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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RICCARDO DI PASQUALE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2322/2004 promossa da: (Omissis) con il patrocinio dell'avv. (Omissis) ed elettivamente domiciliato presso il difensore ATTORE contro (Omissis) con il patrocinio dell'avv. (Omissis), elettivamente domiciliato presso il difensore CONVENUTA Avente ad oggetto: rimborso spese. Conclusioni per la parte attrice: Dirsi tenuta e condannarsi CONCLUSIONI ai sensi dell'art. 1150, primo comma, c.c., al rimborso in favore di (Omissis) della somma di Euro ,33, o di quella diversa che dovesse risultare dovuta dall'espletando istruttoria o quella ritenuta di giustizia o equità, per le riparazioni straordinarie effettuate nel periodo nell'immobile posto in Modena Via (Omissis) e di proprietà di (Omissis) oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi maturati al tasso legale dal sino al saldo effettivo. Dirsi tenuta e condannarsi (Omissis) ai sensi dell'art. 1150, secondo e quinto comma, c.c., al

2 pagamento in favore di (Omissis) dell'indennità per i miglioramenti apportati all'immobile posto in Modena Via (Omissis) di proprietà di (Omissis) e per le addizioni fatte, nella misura pari all'aumento di valore conseguito dall'immobile, o in quella somma ritenuta di giustizia e equità, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi maturati al tasso legale su tale somma dal sino al saldo effettivo. In via subordinata, dirsi tenuta a condannarsi (Omissis) ai sensi dell'art c.c., al pagamento in favore di (Omissis) un'indennità pari all'importo capitale di Eur ,33, o di quello diverso che dovesse risultare dovuto dall'espletando istruttoria o quello ritenuto di giustizia o equità, per la diminuzione patrimoniale subita dall'attore in conseguenza delle spese dal medesimo sostenute per le riparazioni, ristrutturazioni, manutenzioni, miglioramenti ed addizioni effettuate nel periodo nell'immobile posto in Modena (Omissis) di proprietà di (Omissis) oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi maturati al tasso legale sul predetto importo dal sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. Conclusioni per la parte convenuta: IN VIA PREGIUDIZIALE: 1) dichiararsi la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità, o come meglio ritenuto, delle domande proposte nei confronti della convenuta dal sig. (Omissis) NEL MERITO: 2) assolversi la convenuta (Omissis) ogni domanda proposta dall'attore nel presente giudizio, anche se del caso dando atto: a) della carenza di legittimazione attiva ad causam del sig. (Omissis) b) della carenza di legittimazione passiva ad causam della convenuta, in ordine alle medesime domande; IN VIA SUBORDINATA: 3) rigettarsi in ogni caso tutte le domande proposte dall'attore nei confronti della sig.ra (Omissis) quanto infondate in fatto e diritto; INVIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: 4) tenuto conto delle somme effettivamente sborsate dal sig. (Omissis) la ristrutturazione dell'abitazione sita in Modena, di cui è usufruttuaria la sig.ra (Omissis) nuda proprietaria la sig.ra (Omissis) dei benefici fiscali dall'attore goduti per aver portato in detrazione dette somme nonché dell'obbligo di contribuzione in capo allo stesso ex art. 143 c.c., dirsi tenuta la sig.ra (Omissis) a rifondere la somma che il Tribunale adito vorrà determinare. In ogni caso, col favore delle spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009, entrata in vigore il 4/7/2009:

