IL DIRITTO DI CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI IN SPAGNA: LA MEDIAZIONE FAMILIARE QUALE STRUMENTO DI LAVORO
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- Maddalena Pippi
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1 IL DIRITTO DI CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI IN SPAGNA: LA MEDIAZIONE FAMILIARE QUALE STRUMENTO DI LAVORO Leticia Garcia Direttrice dell Istituto Complutense di Mediazione e Gestione dei conflitti IMEDIA, Spagna l.g.villaluenga@trs.ucm.es
2 La crescita, negli ultimi anni, della richiesta di conoscere le proprie origini, da parte degli adottati, è un fatto che non si può ignorare ed un esigenza che non deve esser disattesa. L attività connessa alla ricerca non sempre è stata valorizzata. Inizialmente, le famiglie adottive ed i professionisti operanti nel settore sanitario (medici psicoterapeuti) considerarono il fenomeno come sintomo del fallimento dell adozione, o come segno di una patologia della persona adottata. Attualmente, invece, c è un ampio riconoscimento del fatto che la richiesta riflette un crescente interesse degli adottati a che la società, l amministrazione e il diritto diano loro una risposta.
3 ESPAÑA L interesse degli adottati alla ricerca delle proprie origini crebbe negli anni Novanta, e le domande aumentarono considerevolmente. In un studio realizzato nel 1987, risulta che solo 17 persone, in tutta la Spagna, avevano richiesto informazioni circa le proprie origini. Nel 1991, solo nella Comunità della Catalogna, 31 persone avevano richiesto informazioni relative al registro delle nascite e nel 1994 la cifra si è triplicata.
4 Tra i fattori che hanno determinato l incremento delle richieste di ricerca delle origini si inserice il ruolo svolto dai mezzi di comunicazione (ossia, dalla televisione e dai programmi che favoriscono tale attività) Nel 2005, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali spagnolo dispose che si effettuasse una ricerca sul diritto a conoscere le proprie origini, incaricando l Università Complutense di svolgerla (sotto la direzione della Prof. Leticia García ). A tal fine, sono stati esaminati altri precedenti studi svolti sul tema.
5 STUDIO EFFETTUATO DALLA CHILDREN S SOCIETY BRITANNICA 1997 (SULLA RICERCA DELLE ORIGINI E GLI INCONTRI) L 85% degli adottati, dopo aver ricevuto informazioni, si sono messi in contatto con uno o più dei membri della propria famiglia d origine. La maggior parte degli adottati (91%) hanno effettuato i primi contatti telefonicamente e solo il 9% lo hanno fatto personalmente. Il 78% di loro ha utilizzato un intermediario per l incontro, la prima volta, mentre il 22% si è messo in contatto direttamente.
6 La valutazione dell esperienza è stata positiva (85%), ed il 61% ha affermato di sentirsi persone più complete, dopo l incontro. Il 76% degli adottati hanno mantenuto delle relazioni con la famiglia biologica, durante i primi tre anni ed anche dopo, a seguito del primo incontro..
7 DIPARTIMENTO DI STUDI DELLA FORMAZIONE DELL UNIVERSITA DI UTRECHT, CON LA COLLABORAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE INTERNAZIONALE anno 2000 MOTIVI PER I QUALI GLI ADOTTATI INIZIANO LA RICERCA DELLE ORIGINI Il 72% sentiva che la propria identità era incompleta. Il 70% desiderava sapere da dove proveniva, chi fossero i propri genitori ed il motivo per cui era stato ABBANDONATO Il 61% provava un senso di vuoto nella propria immagine corporea, a causa della mancanza di uno specchio biologico.
8 Questioni da tener in considerazione Il 67% degli adottati, dopo gli incontri iniziali successivi alla ricerca delle origini, ha mantenuto contatti epistolari o telefonici, con la propria madre biologica, e/o altri familiari (principalmente, i fratelli).
