I REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA. Relazione di Cino Augusto Cecchini, Dirigente Polizia Locale di Padova

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1 I REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA Relazione di Cino Augusto Cecchini, Dirigente Polizia Locale di Padova Il Titolo VII del codice penale contempla i delitti contro la fede pubblica ed è, a sua volta, suddiviso in quattro capi: Capo I - della falsità delle monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (artt ); Capo II della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento (artt ); Capo III - della falsità in atti (artt bis); Capo IV della falsità personale (artt ). Antolisei definisce la materia dei reati contro la fede pubblica come la più delicata, complessa e ardua da comprendere nel sistema della Parte Speciale del diritto penale. La fede pubblica, intesa come la fiducia verso determinati oggetti o simboli, sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare affidamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economico e/o giuridico, è ciò che il legislatore ha voluto tutelare. La dottrina meno datata ritiene che questi siano reati plurioffensivi; viene specificato infatti che il falso non è mai fine a sé stesso, e la frode è il mezzo che viene usato per danneggiare certi interessi, ovvero la fiducia e la sicurezza nelle relazioni giuridiche e l interesse specifico tutelato dalla genuinità e veridicità dei mezzi di prova; il falsario, pertanto, si serve dell offesa alla fede pubblica (fiducia e sicurezza nelle relazioni giuridiche) per raggiungere il suo fine ulteriore e principale, cioè l offesa di quell interesse specifico che è garantito dalla genuinità e veridicità dei mezzi di prova. Afferma l Antolisei che falsificare vuol dire porre in essere una situazione capace di far apparire la realtà diversa da quella che è, e, quindi, idonea a provocare un giudizio contrario al vero. In alcuni casi si afferma che falso è in contrapposizione a genuino; infatti, se il documento non proviene dall Ente che è autorizzato a rilasciarlo oppure ha subito delle alterazioni non approvate, sarà possibile sostenere che è falso. In altri casi il vocabolo falso è in antitesi con il termine veritiero; una dichiarazione in contrasto con la verità, infatti, è sicuramente falsa. Il Falso innocuo e il falso grossolano Come abbiamo già visto, il dizionario definisce il vocabolo falso come qualcosa che è contrario al vero, presentando, però, delle caratteristiche tali da farlo apparire vero. Può avere i significati di non genuino e di non veritiero o mendace che assumono importanza nella distinzione tra la falsità ideologica e la falsità materiale.

2 Se la falsità è adeguata per ingannare la generalità delle persone in modo tale che ritengano il documento o il segno o la dichiarazione genuino o veritiero il fatto potrà essere individuato come reato contro la fede pubblica. Occorre evidenziare che il falso documentale per la dottrina migliore produce sempre un danno, perché viene lesa la fede pubblica che riguarda la forza probatoria dell atto. E una linea che altri Autori ritengono eccessivamente rigorista, soprattutto nel caso d irregolarità formali poste in essere da pubblici ufficiali. Se il falso non è adeguato a trarre in inganno alcuno perché è facilmente rilevabile da chiunque, anche da parte di un osservatore non attento, si avrà il c.d. falso grossolano che non può essere meritevole d alcuna punizione. Il falso innocuo, invece, è il falso che anche se potrebbe trarre in inganno, non è però idoneo a ledere la genuinità o la veridicità del documento, in altre parole non è idoneo ad ingannare la pubblica fede, e quindi l intervento dello Stato per irrogare una sanzione non è ipotizzabile. Il falso inutile, da ultimo, è quello che in modo assoluto non incide sull esistenza ed efficacia di un determinato atto: è ipotizzabile quindi solamente se il documento conserva le caratteristiche originarie, senza tenere conto di una parte accessoria vera o falsa che sia. Oppure, da ultimo, può consistere nella falsificazione di un documento giuridicamente inesistente. Va segnalato che, una volta tanto concordemente, dottrina e giurisprudenza sono d accordo nello stimare come penalmente non rilevanti queste forme di falsità individuandole, per lo più, nella figura del reato impossibile, per inidoneità dell azione o per inesistenza dell oggetto. LE FALSITA IN ATTI IL FALSO DOCUMENTALE Il capo III del titolo relativo ai delitti contro la fede pubblica, intende colpire le azioni di chi rivolge la sua attenzione criminale nei confronti di quegli scritti che sono conosciuti come documenti. Ancora attualmente alcuni Autori ritengono che il documento sia il bene giuridico protetto e non solo l oggetto materiale dell azione criminosa, assumendo il valore di bene giuridico a sé stante, essendo tutelato dalla legge nella sua efficacia probatoria. La dottrina più moderna e, in particolare l Antolisei, afferma che tale concezione non può essere accolta perché i documenti non sono protetti in se stessi, ma in vista degli interessi per i quali possono avere rilevanza ai fini giuridici. E innegabile che l oggetto giuridico dei reati di falso documentale è duplice: da una parte la fiducia e la sicurezza delle relazioni giuridiche, dall altra gli interessi specifici che trovano una garanzia nella genuinità e nella veridicità dei documenti in quanto mezzi di prova. Posto ciò è necessario chiarire il concetto di documento. NOZIONE DI DOCUMENTO Il documento può essere definito ogni scrittura riportata sopra un mezzo idoneo, promanante da un determinato autore, contenente una esposizione di fatti o dichiarazioni di volontà, idoneo a suffragare una pretesa giuridica o a provare un fatto giuridicamente rilevante. Sono requisiti essenziali del documento: 1. La forma scritta, 2. La riconoscibilità dell autore (deve cioè risultare l autore, l individuo o l ente da cui proviene mediante la sottoscrizione o altrimenti),

3 3. Il contenuto (può essere di due specie: la narrazione di un fatto, come nel caso di un processo verbale, oppure una dichiarazione di volontà, come nella quietanza rilasciata da una persona ad un altra, dando quindi vita alla differenza tra documenti espositivi quelli che consistono nella narrazione di un fatto, come nel caso del Cancelliere che attesta l operazione eseguita dal Giudice - e documenti dichiarativi quelli che sono tali perché contengono una dichiarazione di volontà, come nel caso di una quietanza rilasciata da una persona ad un altra). La principale divisione dei documenti è costituita dalla distinzione tra atti pubblici e scritture private. GLI ATTI PUBBLICI Il codice civile, agli articoli 2699 e 2700, sanciscono: L atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli fede pubblica nel luogo dove l atto è formato. L atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Ai fini penali quindi, sono atti pubblici tutti quelli che sono tali per il diritto civile (artt e 2700 c.c.); tutti gli atti interni dei pubblici uffici, quando hanno attitudine ad avere carattere probatorio e rilevanza esterna ai fini della documentazione di fatti che riguardano l attività dell ufficio e la regolarità delle operazioni amministrative del pubblico ufficio al quale sono addetti i loro autori; tutti gli atti in cui si concretizza la corrispondenza ufficiale degli organi della Pubblica Amministrazione; tutti gli atti che i pubblici impiegati, incaricati di un pubblico servizio, redigono nell esercizio delle loro funzioni. Quindi in tema di falsità, come ha più volte ribadito la Corte di Cassazione anche con pronunce a Sezioni Unite, il concetto di atto pubblico è certamente più ampio di quello desumibile dagli articoli 2699 e 2700 del codice civile, posto che la legge penale ha per oggetto la tutela dell anzidetto atto non solo quale strumento probatorio, ma anche, in sé e per sé, come espressione del bene giuridico della fede pubblica. Nella categoria degli atti pubblici rivestono una particolare importanza gli atti a fede privilegiata, per i quali il Legislatore ha previsto un aggravamento della pena se la falsità è commessa su questa determinata categoria di documenti. Sono da considerarsi atti pubblici fidefacienti quegli atti che corrispondono ai seguenti requisiti: 1. siano redatti da un pubblico ufficiale e non da un pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio; 2. che provengano da un pubblico ufficiale al quale la legge, un regolamento o un ordinamento interno della Pubblica Amministrazione attribuisca una speciale capacità certificativa (significa che il documento deve essere formato dal pubblico ufficiale nell esercizio del potere di pubblica certificazione); 3. che il documento sia redatto nelle forme prescritte dalla legge.

