REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE

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1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE TITOLO 1 NORME GENERALI Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti della L.R. 4 giugno 1999 n 14 Disciplina del commercio su aree pubbliche. 2. Per tutto quanto non stabilito dal presente regolamento si applica la L.R. 4 giugno 1999 n 14. Art. 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) commercio sulle aree pubbliche: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. b) aree pubbliche: le piazze, le strade, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. c) posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, anche non delimitata mediante linee o segnali idonei ad identificarne stabilmente le dimensioni, che viene data in concessione all operatore autorizzato all esercizio dell attività commerciale. d) posteggio vacante: il posteggio non ancora occupato a seguito di concessione decennale o resosi libero a seguito di cessazione dell attività, di revoca o decadenza della concessione. e) posteggio temporaneamente non occupato: il posteggio oggetto di concessione decennale non occupato in un determinato giorno per assenza occasionale del concessionario. f) mercato: l area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata all esercizio dell attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti o bevande, l erogazione di pubblici servizi. g) mercato settimanale: il mercato che viene svolto ogni lunedì nel Comune di Rivignano. h) fiera: la manifestazione effettuata in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività caratterizzata dall afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche. Nell ambito della fiera possono svolgersi anche attività di pubblico spettacolo o similari. i) autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche: il provvedimento che legittima l esercizio del commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio o in forma esclusivamente itinerante rilasciato dagli Enti di cui all art. 2, commi 3 e 4 L. R. 4 giugno 1999 n 14. j) presenze in mercato: il numero delle volte che l operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l attività.

2 k) presenze effettive in fiera: il numero delle volte che l operatore ha effettivamente esercitato l attività in tale fiera. l) miglioria: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in un mercato o fiera di sceglierne un altro, purchè non assegnato. Art. 3 Compiti degli uffici comunali 1. l attività istruttoria ed il rilascio dei provvedimenti autorizzatori e concessori relativi a tutte le materie disciplinate dal presente regolamento costituiscono attribuzione della Polizia Municipale. 2. la vigilanza sull osservanza del presente regolamento è esercitata dalla Polizia Municipale. A quest ultima è affidata altresì la direzione dei mercati e delle fiere, con obbligo per i venditori ambulanti di attenersi alle disposizioni ed istruzioni che venissero loro impartite, pena l esclusione dalla partecipazione ai suddetti mercati e fiere. Art. 4 Esercizio dell attività 1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto: a) sui posteggi del mercato dati in concessione per dieci anni o in via temporanea ai sensi dell art. 11 del presente regolamento; b) su qualsiasi area (salve le limitazioni di cui all art. 28) in forma esclusivamente itinerante; c) sui posteggi delle fiere dati in concessione per il tempo stabilito nella deliberazione della Giunta comunale di istituzione della fiera. 2. L'esercizio dell attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società in nome collettivo e a società in accomandita semplice. 3. L'autorizzazione all'esercizio dell attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio di mercato abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. 4. L'autorizzazione all'esercizio dell attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago. 5. Al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve inoltrare apposita domanda in bollo. La richiesta di autorizzazione per la tipologia su posteggio dovrà contenere l'indicazione degli estremi della concessione del posteggio. 6. Non può essere rilasciata l'autorizzazione al commercio in forma itinerante a coloro che sono già titolari di altra autorizzazione per la stessa tipologia. E comunque ammesso il subingresso. 7. Ai sensi dell.art. 26 del D. Lgs n 286 Legge quadro sull emigrazione, gli stranieri non appartenenti all Unione Europea hanno l obbligo all atto del deposito della domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma del presente articolo, di esibire il permesso di soggiorno valido o la carta di soggiorno pena il mancato rilascio delle suddette autorizzazioni. In caso di rinnovo del permesso o della carta di soggiorno dovrà essere depositata copia del nuovo documento. 8. L autorizzazione in originale deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Gli operatori stranieri hanno l obbligo di esibire a richiesta degli organi di vigilanza, i documenti in merito al permesso di soggiorno, assieme all autorizzazione al commercio, alla partita Iva, all iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente e alla gestione pensionistica presso l Inps. 9. Nel caso di trasferimento della residenza in altro comune, il titolare dell'autorizzazione al commercio in forma itinerante dovrà dare comunicazione al servizio attività economiche del comune di Rivignano, entro trenta giorni dalla variazione. Sarà compito del suddetto ufficio comunicare la variazione anagrafica al comune di nuova residenza.

