TRIBUNALE DI BRESCIA IIa SEZIONE ASSISE VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA. PAGINE VERBALE: n. 107 PROCEDIMENTO PENALE N R.G.

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1 TRIBUNALE DI BRESCIA IIa SEZIONE ASSISE DR. ENRICO FISCHETTI DR. ANTONIO MINERVINI Presidente Giudice a latere VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA PAGINE VERBALE: n. 107 PROCEDIMENTO PENALE N R.G. A CARICO DI: CARLO MARIA MAGGI + 5 UDIENZA DEL 25/11/2008 Esito: Rinvio al 2 Dicembre

2 INDICE ANALITICO PROGRESSIVO QUESTIONI PRELIMINARI... 4 RICHIESTE DI PROVE

3 TRIBUNALE DI BRESCIA - IIa SEZIONE ASSISE Procedimento penale n Udienza del 25/11/2008 DR. ENRICO FISCHETTI DR. ANTONIO MINERVINI DR. ROBERTO DI MARTINO DR. PIANTONI Presidente Giudice a latere Pubblico Ministero Pubblico Ministero GREGORACE MARIA PIA Ausiliario tecnico PROCEDIMENTO A CARICO DI CARLO MARIA MAGGI + 5-3

4 QUESTIONI PRELIMINARI INTERVENTO DELL AVVOCATO DIFENSORE MASCIALINO: Io eccepisco la nullità del decreto che dispone il giudizio che è stata effettuata presso il domicilio dichiarato da Maurizio Tramonte mentre doveva essere notificato a mani del detenuto Tramonte, che appunto è detenuto per altra causa, condizione questa che risulta agli atti di questo procedimento e quindi, in base all art. 156 del Codice di Procedura Penale, la notifica doveva essere fatta a mani dell imputato Maurizio Tramonte, mentre in realtà è stata fatta al domicilio dichiarato dove si è perfezionata, diciamo così, con la compiuta giacenza. Molto velocemente, Maurizio Tramonte ha dichiarato domicilio l anno scorso presso la sua abitazione in via San Faustino 23, dove vive solo, ha subito l udienza preliminare nel corso della quale è sempre stato libero e contumace, è stato poi arrestato il 29 di giugno su ordine della Procura di Matera e ha reso immediatamente spontanee dichiarazioni, il 31 luglio ha reso nuovamente spontanee dichiarazioni, queste spontanee dichiarazioni sono state trasmesse all autorità giudiziaria, e vi è prova agli atti di questo fascicolo che effettivamente sono in questi atti, e quindi l autorità giudiziaria aveva conoscenza dello stato di detenzione di Maurizio Tramonte. Quindi, così come è previsto, nel momento in cui vi è agli atti la prova della detenzione per altra casa la notifica doveva essere fatta a mani del detenuto Tramonte e non al domicilio dichiarato ove, peraltro, nessuno l ha ritirata tanto è vero che vi è una compiuta giacenza che in realtà non perfeziona affatto la notifica. Io mi permetto di produrre il verbale di spontanee dichiarazioni che è stato trasmesso dal carcere 4

5 all autorità giudiziaria, da cui risulta peraltro un altro verbale, sempre di spontanee dichiarazioni, di Tramonte fatto al momento dell arresto, quindi il 29 giugno del INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Voglio soltanto integrare quello che dice l Avvocato Mascialino, negli atti a nostra disposizione Tramonte non risultava detenuto. Solo tre, quattro, cinque giorni fa l abbiamo appreso casualmente. Questo per dire e quindi di affrontare il problema secondo questa prospettiva: quegli atti adesso ci vengono trasmessi e li verificheremo. Adesso, riprendendo l ordine normale, do la parola al Pubblico Ministero per esprimere il suo parere sulla questione di nullità e poi per fare le sue osservazioni in ordine all eventuale composizione del fascicolo del dibattimento altre questioni di cui al 491. Prego! INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO DR. DI MARTINO: Allora, Signor Presidenti e Signori Giudici, io chiedo, la Procura chiede che l eccezione sia respinta. Esiste infatti una giurisprudenza abbastanza costante e anche recente secondo cui incombe all imputato, qualora sia detenuto ovviamente per causa diversa da quella per la quale si svolge il processo, ad informare l ufficio procedente del suo stato di detenzione. Questo onere non è stato assolto. Richiamo qui tre sentenze recenti sul punto, la più recente è quella del 14 febbraio 2008 della Quarta Sezione della Corte di Cassazione. La massima recita: Lo stato di detenzione sopravvenuto per altra causa alla dichiarazione o all elezione di domicilio effettuata dall imputato non impone, se l autorità giudiziaria non è stata portata a conoscenza da parte dell interessato, di eseguire successiva notificazione presso il luogo di detenzione piuttosto 5

6 che presso il domicilio precedentemente dichiarato eletto. Si tratta di una giurisprudenza che è costante e richiama, per esempio, anche la sentenza del 22 maggio 2007, questa volta della Sezione Seconda, che ripercorre la medesima situazione. La notificazione del decreto di citazione a giudizio nelle mani di persona capace e convivente presso la residenza dichiarata o al domicilio eletto dall imputato, è validamente eseguita con conseguente legittimità della dichiarazione di contumacia pur quando il destinatario dell atto sia detenuto per altra causa e lo stato di detenzione non risulti dagli atti. Perché il temporaneo stato di detenzione non fa venire meno né il legame di convivenza, né il dovere di informare l Autorità procedente sul mutamento di situazioni di fatto. Non vi leggo le altre sentenze, comunque ho sotto mano ne cito soltanto gli estremi - un altra sentenza recente, che è quella del 17 maggio 2006 della Sezione Seconda, che ha il medesimo contenuto. Quindi Tramonte doveva informare l Autorità procedente, che in questo momento è la Corte d Assise di Brescia e non altra Autorità Giudiziaria: come abbiamo appreso dal Presidente, questa informazione non è avvenuta, non vi è nulla agli atti che manifesti l espressione di quest onere, l assolvimento di questo onere da parte dell imputato e, quindi, l eccezione deve essere respinta. Per le altre questioni INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Vogliamo passare subito a tutte le questioni preliminari e sulla composizione del fascicolo? Grazie. INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI: Per il problema della composizione del fascicolo, vi sono state 6

