ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE

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1 ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE ART. 1 INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI. 1 - L Azienda, prima della comunicazione delle zone carenti di cui al comma 2 dell articolo 92 dell ACN, pubblica un bando di mobilità intraaziendale, a cui possono partecipare i medici titolari a tempo indeterminato in ET presso la stessa ASP. I medici sono graduati secondo l ordine di anzianità di incarico di titolarità di ET nella stessa ASP; in subordine secondo l anzianità di incarico di titolarità di ET complessiva; a parità di anzianità d incarico si terrà conto della minore età, del voto di laurea ed anzianità di laurea. 2 - Gli aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell Art.92 comma 3 dell ACN presentano alla Azienda apposita domanda di assegnazione di uno o più degli incarichi vacanti pubblicati, in conformità allo schema di cui agli Allegati Q/2 o Q/ In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato "L". Eventuali situazioni di incompatibilità devono cessare al momento dell assegnazione dell incarico. 4 - Le graduatorie per l assegnazione degli incarichi vengono formulate sulla base delle relative posizioni dei concorrenti ed apponendo a fianco al nominativo di ciascun medico lo o gli incarichi vacanti per i quali egli abbia inoltrato domanda di assegnazione. 5 - L Azienda entro 60 giorni dalla pubblicazione degli incarichi provvede alla convocazione mediante raccomandata AR o telegramma, di tutti i medici aventi titolo al conferimento degli incarichi dichiarati vacanti e pubblicati, presso la 1

2 sede dell Azienda in maniera programmata e per una data non antecedente i 15 giorni dalla data di invio della convocazione. La convocazione dovrà indicare il termine di inizio dell attività, che non potrà essere superiore ai 30 giorni per i trasferimento e sessanta giorni nei rimanenti casi, da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici. Il medico che abbia avuto conferito l incarico, dovrà compilare l allegato L. 6 - La mancata presentazione costituisce rinuncia all'incarico. 7 - Il medico impossibilitato a presentarsi può dichiarare la propria accettazione mediante telegramma o delega ai sensi di legge, indicando nello stesso l ordine di priorità per l accettazione tra gli incarichi vacanti per i quali ha concorso. In tal caso sarà attribuito il primo incarico disponibile, a cui il medico ha titolo in base alle priorità, tra gli incarichi vacanti indicati dal medico concorrente. 8 - Qualora dopo aver esperito le procedure di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato di cui alle lett. a) (trasferimenti) e b) (b1, b2, b3 graduatoria di settore), rimangono ancora incarichi disponibili, gli stessi saranno attribuiti a medici, in possesso dei requisiti di cui all art. 15 comma 2 (attestato di formazione in medicina generale o titolo equipollente) A.C.N. 23/03/05, ma non inseriti nella graduatoria regionale di settore, i quali abbiano conseguito l attestato di idoneità alle attività di emergenza dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale di settore. I suddetti sanitari saranno graduati secondo il seguente ordine di priorità : a) medici incaricati a tempo indeterminato nel servizio di continuità assistenziale della stessa Azienda, secondo l anzianità di incarico; b) medici incaricati a tempo indeterminato nel servizio di continuità assistenziale in ambito regionale, secondo l anzianità di incarico; c) medici non incaricati a tempo indeterminato nel servizio di continuità assistenziale della Regione, i quali saranno graduati nell ordine dalla minore età al conseguimento del diploma di laurea, dal voto di laurea ed infine dall anzianità di laurea, con priorità per i medici residenti nell ambito della stessa Azienda. ART. 2 INIDONEITÀ ALL ATTIVITÀ DI EST. 1 - Il medico incaricato in EST al quale è riconosciuto lo stato di inidoneità psicofisica, generica e/o specifica, al lavoro o all attività su mezzi mobili di soccorso, temporanea o permanente, acquisita per malattia o per causa di servizio, compreso lo stato di gravidanza sin dal suo inizio, è ricollocato in altra articolazione organizzativa del SUES-118 ( C.O., PTE, DEA/PS ) o in altra struttura aziendale compatibile col suo stato di salute. La visita medica per l accertamento dello stato di inidoneità, anche dietro richiesta dell interessato, viene effettuata dalla competente commissione aziendale già individuata per il personale dipendente ( ex art della legge 626/94 ). 2