3 Art. 5 Subingresso 1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all art.5 della L.R. 8/99, a seguito di morte del titolare, di cessione o di trasferimento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare è subordinata a denuncia di inizio attività, ex art.19 legge 241/ La denuncia di inizio attività da parte di piccola impresa commerciale deve contenere gli estremi di registrazione della scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2083, 2202 e 2556 del codice civile. Nell'ipotesi di contratto redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, nelle more della registrazione, andrà allegata alla denuncia dichiarazione notarile attestante l'intervenuta stipula del contratto. 3. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa, esclusivamente con riferimento al numero delle presenze effettuate dal cedente all'interno del mercato in questione. Il numero delle presenze effettuato all'interno del mercato o fiera, istituiti dal comune, è attestato dal comando della polizia municipale. 4. In caso di subentro in imprese con posteggio, la relativa concessione scade al compimento del decennio dalla data fissata nell'atto originario di rilascio. 5. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell azienda di somministrazione su aree pubbliche di alimenti e bevande, si applicano il comma 8, nonché l articolo 9, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 27 marzo 1992, n.13, e le relative disposizioni regolamentari. Art. 6 Preposto - Sostituzioni 1. Ai sensi dell articolo 3, comma 9, della Legge Regionale n.14/1999, in caso di assenza del titolare dell autorizzazione, per l esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentita la nomina di un preposto. 2. L esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante a mezzo del preposto è consentita ai collaboratori familiari (art.230 bis del C.C.), ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale (Legge 196/1997), all associato in partecipazione (art del C.C.), al collaboratore coordinato e continuativo (art.2 Legge 335/1995) ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. 3. Il titolare dell'attività comunica al Servizio di Polizia Municipale del Comune il nominativo del preposto che dovrà sottoscrivere l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di cui all'art.5, comma 2, L.R. 8/99. Copia di tale comunicazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. 4. Non è necessaria alcuna comunicazione per le sostituzioni non superiori a quaranta giorni consecutivi in ciascun anno solare. 5. Non è ammessa la sostituzione nelle fiere, salvo i casi di forza maggiore quali malattia, gravidanza, maternità, servizio militare. E ammessa, invece, la nomina di un preposto. 6. Nel caso di società di persone in nome collettivo i soci possono svolgere l attività senza la nomina del preposto. Per le società in accomandita semplice tale possibilità è limitata ai soci accomandatari. Ar. 7 Norme generali per lo svolgimento dell attività di commercio su aree pubbliche 1. I concessionari non possono occupare superfici maggiori o diverse da quelle espressamente assegnate, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

4 2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20 e comunque tale da non recare intralcio al transito dei pedoni e non possono sporgere dallo spazio assegnato con la concessione. 3. E'vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo alla quiete pubblica nonché agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi. E consentito l utilizzo di microfoni solo nelle fiere e previa autorizzazione del Comando di polizia municipale che di volta in volta imporrà le prescrizioni necessarie per evitare inconvenienti. 4. E vietata la vendita o l esposizione di armi, esplosivi od oggetti preziosi. 5. Resta fermo il divieto di vendere in forma ambulante bevande alcooliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all articolo 176, comma 1, del regolamento per l esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6/05/1940, n.635 e successive modifiche. 6. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per la giornata, qualora si presenti dopo l orario prefissato per l'inizio delle vendite. 7. Non è consentito lo scambio di posteggio tra gli operatori se non autorizzato. 8. Nei mercati gli operatori possono far sostare i propri veicoli entro il posteggio, purché non debordino dal confine dello stesso nella restante area destinata all uso del pubblico. Nelle fiere e nei posteggi fuori mercato la sosta dei veicoli deve comunque avvenire nel rispetto delle esigenze della viabilità e se consentito nell atto istitutivo della fiera o dei posteggi stessi. 9. Ai sensi dell articolo 14, 1 comma, della L.R. n.14/1999, ai soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche si applica la disciplina sulla pubblicità dei prezzi di cui all articolo 29 della L.R. 19 aprile 1999, n.8 (Normativa organica del commercio in sede fissa) 10. L operatore deve rispettare le disposizioni sulle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali contenute nella L.R. 8/99, in materia di commercio in sede fissa. Art. 8 Normativa igienico-sanitaria 1. L esercizio dell attività di somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetto all autorizzazione sanitaria nei limiti previsti dalla legge n.283/1962 e del relativo regolamento di esecuzione. 2. Per le particolari esigenze igienico-sanitarie connesse alla tipologia merceologica, agli operatori alimentaristi dei mercati o delle fiere possono essere riservati appositi posteggi. L assegnazione di diversi posteggi per gli alimentaristi può essere effettuata solo previo accertamento della possibilità di rispettare da parte del concessionario le necessarie prescrizioni igienico-sanitarie. 3. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze delle competenti autorità. 4. L operatore è soggetto all onere di lasciare, giornalmente, l area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i prodotti; è tenuto inoltre a dar corso alle prescrizioni fornite dal Comune relativamente alla raccolta dei rifiuti. Art. 9 Orari relativi al commercio su aree pubbliche 1. I criteri e gli indirizzi degli orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche nelle fiere e nei mercati sono stabiliti rispettivamente nella deliberazione della Giunta comunale di istituzione della fiera e del mercato. 2. Gli orari vengono definiti con ordinanza sindacale.

