Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti legislativi) DECISIONI
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1 L 264/1 I (Atti legislativi) DECISIONI DECISIONE (UE) 2015/1814 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ), previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ), considerando quanto segue: (1) La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'unione («ETS dell'ue») al fine di favorire le riduzioni delle emissioni di tali gas in maniera efficace in termini di costi ed economicamente efficiente. (2) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima, un ETS dell'ue riformato e ben funzionante, con uno strumento di stabilizzazione del mercato, sarà il principale strumento europeo per raggiungere l'obiettivo dell'unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. (3) L'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE stabilisce che la Commissione è tenuta a presentare ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio. (4) La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione del mercato europeo del carbonio nel 2012 ha individuato la necessità di adottare misure per affrontare gli squilibri strutturali tra domanda e offerta. Dalla valutazione d'impatto vertente sul quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia emerge che, stando alle previsioni, detti squilibri perdureranno e non potranno essere riassorbiti in modo adeguato adattando la traiettoria lineare verso un obiettivo più rigoroso stabilito in tale quadro. Ritoccando il fattore lineare si ottengono soltanto modifiche graduali della quantità di quote a livello di Unione (tetto massimo dell'ets dell'ue). Di conseguenza, anche l'eccedenza diminuirebbe soltanto gradualmente, tant'è che per oltre un decennio il mercato dovrebbe continuare a funzionare con un'eccedenza di circa 2 miliardi di quote o più, ( 1 ) GU C 424 del , pag. 46. ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 settembre ( 3 ) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del , pag. 32).
2 L 264/ impedendo in tal modo all'ets dell'ue di inviare il segnale di investimento necessario per ridurre le emissioni di CO 2 in maniera efficace in termini di costi e di divenire un motore dell'innovazione a basse emissioni di carbonio in grado di contribuire alla crescita economica e all'occupazione. (5) Per ovviare a detto problema e per aumentare la resilienza dell'ets dell'ue agli squilibri tra domanda e offerta, così da consentirgli di funzionare in un mercato ordinato, è opportuno costituire una riserva stabilizzatrice del mercato («riserva») nel 2018, la quale dovrebbe essere operativa a partire dal La riserva potenzierà inoltre le sinergie con le altre politiche in materia di clima ed energia. Per garantire la massima prevedibilità, dovrebbero essere fissate regole chiare sull'integrazione di quote nella riserva e sul loro svincolo dalla medesima. La riserva dovrebbe funzionare attivando la regolazione dei volumi annuali di quote da mettere all'asta. In presenza delle condizioni necessarie, è opportuno, a partire dal 2019, detrarre ogni anno dal volume d'asta e integrare nella riserva un volume di quote pari al 12 % del numero di quote in circolazione, quale definito dalla Commissione nella più recente pubblicazione del numero totale di quote in circolazione. Qualora, in un dato anno, il pertinente numero totale delle quote in circolazione scendesse al di sotto dei 400 milioni, un numero corrispondente di quote dovrebbe essere svincolato dalla riserva a favore degli Stati membri con le stesse percentuali e lo stesso ordine applicati al momento dell'integrazione nella riserva e dovrebbe essere aggiunto al volume d'asta. (6) A tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero, senza indebiti ritardi dopo la pubblicazione del numero totale di quote in circolazione entro