CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI - FINANZIATA TARIFFA CP28

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1 CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI - FINANZIATA TARIFFA CP28 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA per i casi di Decesso Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia - Ricovero Ospedaliero - Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia - Perdita Involontaria d Impiego IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: Nota Informativa per la Copertura Caso Morte; Nota Informativa per le Coperture Danni: Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia - Ricovero Ospedaliero - Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia - Perdita Involontaria d Impiego Condizioni di Assicurazione; Glossario; Informativa sulla Privacy e sulle Tecniche di Comunicazione a Distanza; Modulo di Adesione. DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI ADESIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Avipop Vita S.p.A. Avipop Assicurazioni S.p.A. Gruppo Aviva

2 1. NOTA INFORMATIVA CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA A PRESTITI - FINANZIATA Copertura Caso Morte: Temporanea in Caso di Morte in forma Collettiva a Premio Unico ed a Capitale Decrescente Polizza Collettiva nr.. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. L Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI AVIPOP VITA S.p.A, Impresa di Assicurazione del Gruppo AVIVA, ha sede legale e direzione generale in Via A. Scarsellini Milano Italia. Numero di telefono: 02/27751 sito internet: Indirizzo di posta elettronica: per informazioni di carattere generale: assunzione_vita@avivaitalia.it per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@avivaitalia.it AVIPOP VITA S.p.A, è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Provvedimento ISVAP nr del 12/6/2009. Iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione n Iscrizione all albo dei gruppi assicurativi n INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA DI ASSICURAZIONE In base al ultimo bilancio approvato, l ammontare del patrimonio netto di AVIPOP VITA S.p.A. è pari a Euro ,00, di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro ,00 (i.v.) e le Riserve Patrimoniali a Euro ,00. Il nuovo capitale sociale iscritto al Registro delle Imprese in data 17 febbraio 2012 ammonta a Euro ,00. L indice di solvibililità dell Impresa di Assicurazione riferito alla gestione vita è pari a 116,25%. L indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE La presente Nota Informativa si riferisce ad un Contratto di Assicurazione in forma collettiva ad adesione facoltativa operante in applicazione di una Convenzione che la Contraente ha stipulato con AVIPOP VITA S.p.A.. La prestazione in caso di decesso, indicata di seguito è operante per tutta la Durata della Copertura Assicurativa intendendosi per tale l arco di tempo che intercorre tra la Data di decorrenza e la Data di scadenza della Copertura Assicurativa. La durata della Copertura Assicurativa è espressa in mesi interi e coincide sempre con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (anche in caso di successiva modifica della stessa), nel limite minimo di 1 anno e massimo di 10 anni. La durata del Contratto di Finanziamento è comunicata all Impresa di Assicurazione dalla Contraente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all originario piano di ammortamento del Finanziamento. Pagina 1 di 8

3 Più precisamente la Polizza Collettiva prevede: come Contraente la Banca che ha erogato il Finanziamento; tante Coperture Assicurative (Contratti di Assicurazione) quanti sono i clienti della Contraente intestatari di Finanziamenti che abbiano deciso di aderire; per ogni Assicurato cui corrisponderà una singola posizione individuale una prestazione iniziale assicurata pari all importo totale del Finanziamento richiesto. In caso di cointestazione del finanziamento, possono essere assicurate fino a quattro persone fisiche per ciascun Contratto di Finanziamento: con la possibilità di ripartire la somma assicurata in proporzioni di volta in volta definibili fra i cointestatari; oppure: ogni cointestatario potrà essere assicurato pro quota (con capitale assicurato in parti uguali); oppure: uno dei cointestatari potrà essere assicurato per l importo totale del Finanziamento richiesto. Nel caso di più Assicurati cointestatari del medesimo Finanziamento, la mancata accettazione da parte dell Impresa di Assicurazione dell ammissione alla Copertura Assicurativa soltanto nei confronti di uno degli stessi, non pregiudica l efficacia dell Assicurazione per i rimanenti Assicurati, a condizione che il totale della somma assicurata sia pari all importo totale del finanziamento e che sia rispettato quanto previsto per l assunzione della Copertura Assicurativa. Il Contratto di Assicurazione prevede, nella presente Nota Informativa, la seguente prestazione assicurativa: prestazione in caso di Decesso (valida per tutti gli Assicurati) Nel caso in cui il Decesso dell Assicurato si verifichi nel corso della durata contrattuale, l Impresa di Assicurazione liquida ai Beneficiari la prestazione assicurativa pari al Debito residuo in linea capitale alla data del Decesso, al netto di eventuali rate insolute. La prestazione assicurativa verrà corrisposta previa comunicazione documentata della Contraente. Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura dell Art. 25 PRESTAZIONI ASSICURATE delle Condizioni di Assicurazione. L indennizzo non potrà superare l importo di Euro ,00 per Sinistro; il limite complessivo per Assicurato in caso di intestazione o cointestazione di più Finanziamenti assicurati è pari a Euro ,00. In caso di finanziamenti erogati il cui importo sia superiore al massimale di Euro ,00, gli indennizzi saranno liquidati proporzionalmente in base al rapporto fra tale massimale ed il Finanziamento erogato alla Data di decorrenza della Copertura Assicurativa. In caso di finanziamenti erogati per un importo superiore al massimale di Euro ,00 gli indennizzi saranno liquidati proporzionalmente in base al rapporto fra tale massimale ed il finanziamento erogato. La presente garanzia viene prestata: senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato, salvo le limitazioni previste all Art. 26 ESCLUSIONI delle Condizioni di Assicurazione che possono dar luogo al mancato pagamento della prestazione; per Assicurati di età compresa tra 18 e 70 anni non compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e che alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento abbiano un età non superiore a 75 anni. L Assicurato dovrà leggere attentamente le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di adesione relative alla compilazione del Questionario Sanitario. Pagina 2 di 8