4 Quando si verificano queste condizioni, il documento fa sempre fede fino a querela di falso della sua provenienza, ovvero del suo autore, ed anche della data, nel caso in cui questa sia essenziale. Per quanto riguarda il contenuto, la fede privilegiata è circoscritta: a) alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza; b) ai fatti che il pubblico ufficiale dichiara di avere compiuto personalmente. LE SCRITTURE PRIVATE La nozione di scrittura privata si ricava per esclusione da quella d atto pubblico. Sono scritture private, infatti, tutti i documenti che non presentano le caratteristiche dell atto pubblico. Per concorde parere di dottrina e giurisprudenza, la nozione di scrittura privata si estende a tutte quelle scritture che sono formate dal privato per assolvere una funzione probatoria di situazioni dalle quali possono promanare effetti giuridicamente rilevanti. E bene ricordare che il codice penale equipara agli atti pubblici alcune scritture private: 1. i testamenti olografi; 2. le cambiali; 3. ogni altro titolo trasmissibile per girata o al portatore. ORIGINALI, COPIE, DUPLICATI ED ATTESTATI E originale il documento compilato dalla persona che sia a ciò autorizzata. Qualora l originale sia distrutto, smarrito o disperso, la rinnovazione dell atto, ovvero la redazione del duplicato, diviene a sua volta originale. La copia autentica è la riproduzione fedele e completa di un documento originale, eseguita con qualsiasi mezzo e dichiarata conforme all originale da un pubblico ufficiale che sia autorizzato a tale funzione. L attestato è un atto rilasciato da un pubblico ufficiale contenente la sintetica certificazione dell esistenza e del contenuto di un altro atto pubblico o privato. CERTIFICATI ED AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE Sono certificati tutti quei documenti che sono rilasciati da pubblici ufficiali o da esercenti un servizio di pubblica necessità nell esercizio delle loro funzioni o attribuzioni o servizi e destinati ad attestare la sussistenza di determinate condizioni o fatti giuridici. Devono pertanto intendersi tali le attestazioni di verità o di scienza del pubblico ufficiale che non rientrano nella documentazione di attività da lui spiegate o di fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti, ma che sono frutto di nozioni anteriormente acquisite o di consultazioni di atti pubblici preesistenti (la targa di un autovettura è ritenuta dalla giurisprudenza una certificazione amministrativa; la carta d identità è qualificata dalla giurisprudenza come certificato, la cui specifica finalità è quella di consentire l esatta identificazione delle persone; il passaporto è ritenuto dalla giurisprudenza un certificato e non un atto pubblico; il certificato di proprietà di un autoveicolo è considerato certificazione amministrativa perché il pubblico ufficiale, senza svolgere alcuna attività di accertamento, si limita ad attestare le risultanze di un atto pubblico preesistente).

5 Sono autorizzazioni amministrative quegli atti pubblici tramite i quali, la Pubblica Amministrazione, nell esercizio di un attività discrezionale in funzione preventiva, rimuove il limite legale che si frappone all esercizio di un diritto soggettivo (la patente di guida è ritenuta dalla giurisprudenza un autorizzazione amministrativa; il permesso di costruire va ricondotto nella categoria delle autorizzazioni amministrative, giacché rimuove i limiti imposti dalla legge all esercizio del diritto del privato ad edificare.). FALSITA MATERIALE E FALSITA IDEOLOGICA In via ordinaria la differenza tra le due forme di falso viene così posta: mentre nel falso materiale il documento viene falsificato nella sua essenza materiale, ovvero non è genuino, nel falso ideologico il documento è falsificato solamente nella sostanza, e cioè nel suo contenuto ideale, e quindi non è veritiero. Il falso materiale può essere elaborato in due modi: tramite la contraffazione, ovvero quando il documento è posto in essere da una persona diversa da quella che sembra essere l autore; tramite l alterazione, quando da colui che appare essere l autore sono state apportate modificazioni di qualsiasi specie (aggiunte, cancellature) successive alla sua conclusione e perfezionamento. La falsità materiale, pertanto, riguarda tre elementi: l autore, il luogo e la data di formazione dell atto. Il falso ideologico, invece, sussiste ogni qualvolta un documento che non sia stato né alterato, né contraffatto, contenga delle dichiarazioni menzognere; il legislatore ha opportunamente usato la locuzione attesta falsamente che ogni qualvolta ha ritenuto di punire una condotta per falso ideologico. FALSITA MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI (articolo 476 c.p.). L articolo 476 c.p. prevede il caso del pubblico ufficiale che, nell esercizio delle sue funzioni forma, in tutto o in parte un atto falso o altera un atto vero. Il soggetto attivo può essere solamente un pubblico ufficiale; se il fatto è commesso da un privato ricorrerà il delitto previsto e punito dall articolo 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato). L articolo richiede che il pubblico ufficiale sia nell esercizio delle sue funzioni; tale inciso lascia intendere che la falsificazione deve essere compiuta nei confronti di un atto che rientri nella competenza funzionale e territoriale del pubblico ufficiale. Alla locuzione forma un atto falso non va data un interpretazione letterale, poiché si finirebbe per comprendervi anche le falsità ideologiche che, come vedremo, sono punite dall articolo 479 c.p.; quindi va intesa come contraffare ovvero qualora il documento sia stato posto in essere da una persona diversa da quella che appare essere l autore. Ai fini della sussistenza del reato in esame, la giurisprudenza ha ritenuto ricorrere tale fattispecie qualora su un documento non solo sia stata apposta la firma di un altra persona, ma anche quando si apponga una firma illeggibile, poiché, in questo caso, il documento apparirà scritto da un altra