3 2 Il medico inidoneo mantiene il monte ore previsto nell ACN ed il relativo compenso orario; qualora permanga in servizio presso C.O.,P.T.E., DEA-PS, mantiene altresì le indennità di cui al presente accordo. 3 - La sede di lavoro, tra quelle precedentemente indicate, è concordata tra la Direzione dell AUSL ed il sanitario, sentito il parere del Comitato Aziendale, avendo particolare riguardo alla residenza anagrafica del medico e comunque compatibilmente col suo stato di salute. 4 - Le mansioni del sanitario sono paritetiche con quelle del personale medico in servizio presso la sede assegnata ed il medico svolge la propria attività in affiancamento al personale medico dipendente di ruolo presso la struttura. ART. 3 MASSIMALE ORARIO. 1 - L Azienda, ai sensi dell art. 97 comma 4 dell A.C.N., può conferire incarichi provvisori, a 38 ore settimanali, per un massimo di mesi dodici. 2 - L attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, salvo quanto disposto dai commi 10,11,12 dell art. 95, anche se a tempo determinato, è incompatibile con altra attività convenzionata e/o dipendente, compreso il dottorato di ricerca. 3 - I turni di servizio si svolgono di norma in 6 o 12 ore. Per ragioni eccezionali e contingenti specifiche della tipologia dell attività, qualora il servizio debba essere prolungato oltre il turno prestabilito, l attività continuativa può superare le 12 ore, ma comunque entro le 15 ore. Al sanitario vengono retribuite le ore effettuate in più considerando ora completa la frazione superiore a 30 minuti. 4 - Gli Accordi Aziendali, da stipularsi entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente accordo, stabiliscono le indennità accessorie per le isole; 5 - I turni di servizio sono predisposti secondo quanto previsto dal comma 8 dell articolo 93 ACN. 6 - Il medico incaricato di emergenza sanitaria territoriale partecipa, su base volontaria, a pieno titolo, a progetti obiettivo regionali ed aziendali nell area dell urgenza-emergenza. ART. 4 FORMAZIONE PERMANENTE ED AGGIORNAMENTO. Formazione permanente 1 - Al fine del continuo addestramento necessario al personale operante nella emergenza sanitaria territoriale, il medico è obbligato a frequentare un reparto di 3

4 area critica, di emergenza o di qualunque struttura afferente al S.U.E.S per un minimo di 100 ore/anno e fino ad un massimo di 300 ore/biennio. L azienda autorizza il personale medico alla frequenza del reparto/struttura indicando il medico a cui il sanitario sarà affiancato e che ne attesterà le ore di frequenza e l attività. 2 - L'attività svolta viene remunerata come attività di servizio attivo e gli eventuali oneri aggiuntivi sono a carico dell'azienda. 3 - L istanza da indirizzare al Direttore Generale dovrà contenere: Indicazione del reparto/struttura da frequentare; Ore totali di frequenza; Tipologia di servizio di 6 o 12 ore; 4 - Le ore saranno rendicontate a fine mese nel riepilogo della postazione di appartenenza, allegando il certificato di frequenza con le ore effettuate nel mese. 5 - Tutti i medici in servizio sono obbligati a tale attività, nel caso in cui l azienda non attui quanto previsto dal presente articolo dovrà comunque riconoscere al medico a partire dal 1/01/2011 con cadenza semestrale il pagamento delle ore nei termini e nelle modalità previste. Aggiornamento 6 - L'aggiornamento specifico annuale dei medici del S.U.E.S. 118 dovrà essere realizzato dalle aziende sanitarie provinciali attraverso l'organizzazione di appositi corsi accreditati ECM per un numero di crediti annualmente previsti dal ministero e l attività di servizio riconosciuta come servizio attivo. Considerate le diverse esigenze di aggiornamento, l azienda dovrà autorizzare il medico, che ne faccia richiesta, alla frequenza di un corso di aggiornamento, con il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio e le ore di frequenza rimborsate come servizio attivo Sarà cura degli uffici di formazione delle aziende unità sanitarie locali comunicare al D.O.E. tutte le esperienze di formazione permanente ed aggiornamento a cui ogni singolo medico del S.U.E.S. 118 ha partecipato. Docenza 7 - Nella organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento del personale operante nel SUES 118 il 20% dei docenti dovrà essere scelto fra i medici di Emergenza Sanitaria Territoriale in possesso dell attestato di animatori della formazione ed iscritti all apposito albo regionale. ART. 5 MOBILITÀ CONTESTUALE MOBILIÀ INTERNA D URGENZA 1 - I medici di EST possono richiedere la mobilità contestuale nella stessa azienda o fra aziende della stessa regione o di regioni diverse. 2 - I medici interessati devono presentare istanza di nulla-osta alla propria azienda successivamente proporre istanza di trasferimento da indirizzare alle due aziende. 4

