Expanding the Horizons of Payment System Development. Università Luiss «Guido Carli» Sala delle Colonne Viale Pola, 12 Roma

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1 Expanding the Horizons of Payment System Development Università Luiss «Guido Carli» Sala delle Colonne Viale Pola, 12 Roma

2 Prof. Avv. Ranieri Razzante I nuovi modelli distributivi di IP e IMEL alla luce della normativa antiriciclaggio

3 Cosa è l antiriciclaggio L antiriciclaggio è prima cultura poi normativa La cultura della legalità e la fiducia nelle regole sono presupposti per tutelare efficacemente i valori che le regole mirano a proteggere Il rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio non deve rappresentare un mero adempimento amministrativo e formale ma l espressione di un approccio culturale per garantire l efficacia delle norme stesse ed il raggiungimento degli obiettivi per i quali sono state emanate

4 Linea ispiratrice del d. Lgs. 231/2007 la proporzionalità delle misure di verifica della clientela rispetto al rischio di riciclaggio Per tali fini, l applicazione delle misure previste dal decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della normativa e gli intermediari devono attenersi alle regole dell approccio basato sul rischio, della graduazione degli obblighi di adeguata verifica e dell adeguata organizzazione interna in materia di responsabilità, procedure e controlli.

5 Ai soli fini del d. lgs. 231/ Costituisce riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. 2. Rappresenta finanziamento del terrorismo: Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all intermediazione, al deposito, alla custodia o alla erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per i delitti anzidetti.

6 KNOW YOUR CUSTOMER Il d.lgs. n. 231 del 2007 introduce il principio della adeguata verifica della clientela L approccio è ispirato alla gestione delle asimmetrie informative: gli intermediari non devono limitarsi a registrare le informazioni, ma sono tenuti ad avere una conoscenza approfondita del profilo complessivo di un cliente, per essere in grado di cogliere rapidamente eventuali anomalie nel corso della relazione contrattuale.

7 COSA SIGNIFICA QUANDO SI EFFETTUA IN COSA CONSISTE COME SI EFFETTUA

8 COSA SIGNIFICA Il principio del KNOW YOUR CUSTOMER richiede: il passaggio dal semplice obbligo di identificazione (consistente sostanzialmente nell acquisizione di informazioni sull identità ) ad un ampio dovere di verifica, che consiste in un processo composto dal succedersi di molteplici misure. In altre parole viene esteso il compito della conoscenza del cliente, muovendo dalla mera identificazione in un continuum nel quale la applicazione dei presidi antiriciclaggio (raccolta di informazioni, valutazione dell attività esercitata, rilevazione di fenomeni anomali) accompagna tutto il corso dello svolgimento del rapporto la valutazione del rischio di riciclaggio quale parametro essenziale per determinare in profondità ed in estensione i compiti di verifica della clientela

9 QUANDO SI EFFETTUA a) si instaura un rapporto continuativo; b) si eseguono operazioni occasionali, disposte da clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni tra di loro collegate per realizzare una operazione frazionata; c) vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; d) vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini della identificazione di un cliente.

10 QUANDO SI EFFETTUA COSA SI INTENDE PER RAPPORTO CONTINUATIVO Si intende il rapporto di durata rientrante nell esercizio della attività di istituto che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione Gli obblighi di adeguata verifica sussistono in sede di accensione di conti, depositi e altri rapporti continuativi, sia nominativi sia al portatore

11 QUANDO SI EFFETTUA COSA SI INTENDE PER OPERAZIONE OCCASIONALE Si intende l operazione effettuata al di fuori di un rapporto contrattuale richiesta sia dal cliente titolare di un rapporto continuativo -cd. operazione extraconto-, sia da un cliente occasionale, che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento (individuati dal denaro contante, dagli ordini di accreditamento o di pagamento e da ogni strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie).