6 persona e non da colui che è il vero firmatario ( Cass. Pen., sez. V, 7 giugno 1971 n. 805); si è inteso specificare che, al di fuori dall ipotesi di correzione di meri errori materiali, costituisce falsità materiale in atto pubblico la soppressione di una determinata parte della dichiarazione contenuta nel documento, la sostituzione di una diversa dichiarazione alla dichiarazione preesistente e l aggiunta di una nuova dichiarazione, anche se siano nel senso della verità ( Cass. Pen., sez. V, 6 agosto 1981 n. 7990). Quindi, le modifiche o le aggiunte in un atto pubblico, dopo che è stato formato, integrano un falso punibile ancorché il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale. Infatti, l alterazione compiuta nel senso della verità determina pur sempre una modificazione della verità documentale, giacché per effetto dell aggiunta posteriore l atto viene a rappresentare e a documentare fatti diversi da quelli che rappresentava e documentava nel suo tenore originario, in modo tale che viene leso l interesse a che non sia menomato il credito attribuito agli atti pubblici dall ordinamento giuridico. La falsità, però, deve essere giuridicamente rilevante, deve cioè essere idonea non solo ad ingannare il pubblico, ma anche a ledere, o quanto meno a porre in pericolo, gli interessi specifici che trovano una garanzia nella genuinità del mezzo di prova. Non è nemmeno richiesto il verificarsi di un danno concreto, essendo il danno alla fede pubblica presunto nella falsificazione. Trattandosi di un reato di pura condotta, il tentativo dai più non è ritenuto ammissibile. La giurisprudenza è perseverante nell indicare che il dolo nel reato in esame è generico, essendo sufficiente la coscienza e volontà della immutatio veri, anche se il pubblico ufficiale sia incorso nella falsità per ignoranza o per errore, provocato da una prassi o per rimediare ad un precedente errore, con la convinzione di non produrre alcun danno; è del tutto indifferente la finalità perseguita dal soggetto attivo attraverso la condotta criminosa. Il dolo, però, non è implicito nella falsificazione, ma va accertato con rigore volta per volta. Per quanto disposto dal capoverso, il reato è aggravato se la falsità riguarda un atto o una parte d atto che faccia fede fino a querela di falso. Per quanto attiene la circolazione stradale, era stata ritenuta unanimemente violazione dell articolo 476 c.p., in concorso con l articolo 482 c.p., l esposizione, all esterno del veicolo, dell attestato del pagamento della tassa per veicolo a motore poiché tale ricevuta rappresentava un documento, rilasciato dall ufficio postale, che attesta attività svolte da quest ultimo personalmente nell esercizio delle sue funzioni ( Cass. Pen. Sezioni Unite 11 ottobre 1984, n. 8435). In alcuni casi la Cassazione ha ritenuto che la carta di circolazione degli autoveicoli sia un atto pubblico e non una certificazione amministrativa in quanto nel citato documento si dà atto dell immatricolazione come fatto giuridico attuale, posto in essere dal pubblico ufficiale previo esame dello stato di conformità del veicolo; essa, a parere della Suprema Corte, costituisce la formale documentazione dell attività di accertamento e di approvazione dei requisiti del veicolo, della sua identificazione tramite l elencazione delle sue caratteristiche essenziali e dei numeri di serie, nonché di legittimazione alla circolazione. Quindi con tale costruzione giuridica, l alterazione di un libretto di circolazione violerebbe l articolo 476 c.p. (Cass. Pen., Sezione V, 3 luglio 1989 n. 9091, 24 aprile 1987 n e Cass. Pen., Sezione II, 27 giugno 1986 n. 6427). Fin quando poi le revisioni erano di competenza della Motorizzazione, la Cassazione aveva ritenuto che l attestazione di effettuata revisione di un veicolo apposta sulla carta di circolazione costituiva agli effetti delle norme sul falso documentale, atto pubblico perché contiene l attestazione di un attività direttamente compiuta dal pubblico ufficiale che ha formato l atto o di un fatto

7 avvenuto in sua presenza ( Cass. Pen. Sezioni V e VI, 12 maggio 1986 n e 30 agosto 1993 n. 8260). Pena ed Istituti processuali La procedibilità è d ufficio e la competenza a giudicare è del Tribunale monocratico. Nell ipotesi semplice la pena è della reclusione da 1 a 6 anni; in quell aggravata (per atti pubblici fidefacienti) la pena è da 3 a 10 anni. Possono essere applicate le misure cautelari personali. L arresto in flagranza di reato è facoltativo (occorre che il fatto sia grave e/o che il soggetto sia pericoloso). Il fermo previsto dall articolo 384 c.p.p. è consentito solamente nell ipotesi aggravata. FALSITA MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE (art. 477 c.p.). E punito con quest articolo il pubblico ufficiale che, nell esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità. Abbiamo già visto che per poter qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni: 1. che l atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; 2. che l atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell atto precedente. Ciò posto, per certificati amministrativi devono intendersi le attestazioni di verità o di scienza del pubblico ufficiale che non rientrano nella documentazione di attività da lui spiegate o di fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti, ma che sono frutto di nozioni anteriormente acquisite o di consultazione di atti pubblici preesistenti. Per autorizzazione invece, si deve intendere un atto dal quale derivi la rimozione di ostacoli giuridici all esercizio di una determinata attività. Il delitto prescinde dall uso del documento alterato o contraffatto, e si perfeziona non appena sia stata compiuta la falsificazione. Pertanto la contraffazione o l alterazione di una patente di guida, che è ritenuta un autorizzazione amministrativa, determina la violazione del presente articolo se compiuta dal privato cittadino o dal pubblico ufficiale che non sia nell esercizio delle sue funzioni, in combinato disposto con l articolo 482 c.p.. Possono concorrere tra loro il reato di falsità materiale in autorizzazioni amministrative e quello di contraffazione delle impronte di un sigillo di un pubblico ufficio (art. 468 c.p.) se, ad esempio, oltre alle modificazioni sulla persona dell avente diritto, sia stata contraffatta l impronta della Prefettura sulla patente (Cass. Pen. Sezione II, sentenza 153 del ). La Suprema Corte ha ritenuto che sia ravvisabile il tentativo di falsità materiale in autorizzazione amministrativa nella condotta di colui che detenga nella propria abitazione un modulo di patente di guida internazionale già parzialmente compilato con le sue generalità, unitamente ad una foto

8 tessera e ad una pressa idonea ad applicarla al documento (Cass. Pen. Sezione V, sentenza 214 del ) La falsificazione di una targa automobilistica costituisce il reato di cui agli articoli 482, 477 c.p. perché questa è ritenuta una certificazione amministrativa e non un atto pubblico (Cass. Pen. Sezione II, sentenza 9337 del ). Così come la falsificazione di un passaporto costituisce un falso in certificazione amministrativa e non in atto pubblico, anche qualora il documento sia stato rilasciato da un autorità straniera (Cass. Pen. Sezione I, sentenza 6020 del ). La carta di circolazione di un autoveicolo, invece, è un atto pubblico e non una certificazione amministrativa in quanto si dà atto dell immatricolazione come fatto giuridico attuale, posto in essere dal pubblico ufficiale previo esame dello stato di conformità del veicolo; essa, quindi, costituisce la formale documentazione dell attività di accertamento e di approvazione dei requisiti del veicolo e di identificazione nonché di legittimazione alla circolazione (Cass. Pen. Sezione V, sentenza 5085 del ). Integra poi tale reato, la condotta di chi provvede a fotocopiare un documento autorizzativo, legittimamente detenuto (contrassegno per invalidi o contrassegno di accesso alle zone a traffico limitato), con tecniche tali da realizzarlo in modo che appaia eguale all originale. Ciò perché neppure al titolare del documento stesso (certificato o autorizzazione) è consentita la riproduzione in maniera da creare un secondo documento che si presenti e sia utilizzato come l originale (Cass. Pen. Sezione V, sentenza del ). Pena ed istituti processuali La procedibilità è d ufficio e la competenza è del Tribunale monocratico. La pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni. Non possono essere applicate le misure cautelari personali. Non e consentito l arresto in flagranza di reato. Non è consentito il fermo ex articolo 384 c.p.p. Sono applicabili le sanzioni sostitutive ex artt. 53 e seguenti legge 689/1981. FALSITA MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI PUBBLICI O PRIVATI E IN ATTESTATI DEL CONTENUTO DI ATTI (art. 478 c.p.) Questo articolo punisce il pubblico ufficiale che, nell esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto privato o pubblico diversa dall originale. Il soggetto attivo è anche in questo reato il pubblico ufficiale, ovvero un pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, così come prevede l articolo 493 del codice penale. Infatti, questo articolo prevede che le disposizioni riguardanti le falsità commesse da un pubblico ufficiale si applicano anche agli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell esercizio delle loro funzioni. Chi è allora il pubblico impiegato? Ogni qual volta il dipendente dell ente pubblico svolga prestazioni permanenti, purché non esclusivamente manuali, a favore dell ente stesso, essendo irrilevanti le formalità della nomina o della funzione e l immissione definitiva nei ruoli