9 SPAGNA Ricerca MTAS-UCM (2005) (Diritto dell adottato a conoscere le proprie origini) CHI RICHIEDEVA LE INFORMAZIONI: Principalmente L adottato/a D età compresa fra i 18 e i 30 anni (tranne che in Galizia) Tramite un contatto diretto con l amministrazione Le motivazioni: conoscere la propria storia personale, conoscere la propria famiglia, soprattutto i fratelli Secondariamente Soprattutto membri della famiglia d origine (fratelli/sorelle) D età superiore a i 30 anni Contatto diretto con l amministrazione Motivazione: conoscenza della storia dell adottato/a; incontro
10 Sussiste un numero significativo di richiedenti che domandano che sia loro fornito un aiuto da parte dell ammministrazione per la ricerca e/o l incontro. Andalusia, Madrid, Estremadura, Galizia, Paesi Baschi (Vizcaya), Castilla e Leon, Murcia. In almeno sei Comunità Autonome ci si attiene a una determinata forma di ricerca SOLO IN ANDALUSIA ESISTONO SERVIZI SPECIFICI DI MEDIAZIONE FAMILIARE NEL SETTORE DELL ADOZIONE
11 Conclusioni Dagli studi citati si evince che i motivi per intraprendere la ricerca sono comuni a tutti gli adottati, indipendentemente dal luogo in cui si procede. Si tratta di valori universalmente condivisi
12 Motivi della ricerca Necessità di sapere di più circa le proprie origini e le cause del proprio abbandono Avere uno specchio biologico Costruire un senso di IDENTITA più completo
13 Inizio del percorso di ricerca da parte degli adottati Gli adottati iniziano il percorso di ricerca una volta che: abbiano superato una erronea interpretazione del senso di lealtà nei confronti degli adottanti abbiano superato la paura causata dal rifiuto da parte della persona ricercata (il doppio abbandono)
14 Tappe della vita nelle quali si inzia il percorso di ricerca Al momento del matrimonio Prima della nascita di un figlio In caso di malattia che causi preoccupazione per la propria salute In caso di morte di un genitore adottivo
15 ALCUNI ASPETTI GIURIDICI INERENTI AL DIRITTO A CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI L APPLICAZIONE ALLA FILIAZIONE ADOTTIVA DEL REGIME DELLA PUBBLICITA RISTRETTA : Il giudice incaricato di seguire la questione di stato civile autorizza chi dimostri d avere un interesse legittimo e una fondata ragione Presupposti differenti (art. 21 RLRC): Ricerca del genitore Ricerca dei fratelli
16 NON NECESSITA DI UN AUTORIZZAZIONE SPECIALE PER OTTENERE IL CERTIFICATO, NELLA FILIAZIONE ADOTTIVA, SE LA RICHIESTA PROVIENE DALL ADOTTANTE O DALL ADOTTATO, SE MAGGIORENNE (art. 22 del RLRC) 1. Se consta la filiazione materna: a. Se i figli maggiori d età fanno richiesta: 39 CE. CF Catlogna (+ o emancipati). Legge della Castilla e Leon, Andalusia; Rioja. b. I figli minori possono effettuare la ricerca? Art- 162 C.c. e 323 C.c. L dei Paesi baschi. Convenzione dell Aja del Art. 30 (ratifica da parte della Spagna nel 1995) 2.-Se non consta: a. - Collisione fra due diritti fondamentali: diritto alla privacy della madre contro il diritto del bambino di conoscere b. -. STS 21 Settembre 1999 "Si tratta di circa il diritto delle persone a conoscere il loro patrimonio genetico. c. O 10 novembre 1999 concernente il questionario per la dichiarazione di nascita al registro civile.
17 LA RACCOMANDAZIONE DEL PUBBLICO DIFENSORE E LA MEDIAZIONE (ottobre 1999) La Raccomandazione richiede che si valorizzi l opportunità e la necessità di regolare il diritto all accesso alla storia personale, tramite gli strumenti di protezione dei minori, al fine di facilitare l incontro con i genitori biologici, i loro figli, previo consenso di entrambi, garantendo al tempo stesso, in modo sufficiente, il diritto alla riservatezza personale.
18 E fondamentale non solo riconoscere il diritto degli adottato ad aver accesso alle proprie radici, ma anche far sì che i mezzi peché tale diritto sia attuato siano i più adeguati, considerate le implicazioni personali e familiari correlate al suo esercizio. LA MEDIAZIONE SI PRESENTA COME UNO STRUMENTO PER ESERCITARE IL DIRITTO A CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI. A causa della confidenzialità e altri principi che la caratterizzano
19 LA MEDIAZIONE SISTEMA COOPERATIVO DI GESTIONE E DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI TRA I MEMBRI DI UNA FAMIGLIA, INTESA IN SENSO AMPIO CHE TRAMITE UN PERCORSO NON GIURISDIZIONALE, VOLONTARIO E CONFIDENZIALE, RENDE POSSIBILE LA COMUNICAZINE TRA LE PARTI AFFINCHE CERCHINO DI MODELLARE GLI INTERESSI COMUNI ALL INTERNO DI UN ACCORDO ATTUABILE E STABILE, CHE RISULTI SODDISFACENTE PER ENTRAMBE E CHE, AL TEMPO STESSO, REALIZZI LE NECESSITA DEL GRUPPO FAMILIARE, SOPRATTUTTO DEI MINORI E DEGLI INCAPACI. TALE PERCORSO E FACILITATO DAL MEDIATORE, CHE E UN TERZO IMPARZIALE, NEUTRALE, ADEGUATAMENTE PREPARATO E SENZA ALCUN POTERE DI DECISIONE.