5 3. Gli orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche nei posteggi fuori mercato e quello in forma itinerante sono quelli del commercio su aree private. 4. Gli orari di svolgimento della somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche nei posteggi fuori mercato e quella in forma itinerante sono quelli della somministrazione su aree private. Art. 10 Durata e cessione delle concessioni 1. Le concessioni di posteggio del mercato hanno durata decennale e possono essere rinnovate. 2. Qualora almeno n.3 (tre) mesi prima della scadenza non venga dato preavviso al titolare della decisione del Comune di non rinnovare la concessione, la stessa può essere rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l operatore dovrà presentare apposita istanza all Amministrazione comunale che provvederà a richiedere all operatore la documentazione necessaria al rinnovo. 3. Il Comune può revocare la concessione del posteggio, prima della scadenza, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio che - se possibile - dovrà avere una superficie non inferiore a quella del posteggio revocato. 4. Il Comune, ai sensi del regolamento sull applicazione della TOSAP revoca la concessione del posteggio in seguito al mancato pagamento della tassa medesima. 5. Qualora l area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell area da parte del Comune. 6. La concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l azienda commerciale nel rispetto di un equilibrato rapporto tra settore alimentare e non alimentare mantenendo, nel caso di trasferimento o cessazione d azienda, il medesimo settore merceologico. Art. 11 Concessioni temporanee 1. Possono essere rilasciate, ai soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area privata o area pubblica, compresi quelli di cui all art.3, comma 5 della legge, concessioni temporanee per l esercizio della vendita su area pubblica esclusivamente nei seguenti casi: a) nell ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso o di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone; b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche; c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche compatibili con le finalità dell iniziativa nella quale si colloca. d) con delibera di Giunta nei casi di istituzioni sperimentali. 2. La sopraindicata disposizione, fermo restando il rispetto dell art.2 della Legge 283/62, si applica anche all attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 287/91. E soggetta a DIA (denuncia di inizio attività), anche in relazione alla verifica dei requisiti soggettivi, l attività di somministrazione da parte dei soggetti non titolari di autorizzazione per esercizio pubblico, nell ambito della regione Friuli Venezia Giulia. 3. Il numero dei posteggi, degli spazi da destinarsi all esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse ed i termini di presentazione delle domande, nonché i criteri per la concessione del posteggio, sono stabiliti dalla Giunta, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.

