SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "SCHEMA DI ACCORDO QUADRO"

Transcript

1 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO Lavori di manutenzione straordinaria presso stazioni e siti ferroviari di competenza di Centostazioni ed eventuali ulteriori stazioni e siti ferroviari affidati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. TRA CENTOSTAZIONI S.p.A., con sede in Roma, Via Bartolomeo Eustachio n. 8, capitale sociale , codice fiscale, partita IVA, ed iscrizione al Registro delle imprese di Roma al n , di seguito, per brevità Centostazioni, in persona di.., nella qualità di, Società che agisce in proprio ed in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e di altre società del Gruppo di seguito denominata anche Centostazioni E l IMPRESA.., con sede in.., via... codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di.., n., in persona di nella qualità di, di seguito denominata anche Appaltatore PREMESSO - che con contratto del , Ferrovie dello Stato S.p.A. - Divisione Infrastruttura, oggi Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), ha concesso a Centostazioni S.p.A. l utilizzazione in esclusiva dei complessi immobiliari di 103 stazioni di medie dimensioni, comprendente le attività di riqualificazione, ristrutturazione, valorizzazione e gestione dei complessi stessi; - che, con atto del 19 marzo 2003, costituente accordo integrativo al menzionato contratto del 27 giugno 2001, R.F.I. ha affidato a Centostazioni l espletamento delle attività di Soggetto tecnico riguardanti la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, lo svolgimento delle funzioni di responsabile dei lavori, di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento (ex art. 7, comma 6 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.), nonché lo svolgimento delle funzioni di Project manager anche per ulteriori incarichi diversi da quelli di cui al menzionato contratto del 27/06/2001; - che, nell ambito della propria attività, Centostazioni potrebbe ricevere eventuali ulteriori incarichi da RFI stessa e/o da altre società del Gruppo per lo svolgimento di attività analoghe a quelle sopra indicate nell ambito di complessi immobiliari gestiti da RFI o da altre Società del Gruppo; - che per l affidamento dei lavori nei predetti complessi immobiliari Centostazioni ha bandito un appalto, ai sensi dell art. 222 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., attraverso una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale unico sull elenco prezzi posto a base di appalto (Tariffe F.S.I. Depositate Ed. 2011), ai sensi dell art. 82, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a seguito della quale è risultato miglior offerente l Appaltatore; - che, con lettera n... del.., Centostazioni ha comunicato all Appaltatore che era risultato migliore offerente; - che l Appaltatore ha fatto pervenire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara nonché la cauzione definitiva prodotta con le modalità e nelle forme previste dagli atti di gara; - che, con lettera n.. del.., Centostazioni ha comunicato all Appaltatore il per- 1

2 fezionamento dell aggiudicazione definitiva dell appalto; - che si rende ora necessario procedere alla stipula del contratto di appalto. Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: ARTICOLO 1 - RICHIAMO PREMESSE Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. ARTICOLO 2 - OGGETTO 1. Centostazioni, in nome e per conto di RFI ed eventualmente di altre società del Gruppo affida all Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti ivi richiamati e/o allegati, i lavori di manutenzione straordinaria presso stazioni e siti ferroviari di competenza di Centostazioni ed eventuali ulteriori stazioni e siti ferroviari affidati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, per le quali le predette società affideranno eventualmente a Centostazioni lo svolgimento delle funzioni di soggetto tecnico di cui alle premesse. 2. Le prestazioni potranno riguardare le pensiline, i marciapiedi, i sottopassi, i fabbricati, i manufatti, gli impianti ascensori e le scale mobili presenti nelle stazioni ferroviarie di competenza di Centostazioni, nonché ubicati nelle stazioni e nei siti ferroviari di competenza di R.F.I., individuabili sul sito internet nella pagina stazioni regione per regione. 3. I lavori potranno consistere, a titolo meramente esemplificativo, e come meglio precisato nei singoli ordini attuativi, in: Saggi ed eventuali sondaggi sulle strutture in fondazione e in elevazione; Demolizione di impianti tecnici (es.: idraulico, elettrico, climatizzazione, ecc.); Demolizione e/o ricostruzione di partizioni interne per l adeguamento funzionale degli spazi alle esigenze degli ambienti; Rinnovo, demolizione e realizzazione di pavimenti, rivestimenti, tinteggiature, controsoffitti, coperture e impermeabilizzazioni; Rifacimento di servizi igienici; Risanamento/ripristino strutturale/rifacimento esteso o puntuale di strutture in muratura o in c.a. e/o elementi strutturali ammalorati sia in fondazione che in elevazione; Rifacimento di pavimentazioni interne ed esterne, con inserimento di percorsi tattili per disabili visivi e mappe tattili; Rimozione e/o rifacimenti di manti impermeabili e opere di lattoneria; Adeguamento di impianti tecnici (es.: idraulico, elettrico, illuminazione, riscaldamento, climatizzazione, sollevamento, fognari, ecc); Messa a norma (impiantistica e non) di fabbricati ferroviari; Spostamento e rifacimento di sottoservizi; Tinteggiature e pitturazioni; Interventi di riqualificazione e messa a norma dei sottopassi; Rinnovo di recinzioni esistenti e sostituzione con nuove, ove occorrenti; Sistemazione/revisione e/o sostituzione totale o parziale di porte e infissi interni ed esterni; Sistemazione di piazzali e aree a parcheggio (regolarizzazione di corpo stradale, recinzioni, realizzazione di sottoservizi per fognature, alimentazioni idriche, elettriche, illuminazione, ecc); Posa in opera di cartellonistica di divieto, di sicurezza ed informativa. 4. L Elenco non vincolante degli interventi presunti da realizzare deve intendersi meramente indicativo. Pertanto, nell ambito del presente contratto, Centostazioni potrà far eseguire 2

3 all Appaltatore anche interventi diversi da quelli ivi indicati ed eventuali ulteriori lavorazioni, non espressamente previste, ricadenti nelle categorie oggetto di gara, senza che l Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere compensi aggiuntivi, indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo. ARTICOLO 3 - ORDINI ATTUATIVI E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRAT- TO 1. I singoli interventi saranno affidati con specifici ordini attuativi nei quali saranno di volta in volta specificati l oggetto, l importo, il termine e le specifiche condizioni d esecuzione. Qualora necessario in relazione alla natura dell intervento da effettuare, ai singoli ordini attuativi sarà allegato il progetto esecutivo dei relativi interventi. La valorizzazione degli interventi sarà effettuata con i prezzi unitari di cui al successivo art. 4. Sarà in ogni caso a carico dell Appaltatore la redazione della progettazione di dettaglio, comprensiva delle necessarie relazioni specialistiche, e della documentazione as built. In ogni caso, ciascun ordine attuativo dovrà contenere, salvo altre, almeno le seguenti indicazioni: a) oggetto delle prestazioni affidate; b) consistenza delle lavorazioni, ripartite secondo la classificazione in categorie di cui alla normativa vigente; c) importo dell intervento richiesto con l indicazione del compenso per l attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e comunque per l adempimento di tutti i relativi oneri previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro; d) modalità di contabilizzazione: a corpo o a misura; e) termine utile per l esecuzione dei lavori. L inizio dei lavori oggetto dei singoli ordini attuativi è comunque subordinato all emissione degli stessi. L Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori che verranno affidati con i singoli ordini attuativi, pena la risoluzione del presente contratto, l incameramento della cauzione definitiva di cui al successivo art. 11, nonché il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. Per la valorizzazione dei lavori oggetto dei singoli ordini attuativi Centostazioni utilizzerà i prezzi unitari di seguito indicati, in ordine decrescente d importanza, al netto del ribasso offerto dall Appaltatore in fase di gara: - le Tariffe di Ferrovie di cui al successivo art. 4; - in mancanza di voci di prezzo, si procederà al concordamento di nuovi prezzi, secondo quanto previsto dall art. 37 delle C.G.C. e dall art. 16 del presente contratto. 2. I lavori oggetto del contratto e tutte le altre prestazioni dovute dall'appaltatore sono soggetti alle condizioni e alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati al successivo articolo 4 che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare senza riserve ed eccezioni. 3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati e non dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati nei prezzi d appalto. 4. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento o di più documenti si applicano le disposizioni più favorevoli per Centostazioni. ARTICOLO 4 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 1. Fermo restando quanto previsto al comma 4 del precedente articolo 3, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, che ha comunque prevalenza su tutti gli altri documenti d appalto, i documenti di seguito elencati, in ordine decrescente di importanza, nel comma successivo, pur se non fisicamente allegati al presente atto. 3