9 amministrativi, si ha la figura del pubblico impiegato (vedasi, a titolo d esempio, il portalettere assunto dall amministrazione postale a tempo determinato). Il presupposto del reato è che al pubblico ufficiale sia riconosciuto il potere di autenticazione, a nulla rilevando che egli abbia competenza specifica a rilasciare copia autentica solamente degli atti esistenti nel suo ufficio, perché anche l autenticazione da parte di un pubblico ufficiale incompetente contribuisce a dare all atto supposto esistente e alla sua copia una parvenza di legalità, e quindi rendendola idonea a raggirare la pubblica fede. Nell ipotesi in cui vengano rilasciate copie autentiche di originali inesistenti, perché privi delle necessarie sottoscrizioni, il reato configurabile è quello di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici e non quello di cui all articolo 479 c.p. (Cass. Pen. Sezione V, sentenza n. 2769). Il reato si consuma nel momento in cui la copia difforme dall originale esce dalla sfera individuale del suo autore, per sua specifica volontà, in modo tale che la copia possa iniziare a produrre nei rapporti esterni quella efficacia probatoria che viene accordata alle copie vere. Il delitto è aggravato se la falsità riguarda un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, mentre è attenuato se la falsità è commessa in un attestato sul contenuto d atti, pubblici o privati. Qual è, quindi, la differenza tra una copia e un attestato? Afferma la giurisprudenza che l unico elemento distintivo è che l attestato fa riferimento al contenuto di altri atti e quindi ai fatti giuridici relativi, con una funzione innegabilmente probatoria, che viene assolta anche nel certificato ma in relazione a fatti o a situazioni che il pubblico ufficiale sono risultati in altro modo, anche attraverso una sua attività d accertamento (Cass. Pen. Sezione V, sentenza n. 8119). Pena ed istituti processuali La procedibilità è d ufficio e la competenza a giudicare è del Tribunale monocratico. La pena per il reato base è della reclusione da 1 a 4 anni. Se ricorre l aggravante prevista dal secondo comma (atti fidefacienti) la pena è della reclusione da 3 a 8 anni. Sono applicabili le misure cautelari personali, con eccezione dell ipotesi prevista dal terzo comma. L arresto in flagranza di reato (facoltativo) è consentito solamente per quanto indicato dal 1 e 2 comma. Il fermo previsto dall articolo 384 c.p.p. è consentito esclusivamente nell ipotesi aggravata del secondo comma. FALSITA IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI (art. 479 c.p.) Commette tale delitto il pubblico ufficiale che: Riceve o forma un atto nell esercizio delle sue funzioni attestando falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza; Attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese; Omette o altera dichiarazioni da lui ricevute; Attesta comunque falsamente fatti dei quali l atto è destinato a provare la verità.

10 Con questa norma non viene tutelato l affidamento dell immediato destinatario dell atto, ma, trattandosi di un reato contro la fede pubblica, l interesse protetto è la fiducia che la generalità dei consociati ripone negli atti pubblici e la garanzia di veridicità degli stessi. Il reato di falso ideologico esige che il documento, attestante l immutatio veri, sia perfetto nel suo tenore letterale, giuridico e nella sua funzione probatoria. Un atto che sia incompleto, firmato in bianco o non contenente tutte le indicazioni richieste per produrre effetti giuridici, necessarie ai fini del significato dell atto e del suo valore probatorio, è privo di contenuto, del cosiddetto tenore di documento e non è suscettibile di apprezzamento penale per la non concludente indeterminatezza delle manifestazioni di verità. In un caso di tal fatta non sarebbe ipotizzabile neppure il tentativo alla consegna dell atto da parte del pubblico ufficiale al privato. La condotta del pubblico ufficiale può essere sia commissiva che omissiva. La giurisprudenza ha ritenuto che esistesse il falso ideologico in un attestazione incompleta, ovvero quando il contenuto espositivo dell atto sia tale da far assumere all omissione dell informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza; così come nella parte descrittiva di un atto a contenuto dispositivo, nel rappresentare la realtà costituente presupposto dell atto, il pubblico ufficiale abbia attestato, anche in modo implicito, l esistenza di una situazione non conforme al vero (Cass. Pen. Sezione V, sentenze n e n. 2359). L elemento soggettivo, il dolo generico, va sempre rigorosamente provato e va escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro l intenzione dell agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista, nell attuale ordinamento penale, la figura del falso documentale colposo (Cass. Pen. Sezione V, sentenze n e n. 1963). A titolo d esempio, l attestazione da parte del sanitario pubblico ufficiale circa la sussistenza dei requisiti fisici e psichici necessari per il rilascio della patente di guida, costituisce atto pubblico e non certificato, poiché il redattore vi documenta l attività personalmente svolta ai fini dell accertamento dei suddetti requisiti. Di conseguenza, il falso riguardante il suddetto documento, nel quale viene trasfuso il risultato dell indagine clinica, integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico di cui all articolo 479 c.p. e non quello di falso in certificati o in autorizzazioni amministrative, previsto dall articolo 480 c.p. (Cass. Pen. Sezione V, sentenza n. 1899). Va ricordato che la giurisprudenza ha ritenuto che anche il privato può commettere questo reato, qualora concorra con il pubblico ufficiale alla commissione del fatto, ai sensi dell articolo 117 c.p. (Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena), oppure qualora lo induca in errore, così come indicato dall articolo 48 c.p.(errore determinato dall altrui inganno Le disposizioni dell articolo precedente si applicano anche se l errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l ha determinata a commetterlo). Questa ultima ipotesi ricorre solamente ove le false dichiarazioni del privato siano integrate da un attestazione del pubblico ufficiale sulla loro intrinseca rispondenza al vero, rientrandosi, invece nell ambito delle fattispecie previste dagli articoli 483 o 495 c.p. quando la falsa dichiarazione riguarda fatti o qualità personali che il pubblico ufficiale si limita a riportare nell atto pubblico, senza che rientri nelle sue funzioni di attestarne la veridicità.

11 Poiché l articolo in parola, rispetto alle pene, fa riferimento all articolo 476 c.p., il delitto è aggravato se la falsità riguarda un atto o parte di un atto che faccia piena prova fino ad impugnazione di falso, come detto, appunto, nell ultimo comma dell articolo 476 del codice penale. Pena ed istituti processuali La procedibilità è d ufficio e la competenza a giudicare è del Tribunale monocratico. Nell ipotesi semplice la pena è della reclusione da 1 a 6 anni. Nell ipotesi aggravata la pena, invece, è della reclusione da 3 a 10 anni. Sono applicabili le misure cautelari personali. L arresto in flagranza di reato è facoltativo. Il fermo ex art. 384 c.p.p. è consentito solamente per l ipotesi aggravata. FALSITA IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE (art. 480 c.p.) Risponde di questo reato il pubblico ufficiale che, nell esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l atto è destinato a provare la verità. Il soggetto attivo può essere, oltre al pubblico ufficiale, il privato che sia dotato di poteri certificativi. La differenza tra i documenti di cui all articolo 479 c.p. (atti pubblici) e quelli indicati da questo articolo (certificati o autorizzazioni amministrative) sta nel fatto che i primi sono attestati come accaduti alla presenza del pubblico ufficiale, non così per gli altri che vengono attestati come conosciuti, ma non tramite la propria percezione sensoriale, dal pubblico ufficiale redigente. Per quanto riguarda l espressione fatti, Antolisei ritiene che essa vada intesa in senso ampio e riguarda tutti gli avvenimenti e le situazioni personali alla cui prova è destinato l atto in virtù del potere certificante del pubblico ufficiale (pagamento di una tassa, qualità di cittadino italiano, ecc ). Pena ed istituti processuali La procedibilità è d ufficio e la competenza a giudicare è del Tribunale monocratico. La pena è della reclusione da 3 mesi a due anni. Le misure cautelari personali non sono consentite. L arresto in flagranza di reato non è consentito. Il fermo ex art. 384 c.p.p. non è consentito. Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e seguenti legge 689/1981. FALSITA MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATO (art. 482 in relazione agli articoli 476, 477 e 478 c.p.) L articolo 482 c.p. punisce il privato o il pubblico ufficiale fuori dall esercizio delle sue funzioni che commetta alcuno dei fatti puniti dagli articoli 476, 477 o 478 c.p..

