LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL MEDICO. Aspetti di diritto penale - Il tema della responsabilità medica ha assunto sempre maggior rilevo negli

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1 LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL MEDICO Aspetti di diritto penale - Il tema della responsabilità medica ha assunto sempre maggior rilevo negli ultimi anni poiché il numero dei procedimenti giudiziari è andato aumentando, con conseguenze importanti anche sotto un profilo politico -sociale. Nell'esercizio della sua professione, infatti, il medico può incorrere in vari specie di responsabilità, penale, civile contabile e disciplinare che conseguono a : 1 - inosservanza degli obblighi o violazioni dei divieti imposti al medico dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione: 2 - trasgressione dei doveri d'ufficio o di servizio inerenti al rapporto di impiego subordinato da enti pubblici o privati; 3 - inadempimento della obbligazioni nascenti da contratto di prestazione d'opera nei confronti del cliente privato; 4 - errata applicazione delle regole diagnostico-terapeutiche da cui derivi un danno al paziente (lesione personale o morte). Responsabilità penale. 1

2 La responsabilità penale del medico sorge quando la violazione dei doveri professionali costituisce un reato previsto dal codice penale o sia punita dalle disposizioni contenute nel TULS o in altre leggi quali le norme in materia di sostanze stupefacenti, di vivisezione o di interruzione volontaria di gravidanza. Questa responsabilità può essere dolosa o colposa, commissiva od omissiva, può configurare reati comuni come la lesione personale o l'omicidio, oppure costituisce reti esclusivi e propri della professione, come la falsità ideologica o l'omissione di referto. Sicuramente i reati maggiormente contestati agli operatori sanitari sono quelli di natura colposa ma occorre approfondire il campo dando un accenno ai reato dolosi, che purtroppo vengono sempre più di frequente commessi da medici senza scrupoli ( si veda il caso della clinica degli orrori), per avere un quadro completo degli stessi. Responsabilità dolosa. E' rappresentata da trasgressioni volontarie e coscienti, tali da presupporre il dolo, collegate con l'esercizio della professione sanitaria: omissione di referto o di rapporto (art. 365 c.p.) interruzione illecita della gravidanza (art, 18 e 19 L n. 194), rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.) o d'uffico (art. 626 c.p.), falsità in atti (art c.p.) comparaggio ( art. 170 TULS) commercio di campioni medicinali (art. 173 TULS) prescrizione illecita di sostanze stupefacenti (art. 43 L n. 685), omissione di denuncia obbligatoria, uso illegittimo del cadavere (art. 413 c.p.) ed infine i reati di sequestro di persona, violenza privata, ispezione corporale arbitraria e incapacità mentale procurata mediante violenza che possono configurarsi 2

3 anche in seguito a trattamenti medico-chirurgo-anestesiologici senza il consenso del paziente. A titolo di esempio, si parla sempre più spesso di un disturbo del comportamento denominato ADHD ( (Attention Deficit / Hyperactivity Disorder) che è caratterizzato da inattenzione, impulsività ed iperattività motoria nei bambini. (si lascia al lettore di approfondire la materia di competenza esclusivamente medico-psichiatrica). Poiché molte volte tale malattia verrebbe - il condizionale è d'obbligo curata con alcuni farmaci contenenti molecole psicoattive come il metilfenidato, molte critiche sono state mosse sull'uso di questi medicinali, che a parere di alcuni studiosi sarebbero ritenuti responsabili di diversi casi di morte (infarto o suicidio) oltre che di gravi malattie (ictus, crisi maniaco depressive), mentre per altri, tali antidepressivi sarebbero sicuri ed efficaci e causerebbero effetti secondari minimi. Se così stanno le cose è evidente che, in difetto di adeguate e precise motivazioni nella prescrizione di tali farmaci, potrebbe configurarsi una responsabilità a titolo di dolo eventuale del medico curante, dato che potrebbero addirittura sussistere i presupposti per il reato di lesioni personali dolose previste dall'art 582 c.p., aggravato dalla specifica posizione del sanitario nei confronti del proprio paziente. Il dibattito è tutt'ora aperto, e si lascia nuovamente il lettore di approfondire la materia oggetto del presente commento. Responsabilità colposa. E' la forma più tipica e frequente di responsabilità medica, si realizza, ai sensi dell'art. 43 c.p., quando un medico per negligenza, imprudenza o imperizia 3