7 due udienze davanti al G.U.P., il 4 giugno e l 11 giugno del Il 4 giugno il G.U.P. aveva sottoposto alle Parti, forse all udienza precedente, una bozza di elenco che è, poi, quella che è confluita in allegato al decreto di citazione, quindi è quella che la Corte conosce perché è stata trasmessa dal Giudice unitamente al decreto che dispone il giudizio. Ed era stata presentata come una bozza sulla quale le Parti erano invitate ad esprimere le loro valutazioni. In occasione di quell udienza, il 4 giugno del 2008, la Procura presentò una bozza integrativa di quella bozza del Giudice e di ciò se ne dà atto, ovviamente, a verbale. Era più ampia quanto seguendo le stesse prospettive, insomma, di individuare perquisizioni e sequestro ovviamente atti irripetibili; ma conteneva anche delle categorie - diciamo così - diverse rispetto a quelle individuate dal G.U.P., che erano appunto, queste perquisizioni e sequestri, rogatorie ed incidenti probatori. Si era sottoposto alle Parti e al Giudice la necessità di acquisire anche i verbali delle dichiarazioni rese da Maurizio Tramonte, imputato in questo procedimento - oltreché del reato di strage - anche del reato di calunnia. E si era chiesta l acquisizione di tutti i verbali proprio quali sostanzialmente corpo di reato della calunnia commessa. Quindi questi elenchi, che sono allegati al verbale 4 giugno (che sottoporrei in visione alla Corte: ne ho fatto una fotocopia degli atti del G.I.P., limitatamente agli atti che interessavano ai fini della soluzione della questione), sono una produzione del Pubblico Ministero: estratto dalla categoria BA, cioè parte della parte dei faldoni che riguardano la prova generica, diciamo, l applicazione cronologica degli atti processuali; poi vi era un elenco tratto dal faldone BF, che erano, appunto, gli interrogatori di Maurizio 7

8 Tramonte; un elenco tratto dai volumi GA, che sono i faldoni relativi alla documentazione acquisita; ed ancora un elenco più analitico dei faldoni categoria O, che sono quelli relativi alle rogatorie; ed un elenco tratto dai faldoni Q, che per la verità non sono faldoni ma sono scatole che contengono sostanzialmente i corpi di reato e reperti vari. Su questo elenco si è svolta, poi, una discussione l 11 giugno del 2008, all udienza successiva. E la difesa di Zorzi ha sollecitato l acquisizione anche dei corpi di reato relativi al vecchio processo a carico di Buzzi Ermanno, ossia i reperti e le schegge tratte dai corpi delle vittime, per sottoporli evidentemente agli accertamenti peritali in questa sede. Ed il Giudice ha concluso l udienza dell 11 giugno con una ordinanza nella quale - se posso leggerla brevemente - si osserva nella bozza sottoposta alle Difese all udienza del 4 giugno, cioè alla bozza che aveva predisposto il Giudice, si è detto espressamente che i verbali degli atti non ripetibili, di cui al riguardo il 431, viene comunque escluso qualunque materiale dichiarativo. Questo perché nella striscia, nella stringa diciamo - che conteneva i verbali di perquisizione e sequestro vi erano, poi, all interno anche degli altri documenti. Ma già il Giudice aveva detto: Lo indico, ma con l esclusione di tutto ciò che ha contenuto dichiarativo e quant altro. Quindi punto A, di questa ordinanza. B: il concetto di cose pertinenti al reato, di cui al riguardo del 431, lettera h, Per comune opinione rientrano tutte le cose che servono anche indirettamente ad accertare non solo la consumazione dell illecito ed il suo autore, ma anche ogni altra circostanza rilevante ai fini di accusa, di causa quali quelli inerenti alle modalità del reato ed ai suoi movimenti. Ciascuna delle cose indicate nell elenco appare coerente con i larghi criteri 8

9 indicati dalla Giurisprudenza. Sul punto delle dichiarazioni di Maurizio Tramonte, il punto C, il Giudice ha dichiarato: Si precisa, per quanto occorrer possa, che esse valgono solamente quale corpo del delitto di calunnia contestato al capo C, e che verranno esclusi gli eventuali allegati, che non per il caso di privare il Giudice del dibattimento, della possibilità di una valutazione complessiva di tali dichiarazioni, che verrebbe pregiudicata dalla posizione di eventuali omissis. Questo perché era stata sollevata la questione che, in realtà, avrebbero dovuto essere prodotti quei verbali, ma omissati nella parti non riguardanti direttamente l accusa, le accuse mosse nei confronti del Vice Questore Di Stasio. E quindi, per tali ragioni - conclude il Giudice -, si forma il fascicolo del dibattimento con riguardo all allegato verbale, integrato dalla note del Pubblico Ministero, quindi quelle prodotte all udienza precedenze del 4 giugno e dai reperti indicati dall Avvocato Bortoluzzi (erano, appunto, le schegge dell esplosione) con riserva di redigere per un agevole lettura un elenco rispondente ai più restrittivi criteri sopraindicati. Elenco che, per la verità, non è stato redatto: ed evidentemente, per un disguido di Cancelleria, non solo non è stato redatto l elenco integrativo, ma materialmente è stato inviato alla Corte soltanto l elenco della prima bozza, quella del 4 giugno e non anche questa corposa integrazione, pur ammessa nell udienza dell 11 giugno. Quindi io chiederei l inserimento nel fascicolo del dibattimento di ciò che già il Giudice ha disposto che sia inserito nel fascicolo del dibattimento; e chiederei, invece, l estromissione dal fascicolo del dibattimento del faldone 4 che è stato trasmesso, che contiene le indagini difensive che sono state svolte dalla Difesa Zorzi, che evidentemente devono entrare nel 9

10 fascicolo del Pubblico Ministero e non nel fascicolo del dibattimento. Per comodità anticipo: nell elenco dei documenti che la Procura chiederà quando verrà il momento, voglio dire nelle richieste di prova da acquisire, per comodità io ho inserito anche queste atti del 431, per avere un elenco dove ci siano tutti, in buona sostanza; e, per renderli individuabili nell elenco, ho provveduto ad inserire una colonna in questo foglio Excel, degli atti che sono già inseriti nel fascicolo del dibattimento, con una crocetta, in sostanza. Ho messo una crocetta per gli atti dell elenco del Pubblico Ministero che il G.I.P. fa propri all udienza dell 11 giugno, ma che concretamente non entra negli atti che voi avete lì davanti a voi; ed ho messo una doppia crocetta agli atti che, invece, concretamente avete lì davanti a voi. Questo per rendere immediatamente percepibili quali quelli che erano, appunto, nell elenco del P.M. ma erano già presenti nell elenco del G.U.P. e quali sono quelli che, invece, erano solo presenti nell elenco del P.M. e che sono dichiaratamente entrati nel fascicolo del dibattimento. quindi esibirei il verbale 11 giugno, il verbale 4 giugno e l allegato del decreto di citazione lo avete, ma comunque per comodità vi aggiungo anche questo. L elenco con gli asterischi è nell elenco dei documenti dei quali chiederemo la produzione, l acquisizione come fonte di prova: lo posso anticipare ai limitati fini che interessano in questo momento. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Allora, i Difensori di Parte Civile se hanno questioni preliminari e se vogliono esprimere il loro avviso sull eventuale eccezione di nullità prospettata dalla Difesa Tramonte. Avvocato Vittorini, prego. 10

