Entrano in vigore oggi le modifiche ai parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati.

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1 Parametri forensi: il nuovo decreto in Gazzetta Decreto Ministero, Giustizia, 08/03/2018 n 37 di Redazione Altalex Pubblicato il 27/04/2018 Entrano in vigore oggi le modifiche ai parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati. E' quanto previsto dal decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile. Il nuovo decreto, che si intitola "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", apporta alcune modifiche di rilievo alla disciplina dei parametri forensi. Le modifiche introdotte riguardano i parametri generali per i compensi giudiziali, l'attività penale, l'attività arbitrale, l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale o procedimentale, i giudizi dinanzi al Tar e al Consiglio di Stato, i procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, l'attività stragiudiziale e il c.d. avvocato telematico. Vediamo più da vicino le singole previsioni: Parametri generali per i compensi in sede giudiziale Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, i quali, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento o possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento; per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento; avvocato telematico: il compenso determinato in base ai parametri generali è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento "quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in

2 particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto»; avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale: il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento (anziché del 20), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento (anziché del 5) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (anziché di venti); quando la prestazione professionale nei confronti di più soggetti non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento Giudizi dinanzi al Tar e Consiglio di Stato: in caso di proposizione di motivi aggiunti il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento Procedimenti arbitrali rituali e irrituali: i compensi previsti dall'apposita tabella si applicano adesso a favore di ciascun arbitro e non più all'intero collegio. Attività penale: queste le novità introdotte dal decreto: a) elementi da valutare ai fini della liquidazione del compenso: è inserito "il numero degli atti da esaminare", che va ad aggiungersi agli altri già previsti: le caratteristiche, l'urgenza e il pregio dell'attività, l'importanza, la natura, la complessità del procedimento, la gravità e il numero delle imputazioni, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, i contrasti giurisprudenziali, l'autorità giudiziaria dinanzi alla si svolge la prestazione, la rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare; b) il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, i quali, in applicazione dei parametri generali, "possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni cas non oltre il 50 per cento». Avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale o procedimentale a) il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento (anziché del 20), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento (anziché del 5) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (anziché venti). b) lo stesso criterio vale anche quando il numero dei soggetti (anziché delle parti) o delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti (anziché "una parte contro più parti"), sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. c) ferma l'identità di posizione procedimentale o processuale, quando la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento. Attività stragiudiziali: il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla apposita tabella allegata, i quali «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento».

3 Procedimenti di mediazione e negoziazione assistita: l'attività svolta dall'avvocato nella procedura di mediazione e di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri previsti dalla nuova tabella appositamente inserita nel D.M. 55 (tabella 25-bis), che contempla tre fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione. Giudizi innanzi al Consiglio di Stato: è sostituita la tabella dei compensi, nella quale sono incrementati in modo sensibile i parametri riferiti alla fase decisionale. (Altalex, 27 aprile 2018) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 8 marzo 2018, n. 37 Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n (18G00062) (GU n.96 del ) Vigente al: IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 1 giugno 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017; Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la nota del 9 febbraio 2018, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale 1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al terzo periodo le parole «possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»;

4 2) al quarto periodo le parole «diminuzione di regola fino al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 e' di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalita' telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto»; c) al comma 2, primo periodo le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da «30 per cento» e «10 per cento» e le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di trenta»; d) al comma 4 le parole «e' di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e' ridotto in misura non superiore al 30 per cento»; e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio e' di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti.». Art. 2 Modifiche alla disciplina dei parametri concernente i procedimenti arbitrali rituali e irrituali 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «agli arbitri sono» sono sostituite dalle parole «a ciascun arbitro e'» e le parole «dovuti i compensi previsti» sono sostituite con le parole «dovuto il compenso previsto». Art. 3 Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attivita' penale 1. All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo dopo le parole «numero dei documenti» sono inserite le seguenti «e degli atti»; 2) al terzo periodo le parole «possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»; b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo: dopo le parole «la stessa posizione» sono aggiunte le parole «procedimentale o»; le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da: «30 per cento» e «10 per cento»; le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti «fino a un massimo di trenta»; 2) al secondo periodo le parole «il numero delle parti» e' sostituito dalle seguenti «il numero dei soggetti» e le parole «una parte contro piu' parti» sono sostituite con le seguenti: «un singolo soggetto

5 contro piu' soggetti»; 3) al terzo periodo: dopo le parole «l'identita' di posizione» sono inserite le parole «procedimentale o»; la parola «imputati» e' sostituita dalla parola «soggetti»; le parole «e' di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e' ridotto in misura non superiore al 30 per cento». Art. 4 Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attivita' stragiudiziale 1. All'articolo 19, comma 1, terzo periodo, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «possono, di regola, essere aumentati sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento». Art. 5 Disciplina dei parametri nei procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita nonche' modifiche ai parametri tabellari per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato 1. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'attivita' svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita e' di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.». 2. La tabella n. 22. allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e' sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto. 3. Dopo la tabella n. 25. allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e' aggiunta la tabella n. 25-bis. Procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita, allegata come tabella B al presente decreto. Art. 6 Disposizione temporale 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Art. 7 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 marzo 2018 Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando

6 Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 816 Allegato Parte di provvedimento in formato grafico ( da )

7 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 96 Tabella A [articolo 5, comma 2] 22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO Valore 1. Fase di studio della controversia 2. Fase introduttiva del giudizio 3. Fase istruttoria e/o di trattazione 4. Fase decisionale 5. Fase cautelare da 0,01 a 1.100, ,01 a 5.200, ,01 a , ,01 a , ,01 a , ,01 a ,00 170,00 605, , , , ,00 170,00 605, , , , ,00 100,00 340,00 675, , , ,00 270, , , , , ,00 200,00 605, , , , ,00 Tabella B [articolo 5, comma 3] 25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA Valore da 0,01 a 1.100, ,01 a 5.200, ,01 a , ,01 a , ,01 a , ,01 a ,00 fase della attivazione fase di negoziazione conciliazione

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