«THIN CAP»: TECNICHE di VERIFICA CONSISTENZA e REMUNERAZIONE MEDIA FINANZIAMENTI dei SOCI

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1 «THIN CAP»: TECNICHE di VERIFICA CONSISTENZA e REMUNERAZIONE MEDIA FINANZIAMENTI dei SOCI Analisi del meccanismo antielusivo ex art. 98 del Tuir, atto a contrastare quei finanziamenti che aggirano le norme fiscali. Modalità operative e calcolo della consistenza media di periodo e del tasso di remunerazione media dei finanziamenti soci. di Carlo Nocera e Riccardo Patimo L a riforma della tassazione del reddito delle società di capitali conseguente all introduzione della nuova Ires si basa, essenzialmente, su due punti cardine: introduzione di nuove modalità di tassazione degli utili distribuiti; previsione dell esenzione da imposizione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di partecipazioni. Rispetto al passato la tassazione dei dividendi si caratterizza, principalmente, per la soppressione del credito d imposta corredata dalla parziale esenzione del dividendo distribuito. FINALITÀ dell ISTITUTO Ai fini dell individuazione del regime di tassazione in concreto applicabile, assumono rilievo i seguenti elementi: natura del soggetto percettore, persona fisica, società di persone o soggetto Ires; la circostanza che il dividendo venga percepito nell ambito dell attività di impresa; la tipologia della partecipazione posseduta, qualificata o meno. Devono essere pertanto distinte le seguenti fattispecie. Fattispecie del regime di tassazione applicabile Soggetto percettore Partecipazione Modalità di tassazione Società o enti di cui all art. 73, Tuir [CFF ➋ 5173] Società di persone Persone fisiche Irrilevante Irrilevante Posseduta nel regime di impresa Qualificata Non qualificata Esclusione per il 95% Esclusione per il 60% Ritenuta alla fonte del 12,5% sull intero dividendo È agevole rilevare come la sostituzione del precedente meccanismo del credito di imposta con il nuovo sistema della parziale esenzione da imposizione determina, in concreto, una duplicazione di imposta in misura variabile a seconda della soggettività del percettore. In pratica, l utile prodotto dalla società verrà tassato una prima volta, a titolo di Ires, in capo alla stessa e, Studio Nocera Patimo Roma. 33

2 successivamente, subirà un imposizione aggiuntiva, per Ires o Irpef, per la successiva «stratificazione» sui redditi del percettore. In passato, grazie al meccanismo del credito di imposta, la tassazione subita dalla società veniva attribuita al soggetto percettore il quale aveva, pertanto, diritto di inserirla nella propria dichiarazione dei redditi al fine di recuperare le imposte versate dalla società. Questo sistema assicurava la completa eliminazione di qualsiasi duplicazione di imposta atteso che il percettore aveva anche il diritto di chiedere a rimborso l eventuale eccedenza di imposte corrisposta dalla società. Casi del genere potevano infatti verificarsi ogniqualvolta l aliquota media Irpef del percettore risultava inferiore a quanto pagato dalla società a titolo di Irpeg. La maggiore onerosità fiscale del nuovo regime dovrebbe avere l effetto di scoraggiare la distribuzione degli utili conseguiti dalle società di capitali ed incentivare l accantonamento degli stessi a riserva dando luogo, in concreto, ad un maggiore autofinanziamento. È evidente comunque l interesse ad aggirare il nuovo sistema impositivo da parte di quelle società che risultino comunque obbligate a distribuire dividendi. È il caso ad esempio delle società quotate e di tutte le società di minori dimensioni che, per effetto delle nuove disposizioni in tema di istruttoria fidi previste dall accordo di Basilea 2, avranno bisogno di presentare bilanci in utile al fine di aumentare la propria redditività del capitale investito e, conseguentemente, il proprio rating. Per questa ragione la riforma ha preso in esame alcuni comportamenti che possono essere utilizzati allo scopo di far fuoriuscire utili da una società senza passare per una formale distribuzione di