Effettuata tale valutazione statica che si compendia in un dato qualitativo, descrittivo della lesione e della sua incidenza morfo-funzionale, nonché

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Effettuata tale valutazione statica che si compendia in un dato qualitativo, descrittivo della lesione e della sua incidenza morfo-funzionale, nonché"

Transcript

1 TECNICHE DI ACCERTAMENTO E CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA Relatore: dott. Raffaele SABATO giudice del Tribunale di Napoli 1. Premessa Il tema del dibattito odierno, incentrato su aspetti concernenti la concreta applicazione da parte del giudice delle categorie giuridiche afferenti il danno alla persona (ed infatti si discorrerà di Tecniche di accertamento e criteri di liquidazione del danno alla persona ), dà opportunamente per scontata la familiarità con i profili giuridici di tale tipologia di danno da un punto strettamente dogmatico, pur in presenza a tutt oggi di significative problematiche ricostruttive, in dottrina e giurisprudenza, in ordine al fondamento ed alla disciplina del relativo risarcimento. Pertanto, in aderenza alla scaletta di argomenti proposta dagli organizzatori, ritengo necessario avviare questa introduzione al dibattito, affrontando in medias res gli argomenti stessi dal punto di vista della prassi giudiziaria, rinviando ad una sede successiva ed eventuale un riepilogo dei profili giuridici di carattere generale attinenti il danno alla persona, che dovessero risultare d interesse (1). Ciò non senza dire preliminarmente che pure opportunamente, a mio avviso, si è scelto che a tale dibattito partecipino magistrati con funzioni di pretore, atteso che la recente riforma della competenza di tale organo giudiziario (recata dall art. 2 l. n. 534 del 20 dicembre 1995, ma in vigore già dalla primavera del 1995 a seguito dei noti decreti legge reiterati) ha attribuito ad esso la competenza per cause di valore non superiore a lire 50 milioni, in quanto non rientrino nella competenza del giudice di pace, il quale è invece competente tra l altro per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli entro il valore di lire 30 milioni: ne deriva, quindi, specie ove non permanga la pur statisticamente significativa prassi forense di lasciare indeterminato il valore del petitum nelle controversie in parola (portate, in tal caso, alla cognizione del tribunale) che i pretori dovranno occuparsi di un aliquota, numericamente non indifferente, di liti aventi ad oggetto danni alle persone. La predetta competenza per valore va da sé esclude che il pretore possa occuparsi del danno da uccisione, tematica che costituisce una delle più controverse del momento. 2. Gli accertamenti da demandarsi al CTU medico-legale ed il necessario controllo sulle risultanze della perizia La CTU medico-legale fonte obiettiva di prova.

2 Venendo al primo degli argomenti proposti ( Gli accertamenti da demandarsi al CTU medicolegale ed il necessario controllo sulle risultanze della perizia ), va subito detto che, se nel nostro sistema processuale, a norma dell art c.c., rimane fermo il principio dell onere della prova a carico della parte interessata ( onus probandi incumbit ei qui dicit ), in una serie di settori tra cui segnatamente quello del danno alla persona tale principio subisce un significativo temperamento, in corrispondenza della circostanza che l esistenza e l entità del danno, normalmente, non può essere percepita direttamente e con esattezza dal quivis de populo (e quindi anche dal giudice quale portatore, in sede processuale, solo della comune esperienza), ma soltanto da soggetti in possesso di particolari cognizioni scientifiche e, spesso, previo l utilizzo di strumentazioni tecniche. In tale ambito, com è noto, va fatto ricorso alla consulenza tecnica di ufficio. A differenza della perizia considerata dal codice del 1965 quale un vero e proprio mezzo di prova, il c.p.c. attuale alla luce delle elaborazioni di dottrina e giurisprudenza assegna all istituto della consulenza tecnica d ufficio una più composita funzione. La trattazione dell argomento può prendere spunto dalla sistematica elaborata da un noto Autore (2), formulata in aderenza anche alle indicazioni della giurisprudenza, con cui si distinguono, nell ambito delle attività demandate al CTU, in relazione al sapere specialistico di cui questi è fornito ed è privo il giudice: a) le attività di percezione del fatto; b) le attività di (percezione e) deduzione da fatti secondari di fatti principali ignoti; c) le attività di indicazione di regole tecniche. Ogni qual volta al CTU sia demandata attività di percezione (cioè nelle prime due ipotesi), e non di mera valutazione o indicazione strumentale alla successiva valutazione del giudice, si ritiene che la CTU sia vera e propria fonte di prova, supplendo all ispezione giudiziale esperibile con l assistenza di consulente (art. 259 c.p.c.). Argomentando dagli artt. 194 c.p.c. e 92 disp. att. c.p.c. (ove è cennata la possibilità che il CTU svolga indagini da sé solo), può ritenersi che si tratti di una vera e propria ispezione giudiziale delegata. Ciò è tanto più vero in caso di CTU medico-legale, che ove consista nell esame obiettivo di una persona trova specifica disciplina nell art. 260 c.p.c., ove essa è considerata equivalente all ispezione corporale effettuata dal giudice. Coerentemente la giurisprudenza, anche di recente, ha constatato che la consulenza, che normalmente non è mezzo di valutazione sotto il profilo tecnico-scientifico di dati già acquisiti, può in alcuni casi assurgere a fonte oggettiva di prova come strumento di accertamento e di descrizione di fatti, senza che ciò comporti il venir meno dell onere della prova (3). Fa da pendant a tale qualificazione della CTU come possibile fonte oggettiva di prova l affermazione giurisprudenziale secondo cui, ad onta della ordinaria discrezionalità inerente l ammissione della CTU, il giudice non può rifiutarla, deducendo il mancato assolvimento dell onere della prova, allorché la stessa sia necessaria per l accertamento di fatti rilevabili solo con il ricorso a cognizioni tecniche (4) La valutazione statistica e la valutazione dinamica del danno alla salute. L invalidità temporanea e permanente; totale e parziale; il danno biologico futuro. L evoluzione della latitudine del concetto di danno alla persona registratasi in giurisprudenza, nonché la corrispondente evoluzione dei parametri da cui va desunta la sussistenza e la qualificazione del danno stesso, rendono ancor più centrale che in passato il ruolo della CTU medico-legale sulla persona del danneggiato, quale indispensabile ausilio per il giudice. Normalmente, infatti, non può essere direttamente apprezzata dal giudice (né può essere aliunde provata dalle parti) la natura e la durata delle lesioni, né l entità della conseguente diminuzione dell integrità fisio-psichica del danneggiato, sia in sé e per sé considerata sia in rapporto anche ai riflessi sulle ordinarie occupazioni dello stesso. Trattasi di valutazioni di competenza della medicina legale.

3 In tal senso, infatti, da tempo la medicina legale considera le menomazioni sotto due aspetti: quello c.d. statico, attinente ai profili anatomici e funzionali della lesione in sé e per sé considerata (è il danno biologico propriamente detto); quello dinamico, che considera l incidenza delle lesioni sulle abitudini di vita, sulle attività extra-lavorative, familiari e sociali (è il danno alla salute ). Trattasi di un procedimento valutativo che è stato fatto proprio dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza 14 luglio 1986, n. 184, est. DELL ANDRO (5). Il medico legale, quindi, è il soggetto istituzionalmente deputato a fornire al giudice gli elementi di fatto su cui questi deve poter fondare le proprie determinazioni in ordine all esistenza ed all entità delle lesioni, in vista anche della monetizzazione del danno. Oltre ai due profili di danno statico e dinamico, anche altre categorie introdotte dalla medicina legale devono essere note al giudice per poter far utile ricorso all opera del CTU. Dal punto di vista cronologico, il danno biologico va distinto in danno biologico in atto e danno biologico futuro ; inoltre l invalidità conseguente al danno va distinta in temporanea e permanente. Dal punto di vista quantitativo, poi, va distinta l invalidità temporanea assoluta o totale da quella parziale. In sintesi, può dirsi temporanea l invalidità subita dal soggetto leso per un periodo di tempo limitato, normalmente immediatamente successivo all evento lesivo (o successivo ad interventi chirurgici necessari per il trattamento della lesione); tale invalidità deve essere causalmente conseguente alle lesioni stesse o alla malattia che ne è derivata, e deve per esser rilevante impedire al soggetto di attendere in tutto o in parte (si discorre di invalidità temporanea totale o parziale, ragguagliandosi quest ultima a percentuali, normalmente temporalmente decrescenti, della prima) di attendere alle sue occupazioni, sino a che non siano completati i fenomeni biologici della guarigione ovvero, in alternativa, della c.d. stabilizzazione dei postumi. All entità di tali postumi corrisponde l invalidità permanente, la quale è normalmente sempre parziale, in quanto un invalidità permanente totale rappresenta l annientamento dell efficienza fisio-psichica della persona, come nei soggetti in coma. Nonostante l intervenuta stabilizzazione dei postumi, deve altresì valutarsi l entità del danno biologico futuro ove, in via di grande probabilità, l esperienza clinica insegni che seppure il danno biologico in atto si situi ad una certa soglia lo stesso avrà una lenta evoluzione peggiorativa (o, in teoria, migliorativa), per cui la soglia stessa va corretta in più (o in meno) rispetto alla parziale osservazione del solo danno attuale La valutazione medica del danno biologico da invalidità permanente. L insufficienza delle tabelle in uso. La difficoltà di valutare l aspetto dinamico del danno alla salute. Nell analizzare la lesione, il CTU dovrà valutare anzitutto il deficit anatomo-funzionale, in riferimento agli atti esistenziali più comuni della generalità degli uomini, evidenziando il valore umano perduto in rapporto alla vita organica e di relazione in senso lato di quel determinato soggetto, tenuto conto dell età, del sesso, dell eventuale preesistenza di situazioni morbose (valutazione statica ). È evidente che, trattandosi di parametri valevoli per la generalità degli uomini a parità di condizioni fisio-psichiche, i parametri stessi possono teoricamente essere resi uniformi attraverso l adozione di opportune tabelle di invalidità (o, in francese, barèmes ) con le quali, posta uguale 100 la condizione di piena validità di un soggetto, si possa esprimere in termini di diminuzione percentuale ciascuna menomazione (6).

