CITTA DI DESIO REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

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1 CITTA DI DESIO REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI Approvato con delibera di C.C. n. 33 del

2 INDICE ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA ART. 2 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA ART. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO ART. 4 PRESUPPOSTI DELLA TASSA ED ESCLUSIONI ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ART. 6 SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA ART. 7 LOCALI TASSABILI ART. 8 LOCALI ED AREE NON TASSABILI ART. 9 INIZIO DELL OCCUPAZIONE O DETENZIONE ART. 10 CESSAZIONE DELL OCCUPAZIONE O DETENZIONE ART. 11 DENUNCE ART. 12 RIMBORSO E SGRAVIO ART. 13 CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA AL SERVZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ART. 14 MODALITA DI DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA SPECIFICA (Qn) E DEL COEFFICIENTE DI QUALITA (Kn) ART. 15 QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE ART. 16 NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI ART. 17 RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D USO ART. 18 INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO ART. 19 TARIFFE ART. 20 ACCERTAMENTO ART. 21 POTERE E CONTROLLI DEL COMUNE ART. 22 RISCOSSIONE ART. 23 TASSA GIORNALIERA ART. 24 SANZIONI ART. 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE ART. 26 ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA ART. 27 NORME FINALI E TRANSITORIE

3 ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA 1.Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani è istituita dal Comune di Desio apposita tassa annuale. Il tributo è dovuto per l occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. 2. Il presente Regolamento adottato ai sensi dell art. 66 del D. Leg.vo N. 507 del disciplina l applicazione e la riscossione della tassa di cui al precedente comma. ART. 2 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall apposito Regolamento adottato ai sensi dell art. 21 del D.lgs n. 22 del , in conformità all art. 59 del D.lgs. 507/1993. ART. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO Il Comune gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa, su tutto il territorio comunale. ART. 4 PRESUPPOSTI DELLA TASSA ED ESCLUSIONI 1. La tassa ha per oggetto il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come definito al punto d, comma 1 art. 6 del D.lgs n. 22 del , prodotti nei locali e nelle aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. 2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazioni e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. A titolo puramente esemplificativo non sono soggetti alla tassa: - i locali e le aree che per loro natura o per l uso per il quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti; - i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l obbligo dell originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall art. 62, comma 5, del D.Lgs.vo 507/93; - i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento. 3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi.

4 ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Agli effetti del presente regolamento sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti di cui alle lettere a, c, d, e, f del comma 2 art. 7 del DLGS 22/97; sono altresì assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi indicati al n.1 lettera A del C.I di seguito elencati: - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo); - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo); - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta e di plastica; - cassette e pallets; - materiali accoppiati: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta vetrata, fogli di plastica metallizzata; - frammenti e manufatti di vimini e sughero; - paglia e prodotti di paglia; - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta; - feltri e tessuti non tessuti; - pelle e similpelle; - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, ad eccezione dei pneumatici per motoveicoli ed autoveicoli; - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; - rifiuti, anche ingombranti, analoghi a quelli di cui alla lettera a comma 2 art.7 del Dlgs 22/97; - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali; - moquettes e linolueum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; - materiali in pannelli di legno, gesso e plastica; - frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati; - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; - nastri abrasivi; - cavi e materiale elettrico in genere; - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell industria della plastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi; - partite di alimenti deteriorati purché non allo stato liquido e non inscatolati o comunque imballati; - accessori per l informatica. ART. 6 SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA 1. Soggetto passivo della tassa è chiunque, nel territorio comunale, occupi o detenga locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 2. La tassa può essere corrisposta anche dal proprietario in nome e per conto degli inquilini; in tal caso il proprietario è obbligato a denunciare al Comune le eventuali variazioni di destinazione d uso dei locali e delle aree scoperte.

