Nobis Compagnia di Assicurazioni

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1 Nobis Compagnia di Assicurazioni Contratto di Assicurazione URBANBIKE Fascicolo Informativo EDIZIONE: Aprile 2015 Versione: In vigore dal Il presente Fascicolo Informativo contenente: Nota Informativa Glossario di Polizza Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di Assicurazione o, dove prevista, prima della proposta di assicurazione. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL FASCICOLO INFORMATIVO Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa 1

2 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Nobis Compagnia di Assicurazioni S.P.A Sede Legale ed Operativa Via Lanzo, Borgaro Torinese (TO) Telefono Fax Sito Internet Autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Provvedimento Isvap n 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell albo delle Imprese di Assicurazione al n ; Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A. Il contratto è concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 2 Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Sulla base del Bilancio 2013 il Patrimonio Netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta a 10,28 milioni di Euro di cui 8,0 milioni per capitale sociale e 2,28 milioni per totale di riserve patrimoniali. L indice di solvibilità, rappresentato dal rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2013, è di 4,07. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Alla scadenza il presente contratto di Assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno. AVVERTENZA: Qualora non voglia il rinnovo, il Contraente dovrà inviare disdetta all Assicuratore a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima della scadenza. In caso di mancata disdetta il contratto si rinnova di anno in anno. Si rinvia al singolo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione della Sezione per gli aspetti di dettaglio 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Per maggiori informazioni in merito al contenuto delle coperture assicurative si vedano gli articoli specifici delle Condizioni Generali di Assicurazione delle singole sezioni. AVVERTENZA: limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell Indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli specifici delle Condizioni Generali di Assicurazione delle singole sezioni. AVVERTENZA: massimali, franchigie, scoperti e carenza Le presenti sezioni prevedono sia un massimale e un limite di indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli specifici delle Condizioni Generali di Assicurazione delle singole sezioni. FRANCHIGIE E SCOPERTI: Il presente contratto prevede franchigie e scoperti. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia 2

3 agli articoli specifici delle Condizioni Generali di Assicurazione delle singole sezioni. 4. Dichiarazioni dell Assicurato e del Contraente in ordine alle circostanze del Rischio - Nullità AVVERTENZA Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze di Rischio rese in sede di conclusione della presente Assicurazione potrebbero comportare gli effetti previsti dagli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione delle singole Sezioni, ivi compresa la mancata corresponsione della Prestazione oggetto della Polizza. 5. Aggravamento e diminuzione del Rischio L Assicurato deve dare immediatamente comunicazione scritta, secondo le modalità indicate nelle varie Sezioni, a NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia agli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione, delle singole Sezioni. 6. Premi Il pagamento del Premio può essere effettuato per mezzo di bonifico bancario o con le modalità indicate sul sito Per maggiori informazioni, si rinvia agli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione delle singole Sezione. 7. Rivalse AVVERTENZA Ai sensi dell art del codice civile, l assicuratore che ha pagato l indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell ammontare di essa, nei diritti dell assicurato verso i terzi responsabili. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA L Assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto. Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso, si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione delle Sezioni. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dall Assicurazione I diritti derivanti dal presente contratto di Assicurazione, diversi dal diritto al pagamento del Premio, si prescrivono in 2 (due) anni ai sensi dell art del Codice Civile. La prescrizione decorre dal giorno in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di Sinistro, l Assicurato, a pena di decadenza dal diritto alla Prestazione, deve darne tempestivo avviso scritto all Assicuratore secondo i termini e le modalità indicati all art. 12, e fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. 10. Legge applicabile Al presente contratto di Assicurazione si applica la Legge italiana. 11. Regime fiscale Il presente contratto di Assicurazione è soggetto all imposta assicurativa sui premi, come indicato nelle singole Sezioni. B. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione della Prestazione (indennizzo) AVVERTENZA: modalità e termini per la denuncia del Sinistro In caso di Sinistro, l Assicurato deve darne tempestivo avviso all Assicuratore. Per maggiori informazioni 3

