PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VARIANTE STRUTTURALE N. 2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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1 COMUNE DI CALOSSO PROVINCIA DI ASTI PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VARIANTE STRUTTURALE N. 2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Ing. Giuseppe VILLERO via Petrarca 9A - ASTI IL SINDACO (Dott. Giuseppe UGONIA) IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Vincenzo CARAFA) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Geom. Alessandro CIVARDI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. IN DATA

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3 ABBREVIAZIONI A.T. Allegato Tecnico C. area di Completamento C.l.U. area di impianti Confermati loro Ubicazione C.C. Codice Civile C.I.E. area a Capacità Insediativa Esaurita C.I.R.T. Capacità Insediativa Residenziale Teorica C.S. area Centro Storico Co. area di impianti Commerciali D.C. Deliberazione Consiglio Comunale D.d.F. Densità di Fabbricazione D.G.R. Deliberazione Giunta Regionale D.M. Decreto Ministeriale D.P.R. Decreto Presidente Repubblica I.d.D. Indice di Densità L. Legge L.R. Legge Regionale N.T.A. Norme Tecniche di Attuazione N.I. area di Nuovo Impianto OO.PP. Opere Pubbliche OO.UU. Opere Urbanizzazione P.A.Z. Piano Agricolo Zonale P.C. Piano Commerciale P.E.C.L.I. Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa P.E.C.O. Piano Esecutivo Convenzionato Obbligatorio P.E.E.P. Piano Edilizia Economica Popolare P.I.P. Piano Insediamenti Produttivi P.P. Piano Particolareggiato P.P.A. Programma Pluriennale di Attuazione P.R. Piano di Recupero P.R.G.C.C. Piano Regolatore Generale Comunale P.T. Piano Territoriale P.T.E. Piano Tecnico Esecutivo R. area di Ristrutturazione R.I.E. Regolamento Igienico Edilizio Ri area di Riordino S.F. Superficie Fondiaria S.T. Superficie Territoriale S.U.E. Strumento Urbanistico Esecutivo T.d.P. Tavola di Piano Tu.A. area Turistico, Alberghiera Z.R. Zona di Recupero Le modifiche introdotte dalla presente variante strutturale n. 2 sono in carattere grassetto corsivo rosso Le parti di testo stralciate sono indicate con carattere barrato

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5 NORME GENERALI ART. 1 EFFICACIA E CAMPO DI AZIONE DEL P.R.G.C. Il P.R.G.C. si estende all'intero territorio comunale, disciplinandone l'uso e la tutela attraverso le N.T.A. e le prescrizioni topografiche contenute negli AA.TT. e nelle TT.d.P. Il P.R.G.C. è sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni e comunque in occasione della revisione del Piano Territoriale. Esso mantiene la sua efficacia fino all approvazione delle successive revisioni e varianti. Le N.T.A. costituiscono parte essenziale del P.R.G.C., integrano le prescrizioni topografiche e prevalgono rispetto ad esse. ART. 2 SISTEMAZIONE URBANISTICA L'istanza di concessione per opere di trasformazione urbanistica deve avere per oggetto la sistemazione dell'intera area asservita all'edificio interessato, in ottemperanza alle prescrizioni del P.R.G.C. La concessione per l'utilizzazione delle risorse naturali, ove richieda l'alterazione delle caratteristiche dei luoghi, è subordinata all'impiego da parte del richiedente alla sistemazione dei luoghi allo scadere della concessione stessa. ART. 3 ATTIVITÀ IN CORSO E AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE Non sono considerate attività in contrasto con prescrizioni del P.R.G.C. quelle connesse alla coltivazione ed all'allevamento familiare di piccoli animali da cortile, fatti salvi provvedimenti amministrativi, assunti ai sensi di leggi, di tutela della incolumità e della salute pubblica e dell'igiene dell'abitato. Le autorizzazioni edilizie rilasciate con efficacia a tempo determinato (precari) non possono essere prorogate alla loro scadenza, se non previo conseguimento dell'autorizzazione a norma delle prescrizioni di P.R.G.C. e delle leggi nazionali e regionali in vigore; la scadenza è fissata dal Sindaco e comunicata all'interessato assieme al termine per la rimozione delle opere e manufatti. ART. 4 ELABORATI COSTITUENTI IL P.R.G.C. Gli elaborati che costituiscono il P.R.G.C. del comune di Calosso sono: 1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA (sostitutiva della precedente) 2a.1. CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE ED IDROLOGICHE 2a.2. USO DEL SUOLO AI FINI AGRICOLI 2a.3.1. INSEDIAMENTI FUORI DAI CENTRI ABITATI 2a INSEDIAMENTI NEL CENTRO ABITATO: DEGRADO 2a INSEDIAMENTI NEL CENTRO ABITATO: DESTINAZIONE 2a INSEDIAMENTI NEL CENTRO ABITATO, FRAZ. PIANA DEL SALTO: DEGRADO 2a INSEDIAMENTI NEL CENTRO ABITATO, FRAZ. PIANA DEL SALTO: DESTINAZIONI 2a INSEDIAMENTI NEL CENTRO ABITATO, FRAZ. SAN BOVO: DEGRA- DO 2a INSEDIAMENTI NEL CENTRO ABITATO, FRAZ. SAN BOVO: DESTI- NAZIONI 2a INSEDIAMENTI NEL CENTRO STORICO: DEGRADO, QUALITÀ 1

