Una sperimentazione di percorsi di apprendistato tra scuola e azienda Progetto Poiesis: il sapere produttivo

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1 Una sperimentazione di percorsi di apprendistato tra scuola e azienda Progetto Poiesis: il sapere produttivo Prot. 3403/I1 Premessa La presente proposta intende qualificare la valenza formativa delle esperienze dell apprendistato in particolare di quella forma di apprendistato che consente di ottemperare al diritto dovere di istruzione e formazione e acquisire una qualifica professionale per i giovani dai 15 anni di età, La proposta, che ha come riferimento l impianto normativo definito dal D.Lgs. 167/2011, si pone infatti l obiettivo di fornire, accanto ad una formazione in apprendistato, volta a consolidare le conoscenze operative proprie delle professioni e dei mestieri, un percorso che si sviluppa in ambito scolastico e che fornisca, oltre alle competenze chiave di cittadinanza, una formazione in grado di realizzare il giusto equilibrio tra teoria e prassi, tra il sapere, il saper fare ed il saper essere. Una prima fase di orientamento è tesa a sviluppare una cultura del lavoro nelle giovani generazioni in grado di favorire e agevolare il processo di transizione dalla scuola al mondo produttivo e dei mestieri, conoscendone i meccanismi e le regole, rafforzando quel processo di consapevolezza e autonomia che è alla base di una cittadinanza attiva. Relativamente all apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale per i giovani dai 15 anni in su, riteniamo per questi ultimi obbligatoria la frequenza di un istituto tecnico,alternando la formazione in azienda o in altri settori lavorativi con momenti di apprendimento in ambito scolastico. 1

2 La centralità della Scuola, ed in particolare dell Istruzione Tecnica, puo sicuramente come ribadito dallo stesso ministro Profumo- contribuire a quel processo di rilancio dell occupazione dei giovani che passa attraverso il raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 sull abbandono scolastico sotto il 10%». Ai giovani di 15 anni sarà dunque garantito un passaggio graduale al lavoro, passaggio che non può prescindere dall acquisizione di una formazione di base in grado di consentire loro un eventuale passaggio a livelli di istruzione superiori. Questo nel rispetto dell orizzonte valoriale indicato dalla nostra Costituzione, contribuirà ad una vera integrazione tra il sistema istruzione e quello del lavoro fornendo ai giovani quelle competenze necessarie oggi, per costruire un progetto di vita e di sviluppo cosi come viene richiesto dalla Unione Europea e dal sistema socio-economico internazionale. Il percorso formativo in apprendistato, avendo come riferimento l Istituzione scolastica, consentirà ai giovani allievi di non perdere quel riferimento consolidato nel tempo, con il luogo tradizionalmente preposto all apprendimento che è la Scuola. Mantenendo i giovani a scuola, mentre compiono la loro esperienza lavorativa in azienda (come avviene nel sistema svizzero e tedesco), essi stessi, e con loro la società tutta, saranno consapevoli della dignità del loro percorso e della futura possibilità reale di adire, con competenze strutturate e complete, anche a livelli più alti di formazione. Riteniamo che la scuola, nella sua responsabilità educativa e sociale, ora più che mai, deve porsi al centro di un iniziativa che, con il contributo di tutti i soggetti istituzionali, le parti sociali, sia in grado di fornire risposte concrete al dramma della disoccupazione giovanile e all emergenza del lavoro precario. Da uno studio di Almadiploma Almalaurea emerge infatti che, ad un anno dal diploma, gli iscritti ai tecnici e professionali hanno il doppio delle possibilità di trovare lavoro rispetto ai loro colleghi liceali. Introducendo la presente proposta sperimentale nell istruzione Tecnica, si allargherebbe il ventaglio delle opportunità favorendo un ingresso consapevole nel mondo del lavoro. Il contratto di apprendistato, per le caratteristiche previste dalla nuova normativa (a tempo indeterminato, garantito da un punto di vista previdenziale, con l obbligo del percorso di formazione integrativa esterna all azienda) potrebbe rappresentare davvero un volano per l incontro tra domanda e offerta di lavoro. E compito della scuola garantire ad esso una valenza formativa adeguata ad affrontare la complessità della realtà di oggi e di domani. 2

