Oggetto: STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

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1 Saronno, 12 dicembre 2015 A tutti i Signori Clienti loro sedi Oggetto: Circolare del Oggetto: STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI Come ormai di consueto il prossimo 31 dicembre 2015 i contribuenti che tengono la contabilità ordinaria con sistemi meccanografici dovranno effettuare la stampa dei registri contabili relativi all esercizio I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell Iva sono: il libro giornale; il libro inventari; il registro dei beni ammortizzabili; i registri previsti dalla normativa Iva. Affinché i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolarmente tenuti, essi devono essere stampati su supporti cartacei entro il 31 dicembre dell esercizio successivo a quello di riferimento (nel caso di ispezione precedente a tale scadenza i registri vengono stampati simultaneamente alla richiesta degli organi verificatori). Con particolare riferimento al libro dei beni ammortizzabili si rammenta che deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall art.16 del D.P.R. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2014, entro il 30 settembre Tuttavia, coloro che utilizzano sistemi meccanografici per la tenuta di tale registro, possono procedere alla stampa dello stesso entro il 31 dicembre Nella stampa dei libri si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo. La modalità di stampa da seguire, e quindi la modalità di numerazione delle pagine di tali registri, anche al fine dell assolvimento dell imposta di bollo, è la seguente: Libro/registro meccanografico libro giornale MODALITÀ DI NUMERAZIONE Tipo di numerazione progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell anno di riferimento della contabilità Esempio Registrazioni periodo 01/01/ /12/ /1, 2014/2, 2014/3 etc. T e l : Fax : i n f s p t a l. c o m Saronno Va V i a R a m a z z o t t i, 2 0 w w w. s p t a l. c o m STUDI INTEGRATI ACB Group S.p.a. MILANO VIA LANZONE, 31: Ancona Consulenti Associati srl. Avellino Studio Porcelli Professionisti Associati. Bari Dottori Commercialisti e Giuristi di Impresa Associati in Bari. Benevento Studio Porcaro Dottori Commercialisti. Bergamo Studio Berta Nembrini Colombini e Associati. Studio Lucchini. Bologna Studio Gnudi Associazione Professionale. Studio Ferdinando Maiese. Bolzano Studio Rabanser. Brescia Studio Cossu e Associati. Cagliari Studio Edoardo Bene. Catania Studio Zangara Associazione tra Professionisti. Como Studio Ramiro Tettamanti e Associati. Cremona Studio Ruggeri. Firenze Studio Galeotti Flori. Forlì: Studio Scala - Giondi Associazione Professionale. Genova Studio Rosina e Associati Dottori Commercialisti. Studio Uckmar Associazione Professionale. Jesi Studio Frezzotti Giovanni. Messina Studio Vermiglio. Milano Studio Caso - Dottori Commercialisti Associati. Studio Bracchetti Calori e Associati. Modena Studio Rinaldi Dottori Commercialisti Associati. Napoli Studio Coccia & Associati. Studio Giordano Associazione Professionale. Studio Associato Andrea Pisani Massamormile. Novara Studio Colombo Galli Sole Massara & Partners Commercialisti Associati. Padova Cortellazzo & Soatto Associazione Professionale di Dottori Commercialisti e Avvocati. Palermo Studio Errante Dottori Commercialisti. Parma Studio Simonazzi Associazione professionale tra Dottori Commercialisti e Revisori. Perugia Dottori Commercialisti & Consulenti D'Impresa Associati. Piacenza Studio Guidotti & Associati. Pistoia Studio Michelotti. Bonechi & Associati. Pordenone Studio Ciganotto Cinelli. Prato Studio Biancalani Paolo e Andrea Dottori Commercialisti. Ravenna Studio Consulenza Associazione Professionale. Roma Studio Tributario Massimo A. Procopio. Saronno Scolari & Partners Tax and Legal. Torino Studio Ferrero. Studio Legale Jacobacci & Associati. Studio Mottura-Araldi Associazione Professionale. Studio Schiesari & Associati. Studio Zucchetti Dottori Commercialisti. Trento Studio Alessandro Mellarini. Treviso Studio Duodo & Pivato. Trieste Studio Degrassi Commercialisti Associati. Udine Studio Asquini Cattelan-Provito Colla Vienna. Varese Studio Pensotti Bruni. Venezia Grimani & Pesce Dottori Commercialisti. Studio Burighel & Miani Dottori Commercialisti Associati. Verona Studio Righini Commercialisti e Avvocati. Sgaravato Studio Legale Tributario Associazione Professionale. Vicenza Studio Zanguio Commercialisti. Monaco Principato Interlaw Monaco. Shanghai GWA Greatway Advisory Co. Ltd.