4 2. Elenco dei documenti facenti parte integrante ed essenziale del Contratto: 2.1 Bando e disciplinare di gara con i relativi allegati; 2.2 Eventuali chiarimenti forniti da Centostazioni ai concorrenti alla gara d appalto; 2.3 la documentazione tecnica posta a base dell appalto costituita da: - Capitolato speciale d appalto; - Piano di sicurezza e coordinamento e relativi allegati; 2.4 Protocollo di intesa tra la Prefettura U.T.G. (Ufficio Territoriale del Governo) di Roma e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I.) del 7 febbraio 2012; Prefettura di Catania: Protocollo del 26/04/1999; Prefettura di Napoli: Protocollo del 13/12/2007; Prefettura di Reggio Emilia: Protocollo del 16/09/2010; 2.5 Condizioni generali di contratto per gli appalti di lavori delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (d ora in avanti C.G.C.) approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 31 gennaio 2012, ove non derogate dal presente contratto. 2.6 Schema per la codifica degli elaborati grafici; 2.7 Tariffe F.S.I. Depositate Ed. 2011; 2.8 Offerta presentata dall Appaltatore, ivi compresi i relativi documenti tecnici allegati all offerta e i documenti forniti per la verifica della congruità dell offerta stessa, ai sensi dell art. 87 e all art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.. In particolare, sono allegati fisicamente al presente contratto i seguenti documenti: - Capitolato speciale d appalto; - Piano di sicurezza e coordinamento e relativi allegati; - Protocollo di intesa tra la Prefettura U.T.G. (Ufficio Territoriale del Governo) di Roma e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I.) del 7 febbraio 2012; Prefettura di Catania: Protocollo del 26/04/1999; Prefettura di Napoli: Protocollo del 13/12/2007; Prefettura di Reggio Emilia: Protocollo del 16/09/2010, Prefettura di Roma del 7 febbraio Condizioni generali di contratto per gli appalti di lavori delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" (d ora in avanti C.G.C.) approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 31 gennaio Le Tariffe di Ferrovie dell Stato S.p.A. poste a base di gara sono note ed accettate dall Appaltatore, senza riserve; dette Tariffe, stante la voluminosità, non sono fisicamente allegate al presente contratto pur costituendone parte integrante e sostanziale. Esse sono depositate presso Centostazioni S.p.A. e saranno comunque fornite dalla stessa in formato elettronico in occasione della sottoscrizione dell accordo quadro. ARTICOLO 5 - RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE 1. L'Appaltatore, per ciascun intervento affidato con specifico ordine attuativo, deve nominare un proprio Direttore tecnico ai sensi dell'art. 15 C.G.C. e può nominare uno o più direttori di cantiere. 2. Centostazioni può rifiutare, a suo insindacabile giudizio, il Direttore tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere designati dall Appaltatore ed in generale tutti i soggetti incaricati dallo stesso di gestire per l Appaltatore stesso i rapporti relativi al presente contratto d'appalto nonché qualsiasi attività esecutiva, ivi compresi gli eventuali tecnici redattori di disegni, computi, relazioni e quant altro prodotto in relazione al presente appalto. Centostazioni potrà altresì esigere la sostituzione di tutti i predetti soggetti. Sia nel caso di rifiuto che di sostituzione di tutti i predetti soggetti, non spetterà all Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo ovvero alcun risarcimento. 3. Le comunicazioni/ordini attuativi/ordini di servizio si intenderanno ricevuti dall Appaltatore, anche ai fini della applicazione delle penali (di cui al successivo art. 20 del presente contratto) qualora Centostazioni sia in grado di esibire la ricevuta con esito positivo ovvero la conferma 4

5 dell invio della ai recapiti che saranno forniti dall appaltatore entro cinque giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto. ARTICOLO 6 - IMPORTO 1. L importo massimo presunto dell appalto è pari ad Euro ,00(trentamilioni/00), di cui: ,00 (ventiseimilioninovecentocinquantottomiladuecentottantotto/00) per lavori. Le attività verranno contabilizzate con i prezzi indicati nelle Tariffe FS depositate e poste a base di gara, al netto del ribasso del % (..per cento) offerto dall Appaltatore in fase di gara; ,00 (tremilioniquarantunomilasettecentododici/00), quale compenso per l attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e comunque per l adempimento di tutti i relativi oneri previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Detti importi si intendono massimi e presunti. Pertanto, Centostazioni non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento degli stessi. Qualora Centostazioni non affidi all appaltatore lavori fino alla concorrenza di detti importi, l Appaltatore non potrà porre eccezioni o richiedere indennizzi o risarcimenti, a qualsiasi titolo. Nei prezzi d appalto relativi alle opere compiute sono compresi e compensati gli oneri per lavorazioni notturne, festive e festive notturne, per la presenza di esercizio ferroviario, inteso anche come transito e/o presenza di viaggiatori, di operatori, degli esercizi commerciali e degli altri soggetti presenti a qualsiasi titolo in stazione e nelle aree comunque interessate dai lavori e tutti gli oneri comunque necessari per il rispetto di quanto previsto nella documentazione d appalto, ivi compresa la formazione specifica sotto il profilo della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 del personale utilizzato per le attività oggetto dell appalto per il livello richiesto nell allegato Piano di sicurezza e coordinamento. L Appaltatore assume una obbligazione di risultato con riferimento alla completezza ed all idoneità delle prestazioni da effettuare, che saranno affidate con i singoli ordini attuativi, rispetto alle finalità perseguite da Centostazioni, essendosi impegnato ad esaminare tutta la documentazione d appalto in ogni dettaglio e ad integrarla con quelle opere, categorie di lavori, magisteri, forniture e quant altro che, seppure non espressamente indicati, sono essenziali per rendere l opera idonea, completa e funzionale rispetto ai fini perseguiti. L Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni e procedure del Sistema di qualità aziendale di Centostazioni, nonché a consentire, da parte di Centostazioni stessa o del suo Ente di certificazione, l effettuazione di ispezioni presso le sue sedi ed uffici, finalizzate alla verifica del rispetto di dette prescrizioni e procedure ovvero alla verifica del rispetto delle prescrizioni e procedure del Sistema di qualità aziendale adottato dall Appaltatore. 2. Gli importi di cui sopra non sono comprensivi dell I.V.A. ARTICOLO 7 - CORRISPETTIVI 1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto saranno compensati a corpo ovvero a misura sulla base delle quantità effettivamente eseguite e rilevate da Centostazioni, secondo quanto specificamente indicato nei singoli ordini attuativi. 2. Detta scelta sarà effettuata da Centostazioni con il singolo ordine attuativo in base a proprie insindacabili esigenze e valutazioni. 3. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione della documentazione d appalto, di averne verificato la completezza, la congruità dei prezzi d appalto e di averne tenuto conto nella sua offerta. 4. L importo di ciascun ordine attuativo comprenderà e compenserà tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che l Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete e 5