4 4. PREMI La Copertura Assicurativa viene prestata dall Impresa di Assicurazione dietro corresponsione da parte di ogni Assicurato di un premio unico ed anticipato. Il premio è calcolato in percentuale dell importo totale del Finanziamento richiesto. Tale premio viene versato dall Assicurato, al momento dell erogazione del finanziamento e della sottoscrizione del Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva abbinata al Contratto di Finanziamento, mediante trattenuta sul conto corrente dell Assicurato stesso che, a tal fine, ha conferito al Contraente della Polizza Collettiva apposito mandato all incasso. Il costo trattenuto dall Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione, già incluso nel tasso di Premio - riportati all Art. 9 PAGAMENTO DEL PREMIO delle Condizioni di Assicurazione - è pari al 53% del Premio unico versato. La quota parte percepita in media dall intermediario è pari al 94,34% del costo stesso. A titolo esemplificativo per un Premio Unico di Euro 1.000,00, i costi trattenuti dall Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione sono pari a Euro 530,00 di cui Euro 500,00 rappresentano l importo percepito dall Intermediario. In caso di anticipata estinzione totale del Contratto di Finanziamento non dovuta a liquidazione della prestazione in caso di decesso, ovvero nei casi di surroga o di accollo del Finanziamento l Impresa di Assicurazione restituirà all Assicurato, la parte di premio corrispondente al periodo residuo non goduto rispetto alla data di scadenza originaria. In alternativa l Assicurato, su richiesta scritta da inviare all Impresa di Assicurazione, potrà mantenere in vigore la Copertura Assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria. In caso di accollo del Finanziamento non sarà possibile mantenere in vigore la Copertura Assicurativa. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell Art. 10 ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO delle Condizioni di Assicurazione. C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 5. COSTI 5.1 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SULL ASSICURATO COSTI GRAVANTI SUL PREMIO SPESE DI EMISSIONE: l'emissione del presente Contratto non è gravata da alcuna spesa di emissione. COSTO PERCENTUALE: il costo trattenuto dall Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione, già incluso nel Tasso di Premio è pari alla seguente percentuale: Costo % 53% Il costo è calcolato sul Premio unico versato.. I costi per eventuali accertamenti sanitari sono a carico dell Assicurato cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi. *** Pagina 3 di 8

5 Nella seguente tabella viene riportata la quota parte del costo sopra riportato percepita dall Intermediario: Quota-parte del costo retrocessa all Intermediario 94,34% 6. SCONTI Non sono previsti sconti. 7. REGIME FISCALE 7.1 IMPOSTE SUI PREMI I premi di Assicurazione sulla Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. 7.2 DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI Le Assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, e a condizione che l impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal Contratto, danno diritto annualmente ad una detrazione dall imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall Assicurato. Precisamente, ai sensi dell art.15 comma 1 lett. f) del DPR 917/86, relativamente ad ogni periodo di imposta, è consentita una detrazione nella misura del 19% dell onere sostenuto dall Assicurato per i premi relativi alle Assicurazioni di cui sopra versati in tale periodo per un importo complessivamente non superiore ad Euro 1.291,14. L Assicurato avrà dunque diritto ad una detrazione massima pari ad Euro 245,32. Si consideri che concorrono alla determinazione dell importo massimo del premio sul quale calcolare la detrazione sopra menzionata tutti i premi versati dall Assicurato nel periodo d imposta a fronte di: eventuali altre polizze stipulate dopo il : assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte da qualsiasi causa derivante, polizze anche in forma mista per la quota attinente al rischio di morte, polizze che garantiscono il rischio di invalidità permanente da infortunio o da malattia non inferiore al 5% ovvero rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana; eventuali polizze Vita/Infortuni stipulate entro il e sulle quali l Assicurato prosegue il pagamento dei premi nel medesimo periodo di imposta. 7.3 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE Come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa le somme corrisposte a seguito di Decesso in dipendenza del presente Contratto di Assicurazione, non sono assoggettate ad alcuna imposizione fiscale, ai sensi dell art. 6 comma 2 del D.P.R. nr. 917 del 22/12/ DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO Ai sensi dell Art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di Decesso dell Assicurato non rientrano nell asse ereditario e sono esenti da imposte di successione. 7.5 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ Ai sensi dell Art.1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge. Pagina 4 di 8

