Convenzione tra l AIH e la FUAV del 1979

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Convenzione tra l AIH e la FUAV del 1979"

Transcript

1 Convenzione tra l AIH e la FUAV del 1979 Parte Prima Dichiarazione preliminare: Le parti contraenti in applicazione dell art. 53 della Convenzione alberghiera 1970 hanno corretto la convenzione stessa tenendo conto dell evoluzione degli usi professionali. Le parti contraenti dichiarano di conseguenza, che le norme che seguono sono conformi agli usi professionali in materia di contratti di albergo. Art. 1 Parti contraenti Le parti contraenti sono: a. l Associazione internazionale degli albergatori (Association International de L Hótellerie), denominata in appresso AIH, con sede a Parigi, rue du Faubourg Saint Honoré, 89; b. la Federazione universale delle agenzie di viaggio (Fédération Universelle des Agences de Voyages, FUAV) con sede a Parigi, rue de Faubourg Saint-Honoré, 113 con segretariato generale a Bruxelles, rue Froissart, 80. Art. 2 Obbligo delle parti contraenti Le parti contraenti si impegnano: a. ad intervenire presso le associazioni nazionali interessate per far rispettare a livello internazionale le clausole della presente convenzione; b. a raccomandare ai loro rispettivi membri ed alle imprese dipendenti di dare la preferenza, per la conclusione dei loro contratti alberghieri, ai membri dell altra parte contraente. Art. 3 Scopo della convenzione La convenzione è destinata a regolamentare i contratti denominati alberghieri tra gli agenti di viaggi e gli albergatori che esplicitamente hanno dichiarato di aderirvi o che vi si conformano implicitamente con gli usi professionali. Se alcune disposizioni della presente convenzione si rilevano essere in contraddizione con le disposizioni di leggi nazionali (particolarmente disposizioni dette antitrust) o internazionali, i contraenti riconoscono che esse disposizioni non possono applicarsi. Art. 4 Carattere esclusivamente internazionale della convenzione La convenzione si applica a contratti d albergo di carattere internazionale conclusi tra un albergatore e un agente di viaggi i cui uffici sono situati in paesi diversi. Art. 5 Ruolo complementare ed ausiliario della convenzione La convenzione si applica: a. quando nessun contratto particolare è intervenuto tra l albergatore e l agenzia di viaggi; b. per tutte le disposizioni che non figurano in un contratto privato. Art. 6 Ruolo sussidiario della convenzione

2 Le parti contraenti desiderano che la convenzione serva di direttiva per la soluzione di litigi tra albergatori e agenzie di viaggi, sia a livello privato, sia nella pratica giudiziario che sull arbitraggio. Art. 7 Convenzioni nazionali Le parti contraenti raccomandano alle associazioni nazionali che istituiscono convenzioni applicabili a livello nazionale di ispirarsi ai principi della presente convenzione. Parte Seconda I contratti d albergo Art. 8 La convenzione tratta due tipi di contratti d albergo a. contratti per clienti individuali b. contratti per clienti in gruppo Capitolo 1 Regole comuni ai due tipi di contratti A. Formazione del contratto d albergo Art. 9 Ogni contratto deve essere preceduto da una domanda di prenotazione di servizi compiuta dall agenzia di viaggi e indirizzata. Ogni domanda di prenotazione non scritta deve essere confermata con un documento scritto (lettera, telegramma, telex, computer, eccetera). Ogni domanda di prenotazione deve precisare la prestazione da fornire; il controvalore può figurare sul documento stesso, ma in tal caso il pagamento sarà garantito dall agente di viaggi nei limiti dell importo concordato. Art. 10 Il contratto alberghiero diviene soltanto con l accettazione della prenotazione da parte con riserva delle disposizioni contenute nell art. 11. L accettazione consiste nell invio di un documento scritto di conferma (telegramma, telex, computer, eccetera) riferentesi alla richiesta di prenotazione e indicante il prezzo dei servizi richiesti. La conferma deve avvenire immediatamente o, al più tardi, nei tre giorni successivi al ricevimento da parte dell albergatore della prenotazione. Se l agente di viaggi esige una risposta telegrafica, deve utilizzare la formula di «risposta pagata». Art. 11 Versamenti anticipati L albergatore può subordinare la accettazione della prenotazione al versamento c importo anticipato. Tale importo anticipato ha sempre il carattere di deposito a garanzia a meno che l albergatore non specifichi che si tratta di «caparra». Se l albergatore ha richiesto un versamento anticipato la conclusione del conti alberghiero diviene definitiva soltanto quando il versamento dell importo è effetto è prodotta la prova del versamento. L albergatore deve confermare il ricevimento del versamento anticipato al più di 24 ore dopo il ricevimento del medesimo. L importo del versamento anticipa abituale è uguale al prezzo dei servizi prenotati (camere, pasti, eccetera) per un giorno comprendente una notte in bassa stagione e tre notti in alta stagione. Art. 12 Documenti di prenotazione