4 relativamente alle procedure di denuncia del Sinistro e di liquidazione della Prestazione si rinvia agli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione delle singole Sezioni. 13. Reclami Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - UFFICIO RECLAMI Via Lanzo, Borgaro Torinese (TO) Tel: Fax: reclami@nobisassicurazioni.it Nel caso l esponente (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi) non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi a: IVASS - Servizio Tutela Utenti Via del Quirinale, ROMA Oppure Fax / Il reclamo presentato, all Impresa di assicurazione o all IVASS, deve contenere: a) nome, cognome e domicilio della reclamante, b) l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato, c) breve descrizione del motivo di lamentela, d) copia del reclamo presentato all Impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa, e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Non rientrano nella competenza dell IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata adita l Autorità Giudiziaria. Si ricorda che permane la facoltà, in capo all esponente, di adire l Autorità Giudiziaria. I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore vanno invece presentati direttamente all IVASS. L IVASS riporta sul suo sito Internet le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico al quale i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie in merito alla trattazione del reclamo. Informativa in corso di contratto L Impresa di assicurazione si impegna nei confronti del Contraente /Assicurato a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Legale Il Presidente Salvatore Passaro 4

5 DEFINIZIONI Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Assicurazione - Il contratto di assicurazione. Contraente - Il soggetto che stipula l'assicurazione. Franchigia - L'importo che in caso di sinistro il Contraente o l'assicurato tiene comunque a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo. Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A Indennizzo - La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Polizza - Il documento che prova l'assicurazione. Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Società. Rischio - La probabilità che si verifichi il sinistro Scoperto - Percentuale della somma liquidata a termini di polizza che il Contraente o l'assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro. Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Veicolo/bici- veicoli con due o più ruote, funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo stesso; sono altresì considerati Veicoli le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE GEN - Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt.1892,1893 e 1894 del Cod. Civ. GEN - Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del giorno del pagamento del premio indicato in polizza I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede della Società. GEN - Art. 3 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. GEN - Art. 4 - Aggravamento del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art.1898 del Cod. Civ. GEN - Art. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato ai sensi dell art.1897 del Cod. Civ. e rinuncia al relativo diritto di recesso. GEN - Art. 6- Recesso in caso di sinistro 5

6 Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni, sia dalla polizza colpita da sinistro sia da altre polizze comprendenti analoghe garanzie e stipulate col medesimo Contraente o Assicurato. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. GEN - Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione L assicurazione ha durata annuale ed alla scadenza non si rinnova automaticamente. GEN - Art. 8 - Somme assicurate Le somme assicurate sono quelle riportate sulla singola card. In nessun caso Nobis pagherà una somma superiore a quella indicata sulla singola card. GEN - Art. 9 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Assicurato. GEN - Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana. GEN - Art Foro competente Foro competente, a scelta della Parte attrice, può essere quello dell'autorità Giudiziaria competente per il luogo dove ha sede la Direzione della Compagnia, o quello dell Intermediario cui è assegnata la polizza o dove l Assicurato ha la sua residenza. GEN - Art Assicurazione stipulata indipendentemente da ogni obbligo di legge La presente polizza è stipulata indipendentemente da ogni obbligo di legge e rimarrà in vigore anche nel caso in cui tale obbligatorietà risultasse o fosse stabilita successivamente. DEFINIZIONI SPECIFICHE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI Infortunio: Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. Invalidità permanente: Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta. Ricovero: Degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento. INF - Art 1 Oggetto dell assicurazione L Assicurato titolare della card sottoscritta dalla federazione Ciclistica Italiana, potrà usufruire di un rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenze degli infortuni occorsi durante l utilizzo della sua bicicletta, sia per effetto di collisione con altri veicoli che derivati da cadute accidentali; le spese saranno rimborsate con un massimale annuo di Euro 1.000,00 per anno e per sinistro con uno scoperto pari al 10% con il minimo di Euro 6

