CLAUSOLE VESSATORIE RILEVATE DALLA COMMISSIONE CONTROLLO CLAUSOLE INIQUE DI PADOVA NEI CONTRATTI DI VENDITA UTILIZZATI DA MOBILIFICI
|
|
- Costanza Sassi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CLAUSOLE VESSATORIE RILEVATE DALLA COMMISSIONE CONTROLLO CLAUSOLE INIQUE DI PADOVA NEI CONTRATTI DI VENDITA UTILIZZATI DA MOBILIFICI TESTO DELLA CLAUSOLA MOTIVO DELLA VESSATORIETA ESEMPI DI CLAUSOLE SUI TERMINI DI CONSEGNA ELASTICI A FAVORE DELL IMPRESA E TASSATIVI A CARICO DEL CONSUMATORE il combinato disposto delle clausole secondo cui i termini di approntamento, di spedizione e posa in opera comunque e dovunque indicati non hanno valenza tassativa o di essenzialità... eventuali ritardi, fino ad un massimo di giorni 60 lavorativi, non potranno quindi dal ruolo al risarcimento del danno o risoluzione anche parziale del contratto mentre, per converso, il committente si impegna a ritirare la merce non appena gliene sia comunicato l'approntamento e comunque non oltre 10 giorni, in caso di ritardo la venditrice... potendo richiedere le spese di immagazzinamento e sosta della merce. il combinato disposto è vessatorio ai sensi art. 33, comma 1 del D.Lgs. 206/2005, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. l'acquirente è a conoscenza che i tempi di consegna sono influenzati da fattori ed eventi al di fuori del controllo della ditta venditrice e che, pertanto, il termine di consegna eventualmente previsto nella proposta d'acquisto ha carattere meramente indicativo ed orientativo. la clausola è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 1 e comma 2, lettere R e T del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l'effetto di limitare la proponibilità dell eccezione di inadempimento da parte del consumatore e di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.
2 le clausole secondo cui il termine di consegna indicato nel presente contratto è meramente indicativo. La venditrice, senza alcun onere per il ritardo, potrà eseguire la fornitura entro 60 giorni lavorativi dalla data dell'ordine, fatti salvi gli impedimenti... l'acquirente dovrà contattare la venditrice per concordare i tempi e le modalità della consegna entro il termine previsto per la stessa e, laddove non sia espressamente prevista, entro due anni dalla conclusione del contratto... l'acquirente dovrà rendersi disponibile nel termine stabilito per la consegna a ricevere la merce oggetto del presente contratto di compravendita; in caso contrario la venditrice potrà pretendere il pagamento di una penale pari all'1% del prezzo di vendita per ogni giorno di ritardo nella consegna addebitabile all'acquirente. le clausole sono complessivamente vessatorie ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 206/2005, in quanto determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. CLAUSOLA SUI PEZZI SU MISURA tutte le misurazioni dei manufatti costruiti su misura, fuoriserie, si intendono dedotte dalla committente, anche se nel rilevarle egli si sia giovato dell opera personale dipendente o solamente organizzato dalla venditrice. Eventuali errori di misurazione pertanto sono da attribuirsi in qualsiasi caso esclusivamente al committente. è vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettere B e T del D.Lgs. 206/2005, in quanto limita i diritti del consumatore in caso di inadempimento o di adempimento inesatto da parte del professionista e sancisce a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni. ESEMPI DI CLAUSOLE SUI PEZZI DIFFORMI DAL CATALOGO E DAL CONTRATTO i campioni, i cataloghi, il manuale di informazioni e di qualsiasi documentazione tecnica... hanno valore puramente indicativo, dimostrativo e pubblicitario... La venditrice si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, alla merce di sua produzione le modifiche di carattere tecnico costruttivo da lei ritenuto il più opportuno... la denominazione dei manufatti e così pure quella delle loro parti componenti, che risultano è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettere B e T del D.Lgs. 206/2005, in quanto limita i diritti del consumatori in caso di inadempimento di adempimento inesatto da parte del professionista e sancisce a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni. 2
3 chiaramente negli ordinativi in quanto liberamente assegnate dalla venditrice per comodità di identificazione, hanno un valore puramente indicativo di quanto più dettagliatamente risulta dai campioni, cataloghi, dal manuale di informazioni e da qualsiasi documentazione tecnica posti in circolazione dalla venditrice. i dati informativi sui beni oggetto del presente contratto contenuti in opuscoli, in messaggi pubblicitari, in promozioni ovunque realizzate, in spot di televendite e/o forniti verbalmente in sede di trattative dall'incaricato della ditta venditrice hanno caratteristiche puramente indicative e non sono vincolanti. L'acquirente prende atto che... i beni consegnati potranno avere caratteristiche diverse rispetto a quelle presentate durante le