3 La scuola deve essere di tutti e per tutti, deve saper rispondere a modalità diverse di apprendere, diversificare e arricchire l offerta formativa al fine di: garantire a tutti le competenze chiave di cittadinanza combattere la dispersione e l abbandono sottrarre i giovani al lavoro nero e sommerso fornire un alternativa l arruolamento nella criminalità organizzata valorizzare mestieri e professionalità trasmettere la cultura della dignità del lavoro e dei suoi diritti Il progetto sperimentale, che non a caso parte dalla proposta di un istituzione scolastica sita in un area geografica caratterizzata da un alta emergenza sociale, vuole essere una bozza di discussione che si auspica il più condivisa possibile, intorno alla quale attivare sinergie e collaborazioni positive. Riferimenti psico-pedagogici L apprendistato è stata la modalità di trasmissione del sapere che ha preceduto e funzionato per secoli prima della creazione dei sistemi educativi. L apprendimento avveniva dai contesti più che dai testi, in un contesto ricco e di tipo esperienziale al cospetto di un maestro a cui ci si rapportava attraverso una pedagogia di tipo mimetico. L approccio operativo ed esperienziale è considerato oggi fondamentale anche nella didattica in classe, laddove le forme puramente trasmissive delle conoscenze non sembrano più adeguate ad attivare competenze efficaci. I percorsi di apprendistato, che alternano l esperienza lavorativa con la formazione più teorica (si auspica anche quest ultima attuata con un approccio laboratoriale ed operativo), sembrano rappresentare le modalità di apprendimento che meglio rispondono alle esigenze di un mercato del lavoro in continua trasformazione. 3

4 La proposta progettuale Quadro socio-economico: definizione del problema Individuazione di possibilità risolutive Definizione degli obiettivi Normativa di riferimento o D. Lgs 167/2011 Esperienze in Europa Il caso svizzero e tedesco Intese con Enti locali, Associazioni di mestiere, Confersercenti, Confartigianato, Confindustria Percorso attuativo: una proposta di curricolo Quadro socio-economico: definizione del problema In un Paese come l Italia, dove oltre 2 milioni di giovani non studiano né lavorano mentre il 26,7% delle imprese non riesce a reperire manodopera qualificata, la scuola non riesce a dare risposte adeguate. Ancora oggi in Italia domina un modello culturale che contrappone il sapere al saper fare, la conoscenza teorica alle competenze tecniche e pratiche. La situazione è addirittura paradossale: da un lato gli imprenditori non riescono a trovare manodopera qualificata, dall altro abbiamo 2 milioni di giovani tra 15 e 29 anni disoccupati. E necessario ristabilire pari dignità tra cultura teorica e cultura manuale, tecnica, scientifica, creare un rapporto più stretto tra scuola e aziende, rilanciare la formazione professionale e l apprendistato, orientare i giovani nella scelta del proprio percorso di formazione in base alle personali attitudini e alle richieste del mercato del lavoro. La recente riforma dell'apprendistato è stata studiata proprio allo scopo di favorire l'inserimento di giovani nel mercato del lavoro, per risolvere i problemi relativi all ingresso stabile e qualificato nel mondo del lavoro, al raccordo tra mercato del lavoro, università e imprese, al recupero dell obbligo scolastico vista anche la forte percentuale di abbandoni scolastici prematuri, senza il conseguimento di un diploma di scuola superiore, che sfiora in Italia il 19%. 4

5 L apprendistato è il contratto attraverso il quale i giovani possono acquisire le competenze e le professionalità realmente richieste dal mercato del lavoro e, quindi, può avere effetti rilevanti in termini di incremento occupazionale. Si tratta di un particolare tipo di contratto volto a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l'acquisizione di una professionalità specifica direttamente all'interno di un'impresa. È caratterizzato dall'alternanza di momenti lavorativi e momenti di formazione esterna all'impresa. Le aziende che assumono apprendisti hanno alcuni vantaggi importanti, legati principalmente alla possibilità di usufruire di forti agevolazioni contributive e di inserire nuovo personale da formare a costi ridotti, ma per poter beneficiare di tali agevolazioni devono garantire agli apprendisti iniziative di formazione esterna all'azienda, iniziative previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. E su questi momenti di formazione e sulla necessità che essi si realizzino all interno di ambienti di apprendimento scolastici che si sviluppa la proposta di sperimentazione Poiesis: il sapere produttivo. Si tratta di una proposta di curricolo relativa al percorso di formazione che dovrà essere concordato in sede di Conferenza con le Regioni e con le associazioni dell industria, del commercio e dell artigianato. Esperienze in Europa: il caso Svizzero In Svizzera funziona un sistema di formazione duale che vede i 2/3 dei giovani frequentare la formazione professionale di base seguendo tirocini a livelli diversificati (formazione pratica e formazione professionale superiore) relativi a ben 250 mestieri. Essi svolgono attività per 3-4 giorni in azienda e per 1-2 giorni in una scuola professionale dove seguono un percorso teorico integrativo sia sulle materie professionali sia sulla formazione generale. Al termine del percorso possono scegliere se frequentare cicli di formazione professionale superiore oppure accedere direttamente al mercato del lavoro. 5

