REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA Sezione Terza civile

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1 N. R.G. 6544/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA Sezione Terza civile Il Giudice dott. Daniela Fedele in funzione di giudice di appello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 11 aprile 2014 ed iscritta al n.6544 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l anno 2013 da -RINOTRANS SRL, rappresentato e difeso dal proc.dom.avv. La Fata Salvatore del Foro di Milano in forza di procura in calce all atto di citazione in appello -SALVADORI PAOLO, rappresentato e difeso dal proc.dom.avv. La Fata Salvatore del Foro di Milano in forza di procura in calce all atto di citazione in appello APPELLANTI contro -SINDACO DI BRESCIA rappresentato e difeso dall Avvocatura del Comune di Brescia, in persona degli avv. Moniga Francesca e l avv. Orlandi Andrea entrambi del Foro di Brescia APPELLATA Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brescia. All udienza del 13 marzo 2014 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI Per appellante: In via principale, annullare la sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. 762/2012 del 20 dicembre 2012, per l effetto annullare i verbali della Polizia di Brescia nn ; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, e di quelle precedenti, oltre ad IVA, CPA e come per legge Per appellato: in via preliminare gradatamente subordinata: per le ragioni di cui in narrativa, rigettare l istanza di sospensione dell esecuzione della sentenza di primo grado; nel merito: per i motivi di cui in narrativa, rigettare l appello proposto, e conseguentemente confermare la legittimità dei verbali opposti; pagina 1 di 5

2 con vittoria di spese, diritti ed onorari fiscali e contributivi (cfr. Consiglio Giustizia Amministrativa, 30 marzo 2009, n. 21. ) del primo e del presente grado di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato Rinotrans s.r.l e Salvadori Paolo proponevano appello avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Brescia aveva respinto l opposizione proposta avverso la sanzione amministrativa con cui era stato ingiunto loro il pagamento, in solido, delle somme di Euro 465,00 e di Euro 921,00, per non avere, in violazione dell art 174, quarto e ottavo comma, del Codice della Strada, effettuato le prescritte interruzioni alla guida previste dall art 7 del Regolamento CE 561/2006 rispettivamente nei giorni 4 aprile 2012; 29 marzo 2012 e 30 marzo 2012 deducendo i seguenti motivi d appello: a) erroneità della sentenza di primo grado laddove era stato ritenuto che la notificazione differita dei verbali di contestazione fosse legittima in considerazione della necessità di svolgere ulteriori accertamenti mentre, in realtà, le violazioni erano emerse in tutta la loro evidenza immediatamente; b) omessa motivazione in relazione all eccepita inesistenza della notificazione per non avere il Comune prodotto in giudizio la relata di notifica; c) omessa motivazione in punto di idoneità e omologazione degli strumenti utilizzati per l acquisizione e la stampa dei dati tachigrafici; d) omessa motivazione sull eccepita illegittimità dei verbali per irregolarità relative alla data Il Comune di Brescia, costituitosi in giudizio, contestava punto per punto i motivi d appello chiedendone il rigetto. All udienza del 13 marzo la causa veniva posta in decisione. L appello proposto va rigettato. MOTIVI DELLA DECISONE Con riguardo alla doglianza relativa alla contestazione differita dei dati tachigrafici - avvenuta solo successivamente in assenza degli interessati-, in asserita violazione del contraddittorio, si fa rilevare che, ai sensi dell art. 201 del Codice della Strada, la contestazione dell infrazione deve essere fatta immediatamente, quando possibile, mentre laddove non sia possibile è prevista la contestazione differita La Circolare Ministeriale 22 luglio Prot. n Indirizzi interpretativi in materia sociale, più volte richiamata da parte appellante solamente fino al 1 comma recita, per intero al punto 13, in tema di Notificazione delle violazioni al Regolamento (CE) n. 561/2006 accertate dall'esame dei dati scaricati dal tachigrafo digitale che: in ordine alla possibilità di notificare al conducente, successivamente al controllo su strada, le violazioni alle norme di cui al Regolamento (CE) n. pagina 2 di 5