3 Accettazione di vouchers. L albergatore ha facoltà di richiedere il pagamento anticipato totale o parziale dei servizi prenotati o accettare in sostituzione un voucher. L agente di viaggi riconosce il voucher come una garanzia di pagamento da a: vere secondo le norme e i limiti di tempo della convenzione. Voucher normale. Le prestazioni alberghiere da fornire che debbono figurare nel voucher in modo dettagliato, specialmente le date di arrivo e di partenza, riguardar esclusivamente i normali servizi d albergo: camere e pasti. Voucher Full credit. L emissione di questo tipo di voucher, che può comprende una estensione di prestazioni oltre i servizi normali; deve essere subordinata ad accordi speciali tra l albergatore e l agente di viaggi: Tuttavia la provvigione pagabile all agente di viaggi resta limitata agli importi relativi ai servizi normali (camere e pasti) come indicato nel «principio provvigionale» dell articolo 17. B. Retribuzione dovuta all albergatore Art. 13 I prezzi fissati dall albergatore all agente di viaggi per i servizi che sono oggetti contratto d albergo non saranno, in nessun caso, superiori a quelli della tariffa alberghiera ad uso dei clienti diretti sia che la nota sia pagata dall agente di viaggi o direttamente dal viaggiatore. Quando l albergatore ha accordato prezzi speciali non potrà esigere una retribuzione superiore alla tariffa accordata. Art. 14 L albergatore è tenuto a rispettare i prezzi convenuti per contratto. In caso di modificazione di prezzi, è prevista una dilazione di adattamento di 30 (trenta) giorni per l applicazione dei nuovi prezzi. Le modifiche di prezzi restano senza effetto per le prenotazioni confermate. Art. 15 I servizi che l agente di viaggi deve pagare sono quelli che figurano nel documento di prenotazione inviato all albergatore. Art. 16 L agente di viaggi che ha concluso il contratto alberghiero è debitore dell importo della fattura salvo se è stato convenuto che la fattura sia pagata direttamente dal cliente. Il pagamento della fattura deve avvenire nel periodo di tempo convenuto o, in difetto di stipulazione contrattuale, nei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della fattura. Trascorso il detto periodo, le somme dovute sono maggiorate dell interesse fisso dell 1 per cento per ciascun mese di ritardo. In più l importo iniziale del debito è maggiorato del 5 per cento a titolo di spese di recupero. Nel caso di soggiorni di lunga durata l albergatore potrà richiedere all agente di viaggi di pagare, nel caso del soggiorno, le sezioni di servizi già utilizzate. In caso di prenotazione, da parte dell agente di viaggi, di servizi alberghieri il pagamento dei quali è effettuato direttamente dal cliente, l albergatore è tenuto a garantire la provvigione all agente stesso, ma può rifiutare il pagamento a mezzo carte di credito. C. Compenso dovuto all agente di viaggi Art. 17 Principio provvigionale Ogni contratto alberghiero tutelato dalla presente convenzione darà luogo al pagamento dall albergatore all agente di viaggi di una percentuale sul prezzo dei servizi forniti (camere e pasti).

4 L albergatore corrisponderà tale provvigione percentuale ai soli agenti di viaggi escluso qualsiasi altro contraente. Art. 18 Il tasso provvigionale deve essere fissato di comune accordo dalle parti contraenti. I contraenti della presente convenzione constatano che tale tasso è abitualmente del 10% sul prezzo delle prenotazioni escluse tasse e servizi. Art. 19 La provvigione è dovuta anche per ogni prolungamento del soggiorno dall albergatore o per prenotazioni concluse per un periodo futuro dal cliente durante il soggiorno prenotato dall agente di viaggi. Se durante un medesimo viaggio il cliente utilizza più volte i servizi del medesimo albergo prenotato dall agente di viaggi, ogni nuovo soggiorno è considerato come prolungamento del primo a condizione che la durata dell interruzione tra l uno e l altro soggiorno sia inferiore a 30 (trenta) giorni. Comunque sia, la provvigione non potrà essere corrisposta per periodi superiori a 60 (sessanta) giorni, prolungamenti compresi, per il medesimo cliente. Art. 20 L albergatore deve dedurre dall importo totale della sua fattura l importo della provvigione dovuta all agente di viaggi. Art. 21 In caso di pagamento diretto da parte del cliente della nota d albergo, l albergatore è tenuto a versare la provvigione dovuta all agente di viaggi nei 30 (trenta) giorni successivi alla partenza del cliente. In caso d annullamento nei termini consentiti dal contratto o dalla Convenzione, ove sia stato versato un deposito o vi sia stato un prepagamento dei servizi, l albergatore è tenuto a rimborsare l importo nei 30 (trenta) giorni successivi all annullamento. Trascorso tale periodo le somme dovute sono maggiorate d interesse di mora in conformità delle disposizioni dell art. 16. D. Annullamenti Art. 22 Principio d annullamento scritto: ogni annullamento deve essere fatto con uno scritto datato (lettera raccomandata, telex identificato, eccetera). Ogni annullamento verbale o telefonico fatto dall agente di viaggio è soggetto a conferma scritta da parte di quest ultimo. Perché tale annullamento prenda effetto dalla data della sua comunicazione verbale, la conferma scritta deve riferirsi alla data stessa. Ogni scritto effettuato dall albergatore e riferentesi all annullamento verbale, dispensa l agente di viaggi dall effettuare una riconferma scritta. Le condizioni e i termini d annullamento totale o parziale del contratto d albergo come anche dell importo dell indennità eventualmente dovuta in caso d annullamento tardivo sono oggetti di condizioni speciali per ogni tipo di contratto. E. Obbligazioni generali reciproche. E.1 Secondo la convenzione Art. 23

5 L agente di viaggi si impegna a fornire le informazioni necessarie complete e dettagliate sulle prenotazioni richieste. Art. 24 I servizi dall albergatore ai clienti d un agente di viaggi, in conformità del contratto alberghiero (tanto per i clienti individuali che per gruppo) debbono essere della medesima qualità di quelli che fornisce, nelle stesse condizioni, ai suoi clienti diretti. Art. 25 L albergatore deve tenere a disposizione dei clienti le camere prenotate a partire dalle ore del giorno dell arrivo fino alle del giorno di partenza. Art. 26 Per ogni prenotazione accettata e confermata nelle dovute forme l albergatore è tenuto a rispettare gli impegni contrattuali. Nel caso contrario è tenuto a indennizzare l agente di viaggi per i danni realmente subiti. A titolo eccezionale, e semprechè al momento dell accettazione della prenotazione ne sia prevista la possibilità, l albergatore può sistemare i clienti nell albergo più vicino di categoria equivalente o superiore perché ne abbia dato notizia all agente di viaggi tre settimane in anticipo. In tal caso l agente medesimo non può rivendicare alcuna indennità per il solo fatto della citata sostituzione. L eventuale differenza di tariffa è a carico dell albergatore. Art. 27 Il pagamento delle indennità previste nel precedente articolo 26 deve avvenire in 30 (trenta) giorni a far tempo dalla domanda fatta dall agente di viaggi. Art. 28 Nel caso in cui l agente di viaggi ha depositato un importo a garanzia con le caratteristiche della «caparra» precisati nell allegato 1, l albergatore è tenuto a rimborsare il doppio di tale importo nello stesso periodo di tempo. Il mancato versamento nei 30 (trenta) giorni successivi provoca l applicazione degli interessi di mora e delle spese di recupero come previsto all art. 16b. Art. 29 Principio dell esonero di responsabilità nei casi di forza maggiore Nel caso in cui una delle parti del contratto di albergo si trovi nell impossibilità di eseguire le sue obbligazioni a seguito di casi di forza maggiore, cioè di «avvenimenti imprevedibili, irresistibili e indipendenti dalla propria volontà» esso si considera esonerato dalle sue obbligazioni senza alcun versamento di indennizzi. Art. 30 Quando l albergatore o l agente di viaggi si trovi nell impossibilità di eseguire le sue obbligazioni, particolarmente in caso di forza maggiore, egli ha l obbligo di avvertirne l altra parte immediatamente con tutti i mezzi a sua disposizione in modo da limitare i danni. Art. 31