6 2a INSEDIAMENTI NEL CENTRO STORICO: DESTINAZIONI 2a.4.1. STATO DI FATTO, ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI, RETE VIA- RIA, ILLUMINAZIONE, IN SCALA 1:5000 2A.4.2. STATO DI FATTO, ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI, RETE IDRI- CA E FOGNARIA, IN SCALA 1:5000 2c. SCHEDA QUANTITATIVA DEI DATI URBANI 3a. INQUADRAMENTO GENERALE, IN SCALA 1: b.a P.R.G.C., IN SCALA 1:5.000 (sostitutiva della precedente) 3c.1. SVILUPPO AREA: CAPOLUOGO. IN SCALA 1:2.000 (sostitutiva della precedente) 3c.2. SVILUPPO AREA: SAN BOVO. IN SCALA 1:2.000 (sostitutiva della precedente) 3c.3. SVILUPPO AREA: PIANA DEL SALTO. IN SCALA 1:2.000 (sostitutiva della precedente) 3c.4. SVILUPPO AREA: PRODUTTIVE DI NUOVO IMPIANTO. IN SCALA 1:2.000 (sostitutiva della precedente) 3d. SVILUPPO AREA: CENTRO STORICO. IN SCALA 1:1.000 (sostitutiva della precedente) 4. NORME DI ATTUAZIONE (sostitutiva della precedente) VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA PRESCRIZIONI GEOLOGICHE PER LE AREE INTERESSATE DA NUOVI INSEDIAMENTI EDILIZI RESIDENZIALI E PRODUTTIVI PREVISTI DAL PRGC RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA AL NUOVO P.R.G.C. TAV 1 CARTA GEOLITOLOGICA E STRUTTURALE, IN SCALA 1: TAV 2 CARTA DELL ACCLIVITÀ, IN SCALA 1: TAV 3 CARTA GEOMORFOLOGICA E DEI DISSESTI, IN SCALA 1: TAV 4 CARTA IDROGEOLOGICA, IN SCALA 1: TAV 5 CARTA DELLA CARATTERIZZAZIONE LITOTECNICA DEI TERRENI, IN SCALA 1: TAV 7 CARTA GEOMORFOLOGICA E DEI DISSESTI, IN SCALA 1: VERIFICHE DI COMPATIBILITA IDRAULICA, RELAZIONE TECNICA TAV 5.1 VERIFICHE DI COMPATIBILITA IDRAULICA,BACINO-SEZIONI, IN SCALA 1:5.000 TAV 5.2 VERIFICHE DI COMPATIBILITA IDRAULICA,COLTURE IN ATTO, IN SCALA 1:5.000 TAV 5.3 VERIFICHE DI COMPATIBILITA IDRAULICA,FASCE DI ESONDABI- LITA, IN SCALA 1:5.000 TAV 5.4 VERIFICHE DI COMPATIBILITA IDRAULICA,SEZIONI RILEVATE, IN SCALA 1: :300 VERIFICA DI COMPATIBILITA CON IL PIANO DI CLASSIFICA- ZIONE ACUSTICA (nuova elaborazione) 2

7 RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA (integrativa) CARTA DEI DISSESTI DEGLI EVENTI METEOPLUVIOMETRICI DEL DICEMBRE 2008 APRILE 2009 E DEL MARZO TAV. 1 (nuova elaborazione) CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E DELL IDONEITÀ ALL UTILIZZAZIONE URBANISTICA - TAV. 2 (nuova elaborazione) 3