11 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE - VITTORINI: Molto sinteticamente, Presidente e signori della Corte, noi riteniamo che l eccezione di nullità proposta dalla Difesa Tramonte non abbia fondamento per due ragioni: una di ordine sistematico e l altra di ordine lessicale. Il dato sistematico si trova nella scansione degli articoli relativi al Codice di Procedura Penale, relativi alle notificazioni che - a parere di questa Difesa - fino all articolo 160 compreso, danno conto di notificazioni che devono avvenire agli imputati nelle diverse loro condizioni, ma diremmo in sede di prima notificazione. Dall articolo 161 in avanti, invece, viene regolata la situazione che è specifica dell imputato che abbia dichiarato eletto il proprio domicilio. Conseguentemente la lettura dell articolo 156, sul piano strettamente lessicale, impone che anche il comma 4 venga tenuto in considerazione, laddove si dà conto che le disposizioni che precedono i commi precedenti si applicano anche quando dagli atti risulta che l imputato è detenuto per causa diversa. A me pare che lei stesso, Presidente, abbia dato conto della circostanza che allo stato attuale, o quanto meno fino a poche ore fa, non risultava dagli atti la diversa collocazione (anche per ragioni di detenzione) dell imputato Tramonte. Per quanto, poi, riguarda le letture che conseguono l articolo 161, si dà conto che la circostanza che risulta essere l onere di chi abbia eletto domicilio, la segnalazione della mutata sua condizione fosse anche questa dovuta a questioni di detenzione per altra causa. Per questa ragione riteniamo che sia infondata quella eccezione. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Gli altri Difensori di Parte Civile. 11

12 INTERVENTO DELL AVVOCATO DIFENSORE BONVICINI: Mi associo ad un unica eccezione, Presidente. Il decreto che ha disposto il giudizio è di un mese e mezzo antecedente alla causa relativa alla detenzione. Il decreto che ha disposto il giudizio è del 15 maggio 2008 e, quindi, antecedente. Il Giudice dell Udienza Preliminare, evidentemente, non poteva sapere ciò che sarebbe accaduto dopo: questo è il solo elemento di fatto a completamento delle osservazioni di chi mi ha preceduto. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, credo che la detenzione sia del 28 giugno 2008, come definitivo per altra causa fino al Però la posizione giuridica l ho acquisita una volta saputo dello stato di detenzione. Altri difensori di Parte Civile? Non consulto tutti, ma è chiaro che se ci sono osservazioni specifiche mentre invece do la parola, allora, se non ci sono altre osservazioni dei Difensori di Parte Civile, ai Difensori degli imputati sulle osservazioni fatte soprattutto sulla composizione del fascicolo del dibattimento, esclusione di alcuni atti ed integrazione secondo gli elenchi prospettati dal Pubblico Ministero ed ammessi dal G.I.P. a quanto ritiene, secondo quanto ritiene il Pubblico Ministero. INTERVENTO DELL AVVOCATO DIFENSORE FARES (per Pino Rauti): Io avevo più che altro una richiesta che credo possa portare via pochissimo tempo. Quella di una brevissima sospensione per darci modo, credo di raccogliere anche le indicazioni degli altri, le richieste degli altri colleghi, per darci modo di dare diciamo - una scorsa alla documentazione prodotta dal Pubblico Ministero relativamente alla formazione del fascicolo dibattimentale, perché potrebbe superare una serie di questioni che queste Difese hanno in essere di porre. Ma 12

13 brevemente, pochi minuti. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì. Il Pubblico Ministero ha allegato i due verbali di udienza preliminare e ci sono allegati gli elenchi sui quali, poi, si è formata la ordinanza del G.I.P. Non ho problemi. Questo, per comodità, è stato prodotto perché fa capire che nell elenco dei documenti che il Pubblico Ministero intende produrre, ci sono anche gli atti di quegli elenchi che non sono parte materiale del fascicolo del dibattimento, per comodità indicati con il doppio asterisco o con il singolo asterisco a seconda. INTERVENTO DELL AVVOCATO DIFENSORE FARES: Io avevo inteso che ci fosse, che fosse stata prodotta o esibita della documentazione nuova rispetto a INTERVENTO DEL PRESIDENTE: No. La documentazione nuova non ce n è. Sono i verbali che voi conoscete. INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE FARES: Sì, sì, certo. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Questi, per comodità, per capire noi di che cosa stiamo parlando. INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE FARES: Allora niente, non ha importanza la mia richiesta. INTERVENTO DELL AVVOCATO DIFENSORE LUPONIO (difensore di Francesco Delfino): In ordine all eccezione sollevata dalla Difesa di Tramonte, noi riteniamo che questo processo per la importanza che riveste per la durata delle indagine preliminari non potrebbe essere affidato ad una mina vagante quale potrebbe essere questo problema della notifica a Maurizio Tramonte. Quindi io 13

14 parlo, se mi consente Presidente, più per la migliore comprensione dei Giudici popolari (che non sono necessariamente dei giuristi) che non per noi tecnici abituati a parlare anche con numeri di articoli. Mi limito ad osservare che sarebbe pericolosissimo superare questa eccezione, perché la Giurisprudenza non è così costante: la Giurisprudenza che la stessa Procura ha citato fa riferimento al caso in cui un soggetto abbia una rapporto di convivenza con un altro soggetto che abbia ricevuto la notifica. Quindi mi limito a rappresentare la pericolosità per il normale prosieguo del processo, di superare d amblé questa eccezione. Qui, invece, abbiamo una eccezione specifica che riguarda la posizione di Francesco Delfino: e sempre per la migliore compressione dei Giudici popolari eviterò, se non nella fase delle conclusioni, riferimenti specificamente normativi. Accade questo: sin dall udienza preliminare e sulla base del capo di imputazione, noi avevamo rilevato l estrema, eccessiva ed ingiustificata genericità del capo d imputazione riguardante Francesco Delfino. Il capo d imputazione che riguarda Francesco Delfino, in realtà, è contenuto in appena due righe: perché il capo A, reato di cui agli articoli 110 e 285, quindi strage perché in concorso con altre persone, poi si esaminano le singole posizioni e per Delfino si dice partecipando a riunioni nelle quali l attentato veniva organizzato e comunque non impedendo quale ufficiale dell Arma che l attentato venisse portato a compimento. Ora, in ordine a questa questione dell aver partecipato a riunioni, evidentemente questo è il fatto illecito contestato a Delfino, posto alla base del capo d imputazione reato del reato. Avere partecipato a riunioni senza che di queste riunioni vi fosse traccia, senza che di queste riunioni vi fosse la necessaria indicazione di luogo, 14