6 D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 8.1 DECORRENZA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE La Copertura Assicurativa decorre dalle ore del giorno di erogazione del finanziamento a condizione che sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione e sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto. La decorrenza della Copertura Assicurativa è comunicata all Impresa di Assicurazione dalla Contraente. 8.2 EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA La Copertura Assicurativa prevista dal presente Contratto si intende operante con le limitazioni di cui all Art. 26 ESCLUSIONI delle Condizioni di Assicurazione dalle ore 00 del giorno di decorrenza. La copertura assicurativa si intende operante a condizione che l Assicurato abbia pagato il Premio unico ed abbia sottoscritto il Modulo di Adesione. Per maggiori dettagli relativi alla data di decorrenza del Contratto e all efficacia delle Coperture Assicurative si rimanda alla lettura dell Art. 6 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA delle Condizioni di Assicurazione. 8.3 AMBITO DI APPLICAZIONE Può essere assicurato il soggetto coincidente con il Cliente - che abbia ottenuto la concessione di un Finanziamento da parte della Contraente ed abbia aderito facoltativamente alla Polizza Collettiva - sulla cui persona è stipulata la Copertura. E assicurabile ciascuna persona fisica, che: sottoscriva un Contratto di Finanziamento con la Contraente di durata non inferiore a 1 anno e non superiore a 10 anni. Gli importi massimi assicurabili sono riportati al punto 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE che precede; abbia un età compresa tra 18 e 70 anni non compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e che alla data di scadenza originaria del finanziamento non risulti di età superiore a 75 anni. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE La Copertura Assicurativa cessa al verificarsi del primo dei seguenti eventi: in caso di decesso dell Assicurato; alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento; esercizio del diritto di recesso; anticipata estinzione totale del Finanziamento da parte di un Assicurato; surrogazione del Finanziamento ai sensi dell art. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007; accollo del Contratto di Finanziamento, ai sensi dell art del Codice Civile. Nel caso vi siano più Assicurati del medesimo Finanziamento e venga effettuata l anticipata estinzione totale dello stesso in seguito alla liquidazione dell indennizzo per Decesso di un Assicurato, le garanzie cessano per tutti gli altri Assicurati a condizione che sia comunicata all Impresa di Assicurazione l anticipata estinzione totale del Finanziamento: in tal caso l Impresa di Assicurazione restituirà agli altri Assicurati la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto. Gli altri Assicurati avranno comunque la possibilità di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa fino alla scadenza originaria del Finanziamento. Nel caso vi siano più Assicurati del medesimo Finanziamento e venga effettuata l anticipata estinzione totale oppure la surroga o l accollo dello stesso, le garanzie cessano per tutti gli Assicurati: in tal caso l Impresa di Assicurazione restituirà agli Assicurati la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto. In caso di anticipata estinzione totale del Finanziamento oppure di surroga gli Assicurati avranno comunque la possibilità di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa fino alla scadenza originaria del Finanziamento. Pagina 5 di 8

