Malattia di Newcastle, specie selvatiche e sinantropiche: un puzzle epidemiologico e gestionale

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1 Malattia di Newcastle, specie selvatiche e sinantropiche: un puzzle epidemiologico e gestionale Massimo Tassinari m.o. sorveglianza epidemiologica veterinaria Area di Sanità Pubblica Veterinaria Newcastle upon Tyne milennium bridge

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3 Pollame (poultry) in naturale libertà

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7 Migliarino (FE) 9 marzo 011

8 Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 30 Regolamento di polizia veterinaria Articolo 1 Le malattie degli animali per le quali si applicano le disposizioni del presente regolamento sono quelle a carattere infettivo e diffusivo. Si considerano tali le seguenti: 8) malattie del pollame: colera aviare, affezioni pestose, diftero-vaiolo, tifosi aviare, pullorosi; D.P.R. 15 novembre 1996, n. 657 Regolamento per l'attuazione della direttiva 9/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle. ( artt) DIRETTIVA 9/66/CEE DEL CONSIGLIO del 14 luglio 199, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 60 del ) (7 artt.) Modificata da: Regolamento (CE) n. 806/003 del Consiglio del 14 aprile Direttiva 006/104/CE del Consiglio del 0 novembre Direttiva 008/73/CE del Consiglio del 15 luglio 008 All. III: Per malattia di Newcastle si intende un'infezione dei volatili causata da un ceppo aviare del Paramixovirus 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,7 nei pulcini di un giorno. [ e/o con molteplici amminoacidi basici (almeno tre residui arginina o lisina) a livello del sito di clivaggio C- terminale della proteina di fusione a partire dalla posizione 113, con fenilalanina in posizione 117 (OIE, 009) ] Articolo 1 La presente direttiva definisce le misure comunitarie di lotta da applicare in caso di comparsa della malattia di Newcastle, : a) negli allevamenti di volatili, b) per quanto concerne i piccioni viaggiatori, nonché gli altri uccelli tenuti in cattività. La presente direttiva non si applica se la malattia di Newcastle viene individuata negli uccelli selvatici che vivono in libertà; tuttavia, in questo caso, lo Stato membro interessato segnala alla Commissione le misure che ha preso. Articolo Se esiste il sospetto che piccioni viaggiatori o uccelli tenuti in cattività possano essere infettati dalla malattia di Newcastle, gli Stati membri provvedono affinché il veterinario ufficiale metta immediatamente in atto i mezzi di indagine ufficiali intesi a confermare o a escludere la presenza della malattia; in particolare, il veterinario ufficiale effettua o fa effettuare gli opportuni prelievi ai fini degli esami di laboratorio.. Dalla notifica del sospetto di presenza della malattia, l'autorità competente pone la piccionaia o l'azienda sotto controllo ufficiale e ordina in particolare che nessun piccione viaggiatore o uccello tenuto in cattività e nulla che possa trasmettere la malattia di Newcastle lasci la piccionaia o l'azienda. 3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e sono revocate soltanto allorché il sospetto di malattia di Newcastle è smentito dal veterinario ufficiale. 4. Non appena l'infezione è ufficialmente confermata, l'autorità competente dispone, in particolare: a) che le misure di controllo e di eradicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b), e) e f) siano applicate ai piccioni viaggiatori o agli uccelli tenuti in cattività ed alle piccionaie o aziende infettate dalla malattia di Newcastle, oppure b) per lo meno che: i) sia vietata l'uscita dei piccioni viaggiatori o degli uccelli tenuti in cattività dalla piccionaia o dall'azienda per almeno 60 giorni dopo la scomparsa dei sintomi clinici della malattia di Newcastle, ii) tutte le materie o rifiuti che possono essere stati contaminati siano distrutti o trattati. Il trattamento dovrà garantire la distruzione di tutti i virus della malattia di Newcastle presenti e di tutti i rifiuti accumulati durante il periodo di 60 giorni di cui al punto i), c) che sia svolta un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7. Vedi anche: REGOLAMENTO (CE) N. 318/007 condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena ( aves ornamentali, pet, a scopo conservazionistico, ) Limitazioni commerciali: DIRETTIVA 009/158/CE DEL CONSIGLIO del 30 novembre 009 relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova REGOLAMENTO (CE) N. 798/008 DELLA COMMISSIONE dell 8 agosto 008 che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