3 561/2006 accertate dall'esame dei dati scaricati dal tachigrafo digitale del veicolo, relative ai 28 giorni precedenti al controllo stesso, si comunica che tale ipotesi non è espressamente contemplata tra i casi di contestazione differita dell'articolo 201 del Codice della Strada. Tuttavia, considerato il notevole lasso di tempo necessario allo scarico e all'esame dei dati, all'eventuale verbalizzazione, spesso non compatibile con gli impegni del conducente e con le esigenze operative della pattuglia, si ritiene possibile la notificazione differita tenuto conto che l'obbligo di contestazione immediata sancito dall'articolo 200, comma 1, del Codice della Strada, sussiste solo quando è possibile. Resta inteso che il download dei dati deve essere formalizzato in quanto atto di accertamento, ex articolo 13 legge 24 novembre 1981, n. 689, e che da tale data decorre il termine di 90 giorni per la notificazione al conducente e all'obbligato in solido dell'eventuale verbale di contestazione Da tale disposizione è facilmente desumibile, pertanto, come sia nella facoltà dell agente accertatore, ribadita appunto la difficoltà ad esaminare i dati, differire la notifica del verbale di contestazione fino a 90 giorni successivi alla data del download dei dati. Per quanto attiene all impiego del TACHOSTORE l allegato II al d. lgs. N.144/2008 in tema di Strumentazione standard da fornire alle unità di controllo dispone: Le unità di controllo incaricate dei compiti di cui all'allegato I, dispongono della seguente strumentazione standard: 1)apparecchiatura capace di scaricare i dati dall' unità di bordo e dalla carta del conducente del tachigrafo digitale, leggere e analizzare tali dati e/o inviarli per l'analisi a una banca dati centrale; 2)apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del tachigrafo; 3)apparecchiatura specifica d'analisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocità dei veicoli prima dell'ispezione del loro apparecchio di controllo. Dal che si desume che agli accertatori viene data la possibilità di scaricare dall unità di bordo i dati per poi procedere all analisi, senza che sia necessario procedere, come invece sostenuto da parte appellante, procedere alla stampa del cronotachigrafo direttamente dallo strumento. In particolare, il Regolamento C.E all art 26 lettera c ) che, a detta dell appellante imporrebbe al verbalizzante di acquisire la stampa del cronotachigrafo direttamente dallo strumento,dispone al punto c): Un agente abilitato al controllo può verificare il rispetto del regolamento (CE) n. 561/2006 attraverso l'esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati o stampati che sono stati registrati dall'apparecchio di controllo o tramite la carta del conducente o, in assenza di essi, attraverso l'esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l'inosservanza di una delle disposizioni quali quelle di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3. Tale articolo non sembra prescrivere tassativamente una modalità di analisi dei dati quanto piuttosto può avvalersi dell una o dell altra modalità. Per quanto attiene all asserita irregolarità delle notifiche l art 4 della legge 890 del 1982 dispone: L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, e' spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario[ ]. L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione. Tali avvisi di ricevimento debitamente compilati sono stati prodotti in giudizio. pagina 3 di 5

4 Da ultimo, con riguardo alla lamentata erroneità della sentenza di primo grado nel punto in cui il Giudice di prime cure dava che l impresa non aveva dimostrato che il conducente del veicolo era stato edotto, a mezzo di ordini di servizio, sul rispetto dei tempi di guida si fa rilevare che l art. 10 del Regolamento CE n. 561/20006 prevede che: Le imprese di trasporto organizzano l'attività dei conducenti di cui al precedente paragrafo in modo che essi possano rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento. Le imprese di trasporto forniscono ai conducenti le opportune istruzioni ed effettuano controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento e prosegue 3. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche qualora l'infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di considerare le imprese di trasporto pienamente responsabili, detti Stati membri possono subordinare tale responsabilità all'infrazione dei paragrafi 1 e 2 da parte dell'impresa. Gli Stati membri possono tener conto di ogni prova per dimostrare che l'impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell'infrazione commessa. In tal senso nessun documento o contratto di trasporto è stato prodotto da parte ricorrente in appello. Ogni altro motivo d appello deve ritenersi inammissibile perché non commisurato alla specificità della motivazione. Invero, la specificità dei motivi d appello non è ravvisabile laddove l appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza ( cass. n. 1651/2014). Le spese seguono la soccombenza: l appellante va condannato alla rifusione in favore dell appellato delle spese processuali che si liquidano in Euro 800,00, oltre accessori di legge PER QUESTI MOTIVI Il Tribunale ordinario di Brescia, sezione terza civile, nella persona del Giudice dott. Daniela Fedele in funzione di Giudice d Appello, definitivamente pronunciando sulle domande di cui alla presente causa RIGETTA l appello proposto da Rinotrans s.r.l. e Salvadori Paolo avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brescia e pertanto conferma tale sentenza. CONDANNA L appellante alla rifusione in favore dell appellato delle spese processuali liquidate come in parte motiva Cosi deciso in Brescia, il 27 giugno Il Giudice pagina 4 di 5

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