4 Effettuata tale valutazione statica che si compendia in un dato qualitativo, descrittivo della lesione e della sua incidenza morfo-funzionale, nonché in un dato quantitativo (percentuale di postumi invalidanti permanenti), il CTU deve passare alla valutazione dinamica, fornendo al giudice elementi qualitativi (non quantificabili entro tabelle, stanti le connotazioni spiccatamente soggettive dei riflessi dell evento lesivo) relativi all incidenza della lesione sullo stato di salute del danneggiato in funzione delle sue specifiche capacità relazionali e sociali (le quali saranno state acquisite al processo mercè gli ordinari mezzi di prova). È evidente che a tal fine sarà sufficiente la descrizione da parte del CTU delle conseguenze della lesione, ad es. sulla pratica da parte del soggetto di un determinato sport anteriormente praticato; resterà infatti affidata alla prudente valutazione equitativa del giudice la monetizzazione di tale componente di danno, senza l intermediazione di percentuali di invalidità (7). Il CTU esprimerà poi in termini di numero di giorni il periodo di invalidità temporanea, suddividendola in totale e parziale, esprimendo percentualmente anche la seconda, sulla base di una media (tenuto conto che trattasi di fenomeno decrescente sino alla guarigione o stabilizzazione). Compete anche al CTU, tenuto conto anche dei progressi del sapere scientifico in materia di dolore, esprimere un giudizio motivato circa la sofferenza comportata dalle lesioni o dai trattamenti medico-chirurgici necessari, al fine di consentire al giudice una più meditata liquidazione equitativa del danno morale. Il giudizio non potrà che essere descrittivo e approssimativo, variando la percezione del dolore da soggetto a soggetto. Se tale è a livello teorico il contributo conoscitivo che può ottenersi a mezzo della CTU medico-legale, nella pratica talora il giudice si trova di fronte a relazioni mediche di scarsa o difficile utilizzabilità. La mentalità di numerosi medici legali è, infatti, tuttora ancorata alla vecchia nozione di incapacità lavorativa generica, di cui il nuovo concetto di lesione dell integrità psicofisica è talora ritenuto un mero sinonimo, non percependosi della prospettiva risarcitoria. Anche quando, invece, venga espressamente esaminato dal perito medico il danno subito dal soggetto leso sub specie di danno biologico, si tratta spesso di una innovazione di angolo visuale più apparente che reale rispetto a vecchi standard valutativi. La difficoltà dei consulenti tecnici trova in molti casi spiegazione nella mancanza a tutt oggi di parametri medico-legali idonei ad esprimere una quantificazione della riduzione dell integrità psicofisica, non limitata all aspetto fisiologico della lesione (come accadeva per le valutazioni di incapacità lavorativa generica, facilmente ragguagliabili per consolidati indirizzi medico-legali ai deficit funzionali riscontrati), ma estesa agli effetti della lesione su tutte le funzioni vitali (in senso familiare, sociale, culturale, estetico, ricreativo) del soggetto: così, spesso non si tiene conto che la ridotta possibilità di estensione di un arto, semmai ininfluente sulla capacità lavorativa media, pregiudica l esercizio di uno sport praticato dal danneggiato. In sostanza, spesso rimane non effettuata nella pratica la valutazione dinamica del danno alla salute, pervenendosi spesso da parte dei CTU alla sola valutazione statica, talora alterata da una erronea ottica di stima correlata alla riduzione della c.d. capacità lavorativa generica. Riprova di tale situazione è che tutt oggi, anche nei più moderni testi di medicina legale e nei manuali pratici per la valutazione del danno alla persona, mentre viene fatto riferimento all evoluzione giurisprudenziale in materia di danno biologico (evoluzione invero stimolata proprio da noti studiosi di medicina legale sin dagli anni 50), si trova affermato che per la valutazione di tale danno mantiene validità la Tabella per la valutazione medico-legale del danno biologico di rilevanza patrimoniale riferita al valore medio di capacità lavorativa elaborata ed approvata nei convegni medico-legali di Como e Perugia negli anni Ciò sulla base del rilievo, invero non privo di parziale fondamento, che la tabella fu sin da allora impostata sul concetto di danno biologico (già, come detto, elaborato dai medici legali) e che il riferimento alla capacità lavorativa media non rappresentava che un espediente per consentirne la risarcibilità (come reso palese dal fatto che erano tabellate menomazioni, quali quelle all apparato genitale, che con la capacità lavorativa nulla avevano a che fare) (8).

5 La pubblicazione di nuove tabelle è, comunque, prossima (9). In attesa di tali nuovi parametri, il cui uso generalizzato non potrà che aversi tra alcuni anni, vanno accettati con prudenza quelli attuali La formulazione dei quesiti al CTU medico. Allo scopo di superare le insufficienze dell attuale sistema valutativo, va richiamata l attenzione del medico valutatore, anche attraverso un opportuna formulazione dei quesiti, sulla esigenza che, nell applicazione delle barêmes esistenti ed in attesa della formulazione di più aggiornati coefficienti di valutazione della riduzione dell integrità psico-somatica, si tenga conto nell ambito dei margini rimessi all apprezzamento del valutatore dell incidenza della lesione su tutti gli aspetti (anche extra-lavorativi) della vita del leso. In tal senso può farsi riferimento all accluso schema di quesiti (10), nei quali si è cercato di ricomprendere tutti gli accertamenti necessari nell ordinarietà dei casi più gravi, in linea con le indicazioni giurisprudenziali. I quesiti andranno confacentemente ridotti nei casi in cui ci si trovi di fronte, invece che a un ampio petitum risarcitorio (nel qual caso la giurisprudenza ritiene elasticamente che il giudice debba riconoscere ogni voce di danno patrimoniale e non patrimoniale, incluso quello biologico anche se non espressamente menzionato) (11) a richieste mirate a specifiche voci di danno (sicché, se non sia incluso tra esse il danno biologico, esso non va liquidato) (12) La scelta della fase processuale in cui disporre la CTU e l individuazione della persona del consulente. Al fine di consentire un adeguato giudizio di compatibilità tra le lesioni e l evento denunciato, è opportuno nella generalità dei casi disporre la CTU medico-legale dopo l assunzione delle informazioni presso la P.A. e delle prove orali, nonché dopo l eventuale CTU infortunistica. Andrà interpellato il CTU medico circa l eventuale intempestività della visita medico-legale rispetto all eventuale mancato consolidamento dei postumi; il CTU dovrà indicare i tempi in cui si verificherà la c.d. stabilizzazione, sicché potrà valutarsi la loro compatibilità con i tempi processuali ovvero l opportunità di disporre comunque la CTU (richiedendo al medico un giudizio prognostico che dia conto dell evoluzione da ritenersi sicura o altamente probabile). In ordine alla scelta del CTU, va tenuto conto che non sempre un bravo medico è anche un buon accertatore medico-legale: un professionista medico, non specialisticamente orientato alla medicina legale, abituato all assistenza dei propri pazienti, tenderà ad esempio a ritenere necessarie le cure migliori, anche assai costose, le quali non necessariamente dovranno essere riconosciute dal punto di vista risarcitorio. Va anche tenuto conto della serietà e professionalità del CTU, nonché della sua esperienza, atteso che il suo compito è reso assai difficile alla luce della enorme rilevanza che ha assunto, specie nei grandi centri in tutt Italia, il fenomeno delle truffe ai danni delle compagnie di assicurazione, spesso facenti capo a vere e proprie organizzazioni criminali. Inefficace si è dimostrato il Casellario Centrale Infortuni, divisato per combattere il fenomeno Il ruolo del CTU nel disvelamento della pretestazione di lesioni. La stessa medicina legale affronta ex professo la tematica della protestazione di lesività (che ricomprende tutti i casi in cui ricorrono elementi di falsità in ordine all esistenza, alla genesi, all entità e alle conseguenze delle lesioni) e predispone tecniche che, in alcuni casi, possono disvelare tali falsità.

6 Così si deve verificare strumentalmente, se possibile, l esistenza di taluni disturbi che spesso vengono dati per veri solo perché dichiarati o comunque riscontrati sulla base di tecniche che si affidano ai comportamenti volontari del periziando (ad es. un deficit uditivo, riscontrato con prove audiometriche sulla base delle risposte del leso; l effettiva esistenza del deficit va controllata con un contestuale esame elettroencefalografico). Comuni sono le simulazioni di disturbi meramente soggettivi (dolori, insonnia, ronzii, peso ell epigastrio); essi non sono verificabili strumentalmente, ma solo con un esame clinico c.d. di obiettivazione, eventualmente a sorpresa; sono utili visite successive, volte a far emergere contraddizioni. Al fine di consentire l efficace effettuazione di controlli a sorpresa, che sono rimessi alla professionalità del CTU specie per quanto attiene all esigenza che anche essi siano effettuati nel contraddittorio e con la garanzia della difesa, gli stessi non vanno preannunciati nel mandato né, tantomeno, vanno specificati dal giudice con riguardo alle modalità di svolgimento. Particolare rilievo svolge il giudizio di compatibilità traumatologica tra la dinamica del sinistro denunciata e la lesione riportata: raramente, ad es., incidenti stradali seri provocano un traumatismo puntuale e isolato in una sola regione corporea, accompagnandosi di norma più lesioni o, almeno, escoriazioni, contusioni, ecc. L accertatore deve quindi distinguere tra le lesioni sicuramente compatibili con l evento (il quale andrà provato in sede giudiziale) e le altre menomazioni, pur effettivamente concorrenti e/o coesistenti, non riconducibili con certezza ad esso, di cui non potrà tenersi conto ai fini dell accertamento (13). Un buon CTU medico-legale, in definitiva, può normalmente disvelare eventuali pretestazioni Il controllo sull operato del CTU. D altronde come è stato rilevato (14) al di là del rapporto fiduciario con la singola persona del CTU, nulla garantisce all organo giurisdizionale la completa serenità del tecnico, il quale anzi per pressioni psicologiche inerenti alla stessa operatività della professione medico-legale (che spesso fonda proprio sul rapporto con la classe forense o con le compagnie di assicurazione occasioni di lavoro più continuative e meglio compensate che quelle conferite in sede giudiziale) talora si mostra benevolo, se non nell an, almeno nel quantum delle sue valutazioni (ove più ampia è la discrezionalità dell accertatore); si è proposta così, de iure condendo, la formazione di albi di tecnici che operino esclusivamente per il giudice. Al fine, quindi, di svolgere il doverosoo ruolo di peritus peritorum, particolarmente arduo in materia medico-legale, il giudice potrà: verificare sulla base della letteratura medico-legale e, in particolare, delle barêmes in uso, la corrispondenza tra le lesioni descritte e le quantificazioni di invalidità operate, tenendo conto che in caso di lesioni plurime le relative percentuali non si sommano aritmeticamente, ma secondo metodi riduzionistici; verificare che sia espresso il giudizio di compatibilità tra sinistro e lesioni, atteso che la risposta al relativo quesito è spesso taciuta o data in termini ambigui; controllare che sia stato tenuto conto dello stato di salute pregresso del soggetto; esigere che sia data risposta al quesito relativo alla possibilità di ridurre il grado di invalidità attraverso presidi vicariali. Tali verifiche, peraltro, rischiano di essere velleitarie, a fronte del dato di esperienza secondo cui il perno dell erroneità dell accertamento medico-legale è normalmente costituito proprio dalla descrizione dei sintomi (dato sostanzialmente non controllabile dal giudice), che vengono assunti dal CTU negligente sulla base delle mere dichiarazioni del danneggiato, e spesso da questi esagerati se non del tutto simulati.

