Alle Imprese Interessate. In riferimento alla gara in oggetto è stato chiesto:
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1 Protocollo n 5084-X/4 del 24/02/2014 Area Affari Tecnici Negoziali Dott.ssa Elisabetta Basile Alle Imprese Interessate Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica per le utenze dell Università degli Studi di Foggia nel mercato libero dell energia anni CIG: C0B Chiarimento n 4. In riferimento alla gara in oggetto è stato chiesto: Quesito A L art. 2 del Capitolato Speciale d Appalto prevede che ( ) L Aggiudicatario assicura la fornitura di energia elettrica a favore dell Università degli Studi di Foggia per il soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica di tutte le utenze di cui agli allegato A.1 Elenco dei punti di prelievo di energia elettrica dell Università degli Studi di Foggia. I prezzi e la loro struttura di composizione, relativamente alla fornitura di energia elettrica, sono derivanti dall'offerta economica valida per tutta la durata dell appalto. Tale clausola sembra non essere conforme all art. 311 DPR n. 207/10 che consente variazioni dei quantitativi di energia forniti, in aumento ed in diminuzione, nei limiti del ±20%. Si chiede pertanto di voler modificare l art. 2 tenendo in debita considerazione quanto previsto dalla citata normativa. Risposta A L art. 4 del Capitolato Speciale d Appalto prevede che: L Aggiudicatario deve, altresì, assicurare, in relazione alla fornitura oggetto dell appalto,: - nuovi allacci; - dismissioni; - volture; - variazioni di impegni di potenza; - spostamenti di gruppi di misura ed, altresì, l assistenza tecnica, amministrativa e tariffaria necessaria; - la risoluzione di qualsiasi problema inerente la gestione energetica a Libero Mercato e la ottimizzazione dei flussi tramite personale specializzato e qualificato. Ciò premesso, si ritiene che non vi sia alcuna difforme previsione rispetto all art. 311 DPR n. 207/10, poiché i dati relativi all allegato A.1 Elenco dei punti di prelievo di energia elettrica dell Università degli Studi di Foggia, sono quelli attualmente attivi, per i quali viene richiesto che l offerta economica dell aggiudicatario resti valida per l intera durata dell appalto. Naturalmente, viene chiesto che l aggiudicatario forniti continui ad assicurare il ribasso aggiudicato in sede di gara alle variazioni dei quantitativi di energia per effetto dell applicazione dell art. 4 del Capitolato Speciale d Appalto. Via Gramsci Foggia - Italia Telefono Fax /6
2 Quesito B L art. 5 del Capitolato Speciale d Appalto prevede che ( ) Tutte le incombenze di carattere tecnico/amministrativo connesse alle nuove utenze, rimangono a esclusivo carico dell Aggiudicatario senza oneri per l Università degli Studi di Foggia. Si chiede di avere conferma che per tutte le connesse incombenze di carattere tecnico/amministrativo si deve intendere tutto quanto necessario affinché le nuove utenze siano ricomprese nella fornitura, con espressa esclusione degli eventuali oneri dovuti alle variazioni che nel corso della fornitura dovessero essere richieste dalla S.A. Per tali utenze; nello specifico chiediamo conferma della correttezza della ns. interpretazione ovvero che gli oneri riguardanti le attività di connessione (nuova attivazione, disattivazione ecc) non saranno a carico del fornitore. Risposta B Per tutte le connesse incombenze di carattere tecnico/amministrativo si deve intendere tutto quanto necessario affinché le nuove utenze siano ricomprese nella fornitura, con espressa esclusione degli eventuali oneri dovuti alle variazioni che nel corso della fornitura dovessero essere richieste dalla S.A. Gli oneri riguardanti le attività di connessione (nuova attivazione, disattivazione ecc) saranno a carico della Stazione Appaltante. Quesito C L art. 8 del Capitolato Speciale d Appalto prevede che: a) Il pagamento della fornitura di energia elettrica avviene con periodicità mensile, previa emissione di fattura da inviare all Università di Foggia nella versione cartacea in un'unica spedizione mensile e anticipata a mezzo posta elettronica agli indirizzi che saranno comunicati dalla Stazione Appaltante. Le fatturazioni hanno scadenza di pagamento il giorno trentesimo (30 ) del mese successivo alla data di ricevimento delle fatture. Per la decorrenza del termine suddetto, anche ai fini dell applicazione di eventuali interessi di mora, non ha alcun rilievo la data di scadenza indicata nella fattura se non coincidente con il termine di scadenza fissato dal presente capitolato. Quanto sopra riportato è in contrasto con le previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/02 e s.m.i., attuativo della direttiva comunitaria n. 2000/35CE relativa alla Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, secondo le quali il termine di pagamento è pari a 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura. Si pone alla Vostra attenzione la circostanza secondo la quale le tempistiche di pagamento previste ex lege possono essere derogate solo a seguito di accordo tra le parti e non, viceversa, disposte unilateralmente dalla stazione appaltante. Si chiede pertanto di voler modificare la citata clausola al fine di renderla conforme alla vigente normativa. b) ( ) Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l Aggiudicatario potrà sospendere la fornitura di energia elettrica. Qualora ciò si verificasse, il contratto potrà essere risolto di diritto per fatto e colpa dell Aggiudicatario mediante semplice e unilaterale dichiarazione della
