Condizioni Generali di Contratto BinckBank

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1 Condizioni Generali di Contratto BinckBank 1. Condizioni generali del servizio 1.1. Ambito di applicazione Le norme contenute nella presente Parte 1 si applicano in via generale a tutti i tipi di Servizi Bancari e di Investimento, come definiti nel successivo articolo 1.2, prestati dalla Banca, salvo che non sia diversamente specificato negli accordi contrattuali che disciplinano l esecuzione dei singoli servizi da parte della Banca, nel qual caso le norme specifiche prevalgono su quelle di questa Parte Gli Allegati degli accordi contrattuali sono parte integrante e necessaria dei contratti tempo per tempo stipulati tra la Banca e il Cliente Definizioni Condizioni Generali di Contratto BinckBank Ai fini del presente Contratto, le parole indicate assumono il seguente significato: Banca : BinckBank N.V. - Succursale italiana di banca comunitaria, soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d Italia e iscritta all Albo delle Banche, codice ABI , con sede legale e direzione generale in Milano, Via Ventura 5, iscritta all albo delle banche e aderente al Sistema di garanzia dei depositi dei Paesi Bassi e al Sistema di Compensazione e Garanzia degli investimenti dei Paesi Bassi; Cliente : indica qualsiasi soggetto, persona fisica, che sottoscriva il presente Contratto; Codice del Consumo : indica il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206; Consumatore : indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (cfr. art. 3, comma 1 lettera a), del Codice del Consumo); Conto : il conto corrente Binck di cui il Cliente richiede l apertura attraverso il Modulo di Apertura Rapporto; Contratto : indica il presente contratto; Documento di Sintesi : indica il documento di sintesi parte integrante e sostanziale del Contratto che contiene le condizioni economiche pattuite dalle Parti; Foglio Informativo : indica il documento che riporta informazioni sulla Banca, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dei servizi e prodotti offerti al Cliente; Identificativo Unico : indica la combinazione di lettere, numeri o simboli che viene utilizzata per identificare il conto del beneficiario di un operazione di pagamento; Modulo di Apertura Rapporto : indica il modulo di richiesta di apertura del Conto, parte integrante e sostanziale del Contratto, unitamente agli allegati nello stesso richiamati, tutti letti, compilati, confermati e sottoscritti da parte del Cliente; Normativa MiFID : indica la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del n. 2004/39/CE e la direttiva della Commissione europea del n. 2006/73/CE, così come recepite in Italia con il D.Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni nonché con il Regolamento Consob in materia di Intermediari; Operazione di Pagamento : indica l attività di versare, trasferire o prelevare fondi, disciplinata dalla Parte 3 del presente Contratto; Parti : indica il Cliente e la Banca; Regolamento Intermediari : indica il Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n /2007 e successive modifiche e integrazioni;

2 Condizioni Generali di Contratto BinckBank 2 Servizi Bancari : indica il Conto corrente e i servizi bancari offerti dalla Banca al Cliente. Attraverso l adesione ai Servizi Bancari, il Cliente può ricevere dalla Banca i dati dei saldi contabili, dei movimenti e ogni altra informazione inerente ai rapporti allo stesso intestati tramite l utilizzo dei supporti informatici; Servizi di Pagamento : indica i servizi definiti dall art. 1 del D. Lgs. n. 11/2010 regolati sul conto corrente di cui al presente Contratto, se prestati all interno della Comunità europea ed effettuati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell Unione Europea non appartenente all area dell euro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo. I Servizi di Pagamento sono disciplinati dalla Parte 3 del presente Contratto; Servizio Binck : indica i servizi e/o prodotti Binck offerti dalla Banca e fruibili dal Cliente mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio, servizi di internet banking, mobile banking); Sito : indica l insieme delle pagine web sulla rete internet all URL (dominio) Strumenti Finanziari : indica gli strumenti finanziari di cui all art. 1, commi 2, 2-bis e 3, del Testo Unico dell Intermediazione Finanziaria e successive modifiche e integrazioni; Supporto Durevole : supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad esempio, documenti elettronici in formato Portable Document Format (PDF), posta elettronica, PEC, ecc.); Testo Unico Bancario o TUB : è il D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385; Testo Unico dell Intermediazione Finanziaria o TUF : è il D.Lgs.24 febbraio 1998 n Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela Nei rapporti con il Cliente, la Banca opera secondo criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell attività svolta, in conformità a quanto previsto dall art cod. civ Pubblicità e trasparenza delle condizioni, reclami della clientela e risoluzione stragiudiziale delle controversie La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al TUB, al Codice del Consumo e le rispettive disposizioni attuative, come successivamente integrate e modificate Gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno pervenire entro 90 giorni dalla ricezione da parte del Cliente dell avviso di esecuzione, anche per via informatica. Trascorso il predetto termine di 90 giorni, l operato della Banca si intenderà approvato Per eventuali contestazioni in odine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all Ufficio Reclami inviando una comunicazione per posta ordinaria indirizzandola a BinckBank N.V. - Succursale Italiana - Ufficio Reclami, Via Ventura 5, Milano, o per via telematica all indirizzo reclami@binck.it o all indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) binckbank@legalmail.it. La Banca risponderà, per iscritto, entro 30 giorni dal ricevimento se il reclamo è relativo a Servizi Bancari (conto corrente e pagamenti) o entro 90 giorni se il reclamo è relativo a Servizi di Investimento. Se il reclamo sarà ritenuto fondato, la Banca ne darà comunicazione per iscritto indicando le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi per la relativa realizzazione. Qualora, invece, il reclamo non venga accolto perché ritenuto infondato, la Banca risponderà comunque per iscritto illustrando, in maniera chiara ed esaustiva, le motivazioni del rigetto e fornendo indicazioni in merito alla possibilità di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie Qualora il Cliente non sia soddisfatto dalla trattazione di un reclamo o non abbia ricevuto risposta, può fare ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, ai seguenti sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie:

