COMUNE DI GALLARATE SETTORE SERVIZI SOCIALI

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1 COMUNE DI GALLARATE SETTORE SERVIZI SOCIALI REGOLAMENTO COMUNALE SULL AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI (approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 23/02/2011) PREMESSA L affido familiare è regolamentato dalla Legge 4 Maggio 1983 n. 184 Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori modificata dalla Legge 28 Marzo 2001 n. 149 Modifiche alla Legge 4 Maggio 1983 n. 184, dalla Legge regionale 1/2000, art 4 e dalla Circolare regionale n. 42 del 17 dicembre 2003 nella quale viene ribadito esplicitamente che La funzione di tutela del minore, di cui è titolare il Comune, ricomprende tutte le attività volte a garantire la crescita e lo sviluppo sano ed armonico del minore preso in carico dai Servizi Sociali del comune e non soltanto quelle relative all assolvimento delle proprie competenze e delle prescrizioni conseguenti il provvedimento di affidamento da parte dell autorità giudiziaria minorile. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi di tutela minori ai sensi del DPR 24 Luglio 1977 n. 616 e della Legge 8 Novembre 2000 n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. ART 1 DEFINIZIONE L affido è un intervento che si prefigge di garantire al minore, la cui famiglia si trovi nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti a loro favore, le cure e gli affetti necessari. L affido presuppone la possibilità di recupero della famiglia di origine del minore, in modo da consentirgli il rientro a casa una volta affrontata la situazione che ne ha provocato l allontanamento. L Affido familiare ha lo scopo di rispondere al diritto del minore di vivere, crescere ed essere educato nell ambito di una famiglia, senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua e di religione, quando la famiglia di origine del minore non è in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione Pertanto esso si pone sia come strumenta preventivo, sia riparativo in situazioni di difficoltà già manifesta. Concretamente si realizza attraverso l inserimento del minore in un nucleo affidatario o presso una persona singola che, per un periodo di tempo determinato, gli garantisca un ambiente adeguato nel quale ricevere gli stimoli e le cure di cui ha bisogno, tenendo presente le eventuali prescrizioni dell Autorità Giudiziaria competente.

2 ART 2 - PERSONE AFFIDATE I minori per cui è possibile ricorrere all affidamento familiare sono le persone in età compresa tra 0 e 18 anni, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psico-fisico. Per situazioni particolari e a seguito di presentazione di specifico progetto del Servizio Sociale, con il consenso del minore e approvazione da parte dell Autorità Giudiziaria competente l affido può protrarsi oltre il diciottesimo anno di età e sino al raggiungimento di un autonomia di vita del minore, con revisione del progetto a cadenza semestrale e comunque non oltre il ventunesimo anno di età. Nella realizzazione e nell attivazione del progetto di affido il minore sarà adeguatamente preparato ed informato (Compatibilmente all età) relativamente alle motivazioni ed alle modalità di attuazione del progetto di affido. Il minore continuerà a mantenere rapporti con la sua famiglia di origine. ART 3 - TIPOLOGIE DI AFFIDO FAMILIARE L affido familiare può essere articolato secondo tipologie diverse sulla base dei bisogni presenti nella realtà familiare del minore. Pertanto può essere: - a tempo pieno quando il bambino viene accolto stabilmente dalla famiglia affidataria e mantiene rapporti con la sua famiglia nei momenti concordati; - a tempo parziale quando il bambino viene accolto presso la famiglia affidataria o presso una famiglia afferente ad una Rete di Solidarietà familiare per alcuni momenti definiti: 1. per l arco della giornata (Affido diurno) quando il bambino trascorre alcune ore del giorno con gli affidatari; 2. per periodi limitati per esempio fine settimana o vacanze. L affido familiare può essere disposto in forma consensuale o in forma non consensuale. L affido consensuale è disposto dal Dirigente del settore Servizi Sociali su proposta del Coordinatore dell Area minori e degli operatori psicosociali che hanno in carico la situazione, previo consenso scritto dei genitori o del genitore esercente la potestà. L Amministrazione comunale invia tale provvedimento al Giudice Tutelare competente per territorio che lo rende esecutivo con Decreto. Tale provvedimento di affido familiare non può superare la durata di 24 mesi, salvo proroga disposta dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell affido dovesse recare pregiudizio al minore. L affidamento non consensuale è disposto dal Tribunale per i Minorenni attraverso l emanazione di un Decreto e si realizza ove manchi l assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore.