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10 West Nile Disease a Ferrara, estate autunno 008 dal 15/09/08 al /10/08 esaminati i sieri di 301 colombi in 143 pool dei quali 13 pos in PCR (9%) 79 in SN (55%) 89 pool di organi degli stessi colombi 11 pos in pcr (11%), nessuno in cultura cellulare pos PCR in siero pos PCR in organi titolo SN / 10 Comune n IZS TE n IZSLER pos PCR in organi pos PCR in siero pos SN titolo SN / 10 n colombi n pool data prelievo CODIGORO LAGOSANTO MESOLA BERRA OSTELLATO OSTELLATO POGGIO RENATICO PORTOMAGGIORE RO FERRARESE FERRARA , , n.e set 16-set 17-set PORTOMAGGIORE FERRARA MASI TORELLO JOLANDA DI SAVOIA POGGIO RENATICO FERRARA TRESIGALLO , set set BERRA COPPARO RO FERRARESE OSTELLATO PORTOMAGGIORE CENTO COPPARO RO FERRARESE FERRARA ott JOLANDA DI SAVOIA MASSAFISCAGLIA MIGLIARO MIRABELLO FERRARA n.e. n.e. n.e , , , , set 4-set 8-set -ott 3-ott 5-ott 9-ott 10-ott 13-ott 15-ott 0-ott 1-ott -ott

11 sentenza del Pretore di Cremona n.83/88 del , qualificò il colombo di città come "randagio" o "ex-domestico quindi di competenza del Sindaco, che per gestirne la popolazione si avvale delle azioni possibili, purché avvengano con modalità tali da non integrare il reato di maltrattamento Anche secondo il parere espresso dall'infs ( ) i colomb i urbani sono di proprietà degli enti territoriali locali che, nel rispetto delle leggi vigenti, possono assumere i provvedimenti più opportuni per limitarne i danni o rischi Corte di Cassazione Sez. III Penale 6 gennaio 004, Sentenza n. 598 atteso che secondo l'art. della legge n. 157 fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della legge, "le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di libertà naturale nel territorio nazionale secondo la nozione positiva adottata dal legislatore, anche il colombo o piccione torraiolo va incluso tra gli animali selvatici, in quanto "vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale", mentre appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari o sportivi In tema di attività venatoria, il colombo o piccione torraiolo va incluso tra gli animali selvatici in quanto vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale, sicché ne è vietata la caccia o la cattura La fauna diventa domestica solo quando la sua condizione di vita è interamente governata dall'uomo in ordine ai profili riproduttivi, alimentari e abitativi. Sotto questo aspetto non può dirsi che il piccione torraiolo appartenga a una specie animale domestica, giacché - pur vivendo prevalentemente in città - si riproduce, si alimenta e si ricovera in modo autonomo, indipendente dall'intervento umano (neppure per i piccioni di Piazza S. Marco a Venezia l'alimentazione è totalmente dipendente dal mangime offerto dai turisti, e comunque questa tradizionale abitudine non li consegna al completo controllo dell'uomo). INFS ora ISPRA invita le Pubbliche Amministrazioni a prendere atto della Sentenza di Corte di Cassazione 6 gennaio 004, n. 598 (vedi parere prot. 09 in data 15/06/010) pur rammentando la competenza del Sindaco in materia di sanità e igiene, esprimibile con Ordinanze contingibili e urgenti l'art. 38, comma della Legge 8 giugno 1990,n. 14, sulle autonomie locali, autorizza il sindaco ad assumere "...provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene " che, del resto, sono previsti, con termini pressoché identici, dall'art. 3, comma 3, della legge 833/1978 sull'istituzione del SSN, dall art. 117 del D.Lgs n. 11 conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, dall art 50 c. 5 del D.Lgs 18/08/000 n. 67 testo unico sull ordinamento degli enti locali

12 appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari Legge 11 febbraio 199, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, art. 19: Controllo della fauna selvatica - comma : "Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA). Qualora l'istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria art. 16 dà facoltà alle Province di predisporre piani di controllo (in particolare per prevenire i danni provocati dal Piccione di città - Columba livia forma domestica - alle colture ed al patrimonio zootecnico ). (in Emilia Romagna anche piani per corvidi, cormorani, storni, non tortore d.c.o.) i vecchi Regolamenti Comunali di Igiene Veterinaria, nell'ultimo articolo del titolo III, contemplano gli "inconvenienti igienici provocati da colombi" elencando vari metodi di controllo Poi Legge Regionale 17 febbraio 005, n. 5 "norme a tutela del benessere animale Art. 11: Controllo dei colombi liberi urbani: 1. Le Aziende Usl, anche in collaborazione con associazioni animaliste e zoofile, attivano programmi diretti allo studio delle popolazioni di colombi liberi urbani, intesi ad evitare una indiscriminata proliferazione degli stessi, fermo restando il rispetto di regole di non maltrattamento degli animali.. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani. Le Aziende Usl competenti per territorio assicurano la collaborazione alla definizione dei suddetti programmi. 3. Le Aziende Usl vigilano e dispongono interventi atti ad assicurare la pulizia e disinfezione di aree ed edifici.