15 data e persone riunite, avevamo già sottoposto al G.U.P. la nostra esigenza di conoscere, di avere precisazioni su questo punto, per una ragione molto semplice, parlando sempre con i signori Giudici popolari. Per una ragione molto semplice: ma se io so, o vengo posto a conoscenza (come è doveroso) che ho partecipato ad una riunione - supponiamo - il 12 febbraio del 1974, io come Ufficiale dei Carabinieri posso eventualmente documentare che io, quel giorno, ero impegnato in Procura a svolgere la mia attività di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Ora questo mi viene impedito, perché se non mi si dice esattamente il giorno, il luogo e le persone con cui mi sarei riunito, ecco che viene violato - pesantemente e gravemente - il mio diritto di difesa, perché io non vengo posto nelle condizioni di potermi procurare un alibi. Ripeto: l Ufficiale di Polizia Giudiziaria, un Capitano dei Carabinieri comandante di un Nucleo investigativo ha una vita ben tracciata, una vita che spesso risulta documentalmente provata. Se l Ufficiale dei Carabinieri si reca ad eseguire una perquisizione, si reca ad eseguire degli arresti, si reca ad interrogare persone su delega della Procura, questo risulta: non può non risultare. E, quindi, l Ufficiale sottoposto a processo credo che abbia diritto di sapere a quali riunioni abbia partecipato, quando e con chi. Il Giudice, di fronte a questa nostra eccezione, ha assunto una decisione, diciamo, che ci dava ragione e torto contemporaneamente, perché disse (c è una ordinanza dell 8 gennaio del G.U.P.) disse che non poteva provvedere a restituire gli atti al Pubblico Ministero perché questo sarebbe stato un provvedimento abnorme, ma questo lo risparmiamo ai Giudici popolari, per non entrare troppo nel tecnicismo. Però disse, il G.U.P., quindi aderendo in parte alla nostra osservazione, alla nostra 15

16 eccezione, salva la facoltà di precisare la imputazione nel corso dell udienza. Questo avveniva l 8 gennaio. Le udienze dinanzi al G.U.P. sono proseguite fino a giugno fino a maggio e, poi, c è stato il decreto che dispone il giudizio. La Procura, però, non ha ritenuto di precisare queste circostanze di fatto, che pure sarebbe molto importante sapere. A questo punto, Presidente, se mi consente, sarò molto sintetico e procedo un po a braccio: ma - mi domando - la Procura è a conoscenza o non è a conoscenza di queste riunioni? Lo sa o non lo sa quando sono avvenute? Se lo sa, ha il dovere di dirlo, ha il dovere di indicarlo nel capo di imputazione per consentire all imputato di difendersi; se non lo sa (e sembra che non lo sappia), non comprendiamo come sia possibile portare a processo un soggetto solo perché, forse, chissà, qualcuno potrà dire domani, uno dei mille testimoni, potrà dire sì, forse c è stata una riunione, nella quale potrebbe avere partecipato Delfino. Un altra cosa molto importante è questa: se questa precisazione fosse stata fornita, onde evitare la genericità e, quindi, la nullità perché la Legge prevede la nullità in questi casi, come cercherò di spiegare semplicemente ai signori Giudici popolari. Se questo fosse stato indicato, in relazione a quello che dicevo prima, in ordine alla possibilità di procurarsi un alibi, il Delfino avrebbe potuto anche scegliere di fare il giudizio abbreviato e non arrivare qui, di fronte a voi e subire un processo lungo, angosciante, faticoso. Perché se mi si dice: Tu hai partecipato il 12 febbraio ad una riunione ed io il 12 febbraio ho un alibi di ferro, ho una prova d alibi documentale, ecco che io scelgo di fare un giudizio abbreviato e di uscire da questo processo, applicando come noi sappiamo - l articolo 129. Ora, se noi (oltre tutto) leggiamo il capo di imputazione in riferimento al 16

17 capo B, il capo B e ben formulato perché nessun Pubblico Ministero imputerebbe, incolperebbe di omicidio qualcuno senza indicare dove, come e quando lo ha commesso: ed infatti, nel capo B, si dice che gli imputati (tra cui Delfino) rispondono di omicidio, nelle circostanze di tempo e di luogo con le modalità descritte nel capo A. Ma nel capo A, poi, le circostanze di tempo e di luogo non ci sono. Ecco che - per quanto riguarda il capo A - abbiamo sicuramente questa eccessiva genericità ed indeterminatezza; per chiarezza dei Giudici popolari sempre vorrei ricordare che, fino al 1999, era consentito esporre in un capo di imputazione per un decreto, per portare qualcuno a processo, la sintetica enunciazione del fatto. Nel 1999 è intervenuta una modifica legislativa dell articolo 429: e perché è intervenuta questa modifica? Perché si assisteva ad una sorta di abuso di strategia accusatoria: si portava qualcuno a processo pur senza avere sufficienti prove, con la speranza che il dibattimento facesse emergere le responsabilità. Invece con questa modifica legislativa, per porre fine a questo abuso della strategia accusatoria, si è detto che l enunciazione del fatto del capo di imputazione deve essere in forma chiara e precisa. Ora io mi domando: ma è una forma chiara e precisa quella di dire ad un soggetto tu hai partecipato riunioni senza dire l epoca, senza indicare le persone, senza indicare il luogo? Questa, sicuramente, non è una enunciazione in forma chiara e precisa. L articolo 429, lo dico soltanto per i Giudici popolari - Presidente mi consenta, ho quasi finito prevede in questi casi la nullità del decreto di citazione: e lo prevede perché, ormai, siamo abituati a ragionane in termini di giusto processo. Noi non ci vogliamo sottrarre al processo, Delfino non si vuole sottrarre al processo: vuole che il processo venga 17