6 4. Le concessioni sono valide esclusivamente per i giorni delle manifestazioni e possono essere rilasciate per aree del territorio comunale anche al di fuori per le aree utilizzate per i mercati e le fiere di cui al presente regolamento nell ipotesi di iniziativa promossa o patrocinata dal Comune di Rivignano. TITOLO 2: MERCATO Art. 12 Generalità 1. L istituzione, il funzionamento, la soppressione del mercato nonché il trasferimento e/o le modifiche riguardanti un numero superiore al 30 % dei posteggi, sono di competenza del Consiglio Comunale. Il trasferimento e/o le modifiche del mercato inerenti ad un numero inferiore al 30 % di posteggi esistenti sono determinate con delibera di Giunta. Art. 13 Giorni di mercato 1. Il commercio su area pubblica attuato mediante il mercato si svolge, ogni settimana, nella giornata di lunedì. Nel caso in cui tale giornata coincida con una festività, il mercato potrà essere posticipato al giorno successivo non festivo con ordinanza del Sindaco oppure, con il medesimo provvedimento, in seguito alla specifica richiesta fatta dagli operatori fatta pervenire almeno quindici giorni prima all Amministrazione Comunale, nella stessa giornata festiva. Art. 14 Area di mercato 1. E confermato il sottoindicato mercato in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento: - mercato settimanale del Lunedì; 2. Le aree delimitate con la sigla PA sono riservate agli agricoltori per la vendita diretta dei loro prodotti 3. L orario di inizio e di conclusione dell attività all interno dei mercati è definito con ordinanza sindacale. 4. Eventuali cambiamenti non permanenti di calendario sono disposti con ordinanza del Sindaco. Art. 15 Norme in materia di funzionamento dei mercati 1. Il mercato è gestito dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi occorrenti per il suo corretto ed efficiente svolgimento. 2. Nel caso di non disponibilità di un posteggio per causa di forza maggiore il comando della polizia municipale può individuare ed assegnare uno spazio di pari dimensioni. Art. 16 Criteri di assegnazione dei posti vacanti 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno la polizia municipale procede alla compilazione dell elenco dei posteggi vacanti. Tale elenco viene depositato presso la polizia municipale per la visione. 2. L individuazione dei posti vacanti, al fine delle nuove concessioni, sarà effettuata dopo aver tenuto conto delle richieste di miglioria inoltrate dagli operatori già presenti sul mercato. 3. Le richieste di miglioria devono essere presentate nel periodo compreso dal 1 al 31 gennaio di ogni anno. Qualora un medesimo posteggio vacante sia richiesto da più titolari di concessione, la concessione del posteggio avviene a favore dell operatore che vanta la maggiore anzianità storica di frequenza al mercato desunta dai registri della polizia

7 municipale. In caso di uguale anzianità storica di frequenza verrà data priorità a coloro i quali vantano la maggior anzianità di licenza. Con determinazione del Responsabile del Servizio, entro il termine del 15 febbraio di ogni anno, verranno indicate le richieste di miglioria accolte. 4. Dal 1 al 31 marzo, coloro che non sono titolari di concessione al mercato possono presentare istanza volta all assegnazione di un posteggio vacante. 5. In base alle domande pervenute, il comando della polizia municipale compila la graduatoria che rimarrà valida fino al 31 dicembre. La formazione della graduatoria sarà determinata da: a) numero di presenze, registrate nell ultimo triennio, decorrente dal 1 gennaio, in qualità di precario nel mercato in questione. Per presenza si intende il numero delle volte in cui l operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l attività. b) a parità di punteggio del sopraindicato punto a) dall anzianità storica della titolarità dell autorizzazione. 6. Il possesso dei suindicati titoli di priorità dovrà essere documentato. Art. 17 Posteggi riservati ai produttori agricoli 1. L assegnazione dei posteggi vacanti riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti (risultanti dalle planimetrie allegate) avviene nel rispetto della procedura indicata nell articolo La formazione della graduatoria avviene sulla base dei seguenti criteri: - per ogni anno di appartenenza alla categoria (a tal fine non si computa la frazione relativa all anno in cui viene presentata la domanda); 3. Il possesso del suindicato titolo di priorità dovrà essere documentato. 4. I posteggi temporaneamente non occupati vengono assegnati - ai produttori agricoli non titolari di concessione decennale di posteggio - applicando i criteri di cui al comma 2; in mancanza di produttori agricoli vengono assegnati - nel rispetto delle modalità indicate nel successivo articolo 20 - a tutti i soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche. Art. 18 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse 1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, se possibile avente superficie non inferiore a quella del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità: - nell'ambito dei posteggi vacanti; - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, se tecnicamente possibile; - in altra area del territorio comunale, compatibilmente con il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici previa istituzione dello stesso. Art. 19 Modalità di registrazione delle presenze 1. L operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l orario previsto per l inizio delle vendite, salvo giustificato motivo preventivamente e tempestivamente comunicato entro l orario previsto per l inizio delle vendite. 2. La registrazione delle presenze e assenze è curata della Polizia municipale.