13 L. 11 febbraio 199, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Oggetto della tutela. 1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie: a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lyn lyn), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'abruzzo (Rupicapra pyrenaica); b) uccelli: 1 marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), 6 tarabuso (Botaurus stellaris), 7 8 tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), 9 spatola (Platalea leucorodia), 10 mignattaio (Plegadis falcinellus), 11 fenicottero (Phoenicopterus ruber), 1 cigno reale (Cygnus olor), 13 cigno selvatico (Cygnus cygnus), 14 volpoca (Tadorna tadorna), 15 fistione turco (Netta rufina), 16 gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), 50 = 34 tutte le (34) specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), 51 pollo sultano (Porphyrio porphyrio), 5 otarda (Otis tarda), 53 gallina prataiola (Tetrax tetrax), 54 gru (Grus grus), 55 piviere tortolino (Eudromias morinellus), 56 avocetta (Recurvirostra avosetta), 57 cavaliere d'italia, (Himantopus himantopus), 58 occhione (Burhinus oedicnemus), 59 pernice di mare (Glareola pratincola), 60 gabbiano corso (Larus audouinii), 61 gabbiano corallino (Larus melanocephalus), 6 gabbiano roseo (Larus genei), 63 sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), 64 sterna maggiore (Sterna caspia), 74 tutte le 9 specie di rapaci notturni (Strigiformes), 75 ghiandaia marina (Coracias garrulus), 8 tutte le 7 specie di picchi (Picidae), 83 gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax); c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole. 3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti. 18. Specie cacciabili e periodi di attività venatoria. 1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati: a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: 1 quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); 3 merlo (Turdus merula);; 4 allodola (Alauda arvensis); 5 starna (Perdix perdix); 6 pernice rossa (Alectoris rufa); 7 pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus); b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:; 8 cesena (Turdus pilaris); 9 tordo bottaccio (Turdus philomelos); 10 tordo sassello (Turdus iliacus); 11 fagiano (Phasianus colchicus); 1 germano reale (Anas platyrhynchos); 13 folaga (Fulica atra); 14 gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); 15 alzavola (Anas crecca); 16 canapiglia (Anas strepera); 17 porciglione (Rallus aquaticus); 18 fischione (Anas penelope); 19 codone (Anas acuta); 0 marzaiola (Anas querquedula); 1 mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); 3 moretta (Aythya fuligula); 4 beccaccino (Gallinago gallinago); 5 colombaccio (Columba palumbus); 6 frullino (Lymnocryptes minimus); 7 combattente (Philomachus pugnax); 8 beccaccia (Scolopax rusticola); 9 cornacchia nera (Corvus corone); 30 pavoncella (Vanellus vanellus); 31 cornacchia grigia (Corvus corone cornix); 3 ghiandaia (Garrulus glandarius); 33 gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes); c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: 34 pernice bianca (Lagopus mutus); 35 fagiano di monte (Tetrao tetrix); 36 coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon); con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus); d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa); colombaccio woodpigeon columba palumbus Le specie di aves da checklist emilia romagna sono circa 400 (48 per l intera penisola), - 83 particolarmente protette 36 cacciabili = oltre 80 specie né particolarmente protette né cacciabili, ma comunque protette in quanto patrimonio indisponibile dello Stato Tortora verace streptopelia turtur problema per gli allevatori di colombi e per le tortore urbane anche in Australia spotted turtle dove streptopelia chinensis from Melbourne

14 Aspetti prioritari per noi Sensibilità di specie, considerazioni di zoo-eco-epidemiologia Misure di polizia veterinaria, pericolo per gli allevamenti di pollame Limitazioni al commercio internazionale Importanza del piano vaccinazione (circuito rurale, piccionaie) Sorveglianza sul commercio dei pet pennuti Gestione delle popolazioni sinantropiche Comunicazione del rischio, considerazione per gli aspetti ecologisti ed animalisti Sophie Anderson the turtle dove small

15 Aspetti prioritari da comunicare scarsa rilevanza zoonotica grande rilevanza ecologica / conservazionistica grandissima rilevanza zooeconomica valore della profilassi indiretta (vaccinale) gestibilità delle popolazioni sinantropiche sperando di aver messo tutti i tasselli al giusto posto Pablo Picasso, Le baiser I, 1969