12 La falsità materiale in atto pubblico commessa da un privato a da un pubblico ufficiale che non sia nell esercizio delle sue funzioni, costituisce un autonoma figura di reato e non un ipotesi attenuata dei reati previsti dagli articoli 476, 477 e 478 c.p.. L autore del falso, pertanto, può essere solamente un privato o un pubblico ufficiale che agisce al di fuori delle sue funzioni giacché,qualora sia configurabile un concorso tra uno dei due e un pubblico ufficiale nell esercizio delle sue funzioni, sono applicabili a tutti, in virtù della disposizione prevista dall articolo 117 c.p., le pene stabilite negli articoli 476, 477 e 478 c.p.. E un reato di pericolo e non richiede alcun dolo specifico, essendo sufficiente la coscienza e volontà della immutatio veri e non occorrendo un animus nocendi vel decipiendi, cosicché sussiste il reato anche quando il falso sia stato commesso con la certezza di non produrre alcun danno o di non realizzare lucri non dovuti o nell eventuale opinione di operare lecitamente, e questo perché l oggettività del reato di falso consiste nella lesione della pubblica fede e non dell offesa di un altro bene, pubblico o privato. Dalla giurisprudenza si può quindi desumere quanto segue: La carta di circolazione dei veicoli va qualificata come atto pubblico e non già come autorizzazione o attestato, posto che dispone l immatricolazione di un determinato veicolo che abilita alla circolazione. Ne consegue che nel caso di falsità materiale commessa dal privato sull anzidetto documento si configura il reato previsto dall articolo 482 c.p. in relazione all articolo 476, primo comma, c.p. (Cass. Pen. Sezioni Unite, sentenza n ); La falsificazione di una targa automobilistica costituisce il reato di cui agli articoli 482, 477 codice penale poiché la targa non ha natura di atto pubblico, ma di certificazione amministrativa (Cass. Pen. Sezione II, sentenza n. 9337); L alterazione di un certificato di un ciclomotore integra l ipotesi criminosa di cui agli articoli 476 e 482 codice penale (Cass. Pen. Sezione I, sentenza n. 516); Qualora un soggetto abbia commissionato a terzi la contraffazione di una patente di guida e abbia fornito all uopo la propria fotografia da applicare al posto di quella dell intestatario del documento, risponde sia di concorso nella falsificazione materiale della patente (482 in relaz. 477 c.p.), sia di concorso nella falsificazione del timbro della Prefettura apposto sul documento al fine di renderlo più verosimile (469 c.p.) (Cass. Pen. Sezione VI, sentenza n. 8101); Costituisce falsità materiale in certificato amministrativo la sostituzione della propria fotografia a quella di un altra persona nella carta d identità (Cass. Pen. Sezione V, sentenza n. 9427); Nell ipotesi di formazione di una falsa carta d identità, da parte di un privato, si configura il reato di falsità materiale in certificato previsto dall articolo 477 codice penale in relazione all articolo 482 c.p. (Cass. Pen. Sezione II, sentenza n. 6703); Il falso relativo alla contraffazione del passaporto è falsità in certificazione amministrativa e non già falsità in atto pubblico (Cass. Pen. Sezione V, sentenza n. 5085); Configura il reato di falsità materiale commessa dal privato (artt. 477 e 482 c.p.) l alterazione della scadenza dell orario di parcheggio sullo scontrino rilasciato dal parchimetro nelle aree comunali adibite alla sosta per le autovetture. Ciò in quanto lo scontrino riveste le caratteristiche tipiche del certificato amministrativo (attestante l avvenuto pagamento della somma prescritta per la sosta), e dell autorizzazione

13 amministrativa (permettendo la sosta nell orario indicato dallo scontrino) (Cass. Pen. Sezione V, sentenza n. 4108). Pena ed istituti processuali La procedibilità è d ufficio e la competenza a giudicare è del Giudice monocratico. a) La pena prevista per l ipotesi di cui agli articoli 482 in relazione all articolo 476, 1 comma, è della reclusione da 8 mesi a 4 anni; b) La pena prevista per l ipotesi di cui agli articoli 482 in relazione all articolo 476, 2 comma, è della reclusione da 2 anni a 6 anni e 8 mesi; c) La pena prevista per l ipotesi di cui agli articoli 482 in relazione all articolo 477 è della reclusione da 4 mesi a 2 anni; d) La pena prevista per l ipotesi di cui agli articoli 482 in relazione all articolo 478, 1 comma, è della reclusione da 8 mesi a 2 anni e 8 mesi; e) La pena prevista per l ipotesi di cui agli articoli 482 in relazione all articolo 478, 2 comma, è della reclusione da 2 anni a 5 anni e 4 mesi; f) La pena prevista per l ipotesi di cui agli articoli 482 in relazione all articolo 478, 3 comma, è della reclusione da 8 mesi a 2 anni. Le misure cautelari personali sono consentite nei casi di cui ai capi a), b) ed e); nelle ipotesi c), d) ed f) non sono consentite. L arresto in flagranza di reato è facoltativo nei casi di cui ai capi a), b) ed e); nelle ipotesi c), d), f) non è consentito. Il fermo previsto dall articolo 384 c.p.p. è consentito solamente nell ipotesi di cui al capo b). FALSITA IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO (art. 483 c.p.) Ai sensi dell articolo 483 c.p. è punito chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali è destinato a provare la verità. La fattispecie ricorre solamente nel caso in cui la falsa attestazione riguarda i fatti che il pubblico ufficiale si limita a riportare nell atto pubblico come provenienti da un privato, che è l autore immediato della falsità, quando una norma giuridica lo obbliga a dire la verità e tale dichiarazione riportata nel documento produca determinati effetti giuridici. Tale ipotesi criminosa, quindi, presuppone un collegamento tra il privato autore della falsificazione e il pubblico ufficiale che, pur estraneo al falso, deve raccogliere le attestazioni del primo. La falsa attestazione può essere sia verbale che scritta. Va segnalato che la giurisprudenza richiede, affinché le false attestazioni al pubblico ufficiale siano penalmente punibili ai sensi dell articolo 483 c.p., che l atto sia stato ricevuto da un pubblico ufficiale competente e, per disposizione di legge, abbia la funzione specifica di provare i fatti in esso attestati. Ad esempio, la falsa denuncia di smarrimento di una patente di guida o di una carta d identità costituisce un comportamento sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all articolo 483 del codice penale, perché la detta denuncia costituisce il presupposto necessario per ottenere il duplicato dei citati documenti, per cui al privato compete l obbligo di dire la verità in ordine a tale accadimento avente rilevanza giuridica (Cass. Pen. Sezione V, sentenza del 04/10/2004 n ).