3 disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore delle predetta legge, dovendosi intendere come pendenti anche le cause già rimesse in decisione ed in fase di deliberazione. Fatti di causa Con atto di citazione notificato il 23/4/2004, (Omissis) conveniva in giudizio il coniuge (Omissis) al fine di ottenere il rimborso e/o il pagamento della somma capitale di Euro ,33 o altra somma ritenuta di giustizia o equità, proveniente dalla vendita di un immobile in comproprietà e dai propri risparmi ed utilizzata per la ristrutturazione dell'abitazione familiare in nuda proprietà alla convenuta e alla medesima assegnata in sede di separazione personale. 2. (Omissis) si costituiva contestando le pretese creditorie del marito, eccependo la nullità, inammissibilità ed improcedibilità delle avverse domande, nonché la carenza di legittimazione attiva e passiva Nel corso del giudizio venivano prodotti documenti ed assunti gli interrogatori formali delle parti. La causa veniva posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc, all'udienza del 9/11/2011, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 cpc. Matrimonio - spese per la ristrutturazione della casa coniugale di proprietà dalla moglie - separazione. 4 - L'attore si unì in matrimonio con (Omissis) il (Omissis) e dalla loro unione il (Omissis) nacque il figlio (Omissis). I coniugi optarono per il regime patrimoniale di separazione dei beni Alla morte del padre della signora (Omissis) avvenuta nel costèi divenne nuda proprietaria dell'abitazione dei genitori, posta in Modena Via (Omissis), con usufrutto a favore della madre, signora (Omissis) nata a (Omissis) I coniugi, utilizzando i loro risparmi, acquistarono in comproprietà il (Omissis) l'appartamento posto al piano (Omissis) dello stabile sito in Modena, Viale (Omissis) al prezzo di lire , contraendo un mutuo con la Carisbo per l'importo di lire (doc. 1 attore) I coniugi decisero poi di vendere la casa e di utilizzare il ricavato per la ristrutturazione dell'abitazione di proprietà della moglie. E' in atti la concessione edilizia del (Omissis) per le opere di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio esistente (doc. 2 attore). Dalla vendita dell'appartamento di viale (Omissis) i coniugi ricavarono la somma di lire (doc. 18 attore), che venne in primo luogo utilizzata per estinguere il residuo mutuo (lire doc. 3 attore). La somma rimasta, unitamente agli altri risparmi, venne impiegata per pagare le spese sostenute per i predetti interventi edilizi (la questione sarà approfondita nei punti successivi).

4 Ad ultimazione delle opere, avvenuta alla fine del 2001, la famiglia si trasferì in tale unità immobiliare Nel maggio del 2003, (Omissis) presentò ricorso per la separazione giudiziale dal marito (doc. 13 attore). (Omissis) concordando sulla necessità di procedere con la separazione, chiese alla moglie la restituzione di quelle somme a lui appartenenti ed impiegate per le opere di ristrutturazione della casa familiare. Con ordinanza in data 30 luglio 2003 il Presidente emise i provvedimenti provvisori e temporanei di cui all'art. 708 cpc, tra cui l'assegnazione della casa di via (Omissis) alla (Omissis) dovette pertanto abbandonare l'abitazione e si trasferì in un appartamento in locazione posto in (Omissis) in (Omissis) (doc. 12 attore). Dopo una prima fase giudiziale i coniugi giunsero ad una separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Modena con decreto (Omissis) ed alla sentenza di divorzio consensuale n. (Omissis) emessa il (Omissis). In ambedue i provvedimenti giudiziali, l'abitazione della casa familiare posta in via (Omissis) stata assegnata in via esclusiva a (Omissis) La domanda proposta dall'attore L'attore ha chiesto la condanna della moglie, ai sensi dell'art. 1150, primo comma, c.c., al rimborso in proprio favore della somma di Euro ,33, o di quella diversa che dovesse risultare dovuta dall'espletanda istruttoria o quella ritenuta di giustizia o equità, per le riparazioni straordinarie effettuate nel periodo nell'immobile posto in Modena via (Omissis) e di proprietà. Ha chiesto altresì la condanna della convenuta, ai sensi dell'art. 1150, secondo e quinto comma, c.c., al pagamento in proprio favore dell'indennità per i miglioramenti apportati al predetto immobile e per le addizioni fatte, nella misura pari all'aumento di valore conseguito dall'immobile, o in quella somma ritenuta di giustizia e equità. In via subordinata, ha chiesto la condanna della convenuta, ai sensi dell'art c.c., al pagamento in proprio favore di un'indennità pari al predetto importo capitale di Euro ,33, o di quello diverso che dovesse risultare dovuto dall'espletanda istruttoria o quello ritenuto di giustizia o equità, per la diminuzione patrimoniale subita dall'attore in conseguenza delle spese dal medesimo sostenute per le riparazioni, ristrutturazioni, manutenzioni, miglioramenti ed addizioni effettuate nel periodo nell'immobile in questione. Le norme giuridiche da applicare nel caso in esame Secondo la giurisprudenza il coniuge che, in costanza di matrimonio, abbia provveduto a proprie spese ad eseguire migliorie od ampliamenti dell'immobile di proprietà esclusiva dell'altro coniuge ed in godimento del nucleo familiare, in quanto compossessore ha diritto ai rimborsi ed alle indennità contemplate dall'art c.c. in favore del possessore, nella misura prevista dalla legge a seconda che fosse in buona o mala fede, mentre va esclusa l'invocabilità dell'art. 936 c.c.,

