LA LEGISLAZIONE RIGUARDANTE LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
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1 LA LEGISLAZIONE RIGUARDANTE LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Arch. Angela Sanchini ICMQ Lab Laboratorio per l edilizia sostenibile (Maniago)
2 Quadro legislativo europeo
3 Anno 2000 Libro verde della Commissione del 29 novembre 2000, "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico" Strategia proposta: una strategia improntata al controllo della domanda attraverso la promozione di una migliore efficienza energetica.
4 Anno 2002 Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all'approvazione, in nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'esecuzione congiunta degli impegni che ne derivano. L'Unione Europea ha ratificato il Protocollo di Kyoto il 31 maggio 2002 ed è così entrato in vigore il 16 febbraio Il Protocollo di Kyoto è un trattato internazionale in materia ambientalistica riguardante il riscaldamento globale sottoscritto nella città giapponese di Kyoto l'11 dicembre 1997 da più di 160 paesi in occasione della Conferenza COP3 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).
5 Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al rendimento energetico nell edilizia. Sul rendimento energetico nell'edilizia essa prevede: l'istituzione di un metodo comune di calcolo del rendimento energetico degli edifici; l'emanazione di norme minime sul rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione e degli edifici in ristrutturazione;
6 un sistema di certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione ed esistenti, obbligatorio a partire dal 2006; la verifica periodica degli impianti di aria la verifica periodica degli impianti di aria condizionata e la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli impianti di riscaldamento.
7 Quadro legislativo italiano
8 Anno 1991 Legge n. 10 del 9 gennaio 1991, relativa alle norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. La certificazione energetica era gia stata introdotta da questa legge, ma non è mai stata attuata per l'assenza delle regole tecniche di attuazione.
9 Anno 2002 Legge n. 120 del 1 giugno 2002, relativa alla ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto Anno 2005 Decreto attuativo dell art.4 commi 1 e 2 della Legge 10/91, Decreto del Ministero delle Infrastrutture 27 luglio 2005, in vigore dal 17 agosto 2005.
10 Decreto legislativo 192/2005 del 19 agosto 2005, di recepimento della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. del 23 settembre 2005, in vigore dall 8 ottobre E stato ripubblicato con note nel supplemento ordinario alla G.U. n. 241 del 15 ottobre Anno 2006 Decreto legislativo 311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislative 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione delta direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia".
11 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) commi , riportante le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Comma 344, inerente la detrazione spese sostenute per riqualificazione energetica degli edifici; Comma 345, inerente la detrazione per l'installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico; Comma 346, inerente la detrazione per l'installazione di pannelli solari; Comma 347, inerente la detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
12 Anno 2007 Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 19 gennaio 2007 con il quale sono state emanate ulteriori disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione ener-getica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
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14 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA per gli edifici di nuova costruzione deve essere predisposto a cura del costruttore e consegnato al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori;
15 deve essere allegato all'atto di compravendita, (in originale o copia autenticata), a cura del costruttore, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile o della singola unità immobiliare; deve essere messo a disposizione del conduttore deve essere messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso, nel caso di locazione;
16 è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura; ha una validità temporale massima di 10 ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto;
17 comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio; deve essere corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
18 deve essere affisso in luogo facilmente visibile negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica. deve essere predisposto per tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico.
19 Art.6 comma 9 Entro centottanta giorni dall entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Ma a distanza di quasi due anni non sono ancora uscite!
20 La Direttiva Europea di riferimento a proposito della figura dei certificatori così scrive: Articolo 10 Esperti indipendenti Gli Stati membri si assicurano che la certificazione degli Gli Stati membri si assicurano che la certificazione degli edifici e l'elaborazione delle raccomandazioni che la corredano nonché l'ispezione delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti, qualora operino come imprenditori individuali o impiegati di enti pubblici o di organismi privati.
21 REGIME TRANSITORIO E ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA In attesa dell emanazione delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici l'attestato di certificazione energetica degli edifici é sostituito a tutti gli effetti da: attestato di qualificazione energetica da una eventuale procedura di certificazione energetica stabilita dall amministrazione comunale con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.