8 ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. ART. 5 STRUMENTI URBANISTICI ED AMMINISTRATIVI Gli strumenti urbanistici ed amministrativi attraverso il quale il P.R.G.C. si attua sono: a) l'intervento diretto, con il rilascio di concessione o di autorizzazione edilizia o la presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 comma 60, Legge 23/12/96 n. 662; b) lo S.U.E., la cui approvazione è preliminare al rilascio della concessione edilizia; i S.U.E. sono esclusivamente quelli di cui ai punti 1), 2), 3), 4), dell'art. 32 della L.R. 56/77 e s.m. ed i. L'operatività nel tempo e nello spazio del P.R.G.C. e degli strumenti di attuazione dello stesso può essere definita da un P.P.A i cui contenuti ed elaborati sono quelli di cui alla L.R. n.56/77 e s.m. ed i. L'individuazione da parte del P.P.A. delle aree a servizio sociale non può essere episodica, ma deve essere finalizzata all attuazione dell'intera infrastruttura specificatamente prevista nella area di validità dello stesso. In sede di attuazione del P.R.G.C., dei relativi S.U.E. e dell'eventuale P.P.A., il comune può procedere alla delimitazione di comparti costituenti unità di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili da trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei piani vigenti, anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati. Le procedure di formazione dei comparti sono quelle di cui all'art. 46 della L.R. n.56/77 e s.m. ed i. ART. 6 CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE TITOLI ABILITATIVI ALL ATTIVITÀ EDILIZIA Il rilascio della concessione è subordinato all'impegno da parte degli aventi titolo alla cessazione sull'area o sul manufatto interessato di ogni attività in contrasto con le prescrizioni del P.R.G.C. A norma dell'art. 1 della L. n. 10/77 e dell'art. 48 della L.R. n. 56/77 e s.m. ed i., il proprietario o l'avente titolo deve chiedere al Sindaco la concessione o l'autorizzazione per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, salvo quelli relativi ad unità immobiliari non superiori a 700 mc, per l'utilizzazione delle risorse naturali, salvo le modificazioni delle colture agricole in atto, e per la manutenzione degli immobili, con le esclusioni di cui al successivo 3 comma. In particolare i provvedimenti necessari per i diversi tipi di interventi sono riassunti nella seguente tabella. TIPO DI OPERA ATTO DI ASSENSO RICHIESTO Nuove costruzioni Demolizione e ricostruzione Ristrutturazione edilizia (L. 457/78, art. 31 lett. D). Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inseri- Concessione edilizia Concessione edilizia Concessione edilizia 4

9 mento di nuovi elementi ed impianti Demolizione senza contestuale ricostruzione Autorizzazione - Pertinenze (Legge 94/82, art. 7) Autorizzazione - Occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo libero (L. Autorizzazione (silenzio assenso 60 gg) 1 94/82, art. 7) Demolizione, reinterri e scavi che non riguardi no la coltivazione di cave o torbiere (L.94/82, Autorizzazione (silenzio assenso 60 gg) 1 art. 7) Parcheggi di pertinenza realizzati al piano terreno Autorizzazione (silenzio assenso 60 gg) 1 (art. 9, L. 122/89) Opere ed interventi di natura edilizia ed urbanistica relativi allo smaltimento di liquami e fanghi nelle zone a ciò destinate (art. 2 Dl. 30/81 convertito nella L. 62/82) Autorizzazione (silenzio assenso 90 gg) 1 Manutenzione straordinaria (art. 31, L. 457/78). Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d uso. Restauro e risanamento conservativo (art. 31, L. 457/78). «Interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l eliminazione degli elementi estranei all organismo edilizio. Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell edificio) (art. 7, L.13/89). ZONE VINCOLATE Autorizzazione Autorizzazione ALTRE ZONE Autorizzazione (silenzio assenso 90 g) o D.I.A. Autorizzazione (silenzio assenso 90 g) o D.I.A. Autorizzazione Autorizzazione (silenzio assenso 90 g) o D.I.A. Recinzioni, muri di cinta e cancellate Autorizzazione Autorizzazione o D.I.A Aree destinate ad attività sportive senza creazione Autorizzazione Autorizzazione o D.I.A di volumetria Opere interne Autorizzazione Art. 26 L. 47/85 o D.I.A Impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici Autorizzazione Autorizzazione (silenzio assenso 90 g) o D.I.A. Varianti a concessioni o autorizzazioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non Concessione o Autorizzazione Concessione o Autorizzazione 5

10 alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato Manutenzione ordinaria (art. 31, L. 457/78, lett. b) Opere di abbattimento delle barriere architettoniche con opere interne nelle parti comuni dei condomini Mutamento di destinazione d uso senza opere edilizie Autorizzazione Autorizzazione o D.I.A Libero Libero Libero 1 Il silenzio assenso non si applica per gli immobili che ricadono in zone vincolate ai sensi del D. Lg.vo 490/99. I titoli abilitativi all attività edilizia sono disciplinati dal Titolo II della Parte I - artt del D.P.R. 380/2001 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e sono rappresentati dall attività edilizia libera, dal permesso di costruire, dalla DIA, nonché dalla Scia in edilizia (art. 19 legge 241/1990). ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA Le tipologie di intervento vengono differenziate in due categorie, a seconda che occorra o meno una previa comunicazione all amministrazione comunale dell inizio dei lavori - anche per via telematica - da parte dell interessato. Gli interventi senza preventiva comunicazione sono: le tre tipologie di interventi già contemplate dall ex art. 6 del T.U., vale a dire manutenzione ordinaria, eliminazione di barriere architettoniche (se non comportano la realizzazione di rampe o ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio) e opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo (per quest ultima viene precisata l esclusione di attività di ricerca di idrocarburi); i movimenti di terra strettamente pertinenti all esercizio dell attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell attività agricola (altrimenti se l'intervento non è legato all'attività agricola è necessario il permesso di costruire). Le ulteriori tipologie necessitano di una previa comunicazione di inizio lavori, anche per via telematica, da parte dell interessato all amministrazione comunale, insieme con le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore: interventi di manutenzione straordinaria di cui all art. 3, comma 1, lettera b), ivi comprese l apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni; opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale; installazione di pannelli solari, fotovoltaici senza serbatoio di accumulo esterno al di fuori dei centri storici; aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; 6