12 QUANDO SI EFFETTUA E soggetta all obbligo di adeguata verifica ogni operazione, che comporta la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a , anche se frazionata. L operazione frazionata è da intendersi un operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a , posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni (di calendario, compreso il dies a quo)

13 IN COSA CONSISTE a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità; c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo; d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo

14 IN COSA CONSISTE IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE L identificazione è la prima attività del processo di adeguata verifica della clientela. Più in generale, il controllo della identità del soggetto operante e degli eventuali poteri di rappresentanza, nonché la conservazione della relativa documentazione sono da ritenersi sempre doverosi, a comprova della corretta operatività dell intermediario. In particolare: nel corso dello svolgimento dei rapporti continuativi, anche se l adeguata verifica sia già stata svolta, andrà sempre verificato che chi abbia ad operare sugli stessi sia effettivamente il soggetto a ciò autorizzato ed in precedenza correttamente identificato; deve essere identificato anche colui che chiede la chiusura dei rapporti continuativi, se in precedenza non già identificato

15 IN COSA CONSISTE L identificazione va effettuata, in presenza del cliente, mediante un documento d identità non scaduto e valido a tali fini, prima della instaurazione del rapporto continuativo o dell esecuzione della operazione occasionale. Acquisizione di: o documenti d identità o di riconoscimento di cui agli artt.1 e 35 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, (per l identificazione di soggetti non comunitari e di minori si applicano le disposizioni vigenti) o codice fiscale rilevato dalla relativa specifica documentazione (tesserino MEF o tessera sanitaria) Conservazione dei documenti utilizzati per la identificazione (art. 36 primo comma)

16 IN COSA CONSISTE Non trascurare mai di effettuare un analisi accurata dei documenti di identificazione, la quale spesso può consentire di rilevare grossolane falsificazioni!

17 IN COSA CONSISTE Se il cliente è un ente vanno acquisiti i dati concernenti la denominazione, la sede legale e il codice fiscale; si deve inoltre procedere alla identificazione del suo legale rappresentante o del soggetto delegato alla firma per il rapporto da attivare o per l operazione da compiere ed alla verifica dell'effettiva esistenza del potere di rappresentanza.

18 IN COSA CONSISTE IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO? Si intende per titolare effettivo: o la persona fisica per conto della quale è realizzata un operazione o un attività o ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri dettati dalla normativa L identificazione del titolare effettivo non richiede, di regola, la sua presenza fisica, in quanto i relativi dati devono essere dichiarati dal cliente o acquisiti in altro modo, purché da fonti documentabili, quali pubblici registri, elenchi, atti o documenti.

19 IN COSA CONSISTE Per le persone fisiche, il titolare effettivo esiste quando il soggetto che chiede l'accensione di un rapporto continuativo o l'esecuzione di un operazione occasionale in suo nome, dichiara che i fondi utilizzati appartengono ad un'altra persona fisica, cioè dichiara di agire per conto di un terzo soggetto, anch esso persona fisica (trattasi sicuramente di ipotesi residuali)

20 IN COSA CONSISTE Nel caso di società (se non ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato) titolare effettivo è: 1. la/le persona/e fisica/che in ultima istanza possiede/ono controlla/no l entità giuridica con il possesso o il controllo diretto o indiretto di una quota pari o superiore al 25% + 1 del capitale sociale 2. la/le persona/e fisica/che esercita/no in altro modo il controllo sulla direzione di un entità giuridica.

21 IN COSA CONSISTE In caso di enti giuridici quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano, e distribuiscono fondi, il titolare effettivo è: 1. se determinati, i beneficiari del 25% o più del patrimonio; 2. se non ancora determinati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l entità giuridica; 3. la o le persone fisiche che esercita/no un controllo sul 25% o più del patrimonio.

22 IN COSA CONSISTE SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO Ai fini dell adeguata verifica è altresì necessario acquisire dal cliente l informazione in ordine allo scopo ed alla natura del rapporto continuativo che si intende instaurare. L informazione relativa alle finalità per le quali il cliente prevede di utilizzare il rapporto deve essere valutata in stretta connessione con la natura e la tipologia del rapporto, in modo da escludere eventuali configurazioni illecite o non rispondenti a criteri di ragionevolezza. La sufficientemente determinata indicazione delle finalità di utilizzo previsto è peraltro essenziale per il monitoraggio costante del rapporto

