BOZZA DI PROPOSTA DI REGOLAMENTO AFFIDI
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- Gildo Valsecchi
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1 Ufficio di Coordinamento del Piano di Zona del Distretto socio - sanitario di Como BOZZA DI PROPOSTA DI REGOLAMENTO AFFIDI (Criteri applicativi da presentare alla Giunta Esecutiva e successivamente all Assemblea dei Sindaci) "Approvazione di Linee d indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di affidamenti familiari, in attuazione della Legge 28/3/2001 n. 149" RIFERIMENTI LEGISLATIVI L'affido è disposto dal Comune, in applicazione delle norme contenute nella legge n. 184/83, art. 80, 81, 82 e successive modificazioni con legge 149 del 28 marzo Il presente regolamento diviene il riferimento normativo che definisce i criteri, i tempi e le modalità dell'affidamento e gli impegni e i diritti dell'amministrazione, delle famiglie d'origine e degli affidatari, valido per tutti i Comuni facenti parte del Distretto socio-sanitario.. CRITERI APPLICATIVI ADOTTATI DAL PIANO DI ZONA PER GLI INTERVENTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE: 1. Organizzazione dei servizi e competenze 2. Diritti e doveri 3. Procedure di attivazione e di conclusione 4. Definizione del contributo economico base per l'affidamento famigliare di minori 5. Contributo economico per casi particolari (Minori di età superiore a quattordici anni, Minori con handicap accertato) 6. Contributo economico per spese aggiuntive 7. Affidamento a parenti 8. Affido diurno 9. Assicurazione 10. Priorità di accesso 11. Iscrizione nello Stato di Famiglia 12. Decorrenza e applicazione 1
2 1- ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E COMPETENZE L'affidamento è realizzato con il lavoro integrato dei Servizi Tutela Minori attivi nel Distretto sociosanitario e del Servizio Distrettuale Affidi. Gli operatori dei due Servizi prevedono momenti di verifica comune e garantiscono in ogni fase del percorso il diritto all'informazione chiara e corretta nei confronti delle persone coinvolte, coordinando i propri ruoli secondo le buone prassi indicate nelle Linee Guida per l Affidamento Familiare nella Provincia di Como che sono state definite dall Amministrazione Provinciale nell anno Compiti dei Servizi Tutela Minori: esprimono una diagnosi psico-sociale approfondita della situazione personale e familiare del minore, utilizzando tutti gli elementi di conoscenza già esistenti, forniti anche da altri servizi; formulano un progetto mirato con gli obiettivi, la durata prevedibile, il programma d'aiuto alla famiglia d'origine, gli impegni del Servizio e delle famiglie, le modalità degli incontri tra famiglie e Servizio; individuano, in collaborazione con il Servizio Distrettuale Affidi, le caratteristiche della famiglia affidataria ritenute prioritarie per un possibile abbinamento; collaborano con il Servizio Distrettuale Affidi per formulare il progetto d'affido e individuare la famiglia affidataria; seguono lo svolgimento dell'affido con verifiche periodiche con gli operatori coinvolti nel progetto, le famiglie e il bambino, predisponendo tutti gli interventi di sostegno necessari al bambino e alla sua famiglia. Compiti dei Servizio Distrettuale Affidi promuove iniziative di sensibilizzazione, pubblicizzazione e orientamento delle persone per favorire una cultura dell'accoglienza anche in collaborazione con Associazioni di volontariato e con realtà del privato sociale; conosce e valuta l'effettiva disponibilità delle persone interessate all'affido attraverso un lavoro di informazione, formazione individuale e/o di gruppo riguardo gli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affidamento; collabora con gli operatori dei Servizi Tutela Minori per formulare il progetto d'affido e per individuare la famiglia affidataria più adeguata all'abbinamento; sostiene le famiglie affidatarie prima e durante l'affido con colloqui ed incontri individuali e con gruppi di famiglie affidatarie, condividendo con gli altri operatori frequenti momenti di verifica; organizza una banca dati delle famiglie nonché una banca dati dei bisogni dei minori; promuove la formazione permanente degli operatori, favorendo l'approfondimento e la rielaborazione delle esperienze in atto e la riflessione sulla metodologia di lavoro. Compiti del Comune di residenza: promuovere, in collaborazione con il Servizio Distrettuale Affidi, iniziative di sensibilizzazione e di coinvolgimento della comunità sul tema dell affido e dell accoglienza; formalizzare l'affido, sia consensuale sia giudiziale, utilizzando un contratto predisposto dal Servizio Tutela Minori.. Nel contratto devono essere indicate la durata dell'affido, gli interventi 2