5 Nel caso di mobilità contestuale intraaziendale il trasferimento sarà esecutivo con provvedimento del Direttore Generale. 3 - Solo nella ipotesi di mobilità intraaziendale il medico conserva la medesima anzianità di incarico. 4 - In presenza di eventi contingenti e non prevedibili, nelle more di attivare le procedure del conferimento dell incarico, nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture interessate potrà essere attivata la mobilità interna d urgenza. La mobilità interna d urgenza, fermo restando la necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della struttura di provenienza, ha carattere provvisorio, essendo disposta con atto motivato (ordine di servizio), del Direttore Generale, sentito il Direttore della C.O. SUES-118 per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell anno solare salvo consenso del medico. La mobilità di urgenza è effettuata a rotazione tra tutti i medici ed agli interessati, spetta l indennità di trasferta di cui al comma successivo per tutta la durata dell assegnazione provvisoria. 5 - Al medico che presta servizio in una sede diversa, non oltre i 10 km dalla sede di nomina, spetta una indennità aggiuntiva di trasferta di 5 (cinque) euro ora di servizio, da integrare a quanto previsto all art 15 del presente accordo. Nel caso di distanze superiori, l indennità aggiuntiva di trasferta sarà aumentata del 100%. ART. 6 CAMPO DI APPLICAZIONE E DESCRIZIONE DELL ATTIVITÀ. 1 - Un rappresentante per ciascun sindacato firmatario del presente accordo partecipa di diritto al comitato regionale per l emergenza di cui all art.24 della legge di riordino. 2 - I medici di ET non hanno competenze di polizia mortuaria, né di medicina necroscopica. I medici di ET non hanno compiti di continuità terapeutica ed inoltre non sono autorizzati all uso del ricettario regionale (Linee guida per l organizzazione funzionale dei PTE e per la rete dell EST D.A /2001). 3 - Le aziende sanitarie sono tenute a fornire tutto il materiale sanitario necessario, nonché l abbigliamento completo da lavoro approvato da certificazione CEE (in quantità di due cambi con sostituzione ad usura) al medico incaricato. 4 - Considerata la particolare tipologia del lavoro e la peculiarità degli interventi, per ogni singola postazione di PTE ed ABZ, l azienda deve fornire un alloggio dedicato al medico di ET, idoneo al soggiorno, fornito di servizio igienici e di ogni altro accessorio necessario al servizio, nel rispetto delle normative vigenti (Legge n. 626/94). 5

6 5 - Le Aziende sanitarie possono affidare sulla base di esigenze organizzative, incarichi per specifiche responsabilità ai medici di cui al presente Capo. ART. 7 ISCRIZIONE CORSI DI SPECIALIZZAZIONE. I medici, convenzionati, incaricati a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale, è consentito sospendere l attività convenzionata per il periodo corrispondente alla durata dei corsi di specializzazione di cui ai D. L.vi n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03. Il medico è sospeso dall attività, pur mantenendo continuità del rapporto convenzionale ai fini del riconoscimento dell anzianità di servizio. ART. 8 COMPITI DEL MEDICO. 1 - Il medico di E.T. svolge la propria attività, con le priorità sottoelencate: a) presidio di emergenza territoriale (PTE)/Postazione medicalizzata di ABZ; b) centrale operativa 118; c) assistenza e soccorso avanzato su mezzi attrezzati ad ala fissa, ala rotante, auto e moto medica ed altri mezzi di trasporto attrezzati. 2 -L attività di cui ai successivi punti è svolta in eccedenza oraria: a) pronto soccorso (P.S./DEA); b) attività presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali, interventi di protezione civile anche simulati, ecc.; Sulla base di eccezionali esigenze, le Aziende possono utilizzare per un massimo di 12 ore settimanali, in eccedenza oraria e previi accordi aziendali, i medici di emergenza sanitaria territoriale presso i Pronto Soccorso/DEA dell Azienda stessa. Il reclutamento dei suddetti medici, per una durata di incarico non superiore a sei mesi, previo avviso aziendale, riservato ai medici titolari di ETS presso la medesima Azienda, avviene secondo le procedure di cui all articolo 92 comma 9 ed in subordine al comma 6 dell ACN. 4 - Ai medici incaricati a tempo indeterminato di ET sono attribuiti anche ulteriori compiti organizzativi, previsti dagli Accordi Regionali/ Aziendali, compresi quelli di formazione, aggiornamento e programmazione del personale sanitario e non. 5 - La copertura finanziaria per i compiti svolti presso il PS/DEA. 6 - Ai medici incaricati a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale iscritti all albo regionale di animatore di formazione, la Regione/Azienda conferisce compiti di formazione e aggiornamento del personale. 6