3 - all Arbitro Bancario Finanziario, istituito ai sensi dell art. 128-bis del TUB secondo le modalità indicate nella Guida Pratica ABF reperibile sul sito web per le sole controversie attinenti ai Servizi Bancari e relative a fatti successivi al 1 gennaio 2009 il cui valore economico non sia superiore a ,00; - alla Camera di Conciliazione e Arbitrato istituita presso la Consob, ai sensi del D.Lgs. n. 179/2007, per quanto attiene le controversie relative alla prestazione dei Servizi di Investimento; - al Conciliatore Bancario Finanziario, Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ( per attivare la procedura di intervento dell Ombudsman- Giurì Bancario in caso di controversie relative ai Servizi di Investimento. Il danno economico per cui il Cliente ricorre all Ombudsman deve essere contenuto entro il limite di ,00 e il fatto oggetto di controversia non deve essere già stato portato all esame dell Autorità Giudiziaria o di un collegio arbitrale ovvero non essere già stato sottoposto ad una procedura di conciliazione in corso. Le modalità da seguire per il ricorso all Arbitro Bancario Finanziario, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato istituita presso la Consob e al Conciliatore Bancario Finanziario sono indicate negli appositi regolamenti, il cui testo è allegato al presente Contratto. Condizioni Generali di Contratto BinckBank Il Cliente, in alternativa al ricorso all ABF o alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob o al Conciliatore Bancario Finanziario per attivare la procedura di intervento dell Ombudsman-Giurì Bancario, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ( Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all Autorità Giudiziaria Se il Cliente intende rivolgersi all Autorità Giudiziaria per una controversia relativa all interpretazione ed applicazione del presente Contratto o di un diverso contratto successivamente concluso con la Banca deve preventivamente, ove previsto dalla legge pena l improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all ABF o alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob secondo quanto previsto dal precedente comma 4 oppure esperire la procedura di mediazione di cui al precedente comma Ai fini dell esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca ed il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall ABF o dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob purché iscritto nell apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e specializzato in materia bancaria e finanziaria Il Cliente può altresì presentare esposti alla Banca d Italia e alla Consob, impregiudicato il relativo diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi Ulteriori informazioni in merito alle procedure di reclamo, alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e alla procedura di mediazione sono pubblicate sul Sito.

4 1.5. Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela Condizioni Generali di Contratto BinckBank La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente, anche per via telematica e/o telefonica, nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di assumere l incarico richiesto, dandone specifica e tempestiva comunicazione al Cliente, anche solo attraverso tecniche di comunicazione a distanza, salvo che tale comunicazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall art cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell art cod. civ., a farsi sostituire nell esecuzione dell incarico da un proprio corrispondente anche non bancario, ferma restando la responsabilità della Banca e non comportando tale sostituzione diminuzione alcuna né del livello del servizio offerto né della tutela per il Cliente. Agli incarichi conferiti alla Banca si applica l art cod. civ. (Responsabilità per le obbligazioni dei terzi) Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell art cod. civ., l incarico conferito alla Banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell esecuzione medesima In assenza di istruzioni particolari da parte del Cliente, il sistema di esecuzione degli ordini di pagamento sarà determinato dalla Banca in relazione alle procedure utilizzate nell ambito della propria organizzazione Per le Operazioni di Pagamento e versamento sul Conto, la Banca si riserva di non inviare al Cliente la relativa lettera contabile, salvo espressa richiesta del Cliente. Tali operazioni verranno singolarmente riportate nell estratto conto con specifica causale Rispetto della normativa locale e internazionale in materia di antiriciclaggio, antiterrorismo, embarghi e armamenti, codice etico della Banca La Banca, secondo il proprio codice etico, non interviene in alcun regolamento di import/export relativo a materiale di armamento (Legge n. 185/90) La Banca opera nel doveroso rispetto delle normative nazionali ed internazionali concernenti misure restrittive del commercio con taluni Stati, relative entità ed individui (c.d. embarghi), normativa antiterrorismo e antiriciclaggio, nonché di quelle sulle esportazioni di prodotti e tecnologie con possibile uso sia civile che militare (c.d. dual use), e pertanto non sarà responsabile verso chicchessia per nessuna perdita, danno e ritardo in qualsiasi modo riconducibile alle esigenze del rispetto delle richiamate normative La Banca non è responsabile di eventuali ritardi, disservizi, sequestri o confisca fondi a qualunque titolo disposti da banche corrispondenti nel rispetto delle normative locali o internazionali Il Cliente si impegna sin d ora a fornire la documentazione richiesta ad insindacabile giudizio della Banca per la verifica del rispetto delle normative vigenti.

5 1.7. Invio di comunicazioni alla Banca Tutte le comunicazioni tra la Banca ed il Cliente sono in lingua italiana Tutte le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire presso la sede della Banca agli indirizzi di posta ordinaria o elettronica (inclusa la PEC) nonché attraverso il Servizio Clienti della Banca o mediante le altre tecniche di comunicazione a distanza tempo per tempo ammesse dalla Banca (rete internet, telefono, telefax, telex, telegramma). Gli indirizzi e le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono quelle indicate nelle apposite sezioni del Sito ovvero nella modulistica contrattuale ed informativa messa a disposizione dalla Banca nella versione vigente al momento di inoltro della comunicazione Le comunicazioni e gli ordini che devono essere redatti per iscritto nonché i documenti in genere indirizzati alla Banca devono essere compilati in modo chiaro e leggibile e firmati per esteso in forma corrispondente alla firma apposta nel Modulo di Apertura Rapporto Il Cliente viene avvisato del fatto che la posta ordinaria, la posta elettronica non certificata e altre tecniche di comunicazione a distanza potrebbero non dare garanzia di ricevimento da parte della Banca Invio di comunicazioni alla clientela Condizioni Generali di Contratto BinckBank L invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca - anche relative alle presenti Condizioni Generali - saranno fatti al Cliente in lingua italiana, come peraltro è compiuta la redazione del presente Contratto, con pieno effetto ad uno o più degli indirizzi di posta elettronica indicati dal Cliente per iscritto al momento dell apertura del rapporto ovvero agli indirizzi di posta elettronica comunicati successivamente alla Banca, nonché mediante le altre tecniche di comunicazione a distanza (rete internet, posta, telefono, telefax, telex, telegramma) Tutta la corrispondenza e le comunicazioni indirizzate al Cliente in relazione ai rapporti con la Banca verranno trasmesse dalla Banca su Supporto Durevole non cartaceo ad uno o più degli indirizzi di posta elettronica e/o PEC del Cliente indicati alla Banca e/o messe a disposizione tramite il Sito o altre tecniche di comunicazione a distanza ammesse tra le Parti (ad esempio SMS su telefono cellulare). Le comunicazioni trasmesse su Supporto Durevole cartaceo vengono inviate all indirizzo di residenza del Cliente o altro indirizzo appositamente scelto dal Cliente per ricevere le comunicazioni su Supporto Durevole cartaceo. Le informazioni e le comunicazioni inviate su Supporto Durevole non cartaceo sono esenti da spese, mentre quelle inviate su Supporto Durevole cartaceo possono prevedere l addebito delle relative spese. Resta fermo che, ove previsto dalla legge, le informazioni precontrattuali e le comunicazioni sono gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati. Le spese per l invio di informazioni e comunicazioni non previste ai sensi di legge sono sempre a carico del Cliente. Qualora il Cliente richieda l invio di informazioni e comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quanto previsto nel Contratto ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel Contratto, le relative spese sono a carico del Cliente. Le spese addebitate quale corrispettivo delle informazioni e delle comunicazioni inviate sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti. Per le notifiche giudiziarie restano ferme le regole previste dal Codice di Procedura Civile Il Cliente accetta che la Banca abbia facoltà di effettuare le proprie comunicazioni anche solo mediante sistemi di comunicazione a distanza, quali PEC, ordinaria, telefono e specifici avvisi sul Sito. Resta ferma la facoltà del Cliente in ogni momento del rapporto di chiedere di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dei servizi prestati dalla Banca.