dividendi. Si tratta dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo capitale o misto capitalelavoro e del meccanismo della cd. capitalizzazione sottile, «thin capitalization» o thin cap come viene ormai chiamata in gergo tecnico. Non è questa la sede per esaminare in dettaglio l utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione al fine di eludere le nuove modalità di tassazione dei dividendi, essendo sufficiente porre l attenzione al fatto che con essi è possibile distribuire a soggetti esterni alla società (che ben possono essere anche i soci della stessa) gli utili conseguiti. In pratica, mediante questi strumenti l utile viene distribuito agli associati sotto forma di remunerazione dei sottostanti contratti di associazione in partecipazione. Poiché tecnicamente la remunerazione di detti contratti non è un dividendo, alla stessa, in assenza di specifica disposizione normativa, non si applicherebbe la specifica disciplina impositiva. Per questa ragione l art. 47, comma 2, del Tuir [CFF ➋ 5147], assimila la remunerazione di questi contratti ad un utile distribuito e, di conseguenza, la stessa sarà indeducibile in capo all associante e soggetta alla disciplina dei dividendi in capo all associato. Diverso è il caso della cd. capitalizzazione sottile: qui l utile prodotto dalla società viene attribuito ai soci non sotto forma di dividendo bensì come interesse o, più genericamente, remunerazione dei finanziamenti da questi effettuati a favore della società. In pratica, i soci effettuano un finanziamento fittizio alla società la cui remunerazione è, in realtà, lo strumento con cui si distribuiscono gli utili da questa prodotti, facendo sì che la società possa beneficiare della deduzione degli interessi passivi e il socio della generalmente agevolata tassazione prevista per tale tipo di reddito. Ragione per cui il finanziamento effettuato dai soci viene ad assumere la natura di un conferimento «mascherato» denominato tecnicamente «capitalizzazione sottile». Al fine di contrastare questo comportamento, il Legislatore della riforma ha introdotto nel Tuir il nuovo art. 98 [CFF ➋ 5198] rubricato «Contrasto all utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione», con l intento non solo di rendere vano il tentativo di aggirare le nuove modalità di tassazione sui dividendi, ma anche di spingere i soci a convertire in conferimenti questa tipologia di finanziamenti. Quadro di riferimento disegnato dall art. 98 del Tuir Il meccanismo antielusivo disegnato dal nuovo art. 98 del Tuir prevede essenzialmente l indeducibilità della remunerazione di tutti quei finanziamenti che i soci pongono in essere al solo scopo di aggirare le norme in materia di tassazione sui dividendi. In assenza di una norma come quella in commento, l accertamento della natura elusiva dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società si sarebbe potuto effettuare soltanto a seguito di apposite verifiche da parte degli organi di controllo: con la nuova disciplina, vengono invece stabilite le regole che permettono di individuare direttamente in sede di liquidazione dell imposta quanta parte degli interessi maturati a fronte dei finanziamenti dei soci deve essere considerata indeducibile. Diviene ora compito della società in concreto, dell organo amministrativo individuare la quota indeducibile dei suddetti interessi. Purtroppo, l art. 98 non individua specifiche fattispecie di finanziamento soci da cui far derivare l indeducibilità della correlata remunerazione, ma introduce un complicato sistema in cui la quota di interessi da considerare indeducibile viene ad essere influenzata dai seguenti elementi: l ammontare della partecipazione posseduta dal socio, che assume rilievo ai fini dell individuazio- 34