2 libro inventari registri fiscali (registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili etc.) progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell anno di riferimento. Sull ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell anno di riferimento della contabilità 2014/1, 2014/2, 2014/3 etc. 2014/1, 2014/2, 2014/3 etc. MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL IMPOSTA DI BOLLO Libro/registro Bollatura Società di capitali Altri soggetti libro giornale si 16,00 euro ogni 100 pagine o frazione 32,00 euro ogni 100 pagine o frazione libro inventari si 16,00 euro ogni 100 pagine o frazione 32,00 euro ogni 100 pagine o frazione registri fiscali no non dovuta La scelta dell archiviazione sostitutiva dei libri contabili Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere conservati in modalità informatica (alternativa a quella cartacea). Il libro contabile, una volta che è stato formato e memorizzato sul supporto informatico, deve essere sottoposto al processo di conservazione: va creata una evidenza informatica contenente l impronta di ciascun libro contabile da conservare in modalità sostitutiva, a cui apporre la firma digitale e la marca temporale. Nel corso del 2014 è stato emanato il D.M. 17 giugno 2014 che ha aggiornato le modalità di attuazione degli obblighi fiscali inerenti ai documenti informatici: in particolare sono stati eliminati gli obblighi comunicativi di invio di comunicazione preventiva e consuntiva all Agenzia delle entrate con l indicazione del numero dei documenti informatici che si presumeva di emettere nel corso dell anno. È stato eliminato anche l o bbligo di versamento in acconto e a saldo dell imposta di bollo, che deve oggi essere versata in una unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio. Pertanto, le modalità di assolvimento dell imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei : l imposta di bollo andava versata in una unica soluzione entro il 30 aprile 2015 mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501 (scomputando l imposta versata a titolo di acconto nel gennaio 2014 con il modello F23). È possibile fruire del ravvedimento operoso (vedasi risoluzione n. 32/E/2015). l imposta di bollo sui documenti informatici è dovuta ogni registrazioni o frazioni di esse nelle misure precedentemente indicate (16,00 euro per le società di capitali e 32,00 euro per gli altri soggetti). Si segnala che la scadenza per la predisposizione dell archiviazione sostitutiva dei registri contabili per il periodo di imposta 2014 coincide con quella prevista per la stampa cartacea: 31 dicembre 2015.

3 Oggetto: INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO Ogni anno al 31 dicembre le imprese il cui periodo d imposta coincide con l anno solare devono procedere alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti. Possono verificarsi due fattispecie: l azienda ha l obbligo di tenuta della contabilità di magazzino (di cui si dirà più avanti), in tal caso l importo dell inventario di fine anno emerge dalla coincidenza con tali scritture contabili; l azienda non è tenuta ai fini fiscali alla contabilità di magazzino, in tal caso la valutazione ha lo scopo di verificare la corrispondenza delle reali giacenze di magazzino e deve riguardare sia i beni presenti presso i magazzini dell impresa (che presso i depositi e le unità locali) sia le disponibilità presso terzi (merci in conto deposito o in conto lavorazione). Non rientrano nel computo i beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione). La merce in viaggio, se di proprietà dell impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino. Nella tabella che segue riepiloghiamo quanto detto: Beni presso magazzino Beni in deposito Beni presso unità locali Beni di proprietà ma presso terzi Beni di proprietà altrui presso l azienda Beni di proprietà in viaggio Beni in viaggio di proprietà altrui BENI IN INVENTARIO No No Nella valutazione del magazzino dovranno essere seguiti alternativamente i metodi del costo medio ponderato annuale, del Fifo, del Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili). Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti del costo di acquisto, i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili). Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si includono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione. Se tra la valutazione del magazzino eseguita con tali metodi ed i costi correnti dei beni dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata nella nota integrativa con specificazione per categoria di beni. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31/12/15, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando

4 opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate. Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo. Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell Amministrazione Finanziaria. Ricordiamo che l obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino, secondo quanto previsto dall articolo 1, D.P.R. 695/1996, riguarda i contribuenti che, per almeno due periodi di imposta consecutivi (l obbligo scatta dal secondo periodo di imposta successivo), realizzano un volume di ricavi annuo superiore a euro; dichiarano alla fine del periodo di imposta un valore di rimanenze finale superiore a euro. I due predetti parametri devono essere valutati congiuntamente ai fini della sussistenza dell'obbligo. ESEMPIO Se un impresa che non era obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino soddisfa i due requisiti nei periodi di imposta 2014 e 2015, l obbligo di tenuta della contabilità di magazzino decorre dal 1 ge nnaio Al contrario, se un impresa che era obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino non supera anche uno solo dei due parametri per due periodi di imposta consecutivi, già dal periodo di imposta successivo al secondo in cui non sono rispettati contestualmente i due requisiti cessa l obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