5 3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e di uso esclusivo dei singoli occupanti o detentori. ART. 7 LOCALI TASSABILI 1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l esterno, qualunque ne sia la destinazione o l uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati. 2. Si considerano aree tassabili tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte adibite a campeggio, a distributori di carburante, a sale da ballo all aperto, a banchi di vendita all aperto nonché qualsiasi altra superficie scoperta ad uso privato, ove possano prodursi rifiuti, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili alla tassa. 3. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all uso. 4. I locali ad uso abitazione si considerano predisposti all utilizzazione se dotati di arredamento. 5. I locali e le aree a diversa destinazione di quella ad uso abitazione si considerano predisposti all uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature. 6. Se nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione viene svolta in via permanente un attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l attività specifica. ART. 8 LOCALI ED AREE NON TASSABILI 1. Presentano le caratteristiche di locali ed aree non produttivi, per loro natura o per il particolare uso a cui sono destinati; a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili; b. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a m. 1,50; c. la parte degli impianti sportivi, riservati, di norma, ai soli praticanti e agli spettatori, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; resta salva l applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi o accessori vari; d. utenze immobiliari disabitate e prive di mobili e suppellettili o di utenze (gas, luce/acqua); e. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tali circostanze siano confermati da idonea documentazione;

6 ART. 9 INIZIO DELL OCCUPAZIONE O DETENZIONE 1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. 2. L obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l utenza. Nel caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dal soggetto di cui all art.4, comma 3. ART. 10 CESSAZIONE DELL OCCUPAZIONE O DETENZIONE 1. I soggetti passivi ed i soggetti responsabili della tassa devono comunicare all Ufficio Tributi del Comune di Desio mediante apposita denuncia, la cessazione nel corso dell anno dell occupazione o detenzione dei locali e delle aree. 2. La cessazione, nel corso dell anno, dell occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. 3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l occupazione o la detenzione dei locali ed aree. ART. 11 DENUNCE 1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo dell occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali. 2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti dell abitazione, che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. 3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere: l indicazione del codice fiscale e/o partita IVA; cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo famigliare o la convivenza; per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali; l ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l uso cui sono destinati; la data d inizio della conduzione o occupazione delle aree e dei locali.

7 4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. 5. L ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. 6. E fatto obbligo agli Uffici dell Anagrafe demografica di comunicare a cadenza mensile ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio all Ufficio Tributi. E altresì fatto obbligo agli Uffici del Commercio di comunicare a cadenza mensile ogni rilascio di licenza all esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione all Ufficio Tributi. ART. 12 RIMBORSO E SGRAVIO 1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, lo sgravio o il rimborso sono disposti entro novanta giorni. 2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto, secondo quanto disposto all art.10, comma 2, è disposto entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 3 del medesimo articolo, da presentare a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica dei ruoli in cui è iscritto il tributo. 3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall avvenuto pagamento. 4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell eseguito pagamento. ART. 13 CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI 1. Le tariffe della tassa da applicare con effetto dal , relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sono determinate moltiplicando il costo unitario di smaltimento per ogni chilogrammo di rifiuti per la quantità media annua di produzione di rifiuti stimata per unità di superficie imponibile. 2. Il predetto costo unitario è dato dal rapporto tra l importo del costo del servizio di gestione dei rifiuti da coprire con la tassa e la quantità annua complessiva dei rifiuti desunta, quest ultima, dalla somma dei prodotti delle quantità di produzione dei rifiuti per ogni unità di superficie imponibile per le superfici imponibili accertate. 3. Sono pertanto determinate le seguenti categorie e sottocategorie di locali ad aree ai fini della applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani con effetto , e sono altresì determinate, in sede di prima applicazione e fino alla attuazione del successivo art.14, per ciascuna categoria o sottocategoria, la quantità presunta di rifiuti prodotti per unità di superficie imponibile (coefficiente di qualità specifica Qn).