22 L Attestato di qualificazione energetica è predisposto ed asseverato da un qualunque professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell edificio. Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle linee guida nazionali, l'attestato di qualificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro efficacia.
23 OBBLIGATORIETÀ DELLA CERTIFICAZIONE: CASISTICA Edifici di nuova costruzione Edifici per cui la richiesta di Permesso a Costruire o la Denuncia di Inizio Attività sia stata presentata successivamente alla data dell 8 ottobre 2005: Nuove costruzioni Ristrutturazioni integrali degli elementi d involucro di edifici esistenti con S utile > 1000 mq Demolizioni e ricostruzioni in manutenzione straordinaria di edifici esistenti con S utile > 1000 mq Una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente
24 OBBLIGATORIETÀ DELLA CERTIFICAZIONE: CASISTICA Edifici esistenti Trasferimento a titolo oneroso di immobili: dal 1 luglio 2007 trasferimento a titolo oneroso dell intero immobile per edifici con superficie utile > 1000 mq; dal 1 luglio 2008 trasferimento a titolo oneroso dell intero immobile con esclusione delle singole unità immobiliari per gli edifici con superficie utile anche < 1000 mq; dal 1 luglio 2009 trasferimento a titolo oneroso anche delle singole unità immobiliari.
25 OBBLIGATORIETÀ DELLA CERTIFICAZIONE: CASISTICA Edifici esistenti Incentivi ed agevolazioni fiscali Obbligatorietà dal 1 gennaio 2007 accesso a incentivi e alle agevolazioni di qualsiasi natura correlati in qualsiasi modo ad intervento sull edificio, impianti o modalità d esercizio. Gestione impianti di riscaldamento di edifici pubblici Obbligatorietà dal 1 luglio 2007 tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione dell impianto termico o di climatizzazione degli edifici pubblici devono prevedere la predisposizione dell attestato entro i primi 6 mesi con esposizione al pubblico della targa energetica.
26 Art. 17 Clausola di cedevolezza 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.
27 Esempi di legislazione regionale e provinciale
28 Provincia di Bolzano
29 Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n.341 Regolamento di esecuzione della legge urbanistica in materia di risparmio energetico 3. Affinché possa essere rilasciato il certificato d'abitabilità, il fabbisogno energetico annuo degli edifici deve essere pari o inferiore alla categoria C del certificato CasaClima..
30 Provincia di Trento
31 Deliberazione 20/10/2006 n.2167 Attuazione del Piano energetico-ambientale provinciale: adozione, in via sperimentale, della metodologia di classificazione delle prestazioni energetiche degli edifici ai fini della certificazione di cui alla direttiva comunitaria 2002/91/CE e del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 La Provincia delibera: 1) di approvare la metodologia per la classificazione delle prestazioni energetiche degli edifici in regime invernale in provincia di Trento; 2) di adottare, ai fini della classificazione delle prestazioni energetiche degli edifici in regime invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, la classificazione complessiva e i relativi valori di consumo specifico riportati nella tab. 13 dell Allegato stesso;
32 3) di adottare, ai fini della limitazione dei consumi per il raffrescamento dei nuovi edifici di diretta competenza della Provincia autonoma di Trento e dei propri Enti funzionali, i requisiti minimi relativi al fabbisogno energetico estivo; 4) di dare atto che la presente classificazione energetica è 4) di dare atto che la presente classificazione energetica è definita in via sperimentale.
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34 Regione Lombardia
35 D.G.R. 8/5018 del 26 giugno 2007 Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del D.lgs.192/2005 e degli artt.9 e 205, L.R. 24/2006 E stato approvato il documento Disposizioni inerenti all efficienza energetica in edilizia che riguarda: i requisiti di prestazione energetica degli edifici e la disciplina amministrativa della certificazione energetica; la procedura di calcolo; i modelli della relazione tecnica, dell attestato di certificazione energetica e della targa energetica.