8 Art. 20 Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati 1. L operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l orario prefissato per l inizio delle vendite è considerato assente e si procede all assegnazione del posteggio, per quella giornata, ad altro operatore. 2. L assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in base ad un autorizzazione di cui all articolo 2, commi 3 e 4, della L.R. n.14/1999, rilasciata esclusivamente da un Comune della regione Friuli - Venezia Giulia. 3. Costituiscono criteri di priorità per l assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati: a) il più alto numero di presenze nel mercato in questione nell ultimo triennio; b) in caso di parità prevale l anzianità storica della titolarità dell autorizzazione; 4. Il possesso dei suindicati titoli di priorità dovrà essere documentato. 5. L assegnazione temporanea dei posteggi, ai precari aventi diritto, viene effettuata dal Comando della polizia municipale entro l ora stabilita con ordinanza del Sindaco. 6. Il precario che non si presenta al mercato per oltre un anno perde il numero di presenze acquisite. Art. 21 Decadenza 1. L operatore decade dalla concessione del posteggio: nelle ipotesi e nel rispetto della procedura indicate dalla Legge regionale n.14/1999 e successive modificazioni e integrazioni; il mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a sedici giornate di mercato, salvo il caso di assenza tempestivamente comunicati per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare o ferie; in caso di mancato pagamento della T.O.S.A.P.; in caso di mancata osservanza delle regole inerenti la cessione della concessione mediante trasferimento d azienda di cui all art. 10 c. 6; in caso di cattiva gestione del posteggio con riguardo alla pulizia, all igiene e alla decorosità dello stesso; nel caso in cui giunga abitualmente in ritardo al mercato; nel caso in cui tenga un contegno scorretto nei confronti del pubblico; TITOLO 3 FIERE Art. 22 Norme in materia di funzionamento delle fiere 1. Le fiere sono organizzate dal Comune ovvero da soggetto esterno (enti pubblici, comitati od associazioni - anche non riconosciuti - che non abbiano fini di lucro); 2. Le fiere organizzate dal Comune sono istituite con deliberazione della Giunta comunale, che indica le caratteristiche merceologiche della manifestazione, le date, i criteri e gli indirizzi degli orari di svolgimento, il numero e la superficie dei posteggi, nonché la durata delle relative concessioni; gli orari di svolgimento vengono quindi definiti con ordinanza sindacale. 3. Le fiere organizzate da soggetto esterno sono sottoposte ad autorizzazione del Comune che provvede con deliberazione giuntale. 4. Il comando della polizia municipale o il soggetto esterno organizzatore dovrà assicurare la registrazione in apposito registro delle presenze che l operatore matura nella fiera. 6. E'obbligatoria la permanenza e l esercizio degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore - salvo casi di forza maggiore (ad esempio: peggioramento della situazioni atmosferiche che impedisca la prosecuzione dell attività, malessere fisico

9 debitamente documentato da certificazione medica) - sarà considerato assente a tutti gli effetti. 7. Nei soli casi di cessione dell azienda, la titolarità della concessione del posteggio spetta all acquirente. Art. 23 Criteri e modalità per l assegnazione dei posteggi alle fiere 1. Quando l organizzazione della fiera è gestita dal Comune, la domanda di partecipazione deve pervenire allo stesso almeno 60 giorni prima dello svolgimento della Fiera. Il Comune rilascia la concessione dei posteggi (per la durata stabilita nella deliberazione della Giunta comunale di istituzione della fiera) ai singoli partecipanti, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri: a) numero di partecipazioni a precedenti edizioni a partire dal 1986; b) a parità del requisito di cui al punto a) anzianità di titolarità dell autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche; 2. La graduatoria è affissa all albo comunale almeno nei termini di legge. 3. Quando l organizzazione della fiera è gestita da soggetto esterno, la concessione delle aree pubbliche interessate alla fiera viene effettuata direttamente a tale soggetto, che procede autonomamente all ammissione degli operatori applicando i criteri di cui al precedente comma. 4. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dal Comando della polizia municipale sulla base di documenti probanti l assegnazione di area pubblica o l effettiva partecipazione alla manifestazione. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero delle presenze sulla fiera la graduatoria è formata tenuto conto dell anzianità di iscrizione al registro delle imprese. 5. Nell ambito delle fiere possono essere previsti ed assegnati posteggi volti a garantire la continuità del servizio di somministrazione di alimenti e bevande. Art. 24 Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati 1. Quando l organizzazione della fiera è gestita dal Comune, il concessionario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l orario prefissato per l inizio delle vendite è considerato assente e si procede all assegnazione del posteggio ad altro operatore utilmente ricompreso nella graduatoria di cui al precedente articolo. 2. L assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera. 3. Quando l organizzazione della fiera è gestita da soggetto esterno, si procede conformemente al comma 3 del precedente articolo. Art. 25 Revoca della concessione di posteggio 1. Quando l organizzazione della fiera è gestita dal Comune, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l operatore non utilizzi il posteggio anche per una sola giornata di durata della fiera. In tal caso, il posteggio resosi libero verrà assegnato ad altri operatori con le modalità di cui al precedente articolo. Art. 26 Individuazione delle fiere 1. E confermata la tradizionale Fiera dei Santi che si svolge nel periodo di Ognissanti il 2 novembre di ogni anno. Il calendario ufficiale verrà stabilito con delibera di Giunta. TITOLO 4 COMMERCIO ITINERANTE