6 Inoltre il Cliente può scegliere in qualsiasi momento di ricevere la corrispondenza solo su Supporto Durevole cartaceo, inviando un apposita richiesta scritta alla Banca. A fronte della richiesta del Cliente di variare le modalità ed i canali di comunicazione utilizzati nonché in ragione di eventuale incompatibilità, la Banca si riserva la facoltà di recedere dal Contratto Dichiarazioni preliminari Condizioni Generali di Contratto BinckBank Il Cliente dichiara che intende avvalersi dei Servizi Bancari e dei Servizi di Investimento offerti dalla Banca mediante l utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza Il Cliente dichiara di aver preso visione del documento contenente le informazioni precontrattuali, allegato al presente Contratto, messo a disposizione dalla Banca sul Sito, su Supporto Durevole e digitalmente firmato dai Legali Rappresentanti della Banca, prima di iniziare la prestazione di Servizi di Investimento o accessori e comunque in tempo utile per consentirgli di leggerlo e comprenderlo. Tale documento include informazioni riguardanti: (i) la Banca e i Servizi di Investimento offerti; (ii) le misure di salvaguardia degli Strumenti Finanziari e delle somme di denaro del Cliente; (iii) le tipologie di Strumenti Finanziari; (iv) le informazioni concernenti i termini del Contratto; (v) i costi e gli oneri per la prestazione dei Servizi di Investimento Il Cliente dichiara di aver preso visione della Nota Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n Il Cliente dichiara di avere cognizione delle modalità di funzionamento del sistema di collegamento via Internet alla Banca e del Servizio Binck, dettagliatamente descritte nel Sito Il Cliente dà atto di aver preso visione dei termini e delle condizioni del presente Contratto, messo a disposizione dalla Banca, in tempo utile prima della prestazione di Servizi di Investimento o accessori, su Supporto Durevole adeguato al recupero della copia integrale ed, in ogni caso, sempre disponibile - digitalmente firmato dai Legali Rappresentanti della Banca - sul Sito; il Cliente dichiara, altresì, di accettare espressamente tale modalità di fornitura del Contratto, fermo restando il proprio diritto di richiedere anche copia cartacea dello stesso Il Cliente prende atto di quanto previsto dall art del cod. civ., in ordine alla compensazione dei saldi attivi o passivi in caso di sussistenza di più conti e/o rapporti con la Banca ancorché intrattenuti presso la casa madre BinckBank N.V. ovvero presso altre dipendenze italiane o estere Il Cliente prende atto e accetta che l esecuzione del Contratto è subordinata all identificazione e all adeguata verifica del Cliente, ai sensi di quanto previsto dai successivi articoli 1.10 e Il Cliente prende atto e accetta il divieto di ridistribuzione, pubblicazione o cessione a terzi, a qualsivoglia titolo, in modo diretto o indiretto, in tutto o in parte ed in qualsiasi forma, dei dati di mercato, cui avrà accesso in ragione dei Servizi Bancari e dei Servizi di Investimento Identificazione e adeguata verifica della clientela Il Cliente si impegna a fornire alla Banca tutti i dati e le informazioni anagrafiche e finanziarie necessarie nonché i relativi documenti validi ai fini identificativi Ove richiesto dalla Banca, il Cliente è altresì tenuto a fornire eventuali chiarimenti, documenti aggiuntivi o dichiarazioni utili a comprovare l accuratezza, la completezza e la veridicità dei dati e delle informazioni fornite. Inoltre, il Cliente dovrà adoperare la massima diligenza possibile per segnalare alla Banca, autonomamente, eventuali variazioni di stati e circostanze relativi ai dati e alle informazioni forniti, in modo da consentire un loro tempestivo aggiornamento.

7 Condizioni Generali di Contratto BinckBank 7 Per acquisire dal Cliente tali dati e informazioni, la Banca potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi compreso l utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza in forma elettronica e/o telematica (es. ,) che il Cliente dichiara fin d ora di accettare. La Banca non è responsabile della accuratezza, completezza e veridicità dei dati e delle informazioni ricevute dal Cliente né del loro mancato aggiornamento dovuto a fatto del Cliente. Quest ultimo è pertanto responsabile delle conseguenze che possano derivare dal rilascio di dati ed informazioni false, incomplete, inesatte o intempestive, nonché del mancato aggiornamento a questi imputabile e si obbliga a tal fine a tenere indenne la Banca ed eventuali terzi che ne abbiano diritto da pregiudizi che dovessero essere subiti dalla Banca stessa e/o dai terzi anche per effetto della eventuale comminazione di provvedimenti sanzionatori Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio vigente, la Banca adempie agli obblighi relativi all adeguata verifica della clientela. Pertanto, prima della costituzione del rapporto in occasione dello svolgimento delle relative operazioni e per tutta la durata del rapporto stesso, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le informazioni e le dichiarazioni necessarie e aggiornate, e si impegna altresì a fornire o a fare fornire gli stessi dati e documenti relativi alle persone eventualmente delegate ad operare in suo nome e/o per suo conto, per consentire alla Banca di assolvere correttamente agli obblighi di adeguata verifica della clientela richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di contrasto al riciclaggio e al terrorismo (in particolare ai fini della normativa vigente in materia di antiriciclaggio, D.Lgs. del 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni). Per acquisire dal Cliente le relative dichiarazioni e informazioni la Banca potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi comprese le tecniche di comunicazione a distanza In caso di impossibilità di completare l adeguata verifica per mancato recapito delle informazioni richieste da parte di ogni intestatario del rapporto, ovvero per altre cause imputabili al Cliente, la Banca, previo contatto con il Cliente al fine di accertare la possibilità di completare l adeguata verifica entro un ragionevole termine, si riserva il diritto di attivare la procedura di restituzione prevista dalla normativa antiriciclaggio e dalle relative disposizioni di attuazione tempo per tempo vigenti. In caso di attivazione della procedura di restituzione, la Banca deve - secondo le attuali disposizioni di legge - inviare al Cliente una comunicazione per iscritto, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, con la quale chiedere di ottenere entro 60 giorni l indicazione delle coordinate di un conto e di un eventuale deposito titoli su cui effettuare la restituzione delle eventuali disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente. Il Cliente deve indicare un conto e un deposito titoli che presentino le caratteristiche previste dalla normativa antiriciclaggio e dalle relative disposizioni attuative tempo per tempo vigenti. Ricevuta l indicazione del conto e del deposito titoli, la Banca dispone la restituzione di tutte le disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente e il rapporto si intenderà chiuso. In attesa della ricezione delle coordinate del conto e/o del deposito titoli, sul rapporto in essere con la Banca sono consentite solo le operazioni necessarie all adempimento di obbligazioni assunte dal Cliente o giunte a scadenza e gli addebiti/accrediti disposti in via continuativa prima dell invio della comunicazione. Trascorso il citato termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta senza che il Cliente abbia fornito le indicazionidelle coordinate del conto e/o del deposito titoli su cui trasferire le sue disponibilità, la Banca (i) non può più permettere alcuna attività e deve provvedere a comunicare ai terzi interessati che non verranno eseguite ulteriori operazioni di addebito o accredito automatico a valere sul rapporto intestato al Cliente, e (ii) provvederà a trattenere e a versare le disponibilità finanziarie del Cliente su un conto infruttifero Il Cliente riconosce fin d ora validi gli addebiti e gli accrediti operati dalla Banca in dipendenza dei servizi ed autorizza la Banca ad effettuare registrazioni in via continuativa o non, senza ulteriore preavviso, delle