7 Nel caso in cui la Copertura Assicurativa venga mantenuta in vigore gli indennizzi relativi alla stessa saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del finanziamento stesso in base ad un tasso prestabilito dall'impresa di Assicurazione al momento dell anticipata estinzione totale/surroga del Finanziamento. Per maggiori dettagli relativi alla risoluzione del Contratto di Assicurazione si rimanda alla lettura dell Art. 6 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA e dell Art. 10 ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO delle Condizioni di Assicurazione. 10. RISCATTO, RIDUZIONE E PRESTITI La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto e di riduzione del Contratto di Assicurazione e non prevede la concessione di prestiti. 11. DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE L Assicurato può recedere dal Contratto di Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di decorrenza dello stesso recandosi presso la filiale della Contraente ove è stato acceso il Finanziamento e compilando l apposito Modulo di recesso. In alternativa potrà inviare all Impresa di Assicurazione una comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e fotocopia del Modulo di recesso, al seguente indirizzo: AVIPOP VITA S.p.A. Via A. Scarsellini Milano. L eventuale Premio lordo pagato verrà rimborsato all Assicurato per il tramite della Contraente nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Il Premio rimborsato potrà essere utilizzato per ridurre, di pari importo, il Debito residuo dell Assicurato. 12. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONIE 12.1 PAGAMENTI DELL IMPRESA DI ASSICURAZIONE I sinistri devono essere tempestivamente denunciati compilando l apposito Modulo di Denuncia Sinistro reperibile presso la filiale della Contraente, ed inviandolo, con allegata la documentazione prevista, ad AVIPOP VITA S.p.A. - Via A. Scarsellini Milano. Gli aventi causa potranno rivolgersi per informazioni relative ai Sinistri al seguente numero verde: SERVIZIO CLIENTI N Verde dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore e dalle ore alle ore Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati nel Modulo di Denuncia. L Impresa di Assicurazione esegue il pagamento della prestazione entro 30 giorni dalla data di pervenimento della documentazione completa. Per un maggior dettaglio sulla documentazione da consegnare all Impresa di Assicurazione, necessaria a verificare l esistenza dell obbligo di pagamento ed a individuare gli aventi diritto, si rimanda allo specifico Art. 27 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI delle Condizioni di Assicurazione. Si richiama l attenzione dell Assicurato affinché sia sua cura porre i Beneficiari nelle condizioni di produrre la documentazione richiesta dall Impresa a di Assicurazione PRESCRIZIONE Ai sensi dell Art del Codice Civile i diritti derivanti da qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato l evento su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far Pagina 6 di 8

8 valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione. Le Imprese di Assicurazione, in base alla Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, sono obbligate a versare le somme non reclamate a favore dell apposito Fondo istituito dal Ministero dell Economia e delle Finanze. 13. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE In base all art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/05) al Contratto di Assicurazione si applica la legge italiana. 14. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Il Contratto, ogni documento ad esso allegato nonché tutte le comunicazioni in corso di Contratto sono redatti in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione. 15. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all Impresa di Assicurazione AVIPOP VITA S.p.A. SERVIZIO RECLAMI - Via A. Scarsellini Milano telefax indirizzo e mail reclami_vita@avivaitalia.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a ISVAP Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale Roma telefono I reclami indirizzati all ISVAP dovranno contenere: i dati del reclamante, l individuazione del soggetto di cui si lamenta l operato ed il motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall Impresa di Assicurazione ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 16. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE L Impresa di Assicurazione comunica per iscritto all Assicurato, in occasione della prima comunicazione prevista dalla normativa vigente da inviare all Assicurato stesso, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche per effetto di modifiche alla normativa intervenute successivamente alla conclusione del Contratto stesso. Per l aggiornamento dei dati relativi alla situazione patrimoniale dell Impresa di Assicurazione, di cui al punto 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA, si rimanda al sito internet dell Impresa all indirizzo COMUNICAZIONI DELL ASSICURATO ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE Le comunicazioni dell Assicurato possono essere fatte pervenire, oltre che direttamente all Impresa di Assicurazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad AVIPOP VITA S.p.A. Via A. Scarsellini Milano anche alla Contraente presso cui è appoggiato il Contratto di Assicurazione. 18. CONFLITTO DI INTERESSI AVIPOP VITA S.p.A., è controllata al 100% da AVIPOP ASSICURAZIONI S.p.A.. AVIPOP ASSICURAZIONI S.p.A. è partecipata al 50,001% da Aviva Italia Holding S.p.A. ed al 49,99% da Holding di Partecipazioni Finanziarie Banco Popolare S.p.A.. Il prodotto viene distribuito dalle Banche del Gruppo Banco Popolare e pertanto esiste conflitto di interessi. L Impresa di Assicurazione, opera in ogni circostanza in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli Assicurati il miglior risultato possibile. * * * Pagina 7 di 8

9 AVIPOP VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Stefano Longo Data ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2012 Pagina 8 di 8