3 per il minore e per la famiglia d'origine, i tempi di verifica, i diritti e i doveri delle persone e dei Servizi coinvolti; trasmettere la disposizione di affido all autorità giudiziaria competente: nel caso di affido consensuale, al Giudice Tutelare per la necessaria formalizzazione; nel caso di affido giudiziale, al Tribunale per i Minorenni; deliberare il contributo economico a favore degli affidatari; nel caso di minori figli di genitori separati o divorziati residenti in Comuni diversi, con competenza al pagamento di entrambi i Comuni, informare l altro Ente su cui graveranno gli oneri al 50%. 2- DIRITTI E DOVERI I DIRITTI del bambino. della famiglia affidataria e della famiglia d origine Il bambino ha diritto: a essere informato, ascoltato e preparato rispetto al progetto d'affido; a mantenere rapporti con la propria famiglia; a mantenere rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando non vi sia controindicazione. La famiglia affidataria ha diritto: ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto; ad essere coinvolta in tutte le fasi dell intervento (abbinamento, avvio, verifiche, conclusione o rinnovo); a ricevere un sostegno individuale e/o di gruppo; ad avere facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi e sociali; ad avere un contributo svincolato dal reddito, indicizzato annualmente, a cui si aggiungono le spese straordinarie sostenute. La famiglia d origine ha diritto: ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto; a mantenere i rapporti con il proprio figlio; ad essere coinvolta nella costruzione del progetto d'aiuto per superare i problemi; ad avere un sostegno individuale sulle difficoltà. I DOVERI e gli IMPEGNI di affidatari ed affidanti: La famiglia affidataria si impegna a: provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del bambino in collaborazione con i Servizi nel rispetto, ove possibile, della cultura della famiglia di origine; mantenere, concordando le modalità con gli operatori dei Servizi, i rapporti con la famiglia d'origine, nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria; collaborare con i Servizi e aderire ai percorsi di sostegno individuale o di gruppo previsti dal Servizio Affidi. La famiglia d'origine dei minore in affido si impegna a: 3
4 aiutare il proprio figlio durante l intero percorso dell'esperienza di affido; rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il figlio e la famiglia affidataria, come concordato con gli operatori dei Servizi, nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria; collaborare con i servizi e la famiglia affidataria. 3- PROCEDURE PER L ATTIVAZIONE E LA CONCLUSIONE DELL AFFIDO: Attivazione dell affido Il Servizio Tutela Minori ed il Servizio Affidi, valutata la situazione specifica del minore, della sua famiglia di origine e definito il tipo di affidamento più idoneo alla situazione del minore, procedono congiuntamente all abbinamento tra minore e famiglia affidataria. La famiglia viene reperita nel gruppo di famiglie valutate idonee all affido dal Servizio Distrettuale Affidi, dopo un accurato percorso di formazione, conoscenza e di approfondimento. Dopo adeguata preparazione del minore, della famiglia di origine e della famiglia affidataria, condotta secondo un programma condiviso dai due Servizi, l affidamento può essere disposto dal Comune, che trasmetterà gli atti all autorità giudiziaria per la necessaria formalizzazione; Il Comune responsabile dell assistenza del minore, recependo il Contratto di Affido sottoscritto da tutti gli interessati ( Responsabili Servizi Affidi e Tutela Minori, famiglia affidataria e, se l affido è consensuale, famiglia di origine), delibererà in merito all assunzione dell onere. Il Contratto di affido, di cui si allega prototipo, dovrà contenere motivazioni e obiettivi dell affido, diritti e impegni di ciascun attore, tempi di realizzazione e durata dell intervento, garanzie e sostegno economico previsto. Conclusione dell affido L'affidamento si conclude con provvedimento dell'autorità che lo ha disposto, quando la famiglia d'origine ha superato le proprie difficoltà, o nel caso in cui la prosecuzione non sia più nell'interesse dei minore, o con la maggiore età. Gli operatori sono tenuti ad informare le persone coinvolte sull'andamento dell'affido e sulla valutazione relativa alla conclusione dello stesso. Gli stessi operatori hanno il compito di preparare la conclusione, di sostenere ed aiutare il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria a realizzare il rientro e di mantenere per il tempo necessario i rapporti tra famiglia d'origine, minore e famiglia affidataria. 4- DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO BASE PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI Contributo base Il Comune responsabile erogherà alla famiglia/persona affidataria un contributo assistenziale a favore del minore affidato affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche" (art. 80 III Comma, L. 184/83). Il contributo sarà pari ad 500,00 per l anno 2009, con adeguamenti annuali progressivi pari all incremento del costo della vita, calcolato in base agli indici ISTAT; 4