il 15 maggio di ogni anno da parte della Commissione, garantire che i calendari delle aste della piattaforma comune per la gestione delle aste e, se del caso, delle piattaforme d'asta indipendenti siano adeguati per tenere conto delle quote integrate nella riserva o delle quote da svincolare dalla medesima. L'adeguamento del volume delle quote da mettere all'asta dovrebbe essere ripartito su un periodo di 12 mesi successivo alla modifica del pertinente calendario delle aste. Tenuto conto della necessità di un corretto funzionamento del processo di messa all'asta, gli ulteriori dettagli sull'adeguamento eventualmente necessari dovrebbero essere fissati nel regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione ( 1 ). (7) Oltre alla costituzione della riserva, dovrebbero essere apportate alla direttiva 2003/87/CE altre modifiche ad essa conseguenti, ai fini di garantire la coerenza e il funzionamento fluido dell'ets dell'ue. In particolare, l'attuazione della direttiva 2003/87/CE può determinare la messa all'asta di un volume ingente di quote alla fine di ciascun periodo di scambio, con possibili effetti negativi sulla stabilità del mercato. Per evitare quindi una situazione di squilibrio del mercato in termini di offerta di quote alla fine di un dato periodo di scambio e all'inizio del successivo, con possibili effetti destabilizzanti per il mercato, è opportuno disporre che, in caso di aumento considerevole dell'offerta alla fine di un periodo di scambio, parte delle quote in questione sia messa all'asta nei primi due anni del periodo successivo. Al fine di rafforzare ulteriormente la stabilità del mercato europeo del carbonio ed evitare un aumento artificioso dell'offerta verso la fine del periodo di scambio iniziato nel 2013, le quote non assegnate agli impianti a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE e le quote non assegnate agli impianti in virtù dell'applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafi 19 e 20, della citata direttiva («quote non assegnate»), dovrebbero essere integrate nella riserva nel La Commissione dovrebbe riesaminare la direttiva 2003/87/CE in relazione a tali quote non assegnate e, se del caso, presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio sulle possibilità di un ulteriore intervento. (8) La reintroduzione prevista di 300 milioni di quote nel 2019 e di 600 milioni di quote nel 2020, così come determinato nel regolamento (UE) n. 176/2014 della Commissione ( 2 ), pregiudicherebbe l'obiettivo della riserva di porre rimedio agli squilibri strutturali tra domanda e offerta. Conseguentemente, i suddetti 900 milioni di quote non dovrebbero essere messi all'asta nel 2019 e nel 2020 ma dovrebbero al contrario essere integrati nella riserva. (9) È importante che l'ets dell'ue incentivi la crescita efficiente sotto il profilo delle emissioni di carbonio e che sia tutelata la competitività delle industrie dell'unione che corrono rischi concreti di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Le summenzionate conclusioni del Consiglio europeo sul quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima hanno offerto indicazioni chiare sul proseguimento dell'assegnazione di quote gratuite e sulle disposizioni relative alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dopo il Sulla base di tali orientamenti strategici, la Commissione dovrebbe presentare una proposta di revisione della direttiva 2003/87/CE e in particolare dell'articolo 10 bis e presentare una proposta per la revisione di tale direttiva entro sei mesi ( 1 ) Regolamento (UE) n.1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del , pag. 1). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 176/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, i volumi delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all'asta nel periodo (GU L 56 del , pag. 11).