3 ART 4 AFFIDATARI Gli affidamenti familiari possono essere fatti a: - famiglie con o senza figli - persone singole Gli affidamenti potranno essere disposti dall Autorità Giudiziaria a parenti dei minori o ove, non fosse possibile od opportuno nell interesse del minore, a persone o famiglie estranee al nucleo familiare di origine del minore. Gli affidatari sono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali sia stata accertata la presenza di alcuni requisiti fondamentali quali: - disponibilità a garantire un valido rapporto educativo, affettivo e materiale per la crescita del minore, - età idonea e buono stato di salute, composizione del nucleo e attività lavorativa compatibile con le esigenze del minore affidato, - disponibilità di un abitazione con caratteristiche idonee ai bisogni dell affidato, - integrazione della famiglia nel contesto sociale, - consapevolezza dell inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato, disponibilità al rapporto con i servizi sociali e compartecipazione al progetto individuale per il minore, - accettazione e comprensione delle esigenze del minore, della sua storia e del suo nucleo familiare di origine e disponibilità ad instaurare validi rapporti di collaborazione all interno del progetto di affido con la famiglia del minore affidato, - capacità di rispettare l individualità del bambino affidato e di aiutarlo nel suo percorso di crescita. Nell attivazione e nella realizzazione del progetto di affido la famiglia affidataria sarà preparata attraverso un adeguato percorso formativo sulle finalità dell affido in generale, informata sugli aspetti dello specifico progetto che le viene proposto e sostenuta individualmente e/o attraverso il gruppo durante la realizzazione dell affido. Gli affidi a parenti saranno oggetto del presente regolamento solo in presenza di decreto del Tribunale per i Minorenni che dispone il collocamento del minore presso il nucleo familiare parentale. ART 5 - RESPONSABILITÀ DEGLI AFFIDATARI La famiglia affidataria si impegna a: - provvedere alla cura, al mantenimento, all educazione e all istruzione del minore in affido, in collaborazione con i servizi, tenendo conto, ove possibile ed ai sensi della Legge 149/2001 art 5, delle indicazioni dei genitori, garantendo le

4 condizioni ambientali, relazionali ed affettive utili a consentire un adeguato sviluppo psico-fisico del bambino, - favorire rapporti proficui tra il minore e la sua famiglia naturale secondo le indicazioni del servizio sociale, - assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della sua famiglia, - prendere, in caso di assoluta urgenza, i necessari provvedimenti sanitari dandone immediata comunicazione ai genitori e agli operatori psico-sociali dell Ente, - evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore in affido, - come previsto dalla legge, esercitare i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche e con le autorità sanitarie, - assicurare un attenta osservazione dell evoluzione del minore in affido, - partecipare alle attività di verifica ed ai sostegni predisposti dal servizio sociale, secondo le modalità ed i tempi specificati dal progetto, - favorire il rientro del minore nella famiglia d origine secondo gli obiettivi definiti nel progetto. Gli impegni sopra elencati vengono sottoscritti dalla famiglia affidataria su appositi moduli predisposti dal Servizio Sociale. ART 6 - RESPONSABILITÀ DEI GENITORI NATURALI Nell attivazione e nella realizzazione del progetto di affido la famiglia di origine sarà informata, in generale, sulle finalità dell affido ed, in particolare, sulla specificità del progetto relativo alla propria situazione familiare, al percorso di aiuto definito per superare le difficoltà individuali e familiari che hanno determinato la necessità dell affido e sulle modalità di mantenimento dei rapporti con il proprio figlio. La famiglia di origine si impegna a: - mantenere rapporti con gli operatori psico-sociali di riferimento; - rispettare modalità, luoghi, tempi degli incontri con il minore, preventivamente concordati con gli operatori nel rispetto delle esigenze del bambino e di eventuali prescrizioni dell Autorità Giudiziaria; - collaborare con la famiglia affidataria nell interesse del minore, secondo le indicazioni fornite; - contribuire secondo le proprie possibilità alle spese relative al mantenimento del minore; - favorire il rientro del minore in famiglia secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento; - evitare qualsiasi richiesta di contributo economico alla famiglia affidataria. Gli impegni sopra elencati vengono sottoscritti in caso di affido consensuale.

