CONVEGNO DI PSICOLOGIA GIURIDICA
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- Marcellino Pisano
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1 CONVEGNO DI PSICOLOGIA GIURIDICA EVOLUZIONE DELLA NORMA SUL DANNO NON PATRIMONIALE ALLA PERSONA. NUOVE PROSPETTIVE DEONTOLOGICHE E PROFESSIONALI DELLO PSICOLOGO IN AMBITO GIURIDICO L attività stragiudiziale in ordine all onere della prova nel danno non patrimoniale. Casistica stragiudiziale e rassegna giurisprudenziale di merito Sabato 23 maggio - Padova
2 CASS. SS.UU. N DEL 11/11/2008 EREDI GREGO MOTIVI DEL RICORSO: 1. Mancato riconoscimento danno patrimoniale futuro per la perdita delle contribuzioni economiche del figlio deceduto: motivo FONDATO; 2. Mancato riconoscimento danno del danno da rottura del vincolo familiare: motivo INFONDATO; 3. Mancato riconoscimento del danno morale soggettivo e biologico psichico terminale sofferto da Grego Luca per le ore di lucida agonia sofferta: motivo FONDATO 4. Mancato riconoscimento della rivalutazione e degli interessi compensativi: motivo FONDATO 5. Mancato riconoscimento del rimborso delle spese per l assistenza stragiudiziale ricevuta da Gestione Sinistri: motivo FONDATO
3 POSSIBILI INTERPRETAZIONI SS.UU. 1. PESSIMISTA: LA PULIZIA ETNICA DEL DANNO NON PATRIMONIALE 2. OTTIMISTA: NULLA E CAMBIATO, SOLO CHIARITO IL FINE DESCRITTIVO DELLE SINGOLE DENOMINAZIONI DEI DNP
4 PARERE ANIA N DEL 2 FEBBRAIO 2009 SE C E LESIONE DELL INTEGRITA PSICOFISICA IL GIUDICE DI MERITO NON DOVRA PIU RISARCIRE SEPARATAMENTE IL DANNO MORALE SOGGETTIVO (SPECIE SE IN FORMA AUTOMATICA O COME FRAZIONE DEL D. BIOLOGICO) IN QUANTO OGNI FORMA DI SOFFERENZA COSTITUISCE IN QUESTO CASO UNA COMPONENTE INTRINSECA DELA DANNO BIOLOGICO NELLE LESIONI DI LIEVE ENTITA LA PERSONALIZZAZIONE PER RISARCIRE LA SOFFERENZA..DOVREBBE RISPONDERE A PRUDENTI CRITERI VALUTATIVI, ONDE EVITARE DUPLICAZIONI.. CON SS.UU. MINORE RISCHIO DI DUPLICAZIONI RISARCITORIA MA ANCHE..INCERTEZZE E DIFFICOLTA NELLO STIMARE PREVENTIVAMENTE E SULLA BASE DI PARAMETRI CERTI.. I DNP RISARCIBILI RISCHIO DI ENFATIZZAZIONE DEL CRITERIO DI PURA EQUITA E DI AMPIA FACOLTA DI PERSONALIZZAZIONE PER IL GIUDICE
5 INDICAZIONI OPERATIVE GRUPPO ASSICURATIVO Argomentazioni per i liquidatori che devono costituire..le basi delle posizioni da sostenere nelle trattative e nella formulazione delle offerte.. Danni lievi fino al 5%: contestare l automatismo e il conseguente riconoscimento di importi per sofferenza morale Danni lievi dal 6% al 9%: contestare comunque l automatismo; tuttavia, dopo autorizzazione del responsabile, in casi eccezionali, personalizzazione max del 20% solo se documentata dalla parte e confermata dal nostro medico legale Danni gravi (>9%): fino al 20% di biologico..contestare in prima battuta le richieste per sofferenza morale, ma comunque cercare soluzioni vantaggiose entro la percentuale max del 25% la diversa regolamentazione normativa e l attuale notevole dislivello monetario tra le lesioni inquadrabili nell art. 138 e quelle inquadrabili nell art. 139 CdA richiede un adeguata opera di sensibilizzazione dei fiduciari medici, i quali dovranno fornire una percentuale unica dei postumi, evitando rigorosamente di indicare la forbice 9-10%
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22 Tribunale di Catania sent. 17/11/2008 insidiastradale 2% biologico L. 57/ 01 in via analogica no morale
23 Tribunale di Torino sent. 27/11/2008 insidiastradale 25% biologico Tabella Torino Danno morale 2/3 del biologico
24 Tribunale di Milano sent. n del 02/12/2008 RCAuto 2% biologico L. 57/ 01 danno morale: personalizzazione (circa il 25%)
25 Tribunale di Potenza sent. n. 973 del 16/12/2008 RCAuto 3%, 5%, 17% biologico Tabella Milano no morale
26 Tribunale di Pavia sent. n /12/2008 RCAuto 16% biologico Tabella Milano no morale
27 Tribunale di Venezia sent. n /12/2008 insidiastradale 3% biologico Tabella D.M. Attività Produttive no morale
28 Tribunale di Bologna sent. 23/11/2008 RCAuto 7-8% biologico Tabella D.M. Attività Produttive del no morale
29 Tribunale di Sanremo sent. n. 105 del 19/02/2009 Responsabilità sanitaria 4% biologico Tabella tribunale Danno morale: ¼ del biologico
30 Tribunale di Rimini sent. n. 49 del 13/01/2009 RCAuto Solo inabilità temporanea L. 57/ 01 no morale
31 Tribunale di Torino sent. n del 2008 Responsabilità sanitaria 5/6% biologico Valore punto personalizzato no morale..si tratta di valutare se alla luce di tali principi possa ancora distinguersi tra invalidità temporanea e invalidità permanente