4 (colpa generica) ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline (colpa specifica) cagiona senza volerlo, la morte o una lesione personale del paziente. Nell'ipotesi di colpa specifica, la violazione di norme imposte per legge comporta la presunzione di colpa nei riguardi di danni conseguenti, senza possibilità da parte dell'incolpato di fornire la prova del contrario (errore inescusabile). Quindi la negligenza è sinonimo di trascuratezza, significa insufficienza di attenzione e ricorre in caso di scarso impegno, dimenticanza, svogliatezza e superficialità; l'imprudenza è la contrazione della parola imprevidenza ed ha luogo in caso di avventatezza, eccessiva precipitazione, scarsa considerazione per gli interessi altrui; l'imperizia è deficienza di cultura professionale o di abilità tecnica o di esperienza specifica richiesta per l'esercizio di determinate professioni. Esempio tipico: un medico che sbaglia la dose di una ricetta è negligente se ha errato per distrazione scambiando una specialità medicinale con un'altra simile, nell'apparenza o nel nome commerciale, è imprudente se si è cimentato in una branca specialistica che ignorava e senza le doverose consultazioni, è imperito se ciò ha fatto per ignoranza incompatibile con il suo livello professionale. La colpa generica quindi deve essere individuata in basa ad alcuni parametri: a) criterio della regola tecnica: si deve analizzare la prestazione professionale se e di quanto si è discostata senza motivo logico dalla direttive teoriche e pratiche, scientificamente collaudate (iteri diagnostico, tecnica chirurgica, somministrazione di farmaci); 4

5 b) criterio della preparazione media: l'errore del singolo viene giudicato sul metro della preparazione media dei medici (ciò che un comune medico deve sapere). Il progresso delle scienze mediche, accrescendo il livello tecnico culturale di base, tende ad elevare la preparazione media del medico e pertanto rende più severa la valutazione medico-legale e giuridica dell'errore professionale. c) criterio delle circostanze soggettive ed oggettive: le condizioni soggettive riguardano la posizione professionale del medico il suo grado di intelligenza e di preparazione e lo stato psichico al momento del fatto. Non si può pretendere da un neolaureato o da un medico generico quello che può fare in campo diagnostico un grande clinico o in campo terapeutico un provetto chirurgo. Le condizioni oggettive riguardano le diversità fra un caso clinico ed un altro, le circostanze di tempo e di luogo e le modalità proprie dell'intervento professionale Pertanto la colpa può essere: grave, quando non viene usata la diligente, prudenza e perizia propria di tutti gli uomini, tale da essere inescusabile; lieve, quando non viene usata la diligenza...ecc. propria di ogni uomo di media capacità; lievissima, quando non viene usata la diligenza...ecc. propria delle persone superlativamente dotate di oculatezza e prudenza. Vi è però da ricordare che nel caso di responsabilità penale non si fa distinzione circa il grado della colpa anche se è stato a lungo sfruttato, a protezione della classe medica, il principio stabilito dall'art c.c. senza 5

6 considerare che la limitazione della responsabilità alla sola colpa grave andava riferito esclusivamente all'imperizia e non all'imprudenza né alla negligenza. Infatti la Corte Costituzionale sent n.166 si era espressa a favore di questa tesi, che è stata poi ribaltata dalla Cass. Pen. Sez. IV n. 204, n e n (vedasi sentenze) che ha specificato che l'applicazione dell'art c.c. - ove il prestatore d'opera è esonerato dall'obbligo del risarcimento dei danni quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, tranne che per l'ipotesi di commissione del fatto per dolo o colpa grave non può avvenire con applicazione analogica perchè esclusa per la sistematica disciplina del dolo e della colpa in diritto penale art. 43 c.p. - in quanto il grado della colpa è previsto solo come criterio della determinazione della pena art. 133 c.p. o come circostanza aggravante, ma in nessun caso per determinare la stessa sussistenza dell'elemento psicologico del reato, giacchè il minor grado della colpa non può avere giammai efficacia scriminante. In realtà tale orientamento è stato ora attenuato con le recenti pronunce della Suprema Corte in riferimento all'applicabilità anche in sede penale del principi della responsabilità limitata alla colpa grave in caso di lesioni o morte come conseguenza dell'esercizio dell'attività professionale. Infatti alcuni autori sembra preferibile l'opinione di chi sostiene la necessità di ricercare, proprio negli artt e 1176 II co. c.c. l'integrazione soggettiva della fattispecie di reato sotto il profilo della colpa professionale grave e su questo campo, seppur con parziale diversa impostazione, pare muoversi la giurisprudenza più recente (Cass. Pen. Sez. IV 10 maggio 1995). 6

7 A titolo di segnalazione, è importante sottolinenare che è in discussione al Senato della Repubblica il disegno di legge n. 285 d'iniziativa dei Senatori Baio, Adragna, Papania e Bosone, comunicato alla Presidenza il in ordine alle disposizione in materia di consenso informato e nello specifico alla modifica degli artt. 40 e 41 del Codice Penale, numerati all'art. 6 (omissione di intervento chirurgico) e 7 (concorso di cause) del disegno di legge. Avv. Andrea Bordoni 7

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