8 conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica o strumenti informatici in genere intervenuti fra le parti La prova delle disposizioni impartite dal Cliente, come di ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento dei servizi, sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca congiuntamente alle registrazioni delle conversazioni telefoniche e dei collegamenti informatici, effettuate dalla Banca stessa Deposito della firma autorizzata Il Cliente deposita la propria firma all atto di apertura dei rapporti con la Banca firmando il Modulo di Apertura Rapporto Il Cliente è tenuto ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata ovvero, previo accordo tra le Parti, le altre forme di sottoscrizione riconosciute dalle leggi vigenti (es. firma elettronica) Poteri di rappresentanza Condizioni Generali di Contratto BinckBank Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Se il potere di rappresentanza è conferito a più persone, le medesime, in assenza di specifiche istruzioni da parte del Cliente, possono operare con firme disgiunte Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, PEC e non siano trascorsi 2 giorni lavorativi bancari dalla data di ricezione per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge Salvo espressa disposizione contraria, l autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando la stessa non ne abbia avuto notizia legalmente certa Rapporti cointestati Quando il rapporto è intestato a due persone, una viene qualificata come titolare operativo del Conto in possesso di username e password e autorizzata ad accedere al Conto e disporre operazioni direttamente online tramite le piattaforme messe a disposizione dalla Banca; l altra viene qualificata come titolare non operativo, privo dei codici di accesso e della facoltà di disporre operazioni, fatta eccezione per la possibilità di disporre trasferimenti di liquidità nonché di consultare il Conto telefonicamente contattando il Servizio Clienti della Banca. La Banca effettua le comunicazioni, le notifiche e l invio degli estratti conto esclusivamente al titolare operativo, con pieno effetto anche nei confronti del titolare non operativo, utilizzando i recapiti indicati al momento dell apertura del rapporto, ovvero con successive comunicazioni alla Banca La scelta del regime fiscale deve essere effettuata congiuntamente da entrambi i cointestatari. Allo stesso modo, l eventuale richiesta di modifica del regime fiscale deve essere sottoscritta in via congiunta da entrambi i cointestatari ed inviata alla Banca entro il 31 dicembre di ogni anno; il nuovo regime fiscale sarà applicato a decorrere dall anno successivo. In mancanza delle formalità di cui al presente articolo, la Banca si riterrà non autorizzata a dar corso alla modifica del regime fiscale.

9 Condizioni Generali di Contratto BinckBank In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul Conto, anche per atto o fatto di uno solo dei cointestatari, risponderanno nei confronti della Banca entrambi i cointestatari in solido fra loro Tutte le obbligazioni dei Clienti nei confronti della Banca si intendono assunte in via indivisibile anche per i loro aventi causa Il titolare operativo è ritenuto responsabile nei confronti della Banca della custodia e del corretto utilizzo dei codici di accesso e delle funzionalità di sicurezza di cui al successivo articolo 7.3, fermo restando che in ogni caso le operazioni effettuate tramite l utilizzo dei predetti codici e funzionalità saranno imputate a entrambi i cointestatari del Conto in via tra loro solidale Nell ambito di un rapporto intestato a più persone, il Conto corrente di cui alla successiva Parte 2 si intende intestato ad entrambi i titolari del rapporto ma il relativo uso è diverso a seconda che si tratti di titolare operativo e di titolare non operativo Con riferimento allo svolgimento dei Servizi di Investimento nell ambito di un rapporto cointestato, i cointestatari concordano, al momento di apertura del rapporto, le percentuali (%) di proprietà fiscale in capo a ciascuno di essi. In particolare, la scelta avviene tra le seguenti due opzioni: a) 100% titolare operativo e 0% titolare non operativo. In tale ipotesi, tutte le minusvalenze e plusvalenze generate saranno imputate esclusivamente al titolare operativo, indipendentemente che si tratti di titoli nominativi o al portatore; b) 50% titolare operativo e 50% titolare non operativo. In tale ipotesi, tutte le minusvalenze e plusvalenze generate saranno imputate per il 50% al titolare operativo e per il restante 50% al titolare non operativo, indipendentemente se realizzate su titoli nominativi o al portatore. Nell ipotesi di cui alla lettera b) (imputazione degli strumenti finanziari ad un unico dossier aperto a nome di entrambi i titolari del rapporto cointestato), per i titoli nominativi valgono le seguenti regole: diritti patrimoniali (dividendi, attribuzione di azioni a titolo gratuito, esercizio di opzioni, ecc.) inerenti ai titoli nominativi potranno essere esercitati da ciascuno dei titolari del dossier cointestato. A tal fine, ciascuno dei titolari del dossier cointestato dichiara espressamente di rilasciare specifica delega a ciascun altro cointestatario ad operare sui titoli nominativi cointestati presenti nel dossier; in merito ai diritti non patrimoniali (diritto di voto): (i) qualora l emittente dei titoli nominativi abbia accettato l iscrizione del rapporto cointestato, detti diritti potranno essere esercitati disgiuntamente da ciascun cointestatario; (ii) qualora l emittente dei titoli non abbia accettato l iscrizione del rapporto cointestato, detti diritti saranno esercitati dal primo cointestatario. Qualora i cointestatari abbiano intenzione di designare un altro nominativo, dovranno fornirne tempestiva comunicazione alla Banca Morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità del titolare non operativo del Conto ai sensi dell articolo precedente, l altro cointestatario conserva il diritto di disporre sul Conto cointestato Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità del titolare operativo, la Banca procederà alla chiusura del Conto cointestato e alla liquidazione a favore degli eredi del titolare operativo nonché a favore del titolare non operativo delle somme allo stesso dovute (diverse a seconda che il titolare non operativo sia allo 0% ovvero al 50%).