3 ne dei cosiddetti «soci qualificati»; la consistenza media dei finanziamenti effettuati nel periodo d imposta dai soci qualificati; l ammontare del patrimonio netto contabile della società riferibile ai singoli soci qualificati; la remunerazione dei singoli finanziamenti effettuati dai soci qualificati. Soltanto una volta definiti tutti i parametri sopra elencati diviene possibile calcolare la quota indeducibile degli interessi afferenti ai finanziamenti dei soci. Prima di passare alle concrete modalità applicative dell istituto, è bene sottolineare che la disciplina in esame non si rende applicabile nei confronti di quei soggetti che presentano un «volume di ricavi» di importo inferiore alle soglie previste per l applicazione degli studi di settore: la norma, pertanto, preserva dal giro di vite i contribuenti di dimensioni minori. Modalità applicative L art. 98 del Tuir prescrive l indeducibilità della remunerazione dei finanziamenti erogati alla società dai soci qualificati, per la parte degli stessi che eccede il rapporto 4 a 1 tra consistenza media dei predetti finanziamenti e quota di patrimonio netto contabile riferibile ai medesimi soci qualificati. Conseguentemente, il procedimento di calcolo della quota indeducibile degli interessi dovuti dalla società a fronte di finanziamenti erogati dai soci dovrà essere articolato nelle seguenti fasi: individuazione dei soci qualificati; individuazione dei finanziamenti effettuati dai soci; determinazione della consistenza media durante il periodo di imposta (Cmp) dei finanziamenti erogati da ciascun socio qualificato; calcolo della remunerazione media dei finanziamenti riferita alla predetta eccedenza; determinazione della quota di patrimonio netto contabile (Qpnc) di pertinenza di ciascun socio qualificato; calcolo della consistenza media di periodo dei finanziamenti soci che non determina l applicazione della thin cap (di regola = Qpnc x 4); (1) determinazione della quota di finanziamenti erogati da ciascun socio qualificato che eccede l ammontare ammesso; individuazione della remunerazione media della quota eccedente dei finanziamenti soci che costituisce il conseguente ammontare indeducibile. Individuazione del socio «qualificato» Non tutti i finanziamenti erogati dai soci della società possono determinare l applicazione della thin cap: occorre infatti prendere in considerazione soltanto quelli erogati dai «soci qualificati». In base alla lett. c), del comma 3, dell art. 98 del Tuir, sono soci qualificati quelli che: controllano, direttamente o indirettamente, il soggetto debitore ai sensi dell art del Codice civile; (2) partecipano al capitale sociale della società con una percentuale pari o superiore al 25 per cento. In pratica, se un socio detiene una partecipazione al capitale sociale inferiore al 25 per cento lo stesso non dovrebbe, di norma, essere considerato qualificato. Tuttavia, l art. 98 precisa che, ai fini della determinazione della percentuale di partecipazione al capitale sociale, assumono rilievo tanto le partecipazioni direttamente possedute quanto quelle riferibili alle cosiddette «parti correlate» del socio, individuate dalla lett. b), comma 3, art. 98 del Tuir. Si tratta delle società controllate ai sensi del già richiamato art. 2359, c.c., nel caso di soci persone giuridiche, e dei familiari del socio persona fisica come individuati dal quinto comma dell art. 5 del Tuir [CFF ➋ 5105]: ossia coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado. Riassumendo, l individuazione dei soci qualificati avviene in due fasi: 1) verifica del possesso di una partecipazione almeno pari al 25 per cento del capitale sociale; 2) accertamento della presenza di eventuali «parti correlate» al socio. Ai sensi dell ultimo periodo della lett. c) del comma 3, dell art. 98, non vengono mai considerati soci qualificati i seguenti soggetti indicati nell art. 74 del Tuir [CFF ➋ 5174]: gli organi e le Amministrazioni dello Stato, compresi quelli a ordinamento autonomo; i Comuni; i consorzi tra enti locali; le associazioni e gli enti gestori del demanio collettivo; le comunità montane; le Province; le Regioni. (1) Per il solo periodo di imposta che inizia dopo il 1 gennaio 2004, si applica la misura d 5 a 1 con riferimento al rapporto tra consistenza media di periodo dei finanziamenti soci erogati dal socio qualificato e correlata quota di patrimonio netto contabile. (2) Art. 2359, c.c., sono considerate società controllate: le società in cui un altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria; le società in cui un altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell assemblea ordinaria; le società che sono sotto influenza dominante di un altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 35