6 Se esiste una divergenza di opinione su di un caso invocato di forza maggiore, le parti contraenti sono tenute a studiare un regolamento amichevole. In caso di mancato accordo possono adire la commissione di arbitrato prevista all art. 59 della presente convenzione. E2. Secondo l etica professionale Art. 32 L albergatore deve astenersi dall invitare (con qualsiasi mezzo) il cliente d un agente di viaggi a divenire su cliente diretto. Art. 33 L agente di viaggi, anche se si è rivolto contemporaneamente a vari alberghi per ottenere la medesima prenotazione, deve astenersi dal concludere più contratti alberghieri per il medesimo soggiorno di un cliente col proposito di provvedere ad annullare successivamente nei termini stabiliti dalla convenzione quelli che non intende utilizzare. Art. 34 Un contratto alberghiero non può, in nessun caso, e sotto qualsiasi forma, essere subordinato alla conclusione di un contratto di pubblicità tra le parti contraenti. Art. 35 L albergatore è tenuto a comunicare all agente di viaggi esatte informazioni sulla categoria, situazione e qualità dei servizi del suo albergo. Art. 36 L agente di viaggi è tenuto a rispettare nei confronti della clientela il tono delle informazioni fornite dall albergatore in virtù del precedente art. 35. Art. 37 L albergatore e l agente di viaggi debbono astenersi, nei riguardi della clientela, dal formulare dichiarazioni che mettono in dubbio la qualità dei servizi forniti dall altra parte contraente o nuocciano alla sua reputazione professionale. F Contratti per clienti individuali Art. 38 Definizione Il contratto per clienti individuali è quello concluso per clienti che non fruiscono delle condizioni di favore stabilite per i gruppi. Art. 39 Annullamenti, termini Salvo contrarie condizioni contrattuali, i termini minimi da rispettare da parte degli agenti di viaggi per notificare agli alberghi gli annullamenti sono i seguenti: a. nelle località dove e quando notoriamente vi è una forte domanda di camere: i medesimi termini accordati

7 alla clientela diretta, ma, al più tardi, la vigilia del giorno di arrivo; b. negli alberghi di soggiorno turistico: 30 giorni prima della data di arrivo in alta stagione; 14 giorni prima della data di arrivo in bassa stagione. Art. 40 Gli annullamenti fatti dopo i termini indicati danno luogo a indennizzo. Art. 41 L indennizzo dovuto può essere fissato a forfait come segue per ogni cliente la cui prenotazione è stata annullata: a. prezzo dei servizi prenotati per un soggiorno di una notte se il soggiorno è inferiore a tre notti; b. prezzo dei servizi per il soggiorno d una notte in caso di soggiorni superiori a tre notti in bassa stagione; c. prezzo di soggiorni prenotati per un soggiorno di tre notti in alta stagione. Art. 42 In caso di partenza prematura o di non utilizzazione dei servizi prenotati, l agente di viaggio è tenuto a indennizzare l albergatore della perdita che ha realmente subito, salvo nel caso in cui la partenza prematura o la non utilizzazione dei servizi dipenda dall albergatore che non ha fornito tali servizi. Se il versamento anticipato fatto dall agente di viaggi non copre la totalità della fattura, l albergatore potrà incassare il saldo della sua fattura direttamente dal cliente. Queste disposizioni si applicato se è nell uso agire in siffatto modo nei riguardi della clientela recuperata direttamente dall albergatore. In caso di cliente non presentatosi e la cui prenotazione non è stata oggetto di annullamento anche se tardivo o di una indicazione di arrivo ritardata, l agente di viaggi è tenuto a indennizzare l albergatore della perdita che ha realmente subita. Tuttavia se l annullamento, ancorché tardivo, è arrivato, devesi applicare l art. 41. L albergatore deve avvisare immediatamente l agente di viaggi del mancato arrivo del cliente. Il pagamento dell indennizzo deve avvenire nei 30 giorni. Trascorso il termine, la somma dovuta è maggiorata degli interessi di mora e delle spese di recupero in conformità del disposto dell art. 16. Art. 43 L agente di viaggi non potrà fatturare ai suoi clienti superiori a quelli che gli sono stati comunicati dall albergo e che danno luogo a commissione. Tuttavia le spese di prenotazione possono essere addebitate al cliente dalla nota d albergo. G. Contratti per clienti in gruppo Art. 44 Definizione Si intende per «gruppo» un numero di persone viaggianti insieme considerate tanto dall agente di viaggio quanto dall albergatore come una entità alla quale l albergatore accorda tariffe speciali fissate contrattualmente. I servizi sono oggetto d un solo documento di prenotazione e di una unica conferma; ciascun documento deve precisare le medesime prenotazioni per ogni viaggiatore ad un prezzo globale unico oggetto di una fattura. Art. 45 Le tariffe per gruppi indicati nelle «tariffe confidenziali» dell albergatore non sono vincolanti per gruppi inferiori a 16 partecipanti. Art. 46