5 5- CONTRIBUTO ECONOMICO PER CASI PARTICOLARI il contributo mensile può essere aumentato, in sede di formulazione del progetto educativo fino al 30% quando si tratti: di situazioni complesse per handicap di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria; di neonato (0-24 mesi); di adolescente (dopo i 14 anni). fino al 100% quando si tratti di: affidamento a casa-famiglia, a reti di famiglie o a famiglia professionale; minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di gravi handicap psichici o fisici, riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite commissioni sanitarie e aventi diritto quindi all indennità o assegno di accompagnamento. Questi ultimi benefici devono essere attribuiti integralmente agli affidatari. Inoltre l Ente potrà anticipare agli affidatari, in forma di prestito, su espressa richiesta dei medesimi, l importo dell indennità di accompagnamento prima che sia disposta la liquidazione della stessa da parte dell' Inps. senza maggiorazioni: in situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia) di affidamenti già avviati in età minorile, quando venga valutata opportuna dai Servizi, col consenso del ragazzo/a, la permanenza in affidamento (con o senza decreto di proseguo amministrativo), va previsto il contributo economico anche oltre la maggiore età, fino al massimo del compimento del ventunesimo anno di età. fino al 100% quando si tratti di: famiglie in rete: sono aggregazioni di famiglie caratterizzate dalla spinta all accoglienza di minori in difficoltà. Possono strutturarsi in varie forme come, ad esempio, il condominio solidale, il vicinato solidale, e così via, esse però si distinguono per un sentire comune definito e sottoscritto in un documento ( statuto). Lsperienza si caratterizza per l apporto, non solo esperienziale, delle famiglie che vi aderiscono ma anche per la professionalità che ogni realtà può organizzare a sostegno del lavoro educativo delle famiglie. famiglie specialistiche o professionali : sono caratterizzate da una approfondita formazione (di norma ottenuta attraverso un percorso formativo ad hoc previsto all interno di specifico programma di affido professionale) e da una particolare disponibilità che le rendono preziose e spendibili in situazioni di grande complessità, per le quali difficilmente sarebbe reperibile la disponibilità di un nucleo affidatario. Un membro della famiglia deve essere disponibile a ridurre l impegno lavorativo extrafamiliare almeno a part-time, accettando di essere il referente dell affido, coinvolto in una elevata intensità di scambi con i Servizi competenti. L eventuale affido a famiglie specialistiche o professionali, attualmente non normato dalla Regione, potrà trovare spazio nell ambito di sperimentazioni opportunamente inserite nella pianificazione zonale triennale. Il contributo economico erogato per tali affidamenti può essere aumentato al massimo del 100% della quota base: La particolare valorizzazione vuole sottolineare il particolare valore sociale di queste risorse che, laddove presenti, possono offrire una valida alternativa al ben più oneroso inserimento dei minori difficili in comunità alloggio. 5
6 6- CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE AGGIUNTIVE Sono garantiti, ai minori in affido, contributi economici di supporto per le sotto elencate esigenze che non possano essere affrontate con i normali strumenti a disposizione dei nuclei affidatari: Acquisto di occhiali Iscrizione a corsi professionali e/o spese accessorie (divise per la scuola ad es. alberghiera libri scolastici se non è possibile altro intervento per ottenere il rimborso spese per libri etc.); Spese di soggiorni scolastici o altri di breve durata, centri estivi; Trasporti per la frequenza di scuole, inserimenti lavorativi; Spese sanitarie non erogabili dal servizio sanitario nazionale. Per le spese sanitarie: Le spese sanitarie per interventi particolari (dentistiche, oculistiche, ortopediche,psicoterapia ecc.), saranno valutate e autorizzate: 1. dietro presentazione della prescrizione medica di un ambulatorio del servizio sanitario nazionale; 2. a seguito della dichiarazione che lo stesso servizio pubblico non è in grado di soddisfare la richiesta; 3. previa presentazione del preventivo di spesa al Servizio Sociale per averne l autorizzazione, prima dell inizio delle cure. Per tutte le tipologie di spesa previste si richiede che: -la richiesta di sussidio, fatta eccezione per gli interventi d urgenza, sia effettuata preventivamente all assunzione della spesa, allegando, salvo il caso in cui si riesca a dimostrare l esistenza di un unico possibile prestatore di servizio o un inoppugnabile motivazione per una scelta determinata, tre preventivi. 