7 Non avendo il CTU proceduto all obiettivazione, ovviamente soltanto la rinnovazione della consulenza potrà far emergere eventuali sviste. È utile che il giudice operi in ogni caso un raffronto tra le dichiarazioni eventualmente rese dal danneggiato al presidio di Pronto Soccorso circa la dinamica del sinistro e le lesioni riportate nell immediatezza del fatto, nonché il referto e le registrazioni ospedaliere redatti dai sanitari di tale presidio, rispetto alle dichiarazioni rese successivamente al CTU alle lesioni da questi riscontrate. Una spia di problematicità è costituita dalla mancata obiettivazione nell immediatezza (nei quali casi i referti si limitano a dar conto, a fini diagnostici, di sintomi riferiti ), seguita da un apparente o ambigua obiettivazione in sede di CTU, in relazione a sintomi o lesioni necessariamente esistenti già al momento dell evento. Al fine di consentire detta verifica, può essere opportuna, prima dell ammissione della CTU, l acquisizione, anche d ufficio, ex art. 213 c.p.c., di informazioni scritte da parte del Presidio sanitario in ordine: a) al referto o alla denuncia redatti dal sanitario di turno (la cui omissione può richiamarsi è punita, a seconda dei casi, dagli artt ovvero 365 c.p.; detti atti si richiama ulteriormente debbono contenere ex artt c.p.p. gli elementi essenziali del fatto, anche in riferimento alla persona cui esso è attribuito); b) all atto di scioglimento della riserva diagnostica, se formulata in sede di accettazione ospedaliera, e, comunque, alla cartella clinica; c) all esito dell interpello, desumibile dal referto e comunque dagli atti della struttura sanitaria (esiste un apposito registro, su cui viene accolta la sottoscrizione dei dichiaranti), al danneggiato ovvero ai suoi congiunti circa l esistenza di responsabilità di terzi nella causazione delle lesioni). In casi limite, a fronte di gravi incongruenze descrittive o valutative, in aggiunta alla sostituzione del CTU potrà essere disposta ispezione corporale ex artt. 258 e 260 c.p.c. In tali ipotesi, la presenza del giudice dovrebbe scoraggiare ulteriori deviazioni da corretti procedimenti valutativi. Non va sottaciuto il ruolo che, nella percezione dell eventuale pretestazione ancora prima della CTU, può svolgere l interrogatorio libero della parte ora obbligatorio ex art. 183 c.p.c., che mette il giudice in diretto contatto con la parte, consentendo di desumere argomenti di prova dalle dichiarazioni e dagli stessi comportamenti del danneggiato. 3. La monetizzazione del danno alla persona. Se la valutazione del danno alla persona nel suo aspetto percettivo è rimessa all opera del CTU, che per il danno biologico nel suo profilo statico potrà far uso di tabelle che esprimono il dato stesso in percentuale di invalidità permanente o temporanea, ragguagliando quest ultima ad un numero di giorni, mentre per gli altri profili di danno fornirà al giudice elementi puramente descrittivi, compete al giudice ed al giudice soltanto rinvenire, sulla base dell ordinamento, il criterio cui ancorare la liquidazione del danno stesso. Come noto, i diversi criteri di liquidazione del danno alla persona hanno formato oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale sin dagli anni 70. Nella presente trattazione, si possono ripercorrere da un punto di vista quasi esclusivamente pratico le metodiche in uso per la quantificazione del danno biologico (15) (con l avvertenza che all interno di ciascun criterio si deve trattare separatamente della liquidazione delle due sottovoci del danno biologico da I.P. e del danno biologico da I.T.) (16) Danno biologico da invalidità permanente. 3.1.a Criterio del triplo della pensione sociale.

8 Tale criterio aveva sostanzialmente sostituito l analogo criterio fondato sul reddito medio nazionale. Ha trovato come noto le prime applicazioni presso il Tribunale di Genova (che tuttora lo applica), che ha individuato nel disposto dell art. 4 della l. n. 39 del 1977 (in materia di R.C.A.) una seria base di calcolo per la determinazione del valore biologico dell uomo, atteso che detta norma fissa che il risarcimento da diminuzione di reddito non può comunque essere inferiore a tre volte l ammontare annuo della pensione sociale. Tuttavia, con sentenze n. 357 del 13 gennaio 1993 (17) e n del 18 febbraio 1993 (18), la Corte di Cassazione ha affermato l inapplicabilità di questo criterio per il risarcimento del danno biologico, posto che l art. 4 L. n. 39/1977 fa riferimento ad un danno patrimoniale. L orientamento è stato riprodotto da Cass del 18 settembre 1995, 9772 del 16 settembre 1995, 9725 del 15 settembre 1995, 5271 del 13 maggio 1995, del 9 dicembre L orientamento non sembra smentito da Cass. 3 giugno 1994, n (19), che reputa legittimo l utilizzo del criterio, solo però per la liquidazione del lucro cessante cui secondo la Cassazione va ristretto l ambito applicativo dell art. 4. Oltre al Tribunale di Genova, il criterio è stato sino a pochi mesi fa applicato da alcuni uffici giudiziari anche importanti (in particolare, dal Tribunale di Roma, il quale però recentemente si è uniformato al metodo del punto tabellare). Taluni uffici, abbandonato apparentemente tale metodo di calcolo, di fatto continuano a far riferimento alle sue risultanze applicando formalmente un metodo equitativo puro. Va detto che, se pare ormai tramontata la possibilità di una diffusione generalizzata di tale metodo di computo, il suo principale ispiratore (di rinvenire cioè una seria base di riferimento per l esercizio dell equità) non pare parimenti tramontato; difatti è stata riconosciuta dalla Cassazione la legittimità di una valutazione equitativa fondata su parametri legali analoghi al triplo della pensione sociale, ma non connotati dalla caratteristica del riferimento al danno da lucro cessante (20). Il calcolo sulla base della P.S. si esegue con la seguente formula: in cui K è il coefficiente (c.d. Gentile ) di sopravvivenza della popolazione italiana (R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, approvante le tariffe della Cassa assicurazioni sociali). Il triplo della pensione sociale con relative c.d. maggiorazioni sociali ex L. n. 544/1988 (cfr. Cass. 15 marzo 1994, n. 2442) si ragguagliava, su base annua, al 1 gennaio 1996 a complessive L Utilizzando tale sistema di quantificazione, il risarcimento è anelastico, cresce cioè proporzionalmente alla crescita del grado di I.P., senza tener conto che, ad es., a lesioni di entità doppia corrisponde una menomazione più che doppia. Si introducono pertanto dei correttivi sul risultato: 1) si operano degli abbattimenti del risultato per le lesioni c.d. micropermanenti (fino al 10%): ad es. (nella prassi del Tribunale di Roma) si pratica un abbattimento pari alla differenza tra 100 e la percentuale di I.P. moltiplicata per 10 (per una micropermanente del 4% si opera un abbattimento del 60%); 2) si operano, invece, degli incrementi per le lesioni più gravi (ad es. si utilizza il quadruplo della P.S. per percentuali superiori al 50% e il quintuplo o sestuplo per quelle superiori al 70%, in relazione alle concrete circostanze). 3.1.b Criterio del punto medio di invalidità (e del punto c.d. tabellare ).

9 Si moltiplica la percentuale di I.P. per una somma che esprime il valore del punto percentuale di invalidità. Tale somma, in valore attuale, è equitativamente scelta dal giudice tra minimi e massimi prestabiliti per uniformità di trattamento. La metodica, proposta dalla c.d. Scuola Pisana, è criticata per l arbitrarietà della fissazione dell importo di partenza (si tratterebbe di una media degli arbìtri ); trattasi tuttavia di tecnica assia diffusa, compatibile con la liquidazione equativa ammessa dalla S.C., in quanto parametro uniforme per la generalità delle persone fisiche (21), che non esclude la personalizzazione del risultato valutativo rispetto alle circostanze concrete. Tra l altro, l incremento o la diminuzione del valore del punto (c.d. appesantimento o alleggerimento del punto) a seconda delle connotazioni del caso concreto consente di tener conto della maggiore o minore gravità della lesione e dell aspettativa di vita del leso (e quindi della maggiore o minore durata dell invalidità). Sulla scia del predetto criterio c.d. del punto di invalidità, numerosi Tribunali hanno predisposto tabelle per la liquidazione del danno biologico, ammesse dalla giurisprudenza della Cassazione. Si discorre pertanto, oggi, di criterio del c.d. punto tabellare, posto che il punto non viene più semplicemente prescelto dal giudice tra un minimo ed un massimo, prescindendo da ogni altra valutazione che semmai viene ad incidere solo sulla individuazione del valore tra minimo e massimo, ma viene fatto variare in funzione dell entità della lesione e dell età del leso, sì che la tabella esprime una corrispondenza tra una data percentuale, una data età del soggetto ed uno ed un unico importo, ovviamente pur sempre ancora da diminuirsi o aumentarsi in relazione alle connotazioni del caso concreto. Ha avuto notevole risonanza anche sulla stampa non specializzata la Tabella predisposta dalla Conferenza dei presidenti di sezione del Tribunale di Milano nel 1995 (22). Detta tabella, fondata sulle rilevazioni delle precedenti pronunce dell ufficio, è stata ispirata ai seguenti principi: 1) trattasi di criterio di carattere generale, riferito a casi privi di elementi peculiari, che lascia fermo il diritto-dovere del giudice di quantificare il danno avendo riguardo alle particolarità del caso; è espressamente menzionato lo scopo di favorire, attraverso la divulgazione del criterio, una soluzione transattiva delle controversie; 2) a ciascuna percentuale di invalidità è fatto corrispondere un valore risarcitorio, determinato non in base a punti rigidi, ma a valori di punto che crescono inizialmente con incrementi significativi con l aggravarsi delle lesioni, per poi crescere a ritmi rallentati nell ambito delle lesioni gravi e gravissime; 3) sugli importi fatti corrispondere a ciascuna percentuale di I.P. viene applicato un demoltiplicatore in funzione dell età del soggetto leso tenuto conto che quanto più lunga è l aspettativa di vita, tanto maggiore è il tempo per il quale la lesione deve essere sopportata e, quindi, maggiore il danno. Alla Tabella milanese, nell intento di superare campanilismi giudiziari e di assicurare uniformità di valutazione almeno in due circolari così importanti, si sono adeguati nel 1996 i giudici della V e della VI sezione del Tribunale di Roma. Tuttavia, il tentativo di armonizzazione non può dirsi ancora riuscito in quanto in data 18 aprile 1996 l Osservatorio per la giustizia civile, organismo formato in seno all A.N.M. presso il tribunale di Milano, ha approvato nuove tabelle, modificate rispetto a quelle del 1995, diffuse da parte della Presidenza di quel Tribunale (23).