10 1.15. Diritto di garanzia Il Cliente riconosce espressamente che il Conto e il deposito titoli, e comunque altri conti intrattenuti dallo stesso con la Banca, fungono da rapporto di provvista per tutti i servizi svolti e le operazioni effettuate dalla Banca e sono vincolati a garanzia per tutta la durata del Contratto per la soddisfazione di ogni e qualsiasi ragione creditoria della Banca nonché di ogni importo maturato a suo favore rinveniente dalla suddetta operatività Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca Condizioni Generali di Contratto BinckBank La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, è investita dei diritti di compensazione e ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall art cod. civ. (senza necessità di pronunzia giudiziale sulla crisi o sull insolvenza), o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione al Cliente anche per via telefonica o telematica Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona Per consentire l esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti e per effettuare la compensazione, la Banca è autorizzata dal Cliente a chiedere in suo nome e per suo conto la vendita, liquidazione, il riscatto od il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prodotti e Strumenti Finanziari, certificati di deposito detenuti presso la Banca La Banca può altresì accreditare o addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti bancari e finanziari intercorrenti con il Cliente sul Conto di quest ultimo, anche cointestato ed indipendentemente dall esistenza di un saldo attivo Parimenti la Banca potrà stornare di propria iniziativa le registrazioni effettuate per errore, salvo il diritto del Cliente di chiederne giustificazione Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri sulle attività del Cliente, sono interamente a carico di quest ultimo, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento La facoltà di compensazione è esclusa nei rapporti in cui il Cliente rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, salvo diverso accordo con il Cliente stesso e salvi i casi previsti dalla legge Imputazione dei pagamenti Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell art. 1193, comma 1, cod. civ. -nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione e salvo il caso che si tratti di Consumatore, la Banca può

11 imputare - in deroga all art. 1193, comma 2, cod. civ. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal cliente medesimo dandone comunicazione a quest ultimo anche solo attraverso tecniche di comunicazione a distanza Durata e facoltà di recesso Condizioni Generali di Contratto BinckBank I rapporti regolati dalle presenti norme si intendono a tempo indeterminato Il Cliente ha il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dal Contratto senza penalità e senza spese di chiusura Il Cliente Consumatore, nel caso di commercializzazione a distanza del presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell art. 67-duodecies del Codice del Consumo o nel caso di sottoscrizione fuori sede, dispone di un termine di 14 giorni per recedere dal Contratto stesso senza oneri e senza dover indicare il motivo, salvo quanto previsto dall art. 67-terdecies. Il Cliente è tenuto a comunicare il recesso con una raccomandata con ricevuta di ritorno o comunicazione PEC da inviare alla Banca. L efficacia del Contratto, limitatamente alle pattuizioni che regolano la prestazione dei Servizi di Investimento, è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l esercizio del diritto di recesso. La richiesta del Cliente Consumatore di compiere un atto dispositivo a valere sul rapporto equivale alla richiesta di inizio di esecuzione ai sensi e per gli effetti dell art. 67-terdecies, comma 1, del Codice del Consumo La Banca ha il diritto di recedere dal Contratto con un preavviso di 2 mesi, dandone comunicazione al Cliente su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole (ad esempio PDF, o, se disponibile, PEC) Determinazione e modifica delle condizioni Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nel Documento di Sintesi che costituisce parte integrante del presente Contratto, sempre disponibile sul Sito della Banca Il Cliente si impegna a costituire per tempo e mantenere sul Conto i fondi necessari alla copertura delle operazioni disposte nel corso del rapporto, nonché delle commissioni, delle spese e degli altri oneri derivanti dall esecuzione del presente Contratto e dei contratti tempo per tempo conclusi con la Banca, in relazione ai singoli prodotti/servizi richiesti. La Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a provvedere, anche mediante addebito sul Conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto in forza del presente Contratto e/o dei contratti tempo per tempo conclusi con la Banca in relazione ai singoli prodotti/servizi richiesti. La mancata applicazione per uno o più periodi di liquidazione di quanto dovuto in relazione ai prodotti e ai servizi prestati dalla Banca non comporta rinuncia da parte della Banca. Nel caso in cui le commissioni, le spese o i tassi di interessi aumentati degli interessi di mora, qualora dovuti, fossero per qualsiasi ragione superiori al tasso massimo consentito ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 e sue successive modifiche e/o integrazioni nonché della relativa normativa di attuazione, gli stessi saranno automaticamente ridotti, per il periodo strettamente necessario, ad un tasso pari al massimo consentito Fatto salvo quanto espressamente previsto per i singoli servizi regolati dal presente Contratto o dai contratti tempo per tempo conclusi con la Banca, la Banca, qualora sussista un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali pattuite, fatta eccezione del tasso d interesse in presenza di contratto a tempo determinato. Tali eventuali modifiche saranno rese note al Cliente mediante una Proposta di modifica unilaterale del contratto che verrà comunicata