32 Aggressione 3% biologico Tribunale di Milano sent. del 23/02/09 L. 57/ 01 in via analogica danno morale: personalizzazionel. 57/ 01 Leindicazionidelletabelledellemicropermanentivalutano..ild. biologico de-privatodallacomponentedisofferenzefisicheemorali, così come usavasecondo la diffusaaccezione del d. biologicoprecedentealla SS.UU. del 2008,..possonoedevonoessereoggettodipersonalizzazione cui le stesse SS.UU. fanno riferimento, solo cosìpotendoassicurarsil integralità del risarcimento
33 RCAuto Tribunale di Torino sent. n. 136 del 04/02/2009 1,5% biologico L. 57/ 01 no morale..costituisce duplicazione di risarcimento il distinto riconoscimento di somme a titolo di d. morale quando sia accertata la lesione all integrità psico-fisica, si ritiene che nella somma che risulta dalle tabelle di cui s è detto per ogni punto di invalidità sia già ricompresa la sofferenza morale
34 Tribunale di Venezia causa n. 1469/2004 R.G.A. pubblicata in data 27/02/2009 RCAuto 7% biologico Tabella D.M. Attività Produttive Morale 15% del totale del biologico, anche tenendo conto della..condotta dell offensore (funzione non compensativa del risarcimento del dnp)
35 Tribunale di ROMA causa n. 6165/07 del R.G.A.C. pubblicata il 25/02/2009 RCAuto 8% biologico Tabella D.M. Attività Produttive Danno morale: 30% biologico (considerandonatura del fatto, postumi, tipodi cure ricevute)
36 Tribunale di Monza sent. n. 248 del 23/01/2009 RCAuto 100% biologico Tabelle milanesi Danno morale: personalizzazione del biologico d.b. databella: Con personalizzazione: (ca. 20%!!)
37 Tribunale di Belluno sent. n dell 11/02/ 09 Responsabilità sanitaria 90% biologico,con perditadiognicapacitàlavorativaenecessitàdiassistenzaditipofamiliarecontinuativa Dipendentedall aiutodeifamiliari, cateterismourinario 4 volte al giorno, incontinente, impotentesessualmente, riesce ad alimentarsi ma ha difficoltà ad espellerel espettoratoedifficoltàrespiratoriaquandoèdisteso, soffredialterazionidellafunzionalitàrenalee ha subìtoincrementoponderale (105 kg per 1,74 dialtezza) Tabelle Trib. Venezia del 2008 (.. In attesa di nuovi criteri tabellari necessari ad adeguare gli indirizzi uniformi dei tribunali del distretto al più recente orientamento espresso dalla S.C. mediante la citata sentenza.. Danno morale: 15% del biologico ( al fine dicoprirel intera area del dannorisarcibile non lasciandoprivediristoro le sofferenzepsicologichepatitedaldanneggiato, stimasiequo anchetenutocontoche la sudettatabellaammettevailriconoscimento del d. morale soggettivomediantel automaticaapplicazionediunapercentualevariabiledal 30 al 50% sull ammontare del biologicototale, operazione non piùpossibileallastreguadellamenzionatagiurisprudenza-incrementare in via equitativailvalore del singolopuntodiunapercentuale del 15% )
38 DANNO MORALE NEL DIRITTO VIVENTE ANTE SS.UU. Pregiudizi sostanzianti il danno morale: dolori, sofferenze, disagi, patimenti d animo, senso dell offesa subita, indignazione, non accettazione del proprio stato, stress, ecc. (prof. avv. Marco Bona)
39 NUOVA SPERANZA? D.P.R. 3 marzo 2009 n. 37 Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n (09G0045)
40 Art. 5. Criteri per la determinazione dell invalidità permanente 1. Per l accertamento delle percentuali di invalidità si procede secondo i seguenti criteri e modalità: a) la percentuale d invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, e attribuita scegliendo il valore piu favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d uso approvate, in conformità all articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce percentuali d invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al cento per cento; b) la percentuale del danno biologico (DB) e determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni; c) ; d) la percentuale di invalidità complessiva (IC), che in ogni caso non puo superare la misura del cento per cento, e data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
41 DANNO MORALE DA FONTE NORMATIVA La determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico
42 CONVEGNO DI PSICOLOGIA GIURIDICA EVOLUZIONE DELLA NORMA SUL DANNO NON PATRIMONIALE ALLA PERSONA. NUOVE PROSPETTIVE DEONTOLOGICHE E PROFESSIONALI DELLO PSICOLOGO IN AMBITO GIURIDICO L attività stragiudiziale in ordine all onere della prova nel danno non patrimoniale. Casistica stragiudiziale e rassegna giurisprudenziale di merito Sabato 23 maggio - Padova
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