7- AFFIDAMENTO A PARENTI Gli affidamenti a parenti entro il IV grado possono essere consensuali (nel qual caso non è necessaria segnalazione ad alcuna Autorità Giudiziaria) o disposti dall Autorità Giudiziaria. Trattandosi di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell art.433 del Codice Civile, non dovrebbe essere previsto un contributo economico per gli affidatari, soprattutto nel caso di affidamenti consensuali, perché la famiglia d origine contribuisce spontaneamente al mantenimento del minore presso il parente. Tuttavia la realtà degli affidi intrafamiliari a tempo pieno, quale emerge dalle esperienze concretamente realizzate, suggerisce l opportunità di prevedere, anche per i parenti tenuti agli alimenti, una forma di sostegno economico, finalizzato ad impedire che le ridotte disponibilità degli affidatari riducano eccessivamente le opportunità di sostegno, di socializzazione e/o di formazione per i minori affidati. L entità del contributo, che potrà essere ridotto fino al 50% sulla base di un attenta valutazione della effettiva autonoma capacità di spesa del nucleo affidatario, verrà determinata in fase di abbinamento di concerto tra Servizio Tutela Minori e Servizio Distrettuale Affidi. Di norma non sono compresi tra gli affidi a parenti (e quindi non può essere erogato alcun contributo) gli affidamenti a parenti di minori stranieri non accompagnati disposti dall'autorità Giudiziaria per tutelarli e poter regolarizzare la loro permanenza nel ns. Stato. 6
7 8- AFFIDAMENTO DIURNO Oltre all affido familiare a tempo pieno è possibile prevedere altre forme di sostegno e aiuto alla genitorialità che affondano le proprie radici nel principio di sussidiarietà orizzontale tra famiglie. L affidamento diurno consiste nell affidamento ad affidatari presso i quali il minore non va a vivere ma con i quali trascorre parte della giornata (per alcuni o tutti i giorni della settimana) o parte della settimana (ad esempio i weekend). Tale tipo di affidamento può essere strumento utile nelle situazioni in cui la famiglia di origine necessiti di un supporto nell'educazione del minore e non, quindi, per esclusive esigenze di custodia o nei casi in cui sia necessario un intervento educativo professionale. L'affidamento diurno o a tempo parziale si configura pertanto come un processo attraverso il quale il minore ha la possibilità di avere esperienze integrative positive che la sua famiglia non è in grado di fornirgli quali, ad esempio, l'essere seguito in attività educativo -scolastiche e di inserimento sociale. L affido diurno o a tempo parziale è previsto come formalizzabile solo da parte di terzi e non da parenti entro il IV grado del minore. L'affido può attuarsi solo sulla base di uno specifico progetto che coinvolga gli operatori territoriali, l'affidatario e la famiglia d'origine. Occorre porre grande attenzione all'eventuale divario sociale e culturale tra le due famiglie, affinché l'intervento possa essere dal minore positivamente integrato e non creare fratture e conflitti tra le due famiglie. Gli affidatari possono essere famiglie o singoli individuati tra quelli che offrono la loro disponibilità per questo tipo di sostegno, secondo le modalità di reperimento precedentemente indicate. Gli affidatari possono accogliere fino ad un massimo di 2 minori, derogabile fino a 3 solo ed esclusivamente in caso di rapporto di fratellanza. Il Comune responsabile erogherà un contributo a favore del minore/i quale rimborso spese preventivamente concordato nel progetto elaborato dal Servizio Sociale in accordo con gli affidatari e la famiglia d'origine. Tale contributo potrà avere come massimale il 50% della quota base di sostegno per l affidamento residenziale. 9- ASSICURAZIONE Ai sensi delle Leggi Regionali 1/86 e 23/99, della Delibera IV/1439 e delle leggi 104/92 e 34/96, la Regione Lombardia copre con apposita polizza collettiva tutti i minori collocati in affido. Il Servizio Distrettuale Affidi curerà le procedure di segnalazione di sinistro ed i rapporti con l Ufficio Regionale competente. In ogni caso l affidatario è tenuto a dare immediata comunicazione del fatto accaduto al Servizio facendo pervenire, successivamente, la documentazione sanitaria (e non) attestante il danno. 10- PRIORITA DI ACCESSO Oltre al sostegno economico, è auspicabile promuovere su tutto il territorio del Distretto socio-sanitario accordi e convenzioni che permettano priorità d'i accesso ai servizi pubblici ai quali normalmente si accede per graduatoria (es. Asili Nido e Scuole Materne) nonché la possibilità di accesso al servizio a tariffe agevolate (in particolare evitando che il minore in affido debba pagare rette onerose per non residenti ). 7