11 installazione di serbatoi interrati di Gpl fino ad una capacità di 13 mc (art. 17 del D.lgs. n. 128/2006) mentre sopra i 13 mc è necessaria la Scia e sotto i 5 mc si applica la procedura semplificata del DPR n. 214/2006 sulla normativa antincendi. PERMESSO DI COSTRUIRE Il permesso di costruire è disciplinato dagli artt del T.U. Sono subordinati a permesso di costruire (art. 10, comma 1) gli interventi che costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio: a. di nuova costruzione; b. di ristrutturazione urbanistica; c. di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, ampliamenti volumetrici, modifiche della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso. Sono considerate zone territoriali omogenee A ai sensi dell art. 2 del D.M. 1444/1968 le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. DIA Gli artt. 22 e 23 del T.U. dettano la disciplina sostanziale e procedimentale relativa agli interventi assoggettati a denuncia di inizio attività. Come risulta dal nuovo testo dell'art. 22 T.U., le fattispecie di DIA sono le seguenti: la DIA, così come configurata dai commi 1 e 2 dell'art. 22 del TU; la superdia, così come introdotta dalla legge 443/22001 (cd. legge obiettivo) e dal D. Lgs. 301/2002 e dal testo novellato dell'art. 22, comma 3. Sono soggetti a DIA: gli interventi di restauro e risanamento conservativo; gli interventi di ristrutturazione edilizia senza ampliamenti volumetrici; le recinzioni, muri di cinta e cancellate rimangono assoggettate a DIA se non superano la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia. Occorre, invece, il permesso di costruire, ove superino tale soglia. gli impianti sportivi senza creazione di volumetrie, non rientrando né nelle nuove costruzioni, né nelle attività edilizie libere. Qualora la loro realizzazione comporti, però, una trasformazione del suolo inedificato, tali opere ricadono nella previsione dell'art. 3, lett. e.3), con conseguente configurazione dell'intervento come nuova costruzione, assoggettata a permesso di costruire; i parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato, che a norma dell'art. 3, lett. e.6) del T.U., presentino una volumetria non superiore al 20% di quella dell'edificio principale e che non siano assoggettati a permesso di costruire dalle norme tecniche degli strumenti urbanistici. Tali parcheggi rimangono assoggettati a DIA, non rientrando né nelle pertinenze (qualificate come nuove costruzioni dall'art. 3 lett. e.6) del T.U.), né nelle attività edilizie libere; i mutamenti di destinazione d'uso. Al di fuori dei mutamenti di destinazione d'uso realizzati nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, relativi a immobili situati nelle zone omogenee A, che sono soggetti a premesso di costruire (art. 10, comma 1, lett. c), le altre tipologie di mutamento della destinazione d'uso - connesse o non con le trasformazioni fisiche degli edifici possono essere assoggettati a DIA con leggi regionali (art. 10, comma 2, T.U.) alcuni interventi assoggettati ad autorizzazione edilizia nel regime previgente. Nella disciplina del TU tali interventi non sono assoggettati a permesso di costruire, sicché in via residuale devono ritenersi assoggettati al regime della DIA. 7

12 SCIA La Scia potrà essere presentata per l esecuzione dei seguenti interventi: - manutenzione straordinaria che incide su parti strutturali o se comporta la modifica della destinazione d'uso; - risanamento e restauro conservativo; - ristrutturazione edilizia cd. leggera; - varianti in corso d opera al permesso di costruire; - eliminazione di barriere architettoniche che incidono sulla sagoma dell'edificio; -movimenti di terra non legati ad attività agricole; - installazione di pannelli solari/fotovoltaici a servizio degli edifici da realizzare all'interno dei centri storici; - installazione di serbatoi interrati di Gpl oltre i 13 mc. Si allega una tabella recante una semplificazione degli interventi edilizi realizzabili con i titoli abilitativi previsti dal DPR n. 380/2001 e dall art. 19 della legge 241/1990 (Scia). DPR 380/2001 Art. 6 Art. 10 Titoli abilitativi Interventi edilizi manutenzione ordinaria eliminazione di barriere architettoniche (che non comportano la realizzazione di rampe o ascensori esterni o manufatti che alterino la sagoma dell'edificio) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo movimenti di terra pertinenti l attività agricola serre mobili stagionali (sprovviste di strutture in Attività muratura) funzionali all'attività agricola libera Previa comunicazione: manutenzione straordinaria opere temporanee rimovibili entro 90 gg pavimentazione spazi esterni anche per aree di sosta pannelli solari, fotovoltaici fuori dai centri storici aree ludiche senza fini di lucro e aree di arredi delle arre pertinenziali degli edifici nuova costruzione ristrutturazione urbanistica ristrutturazione edilizia che comporta:aumento di Permesso unità immobiliari, modifiche del volume, della di costruire sagoma, dei prospetti o delle superfici, o mutamento di destinazione d'uso nei centri storici serre mobili stagionali (se l'intervento non è legato all'attivtà agricola) 8