6 ultimate, nel rispetto della documentazione d appalto, per osservare tutte le prescrizioni esecutive del presente contratto nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti, anche se non esplicitamente menzionati. L importo di ciascun ordine attuativo comprenderà tutti gli oneri derivanti dalla probabile e contemporanea presenza nell ambito della zona interessata ai lavori di altre ditte appaltatrici, ivi comprese le difficoltà ed oneri connessi ad una eventuale ritardata e/o frazionata consegna delle aree di lavoro ed alla indisponibilità delle aree di accantieramento per esigenze relative sia all esecuzione di altri appalti sia all esecuzione delle attività di esercizio. 5. L importo complessivo per gli oneri di sicurezza di cui al precedente art. 6 e le relative quote parti che saranno previste nei singoli ordini attuativi, si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere occorrente per dare le relative attività finite, realizzate a perfetta regola d'arte, con le garanzie previste, perfettamente aderenti alla documentazione d appalto e nel rispetto di ogni norma, legge e regolamento vigenti, anche se non menzionati. 6. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette ad I.V.A. Le eventuali modifiche del regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito. ARTICOLO 8 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI 1. Tutti i prezzi d appalto si intendono accettati dall Appaltatore in base ai suoi calcoli, alle sue indagini ed alle sue stime. 2. L Appaltatore rinuncia espressamente, ad ogni effetto, alla revisione dei prezzi ed alla applicazione dell equo compenso di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2 dell'art c.c. ed all art delle C.G.C., nonché alle limitazioni ed indennità di cui agli artt c.c. e 1661 c.c.. 3. Rimane stabilito che gli importi complessivi dei lavori e degli oneri di sicurezza previsti nei singoli ordini attuativi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell ordine attuativo, ivi comprese eventuali protrazioni dei termini utili per il completamento delle attività e/o eventuali sospensioni ordinate da Centostazioni. 4. Per le prestazioni oggetto del presente contratto non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi, non si applica il meccanismo del prezzo chiuso nonché quello della compensazione di cui all art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. Si precisa che per tutta la durata dell appalto troveranno applicazione le Tariffe FS vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara e, dunque, le Tariffe F.S. Depositate Edizione 2011, come richiamate al precedente articolo 2.7. ARTICOLO 9 PAGAMENTI 1. L'Appaltatore ha diritto al pagamento di acconti sull'importo del singolo ordine attuativo. 2. La contabilità dei lavori relativa a ciascun ordine attuativo avrà cadenza mensile. 3. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura ovvero a corpo. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza sarà effettuata a misura, se i relativi lavori sono contabilizzati a misura, a corpo, se i relativi lavori sono contabilizzati a corpo, procedendo, quindi, sulla base delle percentuali di avanzamento dei singoli gruppi di lavorazioni relativi alla sicurezza rispetto ai corrispondenti gruppi di lavorazioni come rilevabili dal Piano di sicurezza e coordinamento di progetto. I prezzi unitari utilizzati per la contabilità sono le Tariffe F.S. Depositate Edizione 2011, al netto del ribasso offerto dall Appaltatore in fase di gara. Qualora nella documentazione tecnica allegata al singolo ordine attuativo sia stata prevista la scomposizione dell appalto in gruppi di lavorazioni omogenee (work breakdown structure, d ora in poi WBS), Centostazioni potrà disporre che il pagamento delle lavorazioni sia effettua- 6

7 to solo al completamento della singola WBS ovvero al raggiungimento di quote di lavori pari al 50% del valore della stessa WBS. 4. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 39, 44 e 45 delle C.G.C., la contabilità dei lavori, qualora un ordine attuativo riguardi più stazioni ferroviarie, sarà specifica per ciascun cantiere. Saranno quindi redatti più SAL, che evidenzieranno i singoli avanzamenti in ciascun cantiere. Ai sensi di quanto previsto dall'art delle C.G.C., lo stato d avanzamento dei lavori di ciascun ordine attuativo verrà compilato entro quarantacinque giorni. Tale termine decorre dal trentunesimo giorno successivo al completamento del mese di lavori al quale si riferisce il singolo stato di avanzamento. Successivamente, previo accertamento della regolarità contributiva dell Appaltatore, del subappaltatore e del subcontraente che utilizzi manodopera in cantiere, acquisendo il corrispondente D.U.R.C., RFI o altra società del gruppo emetterà un documento di Entrata merci o il corrispondente certificato di pagamento emesso da Centostazioni. Ad ogni fattura dovrà essere allegato il menzionato documento di Entrata merci autorizzato da RFI o da altra Società del Gruppo o il certificato di pagamento emesso da Centostazioni. Prima di procedere al pagamento, Centostazioni accerterà regolarità contributiva dell Appaltatore, del subappaltatore e del subcontraente che utilizzi manodopera in cantiere, acquisendo il corrispondente D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) ed ogni altra documentazione ritenuta idonea da Centostazioni e da RFI per comprovare l adempimento degli obblighi relativi al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi, da parte dell Appaltatore stesso e di tutti i subappaltatori e subcontraenti, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme. 5. Per ogni ordine attuativo dovranno essere emesse specifiche fatture. Si precisa che qualora le attività oggetto del singolo ordine attuativo comprendano attività da cui derivano rischi non contemplati nel Piano di sicurezza e coordinamento posto a base di gara, all ordine attuativo sarà allegato un autonomo Piano di sicurezza e coordinamento che tenga conto di detti rischi e dei relativi eventuali ulteriori oneri. Detti oneri saranno contabilizzati e liquidati congiuntamente e proporzionalmente ai pagamenti relativi alle attività cui si riferiscono. 6. Alla fattura, l Appaltatore dovrà allegare: - copia del relativo documento di Entrata merci /Certificato di pagamento autorizzato da Centostazioni; - copia della documentazione necessaria per consentire alla stazione appaltante la richiesta del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva), comprensivo della verifica della congruità dell incidenza della manodopera di cui all art. 118 comma 6 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., relativo all appaltatore ed al subappaltatore; - la documentazione dell Appaltatore e del subappaltatore, ritenuta idonea da Centostazioni, per comprovare l adempimento degli obblighi relativi al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi del personale dipendente. 7. In aggiunta, in ipotesi di pagamento diretto del subappaltatore, all atto della redazione della contabilità mensile, l Appaltatore dovrà consegnare a Centostazioni, nelle forme stabilite da Centostazioni stessa, una dichiarazione propria e del subappaltatore, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti muniti di poteri idonei, dei quali si dovrà allegare specifico documento di riconoscimento in corso di validità, contenente l indicazione degli importi dovuti a ciascuno di detti soggetti sul relativo SAL da emettere. Qualora l Appaltatore non produca detta dichiarazione, Centostazioni non emetterà il relativo SAL. Ricevuta la menzionata dichiarazione, Centostazioni effettuerà le necessarie verifiche e, qualora le stesse diano esito positivo, procederà all emissione del SAL. Nel SAL saranno quindi indicati anche gli importi dovuti al subappaltatore, RFI e/o altra società Gruppo emetterà un Entrata merci per l Appaltatore ed una per il subappaltatore. Anche il subappaltatore dovrà emettere fattura allegando alla stessa, copia della documentazione necessaria per consentire alla stazione appaltante la richiesta del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva), comprensivo della verifica della congruità dell incidenza della ma- 7

8 nodopera di cui all art. 118 comma 6 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m, nonché idonea documentazione attestante la regolarità fiscale di cui al presente articolo, il proprio documento di Entrata merci rilasciato da RFI/altra società Gruppo. In mancanza di detti presupposti Centostazioni/RFI/altre Società del Gruppo non effettueranno il pagamento senza che l Appaltatore possa vantare pretese a qualsivoglia titolo. Ai sensi dell art delle C.G.C. il pagamento delle somme dovute all Appaltatore avrà luogo alla fine del secondo mese successivo alla data di ricezione della fattura. Il pagamento delle fatture è in ogni caso subordinato alla verifica della regolarità dei versamenti effettuati dall Appaltatore e dai subappaltatori, come rilevabile dalla documentazione prodotta in allegato alle singole fatture e comunque acquisita da Centostazioni ed RFI/altre società del Gruppo. Centostazioni ed RFI potranno in ogni caso richiedere, prima di effettuare i singoli pagamenti, l esibizione di ogni ulteriore documento atto a verificare la correttezza dei versamenti contributivi da parte dell Appaltatore e dei subappaltatori, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme. 8. L importo degli oneri per la sicurezza verrà contabilizzato con gli stessi criteri previsti per i lavori oggetto dell ordine attuativo. 9. Per qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori e nel pagamento delle somme dovute in acconto ovvero a saldo si procederà con le modalità indicate all'art. 45 delle C.G.C. Il pagamento di tutti i corrispettivi sarà effettuato da RFI o altra società del gruppo o da Centostazioni (secondo quanto sarà indicato nel singolo ordine attuativo), l Appaltatore dovrà emettere fattura nei confronti delle predette Società, con riferimento alle lavorazioni del relativo ordine attuativo impartito. 10. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato, ai sensi dell art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010. A tal fine, l Appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nei termini di cui al citato articolo. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, devono essere effettuati dall Appaltatore attraverso il suddetto conto dedicato, ai sensi di quanto disposto dal menzionato art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010. Qualora l Appaltatore, entro tale termine, non comunichi gli estremi completi per l effettuazione del bonifico, non avrà diritto ad interessi, indennizzi o risarcimenti, a qualsiasi titolo richiesti. L'adempimento della modalità prescelta costituisce valore di quietanza, sollevando Centostazioni e RFI da ogni responsabilità conseguente. La modalità di pagamento prescelta attraverso l indicazione del conto corrente dedicato sarà valida per tutti i pagamenti. Eventuali cambiamenti circa le modalità di pagamento, nonché i dati relativi alle persone delegate ad operare sui conti correnti già indicati dovranno essere approvate da Centostazioni ed RFI/altre società del Gruppo. Tutti i pagamenti effettuati dall Appaltatore per la remunerazione di tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell esecuzione dell appalto, ai sensi di quanto disposto dall art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010 e s.m., dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla medesima disposizione; pertanto, l Appaltatore ha l obbligo di effettuare ogni pagamento tramite bonifico bancario o postale, attraverso il predetto conto dedicato, e riportare nella causale il numero di CUP che sarà a tal fine comunicato. CIG F Fermo restando quanto previsto all art. 3, commi 2 e 3 della Legge n. 136/2010 e s.m., l Appaltatore ha l obbligo di rispettare tutti gli adempimenti connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata legge, a tal fine l Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Centostazioni ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, secondo le vigenti norme, della notizia dell inadempimento della propria contro- 8