7 ART. 9 MEDICO COORDINATORE DI PRESIDIO DI ABZ/PTE. 1 Al fine di conseguire il miglioramento della struttura organizzativa territoriale nella evidenza di assicurare la continuità dei servizi erogati mediante la identificazione di percorsi prestabiliti, viene istituita la figura del medico coordinatore di presidio. 2 - Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente accordo, nei modi e nei tempi di cui ai commi successivi, l ASP dovrà effettuare le nomine. In fase di prima applicazione la nomina avrà la sua naturale scadenza al trenta dicembre dell anno in corso. Nella ipotesi che presso che presso il PTE sia allocata l Ambulanza del SUES-118 sarà nominato un solo medico con funzioni di coordinamento di presidio ABZ/PTE; 3 - Il medico coordinatore di presidio svolge la propria attività di coordinamento nell ambito del presidio territoriale di emergenza presso cui presta servizio. 4 compiti del medico coordinatore di postazione ABZ/PTE: 1. curare i rapporti con il Direttore della Centrale Operativa del bacino di appartenenza; 2. curare i rapporti con il direttore di distretto; 3. predisporre, sentiti i medici della postazione, i turni di servizio secondo i criteri di equità distributiva; 4. prendere parte, sentiti i medici interessati della propria postazione, alla predisposizione dei turni di reperibilità in accordo con gli altri medici coordinatori dei presidi coinvolti nel servizio; 5. fornire agli incaricati a tempo determinato le informazioni relative alla organizzazione del servizio, linee guida ecc; 6. raccogliere e trasmettere i dati di attività della postazione; 7. raccogliere e trasmettere i dati del servizio prestato dai medici ai fini della liquidazione delle competenze; 8. ulteriori compiti possono essere stabiliti in sede aziendale mediante accordi decentrati tra l ASP e le OO.SS. firmatarie del presente accordo. 5 Entro il trenta di ottobre di ogni anno il Direttore Generale dell ASP pubblica un bando da notificare ai presidi per la nomina del medico coordinatore di presidio. Requisito richiesto per accedere alla graduatoria è l incarico a tempo indeterminato nell ASP di almeno un anno; la graduatoria verrà stilata in base ai seguenti titoli: anzianità totale di servizio; anzianità di laurea; L incarico, nel principio della rotazione fra tutti gli interessati, ha durata annuale 1/1-31/12 (anno solare)e viene conferito dal Direttore Generale entro il 31 dicembre di ciascun anno. 7

8 6 per i compiti di cui al presente articolo al medico coocrdinatore viene conferito un compenso mensile omniocomprensivo paria 24 ore di servizio attivo. ART. 10 IDONEITÀ ALL ESERCIZIO DELL ATTIVTÀ DI EMERGENZA Fermo restando quanto previsto dall art. 96 comma 4 e 5 A.C.N. 23/03/05 relativamente alla partecipazione ai corsi di idoneità all esercizio delle attività di emergenza per i medici incaricati nel servizio di continuità assistenziale, qualora sussista un ulteriore disponibilità di posti, questi vengono assegnati ai medici in possesso dei requisiti di cui all art. 15 comma 2 (attestato di formazione specifica in medicina generale o titolo equipollente) A.C.N. 23/03/05, non incaricati a tempo indeterminato nel servizio di continuità assistenziale, i quali saranno graduati nell ordine dalla minore età al conseguimento del diploma di laurea, dal voto di laurea ed infine dall anzianità di laurea, con priorità per i medici residenti nella stessa Azienda. ART. 11 REPERIBILITÀ L'Azienda organizza, per singola postazione di ABZ/PTE, utilizzando i medici incaricati nel servizio di emergenza sanitaria territoriale, turni di reperibilità di 12 ore, fra i medici incaricati nella postazione di ABZ/PTE, al fine di fronteggiare assenze improvvise dei medici incaricati nel turno di lavoro. Per ogni sede, anche nel caso di coincidenza di postazione di ABZ con il PTE, deve essere reperibile un solo medico. ART PREMIO DI COLLABORAZIONE. 1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato è corrisposto un premio annuo di collaborazione con compenso orario in servizio attivo pari 168 ore. 2. Detto premio, pari ad un dodicesimo del servizio prestato è liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza. 3. Al medico che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio viene liquidato all'atto della cessazione del servizio. ART PREMIO DI OPEROSITÀ. 1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta alla cessazione dell'incarico un premio di operosità nella misura di una mensilità, per ogni anno di servizio 8