5 Oggetto: NESSUNA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I MEDICI DI FAMIGLIA A decorrere dallo scorso 31 marzo, come sappiamo, è obbligatoria la fatturazione elettronica nei confronti dei soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. Recentemente l Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 98/E/2015 ha chiarito che sono esonerati da tale obbligo, in riferimento ai compensi corrisposti dalle ASL per l attività svolta in regime di convenzione con il SSN, i medici di medicina generale. Prima della introduzione della fatturazione elettronica (e anche oggi) la certificazione dei compensi spettanti al medico di famiglia per le prestazioni effettuate in convenzione è certificata direttamente dal cedolino mensile predisposto dalla ASL, nel quale vengono riepilogate tutte le voci della remunerazione e da cui emerge il netto dovuto per l attività prestata. Con l intervenuto obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione era sorto il dubbio che fossero da ritenere attratte dal nuovo istituto anche le prestazioni che i medici di base svolgevano in convenzione con il SSN. Con la risoluzione in commento l Agenzia ha specificato che in tali fattispecie la certificazione dei compensi continuerà ad effettuarsi con cedolino emesso dalla ASL di riferimento. In particolare l Agenzia ha chiarito che l introduzione della fattura elettronica non ha sostanzialmente introdotto nuove ipotesi di operazioni soggette all obbligo di fatturazione né tantomeno ha abrogato le disposizioni previgenti che prevedono diverse metodologie di certificazione dei compensi con la conseguenza che se l obbligo di emettere una fattura non sussisteva prima lo stesso non è venuto ad esistenza dopo né, a maggior ragione, l obbligo può riguardare la forma elettronica per una fattura che non è da emettere. L Agenzia sostanzialmente afferma e ribadisce che nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura. Ne consegue che per i medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN, i relativi compensi continuano ad essere certificati dal cedolino emesso direttamente dalla ASL senza obbligo di emissione di fattura elettronica con la precisazione che nel caso in cui il medico dovesse porre in essere anche ulteriori prestazioni nei confronti della P.A. occorrerà, per queste, ricorrere all istituto della fatturazione elettronica.

6 Oggetto: VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA PER L ANNO 2015 Entro il prossimo 28 dicembre 2015 (l ordinario termine del 27 dicembre cade di domenica) i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell Iva sono tenuti a versare l'acconto per l anno Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili tre metodi alternativi che riportiamo in seguito. L acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo: 6013 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell Iva mensilmente; 6035 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell Iva trimestralmente. Determinazione dell acconto Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare tre metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL ACCONTO I metodi per determinare l acconto Iva storico analitico previsionale 88% dell imposta dovuta in relazione all ultimo mese o trimestre dell anno precedente; liquidazione straordinaria al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data; 88% del debito presunto che si stima di dover versare in relazione all ultimo mese o trimestre dell anno. Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

7 Metodo storico Metodo analitico Metodo previsionale Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell Iva dovuta relativamente: al mese di dicembre 2014 per i contribuenti mensili; al saldo dell anno 2014 per i contribuenti trimestrali; al 4 trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2014), per i contribuenti trimestrali speciali (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici). In tutti i casi, il calcolo si esegue sull importo dell Iva dovuta al lordo dell acconto eventualmente versato nel mese di dicembre Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2015, rispetto a quella adottata nel 2014, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue: contribuente mensile nel 2014 che è passato trimestrale nel 2015: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'iva versata (compreso l acconto) per gli ultimi tre mesi del 2014, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2014; contribuente trimestrale nel 2014 che è passato mensile nel 2015: l'acconto dell'88% è pari ad un terzo dell'iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2014; nel caso in cui nell anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l acconto per il 2015 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale. Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando: le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2015, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita; le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello previsionale, descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l imposta. Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l Iva, inferiore al dovuto. L acconto in situazioni straordinarie o particolari Contabilità separate: in questo caso il versamento dell acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo;

8 Liquidazione dell Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell acconto si deve tenere in considerazione che: in assenza di modificazioni, l acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo; nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono uscite dal gruppo devono determinare l acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società; Operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa. Casi di esclusione Sono esclusi dal versamento dell acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella: CASI DI ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro; soggetti che hanno iniziato l attività nel 2015; soggetti cessati prima del 30 novembre 2015 (mensili) o del 30 settembre 2015 (trimestrali); soggetti a credito nell ultimo periodo (mese o trimestre) dell anno precedente; soggetti ai quali, applicando il metodo analitico, dalla liquidazione dell imposta al 20 dicembre 2015 risulta un'eccedenza a credito; soggetti che adottano il nuovo regime forfettario dal 1 gennaio 2015; soggetti che hanno adottato il regime dei minimi di cui all art.27, co.1 e 2 D.L. n.98/2011; soggetti che nel corso del 2015 sono usciti dal regime dei minimi; soggetti che presumono di chiudere l anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%); produttori agricoli esonerati (art.34, comma 6, D.P.R. 633/1972); soggetti che applicano il regime forfetario ex L. 398/1991; soggetti esercenti attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972); soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. Scolari & Partners

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