3 L 264/3 dall'adozione della presente decisione. Nel perseguimento dell'obiettivo di garantire condizioni paritarie, tale revisione dovrebbe altresì includere misure armonizzate di compensazione dei costi indiretti a livello di Unione. La revisione dovrebbe inoltre valutare se sia opportuno utilizzare, prima del 2021, fino a 50 milioni di quote non assegnate per integrare le risorse esistenti intese a promuovere i progetti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della summenzionata direttiva e i progetti di innovazione industriale a basse emissioni di carbonio con progetti in tutti gli Stati membri, compresi progetti di piccole dimensioni. (10) È opportuno che la Commissione monitori il funzionamento della riserva nel contesto della sua relazione annuale sul mercato del carbonio. Tale relazione dovrebbe esaminare i pertinenti effetti sulla competitività, in particolare nel settore dell'industria, anche riguardo al PIL, l'occupazione e gli indicatori di investimento. Entro tre anni dalla data in cui la riserva diviene operativa e successivamente a cadenza periodica, è altresì opportuno che la Commissione riesamini il funzionamento della riserva alla luce dell'esperienza acquisita con la messa in opera della medesima. Il riesame del funzionamento della riserva dovrebbe valutare in particolare se le norme che disciplinano l'integrazione delle quote nella riserva e il loro svincolo dalla medesima sono appropriate rispetto all'obiettivo di correggere gli squilibri strutturali fra domanda e offerta. Tale riesame dovrebbe includere un'analisi dell'equilibrio di mercato, ivi compresi tutti i pertinenti fattori che influiscono sulla domanda e sull'offerta, e dell'adeguatezza della forcella prestabilita che attiva la regolazione dei volumi annuali di quote da mettere all'asta nonché del tasso percentuale applicato al numero totale di quote in circolazione. Qualora l'analisi indichi che la forcella non è più adeguata alla luce dell'evoluzione degli sviluppi di mercato e delle nuove informazioni disponibili al momento del riesame, la Commissione dovrebbe presentare rapidamente una proposta per far fronte a tale situazione. Il riesame dovrebbe altresì analizzare l'impatto della riserva sulla crescita, l'occupazione, la competitività industriale dell'unione e sul rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Il riesame del funzionamento della riserva dovrebbe essere oggettivo e tenere conto della necessità di mantenere la stabilità normativa e garantire la prevedibilità a lungo termine nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. (11) Poiché gli obiettivi della presente decisione, segnatamente l'istituzione e la messa in funzione di una riserva stabilizzatrice del mercato, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata ed effetti possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/87/CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Riserva stabilizzatrice del mercato 1. È costituita una riserva stabilizzatrice del mercato nel 2018 nella quale le quote sono integrate a partire dal 1 o gennaio La quantità di 900 milioni di quote dedotta dal volume d'asta durante il periodo , come determinato nel regolamento (UE) n. 176/2014 a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, non è aggiunta ai volumi da mettere all'asta nel 2019 e nel 2020 ma è integrata nella riserva. 3. Le quote non assegnate agli impianti a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE e quelle non assegnate agli impianti in applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafi 19 e 20, della citata direttiva sono integrate nella riserva nel La Commissione riesamina la direttiva 2003/87/CE in relazione a tali quote non assegnate e, se del caso, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. 4. La Commissione pubblica il numero totale di quote di emissione in circolazione ogni anno entro il 15 maggio dell'anno successivo. Il numero totale di quote in circolazione in un dato anno corrisponde al numero complessivo di quote rilasciate nel periodo a partire dal 1 o gennaio 2008, compresi le quote rilasciate nello stesso periodo a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e i diritti di utilizzare crediti internazionali esercitati da impianti, a titolo dell'ets dell'ue, sulle emissioni fino al 31 dicembre di tale anno, meno le tonnellate complessive di emissioni verificate utilizzate da impianti, a titolo dell'ets dell'ue, fra il 1 o gennaio 2008 e il 31 dicembre di quello stesso anno, le quote cancellate a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e il numero di quote disponibili nella riserva. Non sono computate le emissioni comprese nel triennio né le quote per esse rilasciate. La prima pubblicazione del numero totale di quote in circolazione ha luogo il 15 maggio 2017.
