattazione collettiva mira, tra l altro, al raggiungimento degli obiettivi di convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato L art. 37 del decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione dell art. 6,comma 1, lettera e) della legge 4 marzo 2009 n. 15 che mira a ( ) rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza( ). l art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, nel testo come modificato dall art. 33 decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, a mente del quale Nell ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all articolo 2, comma 1, le determinazioni per l organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro ( ). Rientrano, in particolare, nell esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto dei principi di opportunità nonché la direzione, l organizzazione del lavoro nell ambito degli uffici. l art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 a mente del quale ai dirigenti/responsabili dei servizi spetta l adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l amministrazione verso l esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. L art. 70 comma 6 del D: lgs. n. 165/2001, a sensi del quale ( ) le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all articolo 4, comma 2, del presente decreto, s intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. gli articoli 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali in ordine all assunzione di impegni di spesa da parte del responsabile del servizio. gli articoli 183 IX comma, l art. 107 III comma lettera d) in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti determinazioni nonché l art. 4 II comma e l art. 17 I comma lettera e) del tuel sul pubblic o impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi. Atteso pertanto che i dirigenti con la riforma Brunetta contenuta nel D. Lgs. n. 150/2009 di attuazione della legge n. 15/2009, sono stati investiti, in virtù dell attuale assetto delle competenze, di un potere esclusivo, che debbono esercitare con autonomi poteri di organizzazione, di spesa e di controllo e sono responsabili dei risultati. Tutto ciò premesso, DETERMINA 1. Di corrispondere all associazione/gruppo PRONTO EMERGENZA Volontari in Odolo con sede in Agnosine (BS), località Fondi un contributo per l importo di 1.000,00 a sostegno dell attività della Fondazione medesima nell ambito dell assistenza sociale a fronte dei circa cento interventi effettuati nel territorio del comune di Sabbio Chiese in emergenza/ urgenza ( servizio 118 in convenzione con AREU centrale Pagina 4 di 6 contributo a gruppo volontari Pronto Emergenza 4

5 operativa di Brescia) oltre alla presenza a diverse manifestazioni sportive e varie esercitazioni effettuate nel corso dell anno in collaborazione con altre Associazioni del territorio ( vedi la simulazione di intervento in maxiemergenza effettuato nel comune di Sabbio Chiese in collaborazione con il gruppo locale di protezione civile) così come gli interventi nelle scuole per presentare l associazione e le varie manovre di primo soccorso e a fronte dell impegno economico per l acquisto di una nuova autoambulanza da utilizzare per il servizio di emergenza urgenza. 2. Di dare atto che la spesa trova imputazione al capitolo del bilancio relativo al corrente esercizio finanziario anno Di stabilire che, in relazione ai riflessi finanziari derivanti dal presente provvedimento, il medesimo sia sottoposto al visto di copertura finanziaria del responsabile del servizio e che diventi efficace dalla data della relativa sottoscrizione. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. Si comunichi il presente provvedimento: - al responsabile del servizio finanziario; -all ufficio segreteria. AVVERTE Che, ai sensi del quarto comma dell articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l impugnazione dal giorno della pubblicazione all albo pretorio del presente provvedimento per estratto, a sensi dell art. 1 legge n. 205 del 2 luglio (vedi consiglio di Stato, sez. Vi, 12 maggio 2009 n. 2948): - giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all organo che ha emesso l atto impugnato e ai controinteressati ( non ai co-interessati) ai quali l atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa. - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell articolo 8 del D.P.R , n Il responsabile del servizio Il segretario comunale f.to Alberto dr. Lorenzi Di dare atto che il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante pubblicazione all albo pretorio on line e che con la pubblicazione nella pagina delibere e determine del sito web suddetto s intendono assolti gli obblighi di pubblicità legali previsti dal D.Lgs n. 33 Attestazione di regolarita contabile e copertura finanziaria a sensi dell art. 151 comma 4 e 153 comma 5 del tuel D.lgs. n. 267/2000 enti locali. Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna viene apposto il visto di copertura finanziaria attestante la regolarità contabile a sensi e per gli Pagina 5 di 6 contributo a gruppo volontari Pronto Emergenza 5

6 effetti dell art. 151, comma 4, e 183 comma 9 del d. lgs. N. 267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo. Lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to Franca Cadenelli Pagina 6 di 6 contributo a gruppo volontari Pronto Emergenza 6