10 La modifica è consistita, anzitutto, in una maggiore sensibilizzazione del demoltiplicatore applicato in funzione dell età del soggetto leso (anteriormente il demoltiplicatore, peraltro assai forte in corrispondenza di età elevate, teneva conto di scarti di 5 anni di età, mentre attualmente tiene conto di scarti annuali e penalizza di meno la terza età). Poi e si tratta della modificazione più rilevante si è attenuata la curva di crescita del punto in funzione della gravità della lesione, realizzando un maggiore livellamento del valore del punto stesso. Nel mantenere ferma, sostanzialmente, la valenza risarcitoria delle lesioni gravissime, le lesioni meno gravi ivi incluse le c.d. micro-permanenti ottengono con la tabella del 1996 risarcimenti più elevati rispetto a quelli stabiliti del 1995, che apparivano irrisori soprattutto se danneggiato fosse un anziano (data la maggiore forza del demoltiplicatore). È da verificare ora quali saranno le reazioni degli altri Uffici giudiziari, attestati a livelli risarcitori spesso assai più esigui. Può solo osservarsi che le nuove tabelle milanesi, se prevedibilmente non risulteranno gradite alle Compagnie di assicurazione (le quali si preoccupano soprattutto delle soglie risarcitorie fissate per le lesioni lievi e medie, che statisticamente rappresentano l aliquota più rilevante della sinistrosità), rappresentano un punto di equilibrio certamente condivisibile in vista della definizione di soglie di risarcimento accettabili. 3.1.c Criterio equitativo puro. Non sono necessarie particolari illustrazioni di tale criterio, atteso che nell esercizio dell equità il giudice dovrà forgiare volta per volta i criteri decisori, definendo una regola ponderale su misura. È la metodica suggerita da Cass. n. 357/1993 (24), e dalle successive pronunce citt.. Non vanno sottaciute le difficoltà sottese al concreto esercizio del potere-dovere del giudice di individuare il valore umano perduto, attraverso la personalizzazione, nel caso concreto, di parametri uniformi per la generalità delle persone fisiche, specie ove laddove detti parametri non siano definiti in tabelle. L unico suggerimento concreto che si evince dalla sentenza sopra citata, oltre a talune vaghe direttive, consiste nel tener presente, se del caso, ai fini di stabilire il valore perduto, la spesa reputata occorrente per surrogare l attributo leso (protesi, chirurgia estetica, ecc.; è tema questo che fa da pendant all altro, esposto dalla S.C., relativo alla possibilità di ordinare la reintegrazione in forma specifica dell attributo stesso). La regola valutativa individuata andrà esposta in motivazione, unitamente ai tratti salienti del ragionamento applicativo della regola alla fattispecie concreta (vengono infatti cassate per difetto di motivazione le decisioni in cui l equità è esercitata senza l esposizione della regola, ma solo con la classica espressione appare equo ). Alla determinazione potrà darsi un riferimento cronologico tale da assorbire la rivalutazione monetaria e inglobare in essa la compensatività da ritardo usualmente affidata agli interessi, senza dover precisare le singole componenti (25) Danno biologico da inabilità temporanea. In considerazione degli effetti somato-psichici più gravi della fase acuta della malattia, il ristoro viene generalmente effettuato da Tribunali in equità, sulla base di importi ragguagliati ai giorni di inabilità temporanea totale e a quelli di inabilità temporanea parziale. Così, il Tribunale di Milano liquida da L a L per ciascun giorno di I.T.T., importi ridotti sino a 1/2 per ciascun giorno di I.T.P.. Ad importo analogo giornaliero (L ) per ciascun dì di I.T.T. si perviene in applicazione del criterio del triplo della pensione sociale; anche nell ambito di tale criterio l importo va corrispondentemente ridotto per l I.T.P..

11 3.3. Danno morale. È pacifico che il danno morale debba liquidarsi in via strettamente equitativa, tenuto conto delle sofferenze subite dalla vittima, descritte se possibile dal CTU. Ciò, peraltro, esige che il giudice àncori l esercizio dell equità a regole uniformi. Sostanzialmente tutti i Tribunali parametrano il danno morale all entità del danno biologico, sulla base della massima di esperienza secondo cui a lesione maggiore consegue sofferenza maggiore. Il Tribunale di Milano opera ragguagliandolo ad una somma compresa tra 1/4 e 1/2 del danno biologico riconoscibile al soggetto danneggiato. Sebbene non sia in discussione nella presente sede l argomento del danno da uccisione di prossimo congiunto, atteso che a favore dei superstiti del danneggiato defunto una voce di danno da riconoscersi è sicuramente il danno morale, può solo cennarsi che esso viene calcolato anche in questa ipotesi come già detto, parificando però la morte all esistenza in vita del danneggiato con I.P. del 100%. Regole di dettaglio tengono conto, tra l altro, del grado di parentela. 4. Danno biologico e danno da riduzione della capacità produttiva. L aver svincolato la liquidazione del danno biologico dal precedente riferimento alla capacità lavorativa generica ha imposto, come noto, una rimeditazione sul ruolo della liquidazione del lucro cessante da flessione del reddito, nonché sulla permanente complementarità tra danno biologico e danno patrimoniale da lucro cessante. La giurisprudenza anche di Cassazione, nell affermare dopo la configurazione del danno biologico la distinzione delle sfere di riferimento del risarcimento del danno alla salute e del risarcimento del lucro cessante, ha limitato l interazione tra le due sfere alla sola avvertenza che le distinte liquidazioni devono essere tenute presenti contemporaneamente al fine, da un lato, di assicurare l integrità del risarcimento, dall altro, di evitare ingiustificate locupletazioni. Il tramonto del concetto di lesione della capacità lavorativa generica, in corrispondenza del riconoscimento del danno biologico, comporta che una siffatta lesione potenziale, per giurisprudenza pacifica, va tenuta presente solo nell ambito della quantificazione del danno biologico, se subita da soggetto che non svolga, al momento, attività produttiva di reddito, né sia in procinto di svolgerla, in quanto lesione di un generico modo di essere del soggetto (26). Pertanto, in aderenza al cennato orientamento, ove leso sia un disoccupato od un minore, non potrà essere riconosciuto un danno da lucro cessante, bensì il solo danno biologico, tenendo semmai conto in un ottica di adeguatezza del risarcimento della mancata liquidazione del danno da minor reddito appesantendo opportunamente il valore del punto di invalidità (27). Ovviamente non andrebbe escluso a priori che analoga operazione debba altresì effettuarsi di fronte a chi, invece, nonostante la lesione, percepisca un reddito invariato, a costo tuttavia di maggiori sforzi o maggiore usura. Né, in senso contrario alla cumulabilità in ogni caso con il riconoscimento del danno biologico anche di somme a titolo di ristoro per diminuzione della generica attitudine a produrre reddito, può addursi il tenore della disposizione di cui all art. 4, comma 3, l. n. 39/1977 che dispone, come noto, che, ove non risulti il reddito di lavoro del soggetto vittima di sinistro stradale, in tutti gli altri casi competa allo stesso comunque un risarcimento ragguagliato al triplo della pensione sociale. È, infatti consolidato l orientamento della Cassazione per cui il predetto inciso va riferito alle ipotesi in cui il reddito da lavoro non risulti in base ai criteri indicati... e non anche nelle ipotesi in cui il soggetto sia privo di reddito (28).

12 In tale ottica, quindi, la flessione di un reddito meramente potenziale potrà essere risarcita solo ove si pervenga attraverso un rigoroso procedimento presuntivo ad acclarare che il soggetto, seppure minore, fosse in procinto di percepire un determinato reddito (nel quale caso l individuazione del quantum potrà desumersi da elementi quali gli studi, le condizioni familiari, o in mancanza in analogia con il disposto dell art. 4 l. n. 39/77) (29). Dopo aver tratteggiato i predetti orientamenti sufficientemente pacifici in giurisprudenza, va accennato giusta la scaletta di argomenti che ci è proposta che un giudice di merito (il Tribunale di Firenze) si oppone recisamente agli orientamenti stessi, proponendo una ricostruzione dommatica del danno da lucro cessante che pur a fronte del riconoscimento del danno biologico sembra riecheggiare, attraverso l utilizzo del concetto di danno futuro (che, a differenza del danno aleatorio, può essere come noto risarcito), l antica figura del risarcimento del danno da lesione della capacità lavorativa generica. Esaminando in dettaglio tale ricostruzione. In essa si distingue, anzitutto, tra danno da diminuzione della capacità produttiva di reddito (dizione che si propone di utilizzare per distinguere il concetto da quelli desueti di capacità lavorativa generica o specifica) e danno da effettiva perdita di reddito per incapacità permanente: quest ultima voce di danno è sicuramente una voce di danno patrimoniale, normalmente concreto e attuale (pur se è necessaria l attualizzazione delle perdite future), e quantificabile mediante criteri differenziali ovvero criteri di forfettizzazione (ad es. art. 4 l. n. 39/77). Viceversa, il concetto di diminuzione della capacità produttiva di reddito esprimerebbe il diverso tipo di danno identificato nella minorata capacità di guadagno: si tratterebbe di un danno futuro, come tale risarcibile pur prima della sua manifestazione, purché la stessa sia certa o altamente probabile in base ad elementi oggettivi (a differenza del danno aleatorio, non risarcibile). La limitazione delle possibilità lavorative, anche solo a livello potenziale, inciderebbe sicuramente sulla realizzazione della persona (per cui anche tale limitazione a carico dell anziano o della casalinga, se avrà nulla o poca rilevanza dal punto di vista del danno patrimoniale, potrà averla sotto il profilo fisio-psichico). La diminuzione della capacità produttiva di reddito andrebbe quindi tenuta presente nell ambito della quantificazione del danno biologico, in particolare se subita da soggetto che non svolga, al momento, attività produttiva di reddito, ovvero da soggetto che continui a percepire il proprio reddito da lavoro, a costo di maggiore sforzo o usura. In questo senso, il danno da riduzione della capacità produttiva o di guadagno (danno futuro) si affiancherebbe al danno patrimoniale effettivo (perdita concreta ed attuale). La predetta ricostruzione, tuttavia, si scontra chiaramente: a) con la posizione della Corte di Cassazione, che si è orientata nel senso di escludere la quantificazione del danno biologico da qualsiasi riferimento patrimonialistico (cfr. ad es. Cass. n. 2008/93, che condiziona altresì la risarcibilità di un danno da diminuzione di capacità lavorativa di un pensionato, a titolo di danno patrimoniale, all accertamento dell effettivo svolgimento di attività redditizia nonostante la quiescenza); b) con la distinzione tra danno futuro risarcibile e danno aleatorio non risarcibile, pur richiamata nell ambito della ricostruzione stessa (si richiama che il danno futuro è risarcibile pur prima della sua manifestazione, purché la stessa sia certa o altamente probabile in base ad elementi oggettivi; nel caso di specie gli elementi oggettivi si dedurrebbero soltanto dalla perizia medicolegale e dalle condizioni del danneggiato). Pare allora doversi concludere che la voce di danno denominata da diminuzione di capacità produttiva possa essere riconosciuta solo ove possa essere considerata quale danno patrimoniale da lucro cessante, da dimostrarsi caso per caso dall interessato, con prova tuttavia che può essere semplificata per mezzo di presunzioni, atteso che si tratta di danno futuro (30). In alternativa, la stessa voce di danno (quale sostanziale replica della antica finzione della lesione della capacità di reddito generica) potrà essere tenuta presente mediante appesantimento del punto di invalidità ai fini della liquidazione del danno biologico.