9 parte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e s.m. Qualora vengano autorizzati subappalti di attività riconducibili ai lavori per i quali è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori, troveranno applicazione le medesime cadenze, obblighi e modalità di fatturazione e pagamento già esplicitate nel presente articolo relativamente ai rapporti tra l Appaltatore e RFI/Centostazioni/altre società del gruppo. In aggiunta, l Appaltatore dovrà consegnare a Centostazioni, nelle forme stabilite da Centostazioni stessa, una dichiarazione propria e del subappaltatore, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti muniti di poteri idonei, dei quali si dovrà allegare specifico documento di riconoscimento in corso di validità, contenente l indicazione degli importi dovuti a ciascuno di detti soggetti sul relativo SAL da emettere. Qualora l Appaltatore non produca detta dichiarazione, Centostazioni non procederà alla relativa contabilizzazione. Ricevuta la menzionata dichiarazione, Centostazioni effettuerà le necessarie verifiche e, qualora le stesse diano esito positivo, procederà all emissione della relativa contabilità nella quale saranno quindi indicati anche gli importi dovuti al subappaltatore, RFI/altre società/centostazioni emetterà un Entrata merci/certificato di pagamento per l Appaltatore ed una per il subappaltatore. 12. L Appaltatore rinuncia, ad ogni effetto, all applicazione dell'art c.c. per gli eventuali maggiori danni causati dal ritardato pagamento di tutte o parte delle somme dovute in relazione al presente appalto, avendo valutato e valorizzato tale rischio nella formulazione dell offerta. In caso di applicazione di penali, Centostazioni comunicherà all Appaltatore l ammontare delle stesse all atto dell emissione del documento di Entrata merci. In tal caso Centostazioni provvederà ad emettere relativa nota di addebito. Centostazioni provvederà quindi alla compensazione finanziaria di tali addebiti con le somme dovute per le prestazioni rese. 13. Il documento di Entrata merci sarà sempre emesso per l importo corrispondente allo stato di avanzamento dei lavori. Fermo restando quanto previsto dagli art. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e dagli art. 39, 44 e 45 delle C.G.C., ad ogni importo sarà applicata la ritenuta dello 0,50% a garanzia dell osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Tutte le ritenute effettuate sui pagamenti, relativi a ciascun ordine attuativo, saranno svincolate trascorsi due anni dall approvazione del relativo certificato di collaudo, previa verifica dell assenza di inadempienze contributive effettuata attraverso il rilascio del documento unico di regolarità contributiva o di ogni altro documento o certificato necessario ad accertare la regolarità contributiva e fiscale dell Appaltatore e/o subappaltatori ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme. Qualora il documento unico di regolarità contributiva relativo all Appaltatore, al subappaltatore e ai subcontraenti, segnali un inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell esecuzione del Contratto, Centostazioni/RFI/altra Società tratterrà dal documento di Entrata merci l importo corrispondente all inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli Enti previdenziali, assistenziali e alla Cassa edile, ai sensi di quanto prescritto dall art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010. Si precisa che tali eventuali trattenute di cui al comma 2 dell art. 4 del citato Regolamento, finalizzate a ripianare le inadempienze contributive dell Appaltatore, verranno effettuate successivamente a quelle dello 0,50% sui pagamenti progressivi di cui al comma 3 dello stesso art. 4 e dunque al netto di queste ultime. In ogni caso, ove Centostazioni, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo dell Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell esecuzione dei lavori, senza che il soggetto inadempiente abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, è in facoltà di sostituirsi all Appaltatore provvedendo, anche in corso d opera, a corrispondere direttamente ai lavoratori le somme dovute da quest ultimo. La previsione di cui al precedente periodo, nelle sole ipotesi di pagamento diretto del subappaltatore, è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti da parte del subappaltatore nei confronti del proprio personale dipendente. 9

10 Qualora Centostazioni, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l Appaltatore o subappaltatore, Centostazioni stessa avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l Appaltatore a qualunque titolo spettante, ivi compresa la cauzione definitiva. Tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui al presente contratto e di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m. si applicano anche nei rapporti tra l Appaltatore e Centostazioni /Rete Ferroviaria Italiana S.p.A./ altre società del gruppo e tra queste ultime ed eventuali subappaltatori per i quali, ai sensi degli artt. 37 comma 11 e 118 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., è previsto il pagamento diretto. ARTICOLO 10 - CESSIONE DEI CREDITI 1. Le parti concordano espressamente che i crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere oggetto di cessione a terzi, di mandato all incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma, solo previa autorizzazione scritta di Centostazioni, che la stessa potrà rifiutare a suo insindacabile giudizio. 2. Si intendono fin da ora autorizzati le cessioni di crediti e/o i contratti di factoring e/o comunque tutti quei negozi di disposizione dei crediti di cui al presente contratto, ivi compresi i negozi di cui al comma 1 del presente articolo, in cui sia cessionaria/mandataria/delegataria la Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. 3. Le parti concordano altresì espressamente che la cessione senza previa autorizzazione dà diritto a Centostazioni di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art c.c., con conseguente diritto di Centostazioni al risarcimento dei danni. 4. Resta inteso che Centostazioni intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore di Centostazioni. L'Appaltatore è obbligato a trasferire tale divieto di cessione di credito ad ognuno dei subappaltatori. 5. Tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui al presente contratto e di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m. si applicano anche ai crediti oggetto di cessione a terzi o atti equivalenti. ARTICOLO 11 - GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA) 1. La cauzione definitiva, costituita dall Appaltatore prima della stipula del presente contratto ed avente le caratteristiche previste all art. 3 del disciplinare di gara, sarà svincolata, in un unica soluzione, decorsi due anni dalla approvazione dell ultimo certificato di collaudo, relativo ai lavori oggetto dell ultimo ordine attuativo (che verrà effettuato con le modalità ed entro il termine stabilito dagli articoli 48 e ss. delle C.G.C.) fatta comunque salva la copertura per tutta la durata contrattuale di cui al successivo art. 19 e salvo che nel frattempo Centostazioni non comunichi alla Società che la mancata approvazione dipende da fatto imputabile al Contraente e sempre che, all atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti. 2. In caso di reintegrazione della cauzione definitiva si applica quanto previsto dall art. 11 delle C.G.C. 3. Qualora l approvazione dell ultimo certificato di collaudo intervenga prima della scadenza della durata di cui al successivo art. 19, la durata della cauzione definitiva si intenderà automaticamente differita fino al maggior termine indicato al suddetto art. 19. ARTICOLO 12 - POLIZZE ASSICURATIVE 10