5 dalla famiglia di origine, su appositi moduli predisposti dal Servizio Sociale. In caso di affido non consensuale saranno gli operatori di riferimento della situazione a valutare l opportunità di far sottoscrivere alla famiglia d origine il modulo predisposto. ART 7 - IL PROGETTO DI AFFIDO E I COMPITI DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE La formulazione di ciascun progetto di affidamento familiare è preceduta da un indagine psico-sociale sul minore e sulla sua famiglia di origine. Il progetto di affido familiare è realizzato dal servizio sociale comunale che ha in carico la situazione e che opera secondo le modalità e gli strumenti previsti dalla legge. Ciascun progetto deve indicare specificatamente: - le motivazioni dell intervento; - i tempi, i modi e le condizioni dell esercizio dei poteri riconosciuti all affidatario; - il periodo presumibile dell affido. Il servizio sociale comunale deve: - promuovere e diffondere, in concerto con le Associazioni di volontariato ed il Privato Sociale, iniziative di pubblicizzazione e di sensibilizzazione al fine di favorire la diffusione di una cultura dell accoglienza e dell affido sul territorio; - valutare la situazione di rischio del minore e predisporre il progetto di affido specificando gli obiettivi, la durata dell intervento, e gli impegni assunti dal Servizio e dalle famiglie; - provvedere al reperimento, alla conoscenza, alla selezione delle famiglie, coppie o singole persone che si rendono disponibili all affido; - assicurare al minore nelle varie fasi dell affido la cura ed il sostegno necessari e garantire il mantenimento dei rapporti tra lo stesso e la famiglia di origine, considerando le eventuali prescrizioni dell Autorità Giudiziaria; - formulare un progetto rivolto alla famiglia di origine del minore per attuare interventi di sostegno e di cura, al fine di favorire il rientro del minore presso la sua famiglia; - sostenere gli affidatari durante il periodo di affido, garantendo gli opportuni interventi psico-sociali; - fornire alla famiglia affidataria le informazioni e gli elementi utili alla cura e all educazione del minore (comprese quelle sanitarie e giuridiche); - attuare verifiche periodiche, come da progetto; - relazionare all Autorità Giudiziaria sull andamento dell affido secondo le scadenze prestabilite; - fornire alla famiglia affidataria la certificazione attestante l avvenuto collocamento del minore presso di loro.

6 L Affidamento familiare cessa: con provvedimento dirigenziale, valutato l interesse del minore, quando si tratta di affidamento consensuale e siano venute meno le cause che hanno motivato l affido o la disponibilità del nucleo affidatario: a seguito di dispositivo dell Autorità Giudiziaria quando si tratti di affido giudiziale. Alla conclusione del progetto di affido gli operatori psicosociali che hanno seguito l evoluzione dell affido informano tutti i soggetti coinvolti (minore, famiglia di origine, famiglia affidataria, Autorità Giudiziaria minorile) condividendo con loro le valutazioni che hanno portato alla conclusione dello stesso. A tale scopo essi: - attivano tutti gli interventi ritenuti opportuni per sostenere il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria nel realizzare positivamente il rientro, - organizzano, successivamente e per il tempo necessario, momenti di incontro con il minore, la sua famiglia e la famiglia affidataria, allo scopo di accompagnare il ritorno del bambino nella sua famiglia di origine. ART 8 ASSICURAZIONE I minori collocati in affido e le famiglie affidatarie sono coperti da apposita polizza assicurativa regionale per i servizi socio-assistenziali come previsto dall Art 13 della Legge Regionale 7 gennaio 1986 n. 1 Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia. ART 9 - SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - L opera svolta dalla famiglia affidataria viene riconosciuta come servizio pubblico, a tal fine il Comune corrisponde all affidatario, indipendentemente dalle condizioni economiche dello stesso, un contributo economico mensile a rimborso delle spese sostenute per il mantenimento e la cura del minore affidato. Tale contributo è determinato in maniera differente nel caso di affido parentale (parenti indicati dall art. 433 del Codice Civile persone obbligate agli alimenti) e di affido a persone e nuclei familiari senza vincoli di parentela con il minore. Nel primo caso il contributo è fissato in 300,00 mensili, nel secondo in 600,00; tali importi sono aggiornabili periodicamente con delibera di Giunta Comunale. In caso di particolari esigenze e facoltà del Dirigente con proprio provvedimento motivato e corredato di apposita relazione sociale, derogare in via straordinaria e temporanea alle cifre sopra stabilite. Dalla quota minima così definita per l affidamento a tempo pieno il Servizio Sociale valuta variazione del 40% per ciascun affidato con handicap in base alla valutazione caso per caso del Servizio Sociale e/o con certificazione della NPI; del 100% per minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap fisici e/o psichici,