7 200,00 per sinistro. La garanzia riguarda l infortunio che ha come conseguenza le spese per: a) gli accertamenti diagnostici; b) gli onorari per visite di medici generici e/o specialisti, nonché, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all' intervento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesici applicati durante l' intervento; c) i medicinali, i trattamenti fisioterapici, rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), entro il limite del 50% della somma assicurata; e) le rette di degenza; f) l acquisto o il noleggio, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione; g) il trasporto dell Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l Istituto di Cura o ambulatorio entro il limite del 20% della somma assicurata. Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, dopo la presentazione delle relative notule, distinte e ricevute di pagamento in originale debitamente quietanzate, previa deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di 200,00 per ogni infortunio, che rimane a carico dell Assicurato. Qualora l Assicurato si avvalga delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale - in forma diretta o indiretta - oppure di altre forme di assistenza sanitaria, la Società sarà tenuta a rimborsare i tickets, nonché le spese mediche rimaste a suo carico, fino alla concorrenza della somma assicurata e senza applicazione di alcuno scoperto. A titolo esemplificativo e non limitativo sono comprese le cadute accidentali avvenute anche a seguito di: - asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori; - colpi di sole, di calore e di freddo, assideramento o altri effetti della temperatura, grandine, vento e le folgorazioni; - malore e/o incoscienza; - imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave; - tumulti popolari, atti di vandalismo, terrorismo, attentati, aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale ai quali l Assicurato non abbia preso parte attiva e volontaria, INF - Art 2 - Rinuncia alla rivalsa La Compagnia rinuncia a favore dell Assicurato o degli aventi diritto ad ogni azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto. INF - Art 3 - Validità territoriale L assicurazione vale per gli Infortuni avvenuti in ogni Paese del Mondo con l intesa che gli accertamenti del grado di Invalidità Permanente nonché la liquidazione dei relativi sinistri saranno fatti in Italia ed in euro. Delimitazioni INF - Art 4 - Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni conseguenti: 7

8 - alla partecipazione a corse e gare salvo che si tratti di regolarità pura; - a stato di ubriachezza; - all uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; Sono inoltre esclusi dall assicurazione: - gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo e le rotture sottocutanee dei tendini; salvo che siano causate da un fattore esterno; - inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra e terremoti; - trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell atomo naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.). INF - Art 5- Persone non assicurabili - Cessazione delle garanzie Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., infermità mentali, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute. L assicurazione cessa con il loro manifestarsi. INF - Art 60 - Limiti d età Cessazione delle garanzie L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio. Norme in caso di sinistro INF - Art 7 - Obblighi La denuncia dell infortunio con l indicazione delle cause che lo determinarono corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Sede della Compagnia o all Intermediario al quale è assegnata la polizza, entro quindici giorni dall infortunio o dal momento in cui il Contraente o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità o comunque non oltre un anno dalla data di cessazione della polizza. Quando l infortunio abbia cagionato la morte dell Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso scritto alla Compagnia. L Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire la visita di medici della Compagnia e qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato stesso. Devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della copia della cartella clinica. Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell Assicurato. INF - Art 8 - Criteri di indennizzabilità La Compagnia corrisponde l indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. Se l infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile in quanto imputabile a condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute. INF - Art 9 - Controversie In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, o sul grado e durata dell inabilità temporanea, nonché sulla liquidabilità delle indennità o sulla misura dei rimborsi, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio 8