5 in tema di opere fatte da un terzo con materiali propri, difettando nel compossessore il requisito della terzietà (così da ultimo Cassazione civile, sez. II, 09/06/2009, n ; vedi anche Cassazione civile, sez. I, 13/05/1989, n e Cassazione civile, sez. I, 26/05/1995, n. 5866) Si deve dunque partire dalla considerazione che l'attore (Omissis) ha utilizzato denaro proprio (fatto non controverso) per partecipare alle spese per i lavori di ampliamento (sopraelevazione) e ristrutturazione dell'immobile del quale la moglie aveva l'esclusiva nuda proprietà e che, con il consenso della suocera (Omissis) usufruttuaria, doveva ed è stato destinato ad abitazione familiare delle parti in causa. Va condivisa la valutazione che in tal modo il marito aveva inteso adempiere all'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, sancito dall'art. 143 c.c., utilizzando tali somme per provvedere; alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà esclusiva della moglie poi destinato a casa coniugale, utilizzata da tutta la famiglia. Si tratta di scelta relativa all'indirizzo della vita familiare, conforme alla previsione dell'art. 144 c.c La successiva problematica, indipendentemente dal regime patrimoniale scelto dai coniugi, attiene alla controversia, sorta a seguito della separazione personale, avente ad oggetto la richiesta di restituzione di tali somme da parte del coniuge. Come detto, la giurisprudenza interpretando l'utilizzo di tali somme come adempimento dell'obbligo familiare di contribuzione ex art. 143 c.c., non ne ammette la ripetizione. Si riconosce però un ingiustificato arricchimento ad esclusivo vantaggio del coniuge proprietario dell'immobile, non considerando legittima una definitiva perdita patrimoniale a carico dell'altro coniuge. Viene riconosciuto non il "diritto alla restituzione", ma il "diritto all'indennizzo", utilizzando una norma in tema di possesso, l'art c.c.. Sul rilievo che la spesa è andata ad aumentare il valore patrimoniale dell'immobile del coniuge esclusivo proprietario, ma ha anche avvantaggiato, nell'uso e nel godimento, tutta la famiglia. L'altro coniuge, che pur ne ha usufruito, ha diritto ad un equo indennizzo nel momento in cui, in sede di separazione, la comunione spirituale e materiale viene meno e, con essa, anche la situazione legittima del compossesso derivante dal vincolo matrimoniale e dal dovere di convivenza coniugale Nel caso in esame, all'utilizzo della norma di cui all'art c.c. osta però il rilievo che quale nuda proprietaria, non aveva il possesso dell'immobile in questione, e pertanto deve essere qualificata quale semplice detentore. Di conseguenza (Omissis) non aveva la qualifica di (com)possessore. La giurisprudenza è costante nell'affermare che la norma dell'art c.c., che attribuisce al possessore il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa, è di natura eccezionale e non può, dunque, essere applicata in via analogica al detentore (v. Cassazione 22/7/2010 n ; cfr. altresì Cass. 22/3/011 n. 6489; Cass. 18/3/2005 n. 5948; Cass. 16/9/2004 n ; Cass. 21/12/1993 n )."