18 fatto in maniera regolare, in maniera trasparente, senza tentativi di pescare nella storia improbabili conferme di sue inesistenti responsabilità. Io credo che chiunque venga portato di fronte ad una Corte d Assise per rispondere di un reato grave qual è quello di strage e di omicidio, abbia quanto meno il diritto di potersi difendere, il diritto di sapere a quali e quante riunioni ha partecipato, dove e con chi! Questo diritto è insopprimibile, signori Giudici popolari! La Convenzione Europea dei diritti dell uomo, all articolo 6 prevede esattamente la stessa cosa: noi ci dobbiamo adeguare ai principi del giusto processo, non possiamo portare persone di fronte a voi al buio, senza prove o, quanto meno, senza indicazioni di quali sono queste prove. Consentendo, quindi, all imputato di potersi adeguatamente difendere e scegliere le proprie strategie difensive. Presidente, ho finito. Per i Giudici popolari, ma anche per noi tecnici ricordo che la Giurisprudenza ha molte volte esaminato queste fattispecie ed ha sempre ritenuto che vi fosse nullità qualora, dal decreto di citazione ovvero da altri elementi a cui il decreto faccia riferimento, non sia possibile capire esattamente l accusa in terminazioni circostanziali. Faccio rilevare, appunto, che nel decreto non vi sono questi altri riferimenti cui la Giurisprudenza ha affidato l eventuale salvataggio del decreto: non ci sono questi altri elementi. Ma vi è ancora di più. Vi è ancora di più! Quando passerete ad esaminare l ammissibilità della lista testimoniale presentata dai Pubblici Ministeri, troverete che di queste riunioni non vi è traccia: non vi è nemmeno richiesta di prova su questo punto! Io mi domando, e sottopongo a voi questo quesito: ma come si fa a procedere, in un processo nel quale l imputato non sa e la Procura nemmeno chiede di provare a quali 18

19 riunioni ha partecipato? Ecco, quindi per concludere, signor Presidente, io e il collega Forzani abbiamo preparato un appunto nel quale abbiamo riassunto quello che ho testé detto. Quindi concludo perché la corte voglia preliminarmente dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio del 15 maggio 2008 ai sensi dell articolo 429, numero 2, per violazione dell articolo 429, numero 1, lettera C, perché il capo di imputazione non contiene in forma chiara e precisa il fatto storico contestato a Delfino. Grazie. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Ha sintetizzato questo? Sì? Nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione dell articolo 429, numero 1, lettera C: questa è la sostanza, con riferimento alla Difesa Delfino. INTERVENTO DELL AVVOCATO DIFENSORE BORTOLUZZI (per la difesa del dottor Zorzi): Presidente, signori Giudici a latere, signori Giudici popolare, io ho una serie di questioni sulla composizione del fascicolo per il dibattimento, ma in via preliminare vorrei comunicarvi, ovviamente non posso che rimettermi in ordine alle sollevate questioni di nullità relativa alla posizione di altri due coimputati. Per quanto riguarda la composizione del fascicolo per il dibattimento, io credo che ora (e poi in sede di richiesta di prove) la Corte dovrà fare una valutazione su quale sia l oggetto di questo processo. Perché il G.U.P., nella formazione del fascicolo, ha adottato una linea formalmente corretta; però formalistica, sia con riferimento all individuazione dei corpi reato e cose pertinenti al reato, sia con riferimento ai verbali di atti irripetibili, che ai sensi 331, come tutti sappiamo, devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento. Una questione formalistica semplicemente perché ha inserito 19

20 tutti i corpi di reato acquisiti e tutti i verbali di atti irrepetibili acquisiti anch essi, redatti meglio nell àmbito del procedimento che reca il numero di registro generale notizia di reato 91/97 e nel 1500 e rotti del 1993, che era l originario procedimento contro ignoti, dal quale poi, con l iscrizione si transitò nel 91//97. Però, tra queste cose, ci sono - cominciando con i verbali di atti irrepetibili - cose che con questo processo non c entrano nulla. Perché ci sono verbali di sequestro di armi (e qui pacificamente noi siamo chiamati a rispondere, Zorzi e gli altri imputati sono chiamati a rispondere di un reato commesso con un ordigno); ci sono verbali di sequestri di quadri del 2002; vi sono verbali di sopralluogo per individuare una officina in cui un certo Titta Adalberto che a voi può (mi consenta) e deve essere sconosciuto, lavorava negli Anni Settanta. Questa è la vicenda: vi è, quindi, una serie di verbale di atti irripetibili ed una serie di corpi di reato. C è una Mercedes sequestrata nel 2002: allora l ordinanza del G.U.P., che il signor Pubblico Ministero vi ha riletto, con riferimento al corpo di reato ed alle cose pertinenti al reato, dichiara di scegliere un accezione lata, che - secondo il G.U.P. di Brescia - trova conforto nella Giurisprudenza. Io comunque continuo a non capire perché una Mercedes sequestrata nel 2002 dovrebbe lumeggiare anche solo il movente della strage di Piazza della Loggia; così come non mi spiego perché lotti di armi sequestrati negli Anni Novanta, in parte, anzi solo negli Anni Novanta, dovrebbero in qualche modo servire a voi a ricostruire i fatti, che non sono la strage in Piazza della Loggia, ma le singole responsabilità delle persone oggi chiamate a rispondere nell episodio del 28 di maggio del E di più: vi è, nel vostro, nel fascicolo a vostre mani un verbale di verifica di corpo di reato, reperto 6 della 20

21 stanza da letto dell appartamento utilizzato da tal La Bruna, che contiene una seppur sommaria descrizione del contenuto del corpo di reato. E francamente, nella convinzione che questo corpo di reato sia nel vostro fascicolo o all Ufficio Corpi di reato, ritengo che tutto possa essere, fuorché un atto irripetibile. Quindi, con riferimento ai verbali degli atti irripetibili, io chiedo che vengano esclusi dal fascicoli tutti quei verbali di perquisizione e sequestro, e quant altro che nulla c entrano con l imputazione di strage e omicidio, della quale debbono rispondere gli odierni imputati. Passo ai corpi di reato, perché mi viene facile e perché potrò dire due parole: anche qui nell elenco dei corpi di reato che voi avete alla fine dell elenco trasmessovi dal G.U.P., ci sono una serie di oggetti (armi e l autoveicolo) che con la strage di Piazza della Loggia non c entrano nulla. C entrano, forse, con episodi che si sono verificati in quel torno di tempo, ma che non sono oggetto della vostra valutazione in questo processo. Ovviamente non posso che ribadire e, quindi, associarmi alla corrispondente richiesta della Pubblica Accusa in ordine all inserimento nel vostro fascicolo di quelli che sono, davvero, i corpi di reato o le cose pertinenti a questo reato: e cioè le schegge e tutti i reperti relativi all esplosione dell ordigno in Piazza della Loggia. Un discorso in qualche modo analogo si può fare con riferimento alle rogatorie. Voi avete due o tre (ora non ricordo) faldoni che contengono atti e documenti ottenuti in sede di rogatoria. Di questi, una minima parte sono relativi al processo, al fatto se preferite, del quale dobbiamo discutere qui. La stragrande maggioranza, da un punto di vista volumetrico e ponderale, riguarda imputazioni che originariamente erano in questo processo, in questa indagine meglio, e 21