9 prestato; a tal fine non sono computati tutti i periodi di assenza dal servizio non retribuiti ai sensi del presente Capo. 2. Per le frazioni di anno, la mensilità di premio sarà ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni. 3. Ciascuna mensilità, calcolata in base al compenso orario di servizio attivo comprese le integrazioni regionali, in vigore al momento della cessazione del rapporto, è ragguagliata a 168 ore mese/anno di servizio. ART ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL SERVIZIO - CONGEDO MATRIMONIALE. 1. L astensione obbligatoria del servizio viene fruita durante l anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il primo semestre dell anno successivo. 2. Al medico confermato spetta un congedo matrimoniale di quindici giorni non festivi continuativi, purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio. 3. Con riferimento a quanto previsto all art. 98, co. 3 dell A.C.N. del dalla data del 1 aprile 2005 al medico addetto all emergenza sanitaria territoriale, incaricato per 38 ore settimanali, spetta un periodo annuale retribuito di astensione obbligatoria dal lavoro per riposo pari a 168 ore. 4. Per l astensione obbligatoria, ed e il congedo matrimoniale è corrisposto il trattamento economico in servizio attivo. ART. 15 TRATTAMENTO ECONOMICO 1 Al medico di EST si riconosce una integrazione oraria di 11,00 ora in aggiunta a quanto previsto dall art 98 dell ACN. 2 Per l obbligatorio svolgimento del Servizio di Emergenza Sanitaria, secondo un sistema di turnazione, le parti concordano di riconoscere una indennità oraria aggiuntiva pari ad. 8,00 per i turni notturni svolti dalle ore 20,00 alle ore 8,00, ed una indennità aggiuntiva festiva di pari importo.8,00 per i turni dalle ore 8,00 alle ore 20, Al medico viene riconosciuta una indennità oraria di 9 euro ora lorde, che si sommano a quanto previsto nei precedenti commi, nel caso in cui per motivi di servizio nel mese corrente effettua un numero totale di ore superiore alle 192. Tale indennità non viene corrisposta nel caso di postazioni in organico, salvo carenze orarie per malattia o infortunio. 9

10 ART. 16 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DALL INCARICO. 1 - Su tutti i compensi derivanti dal presente accordo, l Azienda versa i contributi previdenziali ed assicurativi. 2. Le parti concordano di aumentare di cinque punti percentuali l aliquota contributiva di cui al comma 1 bis dell art. 99 e che il relativo onere è a carico dell azienda. Tale incremento decorre dal 01/01/2010 e si conferma per gli anni successivi. 2 - L'Azienda assicura i medici che svolgono il servizio di emergenza sanitaria territoriale contro gli infortuni subiti a causa o in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, qualora l'attività sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonché in occasione dello svolgimento di attività intramoenia ai sensi dell'art. 95 del presente Accordo, 3 - La copertura assicurativa di cui al comma 2 è estesa anche ai danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti anche dal presente Accordo. Le aziende sanitarie stipulano una polizza KASKO per i medici in servizio, includendo anche i rischi di incendio, furto e atti vandalici occorsi durante le ore di servizio. 4 - Il contratto è stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali: a) Euro per morte od invalidità permanente; b)- Al medico che si assenta per comprovata malattia o infortunio, anche non continuativamente nell'arco di ventiquattro mesi, che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa, compresa la gravidanza ed il puerperio, l'azienda corrisponde il mancato guadagno goduto in attività di servizio attivo, per i primi sei mesi e al 50 per cento per i successivi tre mesi e conserva l'incarico per ulteriori quindici mesi, senza emolumenti. Tale compenso verrà anticipato mensilmente dall Azienda. 5. Durante la gravidanza e il puerperio l'azienda corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio per un periodo massimo complessivo di sedici settimane. 6 - La relativa polizza è stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dall entrata in vigore del presente Accordo. 7 - L Azienda provvede inoltre ad assicurare i medici per i danni subiti da terzi nel corso della propria attività professionale di istituto. 10

11 8 - L Azienda provvede alla copertura assicurativa RCT del medico di emergenza sanitaria territoriale. Art.17 Inquadramento in ruolo La Regione si impegna ad attivare entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente accordo i meccanismi per l inquadramento nel ruolo sanitario della dirigenza medica dei medici incaricati a tempo indeterminato ai sensi dell art. 92 del presente Accordo, e sulla base del disposto dell art. 8, comma 1bis del D.lgs. 502 del 30/12/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè del DPCM 8 marzo

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