6 13. Nel caso in esame è dunque applicabile il rimedio generale e sussidiario dell'art c.c., invocato in via subordinata dall'attore. Le somme impiegate dall'attore hanno comportato il soddisfacimento del particolare scopo familiare. Venuta meno la convivenza a seguito della separazione, si è verificata una ingiustificata alterazione economica nella sfera giuridica dell'attore e l'arricchimento esclusivo della convenuta coniuge accipiente, così che questa è tenuto a indennizzare l'altro del vantaggio conseguito. Quantificazione dell'entità dell'obbligazione restitutoria Si può fare riferimento alle somme di denaro personali utilizzate dall'attore per contribuire al pagamento delle spese di ristrutturazione dell'immobile Sulla base dei documenti prodotti e di quanto non contestato dalla convenuta, può ritenersi provato che le spese sostenute nell'arco di quattro anno ammontano a complessive Lire (Euro ,28). L'importo di Lire è riportato nelle dichiarazioni dei redditi dei coniugi per usufruire dei benefici fiscali (docc. n. 4-5 attore) e trova riscontro nei documenti prodotti: Lire per l'anno 1999 (doc. n. 7 attore); Lire per l'anno 2000 (doc. n. 8); Lire per l'anno 2001 (doc. n. 9); Lire per l'anno 2002 (doc. n. 10). Si aggiungono le spese che non furono portate in detrazione nelle dichiarazioni fiscali, in quanto mancanti della relativa fatturazione ed ammontanti a lire (v. doc. n. 11 attore) E' pacifico che alle spese di ristrutturazione contribuirono entrambi i coniugi e la suocera dell'attore (Omissis). Le fatture sono tutte cointestate. Vi è controversia tra le parti in ordine alla quota versata dall'attore. Non è possibile a tal fine fare riferimento alle sole dichiarazioni dei redditi, avendo in quella sede le parti evidentemente provveduto ad una ripartizione delle spese ai soli fini delle detrazioni fiscali riconosciute per il recupero del patrimonio edilizio. Non è possibile una ricostruzione precisa sulla base della documentazione prodotta. Basti dire, a solo titolo di esempio, che l'attore ha allegato di avere provveduto al pagamento pro quota della fattura n. 8 del 3/5/2000 di (inserendo la relativa spese nelle dichiarazioni reddituali), pur risultando documentalmente che il relativo pagamento è avvenuto con bonifico bancario - modalità obbligatoria per beneficiare delle detrazioni - effettuato dalla sola (Omissis) (v. doc. 8 attore). Si deve quindi fare riferimento al conteggio prodotto da parte convenuta (doc. 1), manoscritto

7 dall'attore e da questi sostanzialmente riconosciuto in sede di interrogatorio formale, dal quale risulta che il denaro versato da (Omissis) ammonta a complessive Lire La residua somma va suddivisa in parti eguali tra i due coniugi. Si ottengono i seguenti conteggi: Lire = : 2 = (Euro ,97). 17. L'attore ha legittimamente scelto di agire soltanto nei confronti dell'ex coniuge e non anche della (Omissis). La somma che la convenuta è tenuta a pagare all'attore è dunque di Euro ,97. Quanto dovuto ai sensi dell'art c.c. costituisce debito di valore. Spettano quindi la rivalutazione monetaria e gli interessi, secondo i principi espressi dalla nota decisione Cass. sez. un. 1712/95. Il danno da ritardo, come suggerito dalla stessa Suprema Corte, può essere ritenuto coincidente con il tasso d'interesse via via vigente dall'epoca del fatto sino alla pubblicazione della decisione, purché lo stesso venga riconosciuto non sul danno totalmente rivalutato, bensì sul ristoro risarcitorio volta a volta annualmente rivalutato. Pertanto, sull'anzidetto importo deve essere aggiunta la rivalutazione monetaria dalla domanda (23/4/2004) sino alla pubblicazione della presente decisione, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati nonché, per quanto sopra osservato, il danno c.d. da ritardo, nella misura dell'interesse legale volta a volta vigente sulle somme via via annualmente rivalutate, dall'epoca del fatto sino alla pubblicazione della presente decisione. Oltre ad interessi legali sugli importi complessivi così determinato, dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, operandosi la "conversione" del debito di valore in debito di valuta. Si ottengono (come da conteggio, allegato alla presente sentenza, effettuato con il programma ReMida): Euro 9.107,16 per rivalutazione ed Euro ,26 per interessi e così complessivamente Euro ,42. Su tale importo sono dovuti gli ulteriori interessi legali dalla presente decisione al saldo Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. In attesa della emanazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 9 comma 2 d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 marzo 2012 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, è previsto che continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legge. DISPOSITIVO DELLA SENTENZA Il Tribunale di Modena, in persona del giudice dott. Riccardo Di Pasquale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I - dichiara tenuta e condanna la convenuta (Omissis) al pagamento in favore dell'attore (Omissis) ai sensi dell'art c.c., della somma di Euro ,42, comprensiva della rivalutazione

8 monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data della presente decisione, oltre gli interessi nella; misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo; II - condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in Euro 4.900,00 per onorario, Euro 2.400,00 per diritti, Euro 138,00 per spese imponibili ed Euro 422,00 per spese esenti, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Modena, il 6 aprile Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2012.

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