9 dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall Assicurato, entro 30 giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Compagnia e deve essere fatta per iscritto con l indicazione del medico designato. Entro 30 giorni la Compagnia comunicherà all Assicurato il nome del proprio medico designato. Il Collegio Medico risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la Sede della Compagnia stessa o presso la Sede dell Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico, ove ne riscontri l opportunità, di rinviare l accertamento definitivo dell Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei Medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. INF - Art 10 - Pagamento dell indennizzo La Compagnia si impegna: - a sottoporre a visita per la valutazione dei postumi l infortunato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di guarigione clinica risultante dal certificato del medico curante; - a proporre l offerta di indennizzo o a contestare l indennizzo stesso dalla visita dell Assicurato presso il proprio fiduciario, salvo che quest ultimo non ritenga ancora consolidati i postumi permanenti; - ricevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazione medica, ricevute o fatture di pagamento in originale) espletate tutte le indagini richieste e verificata la validità delle garanzie, la Compagnia si impegna a provvedere al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della quietanza debitamente sottoscritta dall Assicurato. Qualora non ci sia immediato accordo fra le Parti sull ammontare dell indennizzo, la Compagnia, nell attesa che questo sia determinato dal Collegio Medico, provvederà al pagamento dell importo da essa stimato, salvo eventuale conguaglio successivo alla decisione del suddetto Collegio Medico. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE RCG - Art. 1 - Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato titolare della Card Urban Bike, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi durante ed esclusivamente l attività di ciclista, per: - morte e lesioni personali; - distruzione o deterioramento di cose; in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione al rischio descritto in polizza. RCG - Art. 2 - Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a); c) tutti coloro che indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione. 9

10 RCG - Art. 3 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.T. La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni: 1) alle cose che l'assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo; 2) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; 3) da furto; 4) a cose di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt bis 1786 del C.C.; RCG - Art. 4 - Estensione territoriale ai fini della garanzia RCT La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero. RCG - Art. 5 - Massimale - Pluralità di assicurati-scoperto Il massimale stabilito in polizza perla garanzia R.C.T. è pari a ,00; il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. Si intende fissato lo scoperto a carico dell Assicurato pari al 10% con il minimo di euro 200,00. RCG - Art. 6 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art C.C.). Deve inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Se l'assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art C.C.). RCG - Art. 7- Altre assicurazioni In caso di sinistro l Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; parimenti deve darne avviso a tutti gli altri assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.). 10

11 SEZIONE COLLISION Definizioni specifiche: Collision: qualsiasi evento accidentale accaduto all Assicurato durante la circolazione in bicicletta a seguito di urto con un veicolo a motore identificato che provochi il danneggiamento o la distruzione della bicicletta condotta dall Assicurato al momento del sinistro Veicolo/bici - veicoli con due o più ruote, funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo stesso; sono altresì considerati Veicoli le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare COL - Art. 1 Oggetto dell Assicurazione L Assicuratore riconosce ad ogni Assicurato titolare della card un Indennizzo per il danno materiale e diretto subito in conseguenza al verificarsi di un Sinistro alla bicicletta condotta dall Assicurato per Collision, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, con particolare ma non esclusivo riferimento a quanto indicato nei successivi artt. 2 Massimali e Scoperti e 3 Esclusioni. COL - Art. 2 - Massimali e Scoperti La copertura per la garanzia Collision prevede un Massimale pari a Euro 600,00 (seicento) per Sinistro e per la durata della copertura assicurativa. Per la garanzia Collision la prestazione sarà riconosciuta previa detrazione di uno Scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di Euro 200,00. COL - Art. 3 Esclusioni La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da: a) dolo dell'assicurato ; b) danni estetici quali graffi, macchie e piccoli bolli, ammaccature e urti; c) danni dovuti a normale usura o come conseguenza di uso improprio della bicicletta rispetto a quanto previsto dalle norme di utilizzo del costruttore; d) danni derivati da gare su pista e gare di velocità; e) danni o difetti imputabili a vizio di costruzione o derivanti dalla mancanza di manutenzione ordinaria o straordinaria del Veicolo Assicurato; f) danni causati da atti di vandalismo e/o imbrattamento; g) foratura dello pneumatico o rottura della catena se non conseguenza diretta della collisione; COL - Art. 4- Estensione Territoriale La copertura assicurativa descritta in Polizza ha validità in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Paesi dell Unione Europea e Confederazione Svizzera. COL - Art. 5- Beneficiario della Prestazione Beneficiario irrevocabile della Prestazione è l Assicurato. COL - Art. 6 - Modalità di denuncia del Sinistro In caso di Sinistro subito dal Veicolo Assicurato per cui è attivata la copertura assicurativa, l Assicurato deve, immediatamente darne avviso al Contraente e comunque, se impossibilitato per cause di forza maggiore a provvedervi immediatamente, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni dal verificarsi del Sinistro. 11