8 L agente di viaggi è tenuto a inviare all albergatore la lista di ripartizione dei viaggiatori per camera (roominglist) almeno 14 giorni (due settimane) prima dell arrivo dei gruppi in caso contrario egli si tende responsabile delle difficoltà che potrebbero prodursi per la mancata osservanza di tale obbligo. L albergatore, tuttavia, è tenuto ad informare l agente di viaggi se non ha ricevuto la rooming-list 14 giorni prima dell arrivo dei clienti. Art. 47 In caso di applicazione delle disposizioni dell art. 26, paragrafo 2, l albergatore è tenuto ad alloggiare la totalità del gruppo nello stesso albergo. Art. 48 Condizioni di pagamento Le condizioni di pagamento sono normalmente con accordi particolari: a. 50 per cento dell ordinamento 30 giorni prima dell arrivo del gruppo; b. il saldo, al più tardi al momento della partenza. Art. 49 È raccomandato all albergo di accordare una gratuità a un rappresentante dell agente di viaggi (corriere, guida, autista, capogruppo, eccetera) che accompagni un gruppo di almeno 15 persone. L albergatore può anche accordare una gratuità ogni 20 persone in più. Art. 50 L importo del prezzo dei servizi indicato nel contratto alberghiero non deve essere portato a conoscenza del viaggiatore né dall agente né dall albergatore. Art. 51 Annullamenti Salvo condizioni contrarie, i termini che l agente deve rispettare per notificare gli annullamenti all albergatore sono i seguenti: a. 21 giorni prima della data di arrivo prevista per l annullamento delle prenotazioni relative a più del 50 per cento dei partecipanti. b. 14 giorni prima della data di arrivo prevista per l annullamento delle prenotazioni relative a meno del 50 per cento dei partecipanti. Art. 52 Gli annullamenti fatti dopo i termini indicati dall articolo precedente danno luogo a indennizzo. Nel caso di una prenotazione effettuata ed accettata meno di 14 giorni prima della data di arrivo si applicano le disposizioni del successivo articolo 53a. Art. 53 L indennizzo dovuto può essere fissato per ogni cliente, del quale è stato annullata la prenotazione, sulla base di un importo: a. fissato concordemente in anticipo; b. equivalente a due terzi dell ordinazione, in mancanza di accordo principato, sulla base delle condizioni e prezzi. Art. 54

9 In caso di arrivo ritardato, i pasti non consumati e i servizi non forniti sono indennizzati per due terzi del loro valore reale semprechè il responsabile dell agente di viaggi abbia fatto tutto il possibile per avvertire l albergatore dell arrivo ritardato. Art. 55 In caso di mancato arrivo, si applicano le disposizioni fissate per i clienti individuali. Art. 56 L albergatore che non adempie le sue obbligazioni o non fornisce l equivalente deve corrispondere un indennizzo il cui importo non può essere superiore al danno reale subito dall agente di viaggi, né inferiore agli importi indicati all articolo 53. Art. 57 Il pagamento delle indennità dovute deve avvenire nei 30 giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine, si applicano gli interessi di mora e le spese di recupero in conformità al disposto dell articolo 16. PARTE TERZA Art. 58 Integrazione della convenzione Il Comitato di collegamento AIH-FUAV, formato da delegati appositamente designati a questo scopo da ciascun delle due Federazioni contraenti, è il solo interprete delle disposizioni della convenzione. Il Comitato si riunisce almeno due volte all anno. Esso può essere sollecitato, in caso di litigio, su una domanda di interpretazione, sia da un albergatore che da un agente di viaggi. Art. 59 Regolamento dei litigi Ogni litigio relativo all applicazione della convenzione può essere sottoposto, per al conciliazione ed arbitraggio, al Comitato di collegamento AIH-FUAV. In caso di accordo tra le parti di sottoporre il loro litigio ad arbitraggio, la parte più diligente indirizzerà alla sua federazione internazionale una domanda di arbitraggio facendole pervenire tutta la documentazione necessaria. La federazione così interessata è tenuta a compilare un compromesso di arbitrario in doppio esemplare di cui ciascuna delle parti deve firmare da restituire alla sua federazione internazionale. L iter della procedura è fissato nel regolamento d arbitraggio allegato alla convenzione ma disponibile soltanto su domanda presso le segretarie delle due parti contraenti firmatarie della convenzione stessa. Art. 60 Durata e scioglimento della convenzione La convenzione è conclusa per la durata di due anni, rinnovata tacitamente per periodi di due anni alla scadenza di ciascun biennio a meno che una delle parti contraenti non manifesti di porvi termine alla conclusione del periodo in corso mediante invio della lettera raccomandata sei mesi prima del termine del periodo stesso. Le parti contraenti prenderanno le intese necessarie per gli emendamenti da apportare alla convenzione secondo l evoluzione degli usi che essa sanziona. Art. 61 Data della convenzione La presente convenzione è entrata in vigore il 15 giugno 1979 a seguito delle parti contraenti. Tuttavia i contratti alberghieri conclusi prima del 1 gennaio 1979 continueranno ad osservare fino alla loro totale

10 esecuzione, le prescrizioni della Convenzione 1970, anche per tutte le prestazioni contrattuali compiute dopo tale data. Allegato 1 Definizione dei termini della convenzione Premessa. Per l applicazione della convenzione alberghiera 1979 i sottonotati termini debbono essere presi nel senso specificato in appresso anche se esso differisce da quello utilizzato nel diritto privato nazionale. Agente di viaggi. Ogni persona fisica o giuridica qualificata per tale delle disposizioni legislative del proprio paese o dalla Associazione nazionale o dalla Federazione internazionale interessata e che ha come principale attività di prenotare camere ed altri servizi negli stabilimenti alberghieri per alloggiarvi clienti. Albergo. Sono considerati alberghi tutti gli stabilimenti di alloggio affiliati all AIH (Associazione internazionale degli albergatori) sia direttamente che a mezzo di un associazione nazionale oppure che siano considerati tali dalla legislazione del paese in cui sono situati. Caparra. Importo pagato in anticipo e non rimborsabile in caso di rescissione del contratto per colpa di chi ha corrisposto la caparra stessa; da corrispondere invece per il doppio in caso di rescissione del contratto da parte di chi ha ricevuto la caparra medesima. Cliente individuale. Cliente che non beneficia delle convenzioni speciali valevoli per i gruppi. Clienti in gruppo. Un determinato numero di persone viaggianti insieme considerati dall agente di viaggi e dall albergatore come una entità particolare alla quale l albergatore accorda condizioni e tariffe speciali fissate contrattualmente. Contratto alberghiero. Contratto per il quale un albergatore si impegna verso un agente di viaggi a fornire servizi alberghieri ad un cliente dell agente stesso. Deposito a garanzia. Versamento anticipato d una parte del prezzo dei servizi alberghieri richiesti dall agente di viaggi all albergatore, da dedursi dall importo globale della fattura o da restituirsi in caso di annullamento regolare del contratto d albergo. Importo anticipato. A seconda della volontà delle parti contraenti l importo versato in anticipo può essere considerato come «caparra» o come «deposito a garanzia». Stagione alta o bassa. La bassa stagione, così definita dagli usi locali, è soggetta a contratti particolari secondo le condizioni del mercato. Tariffe d albergo. È la lista dei prezzi dei vari servizi forniti dall albergo, separatamente o congiuntamente pubblicati ufficialmente per i clienti. Voucher. È un documento, emesso da un agente di viaggi per il quale s impegna a pagare l albergatore per le prestazioni d albergo fornite al cliente. Le prestazioni e il loro valore massimo debbono essere indicati sul documento. In caso di non utilizzare di tutte le prestazioni d albergo indicate sul valore, l impegno dell agente di viaggio è limitato a quanto prescritto nell articolo 42 della convenzione. La copia del voucher può servire come riconferma in conformità dell articolo 10. Allegato 2 Il contratto standard agenzia-albergo Il contratto standard menzionato nella convenzione tra albergatori e aziende di viaggio di due documenti: il questionario, il foglio delle tariffe.