7 riconosciuti invalidi al 100% o con handicap grave ai sensi della legge 118 del /o legge n. 104 del Per l affidamento familiare diurno o part-time, il contributo sarà ridotto in proporzione del tempo e della ripartizione delle spese a favore del minore stabilita nel contratto di affido stipulato tra il Servizio Sociale, la famiglia d origine e la famiglia affidataria. Per gli affidamenti di durata inferiore al mese si rapporterà la cifra ai giorni reali di affidamento ed il Servizio Sociale valuterà variazioni come sopra. Allo stesso modo potranno essere disciplinati gli affidamenti a parenti, su proposta specificatamente motivata del Servizio Sociale. Si precisa che il contributo alle famiglie affidatarie ha natura diversa dall assegno per il nucleo familiare corrisposto dall Inps e da altri istituti in quanto, non si configura semplicemente come mantenimento economico del minore, ma remunera il servizio sociale svolto dalle famiglie che è riconosciuto come pubblico servizio. Art. 10 CONTRIBUTI ECONOMICI AGGIUNTIVI STRAORDINARI - Sono garantiti per i minori in affido familiare contributi economici straordinari ed aggiuntivi per le sotto elencate esigenze qualora queste non possano essere affrontate con i normali strumenti a disposizione delle famiglie affidatarie: 1. acquisto di occhiali da vista; 2. cure odontoiatriche ed odontotecniche; 3. pratiche amministrative per istanze per rilascio di documentazione valida per l espatrio; 4. iscrizioni a corsi professionali e/o spese accessorie (divise per la scuola ad es. alberghiera, libri scolastici se non è possibile altro intervento per ottenere il rimborso spese libri ecc.); 5. psicoterapia per i minori a condizione che gli uffici competenti del Servizio Sanitario Nazionale dichiarino l impossibilità a farsene carico direttamente; 6. Spese di soggiorni scolastici o altri di breve durata, centri estivi ecc.; 7. Necessità di alimentazione particolare; 8. Trasporti per la frequenza di scuole, inserimenti lavorativi, incontri con la famiglia di origine in spazio neutro, interventi specialistici; 9. Cure sanitarie non effettuabili tramite il Servizio Sanitario Nazionale; 10.Sostegno scolastico individuale. Il limite complessivo annuo massimo, per affidato, di contributi straordinari è stabilito in Euro 1.000,00; tale limite potrà essere rivisto annualmente e mutato con provvedimento di Giunta Comunale, sulla base delle variazioni del costo della vita. Per situazioni particolari ed eclatanti che non rientrino in modo completo ed automatico nei sopra citati criteri si procede comunque all istruttoria ed alla formulazione di un progetto di

8 intervento da parte del Servizio Sociale, da approvarsi con apposita determinazione dirigenziale. Per tutte le tipologie di spesa previste si richiede che: - la richiesta di sussidio, fatta eccezione per gli interventi d urgenza, sia effettuata preventivamente all assunzione della spesa, allegando, salvo il caso in cui si riesca a dimostrare l esistenza di un unico possibile prestatore di servizio o un inoppugnabile motivazione per una scelta determinata, tre preventivi per le spese di cui ai punti ; - il Servizio Sociale acquisisca e conservi agli atti le pezze giustificative per eventuali controlli che dovessero intervenire, le quali non dovranno essere intestate al Comune, ma all affidatario e la cui entità dovrà corrispondere al contributo straordinario erogato, salvo procedura di recupero; - la relazione in merito alla richiesta di contributo debba contenere la motivazione dell impossibilità di provvedere con altri strumenti in particolare vanno indicate: - rispetto alle spese di trasporto la scuola frequentata dai minori e le ragioni dell indisponibilità - rispetto alle cure mediche le ragioni del mancato utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale / servizio specialistico ASL - rispetto alla Psicoterapia va allegata alla richiesta l attestazione del responsabile del Servizio di Neuro Psichiatria Infantile sulla relativa impossibilità a farvi fronte con proprio personale e servizi convenzionati presso privati, entro tempi ragionevoli, in caso di mancato rilascio della stessa va allegata copia del carteggio intercorso in merito. Art NORMA DI RINVIO Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme statutarie del Comune di Gallarate e le norme di Legge in materia di Enti Locali e di organizzazione dei servizi socioassistenziali.

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