23 IN COSA CONSISTE CONTROLLO DEL RAPPORTO L adeguata verifica prescrive anche una costante attività di controllo del rapporto medesimo: o costante monitoraggio dei rapporti continuativi anche in ordine al volume, alla tipologia ed alle caratteristiche della movimentazione nel suo complesso, al fine di verificarne tempo per tempo la compatibilità col profilo economico e finanziario del cliente, monitoraggio che deve essere per frequenza ed approfondimento proporzionato al grado di rischio assegnato al cliente o rilevazione di significative variazioni od incoerenze nell operatività attesa di ciascun cliente in base alle informazioni raccolte, alla quale deve conseguire una o nuova valutazione del grado di rischio o rinnovo degli adempimenti di adeguata verifica

24 IN COSA CONSISTE Gli obblighi di adeguata verifica si applicano a tutti i nuovi clienti nonché ai vecchi al primo contatto utile, salva la valutazione del rischio. In quest ottica si pongono gli interventi posti in essere per il recupero del pregresso (tabulati e alert sulle procedure)

25 IN COSA CONSISTE PRINCIPIO DELL APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO Differenziata intensità ed estensione degli adempimenti per l adeguata verifica della clientela secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo insito nelle singole fattispecie. Regimi differenziati dell adeguata verifica

26 IN COSA CONSISTE Il decreto antiriciclaggio prevede obblighi di adeguata verifica meno rigorosi (verifica semplificata) con riferimento ad alcune categorie di clientela o ad alcune tipologie di rapporti, in funzione del basso profilo di rischio che la normativa associa alle stesse. Nelle ipotesi di operazioni/rapporti con i clienti appartenenti ad una delle categorie elencate nel decreto antiriciclaggio (ad es. Banche; Poste italiane S.p.A., Istituti di moneta elettronica, un ufficio della P.A.) la normativa consente di limitare gli obblighi di adeguata verifica alla raccolta di informazioni (con relativa documentazione, come ad es. statuto, autorizzazione, iscrizione nell elenco prescritto, ecc.) sufficienti a stabilire detta appartenenza. Deve comunque essere sempre effettuato l usuale controllo dei poteri di rappresentanza e dei dati identificativi delle persone delegate ad operare per conto dei predetti soggetti.

27 IN COSA CONSISTE Il decreto impone, per talune tipologie di clientela, adempimenti più rigorosi (verifica rafforzata) e gli intermediari sono tenuti ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ad esempio nel caso di persone politicamente esposte (PEP ) per residenti in uno Stato comunitario o in un paese terzo Si considerano Persone Politicamente Esposte le persone fisiche che ricoprono o hanno ricoperto determinati incarichi politici in Stati esteri (se non decaduti da almeno un anno) come pure i loro familiari o coloro che notoriamente intrattengono stretti legami con tali persone, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al decreto antiriciclaggio

28 IN COSA CONSISTE In presenza di clienti Persone Politicamente Esposte, gli operatori delle dipendenze, dopo aver escluso l omonimia, devono: - Apertura Rapporto Continuativo: attivare l iter autorizzativo rafforzato - Esecuzione Operazione Occasionale: far autorizzare l operazione dal Direttore

29 IN COSA CONSISTE Il decreto prevede per tale finalità precisi obblighi anche a carico dei clienti, disponendo che: o i clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. o ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza. LA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE RAPPRESENTA UNA TUTELA PER L INTERMEDIARIO

30 IN COSA CONSISTE Fatta salva ogni diversa normativa interna, generalmente il primo ruolo coinvolto nella compilazione del questionario e quindi responsabile in ordine alla completezza e alla validità dei documenti e delle informazioni contenute nei questionari è: o in caso dell attivazione di un rapporto continuativo, il Gestore (o colui che effettua l apertura del rapporto); o in caso di operazione occasionale, l Operatore di Sportello (o colui che effettua l operazione).