11 Il questionario è un elenco di richieste di dati che comprendono sia quelli generali relativi all albergo col quale si vuole entrare in relazione di affari (e desumibili dal relativo annuario) sia quelli di carattere professionale che non figurano negli annuari. In esso è specificato il numero delle stanze a un letto, a due letti, a tre letti affinché si possa sapere con sicurezza la possibilità di sistemazione, particolarmente delle comitive, la distanza dell albergo dalle stazioni ferrovie, innanzitutto, e aeree ed i mezzi di cui dispone l albergo per la eventuale trasferta dei clienti, la descrizione degli impianti (saloni, salotti, garage, dipendenze, eccetera) la possibilità di offrire trattenimenti e svaghi (sale da ballo, orchestra, eccetera), quante persone vi possono essere nel ristorante, eccetera. Infine vi sono anche indicati il nome e il cognome del proprietario e del direttore allo scopo di poter allacciare relazioni dirette. L albergatore deve firmare il foglio ed allegarvi una carta topografica della località con l indicazione del punto dove è situato l albergo ed alcune fotografie delle camere e dei vari impianti, inoltre una o più planimetrie per conoscere l ubicazione delle stanze migliori. Il foglio delle tariffe deve riportare le tariffe per ogni tipo di alloggio, i prezzi di pensione o di mezza pensione, dei pasti, le tariffe per i domestici e per i bambini, il prezzo dei servizi accessori: bus e taxi per le trasferte, aria condizionata e riscaldamento, garage, diritto di servizio e tasse. Inoltre sul medesimo foglio debbono essere ben specificati: la percentuale di provvigione spettante alla agenzia: i vari tipi di buoni di cambio che saranno accettati. Anche il foglio delle tariffe deve essere firmato dal direttore dell albergo ed inviato con il questionario all agenzia.

Capitolo VI. L impegno dell alloggio è assunto nel momento in cui l albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui.

Capitolo VI. L impegno dell alloggio è assunto nel momento in cui l albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui. Capitolo VI CONTRATTI DI ALBERGO 1070. Ammissione. L impegno dell alloggio è assunto nel momento in cui l albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui. 1071. Prenotazione

Dettagli

ECTAA/HOTREC Codice di Comportamento (10/1/1996)

ECTAA/HOTREC Codice di Comportamento (10/1/1996) ECTAA/HOTREC Codice di Comportamento (10/1/1996) Introduzione - Premessa Nel contesto della Politica di tutela del consumatore dell Unione Europea, richiamata in particolare nella Direttiva sui Viaggi

Dettagli

TITOLO VII USI IN MATERIA ALBERGHIERA

TITOLO VII USI IN MATERIA ALBERGHIERA TITOLO VII 175 Capitolo primo USI IN MATERIA DI ALBERGHI Sommario Ammissione agli alberghi Art. 1 Prenotazione di camere «2 Condizione e durata del contratto «3 Prenotazioni di servizi extra «4 Accettazione

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

Contratto internazionale di Agenzia

Contratto internazionale di Agenzia Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

UNIDROIT CONVENZIONE UNIDROIT. sul FACTORING INTERNAZIONALE. (Ottawa, 26 maggio 1988)

UNIDROIT CONVENZIONE UNIDROIT. sul FACTORING INTERNAZIONALE. (Ottawa, 26 maggio 1988) UNIDROIT ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO ============================================================= CONVENZIONE UNIDROIT sul FACTORING INTERNAZIONALE (Ottawa, 26 maggio

Dettagli

TITOLO VII Altri usi

TITOLO VII Altri usi TITOLO VII Altri usi CAPITOLO 1 PRESTAZIONI VARIE D OPERA E SI SERVIZI (*) CAPITOLO 2 USI MARITTIMI (*) (*) non è stata rilevata o segnalata l esistenza di usi CAPITOLO 3 USI NEI TRASPORTI TERRESTRI ITER

Dettagli

MANDATO DI LOCAZIONE TRANSITORIA A SCOPO TURISTICO

MANDATO DI LOCAZIONE TRANSITORIA A SCOPO TURISTICO MANDATO DI LOCAZIONE TRANSITORIA A SCOPO TURISTICO Il sottoscritto Sig.., nato a.. il./ /.. ed ivi residente in C.F..., di seguito denominato... Premesso che: a) è titolare, nella veste di proprietario

Dettagli

Traduzione 1. Conchiuso il 9 luglio 1947 Entrato in vigore il 9 luglio 1947

Traduzione 1. Conchiuso il 9 luglio 1947 Entrato in vigore il 9 luglio 1947 Traduzione 1 0.946.294.545 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente il regolamento dei rapporti d assicurazione e di riassicurazione tra i due Paesi Conchiuso il 9 luglio

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1 Convenzione 87 CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a San Francisco dal Consiglio

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO ALLEGATO 4.1 FOGLIO INFORMATIVO Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive

Dettagli

CORSO DI DIRITTO PRIVATO Docente: Sara D Urso

CORSO DI DIRITTO PRIVATO Docente: Sara D Urso CORSO DI DIRITTO PRIVATO Docente: Sara D Urso I CONTRATTI IL DEPOSITO Fonte: Diritto Privato Vincenzo Franceschelli terza edizione Contratti TIPICI IV LIBRO TITOLO III IL DEPOSITO Capo XII (art.1766-1797

Dettagli

Condizioni di Prenotazione & Politica di Cancellazione Hotel Santa Isabel di Giuseppa Sabbatino

