Il termine di cinque giorni va computato con riferimento alla data di prima convocazione e va computato a ritroso, escludendo quello in
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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA TERZA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Valentina Vinelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da Tizia, residente in Genova ed ivi elettivamente domiciliata in Via (...), presso lo studio degli Avv.ti A e B, che la rappresentano e difendono in giudizio unitamente all'avv. C del foro di Sassari come da mandato a margine della comparsa di costituzione del attrice contro Condominio (...), in persona dell'amministratore pro tempore Caio, corrente in Genova ed ivi elettivamente domiciliato in Viale (...), presso lo studio dell'avv.d, che lo rappresenta e difende in giudizio come da mandato a margine della comparsa di costituzione depositata in data convenuto MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Tizia, condomina del condominio di Via (...), ha impugnato le delibere assunte da detto condominio nell'assemblea del , assumendone l'illegittimità in primo luogo per il mancato rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 66 disp. Att. c.c. per la comunicazione dell'avviso di convocazione. La censura è fondata e merita accoglimento. Ciascun condomino deve essere preventivamente e tempestivamente informato della convocazione dell'assemblea e dell'oggetto al duplice scopo di avere uno spatium deliberandi per decidere se partecipare o meno all'assemblea e, in caso positivo, essere presente alla riunione e partecipare alla stessa con cognizione di causa, apportando il proprio contributo ed illustrando compiutamente la propria posizione. Ai sensi dell'art. 66 disp. Att. c.c. 1 l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Tale termine è un termine minimo che il regolamento di condominio può ampliare ma non ridurre (Cass. 9291/1992). Il termine di cinque giorni va computato con riferimento alla data di prima convocazione e va computato a ritroso, escludendo quello in 1 Articolo 66 Convocazione dell'assemblea condominiale in via straordinaria L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. L' avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. pagina 1 di 5
2 cui deve tenersi l'assemblea ma computando quello in cui la convocazione è ricevuta (v. nello stesso senso Trib. Monza : "in tema di convocazione dell'assemblea condominiale, posto che nel computo dei termini a giorni di cui all'art. 66, comma terzo disp. Att. cc, si deve escludere il giorno iniziale mentre si calcola quello finale, il termine di cinque giorni prima dell'adunanza stabilito per la comunicazione dell'avviso di convocazione deve essere calcolato a ritroso, partendo dal giorno immediatamente precedente a quello della riunione e si riferisce a giorni non liberi"). Nel caso di specie l'art. 22 c. 2 del regolamento di condominio prescrive che "l'assemblea è convocata a cura dell'amministratore mediante avviso individuale da inviarsi per lettera raccomandata a mezzo posta o raccomandata a mano almeno cinque giorni prima della data fissata". Nonostante la dizione letterale della disposizione, si ritiene che la stessa debba essere necessariamente interpretata in senso conforme alla legge, che - come visto richiede che l'avviso sia "comunicato" cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e non semplicemente inviato, come peraltro precisato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass de "in tema di condominio negli edifici la disposizione del sesto comma dell'art cc 2 - secondo cui l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione - implica che ogni condominio ha il diritto di intervenire all'assemblea, e deve quindi essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione previsto dall'ultimo comma dell'art. 66 dip. Att. e trans e,.e sia non solo inviato ma anche ricevuto nel termine - almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza - ivi previsto"). 2 Articolo 1136 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell' articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione. Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore. pagina 2 di 5
3 Come già detto, il termine di cinque giorni non può essere derogato, neanche all'unanimità, potendo solo il regolamento di condominio prescrivere un termine maggiore. L'art. 22 del regolamento del condominio convenuto va quindi interpretato alla luce del disposto dell'art. 66 disp. att. c.c. pena l'illegittimità della disposizione, nel senso che entro il termine ivi previsto l'avviso di convocazione debba essere non solo inviato ma anche comunicato ai condomini. D'altra parte, attesa la ratio della previsione del termine, ovvero consentire una partecipazione informata e consapevole ai condomini sugli argomenti oggetto di delibera, è necessario che i condomini fruiscano del termine di cinque giorni per poter prendere cognizione degli argomenti posti all'ordine del giorno, cosa che evidentemente gli sarebbe preclusa qualora ricevessero l'avviso, inviato nei cinque giorni, a ridosso della data fissata per l'assemblea. Nel caso di specie l'avviso di convocazione è stato spedito con raccomandata a mezzo posta in data ; attesa l'assenza del destinatario, è stato immesso l'avviso di deposito della raccomandata presso l'ufficio postale in data e quindi tempestivamente ritirato il giorno seguente,ovvero (doc. 7.1 fasc. attore). Secondo la giurisprudenza di legittimità, "per ritenere sussistente, secondo l'art c.c. 3 la presunzione di conoscenza da parte del destinatario, della dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo di giacenza del plico presso l'ufficio postale e non già con il momento in cui fu consegnata. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1335, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per la disparità di trattamento che la norma, come sopra interpretata, creerebbe fra i destinatari di atti unilaterali recettizi, anche di rilevante interesse economico - giuridico, rispetto ai destinatari di atti giudiziari notificati a mezzo posta, è manifestamente infondata, trattandosi di situazioni non omogenee e consentendo comunque l'art citato di superare la presunzione di conoscenza del destinatario dell'atto ove quest'ultimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia". 3 Articolo 1135 Attribuzioni dell'assemblea dei condomini Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede : 1) alla conferma dell'amministratore e dell'eventuale sua retribuzione; 2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; 3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione; 4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale. L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea. pagina 3 di 5
4 Il principio espresso non è stato univocamente accettato dalla giurisprudenza di merito (v. Trib. Milano ) e, la stessa giurisprudenza di legittimità, ha mostrato di non condividerlo appieno laddove prescrive che l'avviso di convocazione deve non solo essere inviato ma anche ricevuto nel termine di cinque giorni fissato per l'adunanza (Cass del ). L'apparente discrasia è tuttavia risolubile avendo riguardo all'ultima parte della massima sopra citata che ribadisce che la presunzione di conoscenza ex art c.c. integra una presunzione semplice che può essere vinta dalla prova contraria. Nel caso di specie la comunicazione dell'avvenuto deposito del primo presso l'ufficio postale è avvenuta il La raccomandata tuttavia poteva essere materialmente ritirata solo dal giorno seguente: il postino infatti restituisce e deposita la raccomandata nello stesso giorno ma per il destinatario la possibilità del materiale ritiro della raccomandata vi è solo dal giorno seguente (e infatti costituisce fatto notorio che nell'avviso di deposito venga indicato il giorno successivo a quello in cui è stato immesso l'avviso in cassetta quale termine dal quale è possibile il ritiro presso gli uffici postali). Nel caso di specie pertanto il primo giorno utile nel quale l'attrice ha potuto ritirare la raccomandata ed avere quindi contezza della convocazione per l'assemblea del è stato il , ovvero il giorno seguente la comunicazione di giacenza del plico presso l'ufficio postale. Nel caso di specie pertanto, la materiale impossibiliti di ritirare la raccomandata nel medesimo giorno in cui è stato immesso l'avviso costituisce fatto idoneo ad elidere la presunzione di conoscenza dell'art c.c. Tale interpretazione è l'unica che consente, ad avviso di chi scrive, di rispettare il disposto dell'art. 66 disp. Att. c.p.c., che richiede non già l'inoltro dell'avviso nel termine di cinque giorni ma l'effettiva comunicazione. Laddove si ritenesse che detta comunicazione sia integrata dal semplice avviso di deposito della raccomandata, non accompagnata dalla possibilità materiale di avere cognizione del suo contenuto, si eluderebbe il disposto legislativo, finendo per creare una disparità di trattamento rispetto ai destinatari di atti giudiziari (disparità che, con l'interpretazione sopra riferita la Corte stessa mirava ad evitare). Nel caso di specie pertanto, poiché tra il primo giorno utile per apprendere dell'effettiva esistenza della convocazione e la data fissata per l'assemblea sono intercorsi quattro giorni in luogo dei cinque giorni previsti dalla legge, le relative pagina 4 di 5
5 delibere sono annullabili, per il combinato disposto degli artt c. 2, c. 3 c.c. e 66 disp. Att. La domanda formulata in via principale da parte attrice merita quindi accoglimento, onde vanno annullate perché illegittime le delibere assunte nell'assemblea tenutasi, in seconda convocazione, in data dal condominio convenuto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: annulla tutte le delibere assunte nell'assemblea tenutasi in data in quanto illegittime. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di Tizio, nella misura di Euro 113,00 per esborsi, Euro 1.600,00 per onorari, Euro 1.400,00 per diritti, oltre spese generali iva e accessori di legge. Così deciso in Genova, il 5 maggio Depositata in Cancelleria il 5 maggio Articolo 1137 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa. Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti. 5 Articolo 1139 Rinvio alle norme sulla comunione Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale. 6 Articolo 1105 Amministrazione Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore. pagina 5 di 5
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