3 Amministrazione presso la quale si verifica tale sospensione, da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC. Si chiede di voler precisare che in caso di morosità del cliente, il fornitore potrà esercitare tutti i diritti, nessuno escluso, di cui alla Delibera AEEG n. 04/08 s.m.i. c) ( ) Qualora, l Università degli Studi di Foggia, nel controllo delle fatture addebitate, rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità all Aggiudicatario, il quale conguaglierà l importo non dovuto sulla prima fatturazione successiva. Tale clausola sembra non essere in linea con gli artt. 5 e 14 del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (così detto TIQV). Quest ultimo, infatti, prescrive che il termine di rettifica e di eventuale accredito, relativo ad una fattura già pagata, deve essere non superiore a 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del venditore, della relativa richiesta scritta inviata dal cliente, tenuto conto dei dati resi disponibili dal distributore. d) Inoltre il medesimo articolo stabilisce che Ogni fattura deve essere accompagnata da un prospetto riepilogativo dei consumi totali dei kw e dei relativi importi. Questi dati (report) devono essere forniti in formato excel o similari, secondo le modalità tecniche/informatiche che saranno concordate con l Università degli Studi di Foggia. A tal proposito, onde consentire in caso di aggiudicazione di poter ottemperare alla Vs. richiesta, si richiede di conoscere già in questa fase di gara le suddette modalità tecniche/informatiche secondo le quali tali files dovranno essere forniti. Risposta C a) Nel caso di specie non si configura alcun contrasto con le previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/02 e s.m.i., poiché, come indicato anche dal Ministero dell Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nella circolare del n. 6 del 4 febbraio 2003, è opportuno prevedere nel bando di gara, ovvero di negoziare, condizioni diverse da quelle legali, salvaguardando il rispetto del sinallagma, la sostanziale "par condicio" fra le parti e le esigenze di carattere organizzativo dell'amministrazione debitrice, al fine di scongiurare la possibilità che le relative clausole potessero integrare gli estremi della nullità di cui all art. 7 del D.Lgs. cit.. Inoltre, anche la giurisprudenza amministrativa ha avallato clausole della lex specialis di gara derogatorie dei termini di pagamento fissati dal D.Lgs. 231/2002. Infatti, in relazione alla specifica clausola relativa alle condizioni di pagamento, i bandi di gara, valutati in ottica strettamente contrattuale funzionale alla disciplina in applicazione, per la loro naturale complessità ben possano o prefigurare la specifica regolamentazione contrattuale ovvero sollecitare l offerta del concorrente (cfr. statuizione del TAR Piemonte, Sez. I, n del ). Anche la Corte dei Conti si è espressa nel senso della legittimità di clausole del bando intese ad assicurare tempi e modi di pagamento dell appalto più favorevoli per la P.A.: prescrizioni di cui al decreto legislativo n.231 del 2002, dirette a sanzionare i ritardi nei pagamenti relativi a forniture e servizi, consentono comunque alle amministrazioni committenti di selezionare i contraenti tenendo anche conto della propria tempistica
4 nei pagamenti. L art.4 del decreto legislativo n.231 del 2002, infatti, prevede che Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale. Analogamente, con riferimento al saggio degli interessi, il successivo art.5 ammette deroghe in virtù di un diverso accordo tra le parti. Le amministrazioni committenti, pertanto, a seconda della disponibilità di liquidità, potranno assegnare al termine di pagamento ed al saggio di interesse richiesto dall aspirante aggiudicatario un adeguato punteggio. Maggiore punteggio, ovviamente, dovrà riconoscersi alle imprese che accettino termini più dilatati e saggi di interessi inferiori rispetto a quelli previsti dal d.lgs. n.231 del 2002, appropriatamente definiti dalla dottrina come a carattere sanzionatorio per la loro consistenza. Attraverso tali accorgimenti le