trattative. L'acquirente rinuncia pertanto a sollevare qualsiasi eccezione in merito a tali possibili circostanze e modifiche, nei limiti in cui tali modifiche siano intese a migliorare la qualità del prodotto, derivino da miglioramenti tecnologici o siano rese necessarie da disposizioni di legge e comunque non rendano i beni non conformi alla proposta di acquisto. la sostituzione di articoli non più in produzione non dà facoltà all'acquirente di annullare l'ordine. le marche degli elettrodomestici e degli altri accessori, quali risultano nella proposta d'ordine, hanno valore meramente indicativo e obbligano la venditrice unicamente a fornire accessori con caratteristiche similari. è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettere B, M, R e T del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l effetto di consentire al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto, nonché di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni e di escludere le azioni del consumatore derivanti dall'inadempimento del professionista. è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettere B, M e T del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l effetto di consentire al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto, nonché di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni e di escludere le azioni del consumatore derivanti dall'inadempimento del professionista. è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettere B, M e T del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l effetto di consentire al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto, nonché di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni e di 3
4 escludere le azioni del consumatore derivanti dall'inadempimento del professionista. Esempio 5: il prezzo della fornitura indicato nel presente contratto di vendita... è determinato forfettariamente. La venditrice non è pertanto tenuta ad indicare il prezzo dei singoli mobili, dei componenti, degli accessori e di quant'altro sia oggetto del contratto. Esempio 5: è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettera P del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l effetto di conferire al professionista il diritto esclusivo di interpretare una clausola del contratto. CLAUSOLA SUL COLLAUDO l eventuale ulteriore collaudo... deve avvenire esclusivamente presso gli stabilimenti della venditrice. è vessatoria ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettere B e T del D.Lgs. 206/2005, in quanto limita i diritti del consumatore in caso di inadempimento o di adempimento inesatto da parte del professionista e sancisce a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni. ESEMPI DI CLAUSOLE PENALI la previsione di una penale pari al 35% del valore del contratto. è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettera F del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola penale di importo manifestamente eccessivo. qualora l'acquirente intende recedere dal contratto, egli potrà esercitare tale facoltà contro il versamento di una penalità pari al 32% del prezzo della merce indicato nella commissione. Tale facoltà potrà essere esercitata nel termine massimo di giorni sette dalla data di sottoscrizione. è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettera F del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l'effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di somme d'importo manifestamente eccessivo. 4
5 nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente, nel caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, e il danno patito dalla venditrice per il mancato guadagno o per il ritardo viene quantificato nella misura del 30% dell'importo del contratto. Tale importo dovrà quindi essere versato dal compratore a titolo di penale, indipendentemente dall'eventuale vendita della merce stessa a terzi.... è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettera F del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l'effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di somme d'importo manifestamente eccessivo. in caso di ritardo nel pagamento del prezzo o delle singole rate o degli acconti o delle penali o comunque di qualsiasi somma dovuta alla venditrice decorreranno di diritto gli interessi di mora al tasso convenzionale del 15%. è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettera F del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l'effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di somme d'importo manifestamente eccessivo. ESEMPI DI CLAUSOLE SUL PAGAMENTO ANTICIPATO il pagamento della merce che viene consegnata nelle zone lontane dovrà essere fatto anticipatamente. è vessatoria ai sensi dell art. 35 del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola poco chiara, nonché ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettere B, R e T del D.Lgs. 206/2005 perché, risolvendosi in una clausola solve et repete comporta per il consumatore l'impossibilità di eccepire l'inadempimento del professionista, è clausola avente l effetto di limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista, nonché di limitare l opponibilità dell eccezione di inadempimento da parte del consumatore e, quindi, più in generale di limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni. le parti danno atto che il pagamento dovrà essere effettuato in denaro contante prima dello scarico della merce. si risolve in una clausola solve et repete che, in quanto comporta per il consumatore l'impossibilità di eccepire l'inadempimento del professionista, è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettere B, R e T del D.Lgs. 5