36 CERTIFICAZIONE: GRADUALITÀ TEMPORALE Nuova costruzione, interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria e ampliamenti volumetrici (con un volume > del 20% dell esistente) Nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell intero immobile Il certificato diventa necessario per accedere ad incentivi pubblici Nel caso di stipula o rinnovo di contratti gestione calore Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di singole unità immobiliari Edifici pubblici con sup. utile superiore ai 1000 mq Nel caso di locazione di interi edifici e singole unità immobiliari 1 SETTEMBRE SETTEMBRE SETTEMBRE GENNAIO LUGLIO LUGLIO LUGLIO 2010
37 PROCEDURA Il proprietario all inizio dei lavori nomina il certificatore. Insieme alla dichiarazione di fine lavori, il proprietario consegna l asseverazione del direttore lavori e l attestato di certificazione energetica redatto dal certificatore. Il certificatore esegue i calcoli e le necessarie verifiche e redige il certificato FASI DEL PROCESSO Il Comune rilascia il certificato dopo averlo vidimato e la targa energetica La Regione gestisce il catasto energetico ed esegue i controlli L Organismo regionale di accreditamento provvede a verificare a campione la conformità dei lavori, anche mediante ispezioni in corso d opera, entro 5 anni dal deposito della fine lavori
38 CERTIFICATORI OPPURE TITOLO DI STUDIO Laurea in ingegneria, architettura, scienze ambientali, chimica o diploma di geometra o perito industriale e relativa iscrizione a albo, ordine o collegio COMPROVATA ESPERIENZA almeno triennale nelle certificazioni e diagnosi energetiche e nella progettazione di isolamento e impianti TITOLO DI STUDIO SUPERAMENTO ESAME Il certificatore non può espletare la sua attività se è coinvolto in una delle seguenti attività: progettazione dell edificio o degli impianti; costruzione dell edificio o degli impianti; amministrazione dell edificio; fornitura di energia per l edificio; attività di gestione e o manutenzione degli impianti.
39 Limiti di fabbisogno di energia primaria (EP H,lim ) Anticipazione al 1 gennaio 2008 dei limiti di EP (energia primaria per la climatizzazione invernale) previsti dal D.Lgs. e s.m.i. al 1 gennaio 2010 Limiti trasmittanza termica delle strutture che delimitano l involucro Anticipazione al 1 gennaio 2008 dei limiti di trasmittanza termica dei componenti opachi e vetrati previsti dal D.Lgs. e s.m.i. al 1 gennaio 2010
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41 Regione Piemonte
42 L.R. 13/2007 del 28 maggio 2007 Disposizioni in materia di rendimento energetico nell edilizia La Giunta regionale, entro dodici mesi dall entrata in vigore della presente legge, delibera: La metodologia di calcolo, i requisiti minimi prestazionali degli edifici; i valori limite di riferimento per determinare il fabbisogno energetico per il riscaldamento dell edificio; il modello dell attestato di certificazione energetica; la procedura di calcolo delle prestazioni energetiche da utilizzare per la certificazione
43 PROCEDURA Il proprietario, deposita in comune, la relazione sottoscritta dal progettista abilitato, unitamente alla richiesta di permesso di costruire. Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, il proprietario deposita una perizia asseverata dal direttore dei lavori relativa alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione. Il certificatore esegue i calcoli e le necessarie verifiche FASI DEL PROCESSO Il Certificatore rilascia il certificato e la targa energetica Unitamente alla documentazione ai fini dell ottenimento dell agibilità dell edificio è presentata in comune copia dell attestato di certificazione energetica. La Regione avvalendosi dell ARPA dispone annualmente accertamenti e ispezioni a campione in corso d opera, o entro cinque anni dalla data di fine lavori.
44 Per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, le disposizioni, si applicano dopo un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione. Per gli edifici esistenti, le disposizioni si applicano a decorrere dal 1 luglio 2009.
45 CERTIFICATORI TITOLO DI STUDIO CORSO E SUPERAMENTO ESAME L attestato di certificazione energetica é rilasciato da un professionista, estraneo alla progettazione e alla direzione lavori. Presso la Regione è istituito l elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell attestato di certificazione energetica, in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione all ordine o collegio professionale; b) attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di aggiornamento.