13 In entrambi i casi, non pare esservi giustificazione per l accoglimento di una nuova categoria di danno alla persona. 5. Il problema delle c.d. micropermanenti. I postumi permanenti di piccola entità (c.d. lesioni micro-permanenti ) non incidono sulla capacità specifica di guadagno, ma assumono rilevanza solo come menomazione della salute della persona. Le micro-permanenti vengono confinate, tradizionalmente, entro percentuali di invalidità fino al 10% (in analogia con il minimo indennizzabile da parte dell INAIL, pari all 11%). Tali postumi esauriscono i loro effetti pregiudizievoli nell ambito di quella che veniva definita capacità generica lavorativa, la quale deve oggi ritenersi soltanto un aspetto del danno biologico. Sono, quindi, ricorrenti le decisioni della S.C. che affermano la risarcibilità delle lesioni micropermanenti solo a titolo di danno biologico (31); va segnalato, al riguardo, soltanto che tali decisioni si giustificano in quanto in esse si ricorre ancora alle categorie di capacità di reddito specifica e generica, che oggi non sono più utilizzabili se non nel settore degli infortuni sul lavoro. Considerati, infatti, gli attuali criteri di liquidazione del danno biologico, applicabili indifferentemente alle lesioni micro e macro-permanenti, dal punto di vista della responsabilità civile la distinzione non ha più ragion d essere. La distinzione vale ancora, invece, da un punto di vista medico-legale, atteso che vi è controversia circa la possibilità di configurare danno biologico i c.d. esiti biologici di lesioni non accompagnati da deficit anatomo-funzionali: ad es. un callo osseo risultante da una frattura senza disturbi funzionali o sintomi dolorosi. La dottrina medico-legale preferibile afferma che anche in tali casi, essendosi di fronte comunque ad una situazione biologica peggiore di quella anteriore, non si può ritenere l inesistenza di invalidità permanente. Quel che è certo che in questi casi qualsiasi percentuale attribuita dal CTU rappresenta un arbitrio: preferibile è, quindi, una liquidazione equitativa pura. 6. Interessi e rivalutazione dopo la sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 1712/1995. Trattandosi di danno da illecito aquiliano, e quindi di debito di valore, la liquidazione del danno alla persona comporterà sempre da parte del giudice il riporto dell ammontare della somma liquidata all attualità, nonché il riconoscimento di somme ulteriori (tradizionalmente individuate negli interessi compensativi) quale risarcimento della mancata tempestiva corresponsione dell equivalente pecuniario del danno stesso. In aderenza a consolidati indirizzi di una giurisprudenza pretoria della stessa S.C., venivano sinora concessi al danneggiato gli interessi al tasso legale sulla somma rivalutata alla data della sentenza, a far tempo dal dì dell illecito. Come noto, con la sentenza n. 1712/1995 le Sezioni Unite della S.C. (32), rivedendo i predetti consolidati orientamenti, hanno statuito che: a) in tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata per equivalente, e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma;

14 b) detto danno deve essere provato dal creditore, ma la prova può essere data e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi e quindi anche mediante l attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subìto per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro; c) se il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato pagamento, quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Siano o meno da condividersi nel merito, in questa sede deve solo rilevarsi come l applicazione in concreto dei principi accolti dalla SS.UU. comporti notevoli difficoltà. In sintesi, mi sia consentito di indicare le seguenti possibili tecniche di formulazione della sentenza. A) Primo schema È lo schema decisorio più vicino alla pronuncia della S.C.; stante l impossibilità concreta di effettuare i calcoli in sentenza, va adottata in dispositivo una formula che rinvii a parametri certi di calcolo; le difficoltà di calcolo tuttavia in caso di contrasto tra le parti si scaricheranno in sede esecutiva. Trattasi quindi dello schema decisorio meno preferibile. Operativamente può procedersi come segue: a) si liquida il risarcimento per la perdita patrimoniale al valore attuale Ta (come del resto operato con i metodi tabellari), con rivalutazione implicita, si attualizza, attraverso gli opportuni indici ISTAT in regressione, il valore liquidato al momento del sinistro To; b) si fissano gli interessi ad un tasso medio rispetto a quelli registrati nel periodo da assumersi in base ai presumibili reimpieghi del denaro (depositi bancari, titoli di stato, prime rate, ecc.) tipici della categoria creditoria cui appartiene il danneggiato, tenuto conto anche dell ammontare dell importo da riconoscersi e del tempo intercorso tra danno e risarcimento; alternativamente, potrà utilizzarsi il tasso legale pro-tempore vigente (fino al 16 dicembre 1990: 5%; dopo tale data: 10%); c) nell applicare il tasso di interesse prescelto si potrà riferire lo stesso alla somma To indicando in motivazione e nel dispositivo che gli interessi stessi si calcolano per ciascun periodo (ad es. annuale) decorrente dal sinistro sulla somma rivalutata in ragione dell incremento di un parametro prefissato (ad es. dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) registrato alla data iniziale del periodo rispetto alla medesima data del periodo precedente ; in alternativa si potrà indicare, anche empiricamente, l indice di rivalutazione, ad es. annuale, tra To e Ta. B) Secondo schema

15 In un ottica di semplificazione, si può continuare ad adottare il tasso legale degli interessi, applicando però lo stesso su una somma mediata tra To e Ta. (ad es. una semplice media aritmetica). Tale schema decisorio non pare in contrasto con l indirizzo delle SS.UU.: la sentenza del 1995 ritiene infatti eccessivo solo il calcolo in base al tasso legale sulla somma rivalutata a Ta e dalla data del fatto. In questo schema, invece, verrebbero applicati gli interessi legali dalla data del fatto, ma non sulla somma rivalutata a Ta. Si tratta di una forfettizzazione di facile applicazione e non distante nel risultato, nella maggior parte dei casi, dall applicazione di altri criteri. C) Terzo schema Con specifico riferimento agli intervalli temporali non lunghi e non interessati da rilevanti fenomeni inflattivi, si può considerare, quale base di calcolo, esclusivamente l importo a To, tenedo eventualmente conto, nella scelta del tasso di interesse, anche del progressivo degrado monetario della somma di partenza. Ove si adotti il tasso legale, questa sembra la metodica da privilegiare per tutti i risarcimenti di non eccessivo ammontare sorti dal 1991 in poi, anni nei quali il tasso stesso è sempre stato superiore alla dinamica inflattiva. D) Quarto schema Come sopra richiamato, in particolare allorché si proceda a valutazione equitativa pura del capitale in valore attuale, si può conglobare in un unico importo anche il danno da lucro cessante per ritardato pagamento, anch esso equitativamente apprezzato. Potrà eventualmente motivarsi esplicitamente sul punto, indicando l importo anche al netto di detto lucro cessante, sì da consentire il controllo sulla congruità e l assenza di overcompensation. ALLEGATO N. 1 Il punto attuale sul danno alla persona. Ferma l anzidetta portata limitata del tema da dibattere, mi pare comunque opportuno ricordare, in breve, che all esito di un lungo dibattito volto alla ricerca del fondamento giuridico della risarcibilità del danno biologico (ricerca condizionata dagli stretti limiti posti alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art c.c. e, d altro lato, dalla difficoltà di ampliare eccessivamente la nozione di danno patrimoniale ex art c.c.), l affermazione, per così dire, definitiva della risarcibilità del danno alla salute è venuta, come noto, da Corte Cost , n. 184, est. Dell Andro, che rappresenta quindi il primo punto di riferimento di ogni discussione sul tema (33). In tale decisione si opta per la giustificazione della risarcibilità del danno in parola direttamente sulla base degli artt c.c. e 32 Cost., senza ricorrere all art c.c. Si afferma altresì che oltre al risanamento, per sé, del danno biologico, qualificato danno-evento, ove si verifichino, a seguito del fatto lesivo, anche danni-conseguenze di carattere patrimoniale (esempio lucro cessante), anch essi vanno risarciti, con altra autonoma voce, ex artt. 32 Cost. e 2043 c.c. Così, ove dal fatto in discussione derivino danni morali subiettivi, i medesimi, in presenza, nel fatto, anche del carattere di reato, vanno risarciti ex art c.c.. L impianto giuridico sotteso all evento storico rappresentato dalla cennata sentenza del 1986 ha trovato sostanziale adesione da parte della dottrina e della giurisprudenza che, dal loro canto, di tale evoluzione avevano posto le basi. Su tale impianto, che pareva aver così raggiunto una sua stabilità, la Corte Costituzionale ha avuto tuttavia modo di tornare con la successiva sentenza n. 372 del , est. Mengoni (34), la quale, pur effermando ex professo la sola problematica del danno biologico da morte di congiunto, ha riveduto anche i principali aspetti attinenti al danno biologico in generale, su cui aveva inciso anche l elaborazione della Corte di Cassazione intervenuta nel frattempo (35).