11 1. L Appaltatore dovrà produrre a Centostazioni polizze uniche per tutta la durata del presente contratto. Non è consentito quindi presentare polizze per la copertura dei rischi connessi all esecuzione dei lavori del singolo ordine attuativo. L Appaltatore dovrà garantire la perfetta esecuzione degli interventi eseguiti e dei materiali impiegati; durante il periodo di garanzia non dovranno emergere difetti di montaggio né di costruzione per i materiali forniti. Ferme restando le garanzie di cui agli art. 1667, 1668 e 1669 c.c., e comunque tutte le eventuali garanzie previste dalla vigente normativa e/o dalla documentazione d appalto, nonché le ulteriori garanzie eventualmente offerte dal concorrente in fase di gara, le polizze C.A.R. ed R.C.T. dovranno avere durata fino alla data d i approvazione dell ultimo certificato di collaudo (che verrà effettuato con le modalità ed entro il termine stabilito dagli articoli 48 e ss. delle C.G.C.), salvo che nel frattempo Centostazioni e/o R.F.I. non comunichi alla Società che la mancata approvazione del collaudo dipende da fatto imputabile al Contraente e sempre che, all atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti. Qualora l approvazione dell ultimo certificato di collaudo intervenga prima della scadenza della durata di cui al successivo art. 19, la durata delle suddette polizze si intenderà automaticamente differita fino al maggior termine indicato al suddetto art Per ogni polizza che l Appaltatore deve produrre in relazione all esecuzione dei lavori e delle attività oggetto del presente contratto, Centostazioni si riserva di valutare ed eventualmente di non accettare il testo delle polizze e la compagnia di assicurazione proposti. Le suddette polizze dovranno essere stipulate con primarie Compagnie di assicurazione di gradimento della stazione appaltante e contenere le specifiche clausole previste nel presente contratto. A tal fine l Appaltatore dovrà sottoporre a Centostazioni i testi delle polizze per l'approvazione, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori relativi al primo ordine attuativo, al fine di consentire la formale accettazione delle garanzie secondo le forme contrattuali previste. Contestualmente alla consegna delle polizze, l Appaltatore dovrà produrre a Centostazioni una dichiarazione della compagnia di assicurazione contenente l indicazione dell indirizzo, del recapito telefonico, di telefax e di posta elettronica o PEC ai quali Centostazioni e l Appaltatore stesso dovranno inviare tutte le comunicazioni necessarie, ai sensi della vigente normativa, per l efficacia delle coperture, per l escussione delle stesse nonché la corrispondenza afferente l eventuale fase di contenzioso, anche stragiudiziale. 3. Le polizze saranno soggette a quanto previsto dall'art. 11 delle C.G.C. e dal D.M. n. 123/2004, nonché alle previsioni del presente articolo. In relazione alle garanzie da prestare restano valide le seguenti condizioni: a) la mancata stipula delle polizze ovvero la mancata integrazione delle stesse o la loro inefficacia, anche sopravvenuta, determinerà l'escussione della garanzia fideiussoria prestata a titolo di cauzione definitiva in atto e legittimerà Centostazioni a risolvere il contratto in danno dell'appaltatore ai sensi dell art c.c.; b) nelle polizze per la responsabilità civile verso terzi (RCT) dovranno essere considerati terzi anche Centostazioni, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e tutte le altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nonché tutti i subappaltatori e fornitori presenti nei luoghi di esecuzione dei lavori e le persone che siano in rapporto di dipendenza, anche solo funzionale, con uno di detti soggetti; c) restano comunque a carico dell'appaltatore i maggiori danni rispetto al massimale assicurato; d) le compagnie assicuratrici dovranno dichiarare nelle polizze, di rinunciare al diritto di surrogazione nei confronti dei coassicurati indicati in polizza nonché nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. e) l obbligo per la Compagnia assicuratrice di comunicare al Committente ogni elemento che possa inficiare la validità e l efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica del ritardato od omesso pagamento, onde consentire al 11

12 Committente di subentrare all appaltatore nel pagamento del premio; f) nelle polizze per la responsabilità civile verso terzi (RCT) dovrà essere previsto l obbligo di reintegrare la garanzia nel caso in cui la Stazione Appaltante se ne sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l esecuzione del contratto. 4. L Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell art. 129 comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., dovrà produrre: - una polizza assicurativa contro i rischi d esecuzione (CAR), prodotta a copertura di tutti i danni o perdite ai lavori ed alle attrezzature e mezzi d opera di cantiere, nonché a copertura del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, provocati da qualsiasi causa, avente un massimale pari all importo di aggiudicazione, determinato con le modalità di cui all art. 4, sezione A, dello schema tipo 2.3 del D.M. n. 123/2004. Tale copertura assicurativa dovrà inoltre prevedere un estensione della garanzia pari al 40% del predetto valore assicurato a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi di proprietà e/o a qualsiasi titolo detenuti da Centostazioni, da RFI o da altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; - una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale pari ad ,00 (cinquemilioni/00); - ove ne ricorrano i presupposti di cui all art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. con riferimento all importo del singolo ordine attuativo, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo a detto ordine di importo pari rispettivamente al 30% dell opera realizzata. La durata delle suddette coperture assicurative dovrà, in ogni caso, estendersi a tutti i periodi di manutenzione a carico dell Appaltatore di cui all art. 27 delle C.G.C. decorrenti, per ogni ordine attuativo, dalla data di ultimazione dei lavori fino all approvazione del certificato di collaudo relativo ai lavori cui l ordine attuativo si riferisce. Durante il menzionato periodo di garanzia, l Appaltatore dovrà provvedere a riparazioni, sostituzioni, messe a punto senza alcun onere per Centostazioni al fine di eliminare qualunque difetto e, comunque, qualunque difformità dai requisiti di legge e di progetto. In alternativa, per i predetti periodi di manutenzione a carico dell Appaltatore potrà essere prodotta apposita copertura assicurativa di pari durata ai sensi di quanto previsto all ultimo periodo del menzionato art. 125, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni Eventuali franchigie e/o scoperti rimarranno, comunque, a carico dell Appaltatore e non saranno opponibili a Centostazioni. 5. La mancata presentazione o l inefficacia, anche sopravvenuta per fatto imputabile all Appaltatore, o la mancata integrazione anche di una sola delle coperture assicurative sopra menzionate costituirà causa di risoluzione del contratto in danno dell Appaltatore ai sensi dell art c.c. 6. L Appaltatore dovrà fornire alla compagnia di assicurazione tutti i documenti e porre in essere tutti gli adempimenti prescritti dal D.M. n. 123/2004 e dalla normativa vigente per la validità ed efficacia delle polizze sottoscritte, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. L Appaltatore, contestualmente alla consegna delle polizze, dovrà fornire a Centostazioni una dichiarazione della compagnia di assicurazione da cui si evinca che la stessa ha regolarmente ricevuto tutti i predetti documenti e che questi ultimi, con particolare riferimento alle condizioni di assicurazione riportate nello schema del presente contratto, sono idonei e sufficienti secondo la normativa vigente ed accettabili e che l appaltatore ha posto in essere i predetti adempimenti, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. 7. L Appaltatore dovrà, altresì, comunicare, con raccomandata a.r., alla compagnia di assicurazione la data di inizio effettivo dei lavori di ogni ordine attuativo. La predetta comunicazione dovrà 12

13 essere inviata in copia a Centostazioni prima della consegna dei lavori. La mancata ricezione, da parte di Centostazioni, di detta comunicazione e della prova della ricezione della stessa da parte della compagnia di assicurazione legittimerà Centostazioni a non procedere alla consegna dei lavori, senza che l Appaltatore possa avanzare richieste di indennizzi, risarcimenti, compensi a qualsivoglia titolo. 8. L Appaltatore dovrà altresì comunicare, con raccomandata a.r., alla compagnia di assicurazione, ogni eventuale atto, perizia o altro che determini l aggiornamento della somma assicurata, ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 123/2004, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. Tale comunicazione dovrà essere inviata dall Appaltatore alla compagnia di assicurazione entro cinque giorni decorrenti dalla data degli atti che hanno determinato il predetto aggiornamento, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. Di tale comunicazione, l Appaltatore dovrà inviare copia a Centostazioni nei sette giorni successivi all invio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. 9. L Appaltatore dovrà, altresì, comunicare alla compagnia di assicurazione eventuali interruzioni o sospensioni dei lavori e/o delle attività, entro cinque giorni decorrenti dai relativi verbali, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. Di tale comunicazione, l Appaltatore dovrà inviare copia a Centostazioni nei sette giorni successivi all invio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. 10. L Appaltatore dovrà, inoltre, comunicare alla compagnia di assicurazione qualsiasi fatto che possa determinare la variazione del rischio e/o variazioni del progetto esecutivo o dei materiali o dei sistemi di costruzioni, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. Di tale comunicazione, l Appaltatore dovrà fornire copia a Centostazioni, nei sette giorni successivi all invio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. 11. La polizza dovrà espressamente prevedere che la comunicazione di cui all art. 23 dello schema tipo 2.3 del D.M. n. 123/2004, in ordine al mancato pagamento del premio da parte dell Appaltatore, dovrà essere inviata a Centostazioni, con raccomandata a.r., entro 15 giorni dal mancato pagamento del premio stesso. 12. Qualora l Appaltatore ometta di inviare alla compagnia di assicurazione anche una sola delle comunicazioni che, ai sensi del D.M. n. 123/2004, costituiscono presupposto per l operatività e/o efficacia delle garanzie, anche se non richiamate nel presente articolo, Centostazioni potrà risolvere il contratto ai sensi dell art c.c., fermo restando la responsabilità dell Appaltatore stesso ed il conseguente obbligo di risarcimento da parte di quest ultimo in favore di Centostazioni o di eventuali terzi danneggiati. 13. Per tutte le comunicazioni che, ai sensi del presente contratto e del D.M. n. 123/2004, dovranno essere inviate alla compagnia di assicurazione da parte dell Appaltatore, quest ultimo dovrà fornire copia a Centostazioni con la relativa prova della ricezione da parte della compagnia medesima, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. 14. In caso di subentro di altro soggetto in luogo dei contraenti, l Appaltatore, entro tre giorni dallo stesso, dovrà dare evidenza di aver effettuato le volture in favore del nuovo beneficiario di tutte le polizze/garanzie emessa in base al presente contratto, presentando i documenti volturati. 15. In caso di reintegrazione delle polizze previste nel presente articolo si applica quanto previsto dall art. 11 delle C.G.C.. ARTICOLO 13 SUBAPPALTO 1. Ai sensi di quanto previsto dal bando di gara e dall art. 118 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., Centostazioni, RFI e le altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato procederanno al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di subappalto di opere rientranti nelle categorie di cui all art. 107 comma 2 del D.P.R. n. 207/210 e s.m.; pertanto le indicazioni contenute nel presente articolo nonché nel presente contratto riferite al pagamento indiretto del subappaltatore 13