46 Regione Liguria
47 L.R. 22/2007 del 29 maggio 2007 Norme in materia di energia La Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, approva un apposito Regolamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, che definisce: a) i criteri per il contenimento dei consumi di energia; b) i requisiti minimi di rendimento, le prescrizioni specifiche, la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici, i criteri e le modalità per la certificazione energetica degli edifici, le modalità di attuazione degli accertamenti e delle ispezioni sulle prestazioni energetiche degli edifici. c) la procedura per la richiesta ed il rilascio dell attestato di certificazione energetica.
48 - ogni edificio di nuova costruzione - ogni edificio esistente di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati oggetto di ristrutturazione edilizia integrale deve essere dotato di attestato di certificazione energetica, a cura del costruttore. Ogni immobile che non ricada nel campo di applicazione di cui sopra deve essere dotato, all atto della compravendita o della locazione, di attestato di certificazione energetica secondo le seguenti scadenze dal emanazione del regolamento: a) entro sei mesi per gli edifici superiori a 1000 metri quadrati; b) entro dodici mesi per gli edifici fino a 1000 metri quadrati; c) entro diciotto mesi per le singole unità immobiliari.
49 La Regione istituisce l elenco dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
50 PROCEDURA Il proprietario, deposita in comune, la relazione sottoscritta dal progettista abilitato, unitamente alla richiesta di permesso di costruire. Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, il proprietario deposita una perizia asseverata dal direttore dei lavori relativa alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione e copia dell attestato di certificazione energetica. Il certificatore esegue i calcoli e le necessarie verifiche La Regione, anche avvalendosi di ARE, verifica l idoneità della certificazione energetica secondo le modalità stabilite dal Regolamento. FASI DEL PROCESSO Il Certificatore rilascia il certificato e la targa energetica Il Comune, anche avvalendosi di ARPAL, dispone annualmente, per almeno il cinque per cento degli edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione, accertamenti ed ispezioni in corso d opera volti a verificare la conformità delle opere con quanto stabilito dal Regolamento.
51 Regione Emilia Romagna
52 Deliberazione prot.n. ENE/06/13859 La Regione delibera di approvare il programma di sperimentazione discendente dal Protocollo d intesa tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di ReggioEmilia, il Comune di Bagnolo in Piano e ACER di Reggio Emilia per la predisposizione di un sistema di certificazione energetica degli edifici. Vengono individuati due livelli di certificazione: attestato di qualificazione energetica: viene rilasciata da un libero professionista; certificato: rilasciato dall Ente Pubblico o da un certificatore esterno accreditato e/o targa rilasciata dall Ente Pubblico assieme al certificato.
53 CERTIFICATORI TITOLO DI STUDIO Laurea in ingegneria o architettura o diploma ad indirizzo tecnico con particolare riferimento a periti e geometri COMPROVATA ESPERIENZA almeno triennale nel campo delle costruzioni, con particolare riferimento a collaudi in opera su edifici in materia di energia e similari, e/o progettazione e verifica di impianti di riscaldamento e climatizzazione CORSO E SUPERAMENTO ESAME uno dei corsi di alta formazione, patrocinati dalla Provincia di Reggio Emilia, per esperti in certificazione energetica POSSESSO STRUMENTAZIONE macchina termografica ad alta qualità; macchina per la verifica del coefficiente U di isolamento termico dotata di specifiche sonde di temperatura e piastre flussimetriche (facoltativa); anemometri ed impianto ventilante per la verifica del differenziale di pressione tra ambienti (facoltativa); apparecchiature per la misura del rendimento dell impianto termico
54 COSTI Indicativamente i costi per la certificazione dovranno avere i seguenti importi massimi, espressi in euro per alloggio certificato:
55 PROCEDURA Unitamente alla richiesta di permesso di costruire, il proprietario allega la richiesta di certificazione dell edificio. Il Responsabile del procedimento anche avvalendosi di tecnici certificatori esterni, accreditati dalla Provincia e incaricati dal Comune, effettua le necessarie verifiche FASI DEL PROCESSO Il Direttore dei lavori rilascia la conformità finale al progetto Il Comune, o il certificatore esterno, provvedono entro 45 giorni a redigere il collaudo finale dell edificio. Il Comune rilascia il certificato energetico e la targa riportante la classificazione dell edificio.