8 11- ISCRIZIONE NELLO STATO DI FAMIGLIA L iscrizione del minore nello stato di famiglia degli affidatari, così come il cambiamento di residenza, possono essere realizzati negli affidamenti a lungo termine, in accordo con il Servizio Tutela Minori e con i genitori del minore (se non sono decaduti dalla potestà), qualora questo corrisponda all interesse del bambino. La quota affido rimane tuttavia a carico dell Ente nel cui territorio si è verificato il bisogno e nel quale resta la residenza della famiglia d origine; i Servizi del medesimo Ente restano inoltre titolari della responsabilità giuridica e tecnica dell affido. 12- DECORRENZA E APPLICAZIONE Il presente regolamento è valido a decorrere dal e si applica anche agli interventi di affidamento già in atto. 8
9 ALLEGATO 1 CONTRATTO DI AFFIDO PROTOTIPO PER AFFIDO GIUDIZIALE (Carta Intestata al Servizio Tutela Minori referente per il Comune responsabile dell assistenza.) Oggetto: ATTIVAZIONE DI AFFIDO ETEROFAMILIARE relativo all inserimento del minore XX, nato il., presso la/il/i Sig..., residente/i a.. PREMESSE: L affidamento familiare è disciplinato dalla legge 184 del 4 Maggio 1983, modificata con legge n. 149 del 28 marzo L Assemblea dei Sindaci ha approvato in data. Il Regolamento Distrettuale Affidi, riferimento normativo che definisce i criteri, i tempi e le modalità dell'affidamento e gli impegni e i diritti dell'amministrazione, delle famiglie d'origine e degli affidatari, valido per tutti i Comuni facenti parte del Distretto socio-sanitario di Como.. Il Tribunale per i Minorenni di, con Decreto N del.., ha affidato il minore in oggetto al Comune di..perché lo collochi in affido eterofamiliare. Il Servizio di Tutela Minori dell Ufficio di Piano ( o Consorzio o altro), responsabile dell assistenza del minore ai sensi di precisa delega del Comune affidatario, ha ricercato allo scopo un idonea disponibilità affidataria, in collaborazione con il Servizio Distrettuale Affidi del Piano di Zona di Como.. Il Sig/Sig.ra o la coppia di coniugi composta dai sig.ri. e.., in seguito a specifica istruttoria tesa a verificarne le competenze e le caratteristiche, è stata valutata idonea all affido dal Servizio Affidi del Piano di Zona di Como. Motivazioni ed obiettivi dell affido: L affido ha lo scopo di ( indicare obiettivi, durata, verifiche previste e cornice di regole). 9
10 DIRITTI E IMPEGNI: Il minore avrà diritto di vivere, crescere, essere curato, protetto, mantenuto, informato, educato ed istruito nell ambito della famiglia affidataria; avrà diritto a mantenere i rapporti con i propri familiari ed a ricevere dai Servizi spiegazioni adeguate all età circa le decisioni che verranno via via assunte a sua protezione. La famiglia affidataria si impegna a: Provvedere alla cura, al mantenimento, all educazione e all istruzione del minore in accordo con quanto indicato nel progetto, nel rispetto ove possibile della cultura della famiglia di origine. Favorire, secondo le indicazioni dei Servizi, i rapporti tra il minore e la sua famiglia di origine ed accompagnarlo in eventuali percorsi di rientro decisi dal Tribunale. Concordare preventivamente con il Servizio Tutela Minori le scelte più significative per il minore Esercitare i ruoli connessi alla potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche e sanitarie Assicurare discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia di origine. Seguire un percorso di sostegno presso il Servizio Distrettuale Affidi o presso altra Associazione presente sul territorio. La famiglia di origine si impegna a: Collaborare con il Servizio Tutela Minori per promuovere i cambiamenti utili a ridurre le condizioni di disagio (sociale, emotivo o relazionale) che hanno reso necessario per il minore il collocamento temporaneo in un contesto eterofamiliare, così come evidenziato nel Decreto del Tribunale Minorenni. Sostenere una relazione di fiducia tra il minore e la famiglia affidataria. Permettere al minore, a conclusione dell affido, di mantenere contatti con il nucleo affidatario, secondo i programmi concordati con il Servizio Tutela Minori Il Servizio Tutela Minori dell Ufficio di Piano ( o Il Consorzio Sociale o altro) mantiene la responsabilità del Piano di assistenza; ed in particolare si impegna a: predisporre un idoneo progetto educativo ed assistenziale per il minore e per la sua famiglia mantenere e di regolamentare i rapporti tra il minore e la famiglia di origine, informando quest ultima sull andamento dell affido, coinvolgendola e supportandola per un miglior sviluppo progettuale dello stesso. Regolamentare e concordare modalità di rapporto tra le due famiglie. Il Servizio Distrettuale Affidi del Piano di Zona di Como si impegna a:. collaborare con il Servizio Tutela Minori nell avvio e nel monitoraggio sull affido e per la valutazione dell esperienza garantire alla famiglia affidataria, durante l intera durata dell intervento, tutti gli opportuni sostegni psico-pedagogici, con modalità individuali e/o di gruppo concordate direttamente con gli affidatari. 10