14 (attraverso il sistema delle fatture quietanzate) si applicano solo ed esclusivamente in caso di subappalto di opere non rientranti tra quelle sopra indicate. 2. L esecuzione in subappalto o in cottimo di lavori o di parti di opere ovvero di servizi e di forniture o parti di servizi e forniture che richiedono l impiego di manodopera in cantiere, è sottoposta alla disciplina dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché di quanto previsto dagli artt. 109 e 170 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., nonché a quanto previsto dal presente articolo e dai Protocolli di legalità che, secondo quanto indicato nell art. 30 comma 5 del presente contratto, troveranno applicazione, per le sole stazioni ferroviarie ricadenti nei territori interessati. E' in ogni caso vietato all'appaltatore, pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell art cc, ed il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, affidare in subappalto o concedere in cottimo o, comunque, stipulare contratti che prevedano l impiego di manodopera, in assenza di preventiva formale autorizzazione richiesta dall Appaltatore e formalmente rilasciata da Centostazioni e ciò indipendentemente dalla natura e dall importo del relativo contratto. La richiesta di autorizzazione, che Centostazioni si riserva di non rilasciare, a suo insindacabile giudizio, dovrà essere corredata da tutta la documentazione che Centostazioni stessa riterrà necessaria, al fine di accertare i requisiti morali e tecnico-economici del subappaltatore, del cottimista o del subcontraente. 3. L'autorizzazione alla stipula dei subappalti e dei cottimi di cui all'art. 118, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., relativamente a ciascun ordine attuativo, sarà rilasciata esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni espressamente indicate dall'appaltatore in fase di offerta. Le richieste di autorizzazione al subappalto, che Centostazioni si riserva di non autorizzare a suo insindacabile giudizio, dovranno essere presentate, pena il rifiuto dell autorizzazione medesima, almeno 60 (sessanta) giorni prima dell inizio delle lavorazioni inerenti l oggetto del subappalto, e dovranno essere corredate da: a. indicazione dei soggetti cui l'appaltatore intende subappaltare i lavori con il relativo importo; b. idonea documentazione del subappaltatore atta a comprovare, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, i requisiti da possedere per essere qualificati ad effettuare i lavori oggetto di subappalto, per il relativo importo. c. qualora il subappaltatore non sia assoggettabile alla legge n. 68/1999 e s.m., dichiarazione che attesti tale circostanza; d. documentazione per l adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa antimafia dell'impresa assuntrice del subappalto; e. dichiarazione di cui al D.P.C.M. n. 187/1991 dell impresa assuntrice del subappalto; f. dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, a norma dell art c.c., con l impresa affidataria del subappalto. Il periodo comunque necessario per l ottenimento dell autorizzazione al subappalto, non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine stabilito per l inizio e l ultimazione delle attività, né potrà essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa d indennizzi, risarcimenti o maggior compensi di sorta. Le eventuali autorizzazioni verranno revocate per il venir meno delle condizioni che ne avevano consentito il rilascio, senza che l Appaltatore possa per questo nulla pretendere da Centostazioni a qualsiasi titolo. Centostazioni si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti quali in via meramente esemplificativa la sospensione dei lavori, di tutti i pagamenti ed altri, nei confronti dell'appaltatore nei seguenti casi: a. mancato deposito presso Centostazioni del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell esecuzione delle relative lavorazioni; copia del contratto dovrà essere fornita, negli stessi termini, anche alla Direzione Lavori. Detta copia dovrà essere fornita anche al fine di consentire a Centostazioni, RFI e le altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato di verificare la presenza della clausola inerente l obbligo, a pena di nullità assoluta, di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010 e s.m.. 14

15 Nel contratto di subappalto dovrà risultare che il ribasso sui prezzi unitari di contratto non è superiore al 20% (venti per cento). L Appaltatore dovrà corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; nel contratto di subappalto l Appaltatore dovrà pertanto dare specifica evidenza agli oneri della sicurezza, fornendo a Centostazioni, nei tempi e nei modi da quest ultima stabiliti, tutte le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per verificare il rispetto di tale disposizione; b. mancata consegna a Centostazioni, alla Direzione lavori ed al Coordinatore per l esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza, almeno venti giorni prima dell inizio dei lavori oggetto del subappalto, della documentazione di cui all art. 131, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., predisposta dal subappaltatore. Contemporaneamente dovrà essere prodotta la dichiarazione del subappaltatore attestante che, in adempimento a quanto previsto dall art. 102 e dall art. 100, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008, lo stesso ha messo a disposizione del proprio rappresentante per la sicurezza i documenti di cui al menzionato art. 131, comma 2., nonché le valutazioni in merito formulate dal menzionato rappresentante. Qualora il subappaltatore non avanzi le proposte integrative di cui all art. 131, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e dall art. 100, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008, dovrà essere prodotta una sua dichiarazione di integrale accettazione di quanto contenuto nella documentazione di gara relativa alla sicurezza sul lavoro. Resta inteso che, in caso di accoglimento di eventuali formali proposte di integrazione del piano di sicurezza, presentate ai sensi dell art. 131 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e dall art. 100, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008, l Appaltatore ed il subappaltatore non avranno diritto, per tali integrazioni, ad alcun maggiore compenso e/o indennizzo a qualsiasi titolo richiesto. Negli stessi termini dovrà essere consegnata ai medesimi soggetti, la documentazione del subappaltatore di cui all art. 14 comma 1.6, lett. D del presente contratto; c. mancata consegna a Centostazioni, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dal Committente nei confronti dell Appaltatore, della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori da parte dell Appaltatore, con le indicazioni delle ritenute di garanzia applicate, relativamente ai subappalti per i quali non sia stato eventualmente previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte di Centostazioni; d. mancata acquisizione prima dell inizio dei lavori, del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) del subappaltatore, contenente la verifica della congruità dell incidenza della manodopera di cui all art. 118 comma 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. o eventuale irregolarità derivante da detto documento. e. irregolarità risultante - prima di ogni pagamento da effettuare nei confronti dell Appaltatore - dalla documentazione relativa agli obblighi afferenti il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi dell Appaltatore stesso e di tutti i subappaltatori o dal D.U.R.C. dell Appaltatore e del subappaltatore contenente la verifica della congruità dell incidenza della manodopera di cui all art. 118 comma 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. Centostazioni potrà in ogni caso richiedere l esibizione dei documenti ritenuti da Centostazioni stessa più idonei, al fine di accertare la regolarità di tutti i menzionati versamenti 4. Centostazioni rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l'appaltatore ed i suoi subappaltatori e subcontraenti in genere, né l'impresa potrà opporre eccezioni di sorta per fatti o colpe imputabili ai predetti soggetti. In ogni caso, qualora il DURC relativo al subappaltatore segnali per due volte consecutive inadempienze a carico di quest ultimo, Centostazioni dispone la decadenza dell autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo e della disciplina vigente, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, ai sensi di quanto prescritto dall art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/ L Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore dell adempimento, da parte di quest ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. Resta espressamente inteso che tutte le previsioni, gli obblighi e le prescrizioni contenute nel presente articolo valgono anche nel caso in cui il subappaltatore, ricorrendone i presupposti, si avvalga della facoltà di cui 15