56 Esempi di legislazione comunale
57 Comune di Carugate
58 Regolamento edilizio Articolo 22/bis Certificazione Energetica degli Edifici 1. Per ottenere il rilascio del certificato di agibilità per edifici residenziali nuovi e ristrutturati se i lavori di ristrutturazione hanno interessato almeno il 50% della superficie calpestabile (documentata con adeguato calcolo), deve essere presentato l Attestato di Certificazione Energetica all Ufficio Edilizia Privata-Ecologia. 2. Il costruttore o il proprietario dovranno richiedere al Comune, attraverso l Ufficio Tecnico Ufficio Edilizia Privata Ecologia l Attestato di Certificazione Energetica e la Targa Energetica. 4. L Attestato di Certificazione Energetica e la Targa Energetica. saranno rilasciate dall Amministrazione comunale sulla base di una richiesta che potrà essere effettuata dal costruttore o dal proprietario e, per gli edifici esistenti, dal locatario.
59 8. La procedura di certificazione adottata prevede sette categorie di consumo, da A a G: Classe A Fabbisogno energetico minore o uguale a 50 kwh/mq anno Classe B Fabbisogno energetico minore o uguale a 70 kwh/mq anno Classe C Fabbisogno energetico minore o uguale a 90 kwh/mq anno Classe D Fabbisogno energetico minore o uguale a 120 kwh/mq anno Classe E Fabbisogno energetico minore o uguale a 160 kwh/mq anno Classe E Fabbisogno energetico maggiore di 160 kwh/mq anno L indicatore utilizzato esprime il fabbisogno energetico relativo all intera stagione di riscaldamento, (kwh/anno) rapportato alla superficie utile dell edificio delle zone riscaldate.
60 Comune di Bolzano
61 Regolamento edilizio Art. 51/ter 1.Per ottenere il rilascio della dichiarazione di abitabilitàagibilità, per edifici nuovi e ristrutturati, deve essere presentata la certificazione Casa Clima Klima Haus. 3. Al fine del rilascio della dichiarazione di abitabilitàagibilità degli edifici, i medesimi dovranno rientrare almeno nella categoria B della certificazione Casa Clima Klima Haus.
62 Esempi di legislazione sull edilizia sostenibile
63 ITACA
64 Schema di legge regionale Norme per l edilizia sostenibile, approvata dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome il 15 marzo Metodo di valutazione sviluppato dal gruppo di lavoro interregionale presso Itaca in materia di Edilizia Sostenibile, denominato Protocollo, fondato sul sistema internazionale di valutazione energetico ambientale: Green Building Challenge (GB Tool). Una parte sintetica del Protocollo (protocollo a 12 schede-requisiti) è stato aggiornato dal gruppo di lavoro nel dicembre 2005, al fine di renderlo uniforme alla normativa in vigore. Per rendere operativo il Protocollo è stata proposta una legge necessario di riferimento.
65 Regione Marche
66 Deliberazione della G.R. n. 79 del 18/01/1999 Approvazione "raccomandazioni": "Raccomandazioni dirette ad assicurare una architettura ecologica ed il risparmio energetico Le indicazioni sono dirette a: privilegiare l'utilizzo di materiali cosiddetti eco compatibili, debitamente certificati, che non siano dannosi per l'ambiente naturale o tossici per gli utilizzatori, favorire l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo di fonti di energie rinnovabili.
67 Regione Veneto
68 Legge regionale 9 marzo 2007, n. 4. Iniziative ed interventi regionali a favore dell edilizia sostenibile Legge basata sullo schema proposto dal Gruppo Itaca. La Giunta regionale dovrà definire le linee guida in materia di edilizia sostenibile su cui l amministrazione regionale baserà la valutazione della qualità ambientale ed energetica espressa dai singoli interventi di bioedilizia. Le aree di valutazione fanno riferimento a: 1. qualità dell ambiente esterno; 2. consumo di risorse; 3. carichi ambientali; 4. qualità dei servizi forniti; 5. qualità della gestione dell intervento e degli impianti; 6. accessibilità ai servizi pubblici e di trasporto.