6 206/2005, perché clausola avente l effetto di limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista, nonché di limitare l opponibilità dell eccezione di inadempimento da parte del consumatore, e quindi, più in generale di limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni. il pagamento del prezzo... il saldo alla consegna della merce o, in ogni caso, non oltre la data contrattualmente fissata per la consegna, indipendentemente dall'avvenuta effettiva consegna della stessa. è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettera T del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l'effetto di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni. l'eventuale denuncia di vizi o difformità o mancanza di qualità non dà diritto all'acquirente di sospendere o ritardare il pagamento del prezzo alle scadenze stabilite. è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettera T del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l'effetto di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni. ESEMPI DI CLAUSOLE SUL MANCATO FINANZIAMENTO l'efficacia del contratto non è in alcun modo vincolata all'accoglimento da parte di qualsiasi società finanziaria della richiesta di finanziamento presentata dal cliente della venditrice. Tra le parti resta inteso che la parola finanziamento o altra simile aggiunta a penna sul contratto è posta solo al fine di indicare la modalità concordata di pagamento del prezzo o di una parte dello stesso, e non costituisce condizione sospensiva dell'efficacia del contratto. nel caso in cui l'acquirente ottenesse dall'istituto di credito un prestito ridotto rispetto alla domanda, il contratto dovrà essere ugualmente è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettere Q e T del D.Lgs. 206/2005, in quanto, impedendo al consumatore di impugnare il contratto in ragione del collegamento negoziale tra la vendita ed il (mancato) finanziamento, è clausola avente l'effetto di limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni assunte in suo nome dai mandatari e di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni. è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettere Q e T del D.Lgs. 206/2005, in quanto, impedendo al consumatore di impugnare il contratto in ragione del 6
7 eseguito per la sola parte coperta dal finanziamento effettivamente erogato rinunziando espressamente l'acquirente a chiedere la risoluzione del contratto. Eguale disciplina verrà applicata in caso di richiesta di prestito avanzata nei confronti di più banche o società finanziarie, la risoluzione in tal caso potrà essere chiesta soltanto in caso di reiezione di tutte le domande, dovendosi invece eseguire il contratto per la parte coperta dal finanziamento. In ogni caso, se in parte il pagamento è stato convenuto per contante alla consegna, il contratto dovrà essere eseguito dai contraenti limitatamente al previsto pagamento per contanti. collegamento negoziale tra la vendita ed il (mancato o parziale) finanziamento, è clausola avente l'effetto di limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni assunte in suo nome dai mandatari e di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni. ESEMPI DI CLAUSOLE SUL RECESSO DELL IMPRESA il presente contratto è vincolante dal momento della sottoscrizione... fatta salva la facoltà della venditrice di recedere dal contratto in caso di errori nella redazione del contratto.... il recesso può essere comunicato dalla venditrice con ogni mezzo nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto. In caso di esercizio del diritto di recesso la venditrice non è tenuta a risarcire alcun danno, ma solo a restituire senza interessi la somma ricevuta a titolo di caparra. è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettere G e P del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l effetto di riconoscere al solo professionista la facoltà di recedere dal contratto e conferire al professionista il diritto esclusivo di interpretare una clausola del contratto. è vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettera E del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l effetto di consentire al professionista di trattenere una somma versata dal consumatore, se quest'ultimo recede dal contratto, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta, se è quest'ultimo a recedere. CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DELLE GARANZIE DI LEGGE gli elettrodomestici eventualmente compresi nella fornitura sono da ritenersi coperti esclusivamente dalla garanzia fornita dalle ditte produttrici. è vessatoria ai sensi del combinato disposto dell art. 33, comma 2, lettera B, e degli artt del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l effetto di escludere le azioni del consumatore derivanti dall'inadempimento del professionista, derogando alla normativa sulla garanzia legale di conformità nella vendita dei beni di consumo. 7