31 Se non si è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si può instaurare il rapporto continuativo ne' eseguire operazioni e si deve porre fine al rapporto continuativo già in essere e valuta se effettuare una segnalazione alla UIF. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto la esecuzione della operazione per sua natura non possa essere rinviata o vi sia un obbligo di legge a riceverla o l'astensione possa ostacolare le indagini, occorre informare l UIF immediatamente dopo aver eseguito la operazione, tramite l apposita Funzione Aziendale

32 Sanzioni penali per cliente Omessa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale si esegue l operazione Mancata o falsa informazione sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo reclusione da sei mesi a un anno e con la multa sino a euro; arresto da sei mesi a tre anni e con multa sino a euro Sanzioni penali per intermediario / operatore Violazione delle disposizioni concernenti l obbligo di identificazione della clientela multa sino a euro

33 Registrazione e conservazione Agli obblighi di adeguata verifica e di identificazione sono connessi strettamente gli obblighi di registrazione e di conservazione. Ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto antiriciclaggio, l intermediario deve conservare i documenti e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra competente Autorità La Banca d Italia (con delibera del 23/12/2009 n.895 ) ha dettato le disposizioni attuative con decorrenza 1 giugno 2010

34 Registrazione e conservazione I dati delle operazioni devono essere presenti per 10 anni dalla data contabile Le registrazioni relative a rapporti continuativi devono essere presenti fino a 10 anni dalla data di estinzione di ogni singolo rapporto I dati e le informazioni registrate sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti (art.36 D. lgs 231/2007) I dati e le informazioni contenute nell'aui devono essere rese disponibili alle autorità competenti le, se i procedimenti si trovano sia nella fase delle indagini preliminari sia in quelle processuali successive (Provvedimento della Banca d'italia n. 895 del , recante le disposizioni attuative per la tenuta degli AUI)

35 L Archivio Unico Informatico: che cos è? o L AUI garantisce la tracciabilità e la possibilità di ricostruire nel tempo i flussi finanziari posti in essere dalla clientela o è una aggregazione di informazioni richieste dalla Normativa che prevede l utilizzo di procedure informatiche per la memorizzazione dei dati o è alimentato dalle procedure attraverso i servizi È importante rispettare i termini di registrazione e di sistemazione delle registrazioni incomplete (fissate dalla normativa interna ) per garantire la corretta implementazione dell AUI entro i termini di legge.

36 Registrazione e conservazione In particolare, l intermediario, in ordine alla registrazione: o con riferimento ai rapporti continuativi (in sede di accensione, variazione e chiusura di rapporti continuativi sia nominativi sia al portatore) deve registrare le informazioni relative alla data di instaurazione, ai dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto ed al codice del rapporto ove previsto o con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a , indipendentemente dal fatto che si tratti di un operazione unica o di più operazioni che appaiono fra loro collegate per realizzare un operazione frazionata, deve registrare le informazioni relative alla data, alla causale, all'importo, alla tipologia della operazione, ai mezzi di pagamento ed ai dati identificativi del soggetto che effettua la operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

37 Registrazione e conservazione Per quanto attiene alla registrazione delle operazioni il nuovo provvedimento della Banca d Italia chiarisce che devono essere incluse nella registrazione delle stesse tutte le operazioni di importo unitario inferiore a euro effettuate nella stessa giornata anche successivamente al raggiungimento della predetta soglia. A titolo esemplificativo, si consideri il caso di tre operazioni di euro ciascuna, effettuate nella stessa giornata; in tale ipotesi, ai fini del frazionamento rilevano tutte e tre, ancorché le prime due operazioni superino già la soglia. Le eventuali operazioni sottosoglia del giorno successivo saranno prese in considerazione per una nuova operazione frazionata. Viceversa, nel caso di effettuazione in una stessa giornata di un operazione di euro e di un altra di euro, l operazione sopra la soglia non viene presa in considerazione per l individuazione di operazioni frazionate o o o il termine di registrazione e di trenta giorni a decorrere dalla data dell operazioni che ha comportato il superamento del limite; non è più prevista la possibilità di stabilire classi di operazioni non significative per natura e importo, quindi sparisce il limite minimo. aggregazione per codice fiscale dell esecutore

38 Registrazione e conservazione Ulteriore innovazione riguarda l obbligo di registrare nell AUI i dati del titolare effettivo acquisiti dai destinatari nell assolvimento dell obbligo di adeguata verifica della clientela. Queste informazioni sono registrate in AUI a partire dal 1 giugno 2010 ed entro trenta giorni dalla stessa data andavano registrate, altresì, le informazioni già acquisite relative ai titolari effettivi per i rapporti continuativi in essere. Al fine di consentire l inserimento di tali dati, senza alterare i principi generali di registrazione e la struttura dell AUI finora in vigore, è stata prevista una nuova tipologia di registrazione rappresentativa del legame tra l intestatario del rapporto e gli eventuali titolari effettivi dello stesso.