20 Il conflitto è presente in tutte le manifestazioni della nostra vita e in tutti i livelli della condotta umana, e la famiglia non solo non vi si sottrae, ma presenta le proprie specificità, anche se non comprende alcun componente adottivo.
21 In materia di adozione, sono SUSCETTIBILI DI MEDIAZIONE FAMILIARE, tra gli altri casi: I conflitti fra genitori e figli adottivi, nonché fra gli altri fratelli, con la famiglia estesa, come con i nonni, etc. (per esempio, esperienze di minaccia a fronte di qualche tensione che si produce nei confronti del bambino o della paura di esser rifiutato, aspettative eccessive nei confronti del figlio adottivo, che possono condurre ad esser estremamente esigenti nei suoi riguardi; conflitti relativi all interesse del figlio a conoscere le proprie origini e le ragioni del suo abbandono e dell adozione
22 LEGGE N. 54/2007, del 28 dicembre, sull adozione internazionale. BOE no. 312 del 29/12/2007 Articolo 12. DIRITTO A CONOSCERE LE ORIGINI BIOLOGICHE. Le persone adottate, raggiunta la maggior età o, durante il periodo in cui sono ancora minorenni, rappresentate dai propri genitori, avranno diritto a conoscere i dati relativi alle proprie origini di cui sono in possesso gli enti pubblici spagnoli, senza pregiudizio dovuto a limitazioni che possano derivare dalla legislazione dei Paesi da cui provegono i minori. Tale diritto sarà reso effettivo tramite la consulenza, il sostegno e la MEDIAZIONE dei servizi specializzati dell organismo pubblico di protezione dei minori, o delle organizzazioni autorizzate a tal fine Gli enti pubblici competenti assicurano la conservazione delle informazioni di cui dispongono, relative alle origini del bambino, in particolare le informazioni relative all identità dei suoi genitori, così come il quadro sanitario del bambino e della sua famiglia. Gli enti autorizzati che abbiano svolto la funzione di intermediari nell adozione dovranno informare gli enti pubblici circa i dati di cui sono in possesso sulle origini copyright del Leticia minore García.
23 Prima disposizione finale. Modifica di determinati articoli del Codice civile. Quattro. Si aggiunge un nuovo comma all articolo C.c. Art. 180, che così recita: 5. Le persone adottate, raggiunta la maggior età o, durante il periodo in cui sono ancora minorenni, rappresentate dai propri genitori, avranno diritto a conoscere i dati relativi alle proprie origini biologiche. Gli Enti pubblici spagnoli preposti alla protezione dei minori, previa notificazione alle persone interessate, forniranno, tramite i propri servizi specializzati, la consulenza e il sostegno di cui necessitano i richiedenti al fine di rendere effettivo tale copyright diritto. Leticia García
24 Al fine di prevenire i conflitti che possano esser determinati dall esercizio del diritto a conoscere le proprie origini, o di quelli già insorti, proponiamo la mediazione familiare come spazio idoneo per la loro gestione.
25 LEGGE 7/2001 DEL 26 NOVEMBRE, CHE DISCIPLINA LA MEDIAZIONE FAMILIARE NELL AMBITO DELLA COMUNITA DI VALENCIA. Ambiti di applicazione della mediazione:.informazioni sulla filiazione adottiva (art. 3). Si considera conflitto familiare quello che sorge fra: c. le persone adottate e le loro famiglie biologiche.
26 LEGGE 15/2003 DELL 8 APRILE, SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE DELLE CANARIE, E LEGGE 3/2005 DEL 23 GIUGNO, DI RIFORMA DELLA LEGGE 15/2003. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA MEDIAZIONE: Qualunque conflitto che possa sorgere tra familiari fino al quarto grado di parentela (fra consaguinei) o quelli che sorgano tra le persone adottate e i propri familiari biologici o adottivi (Preambolo).
27 LEGGE 1/2006 DEL 6 APRILE, SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE, DELLA CASTIGLIA LEON In qualsiasi conflitto familiare, esistente fra persone legate da un rapporto di parentela (art. 3) Mediazione tra i requisiti dell adozione, rispetto al diritto degli adottati a conoscere le proprie origini (D. finale, 4 ).