11 TEMPI: L affido del minore avrà la durata di..mesi, eventualmente prorogabili secondo le disposizioni di legge, fatta salva l ipotesi di interruzione anticipata in conseguenza di disposizioni del Tribunale. L inizio dell esperienza di affido avverrà nel mese di.., con modalità che garantiscano un passaggio facilitante per il minore dalla situazione di origine alla nuova collocazione ( descrizione dei graduali passaggi previsti) GARANZIE: Ai sensi delle Leggi Regionali 1/86 e 23/99, della Delibera IV/1439 e delle leggi 104/92 e 34/96, la Regione Lombardia copre con apposita polizza collettiva tutti i minori collocati in affido.il Servizio Distrettuale Affidi curerà le procedure di segnalazione di sinistro ed i rapporti con l Ufficio Regionale competente. In ogni caso l affidatario è tenuto a dare immediata comunicazione del fatto accaduto al Servizio facendo pervenire, successivamente, la documentazione sanitaria (e non) attestante il danno. alla famiglia affidataria viene riconosciuto un contributo assistenziale a favore del bambino affidato affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche"(art. 80 III Comma L. 184/83.). L importo previsto dal Regolamento Affidi adottato dal Distretto socio-sanitario di Como per l affido eterofamiliare residenziale ammonta a 500 mensili, con la possibilità di ulteriori contributi economici di supporto per particolari esigenze (sanitarie o scolastiche) che non possano essere affrontate con i normali strumenti a disposizione dei nuclei affidatari. L erogazione dei contributi sarà effettuata dal Comune di., responsabile dell assistenza del minore. Copia del presente atto verrà inviata all Autorità giudiziaria competente. Data. Firme necessarie: il Responsabile. del Servizio Tutela Minori e gli operatori referenti del caso Il Responsabile del Servizio Distrettuale Affidi e gli operatori referenti del caso La famiglia affidataria La famiglia di origine 11
12 ALLEGATO 2 CONTRATTO DI AFFIDO PROTOTIPO PER AFFIDO CONSENSUALE (Carta Intestata al Servizio Tutela Minori referente per il Comune responsabile dell assistenza.) Oggetto: ATTIVAZIONE DI AFFIDO CONSENSUALE relativo all inserimento del minore XX, nato il., presso la/il/i Sig..., residente/i a.. PREMESSE: L affidamento familiare è disciplinato dalla legge 184 del 4 Maggio 1983, modificata con legge n. 149 del 28 marzo L Assemblea dei Sindaci ha approvato in data. Il Regolamento Distrettuale Affidi, riferimento normativo che definisce i criteri, i tempi e le modalità dell'affidamento e gli impegni e i diritti dell'amministrazione, delle famiglie d'origine e degli affidatari, valido per tutti i Comuni facenti parte del Distretto socio-sanitario di Como.. Il Servizio di Tutela Minori dell Ufficio di Piano ( o Consorzio o altro), responsabile dell assistenza del minore ai sensi di precisa delega del Comune affidatario, in collaborazione con il Servizio Distrettuale Affidi del Piano di Zona di Como. ha valutato l opportunità di un progetto di affido ed ha 'ricercato allo scopo un idonea disponibilità affidataria Il Sig/Sig.ra o la coppia di coniugi composta dai sig.ri. e.., in seguito a specifica istruttoria tesa a verificarne le competenze e le caratteristiche, è stata valutata idonea all affido dal Servizio Affidi del Piano di Zona di Como. Motivazioni ed obiettivi dell affido: L affido ha lo scopo di ( indicare obiettivi, durata, verifiche previste e cornice di regole). 12
13 DIRITTI E IMPEGNI: Il minore avrà diritto di vivere, crescere, essere curato, protetto, mantenuto, informato, educato ed istruito nell ambito della famiglia affidataria; avrà diritto a mantenere i rapporti con i propri familiari ed a ricevere dai Servizi spiegazioni adeguate all età circa le decisioni che verranno via via assunte a sua protezione. La famiglia affidataria si impegna a: Provvedere alla cura, al mantenimento, all educazione e all istruzione del minore in accordo con quanto indicato nel progetto, nel rispetto ove possibile della cultura della famiglia di origine. Favorire, secondo le indicazioni dei Servizi, i rapporti tra il minore e la sua famiglia di origine ed accompagnarlo in eventuali percorsi di rientro decisi dal Tribunale. Concordare preventivamente con il Servizio Tutela Minori le scelte più significative per il minore Esercitare i ruoli connessi alla potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche e sanitarie Assicurare discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia di origine. Seguire un percorso di sostegno presso il Servizio Distrettuale Affidi o presso altra Associazione presente sul territorio. La famiglia di origine si impegna a: Collaborare con il Servizio Tutela Minori per promuovere i cambiamenti utili a ridurre le condizioni di disagio (sociale, emotivo o relazionale) che hanno reso necessario per il minore il collocamento temporaneo in un contesto eterofamiliare. Sostenere una