13 Art. 22, commi 1 e 2 Dia oppure restauro e risanamento conservativo ristruttrutturazione edilizia senza ampliamenti volumetrici che comporta escludivamente il ripristino/sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica o l'inserimento di nuovi elementi o impianti o la demolizione e ricostruzione fedele varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie Scia (art. 19 eliminazione di barriere architettoniche (che L. incidono sulla sagoma dell'edificio) 241/1990) movimenti di terra non legati all'attività agricola manutenzione straordinaria se c'è la modifica della destinazione d'uso pannelli solari, fotovoltaici nei centri storici Art. 22, comma 3 superdia ristrutturazione edilizia con ampliamenti volumetrici nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica se disciplinate da piani attuativi recanti previsioni di dettaglio nuova costruzione se di diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche ART. 7 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE Con esclusione dei casi di gratuità previsti dagli artt. 9 e 10 della L. n.10/77, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione. L'entità dei contributi di cui al precedente comma e le modalità della loro applicazione sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale a norma di atti amministrativi del Consiglio Regionale assunti in attuazione ai disposti degli artt. 5, 6, 10 della L. n.10/77. In ogni caso il contributo da versare in corrispettivo monetario per l'urbanizzazione primaria, non può essere inferiore al costo reale delle opere necessarie per allacciare l'intervento ai pubblici servizi e può essere ridotto in proporzione a ciò che il concessionario si impegna ad eseguire direttamente. Le opere eseguite dai concessionari sono cedute gratuitamente al Comune a semplice richiesta e non danno titolo ad indennizzi, riconoscimenti o prelazioni di alcun tipo: gli oneri per la loro esecuzione sono conteggiati a norma del precedente 3 comma, ai fini della riduzione del solo corrispettivo dell'incidenza dell'urbanizzazione primaria, nella misura massima del 70%. La corresponsione del contributo di cui al 1 comma non costituisce titolo sostitutivo dell'esistenza delle urbanizzazioni. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, si definiscono aree urbanizzate quelle dotate almeno delle seguenti opere: a) sistema viario pedonale e/o veicolare, per il collegamento e l'accesso agli edifici; b) impianto municipale di distribuzione idrica; c) impianto municipale di rete fognaria a caratteristiche idonee a smaltire i carichi indotti 9

14 dall'insediamento; d) impianto di illuminazione pubblica per il sistema viario; e) spazi di sosta e parcheggio. Nelle aree urbanizzate o di cui il P.R.G.C. prevede l'urbanizzazione, gli immobili, oggetto di concessione di nuova costruzione, dovranno in ogni caso avere accesso diretto al sistema viario, disporre di spazi di sosta e parcheggio ed essere allacciati agli impianti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma esistenti o in progetto. 10

15 PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI ART. 8 PARAMETRI URBANISTICI a) SUPERFICIE TERRITORIALE Si intende per S.T. un quantum di terreni delimitato come area omogenea, ai sensi del D.M. n. 1444/68, caratterizzato da una specifica destinazione e comprensivo di tutti gli spazi pubblici esistenti e previsti nello stesso ambito da uno strumento urbanistico, indipendentemente dal proprietario dei medesimi. La superficie è computata all'asse delle strade che eventualmente delimitano la stessa zona omogenea. c) SUPERFICIE FONDIARIA Si intende per S.F. la porzione di lotto ricadente in una stessa area territoriale omogenea che e suscettibile di impiego edificatorio da parte del privato. Essa si ottiene deducendo dall'area totale della S.T. gli spazi destinati a servizi e alla viabilità pubblica dallo strumento urbanistico o dalle prescrizioni per una concessione singola. In particolare il sedime di una strada privata, al servizio del lotto, dovrà essere scomputato nel calcolo della S.F., qualora la stessa comporti un pubblico transito o l'eventuale dismissione. d) DENSITÀ DI FABBRICAZIONE Per D.d.F. si intende il rapporto tra un volume e la superficie alla quale esso è attribuito. La D.d.F. corrisponde alla densità fondiaria quando il rapporto è fra la cubatura attribuita ad un determinato lotto e la superficie netta dello stesso lotto. Corrisponde invece alla densità territoriale quando il rapporto è fra la cubatura prevista da un intervento e la superficie complessiva sulla quale tale operazione agisce, superficie cioè comprensiva delle aree edificabili, di quelle per le attrezzature, delle zone verdi pubbliche e private, delle strade e parcheggi pubblici e privati, nonché delle fasce di arretramento di pertinenza delle strade stesse, escludendo però aree di cui all'art. 22 della L.R. n.56/77 e s.m. ed i. e) INDICI DI DENSITA' E LORO USO Si intende per I.d.D. il rapporto, espresso in mc/mq, tra la massima capacità edificatoria prevista in relazione alla S.T. e S.F. considerata. Corrispondentemente si parlerà di I.d.D. territoriale o fondiaria, disciplinandone l'applicabilità come segue: 1) l'i.d.d. territoriale, viene applicato sulla S.T. esclusivamente per interventi di iniziativa comunale: verifica dello strumento urbanistico, S.U.E., ecc. 2) l'i.d.d. fondiario viene applicato nel caso di concessione singola sul lotto fondiario interessato. ART. 9 PARAMETRI EDILIZI a) CUBATURA COSTRUIBILE E' la cubatura massima costruibile sulla S.T. e sulla S.F. secondo quanto previsto dall'art. precedente, lettere a), c). Si calcola moltiplicando la superficie considerata per l'indice di densità competente all'area. 11