22 che non ci sono più. E - permettetemi - mi pare già un fuor d opera il fatto che il decreto che dispone il giudizio riporti queste imputazioni, rispetto alle quali la sentenza di incompetenza è di gran lunga precedente (competenza per territorio). Sto parlando delle rogatorie che sono state esperite dall anno 2002 in poi. Sono rogatorie che sono state esperite nell àmbito dell indagine preliminare rubricata al numero 91/97, ma sono rogatorie tendenti ad accertare, svolte per accertare fatti dei quali voi non dovete occuparvi. Allora io oso sperare che gli originali siano transitati a Milano, che è l Autorità Giudiziaria che deve procedere per quei fatti di cui avete voi conoscenza, leggendo la parte in corsivo del decreto che dispone il giudizio. E devo, quindi, immaginare che siano copie (e solo copie) quelle che voi avete nel vostro fascicolo per il dibattimento. Allora io credo che quelle rogatorie, tutta al più (e lo vedremo nella sede opportuna) potranno essere acquisite, o meglio potrà esserne richiesta l acquisizione in sede di esposizione introduttiva all articolo 493, come documenti attestanti un attività, perché nulla vi possono dire e nulla vi potranno mai dire in ordine alla commissione del reato (o dei reati) per cui qui, oggi, rispondiamo da parte del dottor Zorzi e, mi permetto di dire, anche da parte degli altri imputati. Quindi chiedo l estromissione dal fascicolo per il dibattimento con restituzione alla Procura della Repubblica di tutte le rogatorie compiute dal 2002 in poi (ce ne sono in Francia, in Colombia ed anche in Svizzera), in quanto non pertinenti con l oggetto di questo procedimento ed in quanto dirette - diciamo così - nei confronti (o meglio disposte per acquisire elementi a carico) di soggetti che non sono imputati in questo procedimento. Da ultimo, gli incidenti probatori. Non c è, ovviamente, 22

23 nessuna questione sul fatto che gli atti assunti in sede di incidente probatorio debbano entrare nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell articolo 431 del Codice di rito, però alcune osservazione sono da fare. Ecco, ad integrazione mi segnala un collega milanese che, a Milano, gli originali di quelle rogatorie non sono mai arrivati. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Posso dire solo una cosa? Nei nostri faldoni ci sono solamente delle fotocopie in lingua originale. Questo vi dico per quanto abbiamo potuto capire dalla fotocopie,: poi, in una seconda parte, mischiate al faldone del (credo) incidente probatorio Siciliano, ci sono anche delle traduzioni. Cioè quelle che servono a noi per verificare il contenuto. Quindi noi originali non ne abbiamo visti, o almeno, li controlleremo. INTERVENTO DELL AVVOCATO DIFENSORE BORTOLUZZI: Li hanno visti anche a Milano. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, ma Milano ci interessa di meno. Nel senso che ci interessa sapere quello che c è qui dentro e devo dire che ci sono delle attività rogatoriali, però non sono nella forma completa che è quella con la traduzione per consentirci anche di valutare che cosa c è scritto. Il colombiano non lo conosciamo ancora. INTERVENTO DELL AVVOCATO DIFENSORE BORTOLUZZI: Veniamo all incidente probatorio, ovviamente nulla quaestio sulla presenza degli atti assunti in incidente probatorio. Gli incidenti probatori sono due: sono stati sono consistiti nell assunzione di Carlo Di Gilio e di Martino Siciliano. Vi sono una serie di atti 23

24 allegati ai verbali di incidente probatorio che, ad avviso di questa Difesa, non ci devono stare. Personalmente sono convinto che, nel fascicolo per il dibattimento, ci debbano stare i verbali dell incidente probatorio. Punto. Nessun altro atto allegato: men che meno i verbali utilizzati per le contestazioni. E per due ordini di ragioni: quei verbali voi, in questa fase dibattimentale, non potreste acquisirli. La genuinità dell incidente probatorio e delle dichiarazioni rese in quella sede è garantita dal fatto che con la verbalizzazione stenotipica o con la fono-registrazione la contestazione, cioè l unica parte del verbale che ha interesse, è contenuta (se la contestazione è stata fatta bene, è ovvio) nel verbale. E quindi chiedo l estromissione di tutti i verbali resi in sede di indagine preliminari e utilizzati per le contestazioni, e relativi sia a Carlo Di Gilio, che a Martino Siciliano. Vengo, Presidente, a parlare di quella tranche di rogatoria tradotta, che voi trovate (almeno parziale, ma almeno ) allegata all incidente probatorio di Martino Siciliano: anche quella è documentazione che, a mio modo di vedere, non deve stare nel fascicolo per il dibattimento. Anche perché non è nemmeno (e non può essere ontologicamente) un verbale utilizzato ai fini della contestazione, perché sono dichiarazioni di persona terza mai sentita nel corso dell incidente probatorio. Terza nel senso di diversa da Martino Siciliano. Vi è documentazione proveniente da istituti bancari sudamericani della quale, se riterrà, la Procura della Repubblica potrà chiedere l acquisizione in sede di richiesta prove, ma che non può ab origine entrare nel fascicolo per il dibattimento. Un ultimissima cosa: e qui, invece, c è una richiesta di inserimento. Nel verbale dell 11 dicembre del 2002, se 24