12 Ai sensi dell art C.C., l Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all Assicuratore in caso di Sinistro, può comportare, ai sensi dell art C.C., la perdita o la riduzione del diritto alla Prestazione. Il Contraente/Assicurato, in caso di Collision, prima di effettuare qualsiasi intervento sul Veicolo Assicurato, deve darne immediata comunicazione all Assicuratore a mezzo all indirizzo sinistri@nobisassicurazioni.it o tramite altro sistema informatico (piattaforma web) fornendo i seguenti dati: - dati identificativi del Contraente; - dati anagrafici e recapiti (indirizzo, numero telefonico e/o di cellulare, indirizzo e mail) dell Assicurato; - copia della documentazione contrattuale di Assicurazione (Modulo di Adesione) sottoscritta dall Assicurato. - diagnosi del danno (descrizione del danno, causa dello stesso, fotografie, riparabilità del danno, ecc.); - preventivo per la riparazione o sostituzione della bicicletta coinvolta nel sinistro e ogni altro ulteriore dato eventualmente richiesto dall Assicuratore per adempiere alla Prestazione; ogni documentazione che attesti le cause e la dinamica del Sinistro compresi eventuali documenti rilasciati dalla pubblica Autorità, copia del documento di contestazione amichevole o del verbale delle Autorità intervenute o di altro documento comprovante in caso di sinistro da circolazione stradale che abbia coinvolto il Veicolo Assicurato L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura. A tal fine, l Assicurato ed il Contraente sono tenuti a conservare a disposizione dell Assicuratore la bicicletta danneggiata presso un centro individuato da Nobis sino alla definizione del Sinistro. L Assicuratore non potrà provvedere alla Prestazione e non sarà tenuto alla stessa nel caso di mancata consegna da parte dell Assicurato dei documenti richiesti. COL - Art. 7 - Cessione dei diritti L Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dall Assicurazione e dalla copertura assicurativa, salvo diverso accordo scritto con l Assicuratore. COL - Art. 8 - Prescrizione I diritti dell Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art del Codice Civile). Glossario specifico per l assistenza SEZIONE ASSISTENZA Assistenza: assicurazione rientrante nel ramo 18 di cui all' art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 Settembre 2005, n. 209, che consiste nell'offrire un aiuto immediato all'assicurato che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito entro i limiti convenuti nel contratto Abitazione: Assicurato: la residenza anagrafica in Italia della persona fisica la persona fisica il cui interesse è protetto dall assicurazione Assicurazione: il contratto di assicurazione 12