16 Non va sottaciuto che la sentenza della Corte Costituzionale ha sollevato numerosissimi dubbi, tanto che la stessa, qualificata come un vero e proprio ripudio della sentenza del 1986 e, con essa, del faticoso cammino della giurisprudenza degli anni 80, è stata definita una sentenza da dimenticare (36). Le principali affermazioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza del 1994, dalle quali non si può prescindere anche se eventualmente solo per criticarle per fare il punto attuale, dal punto di vista dommatico, in ordine al danno alla persona, possono ricapitolarsi come segue: a) il danno biologico, quale menomazione dell integrità psico-fisica della persona, da valutarsi indipendentemente dai suoi riflessi sulla capacità produttiva di reddito, è da qualificarsi tuttora danno-evento e non danno-conseguenza; si chiarisce tuttavia (rispetto al precedente orientamento) che detto danno non si identifica con la lesione, ma con il pregiudizio conseguente alla lesione dell integrità fisio-psichica (primo tipo di danno biologico risarcibile); b) la prova della lesione, in re ipsa, prova l esistenza del danno (salvo che la lesione sia perfettamente guarita, in quanto sembra esclusa la configurabilità di un danno biologico temporaneo ); c) è pur sempre necessaria la prova del quantum del danno stesso quale diminuzione o privazione del valore salute; il risarcimento deve essere commisurato all entità del pregiudizio con criterio equitativo; d) la norma da cui discende la risarcibilità del danno biologico è da identificarsi nell art c.c., applicabile per analogia iuris ; è quindi necessaria almeno la colpa per fondare la responsabilità del danneggiante; e) fa parte del danno biologico la parte riconducibile alla mera attitudine a produrre reddito ; f) la distinzione tra danno prevedibile e imprevedibile (e danno diretto e indiretto sic!) attiene solo ai danni-conseguenze, per cui non si applica al danno biologico che è danno-evento [a tal riguardo va rimarcato che il relativo passo della sentenza è assai poco chiaro: sembrerebbe infatti che l autore dell illecito debba rispondere non solo del danno imprevedibile, ciò che si giustifica alla luce dell art c.c., ma anche dei danno indiretti; ma ciò contrasta con la nota disposizione dell art c.c., richiamato dall art c.c.]; g) accanto al danno biologico-evento è tuttavia configurabile un danno biologicoconseguenza (secondo tipo di danno biologico risarcibile), quale momento terminale di un processo patogeno, originato dal turbamento psichico integrante il danno non patrimoniale di cui all art c.c. Detto danno-conseguenza rientra per applicazione diretta nello schema dell art c.c., quindi va ristorato indipendentemente dal giudizio di colpevolezza dell autore; h) va distinta la lesione del diritto alla salute dalla lesione al diritto alla vita (diritto personalissimo), non potendosi ritenere quest ultima quale una lesione al massimo grado del benesalute; ne deriva che solo allorché tra la lesione e la morte vi sia una fase intermedia di malattia si realizza un danno alla persona del leso, trasmissibile iure hereditatis in quanto il relativo diritto al risarcimento è entrato nel patrimonio del de cuius (primo tipo di danno risarcibile da morte di congiunto); in caso contrario, poiché la persona del leso cessa istantaneamente di esistere, non sorge il diritto al risanamento di un danno non sofferto;

17 i) il pregiudizio patito dal deceduto (perdita della vita) è poi diverso da danno biologico patito dal familiare, iure proprio, a seguito dell uccisione; la risarcibilità di tale danno, che va qualificato quale danno-conseguenza e rientra nel campo di applicabilità dell art c.c., viene esclusa non sotto il profilo sostanziale, ma sotto il profilo probatorio ed empirico, in quanto è ritenuta impossibile in concreto la prova della prevedibilità dell evento della produzione di un danno biologico in capo ad un familiare (da ciò pare potersi però dedurre che, nei rari casi in cui ciò tale prova fosse possibile [viene fatto l esempio delle c.d. vendette trasversali, ove l evento è addirittura voluto], ci si troverebbe di fronte al secondo tipo di danno risarcibile da morte di congiunto); l) è invece sicuramente configurabile un danno biologico da morte di congiunto, nello schema di cui all art c.c., quale danno-conseguenza, con le caratteristiche e i limiti del danno non patrimoniale, allorché il danno morale soggettivo, anziché esaurirsi nel patema d animo, degeneri in un trauma fisico o psichico permanente (terzo tipo di danno risarcibile per morte di congiunto - cfr. lett. g). ALLEGATO N. 2 Schema di quesiti da sottoporsi al C.T.U. medico-legale. 1) Descriva il CTU la persona del periziando sulla base di dati obiettivamente rilevabili dall esame della stessa, dai documenti in atti e dalle informazioni acquisite dalle parti e dai pubblici uffici, cui il CTU è espressamente autorizzato a richiedere documentazione (indicato in particolare l età, il sesso, l occupazione, le attitudini, i precedenti stati morbosi che ne interessavano la validità al momento del fatto dannoso onde va tenuto conto negli accertamenti di cui in seguito); 2) descriva in base ad elementi obiettivamente rilevabili (tenendo in particolare presenti i dati desumibili dal referto di pronto soccorso e dalle dichiarazioni rese ai sanitari nell immediatezza dei fatti, quali risultati dalle registrazioni ospedaliere) le lesioni che si assumono riportate in conseguenza del fatto per cui è causa, quali esse si presentavano al momento del fatto stesso; la loro evoluzione; i trattamenti praticati; lo stato attuale delle lesioni stesse (da verificarsi mediante obiettivizzazione, indicando le metodiche seguite e da rilevarsi fotograficamente); dica se le stesse siano suscettibili di miglioramento o peggioramento, fornendo le notizie utili circa tale evoluzione ed il grado di probabilità dell evoluzione stessa; tratti separatamente dei sintomi soggettivi descritti dal periziando ma non riscontrabili oggettivamente; 3) accerti in base a criteri traumatologici e/o chimico-fisici che vorrà specificare se le lesioni denunciate siano obiettivamente riconducibili alla dinamica del fatto dannoso quale emerge dagli atti di causa (inclusi i rapporti di pubbliche autorità e le deposizioni dei testi); in ipotesi positiva descriva la presumibile dinamica della causazione dell evento traumatico, indicandone modalità e tempi; 4) accerti la durata dell eventuale malattia derivata dalle lesioni, che descriverà dettagliatamente, e determini la durata dell eventuale inabilità temporanea, assoluta o parziale; 5) accerti se dalle lesioni siano derivati esiti permanenti sulla preesistente integrità psico-fisica del soggetto, con dettagliate considerazioni in ordine ai riflessi: a) sulla sfera individuale (ad es. sonno, riposo, sport, viaggi, passatempi); b) sulla sfera relazionale (ad es. rapporti familiari, sociali, sessuali);

18 c) sull espletamento delle normali attività quotidiane (lavarsi, vestirsi, assolvere alle funzioni fisiologiche, scrivere, leggere, camminare, correre, salire e scendere le scale, piegarsi, stare seduti o in piedi, guidare veicoli, afferrare, sollevare e trasportare gli oggetti); d) sull aspettativa di vita del soggetto (indicando la percentuale di sopramortalità); 6) dica se detti esiti permanenti siano suscettibili di riduzione o eliminazione mediante applicazioni di protesi e/o idonei trattamenti sanitari o chirurgici, indicandone il costo, anche in relazione ai prevedibili rinnovi, se non coperti dal S.S.N.; 7) tenuto conto di tutte le circostanze di cui sopra, ed in particolare dello stato pregresso del soggetto, dell età, del sesso, delle condizioni di vita, e della prognosi, esprima con distinte percentuali la riduzione dell integrità psico-fisica del soggetto (nella sua accezione morfofunzionale, a prescindere dalla riduzione di capacità reddituale) quale essa si presenta attualmente, quale si presenterà alla stabilizzazione dei postumi, e quale si presenterebbe dopo l esecuzione dei trattamenti di cui al precedente punto 6; 8) determini se ed in qual modo e misura (indicando i criteri di quantificazione percentuale) gli eventuali esiti permanenti incidano sull attività lavorativa del danneggiato, indicando in particolare: a) se lo stesso possa continuare a svolgere la propria attività (in tal caso specificando se ciò sia subordinato a maggior dispendio di energie) ovvero debba ridurla quantitativamente o qualitativamente (ad es. con esclusione di alcuni tipi di prestazioni) ovvero addirittura debba cessare la propria attività; b) in tale ultima ipotesi, se lo stesso possa svolgere attività similari, tenuto conto dell età e delle condizioni personali e professionali del soggetto; 9) indichi il livello di sofferenza che, secondo le conoscenze mediche, è conseguito alle lesioni subite dal periziando ed all iter diagnostico-terapeutico, anche con riferimento agli interventi chirurgici sopportati o a cui dovrà sottoporsi; 10) accerti se il periziando necessiti, e in che misura, di assistenza diurna e/o notturna e se detta assistenza debba essere o meno qualificata; 11) verifichi la congruità delle spese mediche e di assistenza documentate o comunque sostenute e determini l entità di quelle prevedibilmente da sostenere. (1) Cfr. la scheda sintetica acclusa come allegato n. 1 alla presente relazione. (2) PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1994, 476 s.. (3) Così, recentemente Cass., sez. L. n. 132 del 10 gennaio 1996; conf. Cass., sez. III, n del 4 marzo 1995, in Giur. it., 1995, I, 1, 1410, con nota redazionale cui si rinvia anche per richiami; Cass., sez. II, n del 23 febbraio 95; Cass., sez. L. n del 24 marzo 1987, in Riv. infortuni, 1987, II, 59; cfr. altresì Cass., sez. I, n del 17 giugno 1992, che chiarisce che nell ipotesi considerata il giudice non utilizza la consulenza per valutare la prova offerta dall attore, bensì acquisisce per suo tramite la conoscenza di un fatto; Cass., sez. II, n del 19 aprile 1988, nonché sez. II, n del 31 marso 1987, ove si afferma espressamente che la CTU costituisce un mezzo di prova quando essa supplisca l ispezione o l esperimento giudiziale nell ipotesi che questi si debbano eseguire con l assistenza di un consulente per rilevare la consistenza e le caratteristiche tecniche di un opera; Cass., sez. II, n del 7 aprile 1987, in Arch. civ., 1987, 996, la quale evidenzia che nei casi di specie la CTU è necessaria all acquisizione della prova che la parte non possa in altro modo fornire; essendo preclusa invece la possibilità di disporre CTU per la prova o la