25 non ricordo male (ultima udienza dell incidente probatorio di Carlo Di Gilio), allo stesso vennero rammostrate delle fotografie. Se io male non ho visto, nel vostro fascicolo ci sono delle fotocopie: sono pronto ad ammettere l errore, dottor Piantoni. Chiederei che venissero allegati gli originali, perché le fotocopie di fotografie sono scarsamente visibili e poco rappresentative. Io mi permetto solo, con riferimento alle questioni sollevate sugli atti allegati all incidente probatorio, di consegnarvi - per comodità di consultazione - due sentenze, due provvedimento in merito dell Ufficio Indagine Preliminari di Milano del 2001 e dell Ufficio Indagine Preliminari di Pisa del 2004, perché così potete leggerli, nelle quali espressamente si dice che non possono essere inseriti nel fascicolo dibattimento i verbali di altro procedimento e comunque i verbali utilizzati per la contestazione nell àmbito dell incidente probatorio stesso. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Quindi sintetizzando anche perché così, poi, nel verbale sintetico lo leggeremo, l Avvocato Bortoluzzi cioè la Difesa dell imputato Zorzi chiede l estromissione dal fascicolo del dibattimento di tutti quegli atti ripetibili che non fanno specifico riferimento ai fatti per cui è imputazione. Poi c è tutta la spiegazione. Chiede, altresì, l estromissione dal fascicolo del dibattimento delle rogatorie estranee ai fatti di imputazione, in particolare delle rogatorie effettuate dal 2002 in poi. Chiede l estromissione dal fascicolo del dibattimento dei verbali utilizzati per le contestazioni nel corso degli incidenti probatori resi dal Di Gilio e dal Siciliano. Chiede, invece, l inserimento dal fascicolo del dibattimento del corpo 25

26 di reato (schegge) del procedimento, del processo a carico di Buzzi e delle fotografie in originale contenute, esibite nel corso dell udienza 11 dicembre Ecco, questo in sostanza, anche per richiamare a noi. Le altre Difese? INTERVENTO DELL AVVOCATO DIFENSORE PAVAN (per la difesa di Maggi): Noi ci associamo alle questioni proposte dalla Difesa Zorzi in ordine al contenuto del fascicolo del dibattimento. Grazie. INTERVENTO DELL AVVOCATO DIFENSORE DE BERNARDI (per difesa Maifredi): Lo stesso dicasi per la Difesa Maifredi. INTERVENTO DELL AVVOCATO DIFENSORE FORZANI: Preliminarmente un associazione della Difesa Francesco Delfino all eccezione da poco sollevata e, poi, una brevissima questione in ordine alla richiesta di accesso al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni di Maurizio Tramonte sotto il profilo della prova, con riferimento alla calunnia della quale il Tramonte è imputato, che egli avrebbe realizzato nei confronti del Di Stasio. Allora io credo: - che siccome Tramonte svolge una serie di dichiarazioni che interessano diverse vicende, tutte oggetto dell attenzione della Corte in questo processo; - che alcuni di questi verbali sono stati raccolti senza la presenza del Difensore; - che il Tramonte non è stato sottoposto a cross examination Ebbene, io credo che, davvero, in questa vicenda processuale la posizione di Tramonte, per quanto riguarda gli atti che accedono al fascicolo del dibattimento, debba essere esclusivamente limitata all oggetto della prova della 26

27 calunnia. In buona sostanza, il Tramonte accusa il Di Stasio, ingiustamente di essere stato e di avere fatto e detto determinate cose. Lì non c è nessuna questione per quanto riguarda almeno la Difesa Delfino sugli accesso dei documenti in atti; ma dove il Tramonte opera una ricostruzione dei fatti, che è l oggetto di questo processo, sotto questo profilo c è opposizione. Quindi ci si oppone all accesso delle dichiarazioni di Tramonte al fascicolo del dibattimento anche e solo, per lo meno, se non con riferimento ai passi della deposizione che sono l oggetto del reato di calunnia, rappresentano la condotta del reato di calunnia che è imputabile al Tramonte nei confronti del Di Stasio. Sceglierà poi la Corte quale sarà lo strumento che vorrà utilizzare: se attraverso gli omissis, o attraverso qualsiasi altro strumento. Grazie. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, credo di avere capito da quanto ha detto il Pubblico Ministero, adesso controlliamo l ordinanza del Giudice dell Udienza Preliminare, che non è un acquisizione globale; è solo un acquisizione ai fini, a limitato fine del corpo di reato del processo di calunnia. E chiaro che la Corte non potrebbe mai utilizzare atti che non abbiano questo specifico riferimento. Quindi queste credo che siano, poi, le modalità: dopo le controlleremo. Comunque l Avvocato Forzani per il suo difeso, Francesco Delfino, chiede che siano estromesse le dichiarazioni di Maurizio Tramonte per la parte non riguardante il reato di calunnia. Ci sono altre questione preliminari? Sennò darei brevemente la parola alo Pubblico Ministero e alle Parte Civili solamente per le questioni che non hanno affrontato, per cui non abbiamo assunto il loro parere. 27

28 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO DR. DI MARTINO: Chiedo scusa, io non ho capito. Le eccezioni che sono state fatte si riferiscono soltanto alla formazione del fascicolo da parte del Giudice, o sono le eccezioni nel loro complesso? INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sono tutte le eccezioni a norma del 491. INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO DR. DI MARTINO: Quindi sono tutte le eccezioni preliminari? INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Che sono tutte le questioni preliminari, che (sintetizzo) riguardano l eccezione sulla notifica che riguarda il Tramonte; quelle sollevate dal Pubblico Ministero sulla mancata comprensione del fascicolo del dibattimento di alcuni atti e la richiesta di estromissione di altri atti; l eccezione sollevata dall Avvocato Loponio, per cui c è memoria sull indeterminatezza del capo d imputazione; le eccezioni sollevate con riferimento alla composizione del fascicolo del dibattimento sollevata dalle altre Parti, come abbiamo sintetizzato prima. Questo in sintesi. INTERVENTO DELL AVVOCATO DIFENSORE FORZANI: Resta inteso che le questioni in argomento prova debbano essere ancora trattate. Giusto? INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Tutto quello che riguarda la prova e riguarda anche il 238 è tutta un attività successiva a cui ancora non siamo passati ed a cui faremo riferimento dopo, se supereremo questa fase. INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO DR. DI MARTINO: Allora, la 28