16 b) VOLUME DEI FABBRICATI La cubatura progettata, ai fini del rispetto dei singoli II.d.D., è data dal volume di tutto il solido emergente dal terreno da sistemare o sistemato se questo risulta più basso rispetto al livello naturale misurato fino all'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile o al suo valore medio in caso di copertura inclinata. Gli eventuali sbancamenti dovranno risultare esattamente dal progetto ed essere con questo approvati così come eventuali riporti di terra ed ogni altra opera di sistemazione del terreno. Tuttavia i riporti di terreno non potranno portare ad un aumento medio di altezza superiore a 1.50 m rispetto alla situazione preesistente. Vengono esclusi dal computo i porticati, le logge aperte, i balconi e le sovrastrutture tecniche come vani scale, camini, ecc. c) SUPERFICIE COPERTA E' quella che misura la sezione orizzontale dell'edificio racchiusa dal suo perimetro e- sterno. Sono esclusi dalla superficie coperta gli aggetti dei tetti, cornicioni, balconi e pensiline. Sono compresi invece, anche se sempre esclusi dal computo della cubatura, i porticati, i loggiati ed i terrazzi che formano aggetti di edifici con una sporgenza superiore a m 1.50 o poggiati da un lato su sostegni eretti da piano terra, anche se con minore sporgenza. Nel caso di edifici destinati ad attività produttiva e commerciale, non sarà considerata superficie coperta quella adibita a banchine di carico o piattaforma di sollevamento all'aperto. d) SUPERFICIE UTILE DI CALPESTIO É rappresentata dalla somma delle superfici coperte misurate per ogni piano fuori terra al netto delle murature. Nel caso di edifici destinati a residenza e a commercio, i porticati, terrazzi coperti ed i loggiati non saranno calcolati nella superficie utile. e) RAPPORTO DI COPERTURA E' il rapporto numerico o percentuale tra l'area occupabile con edifici e l'area edificabile del lotto. Il rapporto di copertura si applica sulla S.F. nel caso di concessione singola e sulla S.T. nel caso di uno S.U.E. f) SUPERFICIE PER ADDETTO Indicazione del rapporto di superficie utile di calpestio per addetto è obbligatoria secondo quanto descritto. Entro un anno dall'adozione del presente P.R.G.C. le industrie già esistenti dovranno fornire il dato in oggetto. In via transitoria se non diversamente precisato, si intenderà nominalmente un addetto per ogni 40 mq di superficie utile di calpestio. Il R.I.E. può prescrivere un rapporto minimo di superficie di calpestio per addetto, in relazione al tipo di attività produttiva. g) ALTEZZA DEI FABBRICATI A tutti gli effetti, eccetto che per il calcolo della cubatura, l'altezza dei fabbricati è la maggiore fra quelle misurate dalla quota del terreno sistemato o del marciapiede stradale ed in mancanza di esso dal sedime stradale all'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo 12