12 Condizioni Generali di Contratto BinckBank 12 espressamente alla clientela su Supporto Durevole con preavviso minimo di 2 mesi e nel rispetto di quanto previsto dall art. 118 del TUB. La modifica proposta dalla Banca si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, entro la data prevista per l applicazione della modifica stessa. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno automaticamente quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca potrà modificare le condizioni di cui al presente Contratto nonché le modalità di funzionamento di taluni dei servizi offerti senza che a ciò sia necessario il consenso del Cliente, dandone adeguata comunicazione allo stesso. Il Cliente prende atto e accetta, altresì, che la Banca, essendo qualificabile come Banca online per la particolare tipologia di servizi offerti usufruibili prevalentemente online, possa comunicare ogni e qualsiasi modifica contrattuale mediante pubblicazione sul Sito, e ciò con valore legale di costante conoscibilità delle condizioni e delle modifiche stesse verso il medesimo Cliente. Allo stesso modo, qualsiasi comunicazione diretta personalmente al Cliente potrà avvenire a mezzo posta elettronica o PEC, ove disponibile, salvo diversa richiesta del Cliente Spese e oneri fiscali Opzioni fiscali Nel rispetto delle norme vigenti, le spese e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso Cliente, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle condizioni che regolano i singoli servizi Le spese di qualunque genere che la Banca dovesse sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri effettuati su somme o titoli presso la stessa depositati, sono interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento La Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a provvedere, anche mediante addebito sul Conto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto Nel caso di accensione di rapporti a tal fine rilevanti, il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca le proprie opzioni in merito al regime fiscale degli stessi, compilando le apposite sezioni predisposte. In mancanza di tale comunicazione, trova applicazione il regime fiscale comunque previsto dalle vigenti norme per il caso in cui il Cliente non abbia manifestato alcuna opzione, assumendosi il Clienti ogni responsabilità al riguardo Condizione sospensiva L efficacia del Contratto, in relazione all attivazione dei Servizi Bancari e dei Servizi di Investimento con la connessione alla rete, è subordinata all ottenimento da parte della Banca della seguente documentazione: a) copia del Contratto ed allegati sottoscritti dal Cliente con espressa accettazione delle clausole ai sensi degli artt e 1342 cod. civ.; nonché; b) avvenuta identificazione e adeguata verifica del Cliente, ai sensi delle disposizioni in materia di antiriciclaggio tempo per tempo vigenti e di quanto previsto all articolo 1.10 del presente Contratto.

13 A tal fine la Banca confermerà al Cliente l avvenuta ricezione dei documenti richiesti e l avvenuta identificazione consegnando i codici di accesso al Sito della Banca Clausola risolutiva espressa Condizioni Generali di Contratto BinckBank Il Contratto si risolve di diritto, ai sensi e per gli effetti dell art cod. civ., se: - la Documentazione prodotta e/o le comunicazioni fatte alla Banca, sia in fase precontrattuale sia successivamente, risultano non veritiere o inesatte; - la Banca viene a conoscenza di circostanze di fatto che, se fossero state conosciute o verificate prima, avrebbero impedito la conclusione del presente Contratto o lo avrebbero consentito a condizioni diverse; - il Cliente non si attiene alle limitazioni tecnico-operative imposte dalla Banca in relazione ai servizi prestati e, in particolare, alla disciplina relativa ai versamenti e alle garanzie richieste per l operatività in strumenti finanziari; - il Cliente non corrisponde alla Banca le commissioni e le spese dovute in relazione ai servizi svolti La Banca comunicherà al Cliente, mediante lettera raccomandata, telegramma o telex, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa In caso di risoluzione, fermo che non possono essere effettuate nuove operazioni, il Cliente è tenuto a soddisfare integralmente le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto corrispondendo alla Banca tutto quanto ad essa dovuto. In caso di pagamenti pervenuti successivamente alla risoluzione, le somme incassate sono portate dalla Banca a decurtazione di quanto ancora dovuto dal Cliente in forza del Contratto ovvero di altri rapporti, se esistenti, altrimenti saranno tenute dalla Banca a disposizione del Cliente In ogni caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, la Banca potrà sospendere l esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni Responsabilità Cause di forza maggiore Nei rapporti con il Cliente e, in generale, con tutta la clientela, la Banca osserverà criteri di diligenza in conformità con quanto previsto dall articolo 1176 codice civile È esclusa la responsabilità della Banca per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivino al Cliente da: sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, postale o di erogazione dell energia elettrica; serrate o scioperi, anche del personale della Banca, ovunque verificatisi; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere; provvedimenti od atti di natura giudiziaria o fatti di terzi; altre cause non imputabili alla Banca ed in genere ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l ordinaria diligenza L utilizzo dei Servizi Bancari e dei Servizi di Investimento è consentito 24 ore al giorno per 365 giorni all anno. I Servizi Bancari ed i Servizi di Investimento potranno essere sospesi o interrotti, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni. La Banca non sarà, in ogni caso, responsabile della mancata fornitura dei Servizi Bancari e dei Servizi di Investimento in conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni nell erogazione dell energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale o a fatti di terzi e, in genere, ad ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l ordinaria diligenza. Il Cliente prende comunque atto che, in caso di interruzione o malfunzionamento dei sistemi di posta

14 elettronica, internet o altri mezzi telematici di trasmissione, gli ordini e le disposizioni potranno essere conferiti anche telefonicamente, o con una delle altre forme consentite Sospensione o abolizione dei Servizi Bancari e dei Servizi di Investimento La Banca ha facoltà di sospendere e/o abolire la prestazione dei Servizi Bancari e/o dei Servizi di Investimento in qualsiasi momento dandone preavviso, ove possibile, per ragioni connesse all efficienza e sicurezza dei Servizi medesimi, nonché di sospendere l operatività di singoli clienti, per motivi cautelari. La sospensione o abolizione della prestazione dei Servizi Bancari e/o dei Servizi di Investimento non inficia il rapporto contrattuale tra le Parti Obblighi di riservatezza La Banca adotterà le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell ambito dei Servizi Bancari e/o dei Servizi di Investimento. Tuttavia, la Banca non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni, trasmesse attraverso tali servizi, ascrivibili a difetti di funzionamento dei servizi stessi alla stessa Banca non imputabili o dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca, fermo restando l onere della prova a suo carico. Condizioni Generali di Contratto BinckBank Legge applicabile e Foro competente Il Cliente e la Banca concordano che il presente Contratto è regolato dalla legge italiana Il Contratto è regolato dalle presenti Condizioni Generali, sempre disponibili sul Sito su Supporto Durevole e digitalmente firmate dai Legali Rappresentanti della Banca, e in ogni caso dalle norme imperative applicabili (TUB e relative disposizioni attuative) nonché dal Codice Civile e dal Codice del Consumo. Le previsioni applicabili al Contratto dovranno essere interpretate nel senso più favorevole al Cliente nel caso di Cliente Consumatore Il Cliente e la Banca convengono che, se il Cliente è un Consumatore ai sensi delle previsioni di legge tempo per tempo vigenti, per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra lo stesso e la Banca il Foro competente è quello in cui il Cliente ha la residenza o il domicilio Al di fuori dell ipotesi di cui al precedente comma, il Cliente e la Banca convengono che Per ogni controversia che dovesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti inerenti alla prestazione dei Servizi Bancari e dei Servizi di Investimento e di ogni altro rapporto, di qualunque natura, regolamentato in questo Contratto, il Foro competente per le azioni per cui la Banca è convenuta è esclusivamente quello di Milano, mentre quello competente per le azioni intraprese dalla Banca è anche quello in cui si trova la dipendenza della Banca presso cui è incardinato il rapporto oppure il domicilio dichiarato dal Cliente all atto della sottoscrizione del presente contratto Varie Il Cliente, aprendo il rapporto con la Banca, prende atto e accetta che la fruizione del Servizio Binck possa subire limitazioni, in tutto o in parte, in caso di provvedimenti da parte dell Autorità Giudiziaria che prevedano vincoli all operatività sul Conto corrente del Cliente o sugli altri rapporti in essere Salvo diverso accordo scritto tra le parti, la Banca ha facoltà di cedere a terzi i contratti conclusi con il Cliente. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Cliente non può cedere a terzi i contratti conclusi con la Banca. Qualsiasi atto di disposizione del Cliente in merito non avrà alcun effetto per la Banca Eventuali impegni scritti o verbali di agenti, promotori, distributori e/o collaboratori autonomi della Banca vincolano quest ultima soltanto in caso di sua espressa conferma scritta. In particolare, il Cliente viene espressamente avvertito del fatto che la Banca non ammette la consegna di contanti e di titoli ai