4 Individuazione dei finanziamenti dei soci Prima di procedere alla determinazione della consistenza media di periodo dei finanziamenti erogati dai singoli soci qualificati, occorre accertare quali, tra i finanziamenti complessivamente ricevuti dalla società, possono assumere detta qualità. Ai sensi del comma 1 dell articolo in commento, assumono rilievo anche i finanziamenti indirettamente erogati dai soci qualificati. Non è pertanto sufficiente il rispetto del dato formale quale risultante dalla contabilità della società in base alla quale due finanziamenti, uno erogato dal socio A e l altro dal socio B si presentano distinti: difatti, se il socio A finanzia il socio B e questi a sua volta finanzia la società i due finanziamenti devono essere considerati come erogati unicamente dal socio A. Oltre a ciò, bisognerà anche sommare ai finanziamenti del socio quelli eventualmente erogati dalle sue «parti correlate». Ne consegue che operazioni di frammentazione del finanziamento, operate per mezzo di parti correlate al fine di ridurne l importo formalmente erogato, non esplicano alcuna efficacia. Ma la disposizione che desta maggiori preoccupazioni per gli operatori del settore è quella che prevede l assimilazione ai finanziamenti soci anche di quelli da questi garantiti: come dire, insomma, che anche un finanziamento ottenuto da un istituto di credito grazie ad una garanzia concessa dal socio deve essere ritenuto finanziamento soci. La norma, così come è configurata, è quindi potenzialmente in grado di rendere indeducibili anche gli interessi su finanziamenti erogati da terzi. Quanto alla tipologia dei finanziamenti da prendere in considerazione, la norma si esprime in senso praticamente onnicomprensivo in quanto prevede mutui, depositi di denaro e ogni altro rapporto di natura finanziaria. Determinazione della consistenza media di periodo (Cmp) Una volta individuati i finanziamenti riferibili ai soci qualificati, sia direttamente che per sommatoria di quelli eventualmente erogati dalle parti correlate, è possibile procedere al calcolo della consistenza media di periodo da utilizzare per determinare la quota eventualmente eccedente dei suddetti finanziamenti. A tal fine, come previsto dalla lett. f) del comma 3 dell art. 98 del Tuir, occorre sommare l ammontare complessivo esistente al termine di ogni giornata del periodo di imposta e dividere detto importo per il numero dei giorni del periodo stesso. Ne consegue che assumerà rilevanza la circostanza che il periodo d imposta da prendere in esame sia riferibile o meno ad un anno bisestile. Questa disposizione è quella che, in concreto, presenta le maggiori difficoltà operative atteso che, per ciascun socio qualificato, occorre disporre dell ammontare complessivo dei finanziamenti da questo erogati riferito ad ogni singolo giorno del periodo di imposta. I finanziamenti soci infruttiferi devono essere inclusi nel calcolo in esame soltanto se la remunerazione media dei finanziamenti onerosi supera il tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti. Di conseguenza, supponendo che il socio A abbia erogato tre finanziamenti distinti di cui uno infruttifero, uno con tasso pari al 7 per cento e l altro con tasso pari al 5 per cento, ai fini del calcolo della consistenza media di periodo dei finanziamenti in esame sarà necessario predisporre per ciascuno di essi una tabella contenente i seguenti dati: versamenti e rimborsi effettuati; saldi periodici; remunerazione riferita ad ogni singolo saldo. Pertanto si avrà che in ciascuno dei prospetti sopra elencati