13 Estensione territoriale: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Polizza: Sinistro: il documento che prova l assicurazione il verificarsi dell evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Struttura Organizzativa: la struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza. Veicolo/bici: veicoli con due o più ruote, funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo stesso; sono altresì considerati Veicoli le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare PACCHETTO ASSISTENZA Norme che regolano la sezione assistenza Consulenza medica telefonica h24 Qualora l Assicurato necessiti valutare il proprio stato di salute, potrà contattare 24h24 i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. Consegna farmaci presso l abitazione Qualora l Assicurato sia immobilizzato a seguito di grave infortunio conseguente ad incidente in bici, e per le cure del caso, necessiti, secondo prescrizione medica, di specialità medicinali (sempre che commercializzate in Italia), la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed alla consegna dei farmaci. Restano a carico dell Assicurato i costi di acquisto dei medicinali. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte per anno assicurativo. Piano di assistenza medica domiciliare post-infortunio A seguito di ricovero ospedaliero, per grave infortunio conseguente ad incidente in bici, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare un piano di assistenza domiciliare post-dimissioni, con invio di un medico a domicilio, 1 volta a settimana per un periodo massimo di 15 giorni. Informazioni sanitarie e farmaceutiche Il servizio è operante dalle ore 9.00 alle ore dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali. 13

14 L Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa: - indirizzi di ospedali, cliniche, farmacie, centri specializzati del capoluogo/regione di residenza dell Assicurato; - indirizzi degli uffici competenti per l espletamento di pratiche e richiesta di documenti; - informazioni per l assistenza sanitaria all estero. Potrà richiedere inoltre alla Struttura Organizzativa, per i medicinali commercializzati in Italia, informazioni su: - loro composizione; - equivalenze di prodotti farmaceutici in commercio; - posologie consigliate dalle Case farmaceutiche; - eventuali controindicazioni. Segnalazione Centri Specialistici (Prestazione fornita dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali). Qualora l'assicurato debba sottoporsi ad intervento chirurgico, potrà ottenere ogni informazione telefonando alla Struttura Organizzativa che, previa approfondita analisi del quadro clinico del paziente e sentito eventualmente il medico curante, individua e segnala un centro ospedaliero attrezzato in Italia o all estero. Informazioni per viaggiare in compagnia del cane o del gatto Il servizio è operante dalle ore 9.00 alle ore dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali. L Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa qualora necessitasse informazioni relative a: - possibilità di viaggiare in compagnia dell'animale; - documentazione per viaggi all estero (passaporto europeo, identificazione, vaccinazioni ecc..). - malattie presenti nelle zone dove si è diretti in compagnia dell animale; - informazioni su residenze e alberghi per animali domestici in Italia; - consigli sull alimentazione; - farmacie veterinarie. Servizio informazioni meteo L Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa le informazioni sulla situazione meteo in Italia e all estero. Assistenza in città (entro 100 km dal luogo di residenza): Accompagnamento ciclista e veicolo A seguito di incidente o guasto del Veicolo, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso idoneo per trasportare l Assicurato e la bici (se il ciclista non necessita di ambulanza), fino al luogo di destinazione, entro una distanza massima di 40 km dal luogo dell immobilizzo. La prestazione si intende operante fino ad un massimo di 3 volte l anno e di 200,00 IVA inclusa complessivi. Ambulanza per trasporto, eccetto trasporto primario di urgenza (118) Qualora l Assicurato sia ferito in modo lieve, a seguito di incidente in bici, e necessiti di un trasporto in ambulanza fino ad un centro ospedaliero o fino alla sua abitazione, entro un raggio di 100 km, la Struttura Organizzativa provvederà, su richiesta dell Assicurato, ad inviare l ambulanza tenendo i costi a suo carico, per 14