10 1. NOTA INFORMATIVA CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA A PRESTITI - FINANZIATA Coperture Danni: - Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia - Ricovero Ospedaliero - Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia - Perdita Involontaria d Impiego Polizza Collettiva nr.. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. L Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI AVIPOP ASSICURAZIONI S.p.A, Impresa di Assicurazione del Gruppo AVIVA, ha sede legale e direzione generale in Via A. Scarsellini Milano Italia. Numero di telefono: 02/27751 sito internet: Indirizzo di posta elettronica: per informazioni di carattere generale: assunzionedanni_bancassurance@avivaitalia.it per informazioni relative alle liquidazioni: sinistri_bancassurance@avivaitalia.it AVIPOP ASSICURAZIONI S.p.A. è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n del 9/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) Iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione n Iscrizione all albo dei gruppi assicurativi n INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA DI ASSICURAZIONE Dall ultimo bilancio approvato, l ammontare del patrimonio netto di AVIPOP ASSICURAZIONI S.p.A. è pari a Euro ,00 di cui Euro ,00 di Capitale Sociale (i.v.) e Euro ,00 di Riserve Patrimoniali. Il nuovo capitale sociale iscritto al Registro delle Imprese in data 15 marzo 2012 ammonta a Euro ,00. L indice di solvibililità dell Impresa di Assicurazione riferito alla gestione danni è pari a 132,55%. L indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il Contratto di Assicurazione non prevede tacito rinnovo e le Coperture Assicurative cessano nei casi previsti all Art. 6 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA delle Condizioni di Assicurazione. Le prestazioni, indicate di seguito sono operanti per tutta la Durata delle Coperture Assicurative intendendosi per tale l arco di tempo che intercorre tra la Data di decorrenza e la Data di scadenza delle Coperture Assicurative. La durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi e coincide sempre con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (anche in caso di successiva modifica della stessa), nel limite di 1 anno e massimo di 10 anni La garanzia Perdita d Impiego ha termine, in ogni caso, alla data di pensionamento. La durata del Contratto di Finanziamento è comunicata all Impresa di Assicurazione dalla Contraente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, le Coperture Assicurative resteranno comunque commisurate, sia per le prestazioni che per la durata, all originario piano di ammortamento del Finanziamento. Pagina 1 di 9

11 3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI La presente Nota Informativa si riferisce ad un Contratto di Assicurazione in forma collettiva ad adesione facoltativa operante in applicazione di una Convenzione che la Contraente ha stipulato con AVIPOP ASSICURAZIONI S.p.A.. Più precisamente la Polizza Collettiva prevede: come Contraente la Banca che ha erogato il Finanziamento; tante Coperture Assicurative (Contratti di Assicurazione) quanti sono i clienti della Contraente intestatari di Finanziamenti che abbiano deciso di aderire; per ogni Assicurato cui corrisponderà una singola posizione individuale una prestazione iniziale assicurata pari all importo totale del Finanziamento richiesto. In caso di cointestazione del finanziamento, possono essere assicurate fino a quattro persone fisiche per ciascun Contratto di Finanziamento: con la possibilità di ripartire la somma assicurata in proporzioni di volta in volta definibili fra i cointestatari; oppure: ogni cointestatario potrà essere assicurato pro quota (con capitale assicurato in parti uguali); oppure: uno dei cointestatari potrà essere assicurato per l importo totale del Finanziamento richiesto. Nel caso di più Assicurati cointestatari del medesimo Finanziamento, la mancata accettazione da parte dell Impresa di Assicurazione dell ammissione alle Coperture Assicurative soltanto nei confronti di uno degli stessi, non pregiudica l efficacia dell Assicurazione per i rimanenti Assicurati, a condizione che il totale della somma assicurata sia pari all importo totale del finanziamento e che sia rispettato quanto previsto per l assunzione delle Coperture Assicurative. Il Contratto di Assicurazione, nella presente Nota Informativa, prevede le seguenti prestazioni assicurative: prestazione in caso di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia (valida per tutti gli Assicurati) prestazione in caso di Ricovero Ospedaliero (valida per chi non esercita alcuna attività lavorativa e per i dipendenti pubblici) prestazione in caso di Perdita d Impiego (valida solo per i lavoratori dipendenti del settore privato) prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia (valida solo per i lavoratori autonomi) PRESTAZIONE IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA In caso di infortunio o malattia dell'assicurato che comportino un Invalidità Totale e Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, l Impresa di Assicurazione liquida all Assicurato la prestazione assicurata pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute. Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura dell Art. 28 PRESTAZIONI ASSICURATE delle Condizioni di Assicurazione. L indennizzo non potrà superare l importo di Euro ,00 per Sinistro; il limite complessivo per Assicurato in caso di intestazione o cointestazione di più Finanziamenti assicurati è pari a Euro ,00. In caso di finanziamenti erogati il cui importo sia superiore al massimale di Euro ,00, gli indennizzi saranno liquidati proporzionalmente in base al rapporto fra tale massimale ed il Finanziamento erogato alla Data di decorrenza della Copertura Assicurativa. Pagina 2 di 9