19 ricerca di fatti che devono essere provati dalle parti cfr. su tale ultimo aspetto Cass., sez. L. n dell 8 agosto 1989, in Dir. e prat. lav., 1989, Pare opportuno rilevare in questa sede che, se nelle ipotesi considerate la CTU è mezzo di prova d ufficio, la stessa ricadrà dal punto di vista processuale nell ambito applicativo della disposizione, introdotta dalla Riforma per temperare il regime delle preclusioni istruttorie allorché il giudice si avvalga di poteri istruttori ufficiosi, di cui all art. 184, u.c., c.p.c.. (4) Cass. nn del 1988 e 3105 del 1987, cit.; cfr. altresì Cass., sez. II, n del 31 marzo 1990, che riconosce fondato motivo di impugnazione la mancata ammissione di CTU. (5) Q. v., ad es., in Foro it., 1986, I, 2053 ss., n. PONZANELLI. (6) La tabella più in uso in Italia, è attualmente, la Tabella per la valutazione medico-legale del danno biologico di rilevanza patrimoniale riferita al valore medio di capacità lavorativa espressa in seno alle Giornate Medico-Legali tenutesi a Como nel 1967 ed approvata al IX Congresso per la Trattazione di Temi Assicurativi, tenutosi a Perugia nel Su tale tabella, con qualche adattamento, si fonda il volume di LUVONI-MANGILI-BERNARDI, Guida alla valutazione medico-legale del danno biologico e dell invalidità permanente, IV ed., Giuffré, 1995, p. 5, la quale riporta, a fronte di ciascuna voce di danno riferita ai vari settori corporei (corredata da opportune descrizioni e illustrazioni), le misure percentuali di invalidità sia ai fini della R.C. (che è quanto qui interessa), sia ai diversi fini dell infortunistica sul lavoro e della polizza assicurativo-tipo contro gli infortuni. Tale guida costituisce uno dei testi più consultati dai medici legali, per cui rappresenta un valido ausilio per la lettura (e la verifica delle conclusioni) delle relazioni dei CTU. Alcune pagine estratte da tale testo costituiscono l allegato 2 alla presente relazione. (7) Al riguardo va segnalato, non senza preoccupazione, la tendenza di taluni settori della professione medico-legale ad affermare la competenza del medico anche in ordine ai profili quantitativi della valutazione dinamica, attraverso nuovi parametri opportunamente predisposti, si da lasciare al giudice, oltre al ruolo teorico di peritus peritorum, soltanto la scelta del criterio cui ancorare la monetizzazione del danno. Ma non è chi non veda come una siffatta pretesa sia inaccettabile ove solo si consideri che solo il giudice, in sede di decisione, potrà valutare, sulla base del materiale probatorio diverso dagli accertamenti medici, se ad es. effettivamente il soggetto coltivava una certa pratica ricreativa o sociale, quale rilevanza esistenziale la stessa assumeva e quale rilevanza assuma la sua mancata prosecuzione. (8) Cfr. sul punto LUVONI-MANGILI-BERNARDI, cit.. (9) La nuova tabella imperniata sul concetto di danno biologico, cui stanno contribuendo i maggiori esperti italiani di medicina legale, sarà contenuta nella Guida italiana per la valutazione del danno biologico in corso di elaborazione presso la S.I.M.L.A. (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni); essa è oggetto di dibattito in convegni medico-legali (in particolare di quello organizzato a Montecatini agli inizi di maggio 96) e dovrebbe vedere la luce entro l anno. (10) Cfr. allegato n. 3 alla presente relazione. (11) Cfr. ad es. Cass del 26 ottobre 1994, in Foro it., Rep., 1994, voce Danni civili, 124. (12) Cass. 10 giugno 1994 n. 5669, in Foro it., 1994, I, (13) Cfr. ad es. Trib. Roma, n del 24 gennaio 1995, in Riv. giur. circ. trasp., 1995, 543, ove si esclude la risarcibilità di lesioni non oggettivamente rilevate dal CTU e da questi assunte sulla base delle sole dichiarazioni rese dal periziato. (14) SCHIAVONE, in The Coroner, 1993, n. 3, 12. (15) Schede riportanti i metodi di valutazione seguiti da alcuni Tribunali, soprattutto dell Italia settentrionale, sono state approntate nel Dossier mensile di Guida al diritto n. 4/96 dell aprile Detto dossier è stato poi aggiornato con un documento pubblicato nel n. 23 della rivista stessa in data 8 giugno (16) È stato notato che la liquidazione secondo criteri diversi di danno da I.P. e da I.T. non realizza una duplicazione risarcitoria, in quanto tali criteri giustificatamente si giustappongono in quanto finalizzati alla individuazione di periodi diversi, che corrispondono a una diversa intensità

20 della lesione dell integrità psico-fisica, cui rapportare la liquidazione equitativa di un danno - Cass del 15 settembre 1995, mass.). (17) Cass., sez. III civ., n. 357 del 13 gennaio 1993, est. Rebuffat, in Foro it., 1993, I, 1897, n. DE MARZO. (18) Cass., sez. III civ., n del 18 febbraio 1993, est. Rebuffat, in Giur. it., 1994, I, 1, 44 ss., n. CARUSI e LO VETRO. (19) V. la decisione di cui nel testo in Cor. Giur., 1994, 1360 ss., n. CAPORALI, ove però non pare percepito dall annotatrice che la valutazione dei giudici di merito condivisa dalla S.C. era riferita a danno da lucro cessante e non a danno biologico. (20) Cass. 19 ottobre 1994, n. 8517, in Arch. G.C.S.S., 1995, 392, ha ritenuto adeguato il fondamento del criterio equitativo sui parametri delle leggi n. 466/80 e 302/90 in materia di indennizzo da parte dello Stato delle famiglie delle vittime per terrorismo o servizio. (21) Cass., sez. III civ., n. 357 del 13 gennaio 1993, est Rebuffat, in Foro it., 1993, I, 1987, n. DE MARZO. (22) Q. v. ad es.; in Arch. Giur. Circ. Sin. Str., 1995, 355 ss. Per l aggiornamento della tabella stessa e per analoghe tabelle predisposte da altri Uffici giudiziari, cfr. il dossier di Guida al diritto ed il n. 23 della rivista stessa, sopra cit. (23) Cfr. il documento pubblicato in Guida al diritto, n. 23/96, 121 ss. (24) Cass., sez. III civ., n. 357 del 13 gennaio 1993, est. Rebuffat, in Foro it., 1993, I, 1897, n. DE MARZO. (25) Così Cass. ult. cit., che richiama anche Cass. n. 2996/1984; cfr. ex multis altresì Cass. 19 ottobre 1994, n. 8517, in Arch. G.C.S.S., 1995, 392, con cui si ritiene altresì adeguato il fondamento del criterio equitativo sui parametri delle leggi n. 466/80 e 302/90 in materia di indennizzo da parte dello Stato delle famiglie delle vittime per terrorismo o servizio. (26) Così, ad es., Cass. 19 marzo 1993, n. 3260, in Arch. Giur., C.S.S., 1993, 685. (27) Per un esempio di valutazione delle peculiarità del caso concreto con un opportuno appesantimento dei parametri liquidativi, cfr. ad es. Trib. Venezia, 8 giugno 1994, n. 2403, in Arch. Giur. C.S.S., 1995, 637, che ha appesantito il punto di invalidità per tener conto della maggiore gravosità dell attività di casalinga per i postumi riportati. Si consideri, tuttavia, che il caso della lesione della casalinga è un caso limite, di dubbio inquadramento, in quanto l attività casalinga seppure non professionale e non retribuita è pur sempre un attività di lavoro (cfr. ad es. art. 143 c.c.). (28) Cfr. da ultimo, ad es., Cass. 1 dicembre 1994, n , in Foro it. Rep., 1994, voce Danni civili, 178. (29) Cfr. Cass. 7 agosto 1995, n. 8651, in Guida al diritto, 1995, f. 43. (30) Così, ad es. App. Venezia, 18 gennaio 1995, n. 510 in Arch. G.C.S.S., 1995, 844 ha ritenuto presuntivamente essere sempre connesso un danno patrimoniale, da liquidarsi equitativamente in aggiunta al danno biologico, allo sfregio al volto riportato da un giovane che si affaccia sul mercato del lavoro. Cfr. altresì, quale esempio di decisioni che soddisfano l esigenza rappresentata senza introdurre nuove categorie di danno, Cass. 23 luglio 1993, n. 8226, in Resp. civ., 1994, 54, n. COMANDE, ove si afferma la risarcibilità del danno futuro allorché si possa ritenere che, pur in mancanza di reddito attuale, l invalidità permanente, per la sua entità, limiterà la capacità di guadagno. (31) Cfr. ad es. Cass., 30 dicembre 1993, n , in Riv. giur. circ. trasp., 1994, 204. (32) Cass. SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712, in Foro it., 1995, I, n. 1470, DE MARZO e VALCAVI. (33) Q. v., ad es., in Foro it., 1986, I, 2053 ss., n. PONZANELLI. (34) Q. v., ad es., in Foro it., 1994, I, 3297 ss., n. PONZANELLI, nonché in Cor. giur., 1994, 1455 ss., n. GIANNINI; a tali note si rinvia per alcune delle critiche mosse a detta sentenza. (35) Cfr., in particolare, Cass., sez. III civ., n. 357 del 13 gennaio 1993, est. Rebuffat, in Foro it., 1993, I, 1897, n. DE MARZO. (36) Così in GIANNINI, nel commento cit.

TRIBUNALE DI MILANO TABELLE 2013 liquidazione del danno permanente da lesioni comprensivo del danno non patrimoniale

TRIBUNALE DI MILANO TABELLE 2013 liquidazione del danno permanente da lesioni comprensivo del danno non patrimoniale TRIBUNALE DI MILANO TABELLE 2013 liquidazione del danno permanente da lesioni comprensivo del danno non patrimoniale omaggio di ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI INFORTUNISTICA STRADALE A.N.E.I.S. Presidenza

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

ing. Domenico Mannelli Le banche dati: dal dato alla prevenzione

ing. Domenico Mannelli Le banche dati: dal dato alla prevenzione ing. Domenico Mannelli Le banche dati: dal dato alla prevenzione Menomazione della capacità lavorativa o morte provocata da causa violenta in occasione dei lavori CAUSA VIOLENTA ELEMENTO DETERMINANTE IN

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Le principali domande sulla tabella in approvazione

Le principali domande sulla tabella in approvazione Le principali domande sulla tabella in approvazione D. Cosa regolamenta la tabella in approvazione? R. La tabella definisce i criteri per valutare il c.d. danno biologico permanente (si veda lo schema

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

COMUNICAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO SOCIETA MEDICO LEGALE DEL TRIVENETO

COMUNICAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO SOCIETA MEDICO LEGALE DEL TRIVENETO COMUNICAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO SOCIETA MEDICO LEGALE DEL TRIVENETO Considerazioni interpretative tecniche per la valutazione medico legale del danno biologico per lesioni di lieve entità, ex DL 209/2005,

Dettagli

PERICOLO o FATTORE DI RISCHIO

PERICOLO o FATTORE DI RISCHIO Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole Definizione parole-chiave MODULO B Unità didattica A3-1 CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI E ADDETTI SPP EX D.Lgs. 195/03 PERICOLO o FATTORE DI

Dettagli

LE ALTRE CATEGORIE DEL DANNO INGIUSTO Consuela Cigalotti DANNO INGIUSTO Secondo la definizione del codice civile è da considerarsi danno ingiusto,, il danno prodotto non iure,, ( comportamento non giustificato

Dettagli

Lesioni micropermanenti: indicati i nuovi importi per il risarcimento dei danni da incidenti stradali

Lesioni micropermanenti: indicati i nuovi importi per il risarcimento dei danni da incidenti stradali Lesioni micropermanenti: indicati i nuovi importi per il risarcimento dei danni da incidenti stradali Il ministero dello Sviluppo economico ha emanato il decreto (27 maggio 2010 pubblicato sulla Gazzetta

Dettagli

IL DANNO NON PATRIMONIALE ***** Il presente elaborato si pone come naturale conseguenza e. prosecuzione del precedente focus onde completare la

IL DANNO NON PATRIMONIALE ***** Il presente elaborato si pone come naturale conseguenza e. prosecuzione del precedente focus onde completare la IL DANNO NON PATRIMONIALE ***** Il presente elaborato si pone come naturale conseguenza e prosecuzione del precedente focus onde completare la ricognizione sul danno non patrimoniale e mettere un suggello