Condizioni di Prenotazione & Politica di Cancellazione Hotel Santa Isabel di Giuseppa Sabbatino Condizioni di Prenotazione & Politica di Cancellazione Hotel Santa Isabel di Giuseppa Sabbatino Vi preghiamo di leggere con attenzione le norme di prenotazione sotto riportate. Ogni prenotazione, dopo

Dettagli

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5 Italcuscinetti S.p.A. CAPITOLATO DI FORNITURA (CONDIZIONI GENERALI) Introduzione Le forniture dei prodotti, presenti in questo documento redatto da Italcuscinetti S.p.A., sono gestite e regolate dalle

Dettagli

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento

Dettagli

USI IN MATERIA ALBERGHIERA

USI IN MATERIA ALBERGHIERA USI IN MATERIA ALBERGHIERA Sommario USI IN MATERIA DI ALBERGHI Ammissione agli alberghi..................................... Art. 1 Prenotazione di camere.......................................» 2 Condizioni

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Prestito personale ordinario. www.carispezia.it 75.000,00

SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Prestito personale ordinario. www.carispezia.it 75.000,00 SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA Prestito personale ordinario 1. Identità e contatti del finanziatore Finanziatore Indirizzo Telefono E-mail Fax Sito web Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. Sede legale:

Dettagli

Preambolo. Articolo 1 Articolo 2. Disposizioni Finali

Preambolo. Articolo 1 Articolo 2. Disposizioni Finali Protocollo alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (Ginevra, 5 luglio 1978) Preambolo Articolo 1 Articolo 2 Disposizioni Finali

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

PROCEDURA DI MESSA IN MORA E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA:

PROCEDURA DI MESSA IN MORA E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA: INFORMATIVA SU TEMPISTICHE E MODALITÀ DI COSTITUZIONE IN MORA SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO E INDENNIZZI AUTOMATICI PREVISTI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLA DISCIPLINA

Dettagli

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori PRESTITO PERSONALE A TASSO FISSO 1. Identità e contatti del creditore / intermediario del credito Finanziatore Indirizzo Telefono 0761/248207

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA

ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA Nozione: COL CONTRATTO DI AGENZIA UNA PARTE (detta AGENTE), ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA (detta PREPONENTE), E VERSO RETRIBUZIONE (detta PROVVIGIONE), LA CONCLUSIONE

Dettagli

Spazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1

Spazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1 1 2 Introduzione Conclusione del contratto pubblicitario Oggetto delle presenti Condizioni generali di vendita applicabili agli investimenti pubblicitari (da ora in poi CG) è ogni ordine di pubblicità

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN

CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN approvato il 19 dicembre 2000 con le modifiche apportate il 19 dicembre 2002, il 20 novembre 2006 e il 23 aprile 2008 PREMESSA Scopo del Codice di Autodisciplina Il

Dettagli

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione

Dettagli

Contratto-tipo di albergo

Contratto-tipo di albergo Contratto-tipo di albergo Modello A Senza versamento di caparra, ma con la previsione di penale da addebitare su carta di credito del Cliente Facendo seguito ai colloqui intercorsi, le confermiamo la disponibilità

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Intermediario del credito INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI Agos Ducato S.p.A. Via Bernina, 7-20158

Dettagli

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO Copia originale per UNICREDIT INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 1. identità e contatti del finanziatore/intermediario DEL CREDITO Finanziatore UniCredit S.p.A.

Dettagli

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)

Dettagli

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari Traduzione 1 Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari 0.211.213.01 Conchiusa all Aia il 2 ottobre 1973 Approvata dall Assemblea federale il 4 marzo 1976 2 Istrumento di ratificazione

Dettagli

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Il sottoscritto conferma di aver preso visione dello Statuto e della Nota

Dettagli

A Democracy CLASSIC Quota 250,00

A Democracy CLASSIC Quota 250,00 DEMOCRACY SIMULAZIONE PARLAMENTO 2014 L anno, il giorno del mese di tra Future Leader Society S.r.l. con sede a Milano, Piazzale Cadorna 9, Codice Fiscale e Partita IVA084286409680, in persona dell amministratore

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:

Dettagli

Codice delle obbligazioni

Codice delle obbligazioni Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del 18.06.2014 Codice delle obbligazioni (Revisione

Dettagli

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE Con la presente scrittura privata, da fare valere ad ogni effetto di legge, tra le sottoscritte parti: e Paolo Ciceri in qualità di Presidente

Dettagli

ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO

ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO RM del 23 settembre 1991 Ordinanza personale ausiliario e avventizio del Comune di Paradiso pag. 1 ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO

Dettagli

Tutela del viaggiatore e dell azienda cliente: normative e diritti nel trasporto aereo

Tutela del viaggiatore e dell azienda cliente: normative e diritti nel trasporto aereo Tutela del viaggiatore e dell azienda cliente: normative e diritti nel trasporto aereo QUALI TUTELE SONO PREVISTE IN CASO DI CANCELLAZIONE DEL VOLO? (Regolamento 281/2004) RIMBORSO del prezzo del biglietto

Dettagli

Il consumatore può rescindere il contratto senza pagare nessuna penale nei seguenti casi:

Il consumatore può rescindere il contratto senza pagare nessuna penale nei seguenti casi: CONDIZIONI DEL SERVIZIO IN CASO DI PAGAMENTO CON BONIFICO 1. CONTRATTO DI VIAGGIO I contratti di viaggio come il presente sono regolati dalle disposizioni contenute nel D.Lgs 206/2005, D.Lgs 111 del 17/3/95

Dettagli

Direttive indennità di formazione

Direttive indennità di formazione Direttive relative alle indennità di formazione Le direttive relative alle indennità di formazione definiscono le indennità di formazione che i club di Lega Nazionale A maschile devono versare ai club

Dettagli

TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DEGLI ASSISTENTI SOCIALI SPECIALISTI

TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DEGLI ASSISTENTI SOCIALI SPECIALISTI TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DEGLI ASSISTENTI SOCIALI SPECIALISTI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Contenuto della tariffa 1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità

Dettagli

Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP)

Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP) Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP) La presente direttiva viene emanata in applicazione dell art. 23 degli statuti e dell art. 1 lett. e) del RCD dell OAD FCT. I. Norme

Dettagli

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE ALL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA PREMESSA Il presente Regolamento si propone di normare la

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Intermediario del credito 2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO Tipo di contratto di credito Importo totale

Dettagli

CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE. Da una parte... che sarà nel seguito di questo atto denominata parte promessa venditrice ;

CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE. Da una parte... che sarà nel seguito di questo atto denominata parte promessa venditrice ; CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE Fra i sottoscritti: Da una parte che sarà nel seguito di questo atto denominata parte promessa venditrice ; Dall altra parte: che stipula per sé o per

Dettagli

Regolamento Sanimpresa

Regolamento Sanimpresa Regolamento Sanimpresa Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa (SANIMPRESA) costituita in favore dei dipendenti

Dettagli

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA ALLEGATO A Alla delibera n. REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA Art. 1 (Definizioni) 1. 1.