69 Regione Liguria
70 Dgr n.970 del 3 agosto 2007 Programma regionale per il Social Housing. Approvazione sistema finanziamento integrativo per bioedilizia. Approvazione schema di Accordo di Programma Quadro Locale per la Casa La Giunta regionale ha approvato, il 3 agosto 2007, il sistema aggiornato di valutazione per l'applicazione sperimentale della bioedilizia, il relativo sistema di finanziamento integrativo per gli interventi previsti dal Programma, e lo schema di Accordo di Programma Quadro locale per la casa Apql.
71 Al fine di stimare il livello di qualità ambientale di un edificio, misurandone la prestazione rispetto al consumo di risorse e ai carichi ambientali, gli interventi previsti dal Programma regionale per beneficiare dei finanziamenti integrativi relativi alla bioedilizia dovranno rispettare specifici criteri di sostenibilità riconducibili al sistema di valutazione denominato Protocollo ITACA sintetico, che utilizza la scala di prestazione internazionale definita dal Green Building Challenge e che, per la parte relativa ai consumi energetici, recepisce la disposizioni del citato D.L. 311/06.
72 Provincia di Trento
73 Deliberazione 20/04/2007 n.825 Adozione in via sperimentale, di un sistema di classificazione delle prestazioni di sostenibilità degli edifici La Provincia delibera di adottare la metodologia di valutazione delle prestazioni di sostenibilità degli edifici denominata Protocollo ITACA Sintetico - Versione TN1 costituito da 15 Schede di Prestazione e da una Scheda di Valutazione. Le modifiche introdotte rispetto al documento approvato in sede Itaca riguardano in particolare: - la valutazione dei consumi energetici per la climatizzazione invernale; - la valutazione dei consumi energetici per la produzione di acqua calda sanitaria;
74 - una nuova Scheda di Prestazione per la valorizzazione dei materiali locali/regionali; - una diversa taratura, nella Scheda di Valutazione, fra le varie prestazioni per privilegiare l efficienza energetica invernale e le caratteristiche di ecosostenibilità dei materiali. Si propone per la progettazione dei nuovi edifici di diretta competenza della Provincia autonoma di Trento e dei propri Enti funzionali, di adottare la valutazione minima 2 2,5.
75 Comuni di Reggio Emilia e Bagnolo in Piano
76 Hanno introdotto nel loro regolamento edilizio, la possibilità di ottenere la certificazione Plus o BIO, una volta soddisfatti i requisiti di efficienza energetica ed inerzia termica. A. UTILIZZO DI MATERIALI BIOECOLOGICI 1. Isolanti 2. Legni ed essenze locali 3. Malte per intonaci e sottofondi 4. Impregnanti per legno, resine, colori e vernici 5. Tubazioni per la distribuzione e lo scarico dell acqua B. UTILIZZO DEL SOLARE TERMICO C. UTILIZZO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI D. REALIZZAZIONE DI TETTI E TERRAZZE VERDI E. RECUPERO DELLE ACQUE METEORICHE
77 Comune di Udine
78 Ha adottato il Progetto Cjase : un regolamento che prevede una riduzione degli oneri di urbanizzazione in seguito non ad una certificazione, ma all utilizzo di alcune tecnologie: - tetti in legno, - impianti di riscaldamento centralizzati, - caldaie a condensazione, - pannelli radianti, - collettori solari per la produzione di acqua calda.
79 Comuni di Lignano Sabbiadoro, Varmo e Casarsa della Delizia
80 Hanno adottato o stanno adottando il "Protocollo ITACA" su base volontaria quale criterio di valutazione per interventi in zone di espansione.
81 Comuni di Chions e Sacile
82 Hanno recentemente modificato i loro Regolamenti edilizi a seguito di convenzioni con l Agenzia Casa Clima di Bolzano. Sono previsti incentivi quali l esclusione dal calcolo del volume urbanistico delle murature perimetrali e dei solai e una riduzione degli oneri relativi al costo di costruzione a patto che l abitazione raggiunga una classificazione inferiore alla classe B, non utilizzi materiali nocivi alla salute utilizzi fonti energetiche rinnovabili. La certificazione, su base volontaria, sarà effettuata direttamente dall Agenzia Casa Clima.
83 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
84 Arch. Angela Sanchini ICMQ Lab Laboratorio per l edilizia sostenibile (Maniago)
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