8 CLAUSOLE SULLA POSA IN OPERA il combinato disposto delle clausole secondo cui l'eventuale posa in opera della merce fornita viene convenzionalmente considerata un servizio accessorio ed autonomo prestato dalla venditrice nei confronti del compratore; in virtù di tale caratteristica il committente non potrà sospendere il pagamento riguardante la fornitura della merce, anche se venissero a sussistere delle controversie sulla posa in opera ed anche se la posa in opera per qualsiasi ragione non venisse eseguita e secondo cui si precisa che i prodotti forniti dalla venditrice non sono concepiti per essere installati dal consumatore. La venditrice non assume pertanto alcuna garanzia per il funzionamento dei manufatti non posti in opera direttamente da personale suo dipendente o da persona da lei organizzata (anche nel caso in cui il committente abbia provveduto alla posa in opera solamente di alcune parti componenti il manufatto) qualora il cattivo funzionamento sia causato da imperfezioni della medesima posa in opera. è vessatorio ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettere B e T del D.Lgs. 206/2005, in quanto limita i diritti del consumatore in caso di inadempimento o di adempimento inesatto da parte del professionista e sancisce a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni. CLAUSOLA SUL FORO COMPETENTE per ogni e qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Rovigo. è vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera U del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l'effetto di stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio del consumatore. Padova, 31 dicembre
Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI
ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.
DettagliCONTRATTO PER VENDITA FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI
CONTRATTO PER VENDITA FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI CONTRATTO DI VENDITA DI BENI STIPULATO FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI DELL IMPRESA. 1. CONTRAENTI: VENDITORE: DENOMINAZIONE... INDIRIZZO SEDE LEGALE: VIA...
DettagliModulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5
Italcuscinetti S.p.A. CAPITOLATO DI FORNITURA (CONDIZIONI GENERALI) Introduzione Le forniture dei prodotti, presenti in questo documento redatto da Italcuscinetti S.p.A., sono gestite e regolate dalle
DettagliVENDITA DI ELETTRODOMESTICI A DOMICILIO
CONTRATTO TIPO di VENDITA DI ELETTRODOMESTICI A DOMICILIO 1 CONTRATTO DI VENDITA DI ELETTRODOMESTICI A DOMICILIO La Società...., con sede legale in, partita IVA. ed iscritta nel Registro delle Imprese
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA TRENTOFRUTTA S.p.A.
Ai sensi e per gli effetti degli artt.1469 bis e segg. c.c. le parti dichiarano che l'intero contratto ed ogni sua clausola è stato tra le stesse trattato e negoziato. 1. Ambito di validità - Natura del
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Nelle presenti condizioni generali: si intende come Venditrice o Società la Berner Spa, con sede in Verona, via dell Elettronica 15, Partita IVA 02093400238, C.F. e numero
DettagliIl presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori
Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:
DettagliCONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI
Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata
DettagliCCIAA di Varese. Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO. Sommario
1raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:10 Pagina 226 Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO Sommario Sezione I Usi generali Definizione Art. 1 Sezione II Prestito finalizzato Definizione 2 Modalità di
DettagliANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA
Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:
DettagliCondizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna
Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)
DettagliCREDITO AL CONSUMO. Sommario. Definizione Art. 1
T I T O L O VIII Usi negoziali CREDITO AL CONSUMO Sommario A) Prestito finalizzato Modalità di stipulazione del contratto» 2 Rimborso del finanziamento» 3 Divieto di versamenti al venditore» 4 Richiesta
DettagliANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO
Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliSi osservano in materia le condizioni generali di vendita stabilite direttamente dalle case produttrici.