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

Federazione Italiana Giuoco Handball

Federazione Italiana Giuoco Handball Federazione Italiana Giuoco Handball PALLAMANO DISCIPLINA OLIMPICA Segreteria Generale Circolare n. 45/2008 Roma, 13 settembre 2008 Alle Società Affiliate Agli atleti e tecnici Agli Arbitri e Commissari

Dettagli

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Informativa per la clientela di studio N. 08 del 15.01.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Gentile Cliente, con la stesura

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

I dubbi relativi all emissione della polizza

I dubbi relativi all emissione della polizza FAQ I dubbi relativi all emissione della polizza Quando si può acquistare una polizza di assicurazione per il viaggio? La polizza può essere acquistata contestualmente all acquisto del volo, o al più tardi

Dettagli

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI NUMERO VERDE 800 TRA

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI NUMERO VERDE 800 TRA CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI NUMERO VERDE 800 Giugno 2011 TRA OKcom S.p.A., (di seguito denominata OKcom o l Operatore) con sede legale in Roma Via Vittorio Rossi 21/25 00133, partita IVA

Dettagli

Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi

Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi PREMESSA L articolo 6 del Regolamento per la formazione professionale continua dell Ordine territoriale di Catania,

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA Modernised EU Social Security Coordination La nuova regolamentazione comunitaria DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA 1 Recupero dei crediti di sicurezza sociale I nuovi

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE TRASFERTE E DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE TRASFERTE E DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 59 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE TRASFERTE E DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI Approvato con D.G.P. in data 10.03.2003 n. 72 reg. e modificato

Dettagli

CONTRATTO TIPO CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE

CONTRATTO TIPO CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE CONTRATTO TIPO di CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE (in esclusiva) Con la presente scrittura privata tra il Sig./Sig.ra

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA

CONTRATTO DI CONSULENZA CONTRATTO DI CONSULENZA Con la presente scrittura privata, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge, tra la società Con sede in Partita Iva / Codice Fiscale Rappresentata dal sig. Nato a il

Dettagli

Condizioni generali e basi contrattuali. 1. Basi contrattuali

Condizioni generali e basi contrattuali. 1. Basi contrattuali Condizioni generali e basi contrattuali 1. Basi contrattuali 1.1. Conclusione e oggetto del contratto Il contratto è concluso quando il mandante accetta per iscritto, mediante firma, l offerta presentata

Dettagli

Tavola VII ESTRATTO CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI MONACO MARZO 1934 SULL ALLEVAMENTO E RIPRODUZIONE DI CANI DI RAZZA

Tavola VII ESTRATTO CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI MONACO MARZO 1934 SULL ALLEVAMENTO E RIPRODUZIONE DI CANI DI RAZZA Tavola VII ESTRATTO CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI MONACO MARZO 1934 SULL ALLEVAMENTO E RIPRODUZIONE DI CANI DI RAZZA Art. 1 - La cagna viaggia a rischio e pericolo del suo proprietario. Il proprietario

Dettagli

ECTAA/HOTREC Codice di Comportamento

ECTAA/HOTREC Codice di Comportamento Versione definitiva ECTAA/HOTREC Codice di Comportamento Introduzione - Premessa Nel contesto della Politica di tutela del consumatore dell Unione Europea, richiamata in particolare nella Direttiva sui

Dettagli

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito Finanziatore Mandataria Telefono Email Fax Sito web Conafi Prestitò S.p.A. Via

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti * del gruppo Deutsche Bank nell Unione Europea Commissione interna Euro Deutsche Bank Premessa In considerazione dello

Dettagli

Disposizioni sull espletamento dei servizi finanziari postali. TITOLO I Disposizioni Generali. Art. 1 (Definizioni)

Disposizioni sull espletamento dei servizi finanziari postali. TITOLO I Disposizioni Generali. Art. 1 (Definizioni) Testo Decreto Delegato Disposizioni sull espletamento dei servizi finanziari postali TITOLO I Disposizioni Generali Art. 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto delegato si intendono per: a) Assegno

Dettagli

Assicurazioni RC Professionali

Assicurazioni RC Professionali Proposta di assicurazione R.C. per gli Amministratori, Dirigenti e Sindaci di Società. TAILOR MADE La seguente Proposta di assicurazione è in relazione ad un polizza claims made. Essa copre esclusivamente

Dettagli

Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia

Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia Art. 1 Natura e ambito di applicazione della procedura 1. Le Associazioni dei Consumatori firmatarie del Regolamento di Conciliazione

Dettagli

COMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I.

COMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I. COMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I. E TARSU Approvato con Del CC n. 5 del 29.4.2011 TITOLO I DISPOSIZIONI

Dettagli

0.741.619.487. Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001)

0.741.619.487. Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001) Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lettonia relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci Concluso il 28 aprile 1998 Entrato

Dettagli

INPS - Messaggio 21 luglio 2014, n. 6182

INPS - Messaggio 21 luglio 2014, n. 6182 INPS - Messaggio 21 luglio 2014, n. 6182 Adempimenti contributivi/previdenziali su compensi liquidati a medici esterni, convenzionati con l Istituto ovvero di categoria. Si comunica che, a seguito di approfondimenti

Dettagli

MODULO DI CANDIDATURA

MODULO DI CANDIDATURA MODULO DI CANDIDATURA Gentile Signora, Gentile Signore troverà in allegato la candidatura di [nome del prestatore di servizi] in risposta all invito a manifestare interesse MARKT/2006/02/H nel settore

Dettagli

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO

Dettagli

FCA. FRANCOVETTORE (...luogo convenuto)