14 Configura il reato di cui all articolo 483 c.p., ogniqualvolta il privato abbia l obbligo di attestare un fatto in un atto pubblico che sia destinato, per disposizione di legge, a provare la veridicità delle asseverazioni in esso raccolte. Conseguentemente, risponde del delitto in questione chi attesti falsamente, in una denuncia sporta ai Carabinieri, lo smarrimento del contrassegno assicurativo del proprio veicolo, così determinando la sospensione del relativo contratto ad opera della compagnia assicuratrice (Cass. Pen. Sezione V, sentenza del 03/03/1995 n. 2218). Costituisce falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico quella consistita nell avere l agente, in sede di notifica di un provvedimento di polizia che imponeva il ritiro dei documenti validi per l espatrio, falsamente attestato di non essere titolare di carta d identità, perché a suo tempo scaduta e mai rinnovata. (Cass. Pen. Sezione V, sentenza n ). Pena ed istituti processuali La procedibilità è d ufficio e la competenza a giudicare è del Tribunale monocratico. La pena prevista è della reclusione fino a 2 anni; se ricorre l aggravante (false attestazioni in registri dello stato civile, la pena della reclusione non può essere inferiore a 3 mesi. Le misure cautelari personali non sono consentite. L arresto in flagranza non è consentito. Il fermo ex art. 384 c.p.p. non è consentito. Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 689/1981. FALSITA IN SCRITTURA PRIVATA (art. 485 c.p.) L articolo 485 punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, e poi ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso. Al secondo comma l articolo afferma sono considerate alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa è stata definitivamente formata. In un primo periodo nel quale a tale articolo venne negata la prerogativa di reato contro la fede pubblica, al momento è maggioritaria la tesi, supportata dalla giurisprudenza, secondo la quale la falsificazione di una scrittura privata offende l ordinamento giuridico, colpendo i mezzi destinati ad accertare la verità delle cose e dei fatti, non richiedendo l effettivo prodursi di un danno pubblico o privato. Formare una scrittura privata equivale a dire contraffare, creando con ciò un documento che non proviene dall autore apparente. Alterare una scrittura privata vera, invece, significa apporre delle aggiunte o produrre delle modificazioni dopo la sua formazione. Si tratta, inoppugnabilmente, di una figura di falso materiale. L uso necessario alla consumazione del reato si ha quando la scrittura privata falsa esce dalla sfera di disponibilità dell agente, producendo i suoi effetti giuridici all esterno nei confronti di terzi; trattandosi di un reato di pericolo, per la consumazione è irrilevante il verificarsi di un pregiudizio patrimoniale. L elemento psicologico del reato è il dolo specifico, in quanto l agente non deve solamente volere la falsificazione, con la coscienza e volontà di offendere gli interessi protetti, ma deve avere

15 l intenzione di procurare a sé un vantaggio o di cagionare ad altri un danno di qualsiasi natura, sia di natura morale che patrimoniale. La falsificazione del contrassegno di assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile da circolazione di veicoli costituisce falsità in scrittura privata, punibile a querela di parte, e non in atto pubblico (art. 481 c.p.): e ciò in quanto l attività delle compagnie di assicurazione ha una natura commerciale per cui i relativi atti o negozi rimangono nell ambito del diritto privato (Cass. Pen. Sezione V, sentenze del n. 4335, n. 2576, n. 4519, n ); sulla questione sono intervenute anche le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Pen. Sezioni Unite, Sent n ) affermando che i certificati rilasciati da persone esercenti un servizio di pubblica necessità sono attestazioni private qualificate da una particolare rilevanza pubblica, che ne giustifica la tutela anche contro le falsità ideologiche, punite a norma dell articolo 481 c.p.. Ma quando i relativi documenti sono oggetto di falsità materiale, per contraffazione o alterazione, il reato configurabile è quello di falsità in scrittura privata previsto dall articolo 485 c.p. Pertanto l attestazione da parte dell assicuratore di dati non veritieri nel certificato d assicurazione (nella specie relativa alla R.C.A.) integra il delitto di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, contemplato dall articolo 481 c.p., mentre la contraffazione o l alterazione dello stesso documento configura il reato di falsità in scrittura privata di cui all articolo 485 dello stesso codice. La Cassazione è intervenuta anche sulla falsificazione del certificato di conformità di un veicolo affermando che, trattandosi di un atto proveniente da un soggetto, il costruttore, che non esercita neppure per delegazione funzioni pubbliche, è una scrittura privata e, come tale, va punita l eventuale falsità. Tale conclusione non muterebbe neppure laddove volesse ritenersi che il costruttore del veicolo eserciti un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.), quando ne attesti la conformità al modello omologato. Infatti, devono considerarsi scritture private anche i certificati di persone esercenti un servizio di pubblica necessità, cosicché questi atti sono riconducibili alla tutela degli articoli 481 e 484 del codice penale, quando sono oggetto di falsità ideologica, e a quella dell articolo 485 o 490 del c.p., quando sono oggetto di falsità materiale, rispettivamente, per contraffazione o alterazione o per soppressione. Invero, l unica particolarità degli atti provenienti da un soggetto esercente un servizio di pubblica necessità, rispetto alle comuni scritture private, risiede nel fatto che, avendo una particolare rilevanza pubblica, trattasi di atti tutelati anche contro le falsità ideologiche, a differenza delle altre scritture private che, di regola, sono tutelate contro le falsità materiali. Pena ed istituti processuali Ai sensi dell articolo 493 bis c.p. la procedibilità è a querela di parte, eccezion fatta per i testamenti olografi per i quali la procedibilità è d ufficio. La competenza a giudicare è del Tribunale monocratico. La pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni. Le misure cautelari personali non sono consentite. L arresto in flagranza di reato non è consentito. Il fermo ex art. 384 c.p.p. non è consentito. Sono applicabili le sanzioni sostitutive ex artt. 53 e seguenti della legge 689/1981.

16 USO DI ATTO FALSO (ART. 489 C.P.) L articolo 489 c.p. punisce chiunque, il quale non abbia concorso alla falsità, fa uso di un atto falso. L uso di un atto falso comprende qualsiasi utilizzazione giuridicamente rilevante del documento che sia diretta al conseguimento dello scopo in vista del quale la falsificazione sia stata operata o che, in qualsiasi modo incida, attraverso il cambiamento della realtà documentale, sull affidamento che il terzo faccia su questa realtà; pertanto, per integrare il reato è sufficiente la mera esibizione dell atto falso. La fattispecie prevista dall articolo 489 c.p. è individuabile in un reato istantaneo, perché la sua consumazione si esaurisce con l uso, e la protrazione nel tempo degli effetti prodotti dal documento falso è il risultato dell azione così come compiuta. E quindi evidente che il delitto si consuma con l uso da parte del soggetto attivo. Per quanto attiene all elemento soggettivo del reato, è necessario differenziare: Se l atto falso utilizzato è un atto pubblico, è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà dell uso con la cognizione della falsità del documento; Se l atto falso è una scrittura privata, occorre il dolo specifico in quanto la norma richiede che il soggetto attivo, con l uso, voglia altresì trarre un vantaggio per sé o per altri o arrecare ad altre persone un danno. L uso di un passaporto, al quale siano state asportate alcune pagine, è stato ritenuto uso di atto falso, perché il documento, pur menomato della sua integrità, non è nullo né inesistente. Quindi esso conserva tutti i requisiti dell autorizzazione amministrativa purché sia formato sull apposito stampato, sia intestato alla Repubblica Italiana, contenga i dati anagrafici e i connotati del titolare con la relativa fotografia e sia munito della firma del Questore e del timbro dell ufficio concedente (Cass. Pen. Sezione V, sentenza n ). Invece chi fornisce indicazioni false atte alla falsificazione o al confezionamento di documentazione falsa va ritenuto concorrente nel reato presupposto (artt. 477 e 482 c.p.) e non può essere chiamato a rispondere dei reati d uso di atto falso e ricettazione (G.I.P. Tribunale di Milano ). Anche la sostituzione della fotografia del titolare di un documento d identità realizza il reato previsto dall articolo 477 c.p., il quale si consuma al momento della contraffazione o dell alterazione, senza che sia necessario l uso del documento, il conseguimento del fine e la possibilità di nocumento ad altri. Conseguentemente, se l autore del reato fa uso dell atto, risponderà sempre della fattispecie prevista dall articolo 477 c.p., mentre se ad usare il documento è una terza persona, a conoscenza della falsificazione, ma estranea ad essa, dovrà rispondere dell articolo 489 c.p. (Cass. Pen. Sezione V, sentenza n. 4057). In un caso di tale fatta, ove il soggetto, pur non avendo concorso nel reato, faccia uso del documento contraffatto essendo a conoscenza della provenienza delittuosa dell atto avendolo trasferito volontariamente e coscientemente nella propria disponibilità, si sostanziano gli elementi caratteristici della ricettazione. Quindi non solo possono concorrere la ricettazione con l uso di un atto falso, ma anche con la falsificazione del documento; infatti la Suprema Corte ha ritenuto che il reato di falso e la ricettazione hanno un obiettività giuridica diversa e pertanto possono materialmente concorrere. Nel caso di specie il soggetto attivo aveva fornito la propria fotografia al falsificatore, ricevendone una patente falsificata e, quindi venendo condannato per i reati previsti e puniti dagli articoli 482, in relazione all articolo 477 c.p., e 648 del codice penale (Cass. Pen. Sezione II, sentenza n. 9373).

