Seminario Tecnico sulla Nuova Disciplina relativa alla terre e rocce da scavo

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1 Seminario Tecnico sulla Nuova Disciplina relativa alla terre e rocce da scavo Vicenza, 23/11/2012 Palazzo Bonin Longare Relatore: Ing. Andrea Meneghini Consulente Ambientale

2 Il punto della situazione Con il decreto legislativo 152/2006 (Testo Unica Ambientale) la gestione delle terre e rocce da scavo viene regolamentata con l art.186 L art.186 viene successivamente modificato con il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 equiparando le terre ai sottoprodotti. Con delibera della Giunta n.2424/2008 la Regione Veneto per prima in Italia emana delle procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell art.186.

3 Il punto della situazione Con l art.39 comma 4 del decreto 205/2010 viene stabilito che l art. 186 rimane in vigore sino alla emanazione di uno decreto ministeriale specifico della materia Il 21 settembre 2012 è stato pertanto pubblicato il Decreto 10 agosto 2012, n.161 dal titolo Regolamento recante la disciplina dell utilizzazione delle terre e rocce da scavo Il nuovo decreto è in vigore dal 6 OTTOBRE 2012

4 La finalità del decreto 161 Il decreto 161 stabilisce i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, al fine di migliorare l'uso delle risorse naturali e prevenire la produzione di rifiuti. Il decreto non parla di terre da scavo ma di materiali da scavo intesi come il suolo e il sottosuolo con eventuali presenze di riporto derivanti dalla realizzazione di un opera Riporto: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell Allegato 9

5 I materiali di origine antropica I materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima del 20%, sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie : materiali litoidi pietrisco tolto d'opera calcestruzzi laterizi prodotti ceramici intonaci

6 Contenuto di materiali di altra natura I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal decreto 161, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato. Nel corso delle tecniche di perforazione di grandi opere per ridurre gli attriti le terre e le rocce vengono trattate con particolari schiumogeni e lubrifianti che evidentemente alterano le caratteristiche intrinseche del terreno

7 Esclusioni Il decreto 161 si applica alla gestione dei materiali da scavo. Sono esclusi dall ambito di applicazione i rifiuti provenienti direttamente dall esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n.152 del La Regione Veneto con Delibera N del 28 agosto 2012 ha pubblicato le linee guida per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione.

8 Esempio di opere Scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); Perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc; Opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); Rimozione e livellamento di opere in terra; Il decreto 161 è stato definito da molti decreto salva tunnel per i numerosi richiami a tecniche di perforazione riconducibili alla realizzazione delle gallerie

9 Esempio di opere Materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; Residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con crilamide o poliacrilamide). Viene reinserito il vincolo dell utilizzo dei reagenti non naturali che era stato tolto dall art.14 del decreto 205/2010

10 Materiale da scavo = sottoprodotto Il materiale da scavo non è un rifiuto ma un sottoprodotto qualora: a) e' generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale materiale; b) il materiale da scavo e' utilizzato, in conformita' al Piano di Utilizzo: 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale e stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; oppure 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

11 Materiale da scavo = sottoprodotto c) il materiale da scavo e' idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'allegato 3; d) il materiale da scavo, per le modalita' di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualita ambientale di cui all'allegato 4. Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo deve essere presentato dal proponente all Autorità competente almeno 90 giorni prima dell inizio dei lavori per la realizzazione dell opera. L Autorità competente è l autorità che autorizza la realizzazione dell opera e, nel caso di opere soggette a VIA o AIA è l autorità competente di cui all art.5 comma1 lettera p) del d.lgs. 152/2006

12 Chi è il proponente? Il Piano va presentato all Autorità competente ad approvare il progetto definitivo dell opera e, in questa fase, l appaltatore potrebbe non essere stato ancora identificato. Art.5. La documentazione deve essere conservata presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell esecutore. Art.9. Il proponente comunica all Autorità l indicazione dell esecutore il quale è tenuto a far proprio e rispettare il Piano di utilizzo e ne è responsabile. Quanto sopra porta ad individuare nel committente la figura del proponente

13 La normale pratica industriale Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali puo' essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Le operazioni piu comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale: la selezione granulometrica del materiale da scavo la riduzione volumetrica mediante macinazione;

14 La normale pratica industriale la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidita', concordando preventivamente le modalita' di utilizzo con l'arpa o APPA competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo; la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidita' ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo.

15 Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo La caratterizzazione ambientale viene svolta dal proponente per accertare la sussistenza dei requisiti di qualita' ambientale dei materiali da scavo e deve essere inserita nella progettazione dell'opera. Nel caso si utilizzino tecniche di scavo in grado di determinare un rischio di contaminazione per l ambiente..il Piano di Utilizzo dovrà indicare le modalità di esecuzione della caratterizzazione ambientale in corso d opera (Allegato 8). Diversamente non sarà necessario ripetere la caratterizzazione ambientale nel corso dell esecuzione dell opera.

16 Procedure di campionamento in fase di progettazione La caratterizzazione ambientale dovra' essere eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) ed in subordine con sondaggi a carotaggio. Il numero dei sondaggi e la loro collocazione dovrà basarsi: Su un modello ragionato Su un modello di tipo statistico (griglia) Il numero di punti di indagine sarà funzionale alle dimensione dell area di intervento secondo il criterio riportato nella tabella seguente:

17 Dimensione dell area Punto di prelievo Inferiore a metri quadrati Minimo 3 Tra e metri quadri Oltre i metri quadri ogni metri quadri ogni metri quadri eccedenti I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche saranno come minimo: -Campione 1: da 0 a 1 mt dal piano campagna -Campione 2: nella zona di fondo scavo -Campione 3: nella zona intermedia tra i due

18 Esempio di formazione campioni S1 S3 Campione 1 S2 Campione 2 Campione mt 1 fondo scavo fondo scavo

19 Casi particolari Opere infrastrutturali lineari Il campionamento andra effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato ovvero ogni metri lineari in caso di progettazione preliminare Scavi di profondità < a 2 mt I campioni da sottoporre ad analisi chimicofisiche possono essere almeno due: uno per ciascun metro di profondità Differenti orizzonti stratigrafici E previsto un campione rappresentativo di ogni orizzonte stratigrafico ed un campione di evidenze organolettiche di potenziale contaminazione

20 Presenza di materiali di riporto Qualora si riscontri la presenza di riporto, non essendo nota l'origine dei materiali inerti che lo costituiscono, la caratterizzazione ambientale, dovra' prevedere: - l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai riporti, data la possibile eterogeneita' verticale ed orizzontale degli stessi; - la valutazione della percentuale in massa degli elementi di origine antropica. Il materiale di origine antropica potrà raggiungere un contenuto fino alla percentuale massima del 20% in massa

21 Le analisi chimiche Il set analitico minimale da considerare nei terreni è il seguente: Parametri minimi aggiuntivi rispetto la delibera 2424/2008 Parametro sostitutivo dei PCB nella delibera 2424/2008 Arsenico Cadmio Cobalto Nichel Piombo Rame Zinco Mercurio Cromo totale Cromo VI Idrocarburi C>12 Amianto BTEX* IPA* Da eseguire nel caso in cui l area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e da insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni

22 Le analisi chimiche I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione dovra' essere determinata riferendosi alla totalita' dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm). I risultati delle analisi sui campioni dovranno essere confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica

23 Sondaggi a carotaggio Trincea esplorativa

24 Tecnica di quartatura Setacciatura ai 2 cm

25 Possibili utilizzi Se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A Riutilizzo in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione Se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B Riutilizzo in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale). Riutilizzo in impianti industriali che prevedono la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dai materiali da scavo, che comportino la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.

26 Elevati valori di fondo Qualora si rilevi il superamento di uno o piu' limiti di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., e' fatta salva la possibilita del proponente di dimostrare, anche avvalendosi di analisi e studi pregressi gia' valutati dagli Enti, che tali superamenti sono dovuti a caratteristiche naturali del terreno o da fenomeni naturali e che di conseguenza le concentrazioni misurate sono relative a valori di fondo naturale. In tale ipotesi, l'utilizzo dei materiali da scavo sara' consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione o in altro sito diverso rispetto a quello di produzione, solo a condizione che non vi sia un peggioramento della qualita' del sito di destinazione e che tale sito sia nel medesimo ambito territoriale di quello di produzione per il quale e' stato verificato che il superamento dei limiti e' dovuto a fondo naturale.