12 La presente garanzia viene prestata: solo in caso di Invalidità Totale e Permanente pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica; senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato, salvo le limitazioni previste all Art. 30 ESCLUSIONI delle Condizioni di Assicurazione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento della prestazione; per Assicurati di età compresa tra 18 e 70 anni non compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e che alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento abbiano un età non superiore a 75 anni. Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche per facilitare l Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di massimali, scoperti e franchigie: Capitale finanziato Euro Capitale residuo al momento dell invalidità permanente da malattia o da infortunio Euro Franchigia di polizza Liquidazione del residuo totale in caso di postumi pari o superiori al 60% Postumi da invalidità permanente valutati 60% Postumi da invalidità permanente valutati 50% Liquidazione di Euro Invalidità 100% per raggiungimento franchigia Nessuna liquidazione Invalidità non coperta Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo finanziamento e venga effettuata l anticipata estinzione totale del finanziamento in relazione alla liquidazione dell Indennizzo per Invalidità Totale Permanente di uno di essi, le garanzie per ciascuno degli altri Assicurati restano in vigore fino alla scadenza originaria del finanziamento e i relativi indennizzi saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del finanziamento stesso. PRESTAZIONE IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Ricovero Ospedaliero, la liquidazione mensile all Assicurato di una somma pari all'ammontare delle rate mensili, secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata contrattuale. Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura dell Art. 31 PRESTAZIONI ASSICURATE delle Condizioni di Assicurazione. La Copertura Assicurativa per il caso di ricovero è sottoposta: ad un Periodo di Carenza iniziale di 30 giorni; ad un Periodo di Franchigia di 7 giorni. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. La presente garanzia viene prestata: senza limiti territoriali, salvo le limitazioni previste all Art. 32 ESCLUSIONI delle Condizioni di Assicurazione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento della prestazione; per Assicurati di età compresa tra 18 e 70 anni non compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e che alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento abbiano un età non superiore a 75 anni. Pagina 3 di 9

13 Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche per facilitare l Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di massimali, scoperti e franchigie: Rata mensile del Durata Ricovero ospedaliero Franchigia di 7 giorni finanziamento da rimborsare = Euro Ricovero ospedaliero 8 giorni Liquidazione di una mensilità per superamento franchigia 39 giorni senza soluzione di continuità Liquidazione di due mensilità (30 giorni in eccesso al primo ricovero liquidabile per superamento della franchigia) Ricovero ospedaliero 13 mesi Indennizzo massimo di 12 Ricoveri ospedalieri di diversa durata con soluzione di continuità durante il periodo della Copertura Assicurativa Ricovero ospedaliero avvenuto nei primi 30 giorni dalla data di effetto della Copertura Assicurativa (periodo di carenza) mesi Totale di 40 mesi Indennizzo massimo di 12 mesi per sinistro con il massimo di 36 rate periodo per tutta la durata della polizza Durata ricovero ininfluente Nessuna liquidazione PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA D IMPIEGO In caso di Perdita d Impiego dovuta a: giustificato motivo oggettivo; messa in mobilità; cause che diano luogo all indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria l Impresa di Assicurazione liquida mensilmente all Assicurato una somma, secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, pari all importo delle rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della disoccupazione con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata contrattuale. La Copertura Assicurativa per la Perdita d Impiego è sottoposta: ad un Periodo di Carenza di 30 giorni; ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. Qualora l Impresa di Assicurazione stia corrispondendo la prestazione pari all importo delle rate mensili - e l Assicurato intraprenda un attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente di ente privato il pagamento dell indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l interruzione sarà definitiva. Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura dell Art. 34 PRESTAZIONI ASSICURATE delle Condizioni di Assicurazione. La presente garanzia viene prestata: senza limiti territoriali, salvo le limitazioni previste all Art. 35 ESCLUSIONI delle Condizioni di Assicurazione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento della prestazione; Pagina 4 di 9