8 Categoria Denominazione Qn kg*mq*anno 1a Abitazioni 1 occupante 5,15 1b Abitazioni 2 occupanti 6,11 1c Abitazioni 3 occupanti 7,63 1d Abitazioni 4 occupanti 7,92 1e Abitazioni 5 occupanti 8,79 1f Abitazioni 6 o più occupanti 11,78 2 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 6,03 3 Cinematografi e teatri 4,12 4 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 6,25 5 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 9,25 6 Stabilimenti balneari 5,72 7 Esposizioni, autosaloni 4,84 8 Alberghi con ristorante 16,01 9 Alberghi senza ristorante 11,44 10 Case di cura e riposo 12,66 11 Ospedale 13,31 12 Uffici, agenzie, studi professionali 14,59 13 Banche e istituti di credito 6,55 14 Negozi abbigliamento, calzature, libri, cartoleria, ferramenta e altri 13,54 beni durevoli 15 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 16,40 16 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 8,06 ombrelli, antiquariato 17 Banchi di mercato beni durevoli 16,14 18 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 14,48 19 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 10,48 elettricista 20 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14,09 21 Attività industriali con capannoni di produzione 7,33 22 Attività artigianali di produzione beni specifici 9,22 23 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 85,67 24 Mense, birrerie, amburgherie 70,34

9 25 Bar, caffè, pasticceria 57,73 26 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 26,96 alimentari 27 Plurilicenze alimentari e/o miste 23,37 28 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 104,01 29 Ipermercati di generi misti 24,24 30 Banchi di mercati generi alimentari 58,75 31 Discoteche, night club 16,66 4. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa, sono definite le seguenti grandezze: Coefficiente medio di produttività specifica: Qn Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati espressa in kg*mq*anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali, quantitative dei rifiuti prodotti. Coefficiente medio di produttività specifica: Qm Per coefficiente medio di produttività specifica Qm si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati annualmente consegnati al pubblico servizio ed il totale delle superfici dei locali iscritte nei ruoli della tassa. Indice di produttività specifica: In Per indice di produttività specifica in proprio della attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali, quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività specifica. Costo complessivo del servizio: C Per costo complessivo C si intende il costo di esercizio dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, determinato come la sommatoria del costo di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3 dell allegato 1 al D.P.R. 158/1999. Tariffa media convenzionale: Tm Per tariffa media convenzionale Tm si intende il rapporto tra il costo complessivo del servizio e la superficie totale St dei locali iscritti nei ruoli della tassa secondo la formula seguente: Tm = C/St.

10 Coefficiente di qualità: Kn Per coefficiente di qualità Kn si intende un coefficiente moltiplicatore rappresentato da un numero puro compreso tra 0,8 ed 1,2 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna categoria di contribuenza, al fine di tenere conto oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, ecc) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse categorie significative ai fini dell incidenza sui costi di smaltimento. Nella assegnazione del valore attribuito, per ciascuna categoria, al coefficiente Kn, si tiene conto del maggiore o minor grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l attuazione del ciclo di gestione - nelle sue fasi di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti. ART. 14 MODALITA DI DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA SPECIFICA (Qn) E DEL COEFFICIENTE DI QUALITA (Kn) 1. I coefficienti Qn e Kn vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuate su campioni adeguatamente rappresentativi dell universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno decennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio o da altro soggetto incaricato. 2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio, quali coefficienti di produttività specifica e di qualità possono essere assunti: quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio-economico; quelli desumibili attraverso l elaborazione di dati, di bibliografia, sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da organi presso uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali o da altri Enti o istituti pubblici di ricerca. ART. 15 QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE 1. Le tariffe unitarie, espresse in Euro/metro quadro, per ciascuna delle categorie individuate dal precedente art. 13, vengono determinate con la seguente formula: Tn = Kn*In*Tm 2. Ai fini della annuale revisione delle tariffe, si procede nei seguenti termini: a) rideterminazione annuale della tariffa media Tm, sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa; b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno decennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 14;