il «saldo medio di periodo» è dato dal prodotto del saldo riferito ad una particolare data per il numero di giorni in cui il predetto saldo si è mantenuto costante. Il totale di questi saldi parziali diviso per 365 fornisce invece la Cmp del finanziamento e, come evidenziato dal prospetto del finanziamento n. 1 (si veda pag. seg.), anche in caso di integrale rimborso del finanziamento prima della fine del periodo di imposta (che nel presente esempio è supposto coincidente con l anno solare) non è possibile ottenere l azzeramento della stessa. Il meccanismo di calcolo ha l evidente scopo di prevenire l aggiramento della norma con fittizi rimborsi dei finanziamenti soci operati in prossimità della fine del periodo di imposta e destinati ad essere ripristinati subito dopo la riapertura dei conti. Per quanto riguarda la remunerazione dei singoli finanziamenti, essa viene ottenuta moltiplicando i saldi riferiti ad ogni singola data per il rispettivo tasso di interesse e per i giorni in cui detto saldo si è mantenuto costante e dividendo successivamente questo risultato per 365 (366 in caso di anno bisestile). Una volta predisposti i prospetti relativi ai singoli finanziamenti è possibile procedere alla determinazione della Cmp riferita alla posizione complessiva del singolo socio qualificato. A tal fine è sufficiente sommare la consistenza media di ogni finanziamento evidenziata distintamente nelle tabelle di seguito riportate. Nell esempio proposto, per semplicità, le date di erogazione e di rimborso dei finanziamenti sono state supposte coincidenti per tutti i finanziamenti, ma è evidente che nella realtà queste date saranno quasi sempre differenti. 36

5 Consistenza media dei finanziamenti erogati dal socio A Finanziamento n. 1 Data Finanziamento Saldo medio di periodo Interesse Erogato Rimborsato Saldo gg Tasso Importo % % % % % % % % % % % % % % % 0 Totale consistenza media di periodo Durata del periodo in giorni Consistenza media di periodo (Cmp) Consistenza media dei finanziamenti erogati dal socio A Finanziamento n. 2 Data Finanziamento Saldo medio di periodo Interesse Erogato Rimborsato Saldo gg Tasso Importo % % % % % % % % % % % % % % % 6 Totale consistenza media di periodo Durata del periodo in giorni Consistenza media di periodo (Cmp)

6 Consistenza media dei finanziamenti erogati dal socio A Finanziamento n. 3 Data Finanziamento Saldo medio di periodo Interesse Erogato Rimborsato Saldo gg Tasso Importo % % % % % % % % % % % % % % % 44 Totale consistenza media di periodo Durata del periodo in giorni Consistenza media di periodo (Cmp) Occorrerà innanzitutto determinare la Cmp con riferimento ai soli finanziamenti di tipo oneroso (numeri 2 e 3) e successivamente verificare se l ammontare della remunerazione media ad essi riferibile fa scattare l obbligo di inserire nel calcolo anche i finanziamenti infruttiferi. Pertanto: Cmp finanziamento n Cmp finanziamento n Cmp riferita ai finanziamenti onerosi = Calcolo della remunerazione media dei finanziamenti riferita alla predetta eccedenza La remunerazione media dei finanziamenti onerosi è data dalla sommatoria delle remunerazioni medie riferite ai singoli finanziamenti e quindi, nell esempio proposto, sarà pari a: Remun. media finanz. n Remun. media finanz. n Remunerazione media riferita ai finanziamenti onerosi = Questo importo, ai sensi dell art. 98, comma 3, lett. g), Tuir [CFF ➋ 5198], deve essere diviso per la Cmp precedentemente determinata al fine di individuare il «tasso di remunerazione media» (Trm) da applicare all eccedenza di finanziamenti soci al fine di determinarne la relativa remunerazione. Ma questo tasso di interesse assume anche rilievo per poter stabilire se, nel calcolo della Cmp, devono essere considerati anche gli eventuali finanziamenti soci infruttiferi. Nell esempio in esame il tasso di remunerazione media dei finanziamenti soci onerosi risulta pertanto pari a: Trm = = Remunerazione media finanziamenti Cmp = 5,79% Supponendo che il tasso ufficiale di riferimento sia pari al 2,5 per cento, al fine di stabilire se nella determinazione della Cmp si debba tenere conto anche dei finanziamenti infruttiferi, occorrerà maggiorare di due punti detto tasso e porlo a confronto con il Trm già calcolato. 38