15 sinistro e per un massimo di 3 volte per anno assicurativo. Non danno luogo alla prestazione i trasporti per terapie continuative. Recupero bici in caso di ricovero A seguito di incidente per cui si rende necessario l intervento del servizio di soccorso pubblico (118) o del trasporto in ambulanza disposto dalla Struttura Organizzativa, con conseguente trasferimento dell Assicurato in ospedale, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo idoneo di soccorso (furgone o carro attrezzi) per il trasporto della sola bici alla residenza/domicilio dell Assicurato o ad altra destinazione da questi indicata, entro 40 km dal luogo dell immobilizzo. La prestazione opera per un massimo di 3 volte l anno e fino ad un massimo di 200,00 complessivi. Trasmissione messaggi urgenti In caso l Assicurato, a seguito di incidente in bici, sia oggettivamente impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a familiari residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà all inoltro di tali messaggi. PACCHETTO ASSISTENZA PLUS Consulenza medica telefonica h24 Qualora l Assicurato necessiti valutare il proprio stato di salute, potrà contattare 24h24 i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. Consegna farmaci presso l abitazione Qualora l Assicurato sia immobilizzato a seguito di grave infortunio conseguente ad incidente in bici, e per le cure del caso, necessiti, secondo prescrizione medica, di specialità medicinali (sempre che commercializzate in Italia), la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed alla consegna dei farmaci. Restano a carico dell Assicurato i costi di acquisto dei medicinali. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte per anno assicurativo. Piano di assistenza medica domiciliare post-infortunio A seguito di ricovero ospedaliero, per grave infortunio conseguente ad incidente in bici, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare un piano di assistenza domiciliare post-dimissioni, con invio di un medico a domicilio, 1 volta a settimana per un periodo massimo di 15 giorni. Informazioni sanitarie e farmaceutiche Il servizio è operante dalle ore 9.00 alle ore dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali. L Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa: - indirizzi di ospedali, cliniche, farmacie, centri specializzati del capoluogo/regione di residenza dell Assicurato; - indirizzi degli uffici competenti per l espletamento di pratiche e richiesta di documenti; - informazioni per l assistenza sanitaria all estero Potrà richiedere inoltre alla Struttura Organizzativa, per i medicinali commercializzati in Italia, informazioni su: - loro composizione; - equivalenze di prodotti farmaceutici in commercio; - posologie consigliate dalle Case farmaceutiche; - eventuali controindicazioni. 15

16 Segnalazione Centri Specialistici (Prestazione fornita dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali). Qualora l'assicurato debba sottoporsi ad intervento chirurgico, potrà ottenere ogni informazione telefonando alla Struttura Organizzativa che, previa approfondita analisi del quadro clinico del paziente e sentito eventualmente il medico curante, individua e segnala un centro ospedaliero attrezzato in Italia o all estero. Informazioni per viaggiare in compagnia del cane o del gatto Il servizio è operante dalle ore 9.00 alle ore dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali. L Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa qualora necessitasse informazioni relative a: - possibilità di viaggiare in compagnia dell'animale; - documentazione per viaggi all estero (passaporto europeo, identificazione, vaccinazioni ecc..). - malattie presenti nelle zone dove si è diretti in compagnia dell animale; - informazioni su residenze e alberghi per animali domestici in Italia; - consigli sull alimentazione; - farmacie veterinarie. Servizio informazioni meteo L Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa le informazioni sulla situazione meteo in Italia e all estero. Assistenza in città (entro 100 km dal luogo di residenza): Accompagnamento ciclista e Veicolo A seguito di incidente o guasto del Veicolo, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso idoneo per trasportare l Assicurato e la bici (se il ciclista non necessita di ambulanza), fino al luogo di destinazione, entro una distanza massima di 40 km dal luogo dell immobilizzo. La prestazione si intende operante fino ad un massimo di 3 volte l anno e di 200,00 IVA inclusa complessivi. Ambulanza per trasporto, eccetto trasporto primario di urgenza (118) Qualora l Assicurato sia ferito in modo lieve, a seguito di incidente in bici, e necessiti di un trasporto in ambulanza fino ad un centro ospedaliero o fino alla sua abitazione, entro un raggio di 100 km, la Struttura Organizzativa provvederà, su richiesta dell Assicurato, ad inviare l ambulanza tenendo i costi a suo carico, per sinistro e per un massimo di 3 volte per anno assicurativo. Non danno luogo alla prestazione i trasporti per terapie continuative. Recupero bici in caso di ricovero A seguito di incidente per cui si rende necessario l intervento del servizio di soccorso pubblico (118) o del trasporto in ambulanza disposto dalla Struttura Organizzativa, con conseguente trasferimento dell Assicurato in ospedale, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo idoneo di soccorso (furgone o carro attrezzi) per il trasporto della sola bici alla residenza/domicilio dell Assicurato o ad altra destinazione da questi indicata, entro 40 km dal luogo dell immobilizzo. La prestazione opera per un massimo di 3 volte l anno e fino ad un massimo di 200,00 complessivi. Trasmissione messaggi urgenti In caso l Assicurato, a seguito di incidente in bici, sia oggettivamente impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a familiari residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà all inoltro di tali messaggi. 16