B) MEZZI DI TRASPORTO AUTO E MOTOVEICOLI NUOVI 626. Condizioni di vendita. Si osservano in materia le condizioni generali di vendita stabilite direttamente dalle case produttrici. AUTO E MOTOVEICOLI USATI
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1. Disposizioni generali Le presenti Condizioni, oggetto di discussione e negoziazione tra le Parti riguardo ciascuna clausola, ove non derogate da condizioni particolari
DettagliREGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA
ALLEGATO A Alla delibera n. REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA Art. 1 (Definizioni) 1. 1.
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Disposizioni di carattere generale 1. Il rapporto giuridico fra venditore (di seguito anche fornitore, Elektrisola Atesina o E.A. Srl) e compratore (in seguito Cliente) in
DettagliCONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA
1 CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA l Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito indicato per brevità Istituto, con Codice Fiscale nr.80054330586
DettagliFOGLIO INFORMATIVO ANALITICO
FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società
DettagliCONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L'Università degli Studi di Parma con sede in Parma, via Università n. 12 codice fiscale n. 00308780345 rappresentata dal
DettagliCOMUNE DI GIOIA DEL COLLE
COMUNE DI GIOIA DEL COLLE Provincia di Bari Piazza Margherita di Savoia, 10 www.comune.gioiadelcolle.ba.it P.Iva: 02411370725 C.F.: 82000010726 CAPITOLATO D ONERI Fornitura di manifesti di comunicazione
DettagliCAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERI- VANTI DA GESTIONE POST CHIUSURA VASCHE DI DISCARICA LOTTO 1 1 Schema di condizioni contrattuali
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1. Campo di applicazione Qualsiasi contratto stipulato tra Nossa Elettronica s.a.s (d ora in poi Nossa) per la fornitura dei propri Prodotti/Servizi (d ora in poi Prodotto)
DettagliPROVINCIA DI BRINDISI
$//(*$72³% DOOD'HWHUPLQD]LRQH'LULJHQ]LDOH1BBBBBGHOBBBBBBBBBBB PROVINCIA DI BRINDISI 9LD'H/HR%5,1',6, CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (parte meccanica ed
DettagliI - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE
I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI
DettagliCondizioni di Vendita
Condizioni di Vendita Le presenti Condizioni di Vendita vanno lette con attenzione dal Cliente prima di procedere ad effettuare ogni acquisto. Con l avvertenza che il Cliente sarà soggetto alle Condizioni
DettagliContratto internazionale di Agenzia
Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti
DettagliCONDIZIONI DI VENDITA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Ordini: Gli ordini si intenderanno accettati solo dopo conferma, verbale o scritta, da parte di Magic Marlin. Prezzi: I prezzi applicati, salvo diverso
DettagliInformazioni europee di base relative al credito ai consumatori
Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori PRESTITO PERSONALE A TASSO FISSO 1. Identità e contatti del creditore / intermediario del credito Finanziatore Indirizzo Telefono 0761/248207
Dettagli[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA / IMPRESA DI ASSICURAZIONI / SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA]
Allegato 3 Schema di fideiussione [SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA / IMPRESA DI ASSICURAZIONI / SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA] Spett.le Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del
DettagliPREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013
La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e
DettagliBOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE
BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE CA FOSCARI FORMAZIONE E RICERCA S.r.l., con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246, C.F. e Partita IVA 03387580271, rappresentata dal Prof. Maurizio Scarpari
Dettagli! 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GE- NERALI DI VENDITA
Contenuti 1. INFORMAZIONI GENERALI Condizioni Generali di vendita 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VENDITA 3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 4. OBBLIGHI DEL CLIENTE 5. DEFINIZIONE
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Premessa : ogni fornitura comprende esclusivamente la merce e i servizi indicati nel relativo ordine d acquisto, nel preventivo e/o nella lettera di conferma d ordine accettati
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ON LINE. si intende come Venditrice la Berner S.p.A., con sede in Verona, via dell Elettronica 15, Partita
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ON LINE Nelle presenti condizioni generali di vendita on line: si intende come Venditrice la Berner S.p.A., con sede in Verona, via dell Elettronica 15, Partita IVA 02093400238,
DettagliContratto di locazione commerciale per attività industriale
Contratto di locazione commerciale per attività industriale Addì ***, in *** sono presenti: - ***, con sede legale in ***, P. IVA ***, nel presente atto rappresentata da ***, C.F. ***, residente in ***,
DettagliCondizioni generali di acquisto
Condizioni generali di acquisto 1. Generalità 1.1 Ogni ordine è valido solo se recante la firma del Committente 1.2 L'evasione dell ordine comporta l'esplicita accettazione delle presenti condizioni di