16 all art. 170, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. La documentazione relativa al soggetto che svolgerà i lavori oggetto di subappalto dovrà, in ogni caso, essere prodotta a Centostazioni a cura dell Appaltatore. 6. Qualora l Appaltatore si avvalga di lavoratori autonomi, dovrà far pervenire a Centostazioni, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l inizio delle relative attività, il nominativo degli stessi, l oggetto e l importo delle prestazioni da affidare allegando, altresì, il certificato di iscrizione al Registro delle imprese nonché ogni altro documento idoneo, ad insindacabile giudizio di Centostazioni medesima, a comprovare l idoneità tecnica del lavoratore stesso. Tali attività non potranno iniziare prima di un formale assenso espresso da Centostazioni. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, a condizione che alla stessa siano allegati tutti i documenti richiesti nel presente articolo. L Appaltatore dovrà fornire periodicamente a Centostazioni, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate per ogni ordine attuativo e la previsione della quota finale, nonché analoghe informazioni relative ad eventuali attività affidate a lavoratori autonomi. 7. L Appaltatore, una volta ricevuta l autorizzazione al subappalto da parte di Centostazioni e comunque prima dell inizio dei lavori e delle attività oggetto del subappalto stesso, dovrà comunicare alla compagnia di assicurazione che ha rilasciato le polizze di cui al precedente art. 12, con raccomandata A.R., allegando copia della relativa autorizzazione da parte di Centostazioni, i lavori subappaltati - che dovranno coincidere con tutti i lavori oggetto dell autorizzazione - ed i nominativi delle imprese subappaltatrici. Di tale comunicazione, l Appaltatore dovrà inviare copia a Centostazioni nei sette giorni successivi all invio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. 8. Resta comunque inteso che per l affidamento di subcontratti aventi ad oggetto qualsiasi attività da svolgere all interno del cantiere, comprese quelle d importo inferiore al limite stabilito dall art. 118 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m, l Appaltatore dovrà produrre a Centostazioni, con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l inizio delle relative attività: - il nominativo dei soggetti cui intende affidare il subcontratto; - l oggetto e l importo delle prestazioni da affidare; - il certificato di iscrizione al Registro delle imprese e la documentazione occorrente per l adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa antimafia; - la documentazione di cui all art. 14, comma 1.6 del presente contratto, fermo restando che in caso di accoglimento di eventuali formali proposte di integrazione del piano di sicurezza, presentate ai sensi dell art. 131 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e dall art. 100, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008, l Appaltatore e i predetti soggetti non avranno diritto, per tali integrazioni, ad alcun maggiore compenso e/o indennizzo a qualsiasi titolo richiesto; - ogni altro documento ritenuto idoneo da Centostazioni al fine di verificare l idoneità del subcontraente. Resta comunque inteso che l inizio delle menzionate attività potrà avvenire solo a seguito della formale autorizzazione rilasciata da Centostazioni. 9. Tutti gli articoli del presente contratto che prevedono oneri, obblighi adempimenti e quant altro connessi con l affidamento di attività in subappalto, cottimo o subaffidamento in genere, si applicano anche qualora il subappaltatore ovvero il cottimista ovvero il subaffidatario siano gli ausiliari di cui si è eventualmente avvalso l Appaltatore ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.. L Appaltatore si impegna a dare formale comunicazione a Centostazioni, con almeno 20 giorni di anticipo rispetto all inizio delle relative attività, dei dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare a qualunque titolo, i lavori e/o le attività del presente contratto, anche con riferimento ai loro assetti societari nonché a dare formale comunicazione in ordine ad eventuali successive variazioni. Restano fatti salvi gli altri obblighi di comunicazione indicati nel presente contratto. 16

17 10. L Appaltatore ha l obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate nell esecuzione dell appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finaziari di cui alla suddetta legge. In particolare detta clausola, dovrà prevedere l obbligo per i subappaltatori e i subcontraenti di dare immediata comunicazione all Appaltatore, a Centostazioni e ad RFI ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo, territorialmente competente secondo le vigenti norme, della notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Centostazioni ed RFI verificheranno l inserimento di tale clausola nei suddetti contratti. A tal fine, per quanto specificamente riguarda i subcontratti stipulati dall Appaltatore diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto di cui al comma 11 dell art. 118 D.Lgs. 163/2006, l Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, è obbligato comunque a trasmettere a Centostazioni ed RFI copia del subcontratto. Al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m., il subappaltatore, sulla base del contratto di subappalto che sarà stipulato, dovrà comunicare all Appaltatore, nonché a Centostazioni e ad RFI per le ipotesi di pagamento diretto del subappaltatore ai sensi dell art. 118 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nei termini di cui al citato articolo. Tutti i movimenti finanziari, relativi al contratto di subappalto, dovranno essere effettuati dal subappaltatore attraverso il suddetto conto dedicato, ai sensi di quanto disposto dall art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010e s.m.. Tutti i pagamenti effettuati dal subappaltatore per la remunerazione di tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell esecuzione delle attività subappaltate, ai sensi di quanto disposto dall art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010, dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla menzionata disposizione; pertanto, il subappaltatore avrà l obbligo di effettuare ogni pagamento tramite bonifico bancario o postale, attraverso il conto dedicato, e riportare nella causale il numero di CUP, che sarà a tal fine comunicato e il CIG: F85. Fermo restando quanto previsto all art. 3, commi 2 e 3 della Legge n. 136/2010 e.s.m., il contratto di subappalto dovrà prevedere l obbligo per il subappaltatore e per il subcontraente di rispettare tutti gli adempimenti connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata legge. Le disposizioni contenute nel presente articolo, relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, si applicano altresì nei confronti dei subcontratti stipulati per l esecuzione, anche non esclusiva, del contratto di appalto, ai sensi delle vigenti norme. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto stipulato dall Appaltatore con il subappaltatore e con il subcontraente, ai sensi dell art. 3 comma 9-bis della Legge n. 136/ Il presente contratto non può essere ceduto dall Appaltatore a pena di risoluzione in danno dello stesso e a pena di risarcimento dei danni subiti per l effetto da Centostazioni S.p.A. o da R.F.I. S.p.A.. ARTICOLO 14 - ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANODO- PERA E DI ANTINFORTUNISTICA - SICUREZZA- AMBIENTE Qualora sia necessario, all atto dell emissione del singolo ordine attuativo, in relazione alle specifiche circostanze rilevate dal Coordinatore per l esecuzione dei lavori, si procederà ad un aggiornamento del Piano di sicurezza e coordinamento allegato al presente contratto. Detta integrazione costituirà parte integrante della documentazione tecnica posta a base del relativo ordine attuativo. I relativi oneri costituiranno quota parte dell importo della sicurezza di cui al precedente art. 6, fatta salva la necessità 17