10 Art. 27 Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante Vidimazione annuale 1. L autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è sottoposta a vidimazione annuale da parte del Comune, previa verifica della permanenza dei requisiti che ne hanno legittimato il rilascio medesimo. La mancata vidimazione annuale determina l invalidità dell autorizzazione. Art. 28 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante 1. L esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. 2. L esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. 3. E consentito all operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull area pubblica il tempo strettamente necessario per servirlo, e comunque per non più di sessanta minuti. E comunque vietata la vendita con l uso di bancarelle e l esposizione della merce esternamente al mezzo. 4. Aree di circolazione in cui è inibito il commercio in forma itinerante potranno essere individuate dalla Giunta comunale con apposito provvedimento. 5. Il commercio itinerante è inoltre vietato: a) in concomitanza con lo svolgimento dei mercati, delle fiere, nonché delle manifestazioni di pubblico spettacolo autorizzate ai sensi dell articolo 68 o 69 del T.U.L.P.S., nell intero territorio comunale; b) in altre aree pubbliche, qualora L Amministrazione comunale (mediante ordinanza del Sindaco) ravvisi la temporanea incompatibilità dell esercizio del commercio in forma itinerante con l erogazione di particolari servizi di interesse pubblico. TITOLO 5 NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 29 Sanzioni 1. Le sanzioni amministrative per la violazione delle attività previste dal presente regolamento sono indicate nell articolo 13 della L.R. n.14/1999 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le violazioni ai singoli atti di esecuzione, ove non già previste dalla L.R. 14/99, andranno sanzionate secondo quanto stabilito di volta in volta dagli atti stessi. Art. 30 Delle cose confiscate 1. Nei casi in cui è previsto che si proceda alla vendita o distruzione delle cose sequestrate equivale alla distruzione di quest ultime la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti aventi o meno personalità giuridica e/o che perseguano tali fini. 2. Qualora le cose sequestrate siano costituite da beni di prima necessità, quali alimenti, oggetti per la cura domestica della casa, vestiario, od altro di assimilabile, esse potranno venire assegnate al Servizio di Assistenza Sociale Comunale affinchè vengano da questo devolute ai soggetti bisognosi. 3. Le cose confiscate devono essere alienate, distrutte o comunque destinate secondo quanto previsto dal 1 e 2 comma del presente articolo. 4. La distruzione o l assegnazione delle cose confiscate viene determinata con deliberazione della Giunta Comunale. 5. Si applicano le norme ed i principi di cui al D.P.R. 29 luglio 1982 n 571.

11 Art. 31 Canoni 1. I concessionari sono obbligati al pagamento del canone per l occupazione dei posteggi, nelle forme prescritte dalla legge e dall apposito regolamento comunale. Sono altresì obbligati al pagamento dei tributi connessi all esercizio dell attività, nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti i singoli tributi. 2. Le forme di esenzione o riduzione dei canoni per l occupazione delle aree pubbliche sono stabiliti nell apposito regolamento comunale. 3. Qualora per l esercizio dell attività di particolari categorie di operatori il Comune fornisca servizi aggiuntivi, gli operatori che ne usufruiscono saranno tenuti al rimborso anche stabilito in via forfetaria - dei relativi costi. Art. 32 Abrogazione precedenti disposizioni 1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili con il presente regolamento. Art. 33 Norme e disposizioni finali 1. La procedura di assegnazione dei posteggi vacanti indicata nell articolo 16, e dei posteggi temporaneamente non occupati di cui all articolo 20, viene applicata a decorrere dall anno solare successivo a quello di approvazione del presente regolamento.

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