DettagliContratto-tipo di albergo
Contratto-tipo di albergo Modello A Senza versamento di caparra, ma con la previsione di penale da addebitare su carta di credito del Cliente Facendo seguito ai colloqui intercorsi, le confermiamo la disponibilità
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO COMEC-BINDER S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO COMEC-BINDER S.r.l. 1. Oggetto del contratto Le forniture di materiali, semilavorati e prodotti finiti a COMEC-BINDER S.r.l. (nel seguito per brevità COMEC ) sono regolate
DettagliMODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito Finanziatore Mandataria Telefono Email Fax Sito web Conafi Prestitò S.p.A. Via
DettagliProcedimento di controllo Commissione Contratti
Procedimento di controllo Commissione Contratti PARERE IN MATERIA DI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Con la presente si comunica che, nell ambito del procedimento in oggetto, la Commissione Contratti di
DettagliMODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE
Modulo PENS_FCN_UC Agg. n. 006 Data aggiornamento 02.04.2012 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito Finanziatore
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1.- INTERPRETAZIONE Ai fini del presente contratto si intende: a.- per COMPRATORE - colui il cui ordine di acquisto viene accettato dal venditore. b.- per BENI i prodotti
DettagliCondizioni generali di Noleggio
Condizioni generali di Noleggio 1. Oggetto del contratto Il Contratto ha per oggetto la fornitura del servizio di noleggio di articoli di puericultura e relativi accessori (di seguito Bene o Beni ) tra
DettagliCONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA
CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli,
DettagliINFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Intermediario del credito INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI Agos Ducato S.p.A. Via Bernina, 7-20158
DettagliREGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto
DettagliOGGETTO: Finanziamenti: ritardo o mancato pagamento delle rate
Informativa per la clientela di studio N. 80 del 06.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Finanziamenti: ritardo o mancato pagamento delle rate Con la stesura del presente documento informativo
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Le presenti condizioni generali di vendita si applicano ai contratti conclusi tra SOLON S.p.A. (di seguito SOLON ), persona giuridica che agisce nell esercizio della propria
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ESPERTO ON LINE CON IMPORTO PREPAGATO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ESPERTO ON LINE CON IMPORTO PREPAGATO 1) oggetto Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano le modalità e le condizioni con cui
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. 1 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA ASEM S.P.A... 1 2 RIPARAZIONI... 4
SOMMARIO CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. 1 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA ASEM S.P.A.... 1 1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE... 1 1.2 APPROVAZIONE DEL CONTRATTO QUALITA DEL MATERIALE... 1 1.3 CONSEGNA...
DettagliMODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Finalizzato
Modulo n. MEUCF089 Agg. n. 004 Data aggiornamento 13.07.2012 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Finalizzato Prodotto offerto da UniCredit S.p.A. tramite la rete di Rivenditori di beni o servizi
DettagliAssociazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Savona. Sindacato Inquilini Casa e Territorio aderente alla. aderente a:
Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Savona Sindacato Inquilini Casa e Territorio aderente alla aderente a:! 1 CONTRATTO TIPO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE TURISTICO E PER USO VACANZA Ai
DettagliCONTRATTO TIPO CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE
CONTRATTO TIPO di CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE (in esclusiva) Con la presente scrittura privata tra il Sig./Sig.ra
DettagliConsorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41 www.granterre.it Art. 1 Il presente Regolamento
DettagliFOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO
ALLEGATO 4.1 FOGLIO INFORMATIVO Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive
DettagliCONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE. Da una parte... che sarà nel seguito di questo atto denominata parte promessa venditrice ;
CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE Fra i sottoscritti: Da una parte che sarà nel seguito di questo atto denominata parte promessa venditrice ; Dall altra parte: che stipula per sé o per
DettagliINFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA
IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale AVVERA Finanziatore Credito Emiliano SpA Iscrizione in albi e/o registri Iscritta all Albo delle Banche (n.5350) e all
DettagliCONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE
CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,
DettagliCapitolo VI. L impegno dell alloggio è assunto nel momento in cui l albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui.