17 piano abitabile, se inclinato alla sua quota media o al filo superiore della gronda del cornicione. Nei terreni declivi l'altezza massima viene misurata rispetto al piano di campagna dopo l'eventuale sistemazione. Non si computa la maggiore altezza determinata sui prospetti: a) dalla presenza di rampe di accesso e seminterrati se la somma della loro larghezza non supera le dimensioni di 6.00 m ; b) dalla presenza di volumi tecnici, come torri di scale, ascensori, camini, ecc.; c) dalla presenza di parte di cortile ribassato se il medesimo è ricoperto a quota del terreno sistemato da struttura trasformata o a graticcio, sempre che la superficie di tale cortile ribassato non sia superiore alla superficie totale coperta del fabbricato. Se il tetto o la copertura ha inclinazione superiore al 70%, l'altezza determinata come sopra detto viene incrementata di due terzi della proiezione verticale del tetto. Per i fabbricati adibiti ad attività produttive o commerciali, sarà considerata come linea di gronda quella immaginaria che unisce gli impluvi o gli imbocchi dei pluviali. h) DISTACCHI I distacchi prescritti per ogni edificio, nei confronti dei confini, delle recinzioni e degli altri edifici, saranno misurati in corrispondenza della massima sporgenza del solido che si considera per il calcolo del volume comprendendo anche i porticati ed i terrazzi coperti. Non saranno quindi presi in considerazione gli aggetti dovuti a balconi, tetti, pensiline, purché di dimensione massima di 1.50 m. i) ARRETRAMENTI DAL CIGLIO STRADALE Definito ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quanto queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili come parapetti, arginelle e simili (vedere Nuovo Codice della Strada), le distanze di arretramento prescritte dalle presenti N.d.A. dovranno intercorrere tra il ciglio stesso e la massima sporgenza dei fabbricati, con l'avvertenza che alla distanza di arretramento dovrà aggiungersi la eventuale proiezione di scarpate e fossi, nonché della maggior fascia espropriata dall'ente proprietario della strada. Non saranno ammessi aggetti se non di cornicioni, tetti o pensiline, con una sporgenza massima di m l) FILO DI FABBRICAZIONE, MISURA DELLE DISTANZE Il filo di fabbricazione è costituito dal perimetro esterno dell'edificio, esclusi gli aggetti dei tetti, cornicioni, balconi, pensiline con sporgenza inferiore a m Il filo di fabbricazione deve invece tenere conto di loggiati, porticati, bow window, ecc.. Nel caso che gli edifici siano in fregio a strade pubbliche o private non sono comunque ammessi elementi aggettanti sulla area stradale, salvo che tali elementi non si trovino ad altezza di almeno m 4.50 rispetto alla strada stessa e risultino di sporgenza inferiore a m m) QUOTE E PUNTI FISSI Sono i punti di riferimento planimetrici ed altimetrici ai quali riferire l'intervento edilizio che devono essere richiesti per iscritto al Comune prima dell'inizio dell'intervento stesso, insieme ai punti di presa dei vari servizi pubblici. 13

18 TIPI DI INTERVENTO ART. 10 TIPI DI INTERVENTO PREVISTI Gli interventi previsti dal P.R.G.C., per tutte le destinazioni d'uso, sono i seguenti: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO A RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B DEMOLIZIONE A0 A2 A3/A A3/B A4 Oltre agli interventi di tipo A0, A2/A, A2/B, A3, A4 finalizzati alla valorizzazione ed al recupero funzionale del patrimonio edilizio, il P.R.G.C. prevede interventi di: AMPLIAMENTO NUOVA COSTRUZIONE A6 A7 I contenuti, le prescrizioni e le modalità attuative dei singoli interventi sono quelli di cui agli ARTT. seguenti. ART. 11 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A0 MANUTENZIONE ORDINARIA Comprende le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali nè modifiche alle strutture od all'organismo edilizio. Per la manutenzione ordinaria sono ammesse, come da Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 5/SG/URB del 27/4/1984, le seguenti opere riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici: A. Finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura): riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture degli edifici purché ne siano conservati i caratteri originari; tra queste: pulitura delle facciate, riparazione e sostituzione parziale di infissi e ringhiere, ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti, riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali, comignoli, riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura. B. Elementi strutturali: (fondazioni, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale e rampe, tetto): riparazione e sostituzione parziale dell orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei caratteri originari. E. Finiture interne (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi): riparazione e sostituzione delle finiture, purché nelle parti comuni a più unità immobiliari (scale, androni, portici, logge, ecc.) siano mantenuti i caratteri originari. F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari: riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti ed apparecchi igienico-sanitari. G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e 14

19 impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi): riparazione, sostituzione e parziale adeguamento degli impianti tecnologici e delle relative reti, nonché installazione di impianti telefonici e televisivi, purchè tali interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola), e commerciale sono ammesse la riparazione e sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché la realizzazione delle necessarie opere edilizie, semprechè non comportino modifiche dei locali, né aumento delle superfici utili. MANUTENZIONE STRAORDINARIA Comprende le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per la realizzazione o integrazione di servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Per la manutenzione straordinaria sono ammesse, come da Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 5/SG/URB del 27/4/1984, le seguenti opere riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici: A. Finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura): rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti; tinteggiatura; sostituzione di infissi e ringhiere; coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura. B. Elementi strutturali: (fondazioni, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale e rampe, tetto): consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate, purché ne sia mantenuto il posizionamento e i caratteri originari. C. Murature perimetrali, tamponamenti ed aperture esterni: rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l alterazione dei prospetti né l eliminazione o la realizzazione di aperture. D. Tramezzi e aperture interne: realizzazione o eliminazione di aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purché non venga modificato l assetto distributivo dell unità immobiliare, né venga frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari. Sono ammesse limitate modificazioni purché strettamente connesse alla realizzazione dei servizi igienicosanitari, qualora mancanti o insufficienti, nonché dei relativi disimpegni. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale e agricola) e commerciale sono ammesse le modificazioni distributive conseguenti all installazione degli impianti di cui al punto G. e alla realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti, nonché sulla igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni. E. Finiture interne (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi): riparazione e sostituzione delle finiture delle parti comuni. F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari: installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari. G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi): installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni all impianto 15