17 Anche il possessore di un veicolo, alterato nella parte riservata alla sua identificazione, deve essere ritenuto autore della falsificazione e della ricettazione, se non dimostri la legittimità del possesso. Invero, l abrasione e l alterazione del numero del telaio ha pieno valore ai fini della dimostrazione della provenienza illecita dell oggetto e della conoscenza di essa da parte del possessore (Cass. Pen. Sezione II, sentenza n. 1861). Pena ed istituti processuali Competente a giudicare è il Tribunale monocratico e la procedibilità è d ufficio se trattasi di atto pubblico o testamento olografo; la procedibilità è a querela di parte negli altri casi. La pena è quella stabilita per la falsità del documento di cui si fa uso, con la riduzione di un terzo. Pertanto le pene detentive applicabili alle varie ipotesi sono le seguenti: 1. Ipotesi riferibile all articolo 476, primo comma, c.p. reclusione da 8 mesi a 4 anni; 2. Ipotesi riferibile all articolo 476, secondo comma, c.p. reclusione da 1 anno a 6 anni e 8 mesi; 3. Ipotesi riferibile all articolo 477 c.p. reclusione da 4 mesi a 2 anni; 4. Ipotesi riferibile all articolo 478, primo comma, c.p. reclusione da 8 mesi a 2 anni e 8 mesi; 5. Ipotesi riferibile all articolo 478, secondo comma, c.p. reclusione da 1 anno a 5 anni e 4 mesi; 6. Ipotesi riferibile all articolo 478, terzo comma, c.p. reclusione da 8 mesi a 2 anni; 7. Ipotesi riferibile all articolo 479, rapportato all articolo 476, primo comma, c.p. reclusione da 8 mesi a 4 anni; 8. Ipotesi riferibile all articolo 479, rapportato all articolo 476, secondo comma, c.p. reclusione da 1 anno a 6 anni e 8 mesi; 9. Ipotesi riferibile all articolo 480 c.p., reclusione da 2 mesi a 1 anno e 4 mesi; 10. Ipotesi riferibile all articolo 481 c.p. reclusione fino a 8 mesi; 11. Ipotesi riferibile all articolo 482 c.p., rapportato all articolo 476, primo comma c.p., reclusione da 2 mesi e venti giorni a 2 anni e 8 mesi; 12. Ipotesi riferibile all articolo 482 c.p., rapportato all articolo 476, secondo comma, c.p. reclusione da 8 mesi a 4 anni, 5 mesi e 10 giorni; 13. Ipotesi riferibile all articolo 482 c.p., rapportato all articolo 477 c.p., reclusione da 2 mesi e 10 giorni a 1 anno e 4 mesi; 14. Ipotesi riferibile all articolo 482 c.p. rapportato all articolo 478, primo comma, c.p. reclusione da 5 mesi e 10 giorni a 1 anno, 9 mesi e 10 giorni; 15. Ipotesi riferibile all articolo 482 c.p. rapportato all articolo 478, secondo comma, c.p. reclusione da 8 mesi a 3 anni, 6 mesi e 20 giorni; 16. Ipotesi riferibile all articolo 482 c.p. rapportato all articolo 478, terzo comma, c.p. reclusione da 5 mesi e 10 giorni a 1 anno e 4 mesi; 17. Ipotesi riferibile all articolo 483 c.p. reclusione fino a 1 anno e 4 mesi; 18. Ipotesi riferibile all articolo 484 c.p. reclusione fino a 4 mesi; 19. Ipotesi riferibile all articolo 486 c.p. reclusione da 4 mesi a 2 anni. Arresto in flagranza di reato; facoltativo nelle ipotesi indicate ai punti 1), 2), 5), 7), 8), 12) e 15). Non consentito nelle altre ipotesi. Fermo d indiziato di delitto ex art. 384 c.p.p.: possibile solamente nelle ipotesi indicate ai punti 2) ed 8).

18 Misure cautelari personali: possibili nelle ipotesi indicate ai punti 1), 2), 5), 7), 8), 12) e 15). POSSESSO E FABBRICAZIONE DI DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE FALSI (art. 497 bis c.p.) La legge ha introdotto nel codice penale al Capo IV del Titolo VII del Libro II, ovvero fra i delitti contro la fede pubblica, l articolo 497 bis che delinea una nuova ipotesi delittuosa, punita con la reclusione da uno a quattro anni, per il possesso di documenti di identificazione falsi che siano, però, validi per l espatrio; è questa, come è facilmente intuibile, una fattispecie che produce i suoi effetti anche oltre il ristretto settore della repressione dei reati a fini terroristici. La condotta è duplice e consiste, nella prima ipotesi, nell essere trovato in possesso di un documento falso valido per l espatrio, mentre con la seconda ipotesi è punito chi fabbrica, o comunque forma, il documento falso oppure lo detiene al di fuori dei casi d uso personale. Quindi la condotta tipica della prima ipotesi è quella di chi viene trovato in possesso del documento valido per l espatrio; tale locuzione appare, per la verità, piuttosto oscura, perché non sembra comprendere l ipotesi della mera detenzione; l azione del detenere, peraltro spesso utilizzata dal codice penale, non appare quindi penalmente sanzionabile tramite la fattispecie dell articolo 497 bis. Il Legislatore non ha utilizzato il verbo detenere, e la locuzione usata lascia intendere l intervento di un soggetto terzo (operatore di polizia) che trovi il documento falso valido per l espatrio durante una fase di controllo; questa potrebbe essere, a titolo d esempio, una semplice richiesta d esibizione di documenti o una perquisizione personale, situazioni durante le quali potrebbe essere rinvenuto indosso alla persona il documento falso. Trovato il documento, occorre procedere al sequestro probatorio ex art. 354, 2 comma, c.p.p. e valutare se ricorrano i presupposti per procedere all arresto facoltativo in flagranza. Per poter fare ciò, però, come già detto prima, è necessario acquisire un attestazione di falsità da parte di un Ufficio Falsi, in quanto, in assenza di tale riscontro, difficilmente il P.M. procederebbe alla convalida dell arresto davanti al Giudice, essendo carente l elemento probatorio della falsità del documento. Un caso in cui sarebbe possibile soprassedere a tale attestazione potrebbe essere, a titolo d esempio, la conoscenza che il modulo su cui sono state apposte le generalità del soggetto è provento di furto quando era ancora detenuto in bianco dall Autorità deputata a rilasciarlo. Non è richiesto un comportamento attivo da parte del reo, perché tale ipotesi è propria dell articolo 489 c.p. (uso d atto falso). La nuova norma incriminatrice, quindi, avrebbe la funzione di assimilare tutti i casi in cui il documento valido per l espatrio falso sia utilizzato dal soggetto attivo; nell ipotesi di sovrapposizione alla fattispecie prevista dall articolo 489 c.p., sembra potersi riconoscere alla nuova norma la specialità, in ragione della particolarità dell oggetto materiale che la caratterizza. Come abbiamo già detto, i documenti falsi che producono la sussistenza del reato previsto e punito dall articolo 497 bis c.p., sono quelli che permettono l identificazione di colui che ne ha il possesso e che siano validi per l espatrio, eliminando, quindi, dal novero d utilizzazione di tale norma l ipotesi di colui che venga trovato in possesso di una patente falsa. Il secondo comma dell articolo 497 bis è stato disegnato dal Legislatore come una circostanza aggravante ad effetto speciale del primo comma, poiché la pena edittale è stata specificata tramite