28 LEY 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid. Artículo 8. Sujetos de la mediación familiar Podrán solicitar y someterse a mediación familiar: d) La familia adoptante, los adoptados y la familia biológica en la búsqueda de orígenes del adoptado y al objeto de facilitar el eventual encuentro o relaciones posteriores, de acuerdo con lo previsto en la legislación estatal copyright en esta Leticia García materia.
29 LEGGE 3/2007, DEL 23 MARZO, SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE, DEL PRINCIPATO DELLE ASTURIE Art. 3: I conflitti suscettibili d esser sottoposti alla mediazione familiare sono quelli sorti: d) nelle relazioni tra gli adottati, il padre o la madre adottivi e le famiglie biologiche
30 LEGGE 1/2008, dell 8 febbraio, sulla mediazione famigliare, Paesi Baschi Articolo 5. Conflitti oggetto di mediazione familiare. 2º Si potranno sottoporre a mediazione, fra gli altri conflitti: I conflitti tra genitori o quelli fra i genitori e la prole, sia questa biologica, sia adottiva o in caso di affidamento familiare, oppure tra figli e figlie, così come i conflitti causati da un contrasto tra genitori, circa il mantenimento Qualora le persone adottate desiderino esercitare il proprio diritto all accesso alle informazioni circa la propria filiazione biologica, potranno prender parte a un procedimento confidenziale di mediazione conforme all art. 84 della legge 3/2005 del 18 febbraio, di Interesse e protezione dell infanzia e dell adolescenza
31 Andalusia. Il Decreto 282/2002 del 12 novembre sull affidamento familiare e l adozione (art. 10) relativo alle informazioni, al comma due: Raggiunta la maggior età, i minori adottati avranno diritto ad aver accesso a un servizio di mediazione conforme al procedimento consentito a tal fine, allo scopo di conoscere la propria famiglia biologica e la propria storia personale
32 LEGGE 1/2009, DEL 27 FEBBRAIO, DISCIPLINANTE LA MEDIAZIONE FAMILIARE, NELLA COMUNITA AUTONOMA DELL ANDALUSIA Articolo 1. Oggetto ed ambito d applicazione. F) CONFLITTI SORTI TRA LA FAMIGLIA ADOTTANTE, IL FIGLIO O LA FIGLIA ADOTTIVA/0 E LA FAMIGLIA BIOLOGICA NELLA RICERCA DELLE ORIGINI DELLA PERSONA ADOTTATA. g) I conflitti insorti tra la famiglia affidataria, la persona affidata e la famiglia biologica.
33 PROGETTO PRELIMINARE DI LEGGE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE (19 FEBBRAIO 2010) Articolo 1. Nozione Ai fini di questa Legge si intende per mediazione quella negoziazione strutturata, conforme ai principi della presente legge, nella quale due o più parti in conflitto cercano volontariamente di raggiungere da sole un accordo per la sua risoluzione, con l intervento di un mediatore.
34 NEL PERCORSO PER LA RICERCA DELLE ORIGINI SI SONO SEGNALATI QUATTRO MOMENTI CHIARAMENTE DELIMITATI DECIDERE DI EFFETUARE LA RICERCA RINTRACCIARE LA PERSONA RICERCATA STABILIRE IL CONTATTO.Può esser offerto un servizio di mediazione, sia pubblico, presso il Servizio d adozione, sia privato. INTEGRARE L ESPERIENZA DELL INCONTRO. In questa fase, va considerato che si deve procedere accompagnati da un professionista (mediatore) che sappia creare uno spazio che trasmetta sicurezza, ma che consenta alle parti d essere le vere protagoniste del percorso.
35 Riflessioni da condividere Il ricongiungimento non spezza la vita dei partecipanti L incontro può essere il ponte che rende possibile trovare delle risposte L adottato inoltre di solito riconosce d avere avuto una vita migliore, con gli adottanti, apprezzandoli copyright maggiormente Leticia García
36 Cuando l adottato e la sua famiglia biologica desiderano l incontro la mediazione può offrire uno spazio privilegiato per una migliore comunicazione, e, se lo desiderano, essi possono giungere ad accordi sulle proprie relazioni future.
37 Si tratta, in definitiva, di una scommessa per le relazioni familiari ampie e per l incontro della persona anche con se stessa, e con la propria identità, fra i valori più importanti che un essere umano possa avere e che meritano maggior protezione.
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