FCA. FRANCOVETTORE (...luogo convenuto) 2raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:15 Pagina 349 FCA FRANCOVETTORE (...luogo convenuto) Nel Franco Vettore il venditore effettua la consegna col rimettere la merce, sdoganata all esportazione,

Dettagli

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Firmato digitalmente da Sede legale Via Nazionale, 91 - Casella Postale 2484-00100 Roma - Capitale versato Euro

Dettagli

COMUNE DI ARCO Provincia di Trento DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI

COMUNE DI ARCO Provincia di Trento DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI COMUNE DI ARCO Provincia di Trento DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI Articolo 1 Registro delle dichiarazioni (Testamenti Biologici) 1. Il Comune

Dettagli

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI Nexive S.p.A., di seguito Nexive, e ADICONSUM definiscono di comune accordo il regolamento della procedura di conciliazione secondo

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

CONDIZIONI PER LE PRENOTAZIONI ON-LINE DEI SERVIZI E CONCESSIONI MARITTIME DI IBIZA, S.A. (SERCOMISA)

CONDIZIONI PER LE PRENOTAZIONI ON-LINE DEI SERVIZI E CONCESSIONI MARITTIME DI IBIZA, S.A. (SERCOMISA) CONDIZIONI PER LE PRENOTAZIONI ON-LINE DEI SERVIZI E CONCESSIONI MARITTIME DI IBIZA, S.A. (SERCOMISA) Nell utilizzare i servizi o nella contattazione dei servizi di SERCOMISA attraverso questa pagina web,

Dettagli

Mobilità docenti per attività didattica da Impresa. Modello di Accordo Istituto/Docente clausole minime obbligatorie (fac-simile)

Mobilità docenti per attività didattica da Impresa. Modello di Accordo Istituto/Docente clausole minime obbligatorie (fac-simile) Mobilità docenti per attività didattica da Impresa Modello di Accordo Istituto/Docente clausole minime obbligatorie (fac-simile) L Accordo deve essere firmato prima dal docente e successivamente dal Rappresentante

Dettagli

NORME PROFESSIONALI. Articolo 1 INDIRIZZO PROFESSIONALE

NORME PROFESSIONALI. Articolo 1 INDIRIZZO PROFESSIONALE NORME PROFESSIONALI In applicazione dell articolo 8 (b) () dello Statuto, nonché degli articoli 7 e 8 del Codice di Etica professionale, l Assemblea dell Associazione Internazionale Interpreti di Conferenza

Dettagli

O b b l i g a z i o n i a T a s s o F i s s o

O b b l i g a z i o n i a T a s s o F i s s o PROGRAMMA D OFFERTA DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DI BANCA CR FIRENZE O b b l i g a z i o n i a T a s s o F i s s o Supplemento alla Nota Informativa sugli strumenti finanziari Nov. 2006 Supplemento alla

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEL PERSONALE CAMERALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEL PERSONALE CAMERALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEL PERSONALE CAMERALE Ad delibera n. 59 dd. 16.04.2012 ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle missioni e del

Dettagli

Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale. Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati

Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale. Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati L'Assemblea Generale, Considerato che la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il

Dettagli

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli,

Dettagli

Contratto di servizio per utenze raggruppate

Contratto di servizio per utenze raggruppate PGQ -7-02-70 Contratto di servizio per utenze raggruppate Art. 1 Oggetto e finalità Il presente contratto disciplina, in attuazione dell art. 50 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e della Direttiva

Dettagli

REGOLAMENTAZIONE PER LA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO DI ATLASSIB ITALIA AD USO DELLE AGENZIE E DELLE SOP SAILPOST

REGOLAMENTAZIONE PER LA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO DI ATLASSIB ITALIA AD USO DELLE AGENZIE E DELLE SOP SAILPOST REGOLAMENTAZIONE PER LA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO DI ATLASSIB ITALIA AD USO DELLE AGENZIE E DELLE SOP SAILPOST Rev. 1.1 del 08.07.2013 Pag. 1/5 PREMESSA Citypost ha concluso con Atlassib Italia, società

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Prot. n. 867/A39 Brescia, 03/02/2010 IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241, e successive modificazioni; VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

Dettagli

LA LEGGE SUL FRANCHISING. Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge

LA LEGGE SUL FRANCHISING. Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge LA LEGGE SUL FRANCHISING Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge Art.1 (Definizione) Con il contratto di franchising un impresa, detta affiliante, concede ad un altra, detta affiliata, contro

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN SENO ALL'ASSEMBLEA

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN SENO ALL'ASSEMBLEA Pagina 1 di 6 Allegato A al Regolamento Associazione CSV Basilicata REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN SENO ALL'ASSEMBLEA Art. 1 Campo di applicazione del Regolamento

Dettagli

SWIM. SKF World-class Invoice Matching. fatture e documenti di consegna. Rev 04

SWIM. SKF World-class Invoice Matching. fatture e documenti di consegna. Rev 04 SWIM SKF World-class Invoice Matching Specifiche SKF per fatture e documenti di consegna Rev 04 Indice 1 Scopo...3 2 Introduzione...3 3 Dati contenuti in fattura...3 4 Dati obbligatori richiesti in una

Dettagli

Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari

Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari Traduzione 1 Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari 0.414.31 Conclusa a Parigi il 15 dicembre 1956 Approvata dall Assemblea federale il 6 marzo 1991 2 Istrumento di ratificazione

Dettagli

COMUNE DI PONZANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO. Regolamento comunale sull Imposta di soggiorno

COMUNE DI PONZANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO. Regolamento comunale sull Imposta di soggiorno COMUNE DI PONZANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO Regolamento comunale sull Imposta di soggiorno Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23.06.2015 Articolo 1 - Istituzione dell imposta

Dettagli

TRASFERTE NAZIONALI ED ESTERE DEL PERSONALE DI LIVELLO 1-7 E QUADRO (* )

TRASFERTE NAZIONALI ED ESTERE DEL PERSONALE DI LIVELLO 1-7 E QUADRO (* ) TRASFERTE NAZIONALI ED ESTERE DEL PERSONALE DI LIVELLO 1-7 E QUADRO (* ) NOZIONE DI TRASFERTA Si considerano in trasferta i dipendenti chiamati per motivi di servizio ad operare provvisoriamente fuori

Dettagli