29 prima eccezione che è stata mossa si riferisce alla indeterminatezza del capo di imputazione contestato a Delfino, di cui al decreto che dispone a giudizio e, quindi, si fa riferimento alla violazione dell articolo 429, comma 1, lettera C, dove viene appunto indicato che lo stesso deve contenere l enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti, eccetera, con gli articoli di legge. Ora il capo di imputazione vi è stato sommariamente letto dal Difensore e lo conoscete bene. A mio sommesso giudizio, non vi è, non sussiste così come del resto ha già rilevato il G.I.P. - un capo di imputazione che non consenta di difendersi come assume il Difensore di Delfino. Qui INTERVENTO DELL AVVOCATO DIFENSORE FORZANI: Chiedo scusa per l interruzione al Pubblico Ministero ed alla Corte, però a me sembra che il numero 3 del 493 impedisca replica alle questioni svolte dal Difensore e dalla Parte. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Avvocato, non è una questione di replica; è di esprimere l avviso sulle questioni e sulle eccezioni da voi formulate, quindi nel caso ci fossero questioni non è una replica. Sono questione per il Pubblico Ministero sollevate da voi, insomma. È chiaro che qui non possiamo sapere quello che poi le Parti affrontano; il Pubblico Ministero non poteva, comunque varrebbe anche nel caso contrario, insomma, quindi non abbiamo timore. INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO DR. DI MARTINO: Allora, stavo dicendo che, a mio sommesso giudizio, non esiste questa indeterminatezza, così come del resto ha ritenuto il G.I.P., che non mi sembra avesse - nella sua ordinanza, che non ho sottomano - indicato una sorta di consiglio o di suggerimento al Pubblico Ministero, 29

30 perché integrasse nel corso dell indagine preliminare, dell udienza preliminare il capo di imputazione. Il capo di imputazione, a mio giudizio, è preciso e, diciamo, l elemento cronologico è quello del 28 maggio Sappiamo che, in qualche modo, i fatti sono anche legati al momento in cui la riunione, in cui è stata organizzata questa manifestazione, che è avvenuta pochi giorni prima, fatto che è legato in qualche modo anche all omicidio, alla morte di Ferrari che si verifica il 19 maggio precedente. Quindi è ovvio che i fatti si riferiscono a pochi giorni prima rispetto all evento del 28 maggio. L indicazione esatta del giorno della riunione noi non l abbiamo; ma del resto il Francesco Delfino è stato interrogato da me per circa una dozzina di ore e, durante l interrogatorio, gli sono stati per filo e per segno contestati in modo specifico tutti gli elementi di accusa, perché la sede in cui gli elementi di accusa indicati nel capo di imputazione viene sviluppata è, appunto, quella dell interrogatorio. Il capo di imputazione non può essere mai così preciso da indicare ogni movimento dell imputato che, in qualche modo, può avere influito sulla causazione dell evento. Io mi ritrovo, qui, sotto mano (per dire) la trascrizione integrale di un passo di uno degli interrogatori di Delfino e leggo, per esempio, una frase in cui si dice: Ora queste dichiarazioni di Tramonte, che poi eventualmente leggeremo, sto parlando con Delfino, comunque si sintetizziamo in questo. Cioè ci sono alcuni fatti che lui riferisce de relato per averli appresi da Carlo Maria Maggi, eccetera, eccetera e si fa riferimento, andando avanti, alla partecipazione da parte sua ad una riunione che viene collocata tra il 12 ed il 15 maggio Quindi ovviamente INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Scusate, ma è solo per una 30

31 questione d ordine. È chiaro che noi tutti gli atti non li conosciamo: tutti gli atti che non possono essere acquisiti, eccetera. E chiaro, però, che vale per voi e vale per il Pubblico Ministero, e per tutte le Parti: che, al fine di dimostrare la fondatezza o l infondatezza dell eccezione, si possono produrre copie di atti, verbali o far cenno (come sta facendo il Pubblico Ministero in questo momento) a dichiarazioni fatte. Naturalmente, poi, potete smentirlo sullo specifico riferimento, ma il dato per risolvere le questioni preliminari è la conoscenza di certe circostanze che, poi, ci consentano di esprimere la nostra valutazione. Questo anche sulla base della Giurisprudenza che noi abbiamo sempre applicato, che è quella della Suprema Corte: cioè non è significa la conoscenza degli atti, ma il presupposto della nostra decisione. Quindi il Pubblico Ministero potrà fare cenno ad atti del fascicolo d indagine, come ne potremmo far cenno noi. Naturalmente non come atto compreso nel fascicolo del dibattimento, ma come presupposto di fatto per la nostra decisione sulla questione sollevata. Solo a questo limitato fine. Naturalmente voi potete smentire se il richiamato è esatto o non è esatto, potrete contraddire; ma se non è nemmeno questione preliminare, non potremo mai risolverle, perché non potremmo mai acquisire nessun atto a questi limitati fini. Quindi si tratta solamente di esibizione o di citazione. Allora, con questa specificazione, naturalmente prego di fare delle citazioni limitate, perché sennò, poi, ci allarghiamo troppo. INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO DR. DI MARTINO: Io non ho intenzione di produrre, a questi limitati fini, il verbale la trascrizione del verbale dell interrogatorio di Delfino; volevo semplicemente, a titolo 31

32 esemplificativo, rappresentare che le circostanze precise vengono contestate in occasione dell interrogatorio e, quindi, il capo di imputazione non può essere mai così esplicito dal configurare in modo così completo tutti gli elementi che possono essere contestati. Quando è stato interrogato, il Delfino ha avuto l indicazione della principale ma anche di altre riunioni, la cui data è stata indicata approssimativamente tra il 12 e il 15 maggio del 1974, e quindi non mi sembra proprio il caso di coinvolgere diciamo organi internazionali, il richiamo di organi internazionali di Giustizia per la violazione dei diritti diciamo - fondamentali di Delfino perché si troverebbe davanti a questa Corte senza neanche sapere perché. Questo era il discorso che stavo facendo: quindi, questo, per quello che riguarda questa eccezione. Per quello che riguarda dunque per completare la posizione dell imputato Delfino, vi è il discorso dei verbali di Tramonte che vale mi pare che l eccezione sia stata fatta anche da altri: cioè, ovviamente, questi verbali, come ha rappresentato è ovvio che la presenza di alcuni atti (e questo discorso, poi, verrà ripreso anche quando si tratterà di far riferimento alle produzioni), dicevo, la presenza di alcuni atti nel fascicolo dibattimentale non è che consenta, di per se stesso, alla Corte di farne un uso - diciamo - fino in fondo, di un uso che comprenda il fatto di tener conto di quelle circostanze che sono enunciate nei vari verbali. E evidente che qui ci troviamo di fronte a un imputazione di calunnia: Tramonte è imputato, tra le altre cose, di avere accusato questo signore che si chiama Lelio Di Stasio di essere stato il suo referente del Ministero dell Interno e c è stata una ritrattazione sul punto. Lo stesso Tramonte ci ha condotto a questa imputazione. Ovviamente 32

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