4 L 264/ Ogni anno, un numero di quote pari al 12 % del numero totale di quote in circolazione, quale determinato nella più recente pubblicazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, è dedotto dal volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE ed è integrato nella riserva in un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1 o settembre di tale anno, salvo che il numero di quote da integrare nella riserva sia inferiore ai 100 milioni. Nel primo anno di attività della riserva, le integrazioni dovrebbero anche avere luogo tra il 1 o gennaio e il 1 o settembre di tale anno per una percentuale pari all'8 %, (il che equivale ad una percentuale dell'1 % per ogni mese civile), del numero totale di quote in circolazione quale determinato nella più recente pubblicazione. Fatto salvo il numero totale di quote di emissione da dedurre a norma del presente paragrafo, fino al 31 dicembre 2025, le quote di cui all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2003/87/CE non sono computate nel determinare le percentuali con cui gli Stati membri contribuiscono a tale numero totale. 6. Qualora, in un anno, il numero totale di quote in circolazione sia inferiore a 400 milioni, 100 milioni di quote sono svincolate dalla riserva e aggiunte al volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. Se le quote disponibili nella riserva sono meno di 100 milioni, ai fini del presente paragrafo sono svincolate tutte le quote della riserva. 7. Qualora, in un dato anno, il paragrafo 6 del presente articolo non sia applicabile e siano adottate misure ai sensi dell'articolo 29 bis della direttiva 2003/87/CE, 100 milioni di quote sono svincolate dalla riserva e aggiunte al volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. Se le quote disponibili nella riserva sono meno di 100 milioni, ai fini del presente paragrafo sono svincolate tutte le quote della riserva. 8. In caso di interventi a norma dei paragrafi 5, 6 o 7, in seguito alla pubblicazione del numero totale di quote in circolazione, i calendari delle aste tengono conto delle quote che sono state integrate nella riserva o che devono essere svincolate dalla riserva. Le quote sono integrate nella riserva o svincolate dalla medesima per un periodo di 12 mesi. In caso di svincolo di quote a norma del paragrafo 6 o 7, indipendentemente dal periodo in cui avviene tale svincolo, sono rispettate le percentuali degli Stati membri applicabili al momento dell'integrazione delle quote nella riserva così come l'ordine in cui queste sono state inserite nella riserva. La direttiva 2003/87/CE è così modificata: 1) l'articolo 10 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: Articolo 2 Modifiche della direttiva 2003/87/CE «1. A decorrere dal 2019, gli Stati membri mettono all'asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma degli articoli 10 bis e 10 quater e che non sono integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato costituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). (*) Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del , pag. 1).»; b) dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Laddove il volume delle quote che gli Stati membri devono mettere all'asta nell'ultimo anno di ciascun periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della presente direttiva superi di oltre il 30 % il volume medio di cui è prevista la messa all'asta nei primi due anni del periodo successivo, prima dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1814, i due terzi della differenza fra detti volumi è sottratta dal volume d'asta dell'ultimo anno del periodo e aggiunta, in parti uguali, ai volumi che gli Stati membri devono mettere all'asta nei primi due anni del periodo successivo.»; 2) all'articolo 13, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri rilasciano, in via sostitutiva, quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del primo comma. Analogamente, le quote disponibili nella riserva stabilizzatrice del mercato che non sono più valide sono sostituite da quote valide nel periodo in corso.»
5 L 264/5 Articolo 3 Riesame La Commissione monitora il funzionamento della riserva nel contesto della relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. La relazione dovrebbe esaminare i pertinenti effetti sulla competitività, in particolare nell'industria, anche riguardo al PIL, l'occupazione e gli indicatori di investimento. Entro tre anni dalla data di entrata in funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato e successivamente a intervalli quinquennali, la Commissione riesamina la riserva alla luce di un'analisi del regolare funzionamento del mercato europeo del carbonio e, se del caso, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. Ciascun riesame si sofferma in particolare sulla percentuale che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, della presente decisione determina il numero di quote da integrate nella riserva nonché sul valore numerico della soglia per il numero totale di quote in circolazione e per il numero di quote da svincolare dalla riserva a norma dell'articolo 1, paragrafo 6 o 7, della presente decisione. Nel riesame, la Commissione analizza altresì l'impatto della riserva sulla crescita, l'occupazione, la competitività industriale dell'unione e sul rischio di rilocalizzazione delle emissioni. Articolo 4 Disposizione transitoria L'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), resta d'applicazione fino al 31 dicembre Articolo 5 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Strasburgo, il 6 ottobre 2015 Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ Per il Consiglio Il presidente N. SCHM ( 1 ) Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del , pag. 63).
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