14 per Assicurati di età compresa tra 18 e 70 anni non compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e che alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento abbiano un età non superiore a 75 anni. La garanzia Perdita d impiego ha termine in ogni caso, alla data di pensionamento dell Assicurato. Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche per facilitare l Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di massimali, scoperti e franchigie: Dipendente privato Rata mensile dovuta = 300 Euro Perdita d impiego per chiusura azienda Indennizzo mensile di 300 Euro Perdita d impiego Liquidazione della rata mensile successiva di 300 Euro solamente se la suddetta rata scade nel periodo di disoccupazione Perdita d impiego per dimissioni del dipendente Perdita d impiego durante il periodo di carenza iniziale Cambiamento di attività lavorativa da Dipendente privato a lavoratore autonomo. Carenza = 30 giorni Rata mensile di Euro indennizzo per un massimo di 12 rate Superato il periodo di franchigia, si paga la rata che scade durante il periodo di disoccupazione Ad esempio: Durata disoccupazione = 60 giorni Scadenza rata = 28 di ogni mese Data sinistro = 1 luglio; Scadenza rata 28 Luglio in franchigia ; scadenza rata successiva in copertura Nessun indennizzo Nessun indennizzo Nessun indennizzo di perdita d impiego PRESTAZIONE IN CASO DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO DA INFORTUNIO O MALATTIA La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, la liquidazione mensile all Assicurato di una somma pari all'ammontare delle rate mensili, secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell inabilità stessa con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata contrattuale. Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura dell Art. 38 PRESTAZIONI ASSICURATE delle Condizioni di Assicurazione. La Copertura Assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro è sottoposta: ad un Periodo di Carenza di 30 giorni; ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. La presente garanzia viene prestata: senza limiti territoriali salvo le limitazioni previste all Art. 39 ESCLUSIONI delle Condizioni di Assicurazione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento della prestazione; per Assicurati di età compresa tra 18 e 70 anni non compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e che alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento abbiano un età non superiore a 75 anni. Pagina 5 di 9

15 Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche per facilitare l Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di massimali, scoperti e franchigie: Rata mensile da rimborsare = Euro Inabilità temporanea totale al lavoro Inabilità temporanea totale al lavoro Rata massima mensile liquidabile = Euro Liquidazione della rata mensile di Euro solamente se la suddetta rata scade nel periodo di inabilità Franchigia assoluta = 30 giorni Superato il periodo di franchigia, si paga la rata che scade durante il periodo di inabilità. Ad esempio: Durata Inabilità temporanea = 60 giorni: Scadenza rata = 28 di ogni mese Data sinistro = 1 luglio; Scadenza rata 28 Luglio in franchigia; scadenza rata successiva in copertura Durata della inabilità =30 giorni Nessun indennizzo in quanto avvenuto nei primi 30 giorni dalla data di effetto della copertura assicurativa (periodo di carenza). In questo caso la durata dell inabilità è ininfluente. 4. DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO NULLITA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell Impresa di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile come previsto all Art. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO delle Condizioni di Assicurazione. 5. PREMI Le Coperture Assicurative vengono prestate dall Impresa di Assicurazione dietro corresponsione da parte di ogni Assicurato di un premio unico ed anticipato. Il premio è calcolato in percentuale dell importo totale del Finanziamento richiesto. Tale premio viene versato dall Assicurato, al momento dell erogazione del finanziamento e della sottoscrizione del Modulo di Adesione alla Polizza collettiva abbinata al Contratto di Finanziamento, mediante trattenuta sul conto corrente dell Assicurato stesso che, a tal fine, ha conferito al Contraente della Polizza Collettiva apposito mandato all incasso. Il costo trattenuto dall Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione, già incluso nel tasso di Premio - riportati all Art. 9 PAGAMENTO DEL PREMIO delle Condizioni di Assicurazione - è pari al 53% del Premio unico versato al netto delle imposte dove applicabili -. La quota parte percepita in media dall intermediario è pari al 94,34% del costo stesso. A titolo esemplificativo per un Premio Unico di Euro 1.000,00, al netto delle imposte, i costi trattenuti dall Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione sono pari a Euro 530,00 di cui Euro 500,00 rappresentano l importo percepito dall Intermediario. In caso di anticipata estinzione totale del Contratto di Finanziamento non dovuta a liquidazione della prestazione di invalidità totale e permanente, ovvero nei casi di surroga o di accollo del Finanziamento l Impresa di Assicurazione restituirà all Assicurato, la parte di Pagina 6 di 9

16 premio corrispondente al periodo residuo non goduto rispetto alla data di scadenza originaria. In alternativa l Assicurato, su richiesta scritta da inviare all Impresa di Assicurazione, potrà mantenere in vigore le Coperture Assicurative fino alla scadenza contrattuale originaria. In caso di accollo del Finanziamento non sarà possibile mantenere in vigore le Coperture Assicurative. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell Art. 10 ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO delle Condizioni di Assicurazione. 6. RIVALSE L Impresa di Assicurazione rinuncia a favore dell Assicurato o dei suoi aventi diritto, ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili del sinistro per le prestazioni da essi effettuati in forza delle Coperture Assicurative del presente Contratto di Assicurazione descritte nella presente Nota Informativa come riportato all Art. 13 RINUNCIA ALLA RIVALSA delle Condizioni di Assicurazione. 7. DIRITTO DI RECESSO 7.1 DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE L Assicurato può recedere dal Contratto di Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di decorrenza dello stesso. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell Art. 7 DIRITTO DI RECESSO delle Condizioni di Assicurazione. 7.2 DIRITTO DI RECESSO NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE A partire dalla quarta ricorrenza annua dalla Data di Decorrenza, l Assicurato può recedere dalle Coperture Danni con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso. L Assicurato potrà esercitare tale facoltà recandosi presso la filiale della Contraente ove è stato acceso il Finanziamento e compilando l apposito Modulo di recesso oppure inviando all Impresa di Assicurazione comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e fotocopia del Modulo di recesso, al seguente indirizzo: AVIPOP ASSICURAZIONI S.p.A. Via A. Scarsellini Milano. L Impresa di Assicurazione restituirà all Assicurato la parte di Premio relativa alle Coperture Danni corrispondente al periodo di assicurazione non goduto, calcolata come riportato all Art. 7 DIRITTO DI RECESSO delle Condizioni di Assicurazione. 8. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Ai sensi dell Art del Codice Civile i diritti derivanti da qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato l evento su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione. L Impresa di Assicurazione, in base alla Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, è obbligata a versare le somme non reclamate a favore dell apposito Fondo istituito dal Ministero dell Economia e delle Finanze. 9. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE In base all art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/05) al Contratto di Assicurazione si applica la legge italiana. Pagina 7 di 9