20 strutturale e distributivo dello stesso. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale e' ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela degli inquinamenti e sulla igienicita' e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché' non comportino aumento delle superfici utili di calpestio né mutamento delle destinazioni d uso. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purché non configurino incremento della superficie utile destinata all attività produttiva o commerciale. ART. 12 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO A2 Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Per il risanamento conservativo sono ammesse, come da Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 5/SG/URB del 27/4/1984, le seguenti opere riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici: A. Finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura): ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture da eseguirsi con l impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è ammesso comunque l impoverimento dell apparato decorativo. B. Elementi strutturali: (fondazioni, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale e rampe, tetto):ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate o crollate. E ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti i caratteri originari. Devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d uso sono ammesse modeste integrazioni degli elementi strutturali purché siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell edificio. E esclusa, comunque, la realizzazione di nuovi orizzontamenti qualora comporti aumento della superficie utile. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche e di sagoma, ad eccezione di quelle relative all installazione di impianti tecnologici di cui al punto G., né alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture. C. Murature perimetrali, tamponamenti ed aperture esterni: ripristino e valorizzazione dei prospetti nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari. E ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento. D. Tramezzi e aperture interne: ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti e pavimenti, affreschi. Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d uso, modificazioni dell assetto planimetrico che non interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della realizzazione ed eliminazione di aperture dei muri 16

21 portanti. Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino l impianto distributivo dell edificio, con particolare riguardo per le parti comuni. E. Finiture interne (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi): ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo per le parti comuni. Non è comunque ammesso l impoverimento dell apparato decorativo. F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari: realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti B. e D. G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi): installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell impianto strutturale e distributivo dello stesso. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale e' ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno dell'edificio purché non configurino un incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o commerciale. Per il restauro conservativo sono ammesse, come da Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 5/SG/URB del 27/4/1984, le seguenti opere riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici: A. Finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura): restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rifacimento e la sostituzione delle stesse con l impiego di materiali e tecniche originari, o ad essi affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell edificio. Non è ammesso comunque l impoverimento dell apparato decorativo. B. Elementi strutturali: (fondazioni, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale e rampe, tetto): ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate o crollate con l impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell edificio. E ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate o crollate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari: devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei prospetti, né alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture. Ricostruzione di parti di elementi strutturali crollate, in osservanza dei suddetti criteri. Ripristino e valorizzazione dei collegamenti originari verticali e orizzontali e di parti comuni dell edificio (scale, androni, logge, portici, ecc.). C. Murature perimetrali, tamponamenti ed aperture esterni: restauro, ripristino e valorizzazione degli elementi originari. E ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l alterazione dei prospetti; tuttavia è consentito il ripristino di aperture originarie o l eliminazione di aperture aggiunte. 17

22 D. Tramezzi e aperture interne: restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti e pavimenti, affreschi. Tuttavia, per mutate esigenze funzionali e d uso, sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi, nonché l apertura o la chiusura di porte nei muri portanti, anche per l eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare e- lementi architettonici di pregio, né modificare l impianto distributivo dell edificio con particolare riguardo per le parti comuni. E. Finiture interne (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi): restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l impiego di materiali e tecniche originari (o ad essi affini), tendenti alla valorizzazione dei caratteri dell edificio, con particolare riguardo per le parti comuni. Non è comunque ammesso l impoverimento dell apparato decorativo. F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari: realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti B. e D. G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi): installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distributivi, compositivi e architettonici degli edifici. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all'interno dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni. ART. 13 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA A3/A e A3/B Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti alla trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi, che hanno per oggetto la conservazione dei principali elementi compositivi, tipologici e della tecnologia edilizia, comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Il suddetto intervento è graduato in due tipi: ristrutturazione di tipo A e ristrutturazione di tipo B: il primo (tipo A) si riferisce ad interventi che, pur in presenza di modificazioni, integrazioni e sostituzioni di elementi anche strutturali, non configurano aumenti di superficie e di volumi, il secondo (tipo B) ammette anche variazioni di superficie utili e recupero di volumi. Per la Ristrutturazione di tipo A sono ammesse, come da Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 5/SG/URB del 27/4/1984, le seguenti opere riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici: A. Finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura): rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio. B. Elementi strutturali: (fondazioni, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale e rampe, tetto): consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate dei muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento. Non sono ammesse la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comportino aumento di superficie utile, la modificazione delle quote degli orizzontamenti esistenti, nonché delle 18

ART. 18 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

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