relazione di fiducia tra il minore e la famiglia affidataria. Permettere al minore, a conclusione dell affido, di mantenere contatti con il nucleo affidatario, secondo i programmi concordati con il Servizio Tutela Minori Il Servizio Tutela Minori dell Ufficio di Piano ( o Il Consorzio Sociale o altro) mantiene la responsabilità del Piano di assistenza; ed in particolare si impegna a: predisporre un idoneo progetto educativo ed assistenziale per il minore e per la sua famiglia mantenere e di regolamentare i rapporti tra il minore e la famiglia di origine, informando quest ultima sull andamento dell affido, coinvolgendola e supportandola per un miglior sviluppo progettuale dello stesso. Regolamentare e concordare modalità di rapporto tra le due famiglie. Il Servizio Distrettuale Affidi del Piano di Zona di Como si impegna a:. collaborare con il Servizio Tutela Minori nell avvio e nel monitoraggio sull affido e per la valutazione dell esperienza garantire alla famiglia affidataria, durente l intera durata dell intervento, tutti gli opportuni sostegni psico-pedagogici, con modalità individuali e/o di gruppo concordate direttamente con gli affidatari. 13
14 TEMPI: L affido del minore avrà la durata di..mesi, eventualmente prorogabili secondo le disposizioni di legge, fatta salva l ipotesi di interruzione anticipata nell interesse del minore, valutata dal Servizio Tutela Minori responsabile del progetto. L inizio dell esperienza di affido avverrà nel mese di.., con modalità che garantiscano un passaggio facilitante per il minore dalla situazione di origine alla nuova collocazione ( descrizione dei graduali passaggi previsti) GARANZIE: Ai sensi delle Leggi Regionali 1/86 e 23/99, della Delibera IV/1439 e delle leggi 104/92 e 34/96, la Regione Lombardia copre con apposita polizza collettiva tutti i minori collocati in affido.il Servizio Distrettuale Affidi curerà le procedure di segnalazione di sinistro ed i rapporti con l Ufficio Regionale competente. In ogni caso l affidatario è tenuto a dare immediata comunicazione del fatto accaduto al Servizio facendo pervenire, successivamente, la documentazione sanitaria (e non) attestante il danno. alla famiglia affidataria viene riconosciuto un contributo assistenziale a favore del bambino affidato affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche"(art. 80 III Comma L. 184/83.). L importo previsto dal Regolamento Affidi adottato dal Distretto socio-sanitario di Como per l affido eterofamiliare residenziale ammonta a 500 mensili, con la possibilità di ulteriori contributi economici di supporto per particolari esigenze (sanitarie o scolastiche) che non possano essere affrontate con i normali strumenti a disposizione dei nuclei affidatari. L erogazione dei contributi sarà effettuata dal Comune di., responsabile dell assistenza del minore. Copia del presente atto verrà inviata al Giudice Tutelare per la necessaria formalizzazione. Firme necessarie: il Responsabile. del Servizio Tutela Minori e gli operatori referenti del caso Il Responsabile del Servizio Distrettuale Affidi e gli operatori referenti del caso La famiglia affidataria La famiglia di origine 14
15 ALLEGATO 3 CONTRATTO DI AFFIDO PROTOTIPO PER AFFIDO PART-TIME (Carta Intestata al Servizio Tutela Minori referente per il Comune responsabile dell assistenza.) Oggetto: ATTIVAZIONE DI AFFIDO PART-TIME relativo all inserimento del minore XX, nato il., presso la/il/i Sig..., residente/i a.. PREMESSE: L affidamento familiare è disciplinato dalla legge 184 del 4 Maggio 1983, modificata con legge n. 149 del 28 marzo L Assemblea dei Sindaci ha approvato in data. Il Regolamento Distrettuale Affidi, riferimento normativo che definisce i criteri, i tempi e le modalità dell'affidamento e gli impegni e i diritti dell'amministrazione, delle famiglie d'origine e degli affidatari, valido per tutti i Comuni facenti parte del Distretto socio-sanitario di Como.. Il Servizio di Tutela Minori dell Ufficio di Piano ( o Consorzio o altro), responsabile dell assistenza del minore ai sensi di precisa delega del Comune affidatario, in collaborazione con il Servizio Distrettuale Affidi del Piano di Zona di Como, ha valutato l opportunità di procedere ad un affidamento part time ed ha ricercato allo scopo un idonea disponibilità affidataria. Il Sig/Sig.ra o la coppia di coniugi composta dai sig.ri. e.., in seguito a specifica istruttoria tesa a verificarne le competenze e le caratteristiche, è stata valutata idonea all affido dal Servizio Affidi del Piano di Zona di Como. Motivazioni ed obiettivi dell affido: L affido ha lo scopo di ( indicare obiettivi, durata, verifiche previste e cornice di regole). 15