7 Nell esempio in esame, atteso che la Trm è pari al 5,79 per cento e che il tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti risulta essere del 4,5 per cento, si dovrà procedere al ricalcolo della Cmp inserendo in essa anche il finanziamento infruttifero. Fatto ciò si dovrà inoltre procedere a calcolare il nuovo tasso di remunerazione media. A tal fine, come in precedenza, è sufficiente sommare algebricamente le consistenze medie riferite ai singoli finanziamenti erogati dal socio qualificato e pertanto: Cmp finanziamento n Cmp finanziamento n Cmp finanziamento n Cmp riferita ai finanziamenti onerosi = Poiché il finanziamento n. 1 è infruttifero, la remunerazione media da utilizzare ai fini del calcolo del Trm è la stessa del caso precedente e dunque: Trm = = Remunerazione media finanziamenti Cmp = 2,72% A seguito di ciò si avrà, dunque, una riduzione del tasso di remunerazione media che dovrà in seguito essere applicato alla eccedenza di finanziamenti al fine di determinare l ammontare di interessi indeducibili. Tuttavia, va rilevato come in questo caso si abbia anche un contestuale incremento della consistenza media dei finanziamenti soci da porre a confronto con la quota di patrimonio netto spettante al socio qualificato. In pratica, l inserimento dei finanziamenti infruttiferi nel calcolo della Cmp ha l effetto di aumentare la potenziale eccedenza di finanziamenti soci la cui remunerazione media dovrà essere considerata indeducibile. Determinazione della quota di patrimonio netto contabile (Qpnc) di pertinenza di ciascun socio qualificato A questo punto occorre calcolare la quota di patrimonio netto contabile spettante al singolo socio qualificato in base al seguente schema ottenuto sulla base delle indicazioni contenute nell art. 98, comma 3, lett. e), Tuir. Determinazione della quota di patrimonio netto contabile del socio A Patrimonio netto contabile dell esercizio (n - 1) Crediti verso soci per conferimenti ancora non eseguiti Valore di libro delle azioni in portafoglio Perdite non coperte Valore delle partecipazioni in società controllate e collegate Apporti di capitale effettuati in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione Quota patrimonio netto del socio A = Qpnc È appena il caso di rilevare che in caso di apporti da contratti di associazione in partecipazione si avrà un aumento del patrimonio netto contabile riferibile al socio qualificato e quindi, in ultimo, dell ammontare dei finanziamenti che questi potrà effettuare senza incorrere nella thin cap. Non va però trascurato il fatto che l aumento del patrimonio netto riferibile al singolo socio può far diventare qualificati soci che altrimenti non lo sarebbero. Consistenza media di periodo dei finanziamenti soci che non determina l applicazione della «thin cap» Una volta determinata la quota di patrimonio netto contabile di riferimento (Qpnc) di ciascun singolo socio è possibile determinare l ammontare dei finanziamenti da questi erogabili alla società che non determina l applicazione dell art. 98, Tuir, alla conseguente remunerazione. Per far ciò è sufficiente moltiplicare l importo del Qpnc per 4. Soltanto per i periodi di imposta con inizio in data successiva al 1 gennaio 2004 è stato infatti ammesso che, per la determinazione del suddetto importo, si applichi il moltiplicatore 5 in luogo di quello ordinario. Sulla base del valore del Qpnc determinato nel precedente paragrafo, è dunque possibile calcolare la quota massima di finanziamenti che il socio qualificato può effettuare senza incorrere nell indeducibilità della 39