17 Assistenza fuori città (oltre 100 km dal luogo di residenza): Rientro del ciclista con il Veicolo In caso di incidente con il Veicolo, con ricovero ospedaliero, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio di rientro all abitazione, mettendo a disposizione un biglietto di viaggio di sola andata per l Assicurato e la bici, in treno o se il viaggio supera le sei ore in aereo (classe economica) o altro mezzo idoneo, tenendo a proprio carico i relativi costi fino ad un massino di 350,00 (IVA inclusa) per anno assicurativo. Pernottamento alberghiero A seguito di furto o guasto del Veicolo, che ne comporti l immobilizzo, avvenuti ad oltre 100 km dall abitazione dell Assicurato, qualora l orario non consenta a quest ultimo di usufruire di alcun mezzo di trasporto pubblico, la Struttura Organizzativa prenoterà un pernottamento alberghiero (prima colazione e deposito della bici immobilizzata inclusi) in un hotel del luogo, fino ad un massimo di 150,00 (IVA inclusa) per sinistro e per anno assicurativo. Recupero del Veicolo in caso di ricovero A seguito di incidente per cui si rende necessario l intervento del servizio di soccorso pubblico (118), con conseguente trasferimento del ciclista in ospedale, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo idoneo (furgone o carro attrezzi) per il trasporto della sola bici presso la destinazione scelta dall Assicurato, entro 100 km dal luogo dell immobilizzo. La prestazione opera per un massimo di 3 volte l anno e fino ad un massimo di 350,00 (IVA inclusa) complessivi. Viaggio di un familiare In caso di ricovero ospedaliero dell Assicurato a seguito di incidente in bici, e qualora in assenza di un proprio congiunto sul posto, richieda di essere raggiunto da un familiare, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio del familiare mettendo a disposizione di quest ultimo un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in treno (1 classe) o se il viaggio supera le sei ore in aereo (classe economica) e tenendo a proprio carico i relativi costi fino all importo di 350,00 (IVA inclusa). Sono escluse le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare e qualsiasi altre spesa al di fuori di quelle sopra indicate. ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni di seguito descritte, valgono inoltre le seguenti condizioni generali: a) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo, radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni b) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. c) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all estero nel corso dell anno di validità della polizza è di 60 giorni. 17

18 d) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. e) Il diritto alle assistenze fornite dall Impresa decade qualora l Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. f) Qualora l Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. g) Ogni diritto nei confronti dell Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all art del Codice Civile. Inoltre l Assicurazione non è operante in tutti i casi in cui l intervento non sia stato autorizzato dalla Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze. ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell anno, 24h/24, di tutti gli assicurati che chiameranno il numero verde: dall'italia e dall'estero In caso d impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. 02/ In ogni caso dovrà comunicare con precisione: 1. Il tipo di assistenza di cui necessita 2. Nome e Cognome 3. Indirizzo del luogo in cui si trova 4.Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. 18

19 ALLEGATI CARD Urban Bike è disponibile in quattro combinazioni di garanzia: UrbanBike Basic : Infortuni, RC, Assistenza UrbanBike Basic Plus: Infortuni, RC, Assistenza Plus UrbanBike Gold: Infortuni, Rc, Collision, Assistenza base UrbanBike Gold Plus : Infortuni, RC, Collision, Assistenza Plus 19

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