11 c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all intervallo tra i valori minimi, e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna categoria, da effettuarsi secondo le modalità di cui al precedente art. 14 o quando si introducono innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento, ovvero in seguito ad approfondimento delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenziano la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti. ART. 16 NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI 1. Per il calcolo della tariffa relativa ad ogni sottocategoria riferita all utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato occupanti i locali. Ogni variazione del suddetto numero, va dichiarata all Ufficio Tributi, secondo le modalità di cui all art In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate ante il non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti dell alloggio, tale dato viene desunto d ufficio dall Anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l obbligo di integrazione della comunicazione. A tal fine viene assegnato il termine del alle utenze intestate ai soggetti non residenti che entro tale data non avranno presentato comunicazione, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 5 e fatte salve le verifiche d ufficio. 3. La tariffa viene adeguata a decorrere dal 1 gennaio dell anno successivo alla data in cui la variazione del numero dei componenti si è verificata. 4. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà. ART. 17 RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D USO 1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite (sono escluse le aree che costituiscono pertinenza dei locali ed aree assoggettabili alla tassa). 2. La tassa viene ridotta del 20 per cento nel caso di abitazioni a disposizione da contribuenti che risiedono all estero per più di sei mesi all anno. 3. La tassa viene ridotta del 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali. 4. Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall anno successivo. 5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni dell applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall anno successivo a quello di denuncia dell uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l omessa denuncia di variazione. 6. Il produttore di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi dell art. 21 comma 2 lett. 1 D.Lgs 22/1997, che dimostri di avviarli al recupero, mediante la presentazione di copie dei formulari di

12 identificazione, di cui al D.M , n. 45, debitamente compilati in tutte le loro parti, ha diritto ad una riduzione della tassa. La determinazione della tassazione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o lo sgravio sul totale della tassa eventualmente già iscritta a ruolo. La riduzione della tassa è proporzionale alla quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure: riduzione del 2% della tassa complessiva dovuta per ogni riduzione pari al 10% del quantitativo complessivo prodotto dall utenza. Tale quantitativo viene desunto dalla tabella di cui all art. 13 del presente regolamento (che determina il Qn, coefficiente di produttività specifica). Qualora le utenze non domestiche siano composte da superfici aventi diversa destinazione d uso ai fini della determinazione della riduzione dovuta, l intera superficie sarà considerata occupata dall attività prevalente. 7. Il procedimento per la determinazione della riduzione viene avviato su documentata istanza dell utente da presentarsi entro e non oltre il 20 gennaio dell anno successivo a quello in cui la stessa si riferisce. 8. La riduzione di cui al comma 6 non potrà comunque essere superiore al 40% della tassa dovuta.. ART. 18 INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO 1. Qualora si verifichi all interno della zona gravata da privativa, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l immobile di residenza o di esercizio dell attività dell utente, questi, dopo segnalazione scritta all ufficio tributi, ha diritto sino alla regolarizzazione del servizio- ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, sempre che la carenza sia stata debitamente riscontrata. 2. Copia della segnalazione pervenuta all ufficio tributi deve essere trasmessa al responsabile del servizio nettezza urbana che, entro il termine di 30 giorni, comunicherà l avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l hanno impedita. 3. L interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo. ART. 19 TARIFFE 1. Le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto con i criteri previsti dall art. 11 del D.P.R. n,. 158 del 27 aprile Le tariffe vengono deliberate dal Consiglio Comunale entro il 31 Ottobre ( fatto salvo il differimento di tale termine a seguito di emanazione di norme statali) in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento. 3. A tal fine il gestore del servizio, tramite il competente ufficio comunale responsabile del servizio stesso, ha l obbligo di comunicare all Amministrazione l ammontare dei costi previsti per l anno successivo, avuto riguardo alle prevedibili entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti. 4. Qualora, nel termine di cui al secondo comma, non venga adottata la nuova tariffa, si intende prorogata quella vigente per l anno in corso.