18 di individuare nuove voci di prezzo relative agli apprestamenti e alle procedure necessarie per garantire le condizioni di sicurezza. In tal caso si procederà con le modalità previste al successivo art. 16. Il Direttore dei lavori avrà comunque facoltà di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, singole lavorazioni eseguite in violazione dei Piani di Sicurezza, fino alla comunicazione scritta da parte dell Appaltatore degli avvenuti adeguamenti. 1. Sicurezza. 1.1 Fermo restando quanto previsto dall art. 13 delle C.G.C., l'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 1.2 L Appaltatore è tenuto a prevedere nei contratti di subappalto ovvero di subcontratto eventualmente da stipulare, l'obbligo da parte del subappaltatore, del cottimista ovvero del subcontraente di osservare le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro previste nel presente contratto. 1.3 L Appaltatore ha pienamente valutato quanto riportato nel piano di sicurezza e di coordinamento posto a base di gara e comunque tutti gli oneri relativi alla sicurezza sul lavoro che si intendono compensati con l offerta economica presentata in fase di gara. 1.4 L Appaltatore, almeno venti giorni prima di accedere alle aree interessate dai lavori, sarà tenuto a fornire al Coordinatore per l esecuzione dei lavori, a Centostazioni ed alla direzione lavori: A) eventuali proposte, redatte ai sensi e per gli effetti dell art. 131, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e di cui all art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, integrative del piano di sicurezza e di coordinamento posto a base di gara o, viceversa, dichiarazione di integrale accettazione di quanto contenuto nel citato piano di sicurezza e di coordinamento. Qualora, a seguito di eventuali valutazioni scritte dell Appaltatore, il piano di sicurezza e di coordinamento posto a base di gara venga, nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, modificato e/o integrato, l Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi a tali modifiche e/o integrazioni, senza avere titolo a maggiori compensi e/o indennizzi di qualsiasi natura e genere rispetto ai prezzi di contratto; B) un proprio piano operativo di sicurezza secondo quanto previsto dall art. 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., nonché dagli art. 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008. In caso di subappalto ai sensi degli artt. 97 e 101 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. l Appaltatore, almeno venti giorni prima dell inizio delle attività, dovrà verificare la congruenza del piano operativo di sicurezza trasmesso dal subappaltatore rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi al Coordinatore per l esecuzione dei lavori. L inizio delle attività oggetto dell appalto e del subappalto è comunque subordinata all esito positivo da parte del Coordinatore per l esecuzione dei lavori della verifica di congruenza dei piani operativi ricevuti, rispetto al piano di sicurezza e coordinamento, così come definito nell art. 101 comma 3 del D.Lgs. 81/2008; C) dichiarazione attestante che, in adempimento di quanto previsto dall art. 102 e dall art. 100, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008, ha messo a disposizione del rappresentante per la sicurezza i documenti di cui ai precedenti punti A) e B) nonché le valutazioni in merito formulate dal menzionato rappresentante; D) la documentazione prodotta ai sensi di quanto previsto dall art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.; in particolare dovrà essere presentata la relativa documentazione elencata nell allegato XVII al menzionato D.Lgs. n. 81/2008 nonché una dichiarazione attestante: - l'organico medio annuo, distinto per qualifica; 18

19 - gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; - una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 1.5 L Appaltatore, con la firma del presente contratto, si impegna a cooperare con i datori di lavoro presenti nell'area interessata dall attività lavorativa comunque connessa all oggetto del presente contratto per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività stessa. L'Appaltatore si impegna altresì a coordinarsi con i suddetti datori di lavoro per gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori anche al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese. A tal fine l'appaltatore, con la firma del presente contratto, dichiara di essere a conoscenza dei rischi esistenti nelle aree interessate dai lavori e da tutte le attività oggetto dell appalto, nelle relative adiacenze e zone di transito. L'Appaltatore, con la firma del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nelle aree interessate dai lavori, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro. L Appaltatore si impegna ad attuare, durante l esecuzione delle attività, le disposizioni che verranno impartite dal Coordinatore per l esecuzione dei lavori, nominato per l espletamento delle funzioni di cui all art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché quelle impartite dal Responsabile dei lavori di cui all art. 89, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, o da Centostazioni per mezzo dei suoi rappresentanti funzionalmente delegati. 1.6 L Appaltatore, almeno venti giorni prima dell inizio delle lavorazioni oggetto di subappalto, è tenuto a consegnare al coordinatore per l esecuzione dei lavori, a Centostazioni ed alla direzione lavori: A) eventuali proposte del subappaltatore, redatte ai sensi e per gli effetti dell art. 131, comma 2, lettera a) della D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, integrative del piano di sicurezza e di coordinamento posto a base di gara o, viceversa, dichiarazione di integrale accettazione di quanto contenuto nel citato piano di sicurezza e di coordinamento. Qualora, a seguito di eventuali valutazioni scritte del subappaltatore, il piano di sicurezza e di coordinamento venga, nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, modificato e/o integrato, l Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi a tali modifiche e/o integrazioni, senza avere titolo a maggiori compensi e/o indennizzi di qualsiasi natura e genere rispetto ai prezzi di contratto; B) un piano operativo di sicurezza predisposto dal subappaltatore, secondo quanto previsto dall art. 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., nonché dall art. 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 81/2008 nonché il proprio piano operativo di sicurezza eventualmente aggiornato ai sensi degli artt. 97 e 101 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.. L inizio delle attività oggetto dell appalto e del subappalto è comunque subordinata all esito positivo da parte del Coordinatore per l esecuzione dei lavori della verifica di congruenza dei piani operativi ricevuti, rispetto al piano di sicurezza e coordinamento, così come definito nell art. 101 comma 3 del D.Lgs. 81/2008; C) dichiarazione del subappaltatore attestante che, in adempimento di quanto previsto dall art. 102 e dall art. 100, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008, lo stesso ha messo a disposizione del rappresentante per la sicurezza i documenti di cui ai precedenti punti A) e B), nonché le valutazioni in merito formulate dal menzionato rappresentante; D) la documentazione del subappaltatore prodotta ai sensi di quanto previsto dall art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.; in particolare dovrà essere presentata la relativa documentazione elencata nell allegato XVII al menzionato D.Lgs. n. 81/2008 nonché una dichiarazione attestante: 19

20 - l'organico medio annuo, distinto per qualifica; - gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; - una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 1.7 L Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell inizio delle lavorazioni da eseguire a cura dei lavoratori autonomi di cui all art. 89, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008, è tenuto a consegnare al coordinatore per l esecuzione dei lavori, a Centostazioni ed alla direzione lavori specifica dichiarazione di detti lavoratori, attestante che gli stessi hanno ricevuto ed accettano il piano di sicurezza e coordinamento. 1.8 L'Appaltatore è tenuto a curare, anche ai sensi dell art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, il rispetto da parte di tutte le imprese operanti nel cantiere, del piano di sicurezza e coordinamento. 1.9 Tutti i DURC (Documento unico di regolarità contributiva), relativi sia all Appaltatore che ai subappaltatori e/o subcontraenti, devono contenere la verifica della congruità dell incidenza della manodopera di cui all art. 118 comma 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m Per l'accesso agli impianti ferroviari, l Appaltatore è tenuto tra l altro alla completa osservanza di quanto prescritto dalle C.G.C., dall allegato A al Capitolato Speciale di Appalto Obblighi ed oneri particolari dell Appaltatore in materia ambientale, nonché da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali; è tenuto, altresì, ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi specifici ferroviari di carattere generale esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare, nonché sulle relative misure generali di prevenzione da adottare in relazione alla propria attività. Lo stesso dovrà inoltre attenersi alle prescrizioni in tal senso espresse dalla Committente. In ogni caso l'accesso agli impianti ferroviari dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Committente L Appaltatore è tenuto a prevedere nei contratti di subappalto ovvero di subcontratto eventualmente da stipulare, l'obbligo da parte del subappaltatore, del cottimista ovvero del subcontraente di osservare le disposizioni di cui al precedente comma nonché tutte le prescrizioni contenute nei piani di sicurezza Prima dell inizio dei lavori, l'appaltatore e per suo tramite i subappaltatori sono tenuti ad aprire, salvo diversa modalità organizzativa consentita dalle vigenti norme, una posizione Inps, Inail e Cassa Edile (per quest ultima se iscritti), nell'ambito della provincia in cui saranno eseguiti i lavori. La relativa documentazione comprovante l avvenuta denunzia ai menzionati soggetti giuridici, nonché la copia dei relativi versamenti effettuati L Appaltatore dovrà comunicare trimestralmente al direttore dei lavori ed al coordinatore per l esecuzione dei lavori, per tutta la durata dei lavori, le percentuali di incidenza della mano d'opera che si prevede di impiegare rispetto al valore complessivo dell'appalto, nonché dei subappalti e dei subcontratti che implicano la presenza di manodopera in cantiere L Appaltatore con cadenza mensile dovrà altresì trasmettere a Centostazioni, al Direttore dei lavori ed al Coordinatore per l esecuzione la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (compresa la Cassa Edile se iscritti) nonché copia del registro infortuni dell Appaltatore, dei subappaltatori e dei subcontraenti che utilizzano manodopera in cantiere L'Appaltatore, fermo restando l'obbligo della immediata comunicazione al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l esecuzione dei lavori, di ogni infortunio e/o incidente è tenuto, entro il giorno 15 di ogni mese, a trasmettere al Direttore lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione lavori, la statistica degli infortuni (indice di frequenza e di gravità) occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti ed ai dipendenti dei subappaltatori e dei subcontraenti. Tale statistica dovrà essere distinta tra "addetti agli uffici di cantiere" e "addetti alla realizzazione delle opere" e sarà redatta secondo lo standard fissato dalla norma UNI 7249 "Statistiche degli infortuni sul lavoro". In particolare dovrà essere utilizzato l'indice di frequenza degli infortuni 20