6 Esperienze in Europa: il caso Tedesco Germania: Elementi di base del sistema duale (Duales System) Il sistema duale rappresenta il maggiore settore di formazione a cui accedere al termine della nona o decima classe. Dal punto di vista giuridico gli scolari che hanno terminato la scuola possono apprendere qualunque professione riconosciuta dal sistema duale, non esistono criteri formali di ammissione. L apprendimento delle competenze professionali nel sistema duale si basa sulla combinazione di teoria e pratica, di conoscenze ben strutturate e della capacità di agire autonomamente. La scuola professionale e l azienda sono entrambe incaricate della formazione: il giovane frequenta per uno o due giorni la scuola e lavora nei giorni restanti in azienda. Durante la formazione il giovane deve superare un esame intermedio, se esso è previsto dal regolamento della formazione della relativa professione. L esame si tiene presso la Camera del Commercio e dell Industria o presso la Camera dell Artigianato. Al termine della formazione secondo il sistema duale è previsto un esame finale, anche questo tenuto presso la Camera del Commercio e dell Industria o presso la Camera dell Artigianato. E da sottolineare che proprio in questi due paesi, grazie alla strutturazione dei canali di apprendistato, il tasso di disoccupazione risulta essere tra i piu bassi in Europa. 6

7 Proposta di curricolo La proposta di curricolo relativa al percorso di formazione (da concordare in sede di Conferenza con le Regioni e con le associazioni dell industria, del commercio e dell artigianato) si incentra in due percorsi differenziati,ma convergenti che trovano nella modalità di fruizione online la possibilità di tutorare e arricchire l offerta formativa indipendentemente dai limiti temporali imposti: Percorso in apprendistato con acquisizione di qualifica di II Livello (biennale) Percorso in apprendistato con acquisizione di diploma di qualifica professionale (triennale) Percorso a) BIENNALE 300 h a scuola 150 h In presenza 150 h On line 300 h in azienda Totale 600 h Percorso b)triennale 600 h a scuola 300 h In presenza 300 h On line 300 h in azienda Totale 900 h In entrambi i percorsi, nel primo anno le ore di formazione in ambito scolastico, volte a potenziare competenze di base e trasversali, saranno prevalenti ed andranno via via a diminuire nel corso del ciclo per dare maggiore spazio alle competenze professionalizzanti. 7

8 Contenuti e obiettivi delle attività di formazione degli apprendisti I contenuti e obiettivi delle attività di formazione degli apprendisti dovranno essere strutturati in forma modulare. I contenuti della formazione esterna all'azienda, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, dovranno essere articolati come segue: - contenuti a carattere trasversale: potenziamento delle conoscenze linguistiche e matematiche, conoscenze scientifiche e tecnologiche, storicosociali, comportamenti relazionali, conoscenze organizzative e gestionali e conoscenze economiche (di sistema, di settore e aziendali). - In questo contesto una parte dell'attività formativa dovrà essere riservata anche alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. - contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, differenziati in funzione delle singole figure professionali; in questo ambito dovranno essere sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali, propri della specifica figura professionale. Napoli, 08/05/2012 Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Mazzarella 8

9 APPRENDISTATO: NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.Lgs n.167 del 14 settembre 2011 Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n (11G0209) (GU n. 236 del ) Art. 1 Definizione 1. L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. 2. Il contratto di apprendistato e' definito secondo le seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca. Disciplina generale 1. La disciplina del contratto di apprendistato e' rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; b) divieto di retribuzione a cottimo; c) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianita' di servizio; d) presenza di un tutore o referente aziendale; e) possibilita' di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni; f) possibilita' del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti; g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; h) possibilita' di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi; i) possibilita' di forme e modalita' per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla 9

10 normativa vigente; m) possibilita' per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facolta' di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia; d) maternita'; e) assegno familiare. 1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attivita', anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di eta'. La durata del contratto e' determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non puo' in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. 2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni. Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze 1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della Universita' e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione. 2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale. La registrazione nel 10

11 libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita e' di competenza del datore di lavoro. 3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni. 4. Le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalita' definite dalle Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e parti sociali nell'accordo del 17 febbraio Nelle more della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti. 11

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