13 ART. 20 ACCERTAMENTO 1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l Ufficio Tributi comunale provvede ad emettere avviso di accertamento e di rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l Ufficio Tributi emette avviso di accertamento d ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata. 2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l organizzazione e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità. 3. Ai fini del potenziamento dell azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenete l indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente. ART. 21 POTERE E CONTROLLI DEL COMUNE 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all art. 20, comma 3, l Ufficio Tributi comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti: può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiede ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. 2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia o i dipendenti dell Ufficio Tributi comunale ovvero il personale incaricato della rivelazione della materia imponibile ai sensi dell art. 20, comma 3, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare in cui l accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l accertamento può essere effettuato in base a presunzione semplici aventi i caratteri previsti dall art del codice civile. ART. 22 RISCOSSIONE 1 L importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all art. 20, è iscritto a cura del funzionario responsabile, in ruoli principali, ovvero, con

14 scadenze successive nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione a pena di decadenza entro l anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo: per l arrotondamento dei predetti importi si richiama quanto previsto dal D.Lgs. n. 213/ Nei ruoli suppletivi sono, di regola iscritti gli importi e i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali. 3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione della Direzione Generale delle Entrate. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso d omesso pagamento di due rate consecutive l intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazioni di semestre. 4 Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli artt. 11, 12, escluso primo comma, 13, 18, 1 e 3 comma, 19, 2 comma, 20, 2 comma, 21, 2 comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l ultima comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1973, n Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1988, n. 43, nonché i D.Lgs. n. 46/97, 112/97, 326/97, e successive modificazioni. 6 Si applica l articolo 293 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. ART. 23 TASSA GIORNALIERA 1. Per l occupazione o la detenzione, con o senza autorizzazione, per un periodo inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente, di locali o aree scoperte, pubblici o ad uso pubblico, nonché di aree scoperte gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa determinata in base alla tariffa prevista per la corrispondente o similare categoria di classificazione di locali o di aree scoperte e rapportata a giorno maggiorata del 50%. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. 2. L obbligo della denuncia dell uso temporaneo è assolto a segiuto del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree o pubbliche, all atto di occupazione, con apposito modulo di versamento, o in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo. 3.In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all atto dell accertamento dell occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

15 ART. 24 SANZIONI 1 Per l omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggiore tassa dovuta. Se l omissione o l errore attengono ad elementi non incidenti sull ammontare della tassa, si applica la sanzione da 51 a 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell elenco di cui all art. 73, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 507/93, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. 3 Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all avviso di accertamento. 4 Per le violazioni che comportano l obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l avviso di accertamento della tassa, per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione. 5 Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna dei ruoli, ai concessionari del servizio, nei quali è effettuata l iscrizione delle somme predette. ART. 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per la gestione dei rifiuti urbani; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. ART. 26 ESERCIZIO DELPOTERE DI AUTOTUTELA L Amministrazione Comunale, salvo che sia intervenuto un giudicato, può procedere all annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell atto. ART. 27 NORME FINALI E TRANSITORIE 1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono applicabili dalla data della sua esecutività. 2.Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e di regolamenti generali in materia.

16 Delibera : C.C. n. 92 del Oggetto : modifica regolamento TARSU IL CONSIGLIO COMUNALE omissis. d e l i b e r a per quanto in premessa: 1) di procedere con la modifica dell art. 13 del vigente regolamento per l applicazione della tassa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati modificando le seguenti categorie: a) 1f - abitazione 6 o più occupanti - (coefficiente Qn 11,8) viene suddivisa in: cat. 1f - abitazione 6 occupanti - con Qn 9,1 cat. 1g abitazioni oltre 6 occupanti con Qn 11,8 b) 28a ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio - (coefficiente Qn 104,01) viene suddivisa in: cat. 28a pescherie e pizza al taglio con Qn 93,6 cat. 28b ortofrutta, fiori e piante fino ad una superficie di 150 mq. con Qn 100,01 cat. 28c ortofrutta, fiori e piante oltre 150 mq. di superficie con Qn 90,5 2) di procedere conseguentemente alla modifica delle relative tariffe, variando in modo proporzionalmente diretto la relativa tariffa, per le sopra citate categorie;.omissis..

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