19 l aumento da un terzo alla metà delle pene previste per il reato di possesso di documenti validi per l espatrio falsi. Questa, invece, sembra essere più una fattispecie autonoma perché se l ipotesi della detenzione per uso non personale appare contenere qualche elemento di continuità con il primo comma, non è facilmente comprensibile come le condotte di fabbricazione o formazione di documenti falsi possano essere fatte rientrare tra i fatti circostanzianti il possesso dei documenti. Deve essere invece riconosciuto che l ipotesi del secondo comma è speciale rispetto al combinato disposto degli articoli 477 e 482 c.p. che, fino ad oggi, erano utilizzati per punire la condotta oggi indicata dal secondo comma dell articolo 497 bis. L elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, consistente nella coscienza di essere in possesso di un documento valido per l espatrio falso. Pena ed istituti processuali. La procedibilità è d ufficio e l Autorità Giudiziaria competente è il Tribunale monocratico. La pena è della reclusione da uno a quattro anni. Sono consentite tutte le misure cautelari personali. Grazie all introduzione nell articolo 381 c.p.p. del punto m bis), è possibile procedere all arresto in flagranza (facoltativo), alla presenza di almeno uno degli elementi che facoltizzano l agente o l ufficiale di polizia giudiziaria a procedere alla misura precautelare (gravità del fatto, pericolosità del soggetto). Il fermo ex articolo 384 c.p.p. non è consentito. GLI ATTI AD INIZIATIVA DELLA P.G. IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA LE PERQUISIZIONI (art. 352 c.p.p.) La polizia giudiziaria, tramite i suoi Ufficiali (nei casi di necessità e urgenza anche gli Agenti, ai sensi dell articolo 113 disp. att. c.p.p.) può procedere a perquisizione locale, domiciliare o personale di propria iniziativa, in assenza quindi di un decreto dell Autorità Giudiziaria, a) nel caso di flagranza di reato (art. 382 c.p.p.) b) nel caso di evasione (art. 385 c.p.) c) se si deve procedere all esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione dell imputato condannato per uno dei delitti per i quali è previsto l arresto obbligatorio, sempre che esista uno dei seguenti presupposti: Fondato motivo di ritenere che sulla persona (perquisizione personale) o in un determinato luogo (perquisizione locale o domiciliare) si trovino cose o tracce pertinenti il reato, che possono essere cancellate o disperse; Fondato motivo di ritenere che in un determinato luogo si trovi la persona sottoposta alle indagini o l evaso. La perquisizione domiciliare d iniziativa della polizia giudiziaria non è soggetta al limite temporale di cui all articolo 251 c.p.p., che impone l inizio delle operazioni non prima delle ore

20 sette e non dopo le ore venti. Alle perquisizioni attuate d iniziativa della polizia giudiziaria ha facoltà di assistere il difensore della persona sottoposta alle indagini che, tuttavia, non ha diritto ad essere preavvertito. Prima di dare inizio alla perquisizione, l ufficiale procedente può invitare l interessato a consegnare la cosa che sta cercando - se determinata - omettendo, se lo ritiene opportuno, di procedere oltre nelle operazioni se quanto da lui ricercato gli viene consegnato. Le perquisizioni personali devono essere eseguite nel rispetto della dignità e, per quanto possibile, del pudore di chi vi è sottoposto e da persone dello stesso sesso, fatti salvi i casi d impossibilità e urgenza. Informare l interessato circa la facoltà di farsi assistere da un difensore di sua fiducia, è un obbligo che incombe sull ufficiale procedente e che deve essere assolto prima di dare inizio alle operazioni, si tratti di perquisizione personale, domiciliare o locale. Divieti e limiti nelle perquisizioni domiciliari Non si possono eseguire perquisizioni domiciliari: a) nelle sedi degli Ambasciatori e degli agenti diplomatici accreditati presso lo Stato Italiano o presso la Santa Sede e sulle navi e aerei militari stranieri; b) negli immobili di proprietà della Santa Sede e in tutti gli edifici facenti parte del territorio dello Stato Italiano nei quali abbia stabilito la sede di propri dicasteri; c) nelle chiese e in tutti gli edifici aperti al culto, se non dopo averne dato avviso all Autorità Ecclesiastica ad eccezione di situazioni d urgente necessità ; d) nelle caserme, navi, stabilimenti o quartieri militari, senza averne dato prima avviso al Comandante; e) negli uffici pubblici, senza averne dato prima avviso al Capo dell Ufficio; f) nelle abitazioni delle persone per le quali è prevista l autorizzazione a procedere, salvo che dette persone siano colte nella flagranza di un delitto per il quale è obbligatorio l arresto a norma dell articolo 380, commi 1 e 2, c.p.p. (arresto obbligatorio); g) la perquisizione quale atto di P.G., non può in alcun caso essere eseguita negli uffici dei difensori, nei quali può essere posta in essere solo dall A.G. (Giudice o Pubblico Ministero, durante le indagini preliminari ma sempre in forza di un decreto motivato del Giudice), nei soli casi e con le forme prescritte dall articolo 103, commi , c.p.p.; h) non può essere eseguita perquisizione d iniziativa nelle banche: ai sensi dell articolo 248, comma 2, c.p.p. per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l Autorità Giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati, possono esaminare atti, documenti e corrispondenza presso le banche. Se la banca rifiuta di fornire quanto richiesto, l Autorità Giudiziaria procede a perquisizione. Modi d esecuzione della perquisizione Se il luogo da perquisire non viene aperto, perché disabitato o per qualsiasi altra causa, potrà essere forzata la porta d ingresso, anche avvalendosi di ausiliari (fabbro, falegname, vigili del fuoco), cercando di arrecare il minor danno possibile. Nel corso della perquisizione locale l ufficiale di polizia giudiziaria potrà ordinare che taluno dei presenti non si allontani prima del compimento delle operazioni e può farlo sorvegliare a tale fine; se la persona diffidata dall allontanarsi contravviene all ordine, può essere trattenuta o ricondotta

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