15 promotori finanziari. La Banca pertanto non si assume alcuna responsabilità in caso di violazione da parte del Cliente del predetto divieto Cataloghi, offerte, pubblicità o altri documenti promozionali hanno valore puramente indicativo e, salvo diverso accordo scritto tra le parti, non possono considerarsi in alcun modo parti integranti e/o sostanziali dei contratti conclusi dal Cliente con la Banca, né derogare alle presenti Condizioni Generali. La Banca si riserva la facoltà di anticipare la chiusura delle eventuali offerte promozionali relative ai propri prodotti e servizi naturalmente senza che ciò possa arrecare alcun pregiudizio al Cliente che abbia aderito all offerta prima della revoca della stessa Salvo diverso accordo scritto con la Banca, Binck presta i propri Servizi Bancari e di Investimento esclusivamente a soggetti fiscalmente residenti in Italia. Condizioni Generali di Contratto BinckBank 15

16 2. Disposizioni relative al conto corrente Binck 2.1. Oggetto del contratto di conto corrente e operatività a valere sul conto corrente Il Conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il Cliente: custodisce le somme depositate e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti e prelievi nei limiti del saldo disponibile) Il presente Conto corrente costituisce conto di pagamento ai sensi e per gli effetti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 e relative disposizioni di attuazione Il Conto corrente opera esclusivamente mediante movimenti di accredito ed addebito disposti attraverso l operatività Internet o con gli altri mezzi di volta in volta specificati dalla Banca. La Banca si riserva di rendere disponibili altre modalità operative. Tali modalità operative, tra le quali possono essere previste tecniche di comunicazione a distanza in base alla normativa tempo per tempo applicabile, sono definite mediante avviso alla clientela, anche in forma generica, sul Sito Movimentazioni del Conto e rapporti di dare e avere Condizioni Generali di Contratto BinckBank I rapporti di dare e avere relativi al Conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta data di regolamento dell operazione, gli interessi e le spese postali, telegrafiche e simili nonché le spese di tenuta e chiusura del Conto ed ogni eventuale altra spesa con valuta data di regolamento Gli interessi - in misura fissa o indicizzata - sono riconosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel Foglio Informativo del Conto e comunque mantenuti costantemente aggiornati nel Sito e producono a loro volta interessi nella stessa misura. Qualora l interesse sia indicizzato, le variazioni di tasso conseguenti a variazioni dei parametri prescelti dalle Parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime non sono soggette ad alcuna comunicazione al Cliente da parte della Banca La Banca non concede aperture di credito in Conto corrente al Cliente, tranne nel caso in cui il Cliente medesimo aderisca al Servizio di Marginazione Long, disciplinato dalle "Condizioni Generali di Contratto per i Servizi di Marginazione Long e Short Selling" e dal relativo Foglio Informativo. Le eventuali disposizioni allo scoperto, che la Banca ritenesse di eseguire in assenza di apertura di credito concessa al Cliente, non comportano la concessione dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. In caso di disposizioni allo scoperto si applicano gli interessi debitori specificati nel Foglio Informativo allegato al presente Contratto Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura di credito o di altra sovvenzione, ad ognuna delle Parti è sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di affidamenti, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo Conto non movimentato Ai fini del presente articolo non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell anno previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua di sua iniziativa (quali, ad esempio, l accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative Ai sensi del DPR n. 116/2007, qualora sul Conto corrente non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del Cliente, per il periodo di tempo di 10 anni, decorrenti dalla data di libera

17 disponibilità delle somme di denaro depositate, la Banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi eventualmente dal Cliente delegati, l invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori presenti sul Conto corrente verranno devoluti al Fondo Depositi Dormienti. Il Conto corrente non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un operazione o movimentazione ad iniziativa del Cliente o di terzi da questo delegati, escluso l intermediario non specificatamente delegato in forma scritta Estratti conto Condizioni Generali di Contratto BinckBank L invio degli estratti conto in cui sono annotati i movimenti del Conto corrente sarà effettuato dalla Banca trimestralmente, entro il termine di 30 giorni dalla data di chiusura del trimestre, anche in adempimento degli obblighi di cui all art cod. civ Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del Conto Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni, il Cliente deve proporre l impugnazione, sotto pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di ricevimento degli estratti conto; la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti entro il termine di prescrizione ordinaria I libri e le altre scritture contabili della Banca fanno piena prova nei confronti del Cliente e/o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo Recesso del Cliente Il Cliente ha il diritto di recedere, in qualsiasi momento dal contratto di Conto corrente e dai Servizi di Pagamento, senza addebito di spese, oneri o penalità per la chiusura del Conto, inviando una comunicazione in forma scritta alla Banca a mezzo di lettera raccomandata a/r. Il recesso dal contratto di Conto corrente e/o dal Contratto provoca la chiusura del Conto e di tutti i servizi che ad esso accedono. Il recesso dal Contratto comporterà altresì il pagamento da parte della Banca di tutto quanto sia dovuto al Cliente. Salvo diverso accordo, qualora la comunicazione di recesso pervenga alla Banca dopo che una disposizione di pagamento a valere sul Conto sia divenuta irrevocabile, il rapporto di Conto corrente non potrà essere estinto prima dell esecuzione dell operazione medesima. I tempi massimi di chiusura del rapporto relativo al Conto corrente sono pari a 12 giorni Qualora il Cliente receda dal contratto di Conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo Il Cliente, nell esercitare il diritto di recedere dal Contratto, può - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti - comunicare alla Banca un termine di preavviso diverso da quello indicato al predetto primo comma.