amministrazioni committenti potranno evitare di essere esposte ai brevi termini di legge di pagamento, senza incorrere in censure atteso che le suddette condizioni non sarebbero imposte unilateralmente ma negoziate con l impresa aggiudicataria (così: Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 9 del ). a) Con specifico riferimento all art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto, dello schema di contratto, si precisa che il committente, anche nelle ipotesi di ritardato pagamento, non può sospendere la fornitura o recedere al contratto. b) l testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (così detto TIQV) prevede un tempo massimo di rettifica della fatturazione di 90 giorni solari. Lo schema di contratto di appalto posto in gara prevede che la fatturazione sia mensile. Conseguentemente, se la rettifica della fatturazione avviene con la fattura successiva, tale rettifica viene eseguita entro il termine massimo di 90 giorni previsto dal TIQV. Ne deriva che non vi è alcuna contraddizione tra quanto previsto dall articolo 5 dello schema di contratto e il TIQV. Si aggiunge, inoltre, che quanto previsto dal TIQV costituisce il livello di prestazioni minime che ciascun fornitore deve garantire ai propri clienti, ma non vieta che il fornitore possa offrire ad alcuni clienti la rettifica delle fatture in tempi minori dei 90 giorni. c) I dati contenuti nella fatturazione (consumi e costi) dovranno essere resi disponibili su un foglio di calcolo elettronico. Quesito D l art. 9 del Capitolato Speciale d Appalto in riferimento alla polizza RCT stabilisce che ( ) Tale polizza deve prevedere anche la garanzia per responsabilità civile per fatto dell Aggiudicatario e colpa inerente e conseguente alla manutenzione ed a qualsiasi opera eseguita sugli impianti oggetto del contratto entro il massimale indicato. Si chiede di voler, cortesemente, modificare tale articolo nella parte in cui prevede che la polizza dovrà garantire la responsabilità civile del fornitore in ordine alla manutenzione ed a qualsiasi opera eseguita sugli impianti. A tal proposito, si evidenzia che tali attività non rientrano nell oggetto dell affidamento che consiste unicamente nella fornitura di energia elettrica verso pagamento del corrispettivo. La realizzazione di opere sugli impianti e la manutenzione esulano dal complesso degli obblighi gravanti sul fornitore il quale non è posto nella titolarità e/o disponibilità degli impianti e, pertanto, non può essere considerato
5 responsabile in caso di danni ne, tanto meno, tenuto al rilascio di alcuna polizza assicurativa diversa da quella relativa alla responsabilità civile per fatto dell aggiudicatario. Risposta D La copertura assicurativa per responsabilità civile è estesa anche per fatto dell Aggiudicatario e colpa inerente e conseguente alla manutenzione ed a qualsiasi opera eseguita sugli impianti oggetto del contratto per effetto delle modalità di fornitura dell energia elettrica, che vede il fornitore quale unico riferimento per l aggiudicatario nei confronti del Gestore di Rete. Quesito E l art. 13 del Capitolato Speciale d Appalto prevede che L'appaltatore dovrà dare all'amministrazione la più ampia manleva per qualsiasi pretesa di terzi, derivante da inosservanza da parte dell'impresa stessa, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e dei rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento. Si chiede di voler cortesemente eliminare ogni riferimento al diritto di manleva in favore della stazione appaltante posto che il fornitore si limita a somministrare energia elettrica e non è, ad ogni effetto di legge, responsabile per eventuali danni cagionati per effetto del compimento delle attività di trasmissione e distribuzione. Risposta E La tutela dalla manleva viene richiesta per eventuali inadempimenti del fornitore nei confronti del Gestore di Rete competente. Quesito F L art. 14 del Capitolato Speciale d Appalto stabilisce che Tutte le spese di appalto, contratto, bolli, registro accessorie e conseguenti saranno per intero a carico dell'appaltatore. A tal proposito, con riferimento alle spese di stipula del contratto, chiediamo cortese conferma che quest ultimo potrà essere redatto mediante contratto digitale ai sensi del D. Lgs n. 163/06 art. 11 comma 13, così che non vi sia alcun aggravio di spese in termini di bolli, registrazione e diritti di segreteria in capo al soggetto aggiudicatario. Risposta F Il contratto verrà stipulato con scrittura privata firmato digitalmente dalle parti, da registrarsi a cura e a spese a carico dell Aggiudicatario, oltre a quelle di pubblicità previste ai sensi dell art. 34, comma 35, del D.L. n 179/2012. Fermo il resto.
6 Il Responsabile del Procedimento F.to Dott.ssa Elisabetta Basile
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