Dettagli

Il risarcimento del danno alla persona. Considerazioni di un economista. Dario Focarelli Direttore Generale ANIA

Il risarcimento del danno alla persona. Considerazioni di un economista. Dario Focarelli Direttore Generale ANIA Il risarcimento del danno alla persona. Considerazioni di un economista. Dario Focarelli Direttore Generale ANIA Agenda Le previsioni del codice Cosa è stato fatto? Le conseguenze delle scelte L attuazione

Dettagli

L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL

L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL QUALI SONO I DIRITTI DEL LAVORATORE VITTIMA DI INFORTUNIO? La prima missione di ANMIL è informare i lavoratori circa i loro diritti. La particolarità

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione

Dettagli

INDICE SISTEMATICO LIBRO PRIMO IL DANNO LA LIQUIDAZIONE PARTE PRIMA IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN GENERALE

INDICE SISTEMATICO LIBRO PRIMO IL DANNO LA LIQUIDAZIONE PARTE PRIMA IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN GENERALE INDICE SISTEMATICO Introduzione........................................... pag. v LIBRO PRIMO IL DANNO LA LIQUIDAZIONE PARTE PRIMA IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN GENERALE 1. Rapporto di causalità tra condotta

Dettagli

GIUDIZIO N. ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE DI UDIENZA DEL. È presente il CTU il quale, in esito alla lettura della formula del giuramento,

GIUDIZIO N. ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE DI UDIENZA DEL. È presente il CTU il quale, in esito alla lettura della formula del giuramento, TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA XIII SEZIONE CIVILE GIUDIZIO N. ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE DI UDIENZA DEL È presente il CTU il quale, in esito alla lettura della formula del giuramento, risponde:

Dettagli

IL CONCETTO DI DANNO ALLA PERSONA

IL CONCETTO DI DANNO ALLA PERSONA IL CONCETTO DI DANNO ALLA PERSONA Il principio informatore della materia in ambito civile stabilisce che qualsiasi comportamento antigiuridico che sia causa di danni a terzi obbliga chi l ha posto in essere

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo

Comune di San Martino Buon Albergo Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona - C.A.P. 37036 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI Approvato dalla Giunta Comunale il 31.07.2012 INDICE PREMESSA A) LA VALUTAZIONE

Dettagli

DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 1/2012) E L RCA

DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 1/2012) E L RCA IL DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 1/2012) E L RCA IL DECRETO LIBERALIZZAZIONI E L RCA Il c.d. decreto liberalizzazioni (D.L. 1/2012) interessa anche l RCA e, per essa, tutti gli operatori del settore,

Dettagli

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 103 24.03.2015 La rilevazione del finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Sotto il profilo giuridico l ordinamento

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AVVOCATO INTEGRATO) DELL AVVOCATO STABILITO PREMESSA L art. 10 della Direttiva del Parlamento

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI PRESSO LA X COMMISSIONE INDUSTRIA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA SUL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE (SOLVENCY

Dettagli

Con riferimento alle diverse tipologie di risarcimento riconoscibili in favore della persona danneggiata

Con riferimento alle diverse tipologie di risarcimento riconoscibili in favore della persona danneggiata 1 Danno morale: categoria autonoma o componente del danno biologico? Con riferimento alle diverse tipologie di risarcimento riconoscibili in favore della persona danneggiata si è consolidato, nel corso

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706

Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Il danno tanatologico Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Veronica Maina Valeria Mastrolembo Barnà Parti Familiari della vittima Generali Assicurazioni SpA T.R. Fatti Il minore viaggiava sul ciclomotore

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Parte Prima NASCITA ED EVOLUZIONE DEL DANNO BIOLOGICO

INDICE SOMMARIO. Parte Prima NASCITA ED EVOLUZIONE DEL DANNO BIOLOGICO Elenco delle principali abbreviazioni... XVII Parte Prima NASCITA ED EVOLUZIONE DEL DANNO BIOLOGICO CAPITOLO I IL SISTEMA FONDATO SULLA CAPACITÀ PRODUTTIVA 1. La capacità produttiva.... 5 2. Le contraddizioni

Dettagli

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BELISARIO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BELISARIO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1853 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato BELISARIO Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e alla

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA

ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA Fino al 31/12/97 l arrotondamento veniva fatto ai sensi del comma 2 dell art. 40 del DPR 1092/73 (vedi allegato 1). L anzianità complessiva era arrotondata in

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

Le pensioni nel 2006

Le pensioni nel 2006 Le pensioni nel 2006 Proponiamo il consueto aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS. TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA STATO MAGGIORE DELLA DIFESA Linee guida applicative del Sistema di misurazione e valutazione della Performance del Personale Civile delle aree funzionali della Difesa 1. Premessa In data 01/01/2016, è

Dettagli

Approvazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Approvazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Approvazione CDA del 25 giugno 2009 Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Regolamento U n i p o l G r u p p o F i n a n z i a r i o S. p. A. Sede

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

IL DANNO DA VACANZA ROVINATA Aspetti sostanziali: con danno da vacanza rovinata s intende: la lesione dell interesse del turista al pieno godimento del proprio tempo libero ed, in particolare, della occasione di svago e di divertimento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna

COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna Approvato con D.G.C. n. 104 del 31.07.2008 Modificato con D.G.C. n. 139 del 30.10.2008

Dettagli

Roma, 22 ottobre 2001

Roma, 22 ottobre 2001 RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 22 ottobre 2001 OGGETTO: Istanza di interpello n..2001, ai sensi dell articolo 11, della legge n. 212 del 2000, presentato dal Signor in ordine all assoggettabilità all imposta

Dettagli

LO STRESS LAVORO CORRELATO obblighi, sanzioni,i fenomeni di mobbing. Avv. Valeria Cataldi

LO STRESS LAVORO CORRELATO obblighi, sanzioni,i fenomeni di mobbing. Avv. Valeria Cataldi LO STRESS LAVORO CORRELATO obblighi, sanzioni,i fenomeni di mobbing Avv. Valeria Cataldi Art.2087 c.c. L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità

Dettagli

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE OGGETTO: Adeguamento, a partire dal 1 gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l accesso al pensionamento del personale appartenente

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 Modifica della deliberazione 18 luglio 2008, n. 1820 (Sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati

Dettagli

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Le pensioni nel 2005

Le pensioni nel 2005 marzo 2005 Le pensioni nel 2005 TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE Il tetto di retribuzione pensionabile per il calcolo delle pensioni con il sistema retributivo con decorrenza nell anno 2005 è stato definitivamente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE IL PROGRAMMA ANNUALE, COME OGNI ALTRO DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, SI DIVIDE STRUTTURALMENTE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI RICOPERTI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. REGOLAMENTO DAGLI AMMINISTRATORI DI

LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI RICOPERTI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. REGOLAMENTO DAGLI AMMINISTRATORI DI LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI RICOPERTI DAGLI AMMINISTRATORI DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. REGOLAMENTO (approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 febbraio 2013) Indice Premessa... 3 1.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

Città di Montalto Uffugo (Provincia di Cosenza) SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Città di Montalto Uffugo (Provincia di Cosenza) SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Città di Montalto Uffugo (Provincia di Cosenza) SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Allegato Delibera Giunta Comunale n. 110 del 19 maggio 2014 1) Caratteristiche generali del sistema

Dettagli

In ordine ai contenuti del decreto legislativo in oggetto, si fa rinvio al messaggio n. 12693 del 10 giugno 2011.

In ordine ai contenuti del decreto legislativo in oggetto, si fa rinvio al messaggio n. 12693 del 10 giugno 2011. Direzione Centrale Pensioni Roma, 25-08-2011 Messaggio n. 16762 Allegati n.3 OGGETTO: Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori

Dettagli

I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli)

I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli) I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli) Se il proprietario di un edificio soggetto al vincolo storico-artistico lo modifica senza aver ottenuto preventivamente

Dettagli

Piccolo imprenditore

Piccolo imprenditore Piccolo imprenditore Art. 2083 c.c.: «Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un attività professionale organizzata prevalentemente

Dettagli

BASILEA 2. Allegato Tecnico. Fonte: circolari dedicate alla Fondazione Luca Pacioli

BASILEA 2. Allegato Tecnico. Fonte: circolari dedicate alla Fondazione Luca Pacioli BASILEA 2 Correlazione tra Indice di Ponderazione, Impieghi e Risultati Economici nell Operatività Bancaria - Dimostrazione empirica dei riflessi sul rapporto banca/impresa Allegato Tecnico Fonte: circolari

Dettagli

Riferimenti normativi: DM 42/07 E 80/07 OM N 92/07 Legge n 1/07

Riferimenti normativi: DM 42/07 E 80/07 OM N 92/07 Legge n 1/07 Riferimenti normativi: DM 42/07 E 80/07 OM N 92/07 Legge n 1/07 Al termine del primo trimestre ( dicembre) Alla fine del mese di marzo inizio aprile ( valutazione intermedia) Alla fine dell anno scolastico.

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva?

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva? FAQ PARTITE IVA Cos è la Partita Iva? La Partita Iva è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi, ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell art. 2222

Dettagli

DOCCIA SERVICE SRL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

DOCCIA SERVICE SRL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DOCCIA SERVICE SRL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI Art. 1 Oggetto e norme di riferimento 1. Il presente regolamento disciplina le procedure per

Dettagli

Aumenti reali del capitale sociale

Aumenti reali del capitale sociale Aumenti reali del capitale sociale Gli aumenti del capitale sociale possono essere: virtuali con gli aumenti virtuali non aumentano i mezzi a disposizione della azienda e il suo patrimonio netto, che si

Dettagli

Circolare n. 41/E. Roma, 21 luglio 2003

Circolare n. 41/E. Roma, 21 luglio 2003 Circolare n. 41/E Roma, 21 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione- Tassazione delle pensioni pagate ai sensi della legislazione

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

Mobbing e tutela delle condizioni di lavoro

Mobbing e tutela delle condizioni di lavoro Circolare n. 9/09 del 28.settembre.2009* Mobbing e tutela delle condizioni di lavoro Mobbing nei luoghi di lavoro Nozione. Con l espressione mobbing si intende la sequenza di atti o comportamenti posti

Dettagli

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.)

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.) Responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.) Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità extra-contrattuale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010. Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010. Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010 Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi IL QUESITO Il giudice, a conclusione di una causa tra me ed

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 febbraio 2004 Oggetto:valutazione delle azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri Omogeneizzazione

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3384 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GRILLINI Disposizioni per la formazione delle figure professionali di esperto in educazione

Dettagli

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che SETTORE ASSICURATIVO Il giorno 18 aprile 1995 tra l ANIA e le OO.SS. premesso che Le Parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 19

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

RISOLUZIONE N. 117/E

RISOLUZIONE N. 117/E RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli