La Responsabilità Professionale in Emergenza

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1 Università degli Studi di Salerno Facoltà di Medicina e Chirurgia Facoltà di Giurisprudenza La Responsabilità Professionale in Emergenza Antonello Crisci Professore Associato di Medicina Legale 15 dicembre 2012

2 Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza (DM 1996 N 413 e DPR 12/97 N 484) Trattamento delle emergenze/urgenze secondo un principio di continuità delle cure e dell integrazione ospedale-territorio Ricerca e sperimentazione di strategie assistenziali che consentano di offrire all utente prestazioni efficaci, appropriate e di qualità

3 CONTESTO OPERATIVO Emergenza: situazione connotata dalla necessità di un azione terapeutica immediata, per evitare la morte o gravissime lesioni del soggetto, da parte del medico in primis, ma anche di altri operatori sanitari presenti al fatto, giustificandosi anche atti che vanno al di là delle specifiche competenze (es. tracheotomia da parte di un infermiere), salvo dover rispondere per esiti infausti determinati da errori. Trattasi di azione sanitaria che deve caratterizzarsi per tre fondamentali requisiti: immediatezza; correttezza; completezza. Urgenza: situazione che impone la messa in atto di tutta una serie di provvedimenti atti a dare un adeguata e pronta assistenza (pur non esistendo un immediato pericolo per la vita è necessario, tuttavia, adottare entro breve tempo opportuno intervento terapeutico) nel rispetto delle norme e delle procedure correnti.

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5 COMPITI DEL PRONTO SOCCORSO Inquadramento diagnostico e interventi di stabilizzazione Collegamento con gli specialisti delle varie discipline afferenti ad DEA per l attivazione di competenze multidisciplinari Tempestiva assegnazione alle strutture di competenza dei pazienti che necessitano di ricovero, alle aree critiche o rinvio a domicilio della persona assistita anche mediante procedure di osservazione con le necessarie informazioni al medico curante.

6 COMPITI DEL PRONTO SOCCORSO Osservazione temporanea per i casi che necessitano di tempo per la stabilizzazione o per definire una migliore diagnostica Funzioni diagnostico-terapeutiche specifiche per i pazienti instabili ad elevata criticità da svolgere secondo il contesto organizzativo o Per le urgenze indifferibili viene prontamente valutata la necessità di attivare le competenze rianimatorie e chirurgiche o Le urgenze differibili vengono monitorate in PS per valutare l eventuale insorgenza di criticità durante l attesa

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8 CORTE DI CASSAZIONE, VI SEZ. PENALE, SENTENZA N DEL Errore ammesso in emergenza. Assolti due medici dall accusa di omicidio colposo legata all imperizia. «Una attenta e prudente analisi della realtà di ciascun caso può consentire di cogliere i casi nei quali vi è una particolare difficoltà di diagnosi, sovente accresciuta dall'urgenza; e di distinguere tale situazione da quelle in cui il medico è malaccorto, non si adopera per fronteggiare adeguatamente l'urgenza o tiene comportamenti semplicemente omissivi, tanto più quando la sua specializzazione gli impone di agire tempestivamente proprio in urgenza».

9 CORTE DI CASSAZIONE, VI SEZ. PENALE, SENTENZA N DEL Medici 118 L urgenza è sacra. Confermata la condanna a un anno di reclusione per rifiuto di atti di ufficio «Un medico che opera al 118 ha il dovere di attivarsi subito, in caso di urgenza, anche se non c'è stato l'ok da parte della centrale operativa. Il medico in servizio ha pur sempre un suo margine di azione e di discrezionalità nel decidere. È per questo che se non si attiva rischia una condanna per rifiuto di atti d'ufficio».

10 CORTE DI CASSAZIONE, IV SEZ. PENALE, SENTENZA N DEL L infartuato fuma: niente colpa Gli esami di laboratorio non avrebbero contribuito a prevenire il fatto L ammalato è dimesso dal Pronto Soccorso. Va a casa e muore. Ma il medico evita la condanna per omicidio colposo: non è sicuro, secondo i giudici, che il tempestivo ricovero in un unità di cardiologia e i relativi esami avrebbero salvato la vita del paziente, non più giovane e fumatore incallito, che pure si era presentato con l infarto in atto presso la struttura sanitaria.

11 CORTE DI CASSAZIONE, IV SEZ. PENALE, SENTENZA N DEL «Anche ipotizzando che l infarto non fosse in atto al momento dell accesso del paziente al pronto soccorso, l immediata prescrizione degli esami enzimatici da parte del medico non avrebbe comunque sortito alcun effetto salvifico, giacchè in tal caso l esito dell accertamento diagnostico sarebbe stato negativo».

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13 CORTE DI CASSAZIONE, IV SEZ. PENALE, SENTENZA N del Morte per infarto miocardico non diagnosticato e mancata osservazione del paziente. Il fatto Il Tribunale di Salerno dichiarava colpevole del reato di omicidio colposo un medico di pronto soccorso e lo condannava alla pena di due anni e otto mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno. Al sanitario si rimproverava di avere omesso di sottoporre un paziente a rilievi anamnestici, esami obiettivi ed accertamenti di laboratorio necessari ad individuare la patologia attraverso un corretto percorso diagnostico e dimettendolo invece dopo una generica visita, un ECG ed una fleboclisi, senza formulare alcuna diagnosi e prescrizione terapeutica, ma solo limitandosi ad annotare nel registro, neppure sottoscritto, la sintomatologia riscontrata di "epigastralgia", cagionando quindi la morte dell uomo, che interveniva circa dodici ore dopo la dimissione per infarto miocardico acuto della parete posterolaterale del ventricolo sinistro.

14 Riteneva il Tribunale che l'evento non si sarebbe verificato se il sanitario avesse formulato un corretto giudizio diagnostico dell'episodio di ischemia cardiaca in atto al momento del suo intervento, monitorando le condizioni con un'osservazione protratta per un periodo di sei-dodici ore che, consentendo gli immediati trattamenti terapeutici, avrebbe evitato l'exitus. La Corte d appello confermava la sentenza di primo grado e ciò induceva l imputato a ricorrere per cassazione. Diritto La Suprema Corte ratificando il ragionamento seguito dai giudici d appello ha evidenziato che i sanitari del pronto soccorso effettuarono un tracciato elettrocardiografico, a prova del fatto che fin dall'inizio vi era stato il sospetto di una possibile patologia cardiaca, sulla base evidentemente delle informazioni fornite dal paziente. Il sanitario imputato non tenne in nessuna considerazione l'esito di tale tracciato, sebbene taluni aspetti morfologici dello stesso avrebbero dovuto ingenerare il sospetto diagnostico di una ischemia miocardica, specialmente in considerazione dell'età (59 anni), della familiarità per cardiopatia e della preesistenza di diabete. Invece il medico, come correttamente affermato in primo e secondo grado, non tenne sotto controllo il paziente per almeno 6/12,come invece avrebbe dovuto, nè fece eseguire adeguati esami laboratoristici e strumentali, come prescritto dalla letteratura medica. Esito del giudizio La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.

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16 G.U. N. 214 DEL 13 SETTEMBRE 2012 DECRETO LEGGE 13 SETTEMBRE 2012 N. 158 DISPOSIZIONI URGENTI PER PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL PAESE MEDIANTE UN PIU ALTO LIVELLO DI TUTELA DELLA SALUTE ENTRATO IN VIGORE 14 SETTEMBRE 2012 TESTO RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI (ricomposto a cura de Il Sole-24 Ore Sanità. Approvato il 31 ottobre 2012)

17 ART. 3 RESPONSABILITA PROFESSIONALE DELL ESERCENTE LE PROFESSIONI SANITARIE 1. L esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l obbligo di cui all articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.

18 5. Gli albi dei consulenti tecnici d ufficio di cui all articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell area sanitaria anche con il coinvolgimento delle società scientifiche, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

19 Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n /12, depositata il 12 giugno Il medico segue le linee-guida: il fatto non sussiste. Le linee-guida e i protocolli non sono vincolanti, ma orientano il sanitario la cui condotta, una volta che a queste si adegua, «non può essere definita imprudente, né tantomeno imperita».

20 Cassazione Penale - Sez. IV. Sent. n del Il fatto Un medico anestesista è stato condannato dal Tribunale per omicidio colposo in danno di un paziente, deceduto a seguito di un intervento chirurgico d urgenza per errata manovra anestesiologica di intubazione. Il giudice di primo grado ha fondato la responsabilità del sanitario sulla omessa effettuazione della visita preanestesiologica e sulla non idoneità delle scelte tecniche compiute in relazione alla specificità del caso, in violazione delle linee guida. Con successiva sentenza della Corte d Appello, l imputata è stata assolta per insussistenza di colpa medica con riferimento sia alla metodologia usata sia alla tempistica e alla materiale esecuzione della manovra di intubazione. Contro la decisione assolutoria hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili. Il diritto Nell esaminare il ricorso, la Corte di Cassazione ha affrontato ampiamente la tematica relativa al valore delle linee guida e alle conseguenze derivanti dalla loro eventuale violazione, delineando importanti principi di riferimento in relazione alla rilevanza processuale dei parametri di riferimento provenienti dalle società scientifiche con la precisazione che la diligenza del medico non si misura esclusivamente attraverso la loro pedissequa osservanza.

21 Le linee guida non possono fornire indicazioni di valore assoluto ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale responsabilità, sia per la libertà di cura che caratterizza l'attività del medico, sia perché, in taluni casi, la stesura delle stesse può essere influenzata da motivazioni legate al contenimento dei costi sanitari o perché sono obiettivamente controverse e non unanimemente condivise. Il medico è sempre tenuto ad esercitare le proprie scelte considerando le circostanze peculiari che caratterizzano il caso concreto e la specifica situazione del paziente, nel rispetto della sua volontà, al di là delle regole cristallizzate nei protocolli medici. La posizione di garanzia che assume nei confronti del paziente gli impone l'obbligo di non rispettare quelle direttive laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura di quest ultimo. Pertanto, non vi potrà essere esclusione da responsabilità per il fatto che siano state seguite linee guida se il medico non abbia compiuto colposamente la scelta che in concreto si rendeva necessaria. L adesione del sanitario a tali parametri non elimina neanche la discrezionalità insita nel giudizio di colpa, per cui il giudice resta libero di valutare se le circostanze concrete esigessero una condotta diversa da quella prescritta nei protocolli. Esito del giudizio La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata.

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23 There s nothing more practical than a good theory Anonimo

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