17 10. REGIME FISCALE 10.1 IMPOSTE SUI PREMI I premi di Assicurazione per le Coperture Danni sono soggetti ad un imposta pari al 2,5% del premio imponibile DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI Le Assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, e a condizione che l impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal Contratto, danno diritto annualmente ad una detrazione dall imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall Assicurato. Precisamente, ai sensi dell art.15 comma 1 lett. f) del DPR 917/86, relativamente ad ogni periodo di imposta, è consentita una detrazione nella misura del 19% dell onere sostenuto dall Assicurato per i premi relativi alle Assicurazioni di cui sopra versati in tale periodo per un importo complessivamente non superiore ad Euro 1.291,14. L Assicurato avrà dunque diritto ad una detrazione massima pari ad Euro 245, TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE Come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa le somme corrisposte a seguito di Invalidità Totale e Permanente, Ricovero Ospedaliero ed Inabilità Temporanea Totale in dipendenza del presente Contratto di Assicurazione, non sono assoggettate ad alcuna imposizione fiscale, ai sensi dell art. 6 comma 2 del D.P.R. nr. 917 del 22/12/1986. Le somme percepite a seguito di Perdita d'impiego costituiscono reddito della stessa categoria del reddito sostituito. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11. SINISTRI LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI L insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il Sinistro per il quale è prestata la Copertura Assicurativa. La denuncia del Sinistro con l indicazione delle cause che lo hanno determinato, deve essere effettuata presso la Filiale della Contraente compilando l apposito Modulo di Denuncia Sinistro. Tale Modulo, completo della documentazione prevista, dovrà essere inoltrato entro 60 giorni ad AVIPOP ASSICURAZIONI S.p.A. - Via A. Scarsellini Milano. Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati nel Modulo di Denuncia. L Assicurato o gli aventi causa potranno rivolgersi per informazioni relative ai Sinistri al seguente numero verde: SERVIZIO CLIENTI N Verde dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore e dalle ore alle ore L Impresa di Assicurazione esegue i pagamenti delle prestazioni garantite entro 30 giorni dalla data di pervenimento della documentazione completa specificata agli Articoli DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI riguardanti ogni garanzia. L Impresa di Assicurazione si riserva il diritto di richiedere tutti gli accertamenti medici o le documentazioni atte ad una corretta valutazione del Sinistro nonché copia del Contratto di Finanziamento. L Assicurato o i suoi aventi causa devono inoltre sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e consentire le indagini e gli accertamenti eventualmente necessari da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell Impresa di Assicurazione. Le spese relative agli accertamenti medici sono a carico dell Assicurato. Pagina 8 di 9

18 12. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all Impresa di Assicurazione AVIPOP ASSICURAZIONI S.p.A. SERVIZIO RECLAMI - Via A. Scarsellini Milano telefax indirizzo mail: cureclami@avivaitalia.it.. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a ISVAP Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale Roma telefono I reclami indirizzati all ISVAP dovranno contenere: i dati del reclamante, l individuazione del soggetto di cui si lamenta l operato ed il motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall Impresa di Assicurazione ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 13. ARBITRATO Ferma restando la possibilità di rivolgersi all Autorità giudiziaria, le Parti, per le eventuali controversie su natura e valutazione degli eventi oggetto delle Coperture Invalidità Totale e Permanente e Inabilità Temporanea Totale prestate dal presente Contratto di Assicurazione, hanno la facoltà di rimettersi alla decisione di un Collegio di tre medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. * * * * AVIPOP ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Stefano Longo Data ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2012 Pagina 9 di 9

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