27 In presenza di acqua Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio è necessario acquisire un campione delle acque sotterranee, preferibilmente e compatibilmente con la situazione locale, con campionamento dinamico. Campionamento dinamico: campione prelevato per mezzo di pompa sommersa, in seguito all'effettuazione dello spurgo il campionamento dinamico sarà utilizzato per ottenere un campione composito con acque provenienti da differenti profondità e, quindi, approssimativamente rappresentativo della composizione media dell'acquifero indagato (Delibera Giunta Regionale n 2922 del 03/10/2003)

28 Procedure di campionamento in fase esecutiva Le attivita' di campionamento durante l'esecuzione dell'opera possono essere condotte: su cumuli all'interno di opportune aree di caratterizzazione direttamente sull'area di scavo e/o sul fronte di avanzamento sul fondo o sulle pareti di corpi idrici superficiali nell'intera area di intervento Qualora previsto, il campionamento sui cumuli e' effettuato sul materiale tal quale, in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo la norma UNI Ogni singolo cumulo dovra' essere caratterizzato in modo da prelevare almeno 8 campioni elementari, di cui 4 in profondita' e 4 in superficie, al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, dara' il campione finale da sottoporre ad analisi chimica.

29 Disposizioni transitorie Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento... entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i progetti per i quali e' in corso una procedura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 186, del decreto legislativo n. 152 del 2006, possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la presentazione di un Piano di Utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5. Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un Piano di Utilizzo ai sensi dell'articolo 5, i progetti sono portati a termine secondo la procedura prevista dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del In ogni caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare oneri aggiuntivi per la spesa pubblica.

30 Deposito in attesa di utilizzo 1. Il deposito del materiale escavato in attesa avviene all'interno del sito di produzione e dei siti di deposito intermedio e dei siti di destinazione. Il Piano di Utilizzo indica il sito o i siti di deposito intermedio. In caso di variazione dei siti di deposito intermedio indicati nel Piano di Utilizzo, il proponente aggiorna il piano medesimo. Il deposito di materiale escavato deve essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti eventualmente presenti nel sito in un deposito temporaneo. 2.Il deposito del materiale escavato avviene in conformita' al Piano di Utilizzo identificando, tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile, le informazioni relative al sito di produzione, le quantità' del materiale depositato, nonchè i dati amministrativi del Piano di Utilizzo

31 Deposito in attesa di utilizzo 3. Il deposito del materiale escavato avviene tenendo fisicamente distinto il materiale escavato oggetto di differenti piani di utilizzo. 4. Il deposito del materiale escavato non puo' avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo. 5. Decorso il periodo di cui al comma 4 viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto del materiale escavato non utilizzato in conformita' al Piano di Utilizzo e, pertanto, tale materiale deve essere trattato quale rifiuto, nel rispetto di quanto indicato dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. Resta impregiudicata la facolta' di presentare un nuovo Piano di Utilizzo.

32 Riutilizzo in sito Art.185 d.lgs.152/2006 e s.m.i.: non è considerato rifiuto il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato. DGRV 794 del 31 marzo 2009: procedure per il riutilizzo dei terreni direttamente in sito

33 I materiali da scavo in qualità di rifiuti La gestione dei materiali da scavo al di fuori delle disposizioni contenute nel DM 161 comporta il dover applicare necessariamente la normativa dei rifiuti. Terre e rocce da scavo Materie prime Rifiuti Applicazione delle condizioni previste per i sottoprodotti Mancata applicazione delle condizioni previste per i sottoprodotti

34 Analisi chimiche sui rifiuti Impianti di recupero Analisi di classificazione (se codice a specchio) Rifiuti Eventuale test di cessione allegato 3 Discarica per inerti Analisi di classificazione Tab. 3 DM 27/9/10 Test di cessione tabella 2 Tab. 3 DM 27/9/10

35 Quale futuro per i piccoli cantieri? Disegno di legge Semplificazioni: i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposte al regime di cui all articolo 184-bis se il produttore dimostra: che la destinazione all utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo; che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B; che l utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime; che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

36 Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all Autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, precisando le quantità destinate all utilizzo, i tempi previsti per l utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, fermo restando che l attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria. Il produttore deve in ogni caso confermare all Autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali. L utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005.

37 Grazie per l attenzione Ing. Andrea Meneghini Consulente Ambientale

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