39 Registrazione e conservazione Le informazioni sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero all'apertura, alla variazione ed alla chiusura del rapporto continuativo. Tali informazioni vengono inserite giornalmente su un archivio transitorio (parcheggio), ove permangono per un periodo di 30 giorni, per poi essere travasate nell Archivio Unico Informatico. Esecuzione dell operazione SI Sono presenti tutti i dati antiriciclaggio? NO Movimenti sospesi Obbligo di intervento Filiale L omessa effettuazione della registrazione o l effettuazione in modo tardivo o incompleto della registrazione è punita con la multa sino a euro (intermediario/operatore)

40 Segnalazione di operazione sospetta Il patrimonio di informazioni acquisito attraverso la verifica dei clienti e le valutazioni che vengono compiute sull attività posta in essere hanno un rilievo fondamentale per il funzionamento dell intero dispositivo di prevenzione e rilevazione di fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La segnalazione di operazione sospetta è infatti parte di un complesso percorso cognitivo e valutativo, funzionale ad avviare ulteriori approfondimenti finanziari e, successivamente, investigativi.

41 Segnalazione di operazione sospetta Ai sensi dell art. 41 del D. Lgs. 231/207, gli intermediari finanziari devono inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura della operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito della attività svolta. E elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a euro (non abusare di questo parametro!).

42 Segnalazione di operazione sospetta La valutazione della sospettosità delle operazioni è effettuata sulla base del patrimonio informativo del cliente in possesso degli intermediari. Un approfondita conoscenza del cliente costituisce il fondamento del percorso logico che porta alla valutazione dell operazione ai fini dell inoltro della segnalazione di operazione sospetta e rappresenta un requisito essenziale dell attività d intermediazione in quanto consente di individuare i profili di rischio della relazione. PROFILO OGGETTIVO Caratteristiche Entità Natura OPERAZIONE Altre circostanze note conosciute in ragione delle funzioni esercitate SOSPETTO PROFILO SOGGETTIVO Attività Economico Patrimoniale Motivazione

43 Segnalazione di operazione sospetta Gli intermediari non sono tenuti a svolgere indagini La segnalazione dell operazione sospetta non costituisce una denuncia di reato e, quindi, non rappresenta una notizia di reato, ma una forma di collaborazione doverosa richiesta a soggetti dotati di conoscenze in grado di agevolare l accertamento di eventuali illeciti penali. Essa può costituire uno spunto per le indagini, una informativa che merita approfondimento da parte degli organi inquirenti.

44 Segnalazione di operazione sospetta Al fine di agevolare l individuazione delle operazioni sospette è prevista l emanazione di provvedimenti contenenti specifici indicatori di anomalia, periodicamente aggiornati Allo stato il riferimento specifico è, in particolare: o agli Indicatori di anomalia per gli intermediari (Delibera Banca d Italia n.616 del 24 agosto 2010 ), o agli schemi rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dal UIF

45 Segnalazione di operazione sospetta Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata La sanzione è comminata dal MEF all intermediario e al mancato segnalante.

46 Limitazione contante e titoli al portatore Le ulteriori misure per la prevenzione del riciclaggio previste dal D.lgs. 231/2007 che impattano sugli Istituti di pagamento concernono: o le modalità di trasferimento del denaro contante Le sanzioni in caso di violazione delle relative prescrizioni sono comminate dall art. 58 del D.lgs. 231/2007: secondo le previsioni della manovra correttiva la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a euro.

47 Limitazione contante e titoli al portatore DIVIETO DI TRASFERIMENTO È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a euro (come da D.L. 6 dicembre 2011, n. 201). Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. In caso di infrazioni alle disposizioni sopraccitate, si deve inviare comunicazione entro trenta giorni al Ministero dell Economia e delle Finanze, nonché alla GdF per la relativa contestazione.

A.L.I. - SEDE NAZIONALE Via XX Settembre, n. 27-06121 Perugia Tel. +39.075.5736035 Fax +39.075.7827074 - Mobile +39.3402878053

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