16 DIRITTI E IMPEGNI: Il minore avrà diritto di ricevere, nell ambito della famiglia affidataria, le attenzioni e le cure descritte come necessarie al conseguimento degli scopi del progetto di affido ed a ricevere dai Servizi spiegazioni adeguate all età circa le decisioni che verranno via via assunte a sua protezione. La famiglia affidataria si impegna a: Provvedere alla cura, al mantenimento, all educazione e all istruzione del minore in accordo con quanto indicato nel progetto, tenendo conto ove possibile delle indicazioni dai genitori. Favorire, secondo le indicazioni dei Servizi, i rapporti tra il minore e la sua famiglia di origine. Concordare preventivamente con il Servizio Tutela Minori e con i genitori le scelte più significative per il minore Esercitare i ruoli connessi alla potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche e sanitarie, previo accordo con i genitori. Assicurare discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia di origine. Seguire un percorso di sostegno presso il Servizio Distrettuale Affidi o presso altra Associazione presente sul territorio. La famiglia di origine si impegna a: Collaborare con il Servizio Tutela Minori per promuovere i cambiamenti utili a ridurre le condizioni di disagio (sociale, emotivo o relazionale) che hanno reso necessario per il minore il collocamento temporaneo in un contesto eterofamiliare. Sostenere una relazione di fiducia tra il minore e la famiglia affidataria. Permettere al minore, a conclusione dell affido, di mantenere contatti con il nucleo affidatario, secondo i programmi concordati con il Servizio Tutela Minori Il Servizio Tutela Minori dell Ufficio di Piano ( o Il Consorzio Sociale o altro) mantiene la responsabilità del Piano di assistenza; ed in particolare si impegna a: di predisporre un idoneo progetto educativo ed assistenziale per il minore e per la sua famiglia mantenere e di regolamentare i rapporti tra famiglia affidataria e famiglia di origine, informando quest ultima sull andamento dell affido, coinvolgendola e supportandola per un miglior sviluppo progettuale dello stesso.. Il Servizio Distrettuale Affidi del Piano di Zona di Como si impegna a:..collaborare con il Servizio Tutela Minori nel monitoraggio sull affido e per la valutazione dell esperienza garantire alla famiglia affidataria, in ogni fase dell affido, tutti gli opportuni sostegni psico-pedagogici, con modalità individuali e/o di gruppo concordate direttamente con gli affidatari. 16
17 TEMPI: L affido del minore avrà la durata di.mesi, eventualmente prorogabili secondo le disposizioni di legge, fatta salva l ipotesi di interruzione anticipata in conseguenza di disposizioni del Tribunale. L inizio dell esperienza di affido avverrà nel mese di.., con modalità che garantiscano un passaggio facilitante per il minore dalla situazione di origine alla nuova collocazione ( descrizione dei graduali passaggi previsti) GARANZIE: Ai sensi delle Leggi Regionali 1/86 e 23/99, della Delibera IV/1439 e delle leggi 104/92 e 34/96, la Regione Lombardia copre con apposita polizza collettiva tutti i minori collocati in affido.il Servizio Distrettuale Affidi curerà le procedure di segnalazione di sinistro ed i rapporti con l Ufficio Regionale competente. In ogni caso l affidatario è tenuto a dare immediata comunicazione del fatto accaduto al Servizio facendo pervenire, successivamente, la documentazione sanitaria (e non) attestante il danno. alla famiglia affidataria viene riconosciuto un contributo assistenziale a favore del bambino affidato affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche"(art. 80 III Comma L. 184/83.). L importo previsto dal Regolamento Affidi adottato dal Distretto socio-sanitario di Como per l affido eterofamiliare residenziale ammonta a 500 mensili, con la possibilità di ulteriori contributi economici di supporto per particolari esigenze (sanitarie o scolastiche) che non possano essere affrontate con i normali strumenti a disposizione dei nuclei affidatari.nel caso di affido a tempo parziale il contributo viene determinato in misura proporzionale ed in questo caso sarà pari a...mensili L erogazione dei contributi sarà effettuata dal Comune di., responsabile dell assistenza del minore. Data. Firme necessarie: il Responsabile. del Servizio Tutela Minori e gli operatori referenti del caso Il Responsabile del Servizio Distrettuale Affidi e gli operatori referenti del caso La famiglia affidataria La famiglia di origine 17
18 ALLEGATO 4 TRASMISSIONE AL GIUDICE TUTELARE (Carta Intestata al Servizio Tutela Minori referente per il Comune responsabile dell assistenza.) Al Tribunale Civile di COMO Cancelleria del Diritto di Famiglia Ufficio del Giudice Tutelate Oggetto : trasmissione provvedimento di affidamento Si invia per il prescritto visto, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 184 /83, il provvedimento di affido familiare consensuale del minore nato a il presso la famiglia residente in via n. Comune per il periodo Distinti saluti Il Responsabile del Servizio 18
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