8 relativa remunerazione. Pertanto si avrà: x 4 = Accertamento della quota indeducibile della remunerazione dei finanziamenti soci Una volta calcolata la quota di finanziamenti riferibili al singolo socio qualificato per i quali non si fa luogo all applicazione dell art. 98 del Tuir, è finalmente possibile procedere alla determinazione del quantum di remunerazione che dovrà essere considerato indeducibile e formerà pertanto una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi della società. Occorre innanzitutto fare la differenza tra la consistenza media dei finanziamenti soci (Cmp), in precedenza determinata, e l ammontare dei finanziamenti soci che non dà luogo all applicazione dell art. 98. Si ricorda che nell esempio in esame, per effetto del tasso medio di remunerazione dei finanziamenti effettuati dal socio qualificato, si è dovuto procedere alla inclusione nel calcolo della Cmp anche di quelli infruttiferi. Pertanto sarà quest ultimo importo che dovrà essere posto a confronto con l ammontare dei finanziamenti che possono essere concessi dal socio qualificato senza che scatti la thin cap. Pertanto: Eccedenza finanziamenti = Questo è l importo su cui calcolare l ammontare indeducibile interessi passivi. A tale scopo si dovrà semplicemente moltiplicare l eccedenza appena calcolata per il Trm in precedenza determinato e quindi: Interessi indeducibili x 2,72% = Da notare che se la remunerazione media dei finanziamenti onerosi non avesse superato le soglie previste dalla lett. f) del comma 3 della norma in commento, non si sarebbe avuta alcuna eccedenza di finanziamenti del socio qualificato sulla quale determinare il corrispondente ammontare di remunerazione inde- ducibile: infatti, in questo caso l ammontare dei finanziamenti riferibili al socio qualificato sarebbe stato di soli e quindi inferiore alla relativa quota di patrimonio netto contabile ( ). CONSIDERAZIONI FINALI Da quanto esposto, sia pure in via semplificata e certamente parziale, appare evidente come l accertamento della quota indeducibile della remunerazione dei finanziamenti soci si presenti, in concreto, oltremodo difficoltosa, soprattutto in considerazione della necessità di dover tenere conto anche dei dati riferiti alle cd. «parti correlate» e ai finanziamenti semplicemente garantiti dal socio. Ma, soprattutto, la disposizione in esame richiede un costante monitoraggio delle posizioni debitorie riferite ai singoli soci qualificati se si vuole in qualche modo essere in grado di provvedere ad una correzione dei dati posti a base dei calcoli allo scopo di minimizzare la quota degli interessi da considerare indeducibile. Come illustrato dai calcoli riportati, infatti, i rimborsi dei finanziamenti effettuati a fine anno, per ridurre l esposizione verso i soci, hanno poco o nullo effetto sulla consistenza media dei predetti finanziamenti. In buona sostanza, non appare in alcun modo possibile rinviare la determinazione della quota indeducibile della remunerazione dei finanziamenti soci al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi. È, pertanto, necessario dedicare al monitoraggio della thin cap una specifica area all interno del complessivo sistema delle rilevazioni contabili. Può essere utile ricordare, inoltre, che la norma in esame non opera nel caso in cui il contribuente fornisca la dimostrazione che l ammontare dei finanziamenti erogati dai soci è giustificato dalla capacità di credito della società e che quindi la stessa avrebbe comunque potuto attingere i relativi capitali presso terzi. Se attualmente permangono dubbi circa le concrete possibilità di fornire una simile prova, resta comunque il fatto che dovrà essere adeguatamente precisato quale valore assumerà in questo contesto il rating che istituti di credito e società specializzate dovranno in un prossimo futuro attribuire alla propria clientela sulla base di quando previsto dall Accordo di Basilea 2. Come noto, infatti, questo indice costituisce una sorta di patente della solvibilità dell impresa che ben potrebbe essere utilizzato per attestare la conseguente capacità di credito in base alla quale pervenire alla disapplicazione delle norme previste in tema di thin cap. 40

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