Capitolo VI CONTRATTI DI ALBERGO 1070. Ammissione. L impegno dell alloggio è assunto nel momento in cui l albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui. 1071. Prenotazione
DettagliDELEGAZIONE DI PAGAMENTO
Copia originale per UNICREDIT INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 1. identità e contatti del finanziatore/intermediario DEL CREDITO Finanziatore UniCredit S.p.A.
DettagliBIESSE S.P.A. CODICE DI COMPORTAMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2.6.3 E 2.6.4 DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A.
BIESSE S.P.A. CODICE DI COMPORTAMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2.6.3 E 2.6.4 DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. 1. PERSONE RILEVANTI * * * * 1.1 Ai sensi dell art.
DettagliLA VENDITA A DOMICILIO. Che cos è. La vendita diretta a domicilio è una forma speciale di vendita al dettaglio e di
LA VENDITA A DOMICILIO Che cos è La vendita diretta a domicilio è una forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, effettuata tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso
DettagliCONDIZIONI CONTRATTUALI
CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -
DettagliCONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO
Reg. Inc. n. Pordenone, lì CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO INFORMATICO ALL ATTIVITÀ DI ESTRAPOLAZIONE, ELABORAZIONE E MONITORAGGIO STATISTICO
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SATI S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SATI S.r.l. 1. OGGETTO Le presenti condizioni generali di vendita regolano e disciplinano in via esclusiva i rapporti commerciali di compravendita tra SATI S.r.l. e i propri
DettagliCondizioni Generali di Vendita Consumatori. 1. Lo Store: lo showroom della Venditrice Fisar S.r.l. è un centro di acquisto
Condizioni Generali di Vendita Consumatori 1. Lo Store: lo showroom della Venditrice Fisar S.r.l. è un centro di acquisto per utilizzatori non professionali e utilizzatori in generale (di seguito il Cliente
DettagliIL MODULO VETRATO NEL CARTONGESSO LISTINO
IL MODULO VETRATO NEL CARTONGESSO IL M LISTINO Valido da gennaio 2015 VETROFACILE Trasparente Vetro 33.1 stratificato antinfortunistico trasparente SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONI MODULO VETRATO TRASPARENTE
DettagliCapitolo 4 - LEASING. Sommario
Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore
Dettagli!"#$%&!"!"'())***+ C A P I T O L A T O AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ED ATTREZZATURE DI LAVORO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE
C A P I T O L A T O AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ED ATTREZZATURE DI LAVORO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE E DELLE OPERE IDRAULICHE Avellino, IL PRESIDENTE f.to dott. Michele
Dettaglicarta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)
carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento
DettagliCodice delle obbligazioni
Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del 18.06.2014 Codice delle obbligazioni (Revisione
DettagliARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS
ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,
DettagliMODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo finalizzato. VIA LIBERA abbattimento barriere
1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email info@roma.bcc.it Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche
DettagliSCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di
DettagliNUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI
NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI (Deliberato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 23 luglio 2010 e approvato con Ministeriale del 23 dicembre 2010 - G.U. n. 304 del 30 dicembre
DettagliINFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di credito in conto corrente
Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di in conto corrente 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del Finanziatore Indirizzo Telefono*
DettagliAVVISO PRESTITO PERSONALE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA
AVVISO PRESTITO PERSONALE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA L AVVISO RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI DISCIPLINATA DAL D.LGS.385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO T.U.B.) E DALLE ISTRUZIONI
DettagliUNIDROIT CONVENZIONE UNIDROIT. sul FACTORING INTERNAZIONALE. (Ottawa, 26 maggio 1988)
UNIDROIT ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO ============================================================= CONVENZIONE UNIDROIT sul FACTORING INTERNAZIONALE (Ottawa, 26 maggio
DettagliMANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE
MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE Con la presente scrittura privata, da fare valere ad ogni effetto di legge, tra le sottoscritte parti: e Paolo Ciceri in qualità di Presidente
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1. Applicazione delle Condizioni Generali di Vendita e modalità di modifica 1.1. Estral S.p.A., ora in avanti chiamata anche venditrice, e la Vs. società, ora in avanti definita
DettagliDISCIPLINARE PER INCARICO PROFESSIONALE **********************************************************************
DISCIPLINARE PER INCARICO PROFESSIONALE ********************************************************************** L anno..., addì... (...) mese di..., fra il Sig.... nato a il... cf:..., residenza... o società...
DettagliInformativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di trattamento dei dati personali Gentile Cliente, ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 196/2003
DettagliMANDATO DI LOCAZIONE TRANSITORIA A SCOPO TURISTICO
MANDATO DI LOCAZIONE TRANSITORIA A SCOPO TURISTICO Il sottoscritto Sig.., nato a.. il./ /.. ed ivi residente in C.F..., di seguito denominato... Premesso che: a) è titolare, nella veste di proprietario
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1 CONTRATTO E PREZZI 1.1 L ordine deve intendersi come proposta irrevocabile da parte del committente 1.2 Geo Italy emette conferma d ordine al Cliente che deve confermare
DettagliCONTRATTO PER VENDITA
CONTRATTO PER VENDITA DI MOBILI E BENI DI ARREDAMENTO CONTRATTO NUM. DEL FATTURA SI NO IVA COMPRESA SI NO P.IVA CLIENTE. SIG...TEL. CELLULARE.... INDIRIZZO CAP.CITTA...... LUOGO DI CONSEGNA.PIANO.....CITTA..
DettagliAllegato: Contratto di fornitura di servizi
All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di
DettagliMODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo, finalizzato. VIA LIBERA acquisto beni per disabilità
1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email info@roma.bcc.it Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche
DettagliRISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: interpello art. 11 legge 212/2000 - contratto per persona da nominare art. 1401 c.c. - presupposti applicabilità
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli
DettagliINFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Intermediario del credito 2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO Tipo di contratto di credito Importo totale
DettagliREGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Articolo 1 - Oggetto 1.1. Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci in conformità all'articolo 7 dello statuto sociale. 1.2. Tale
DettagliSCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI
1 SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI Codice CIG L anno duemila, il giorno del mese di nella sede della Casa per Anziani Umberto I - Piazza della Motta
DettagliCONTRATTO DI GESTIONE TEMPORANEA STAGIONALE. Oggi, in Recoaro Terme, fra le parti:
CONTRATTO DI GESTIONE TEMPORANEA STAGIONALE DELL ATTIVITA DEL BAR FONTI Oggi, in Recoaro Terme, fra le parti: Terme di Recoaro S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Arrigo Abalti,
DettagliOGGETTO: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
RISOLUZIONE 331/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 luglio 2008 OGGETTO: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre
DettagliTITOLO VII USI IN MATERIA ALBERGHIERA
TITOLO VII 175 Capitolo primo USI IN MATERIA DI ALBERGHI Sommario Ammissione agli alberghi Art. 1 Prenotazione di camere «2 Condizione e durata del contratto «3 Prenotazioni di servizi extra «4 Accettazione
DettagliNUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA INTERO CONTRATTO Le presenti Condizioni Generali di vendita ed i termini e le obbligazioni in esse contenute sono le uniche e sole obbligazioni vincolanti
DettagliCONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE COMUNE PER LA CONNESSIONE. l sig. o la società.,sede legale, persona del legale
CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE COMUNE PER LA CONNESSIONE Tra: l sig. o la società.,sede legale, persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio nonché quale procuratore di.,
Dettagli2300 2500 2300 2500 2700 2700 2700 2700 2280 2100 2800 4000 4000 4000 3830 3830 3830 3830 2380 2380 2380 2380 1820 1820 1820 1820 1820 1820 2130 2130 2400 2400 1820 1820 1820 1820 1820 1820 2130 2130 2400
Dettagli