18 2.6. Recesso della Banca La Banca ha il diritto di recedere dal Contratto o dal contratto di Conto corrente con un preavviso di 2 mesi, dandone comunicazione al Cliente su Supporto Durevole (ad esempio PDF, o, se disponibile, PEC). I termini di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui sussista un giustificato motivo, nel qual caso il recesso comunicato dalla Banca ha efficacia immediata Il recesso dal Contratto o dal contratto di Conto corrente da parte della Banca provoca la chiusura del Conto nonché di tutti i servizi che accedono allo stesso. Il recesso dal Contratto comporterà altresì il diritto di esigere sempre il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto Qualora la Banca receda dal Contratto o dal contratto di Conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente Effetti del recesso Condizioni Generali di Contratto BinckBank Il recesso determina la chiusura del rapporto. L efficacia del recesso è subordinata al pagamento di tutte le commissioni, le spese e gli oneri dovuti alla Banca in dipendenza del Contratto. Alla data di efficacia del recesso, la Banca procede al calcolo del saldo di chiusura non appena dispone dei dati di tutte le operazioni effettuate dal Cliente L esecuzione degli ordini di pagamento di cui agli artt. 2.5 e 2.6 viene effettuata dalla Banca entro i limiti di capienza del Conto In caso di pagamenti pervenuti successivamente al recesso della Banca o del Cliente, le somme incassate sono portate dalla Banca a decurtazione di quanto ancora dovuto dal Cliente in forza del Contratto ovvero di altri rapporti, se esistenti, altrimenti saranno tenute dalla Banca a disposizione del Cliente Conto di pagamento e contratto quadro Le norme contrattuali di cui alla presente Parte 2, relativamente alla disciplina del Conto corrente, sono da intendersi quale contratto quadro ai sensi della normativa per tutti i Servizi di Pagamento regolati a valere sul medesimo Conto corrente. Tali norme sono rese conoscibili da parte del Cliente in quanto messe a disposizione dalla Banca sul proprio Sito, su Supporto Durevole e digitalmente firmate dai Legali Rappresentanti della Banca, e il Cliente dichiara di accettare espressamente tale modalità di ricezione del contratto quadro, salva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento la spedizione di una copia su supporto cartaceo all indirizzo indicato dal Cliente al momento della conclusione del contratto inviando un a info@binck.it o chiamando il numero verde La cessazione per qualsiasi motivo (ivi compresa l ipotesi di recesso da parte del Cliente o della Banca) dei rapporti contrattuali relativi ai singoli Servizi di Pagamento non comporta di per sé alcun effetto sulle norme contrattuali di cui alla presente Parte 2, che rimangono in essere Il recesso da parte del Cliente o della Banca dalle norme contrattuali di cui alla presente Parte 2 costituisce giustificato motivo per l automatico e contestuale recesso da tutti i rapporti contrattuali relativi ai singoli sistemi di pagamento che siano regolati a valere sul medesimo Conto corrente, senza che vi sia necessità di apposita comunicazione. Ciò vale anche in caso di cessazione, per qualsiasi altro motivo, del rapporto contrattuale relativo al Conto corrente.

19 2.9. Modifica unilaterale delle condizioni economiche e contrattuali Fatto salvo quanto previsto dall art della Parte 3 relativa ai Servizi di Pagamento, la Banca si riserva la facoltà di proporre modifiche e/o adeguamenti e/o integrazioni (sia sfavorevoli sia favorevoli al Cliente) alle norme generali e particolari del Contratto, ivi comprese le condizioni economiche e le autorizzazioni previste nelle presenti Condizioni Generali, qualora sussista un giustificato motivo La modifica unilaterale di cui al precedente comma deve essere resa nota al Cliente mediante comunicazione contenente in modo evidenziato la formula Proposta di modifica unilaterale del Contratto, con preavviso di 2 mesi, in forma scritta o mediante altro Supporto Durevole (ad esempio PDF, o PEC, se disponibile) La modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca che non intende accettarla, recedendo dal contratto senza spese, purché il recesso avvenga prima della data prevista per l applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente. Condizioni Generali di Contratto BinckBank 19

20 3. Servizi di Pagamento 3.1. Ambito di applicazione Le norme generali di cui alla presente Parte 3 sono applicabili a tutti i Servizi di Pagamento qui disciplinati, fatto salvo per quanto specificamente previsto per i singoli servizi nelle rispettive sezioni In ogni caso, le disposizioni contenute nella presente Parte 3 si applicano ai Servizi di Pagamento per i quali: - sia il prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore, sia quello del beneficiario siano insediati nello Spazio Economico Europeo (Paesi appartenenti all Unione Europea) ovvero l unico prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell Operazione di Pagamento sia insediato nello Spazio Economico Europeo, e - a condizione che la valuta in cui è denominato il pagamento sia quella ufficiale di uno Stato Membro dell Unione Europea Accredito di bonifici e rimesse di mezzi di pagamento Condizioni Generali di Contratto BinckBank Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Cliente, gli saranno accreditati in Conto corrente Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Contratto, la disciplina dei bonifici SEPA ricomprende i bonifici nazionali e quelli dei Paesi tempo per tempo aderenti alla Single Euro Payments Area ( SEPA ) sulla base di quanto previsto, tempo per tempo, dagli accordi interbancari e dai provvedimenti normativi (a livello comunitario e nazionale) in materia Perché l ordine di pagamento tramite bonifico SEPA sia considerato completo e venga eseguito correttamente sul Conto corrente del Cliente beneficiario, deve contenere tutti i dati necessari all esecuzione dell operazione, e cioè i propri dati anagrafici e/o l Identificativo Unico corrispondente alle proprie coordinate bancarie, il corretto nominativo del beneficiario e il corretto codice IBAN (International Bank Account Number) del conto corrente da accreditare, la data di esecuzione e l importo L errata indicazione del nominativo del Cliente beneficiario e/o il mancato o errato utilizzo del codice IBAN comporta, qualora non sia possibile per la Banca identificare in modo certo e univoco il beneficiario, il rifiuto dell operazione di pagamento alla Banca dell ordinante Sui conti correnti cointestati verranno accreditati anche i bonifici e le rimesse indirizzati solo ad uno dei cointestatari, purché sia univoca l indicazione del codice IBAN del conto di destinazione La valuta applicata all accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell importo Qualora tuttavia la Banca consenta di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima che siano decorsi i termini di disponibilità ed ancorché sull importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all art cod. civ Decorsi i termini di disponibilità, resta comunque inteso che la Banca mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell importo dei titoli direttamente pagati Il Cliente prende atto e accetta che la Banca non effettua i servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni.

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